90.2005.84
Non approvazione di un'estensione della zona residenziale: sovraddimensionamento del piano regolatore, contenuti agricoli prepondernti e incongruenza con il modello di organizzazione territoriale dell
2 ottobre 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
90.2005.84
Data decisione, Autorità:
02.10.2006, TRAM
Titolo:
Non approvazione di un'estensione della zona residenziale: sovraddimensionamento del piano regolatore, contenuti agricoli prepondernti e incongruenza con il modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato del Luganese
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
FUNZIONE
IDONEITÀ
MODIFICA D'UFFICIO
PIANO DIRETTORE
PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI
PONDERAZIONE
SUPERFICI DI AVVICENDAMENTO COLTURALE O SAC
ZONA RESIDENZIALE
art. 15 LPT
art. 16 LPT
art. 7 LTAGR
Incarto n.
90.2005.84
Lugano
2 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Matteo
Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 novembre 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione del 23 agosto 2005 (n. 3997), con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2006 del
municipio di __________;
- 6 febbraio 2006 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 3 novembre 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il comparto edificabile
situato nella piana del __________, a meridione di via alla __________, che il
previgente piano regolatore assegnava alla zona residenziale artigianale RAr2,
è stato esteso oltre il limite di via __________ con l’istituzione della nuova
zona semi intensiva R4, in riduzione dell’esistente comparto agricolo. Al
centro di quel settore, situato in località __________, il mapp. 468, di
proprietà di RI 1, presenta una superficie di 3'565 mq, costituita in
prevalenza da una distesa prativa e, sul margine orientale, da una strada di
campagna.
B. Con risoluzione 23 agosto 2005 (n. 3997) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore di __________. Esso ha tuttavia sospeso la sua
decisione su alcune proposte pianificatorie, negato l’approvazione di altre e
modificato il piano regolatore su alcuni oggetti. In particolare, il Governo ha
sospeso la decisione d’approvazione del comparto industriale/artigianale
situato nella piana del __________, a nord di via __________, così come
delimitato nell’allegato 1 della risoluzione, giacché direttamente interessato
dal futuro tracciato della nuova strada di circonvallazione di __________ -__________,
al momento consolidato a livello di pianificazione direttrice, segnatamente
nelle schede di coordinamento 12.23 relative al piano dei trasporti del
Luganese (PTL: schede 12.23.2.5 e 12.23.5), ma di cui, a breve termine, ne
sarebbe stata attivata la fase progettuale. Ciò avrebbe comportato la necessità
di un coordinamento tra le due pianificazioni di diverso grado. Per le stesse
ragioni, il Governo ha sospeso la sua decisione per quanto riguardava parte del
comparto a sud di via __________, comprendente dunque la zona residenziale
artigianale RAr e parte della zona semi intensiva R4 (cfr. risoluzione
impugnata, allegato 1). In merito a quest’ultima zona, di cui ci si occupa,
esso ha negato tuttavia l’approvazione della porzione che si estendeva a sud di
via __________ che, rispetto al vecchio piano, costituiva un ampliamento della
zona edificabile, assegnandolo d’ufficio alla zona agricola. A tale riguardo,
il Consiglio di Stato ha considerato che tale estensione si poneva in evidente
contrasto rispetto al prevedibile fabbisogno per i prossimi 15 anni, al
principio di privilegiare lo sviluppo edificatorio verso l’interno degli
insediamenti a tutto vantaggio di un maggiore e razionale sfruttamento delle
aree edificabili esistenti, al modello di organizzazione territoriale del piano
direttore (PTL: scheda parco del __________) e alla salvaguardia del territorio
agricolo, in particolare al mantenimento delle superfici per l’avvicendamento
colturale (SAC). Esso ha rilevato inoltre che quell’area residenziale era in
parte interessata dal progetto della nuova strada di circonvallazione e
pertanto pregiudicata a quei fini dalle conseguenti immissioni (cfr.
risoluzione impugnata, pagg. 29, 34, 89 e 92).
C. Con ricorso
17 novembre 2005, RI 1 insorge innanzi a questo
tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l’annullamento e chiedendo l’approvazione dell’estensione della zona semi
intensiva R4, in cui è ubicato il suo fondo, così come adottata dal consiglio
comunale. Lamentando essenzialmente la violazione dell’autonomia comunale, il
ricorrente allega a sostegno
della sua impugnativa che il comparto in oggetto
sarebbe idoneo all’edificazione, già parzialmente urbanizzato e, fattore
ritenuto determinante per un comune a preminente vocazione residenziale, prevedibilmente
necessario all’edificazione per i prossimi quindici anni. A tale proposito
l’insorgente ritiene che il Governo avrebbe sovrastimato il dimensionamento del
piano, giacché si sarebbe basato su un compendio dello stato
dell’urbanizzazione non aggiornato, quindi poco attendibile. Comunque sia, la
contenibilità del piano sarebbe già stata sensibilmente diminuita dal Consiglio
di Stato stesso che, in sede di approvazione del piano regolatore, avrebbe
dezonato una serie di aree residenziali di piccole e grandi dimensioni. A
giustificazione dell’ampliamento, il ricorrente considera inoltre come la nuova
zona semi intensiva R4, oltre a costituire una diversificazione dell’offerta
delle aree edificabili, faccia parte di una strategia di politica sociale e
demografica, volta sia ad un riequilibrio della piramide dell’età degli abitanti,
sia per assicurare una massa critica minima della popolazione residente nel
comune. A fronte di tutte queste considerazioni, giustificata apparirebbe
pertanto la conversione del territorio agricolo in zona edificabile, ritenuto
che la diminuzione verrebbe risolta ai sensi della LTAgr con una compensazione
reale o con un contributo pecuniario sostitutivo, oltretutto già quantificato,
in merito al quale l’insorgente non avrebbe nulla da obiettare.
D. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la
reiezione del ricorso con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei
considerandi di diritto, mentre il municipio ne postula l’accoglimento.
E. In data 3
aprile 2006 si sono tenuti l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti.
Dopo ampia discussione, il rappresentante del comune si è riservato di inviare
al tribunale il compendio dello stato dell’urbanizzazione aggiornato. Le parti
hanno quindi riconfermato le rispettive allegazioni e domande e il tribunale ha
dichiarato chiusa l’istruttoria.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il
ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente
certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
3.
I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e
parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio
(cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili
comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari
ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie
queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
4.
Prima di entrare nel merito, occorre rilevare che nell'ambito del
secondo aggiornamento del piano direttore relativo al piano dei trasporti del Luganese
(PTL), adottato dal Consiglio di Stato il 14 marzo 2001, il Cantone ha
elaborato un modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato del Luganese,
oggetto di una specifica scheda di coordinamento (scheda 10.4), quale
componente pianificatoria e urbanistica per una gestione coordinata dello
sviluppo della regione, che si integra, nel quadro del promovimento di una
politica efficace della mobilità, alla componente trasportistica-ambientale,
oggetto della scheda di coordinamento 12.23. Tramite la scheda 10.4, sono state
perciò fissate le grandi linee dell'organizzazione di questa regione, il cui
quadro di riferimento territoriale è dato dall'agglomerato del luganese,
definito Nuova Città, comprendente il territorio dei comuni elencati
nell'allegato 1, fra cui figura anche il comune di __________, e suddiviso in
18.
parti urbane omogenee denominate quartieri, indipendenti dunque dai confini
giurisdizionali comunali, dotati di proprie individualità e qualità (allegati
grafici 3 e 4). Il quartiere costituisce dunque l'unità territoriale di
riferimento per gli interventi urbanistici e pianificatori finalizzati alla
caratterizzazione della Nuova Città. Gli indirizzi pianificatori definiti dalla
scheda 10.4 per ognuno dei 18 quartieri sono improntati alla difesa delle loro
specificità, al miglioramento della loro unità morfologica, alla promozione
spaziale e ambientale dei loro spazi collettivi, ad incentivare lo sviluppo
delle singole potenzialità, ad accrescerne il ruolo e le qualità funzionali,
ecc., e devono essere concretizzati attraverso le pianificazioni locali. Il
coordinamento e la conformità sono verificati dal Cantone in sede d'esame dei
piani regolatori. Il comparto territoriale in località __________ del comune di
__________, in cui è inserito il fondo del ricorrente, è incluso completamente
nel Parco del __________ (n. 10). Al pari dei quartieri, il parco, che si
estende lungo la fascia centrale della piana del __________, è una componente
urbanistica del modello di organizzazione territoriale dell’agglomerato (cfr.
scheda 10.4, in particolare elenco dei provvedimenti pianificatori n. 10.4.3 e
10.4.2
) ed è finalizzato prevalentemente all’uso pubblico per lo svago, lo
sport, la distensione, la salvaguardia agricola e la protezione naturalistica e
paesaggistica. Come risulta da un’attenta visione dei piani, nonché dalla
situazione dei luoghi, noti al tribunale attraverso l’esperimento del
sopralluogo in contraddittorio, la discussa zona semi
intensiva R4 fa parte di un comprensorio omogeneo,
costituito da un’ampia distesa prativa pianeggiante, delimitata sul fronte
occidentale dal corso della Roggia dei __________ unitamente ad una vasta
fascia forestale ad alti contenuti naturalistici (biotopo), oltre cui sono
situati l’area del campeggio e il porto. Non fa dubbio che nel comparto
all’esame si localizza dunque quella componente territoriale atta a realizzare
gli indirizzi e gli interventi elencati nel modello di organizzazione
dell'agglomerato del Luganese, poc’anzi citati. Contrariamente a quanto sostenuto
dal ricorrente, si deve quindi concludere che l’istituzione in questo contesto
di una zona residenziale, oltretutto a carattere intensivo, è in contrasto con
gli obiettivi del piano direttore.
5.
Fatta questa premessa, la zona semi
intensiva R4 non approvata non adempie con ogni
evidenza il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT: disposizione
peraltro nemmeno invocata dall’insorgente. Con terreni
già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio costruito
in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo
interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già
edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Il comparto in parola fa invece
parte, come illustrato poc'anzi, di un ampio territorio pianeggiante,
complessivamente inedificato e costituito da vaste aree prative circoscritte da
distese boschive, pianificatoriamente separato a nord dall’area edificabile del
comune da via alla __________ e via __________. Malgrado la presenza di alcuni
edifici, dispersi tuttavia casualmente in quelle vaste superfici, esso non può
pertanto essere considerato come edificato in larga misura nel senso
restrittivo inteso dalla giurisprudenza. Né decisiva risulta, infine, la circostanza,
asserita dal ricorrente, secondo cui il comparto in parola sia urbanizzato,
giacché non conferisce di per sé un diritto all’attribuzione del suo terreno
alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a; 117 Ia consid. 3g).
6.
La zona in
parola non risponde nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni
fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15 lett. b LPT. Difatti, nell'ambito
dell'esame del dimensionamento del piano regolatore, il Consiglio di Stato ha desunto
dal rapporto di pianificazione (pag. 64) che la contenibilità teorica del nuovo
piano regolatore in merito alle zone abitative corrispondeva a 1’884 unità
insediative. Questo risultato veniva conseguito applicando per certe zone
destinate alla residenza un alto rapporto superficie utile lorda/unità
insediativa (di 60 o 70 mq, a seconda del genere di zona residenziale) in luogo
degli usuali 35-45 mq per abitante. Il valore relativo alla contenibilità delle
zone residenziali risultava dunque sottostimato e avrebbe dovuto essere
aumentato, applicando per lo meno un valore di 50 mq. Nondimeno, la contenibilità
teorica ritenuta dal comune consentiva comunque un potenziale di sviluppo -
rispetto alla situazione di effettivi 789 abitanti (2003) - pari ad un
incremento di più del doppio dei residenti. Il Governo ha pertanto ritenuto che
il dimensionamento del piano regolatore eccedeva ampiamente ogni presumibile ed
ottimistico fabbisogno per lo sviluppo del comune per il prossimo quindicennio (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 18). Questa valutazione merita di essere condivisa,
soprattutto se si considera l'evoluzione del numero di abitanti. In effetti,
malgrado le (generiche) ipotesi di sviluppo formulate dal comune e i (quantomai
parziali) parametri dallo stesso adottati, il nuovo piano regolatore permetterebbe
comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori 1’095
abitanti sul territorio comunale. Questo incremento notevole, tuttavia, non
rispecchia l'evoluzione demografica del comune evidenziato in questi ultimi
quarant’anni, che marca certamente una tendenza generale all’aumento, tuttavia
in modo discontinuo e per certi versi trascurabile. Difatti, dai dati ripresi
dall’Annuario statistico ticinese (cfr. USTAT, Annuario statistico ticinese,
2005, pag. 24 e 25), si evince un aumento della popolazione residente, ma con tassi
di crescita decennali comunque ben più modesti rispetto a quello pronosticato
dal comune: da un aumento del 13% registrato negli anni ’60, si passa ad uno
dell’11% negli anni '70 e soltanto negli anni ’80 si assiste ad un
significativo aumento, corrispondente però al 33%, che poi ripiega altrettanto
eloquentemente tra il 1990 e 2003 ad un incremento del 5%. Orbene, il
preconizzato incremento di oltre il 100%, sebbene riferito ad un arco temporale
più ampio (un quindicennio), non è nemmeno congruente con l’aumento della
popolazione registrato nel decennio di massima espansione (anni ‘80), essendo,
in proporzione, di 2 volte maggiore. Il dato relativo agli anni ‘80, tuttavia,
non può costituire da solo una base assumibile ad una tendenza su cui fondare
un pronostico attendibile, ritenuto oltretutto il successivo periodo di stasi,
giacché non è dimostrato in base a quali circostanze un tasso di crescita già
di per sé elevato possa effettivamente raddoppiare a medio termine. Né una
semplice ed indiscriminata estensione della zona edificabile può essere assunta
come fattore di sviluppo demografico, che trarrebbe la sua unica, ma insufficiente,
giustificazione in un ipotetico movimento migratorio, in un contesto regionale
che vede però la presenza di comuni con piani regolatori, se non
sovradimensionati, quanto meno con riserve edificabili di una certa consistenza
(cfr. ad esempio, comuni di __________ di __________). Per le stesse ragioni,
la ricerca di una misura idonea ed efficace per il riequilibrio della piramide
dell’età della popolazione, problematica di apprezzabile complessità, non può
passare soltanto attraverso un’apertura di una nuova e vasta zona edificabile,
specialmente se dai connotati così generici ed elementari, inserita in un
comprensorio dai contenuti omogenei che, come vedremo, riserva interessi
contrapposti preponderanti. D’altra parte, nonostante queste legittime preoccupazioni,
che il comune ha addotto in occasione del proprio ricorso contro l’approvazione
del piano regolatore (cfr. TRAM/TPT inc. 90.02.120-90.05.72), nulla gli ha
impedito di programmare l’esteso comparto edificabile in località __________
(comprensorio con piano di quartiere obbligatorio: art. 31 NAPR), secondo
intendimenti ed obiettivi che si discostano dalla conclamata politica di
migliorare la stratificazione della popolazione, in favore di un incremento delle
famiglie giovani, prolifiche e di ceto medio (cfr. in particolare, la riserva
di quota del 40% per la residenza primaria). Comunque sia, a rimedio del
problema il comune dispone ancora di un certo margine di manovra nella parte
collinare del comprensorio comunale, laddove è ubicato il vasto comparto
inedificato, previsto di principio edificabile, su cui attualmente grava una
zona di pianificazione (cfr. ZP1, TPT inc. 90.2004.20 e 90.2004.16-17). Ciò
detto, a fronte di un piano sovradimensionato si giustificava il particolare
rigore con cui il Consiglio di Stato ha esaminato il perimetro della zona
edificabile, concedendo unicamente puntuali ampliamenti laddove sussistevano
motivazioni di carattere urbanistico e riducendone l’estensione per il
restante. Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la formazione di
zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Queste
considerazioni devono essere, di conseguenza, applicate anche al comparto
all’esame. L'art. 15 lett. b LPT non può, di conseguenza, essere di giovamento
al ricorrente.
Ferme
queste premesse, appare dunque strumentale la censura secondo cui, con la decisione
impugnata, le zone residenziali sarebbero semmai divenute sottodimensionate per
effetto delle non approvazioni che hanno colpito questa ed altre zone edificabili.
Ciò, al pari della doglianza circa l’inattendibilità del compendio dello stato
dell’urbanizzazione che, mai più aggiornato dal 1992, avrebbe inciso
negativamente sull’approvazione del comparto all’esame. Se da una parte è pur
vero che un compendio allestito nel 1992 non possa corrispondere completamente alla
situazione attuale, tant’è che il Consiglio di Stato ne ha ordinato al comune l’aggiornamento
entro il termine di presentazione delle prossime varianti di piano regolatore
(cfr. risoluzione impugnata, pag. 19), d’altra parte è altrettanto innegabile il
fatto che, come appurato in precedenza, nell’ultimo decennio la popolazione ha
marcato un aumento trascurabile, comunque sia irrisorio per erodere le riserve edificabili
di un piano regolatore, la cui contenibilità teorica consentiva il raddoppio
delle unità insediative residenziali. A prescindere da questa specifica
questione, il fabbisogno di aree edificabili, in casu comunque non dimostrato, non
basta ancora per giustificare un ampliamento della zona residenziale nel
comparto in parola, come visto in precedenza (cfr. supra, consid. 4) e come si
vedrà in seguito (cfr. infra, consid. 7).
7.
Poiché il
comparto in parola non può essere attribuito alla zona
fabbricabile già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT e per il
contrasto con gli indirizzi del piano direttore, merita tutela la decisione del
Consiglio di Stato di confermarne - di conseguenza - l’inclusione nella zona
agricola, intesa anche nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art.
16.
LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere
difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo
obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli
insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione
sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22
maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii),
aspetto, quest’ultimo, che nella fattispecie riveste una particolare rilevanza.
Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se il comparto interessato si
presti o meno, ed eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola. Va ad
ogni buon conto rilevato che il catasto delle idoneità agricole, allestito
dalla sezione dell'agricoltura, assegna complessivamente al comparto all’esame
un'idoneità elevata alla campicoltura. Tant’è che il piano direttore designa
proprio tali terreni, quali superficie idonea all’avvicendamento delle colture
(SAC). Questo è l'oggetto specifico della scheda
settoriale 3.1, di dato acquisito, che vincola quindi il comune a precisare le
SAC nell'ambito della definizione della zona agricola del proprio piano
regolatore (cfr. piano direttore: rappresentazione grafica n. 14, scheda di
coordinamento 3.1). Di conseguenza, al comparto all’esame, proprio perché
appartenente al territorio agricolo cantonale, va riconosciuta una chiara
vocazione ad essere attribuito alla zona agricola, che, va precisato, può
essere diminuita solo in presenza di importanti esigenze della pianificazione
del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori (art. 7 LTagr).
Presupposti, questi, che nella fattispecie fanno difetto. La decisione del
Consiglio di Stato si pone quindi in conformità con le scelte strategiche del
piano direttore, e ciò senza che il comune possa invocare motivi particolari e
preponderanti di carattere pianificatorio per discostarsene.
8.
In
conclusione, la risoluzione, con cui il Governo non ha approvato la zona semi intensiva
R4, ubicata nella piana del __________, in località __________, attribuendola
alla zona agricola, deve essere quindi confermata e il ricorso respinto. La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente (art.
28.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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