90.2005.9
ricorso in materia di zone di protezione delle acque sotterranee
9 agosto 2005Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2005.9
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, TPT
Titolo:
ricorso in materia di zone di protezione delle acque sotterranee
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ZONA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE
art. 36 LALIA
art. 20 LPAC
art. 26 cpv. 1 LPAMM
art. 29 cpv. 2 OPA
Incarto n.
90.2005.9
Lugano
9 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 febbraio 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 11 gennaio 2005 (n. 97) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano delle zone di protezione delle
sorgenti __________ nel già PI 1, ora comune di __________, allestito dal PI
2;
viste le risposte:
- 21 febbraio 2005 del
Dipartimento del territorio, Ufficio protezione e depurazione delle acque;
- 23 febbraio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 7 marzo 2005 del PI 1;
- 8 marzo 2005 del PI 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 22
aprile 2004 l'ufficio protezione e depurazione delle acque del dipartimento del
territorio ha approvato in via preliminare la revisione del piano delle zone di
protezione “ad efficacia limitata” delle sorgenti __________ nel già PI 1, ora
comune di __________, allestito dal PI 2, in applicazione degli art. 20 LPAc e
36 cpv. 1 LALIA.
Sulla
scorta di queste approvazioni, il 27 agosto 2004 il RA 1 ha notificato il piano
ai proprietari interessati in applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LALIA.
B. Con
impugnativa 29 ottobre 2004 RI 1, comproprietaria del mapp. 197 di __________,
incluso nella zona di protezione SII e SIII delle sorgenti, è insorta contro il
piano dinanzi al Consiglio di Stato. L'insorgente ha rilevato che il piano
definitivo, aggiornato a maggio 2003, prevedeva sul mapp. 197 un ampliamento
della zona SII rispetto a quanto proposto inizialmente ed ancora riportato nel
catasto delle zone di protezione, datato agosto 2002, senza che questo
cambiamento, che incideva sulle possibilità di sfruttare il fondo a scopi
edilizi, venisse giustificato in qualche modo. La ricorrente ha pertanto
chiesto al Governo di ridefinire tale limite, ovvero ritornando alla proposta
iniziale, ovvero disponendo l'arretramento dello stesso di circa 15 m.
C. Con
risoluzione 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha approvato a titolo
definitivo il piano in oggetto ed ha respinto il gravame. Dopo aver premesso di
detenere un potere cognitivo limitato in merito alla definizione delle zone di
protezione, che presupponeva conoscenze tecniche complesse, esso ha ritenuto
che l'insorgente non aveva portato degli argomenti atti a far modificare il
perimetro della zona di protezione SII e che, inoltre, l'ampliamento dello
stesso sul mapp. 197 e su altri fondi adiacenti rispetto a quanto previsto in
origine era stato espressamente richiesto il 16 dicembre 2002 dall'Istituto
scienze della terra (IST), chiamato a preavvisare l'oggetto.
D. Con
impugnativa 1 febbraio 2005 RI 1 insorge dinanzi a questo tribunale avverso la
suddetta pronuncia governativa, chiedendone l'annullamento nella misura in cui
respinge il suo ricorso. L'insorgente, che prende atto per la prima volta della
richiesta di ampliamento del limite della zona SII formulata dall'IST, insiste
per ottenere una giustificazione in merito al tracciato dello stesso. Rileva
inoltre un'incongruenza tra gli atti pubblicati ed approvati in merito a tale
limite.
Il
Consiglio di Stato, l'ufficio protezione e depurazione delle acque e il RA 2 postulano
la reiezione del gravame. Il RA 1 osserva di aver semplicemente proceduto alla
pubblicazione ed alla notifica ai proprietari interessati del piano.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data (art. 36 cpv. 3 LALIA). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43
PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Giusta l'art.
20.
cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni
di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico
e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del
diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo
allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone
di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua
sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del
dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono
inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1
LALIA). Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva
definitivamente il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del
Governo è dato successivamente ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3
LALIA).
3.
3.1.
Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha approvato a titolo
definitivo il piano in oggetto ed ha respinto il gravame di RI 1. Dopo aver
premesso il suo limitato potere di decisione in questo ambito, in cui la legge
viene applicata attraverso l'esperimento di complesse verifiche e valutazioni
di ordine tecnico, esso ha segnatamente ritenuto che l'insorgente non avesse
addotto degli argomenti atti a provocare una riduzione della zona di protezione
SII gravante il mapp. 197; per contro l'ampliamento della stessa era stata
richiesta il 16 dicembre 2002 dall'IST, chiamato a preavvisare l'oggetto. La
ricorrente mantiene, anche in questa sede la richiesta di giustificazioni in merito
alla definizione della zona di protezione SII a carico del mapp. 197. A ragione.
3.2
L'avversato
piano istituisce indubitabilmente delle restrizioni di diritto pubblico nei
confronti della proprietà della ricorrente (DTF 120 Ib 224 consid. 4 in re
patriziato di Cagiallo). Ora, siffatte restrizioni sono compatibili con la
garanzia della proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se si fondano su di una
base legale, sono giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettano
il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La ricorrente
chiede di poter capire perché l'estensione della zona di protezione SII
prevista a carico del mapp. 197, in origine a forma grossomodo triangolare e
che essa era anche disposta ad accettare, sia stata aumentata tramite l'aggiunta
di una porzione, pure essa a forma triangolare, a confine con la strada al
mapp. 189. Essa mette quindi in discussione l'interesse pubblico e la proporzionalità
del provvedimento.
3.3
Intanto, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nel giudicato impugnato,
non spettava alla ricorrente di dimostrare perché il limite della zona SII dovesse
essere ricondotto al perimetro originariamente proposto dal PI 2 in sede di
revisione del piano, peraltro ancora riportato nel catasto delle zone di protezione,
datato agosto 2002; piuttosto il menzionato comune, in quanto responsabile dell'allestimento
del piano stesso (art. 34 cpv. 1 LALIA), rispettivamente il dipartimento ed il
Consiglio di Stato, in quanto autorità di approvazione del piano e - per quanto
riguardava il Governo - di evasione dei relativi ricorsi (art. 36 cpv. 1 e 2
LALIA) avrebbero dovuto spiegare e giustificare i motivi di questa modifica e,
con ciò, l'interesse pubblico e la proporzionalità dell'avversato perimetro
della zona di protezione SII. In secondo luogo, è bensì vero che nel preavviso
16.
dicembre 2002 l'IST aveva chiesto che il limite della zona SII fosse “leggermente
ampliato a scopo precauzionale, in modo tale da comprendere anche la strada
comunale sotto la quale è situato il collettore consortile“ (cfr. preavviso
cit.). In realtà, l'ampliamento del perimetro della zona di protezione SII che
è stato realizzato a seguito di questa osservazione va ben oltre la strada in
parola, al mapp. 189 (che, stando al catasto delle zone di protezione, sembra
essere ancora di proprietà privata ed interessata dal transito di una canalizzazione
comunale), spingendosi in misura rilevante all'interno dei fondi sovrastanti,
mapp. 188, 709 e 197 (quest'ultimo di proprietà della ricorrente), ma in particolare
del mapp. 709, che viene gravato per una profondità di oltre 30 m, e del mapp.
197, dove l'aggravio è esteso – com'è stato spiegato – su di un'area a forma
triangolare, la cui profondità massima raggiunge, al confine con la menzionata
strada, i 25 m.
3.4
Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto.
Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di
essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che
stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare
un suo controllo effettivo (RDAT 1988 N. 45, pag. 133; Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, N. 528 segg; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2c ad art. 26 PAmm; Rhinow/Koller/Kiss,
Oeffentliches Prozessrecht, N. 437; Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna
1998, pag. 29 seg.). La prassi ammette eccezionalmente la possibilità di
riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di ricorso contro
di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la
motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di
ricorso offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere
posizione sulla stessa (cfr. Borghi/Corti, ibidem; Rhinow/Koller/Kiss, op.
cit., N. 439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello stesso autore,
Gehörverletzung und Heilung, in ZBl 1998, pag. 97 segg., in particolare pag.
104).
3.5
In
concreto, la risoluzione impugnata non spiega perché la zona di protezione SII
gravante il mapp. 197 ha dovuto essere ampliata rispetto alle intenzioni
originarie del comune di Gravesano rispettivamente, quando tenta di dare una
spiegazione, questa appare insufficiente per giustificarla. A questa carenza
non è successivamente stato posto rimedio in sede di risposta al ricorso di
questa sede. Il gravame dev'essere pertanto accolto già per questo motivo e la
risoluzione governativa impugnata annullata, nella misura in cui approva a
titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________
nel già PI 1, ora comune di __________, per quanto concerne il mapp. 197 e
respinge il ricorso di RI 1. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti
vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esperisca un'accurata
istruttoria, coinvolgendo il PI 2 ed i servizi specialistici consultati (IST e
dipartimento), allo scopo di giustificare compiutamente nei confronti della
proprietaria la delimitazione di tali zone sulla sua particella. Il Consiglio
di Stato non potrà quindi limitarsi a genericamente affermare, come ha invece
fatto nel giudicato annullato (cfr. consid. 6 dello stesso), che tale
delimitazione costituisce un problema complesso di natura squisitamente tecnica
e che, pertanto, esso può intervenire solo nel caso di errori evidenti che
dovrebbero essere provati dal ricorrente. Vale piuttosto il contrario. A
prescindere dal fatto che il Governo, in veste di autorità di approvazione dei
piani delle zone di protezione delle acque sotterranee e di evasione dei
ricorsi detiene - e deve di conseguenza esercitare - un pieno potere cognitivo
se non vuole incorrere in un diniego formale di giustizia, il proprietario che
insorge ha quantomeno il diritto di conoscere i motivi in virtù dei quali il
suo fondo è assoggettato a precisi vincoli di interesse pubblico, poco importa
se questi motivi siano, alla fin fine, riconducibili a verifiche e valutazioni
di ordine tecnico. Non basta che sia messo al corrente del risultato delle
stesse. In caso contrario sarebbe nella più completa impossibilità di
contestare tali vincoli e, di conseguenza, esposto all'arbitrio dell'autorità,
in palese violazione del suo diritto di proprietà. Va altresì rilevato che,
contrariamente a quanto sembra ritenere il Consiglio di Stato, nelle
osservazioni al ricorso (sia di questa sede che della precedente) il RA 2 ha
inteso fornire una spiegazione prettamente giuridica circa il dimensionamento
della zona di protezione SII appoggiandosi, in primis, alla regolamentazione
prevista allegato 4, cifra 123 cpv. 2 OPAc; il Governo dovrà pertanto, se del
caso, confrontarsi preliminarmente con l'applicazione di tale norma, dopo aver
accertato la sua pertinenza – prima facie non scontata - al caso concreto. Da
ultimo, in sede di nuovo giudizio, il Consiglio di Stato verificherà la
funzione del catasto delle zone di protezione, datato agosto 2002 e, se necessario,
ne ordinerà l'adattamento ai piani approvati.
4.
Il
tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme sopraricordate,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. La risoluzione 11 gennaio 2005 (n. 97) del
Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo
il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________ nel già PI 1, ora
comune di __________, allestito dal PI 2, per quanto concerne la delimitazione
della zona di protezione SII gravante il mapp. 197;
§§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di
Stato affinché proceda come indicato al consid. 3.5..
2. Non si
preleva una tassa di giudizio.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. comune di
Arosio,
1 rappr. da: RA 1
2. PI 2
2 rappr. da: RA 2
3. PI 3
CO 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster