90.2005.92
Sospensione della decisione d'approvazione di un vasto comparto industriale: mancato coordinamento con un'opera stradale d'interesse cantonale
2 ottobre 2006Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
90.2005.92
Data decisione, Autorità:
02.10.2006, TRAM
Titolo:
Sospensione della decisione d'approvazione di un vasto comparto industriale: mancato coordinamento con un'opera stradale d'interesse cantonale
INDICE DI EDIFICAZIONE
PIANO DIRETTORE
PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI
STRADA CANTONALE
TRAFFICO
URBANIZZAZIONE
ZONA INDUSTRIALE
art. 107 CPC-TI
art. 7 LPAMM
art. 44 LPAMM
art. 2 LPT
Incarto n.
90.2005.92
Lugano
2 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 novembre 2005 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione del 23 agosto 2005 (n. 3997), con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2006 del
municipio di RA 2;
- 6 febbraio 2006 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 3 novembre 2003, il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede i mapp. 84, 87 e 703,
di proprietà di RI 1, sono stati attribuiti alla zona industriale I, retta
dall’art. 36 NAPR. Questi fondi, ubicati in località Pra __________ e fra di
loro contermini, presentano, nell’ordine, una superficie di 716, 1'974 e 1'812
mq, su cui insistono un impianto di betonaggio, dei silos e alcuni capannoni
industriali adibiti ad officina e deposito barche.
B. Con risoluzione 23 agosto 2005 (n. 3997), il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore di __________. Esso ha tuttavia sospeso la sua
decisione su alcune proposte pianificatorie, negato l’approvazione di altre e
modificato il piano regolatore su alcuni oggetti. In particolare, il Governo ha
sospeso la decisione d’approvazione del comparto industriale/artigianale
situato nella piana del __________, a nord di via __________, comprendente
quindi i mapp. 84, 87 e 703, specificandone il perimetro nell’allegato 1 della
risoluzione, giacché direttamente interessato dal futuro tracciato della nuova
strada di circonvallazione di __________ -__________. Benché al momento questa
opera fosse soltanto consolidata a livello di pianificazione direttrice, segnatamente
nelle schede di coordinamento 12.23 relative al piano dei trasporti del
Luganese (PTL: schede 12.23.2.5 e 12.23.5), a breve termine, però, ne sarebbe
stata attivata la fase progettuale, che avrebbe comportato la necessità di un
coordinamento tra le due pianificazioni di diverso grado. Di conseguenza, a
mente del Governo, non erano date in concreto le condizioni per decidere circa
la pertinenza, la sostenibilità e la messa in vigore di nuove prescrizioni, con
particolare riferimento alle accresciute potenzialità edificatorie della zona
industriale, né per valutare l’organizzazione della rete viaria, specialmente
gli accessi, strettamente connessi e dipendenti dal progetto di ordine superiore.
In riferimento al comparto in oggetto, il Consiglio di Stato ha dunque esteso
la sospensione della decisione d’approvazione anche alle strade che lo concernevano,
mantenendo pertanto in vigore le prescrizioni del piano regolatore, approvato
con risoluzione governativa 5 settembre 1984, e successive varianti (cfr.
risoluzione impugnata, pagg. 20 segg., 30, 41, 49 e seg., 90 e 92, allegato 1).
Per le stesse ragioni, il Governo ha sospeso la sua decisione per quanto riguardava
parte del comparto a sud di via __________, comprendente dunque la zona
residenziale artigianale RAr e parte della zona semi intensiva R4 (cfr. risoluzione
impugnata, allegato 1).
C. Con ricorso
18 novembre 2005, RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata
risoluzione governativa, chiedendone l’annullamento nella misura in cui
sospende l’approvazione sia del comparto delimitato nell’allegato n. 1, sia delle
relative norme di attuazione. A sostegno della sua impugnativa, il ricorrente obietta
che la sospensione della decisione d’approvazione non poggerebbe su una base
legale: facoltà per altro esclusa dall’art. 37 cpv. 1 LALPT, che contemplerebbe
unicamente l’approvazione, anche parziale, del piano regolatore, rispettivamente
il diniego della sua approvazione. In quest’ottica, la contestata decisione
governativa, funzionale a suo dire per garantire la futura progettazione della
circonvallazione di __________ -__________, non rientrerebbe poi nemmeno nel
novero delle misure di salvaguardia della pianificazione, previste
esaustivamente agli art. 57 segg. LALPT. Inoltre, l’incertezza riguardante il
regime edilizio attualmente applicabile al comparto condurrebbe a una
situazione di blocco edilizio effettivo, contrario alla garanzia della
proprietà. Il provvedimento in discussione non sarebbe poi sufficientemente
giustificato, quindi privo d’interesse pubblico, rispettivamente sarebbe sproporzionato
nei suoi effetti. Difatti, la procedura relativa alla realizzazione della
circonvallazione, disciplinata dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983
(Lstr), non avrebbe raggiunto uno stadio tale da motivare la situazione di stallo
edilizio che investirebbe, oltretutto a tempo indeterminato, i fondi del
ricorrente, ritenuto che allo stato attuale sarebbe stato soltanto stanziato il
credito per la progettazione, ma non ancora allestito il piano generale.
D. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il
rigetto dell'impugnativa, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,
nei considerandi di diritto, mentre il municipio ne postula l’accoglimento.
E. In data 3
aprile 2006 si sono tenuti l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti.
Le parti hanno quindi riconfermato le rispettive allegazioni e domande e il
tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria.
Considerato, in
diritto
1.La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il
ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente
certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).
Considerandi
2.
Come
anticipato in narrativa, il Governo ha sospeso l'approvazione del comprensorio
industriale/artigianale situato nella piana del __________ (cfr. risoluzione
impugnata, pag. 92, cifra 3, allegato 1). Il Consiglio di Stato non ha pertanto
ancora deciso se approvare e in che misura, relativamente al suddetto comparto,
la proposta pianificatoria in rassegna in applicazione dell'art. 37 cpv. 1
LALPT. Ha semplicemente decretato una sospensione dell'esame di questo oggetto,
in attesa che i presupposti dati dall’affinamento degli studi relativi al
tracciato della strada di circonvallazione __________ -__________ si saranno
consolidati in un progetto. In questo lasso di tempo, il comprensorio in parola
sarà dunque disciplinato dal piano regolatore approvato il 5 settembre 1984,
incluse le successive varianti (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92 cifra 2).
La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto, una
decisione finale e, pertanto, impugnabile, bensì una decisione incidentale, che
può essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non altrimenti
riparabile (art. 44 PAmm). In concreto, l'insorgente non dimostra che il differimento
della decisione governativa su questo oggetto gli causi un danno che non potrebbe
essere completamente eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale
favorevole (ovvero l'approvazione dell’aggiornamento della zona industriale I
in sostituzione della zone industriale J2, artigianale Ar3 e residenziale R2
del PR 84). Il suo ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile. Va
tuttavia rilevato che la giurisprudenza di questo tribunale ritiene soddisfatto
il requisito del danno irreparabile, anche in assenza di specifica
dimostrazione da parte del ricorrente, quando la decisione governativa ha
l’effetto di rimandare nel tempo l’approvazione dell’assegnazione di un fondo
ad una zona fabbricabile e, pertanto, la sua edificazione. Questo principio
deve trovare applicazione anche quando, come in concreto, il Consiglio di Stato
sospende una proposta che prevede semplicemente di incrementare le potenzialità
edificatorie di fondi già assegnati alla zona fabbricabile. Ad ogni buon conto,
il gravame dev’essere respinto nel merito in forza dei motivi che seguono.
3.
In campo
pianificatorio, il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
4.
Oggetto
della vertenza è la decisione del Consiglio di Stato di differire
l’approvazione del vasto comparto destinato alle attività lavorative, in
particolare della zona industriale I, situato nella piana del __________, fintanto
che non sarà sufficientemente consolidato il progetto della circonvallazione __________
-__________, in procinto di essere avviato. Il ricorrente, oltre a ritenere la
sospensione della decisione d’approvazione priva d’interesse pubblico e lesiva
del principio della proporzionalità, obietta che essa non poggerebbe su una
base legale.
5.
5.1. Per
quanto riguarda la base legale, occorre ricordare che il Consiglio di Stato
esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano
regolatore, oppure nega l'approvazione. Quando si imponga una modifica che
coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi
provveda entro congruo termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli
32.
a 35 LALPT (art. 37 cpv. 1 LALPT). Su un piano formale si osserva che diverse disposizioni della PAmm (art.
19.
cpv. 2, 24, 30 cpv. 5, 32 cpv. 1, 33) richiamano come diritto suppletorio il
Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971, il quale all'art. 107 stabilisce
che il giudice può sospendere il processo "quando la decisione di
un'altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della
lite". A sua volta, l'art. 38 cpv. 6 LALPT rinvia per la procedura di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo alla legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm). D'altro canto, l'art. 7 PAmm
consente all'autorità amministrativa giudicante di sospendere la propria
decisione nel caso di pregiudiziali di natura civile o penale, con rinvio
dell'interessato al competente foro giudiziario e con assegnazione, ove
occorra, di un termine per provvedervi. Corrisponde pertanto a un principio
generalmente riconosciuto di diritto procedurale, espressione anche dell'altro
principio dell'economia processuale, che un'istanza giudicante abbia facoltà di
sospendere la propria decisione quando essa possa essere condizionata da quella
di un'altra istanza giudicante (RDAT I-2000 n. 26, consid. 3b con rinvii).
5.2
Con la revisione del piano regolatore,
il comune ha ripreso l’assetto della previgente zona industriale, integrando
nel suo perimetro parte dell’allora zona artigianale Ar3, a sud, in cui sono
ubicati i fondi del ricorrente, e di quella residenziale semi estensiva R2, a
nord. Quest’ultima, per il restante, è stata convertita in zona residenziale-artigianale-commerciale
RAC. Ne risulta un comprensorio che ammette attività lavorative di notevole
estensione, situato in un settore piuttosto sensibile, ritenuto che il piano
direttore l’ha inserito nel Parco del __________ (cfr. piano dei trasporti del
Luganese, scheda di coordinamento 10.4, elenco dei provvedimenti pianificatori
10.4.2
). La pianificazione comunale all’esame, tuttavia, fa astrazione del
progetto, in senso lato, della nuova strada di circonvallazione __________ -__________,
il cui tracciato l’attraversa direttamente. Progetto che risulta, quanto meno,
già consolidato nel piano direttore alla scheda di coordinamento 12.23.2.5
relativa al piano dei trasporti del Luganese,
aggiornata nell’ambito della decisione 3 dicembre 2002, con cui il Gran
Consiglio ha respinto il ricorso del comune di __________ ed ha scelto la
cosiddetta variante ALFA 1, approvata dall’autorità federale
in data 23 agosto 2004.
5.3
La
variante ALFA 1 prevede un tracciato che, a partire dall’incrocio delle Cinque
Vie di __________, continua con un andamento diagonale fino a __________,
sottopassa il fiume __________, si accosta all’A2 ai piedi della scarpata dai
Mulini di __________ alla __________. In questo tratto, che qui rileva particolarmente,
il tracciato va ad interessare il margine orientale della zona RAC, in seguito
della zona industriale, oltre che sovrapporsi a Via ai __________, che
costituisce una delle strade del sistema viario comunale, programmata per
l’urbanizzazione di quel comparto. Alla __________, nell’angolo meridionale
della zona industriale, è quindi prevista una rotonda, quale svincolo per
l’allacciamento alla rete delle strade di collegamento principali esistenti per
__________ -__________ e per __________ e alle strade di servizio delle zone
industriali e miste di __________. Dalla __________, il tracciato prosegue con
un passante rettilineo, sempre attraverso la zona industriale, proprio laddove
sono posti i fondi dell’insorgente, che poi si interra, sottopassando il fiume __________
verso la zona __________ dove emerge in superficie per poi congiungersi alla
cantonale esistente in località __________, con una tratta nuovamente interrata.
Va notato che questo tracciato, così come segnalato nelle rappresentazioni
grafiche del piano direttore, ha carattere indicativo per la necessità di
preservare un certo spazio di manovra alla progettazione, che dovrà avvenire in
due fasi: attraverso la procedura del piano generale, per cui il Gran Consiglio
ha già stanziato un credito (cfr. messaggio, n. 5629, del 1. marzo 2005 del
Consiglio di Stato; decreto legislativo del 30 maggio 2005, BU 24/2005, pag.
178), e in seguito per mezzo di quella del progetto definitivo.
5.4
Da
quanto precede, non v’è dubbio che la zone lavorative di __________, oggetto
della sospensione da parte del Consiglio di Stato, sono palesemente in contrasto
con le succitate previsioni pianificatorie di ordine superiore che, una volta
affinate, determineranno verosimilmente la necessità di una verifica e di un
adattamento della pianificazione comunale, attraverso un’azione di
coordinamento che oggi, però, non risulta nemmeno attuata in embrione. Intanto,
il comprensorio sarà toccato dall’assetto della nuova circonvallazione
direttamente in quegli elementi cardini, da cui non è possibile prescindere per
un’impostazione pianificatoria confacente ad un utilizzo razionale delle zone
interessate. Si pensi soltanto all’importante condizionamento che procurerà
l’area occupata dalla nuova circonvallazione, che avrebbe come effetto di
sottrarre superficie utile alla zona industriale e, in concomitanza, cingendola
sui due lati ove attualmente sono posizionati gli unici assi d’urbanizzazione
esterna, Via ai __________ e Via __________, di imporre un completo ripensamento
di tutti gli accessi che vi si affacciano, oltre che quelli delle strade di
servizio interne da cui attualmente si dipartono. In pratica, l’intero sistema
ed organizzazione della viabilità esterna ed interna del comprensorio risulta
strettamente connesso, e per questo dipendente, all’opera d’interesse
cantonale. Problemi, questi, che per una zona industriale di tale estensione e,
più in generale, per un comprensorio a preminenti contenuti lavorativi, già
particolarmente insediato, non possono essere ritenuti di entità talmente
trascurabile da giustificare una soluzione autonoma, attraverso una semplice revisione
del piano regolatore in anticipo su un’opera, omettendo però di considerarla:
quest’ultima costituisce con ogni evidenza il riferimento deputato per una
ricerca ottimale sia delle soluzioni di pertinenza locale, sia per quelle a livello
regionale. Allo stesso modo, le esigenze della viabilità regionale, in quel
luogo, non possono trascurare le summenzionate necessità delle aree lavorative
del comune. Da ciò l’esigenza di un coordinamento riguardante il sistema degli
svincoli, i raccordi, la verifica delle potenzialità edificatorie in funzione
delle capacità di smaltimento dei flussi di traffico, nonché la verifica di
alcune destinazioni, suscettibili, in quanto atte ad attirare ancor più
traffico (cfr. zona RAC), di porre in seria discussione la finalità e la
funzionalità della strada di circonvallazione stessa e, in ultima analisi,
l’attuazione di un tassello significativo del piano dei trasporti del Luganese.
In concreto, dunque, anche in
assenza di un'esplicita norma in questo senso si deve ritenere, unitamente al
principio dell’economia processuale, che era in potere del Consiglio di Stato,
anziché negare l'approvazione della revisione del piano regolatore per quel che
concerne il comparto litigioso, di sospendere la sua decisione fintanto che
sarà accertabile l'effettiva incidenza della menzionata pianificazione di
ordine superiore. Per il momento, tuttavia, a differenza di quanto sostiene il
ricorrente, il comparto non rimane bloccato, giacché resta retto
dall’ordinamento del previgente piano regolatore, che per questo settore non è
stato abrogato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92, dispositivo n. 2), con
possibilità per l’Autorità cantonale di gestire la situazione, durante la fase
d’allestimento del piano generale, rispettivamente del progetto definitivo,
applicando le misure di salvaguardia della pianificazione, segnatamente la
decisione sospensiva (art. 65 LALPT).
6.
L'interesse
pubblico a sostegno della decisione governativa va ricercato in concreto nel
fatto che l'approfondimento pianificatorio di un comprensorio, così rilevante
per i suoi contenuti e per la sua taglia, dal profilo sia comunale che
regionale, va coordinato con un progetto di ampio respiro come la nuova
circonvallazione __________ -__________. Questa opera, la cui progettazione è
in fase di avvio, per sua natura, ubicazione e finalità sarà verosimilmente suscettibile,
da un lato, di condizionare e limitare il comparto all’esame, dal profilo sia strutturale,
che dei contenuti, come però, dall’altro lato, di offrire l’opportunità,
attraverso la risoluzione dell’annosa questione della mobilità regionale, che
in parte già lo affligge, di chiarire definitivamente il suo ruolo strategico
nella rete delle aree produttive della regione, rispettivamente di accrescerne
l’attrattività e la funzionalità. Opportunità, che soltanto nell’ambito di un
effettivo coordinamento può e deve essere colta (art. 2 LPT). Allo stesso modo,
sussiste un interesse pubblico affinché la pianificazione della nuova
circonvallazione possa procedere al riparo da iniziative edilizie, che
potrebbero seriamente comprometterla: si pensi in particolare all’elevata
densificazione programmata per la zona industriale. Il grado d'incertezza attualmente
permanente è dunque troppo ampio perché ci si possa determinare compiutamente
sul comparto all'esame, così come adottato dal comune.
7.
Fondata
sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se per rapporto
alle circostanze concrete la decisione impugnata risulta sostenibile anche dal
profilo del principio della proporzionalità. Si pone quindi il tema della
necessità e dell’idoneità del provvedimento in parola, segnatamente dal profilo
dell’estensione della zona colpita. A tale quesito si è in pratica già dato
risposta ai considerandi precedenti, a cui si aggiungono le seguenti
riflessioni. Come accennato, la previsione della nuova circonvallazione solleva
una serie di problematiche con conseguenze dirette ed indirette sul
comprensorio all’esame, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione del
traffico. Dirette, per l’area che verrà effettivamente occupata dal tracciato
(sottrazione di area edificabile, sovrapposizione alle attuali strade esterne
d’urbanizzazione, occlusione degli accessi e problemi inerenti al raccordo con
le attuali e programmate strade interne d’urbanizzazione). Proprio perché
legate alla viabilità, esse determinano a loro volta conseguenze sulla parte restante
del comprensorio (tracciati delle strade di servizio interne strutturate
razionalmente in funzione sia dei fondi, sia dei raccordi con la viabilità
esterna e congruenti con un sistema integrato della gestione del traffico). In
sintesi, questi aspetti, avrebbero dovuto essere risolti in un processo di
coordinamento che non v’è stato. A queste incertezze si aggiunge l’aggravio di
un aumento cospicuo delle potenzialità edificatorie di tutta la zona industriale
(cfr. art. 39 vNAPR in relazione all’art. 36 NAPR non approvato: indice di
edificabilità: da 3 a 7 mc/mq; indice di occupazione: da 40% ad un virtuale
70%, in quanto sostituito dall’imposizione di un’area verde minima del 30%;
aumento delle altezze massime: da 10.40 a 12 m per i tetti piani, da 11.20 a 13
m al colmo per i tetti a falde), ancor più marcato per i fondi assegnati dal
precedente piano regolatore alla zona Ar 3 (cfr. art. 38 vNAPR, che prevedeva
un indice di edificabilità di 2.5 mc/mq e un indice di occupazione del 30%), e
il conseguente aumento delle unità lavorative, rispettivamente del traffico,
senza che le questioni legate alla viabilità siano risolte, con effetto di
vanificare o, quanto meno, di compromettere sul nascere le finalità della
pronosticata opera viaria cantonale. Stante le incognite citate, il comprensorio
delimitato nell’allegato 1 della risoluzione impugnata appare senz’altro dal
profilo funzionale e dei contenuti come un’unità territoriale, che deve essere
apprezzata alla luce delle previsioni del progetto di ordine superiore, in
quanto, come spiegato, complessivamente sotto la sua sfera d’influenza. D’altra
parte, i motivi che hanno portato il Consiglio di Stato a circoscrivere il comparto
oggetto della sospensione della decisione sono talmente legati a circostanze
particolari e dipendono a tal punto da valutazioni tecniche specialistiche da
non consentire al tribunale d'intervenire con correttivi di cui difficilmente
potrebbe valutare le implicazioni. Comunque sia, dal profilo della proporzionalità
in senso stretto, il comprensorio resta disciplinato, come già spiegato,
dall’ordinamento pianificatorio previgente, il quale prevede identica
estensione dell’area edificabile e analoghe destinazioni. Certo, più contenute
sono le capacità edificatorie. A fronte di quest’ultimo aspetto si pone però
l'importanza della pianificazione di ordine superiore: la decisione governativa
deve pertanto essere considerata proporzionata.
8.
In
conclusione, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso
l'approvazione del comprensorio all’esame risulta quindi sorretta da una valida
base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del
principio di proporzionalità. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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