90.2006.1
variante di piano regolatore
26 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
90.2006.1
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, TPT
Titolo:
variante di piano regolatore
LEGITTIMAZIONE
TEMPESTIVITÀ
TRASMISSIONE D'UFFICIO
art. 38 cpv. 4 let. b LALPT
art. 4 cpv. 1 LPAMM
Incarto n.
90.2006.1-2
Lugano
26 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 26 novembre 2004 (a) e 12 aprile
2005 (b) di
RI 1
RI 2
tutti patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 26 ottobre 2004 (n. 4765)
con cui il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore
del comune di __________ (piano del paesaggio e relative norme di attuazione);
viste le risposte:
al ricorso sub. a):
-
28 dicembre 2004 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
-
10 febbraio 2005 del RA
1;
al ricorso sub. b):
-
25 marzo 2005 del RA 1;
-
25 aprile 2005 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
-
25 aprile 2005 sull'effetto
sospensivo della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento
del territorio;
richiamata la sentenza 21 dicembre 2005 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seduta del 12 novembre 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato una
variante di piano regolatore concernente il piano del paesaggio e le relative
norme di attuazione. Contro la variante, regolarmente pubblicata, non sono
stati inoltrati ricorsi.
B. Con
risoluzione 26 ottobre 2004 (n. 4765) il Consiglio di Stato ha approvato la variante
di piano regolatore, apportandovi delle modifiche d'ufficio. Il dispositivo n.
3 della risoluzione ingiungeva al municipio di __________ di pubblicare
immediatamente nel foglio ufficiale, nei quotidiani e negli albi comunali le
modifiche decretate dallo stesso, onde permettere il ricorso a questo tribunale.
Il dispositivo della decisione è comunque stato pubblicato sul foglio ufficiale
n. 88/2004, del 2 novembre 2004 (pag. 7794), dallo stesso Governo.
C. a)
Riferendosi alla pubblicazione appena menzionata, con ricorso 26 novembre 2004 RI
1 e RI 2, cittadini attivi di __________ e proprietari di un fondo posto nell'isolato
interessato dalle misure pianificatorie censurate (mapp. 1050), si sono aggravati
davanti a questo tribunale, chiedendo l'annullamento della risoluzione governativa
26 ottobre 2004. Gli insorgenti hanno contestato la definizione della zona di
rispetto del complesso monumentale del __________, la cui superficie era stata
ridotta in confronto a quella che il dipartimento del territorio aveva chiesto
al municipio di inserire nel piano regolatore in sede di esame preliminare del
23 aprile 1999, sulla scorta del parere della Commissione cantonale dei beni
culturali e dell'ufficio dei beni culturali del 12 aprile precedente. I
ricorrenti hanno sostenuto che l'area interessata concerneva la zona edificabile
e non poteva pertanto essere contemplata dal piano del paesaggio. Inoltre che
la pubblicazione della deliberazione del consiglio comunale, disposta dal municipio,
non informava circa l'adozione di questa specifica zona. A mente dei
ricorrenti, il Governo avrebbe anzi dovuto sentirli personalmente prima di
emanare la risoluzione su questo oggetto, giacché ricorrenti dinanzi allo
stesso contro il rilascio della licenza edilizia concernente l'ampliamento
dello stabilimento industriale per la produzione di salumi sulla proprietà di __________
(mapp. 1047 e 1049), confinante con i loro fondi e che, stando agli
intendimenti manifestati dal dipartimento del territorio nell'esame preliminare
23 aprile 1999, disattesi nella risoluzione governativa 26 ottobre 2004,
avrebbe dovuto essere inclusa nell'area di rispetto del complesso monumentale
del __________. Da ultimo gli insorgenti hanno censurato la nuova definizione
della zona di rispetto, ridotta per rapporto a quella che il dipartimento
intendeva adottare, in quanto lesiva, segnatamente, dell'interesse pubblico.
b) Il
municipio ha proceduto alla pubblicazione delle modifiche decretate dal Governo
nella risoluzione di approvazione della variante 26 ottobre 2004 durante il
periodo 21 marzo-20 aprile 2005 (cfr. FU n. 19/2005 dell'8 marzo 2005, pag.
1704). Con gravame 12 aprile 2005 RI 1 e RI 2 hanno impugnato nuovamente il
citato giudicato dinanzi al tribunale, riproponendo i medesimi argomenti. Essi hanno
tuttavia precisato le domande, chiedendo, oltre all'annullamento del
controverso piano del paesaggio, l'estensione della zona di rispetto del
complesso monumentale del __________ al perimetro che era stato definito dal
dipartimento del territorio nell'esame preliminare 23 aprile 1999. Gli
insorgenti hanno inoltre postulato il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa.
D. La
divisione della pianificazione territoriale e il municipio di __________ hanno
chiesto la reiezione dei gravami; il municipio di __________ ne ha eccepito, in
limine, l'irricevibilità.
E. Con
sentenza 18 maggio 2005 questo tribunale ha evaso i gravami. Esso ha rilevato che
gli insorgenti non avevano inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro il
contenuto della variante adottata in sede comunale. Per questo motivo, essi non
erano legittimati a contestare la variante dinanzi al tribunale. Entrambi i
gravami sono quindi stati dichiarati irricevibili sulla base degli art. 37 cpv.
1 e 38 cpv. 1 e 4 lett. b LALPT. L'applicabilità concomitante
alla fattispecie della legge sui beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC) non
permetteva di mutare questa conclusione. Per un’esauriente motivazione della
citata sentenza il tribunale rinvia ai considerandi della stessa.
F. Con
giudicato 21 dicembre 2005, il Tribunale federale ha cassato la sentenza appena
citata, in accoglimento del ricorso di diritto pubblico inoltratogli da RI 2i e
RI 1. Secondo l’alta Corte federale, l’impugnativa introdotta il 26 novembre
2004 dinanzi a questo tribunale non poteva essere ritenuta come “manifestamente
tardiva”, se considerata come ricorso al Governo (consid. 3.4). Per
giungere a questa conclusione il Tribunale federale ha segnatamente espresso
dei dubbi sulla chiarezza dei piani pubblicati e sulla correttezza della
pubblicazione effettuata dal municipio nel periodo 1-30 marzo 2004 onde
permettere il ricorso al Governo contro le decisioni del consiglio comunale (consid.
2.3, 2.4, 3.3 e 3.4). Per questo motivo il Tribunale federale ha concluso che
questo tribunale, applicando l’art. 4 PAmm, avrebbe quantomeno dovuto
trasmettere il ricorso inoltratogli il 26 novembre 2004 al Consiglio di Stato,
affinché quest’ultima autorità verificasse se l’atto non potesse essere
ritenuto come tempestivo ricorso (al Governo stesso) contro la decisione del
consiglio comunale (consid. 3.4) ed in subordine, per non incorrere in un
eccesso di formalismo, come istanza di restituzione in intero (consid. 3.5 in
fine).
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data ed i ricorsi tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT;
art. 51 cpv. 3 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio
1997, LBC). La legittimazione degli insorgenti a ricorrere dinanzi al tribunale
dev’essere invece negata, perché essi non hanno preventivamente presentato ricorso
dinanzi al Governo; valgono, a questo scopo, le considerazioni svolte nel
precedente giudizio del 18 maggio 2005, annullato dal tribunale federale.
2. Giusta
l’art. 4 cpv. 1 PAmm, l’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a
quella competente e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente.
Nel caso in esame, sulla scorta del giudizio
21 dicembre 2005 del tribunale federale, in applicazione della menzionata
disposizione questa corte dispone la trasmissione d’ufficio del gravame 26
novembre 2004 al Consiglio di Stato, affinché lo tratti come ricorso al
Consiglio di Stato medesimo contro la decisione del consiglio comunale di __________.
Prima di entrare nel merito dell’impugnativa il Governo dovrà accertare la sua ricevibilità,
ed in particolare la sua tempestività, avuto riguardo alle considerazioni
svolte dal Tribunale federale nell’appena citata sentenza 21 dicembre 2005.
Inoltre, i proprietari degli altri fondi toccati dal ricorso dovranno essere
adeguatamente sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.).
Il gravame 12 aprile 2005 segue, per contro,
una sorte differente. Questo gravame dovrebbe difatti essere considerato come
manifestamente intempestivo, in quanto rivolto al Consiglio di Stato: gli
stessi ricorrenti ammettono di essere venuti a conoscenza del controverso
provvedimento pianificatorio adottato dal consiglio comunale di __________ nel
corso del mese di novembre del 2004, ossia 5 mesi prima dell’inoltro di questo
secondo ricorso. Trasmettere questo atto al Consiglio di Stato si esaurirebbe
in un puro, inutile esercizio formale. Questo gravame, formalmente pendente
dinanzi a questo tribunale, dev’essere di conseguenza deciso dal tribunale
stesso: esso non può che essere dichiarato irricevibile per difetto di ricorso
dinanzi all’istanza inferiore (cfr. consid. 1 e relativo rinvio al giudicato 18
maggio 2005). L’emanazione di questo giudizio rende superflua la decisione
della domanda di effetto sospensivo introdotta con questo secondo ricorso.
3. La tassa
di giustizia relativa all’evasione del ricorso 12 aprile 2005 è posta a carico
dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm), i quali sono inoltre tenuti, sempre in
relazione all’evasione di questo secondo gravame, a rifondere delle adeguate
ripetibili al comune (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso 26
novembre 2004 è trasmesso per competenza al Consiglio di Stato.
2. Il ricorso 12
aprile 2005 è irricevibile.
3. La tassa di
giustizia, di fr. 400.- (quattrocento), è posta a carico dei ricorrenti in solido,
Fatti
i quali rifonderanno identico importo al comune di __________ a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 1
Considerandi
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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