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Decisione

90.2006.16

obbligo di astensione dei membri del Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione di un piano regolatore

2 marzo 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i Consiglieri di Stato devono astenersi solo quando abbiano un interesse

personale diretto. In effetti, giusta il cpv. 2 dello stesso Regolamento, se

si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, è applicabile l’art.

32 PAmm; applicabilità che, del resto, sarebbe già data anche senza questa

riserva.

4.2. Le

disposizioni sull’astensione e sulla ricusa previste agli art. 26 seg. CPC sono

volte ad attuare il diritto ad un giudice indipendente e imparziale sancito all’art.

30 cpv. 1 Cost., rispettivamente all’art. 6 n. 1 CEDU, che per principio ha la

stessa portata. La garanzia del diritto a un giudice indipendente e imparziale

è volta ad escludere l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al

processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a favore o a

pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe

meno la qualità di "giusto mediatore". La ricusa riveste un carattere

eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato

offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità.

Vengono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e

organizzativo e vien posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le

apparenze stesse. Entrano comunque in considerazione soltanto motivi seri che

consentano di dubitare dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato

chiamato a statuire. Semplici supposizioni non bastano. Sono ad ogni modo sufficienti

circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione. Non

occorre al riguardo dimostrare che il magistrato ricusato sia effettivamente

prevenuto (RDAT I-2002 n. 7 consid. 2.1. seg. con rinvii).

4.3. Il Consiglio di Stato non è un

tribunale. È un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio

funzioni giurisdizionali. Vero è che anche il Consiglio di Stato è tenuto a

rispettare il requisito dell'imparzialità. Tale requisito non discende tuttavia

dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si

riallaccia all'art. 4 vCost.. Al riguardo occorre in effetti tener debitamente

conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo assumono

innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che esercitano

soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano

un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare

l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle

corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1

Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità

come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di

gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità

della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una

garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58

vCost.), che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (RDAT cit.,

consid. 2.3. con rinvii). In quest’ordine di idee il tribunale federale ha

ripetutamente deciso che i funzionari o i membri delle autorità devono

astenersi rispettivamente possono essere ricusati solo quando vantano un interesse

personale in relazione all’oggetto che devono trattare, non quando tutelano degli

interessi pubblici (da ultimo ZBl 2005, pag. 634 segg., consid. 3.6.1. con

rinvii). Ferma questa indispensabile premessa, ossia che vengano perseguiti (solo)

Considerandi

pubblici interessi, questo principio si applica anche quando queste persone intervengono

a doppio titolo, svolgendo cioè un doppio ruolo, su un determinato oggetto (cfr.

per un sunto della giurisprudenza e della dottrina, oltre alla sentenza testé

citata, Schindler, op. cit., pag. 171 seg.; inoltre, in particolare, per quanto

concerne il caso di due membri del Governo zurighese, che siedevano nel contempo

nel consiglio di amministrazione di un ente autonomo del diritto pubblico

cantonale, DTF 107 Ia 135 consid. 2b).

4.4

È quanto si avvera in concreto per la Consigliera

di Stato __________ P__________, che siede nel consiglio di amministrazione del-l’PI

3, che è un’azienda cantonale, indipendente dall’ammini-strazione dello Stato,

avente personalità giuridica propria di diritto pubblico, il cui scopo consiste

nella direzione e nella gestione degli ospedali pubblici per garantire alla

popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari (art. 1 seg.

Legge __________ del 19 dicembre 2000). Analogamente, il Consigliere __________

G__________ è membro del consiglio __________, che è un ente autonomo di

diritto pubblico, con personalità propria, che persegue l’inserimento del

Cantone Ticino e della Svizzera italiana nella politica confederale universitaria

e della ricerca (art. 1 cpv. 1 e 2 legge __________ e sulla __________ del 3

ottobre 1995). Considerati gli scopi di interesse pubblico ben determinati di

questi due enti, è escluso che i predetti Consiglieri di Stato abbiano potuto tutelare

degli interessi “privati” degli stessi in sede di approvazione del piano

regolatore del già comune di __________. Poco importa che si sia trattato di

porre le basi per la realizzazione di un autosilo: i posteggi ricavati da

quest’ultimo dovranno difatti essere riservati all’esercizio dell’ospedale italiano,

gestito dall’PI 3, e del campus universitario di __________, di pertinenza __________,

pertanto di due strutture pubbliche di interesse generale.

Certo, giusta l’art. 26 lett. d CPC, cui

rinvia l’art. 32 cpv. 1 PAmm, è tra l’altro escluso dall’esercizio delle

proprie funzioni l’amministratore di una persona giuridica che ha interesse

nella causa. Tuttavia, questa disposizione di diritto cantonale deve

essere interpretata conformemente alla

giurisprudenza sviluppata in attuazione del diritto costituzionale, escludendo

dal suo campo di applicazione - per quanto concerne l’obbligo di astensione delle

autorità amministrative - i casi in cui queste persone giuridiche perseguano (esclusivamente)

l’interesse pubblico (si tratterà pertanto, in linea di principio, di enti o

aziende pubblici). Applicando peraltro alla lettera l’art. 26 lett. d CPC, si

addiverrebbe all’assurda conclusione che tutti i membri del Governo cantonale

dovrebbero astenersi dalla partecipazione ad una qualsiasi decisione

amministrativa quando sono in gioco gli interessi dello Stato, così come tutti

i municipali dovrebbero fare altrettanto quando il comune ha un interesse in

una determinata procedura (cfr., a quest’ultimo riguardo, per il caso del

rilascio di una licenza edilizia a favore del comune da parte del suo municipio,

la sentenza di questo tribunale 20 novembre 2006 nell’inc. 90.2006.346). Il

caso in esame si differenzia pertanto da quello giudicato in DTF 117 Ia 408

segg., ove il Tribunale federale aveva ritenuto violato l’art. 26 lett. d CPC

da un membro del Gran Consiglio ticinese, che era nel contempo membro del consiglio

di amministrazione di una società anonima di diritto privato (con capitale

pubblico e privato) e che aveva partecipato in veste di relatore nell’ambito

dell’evasione di un ricorso contro l’impo-sizione - in sede di piano regolatore

- di un vincolo di posteggio, di cui anche la società anonima avrebbe beneficiato.

In effetti, malgrado l’interessato siedesse nel consiglio di amministrazione

quale rappresentante dei comuni azionisti della società anonima, non si può ritenere

che quest’ultima perseguisse esclusivamente l’interesse pubblico.

5.

L’eccezione

sollevata dal ricorrente in merito all’obbligo di astensione dei tre Consiglieri

di Stato deve dunque essere respinta, nella misura in cui non debba essere

considerata perenta. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente

(art. 28 PAmm), il quale rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 300.- all'PI 2,

patrocinata da un legale (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. L’eccezione

circa l’obbligo di astensione di tre Consiglieri di Stato sollevata all’udienza

23 novembre 2006, nella misura in cui non è perenta, è respinta.

2. La tassa di

giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà, a

titolo di ripetibili, identico importo all'PI 2.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Alle parti

è fissato un termine di 30 giorni per presentare le conclusioni scritte.

3. Intimazione

a:

;

,

patr. da

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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