90.2006.16
obbligo di astensione dei membri del Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione di un piano regolatore
2 marzo 2007Italiano21 min
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Numero d'incarto:
90.2006.16
Data decisione, Autorità:
02.03.2007, TRAM
Titolo:
obbligo di astensione dei membri del Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione di un piano regolatore
ASTENSIONE
PIANO REGOLATORE O PR
art. 26 CPC-TI
art. 32 LPAMM
Incarto n.
90.2006.16
Lugano
2 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 marzo 2006 di
RI 1
patr. dall'avv. PR 2
contro
la risoluzione 7 febbraio 2006 (n. 576), con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore
del PI 1;
ed ora sull’eccezione sollevata dal ricorrente
all’udienza 23 novembre 2006 in merito all’obbligo di astensione di tre Consiglieri
di Stato;
viste le osservazioni:
- 19 dicembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 21 dicembre 2006 dell’PI
2;
- 8 gennaio 2007 del RA
2;
- 18 gennaio 2007 dell’PI
3;
- 9 febbraio 2007 di RI
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seduta del 1° marzo 2004 il consiglio comunale del già comune di __________ ha
adottato la revisione del piano regolatore. In quella sede i mapp. __________4,
di proprietà PI 3, e __________8, __________6, __________9 e __________04, di
proprietà dell'PI 2, ubicati in località __________, sono stati inseriti nella
zona per edifici ed attrezzature di interesse pubblico (EAP; cfr. il piano di
queste zone, l’art. 52 NAPR e la tabella annessa alle stesse). Il mapp. __________4,
attribuito al comparto 15a, è stato previsto per la costruzione di un ospedale (già
realizzato) e la formazione di un parco e/o una zona verde attrezzata. Le altre
particelle, inserite nel comparto 15b, sono invece state destinate alla costruzione
di un autosilo per un massimo di 250 posti auto e di una sala multiuso, con
possibilità di inserire nella costruzione piccoli negozi, uffici e un locale
ristoro. I parametri edificatori per questa infrastruttura sono: indice di
occupazione 50%, altezza massima 16,25 m, distanza dai confini 7 m, distanza
dalla strada secondo le linee di arretramento. Il piano suddivide come segue il
numero dei posteggi che possono essere realizzati: 117 per l’PI 3, 100 per l’__________),
33 per la sala multiuso ed i negozi. I posteggi di lunga durata potranno essere
188 (80 per l’PI 3 e 100 per __________), quelli di corta durata 62 (29 per l’PI
3 e 33 per la sala multiuso ed i negozi).
La revisione
del piano regolatore riconfermava, per questi fondi, lo statuto pianificatorio
che era stato loro impresso nel previgente ordinamento, che aveva costituito l’oggetto
di una variante, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 16 settembre
2003 (n. 4004).
Sia soggiunto, per completezza, che con
iscrizione a registro fondiario 21 gennaio 2005 i fondi di proprietà dell’PI 2
sono stati riuniti in una sola particella, mapp. __________8.
B. Con ricorso
16 giugno 2004 RI 1, proprietario del mapp. 4__________2, ubicato nelle
immediate vicinanze dei fondi appena citati, è insorto avverso quella deliberazione
dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di non approvare l’area EAP
in discussione. Egli ha sostenuto che l’avversata area favoriva un privato (l’PI
2) a scapito della collettività, ma in particolare di proprietari dei fondi
ubicati nella località __________, che avrebbero subito le conseguenze di un
incremento del traffico senza che un interesse legittimo e preponderante lo
giustificasse. L’insorgente ha inoltre criticato il fatto che le autorità avessero
autorizzato la riedificazione dell’ospedale senza risolvere il problema dei
parcheggi, che avrebbero potuto essere inferiori di numero e ubicati sotto la
struttura, ed inoltre che l’autosilo avrebbe dovuto soddisfare anche i bisogni __________.
C. Con
risoluzione __________ 2006 (n. __________6) il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione del piano regolatore e respinto il gravame di RI 1 (cfr. ris.
cit., pag. 61 seg.). Il Governo ha rinviato, a questo scopo, ai motivi svolti
in sede di approvazione della variante __________ 2003 (n. 4__________4), dove
esso aveva ritenuto che la realizzazione di un autosilo fosse conforme alla
politica cantonale sui posteggi.
D. Con ricorso
16 marzo 2006 RI 1 si aggrava a questo tribunale contro il giudicato governativo,
ribadendo i motivi e le domande già sottoposte all’istanza inferiore. Chiede
anche l’e-sperimento di un sopralluogo.
La
divisione della pianificazione territoriale, l'PI 2 ed il municipio chiedono al
tribunale di respingere l'impugnativa. L'PI 3 comunica di non formulare
osservazioni; sottolinea tuttavia l’assoluta necessità di dotare l’ospedale dei
posteggi.
E. a. Il 23
novembre 2006 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio;
durante quest’ultimo sono state scattate alcune fotografie dei luoghi,
acquisite in seguito agli atti.
b. In
quell’occasione RI 1 ha chiesto al tribunale di verificare la legittimità della
risoluzione impugnata alla luce della successiva risoluzione __________ 2006
(n. 4__________9), attraverso la quale il Consiglio di Stato, chiamato ad
evadere i ricorsi presentati - tra l’altro dal qui insorgente - contro la
licenza edilizia frattanto rilasciata dal municipio di __________ all’PI 2 per
l’edificazione dell’autosilo, ha ritenuto di non essere in grado di decidere la
controversia per mancanza del raggiungimento del numero di tre membri (quorum) richiesto
a questo scopo dall’art. 16 cpv. 1 del Regolamento sull’organizzazione del
Consiglio di Stato e dell’Amministrazione del 26 aprile 2001. In quest’ultima
decisione il Governo, fondandosi verosimilmente sull’art. 32 PAmm e sul
relativo rinvio all’art. 26 CPC, ancorché queste disposizioni non siano state
citate nella risoluzione, ha difatti ritenuto che tre tra i suoi membri
dovevano astenersi dalla partecipazione alla decisione per i seguenti motivi:
a) la Consigliera __________ M__________ P__________, in quanto sorella della municipale
di __________ __________; b) la Consigliera __________ P__________, in quanto
membro del consiglio di amministrazione dell’PI 3; il Consigliere __________ G__________,
in quanto membro del consiglio __________. Di conseguenza, il Consiglio di
Stato ha trasmesso per evasione tutti i ricorsi a questo tribunale. RI 1 ha
pertanto chiesto al tribunale di verificare se il Consiglio di Stato non avesse
dovuto applicare gli stessi principi anche nella presente procedura.
Alle
parti è quindi stato fissato un termine per prendere posizione su questo incidente.
c. Il Consiglio di Stato mette in dubbio l'
obbligo di astensione della Consigliera __________ M__________ P____________________,
perché il piano regolatore è stato proposto ed adottato dalle autorità del già
comune di __________, non da quelle di __________, dove la sorella __________ M__________
B__________ è municipale; anche con l’astensione dei Consiglieri __________ P__________
e __________ G__________ il quorum prescritto dall’ art. 16 cpv. 1 del
Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
del 26 aprile 2001 può dunque essere raggiunto. Il Governo attira altresì l’attenzione
sulla natura giuridica particolare del piano regolatore: qualora se ne privilegiasse
l’aspetto normativo, verrebbe meno un obbligo generale di astensione dei Consiglieri
di Stato.
L’PI 2, che solleva delle perplessità in
merito alla tempestività della domanda, sostiene che alla fattispecie ritorna
applicabile esclusivamente l’art. 15 cpv. 1 del Regolamento sull’organiz-zazione
del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione del 26 aprile 2001, secondo cui i
Consiglieri di Stato devono astenersi solo quando abbiano un interesse
personale diretto: poiché nessun membro ha siffatto interesse nella causa, l’eccezione
sollevata dal ricorrente dev’essere respinta.
Il RA 2 si rimette al prudente giudizio del
tribunale, mentre l’PI 3 comunica di non entrare nel merito dell’incidente.
Preso atto di queste osservazioni, RI 1
conferma le domande ricorsuali, indipendentemente dall’accoglimento dell’eccezione.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente
certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). L'impugnativa è dunque ricevibile in
ordine.
2. Ogni
membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l’indipendenza o
l’imparzialità sia compromessa (art. 55 cpv. 1 Cost. cant.). La legge regola i
motivi di esclusione e ricusa (art. 55 cpv. 2 Cost. cant.). Per i membri delle
autorità amministrative l’art. 32 cpv. 1 PAmm rinvia ai motivi di astensione e
di ricusa previsti dal codice di procedura civile (CPC).
Giusta l’art. 26 CPC ogni giudice o
segretario è escluso dalle proprie funzioni: a) se è marito, moglie, ascendente
o discendente, patrigno o matrigna, figliastro o figliastra, fratello o
sorella, fratellastro o sorellastra, zio o zia, nipote, suocero o suocera, genero
o nuora, cugino o cugina, cognato o cognata di una delle parti o dei patrocinatori
o procuratori; b) se egli o i suoi congiunti nei suddetti gradi hanno interesse
nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; c) se ha dato
un referto nella causa, se è stato patrocinatore di una parte o ha deposto in essa
come perito oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo
o come arbitro; o vi è intervenuto come procuratore pubblico o giudice dell’istruzione
e dell’arresto; d) se è tutore, curatore, datore di lavoro, erede presunto di
una delle parti, se inoltre è amministratore o gerente di una persona giuridica
che ha interesse nella causa.
Secondo, l’art. 27 CPC le parti possono
ricusare il giudice o il se-gretario nei casi in cui questi sono esclusi, come
pure: a) se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle
parti; b) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni.
La ricusa o l’obbligo di astensione della maggioranza
del Consiglio di Stato è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo (art. 32
cpv. 2 e 7 PAmm).
3. L’PI 2
chiede di verificare preliminarmente la tempestività della domanda del ricorrente.
3.1. Giusta l’art. 32 cpv. 3 PAmm, la ricusa
si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa, oppure
tosto che si verifichi o sia scoperta. Non è più proponibile da chi sia passato
espressamente o tacitamente ad atti successivi (art. 32 cpv. 4 PAmm).
Per quanto concerne i casi di astensione,
l’art. 32 cpv. 6 PAmm prevede che il funzionario o il giudice amministrativo
che riconosce in sé un motivo di astensione deve darne comunicazione alle parti
precisandone le ragioni; l’astensione - soggiunge il cpv. 7 della norma - “è
decisa come ai capoversi precedenti”.
Non è chiaro se il rinvio di cui al cpv. 7 dell’art.
32 PAmm si riferisca anche ai termini fissati al cpv. 3 entro cui dev’essere presentata
l’istanza di ricusa ed agli effetti decadenziali nel caso di passaggio ad atti
successivi previsti al cpv. 4 della testé menzionata disposizione. Il problema
non merita ad ogni buon conto di essere approfondito. In effetti, comunque sia,
il comportamento di una parte nel procedimento amministrativo dev’essere sempre
rispettoso del principio generale della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.). Per
questo motivo, una volta a conoscenza di un caso di astensione, la parte è
tenuta a sollevarlo senza indugio; in caso contrario essa perde - in linea di
principio - il diritto di prevalersene (DTF 132 II 485 consid. 4.3.; Bovay, Procédure administra-tive, Berna 2000, pag. 123;
Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kom-mentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, N. 5 ad art. 9; Schindler,
Die Befangenheit der Verwaltung, Zurigo 2002, pag. 207 segg.). Allo scopo di meglio definire gli obblighi della parte in questo
preciso contesto va sottolineato che il principio d’imparzialità di un funzionario
dell’amministrazione riveste pubblico interesse e dev’essere rispettato
d’ufficio. Spetta quindi in primo luogo al funzionario chiamato a decidere di
verificare la sussistenza di un caso di astensione che lo possa colpire e di
segnalarlo alle parti (cfr. art. 32 cpv. 6 PAmm). Ad una parte può quindi
essere rimproverata un’omessa tempestiva segnalazione di un caso di astensione in
dispregio del principio della buona fede solo quando il funzionario interessato
non lo ha individuato e notificato, rispettivamente non lo avrebbe dovuto individuare
e notificare, ed alla condizione che la parte abbia avuto la possibilità di riconoscere
questa fattispecie per tempo, prestandole la dovuta diligenza. Non bisogna poi porre
delle esigenze troppo severe in merito al grado di attenzione richiesta alla
parte, poiché di principio essa può presumere l’imparzialità dell’autorità; per
decidere in merito dipenderà anche dalle conoscenze giuridiche della parte stessa
rispettivamente se essa è assistita da un legale (cfr. Schindler, op. cit.,
pag. 208 seg.).
3.2. In concreto, l’insorgente era assistito
da un patrocinatore al momento dell’inoltro del ricorso dinanzi al Consiglio di
Stato, del 16 giugno 2004; del pari, egli si è fatto assistere da un (altro) patrono
per impugnare la risoluzione di quest’ultimo dinanzi al tribunale il 16 marzo
2006. L’insorgente non ha tuttavia eccepito alcunché in merito alla capacità
dei membri del Consiglio di Stato di approvare il piano regolatore del comune
di __________, frattanto aggregato, con le elezioni comunali che hanno avuto luogo
il __________ 2004, con quello di __________ (BU __________), e di evadere il
suo ricorso rivolto contro la zona EAP finalizzata a permettere la realizzazione
dell’autosilo in favore, in primis__________PI 3 e dell’__________.
Ora, dimostrando un minimo di attenzione,
non poteva di certo sfuggire ai due differenti patrocinatori, il primo oltretutto
attivo in politica a livello cantonale, ma nemmeno al ricorrente stesso che la Consigliera
di Stato __________ M__________ P__________ fosse sorella della municipale di __________
__________ M__________ B__________, trattandosi di un fatto notorio. Bisogna
quindi ritenere che, omettendo di tempestivamente notificare l’obbligo di
astensione della Consigliera di Stato __________ M__________ P__________, il
ricorrente abbia perso il diritto di prevalersene a questo stadio della lite. Va
ad ogni buon conto rilevato, con il Consiglio di Stato (cfr. osservazioni 19
dicembre 2006), che __________ M__________ B__________ non aveva partecipato a
nessun titolo alla deliberazione a livello comunale, poiché adottata dalle
autorità del già comune di __________, di cui essa non ha mai fatto parte; se
questa circostanza possa giovare alla partecipazione della sorella alla
risoluzione governativa impugnata è quesito che, a questo punto, non deve più
essere esaminato e risolto.
Meno evidenti appaiono invece gli incarichi svolti
dalla Consigliera __________ P____________________, quale membro del consiglio
di amministrazione dell’PI 3, e del Consigliere __________ __________ G__________,
in veste di membro del consiglio __________. La notorietà dei predetti è
difatti dovuta, prevalentemente, alla loro appartenenza al Governo; essi
vengono inoltre identificati, in primo luogo, in quanto responsabili di un
preciso dipartimento. Lo svolgimento di funzioni esecutive, ancorché importanti,
presso enti di diritto pubblico attivi nel loro specifico settore di attività governativa,
è invece meno conosciuto al pubblico; è d’altra parte oggettivamente difficile
distinguere in quale veste operi e a quale titolo si esprima un Consigliere di
Stato che è nel contempo membro di organi di istituti pubblici decentrati. La
partecipazione dei predetti membri del Governo nei menzionati consigli dei due
enti che avrebbero beneficiato dei posteggi ricavati nell’autosilo in oggetto non
avrebbe però dovuto sfuggire ad un avvocato iscritto all’albo; a maggior
ragione, com’è stato precisato, al primo patrocinatore del ricorrente, che era addirittura
attivo nella politica cantonale. Una consultazione dei siti internet di questi
enti avrebbe, se del caso, agevolmente permesso ai legali di fugare eventuali
dubbi in materia. Il problema della perenzione della facoltà del ricorrente di
richiamarsi all’obbligo di astensione dei due Consiglieri di Stato può, ad ogni
buon conto rimanere irrisolto, poiché questi non erano tenuti a tanto.
4. 4.1. Per
decidere in merito, non possono anzitutto essere ascoltate le obiezioni sollevate
dalle controparti in merito all’applica-zione dell’art. 32 PAmm e relativo
rinvio agli art. 26 seg. CPC.
Nelle osservazioni 19 dicembre 2006 il
Consiglio di Stato attira l’attenzione sulla natura giuridica particolare del
piano regolatore, cui si applicano talora i principi che valgono per le norme generali
e astratte, talaltra le regole che concernono le decisioni concrete: qualora se
ne privilegiasse l’aspetto normativo, verrebbe meno, a suo giudizio, un obbligo
generale di astensione dei Consiglieri di Stato. Ora, tuttavia, a prescindere
dal fatto che l’approvazione di un piano regolatore ha carattere di decisione (Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 26 n. 16), al pari del giudizio sui
ricorsi inoltrati contro di esso, la pianificazione di una zona EAP ben
definita e della relativa, specifica normativa in vista della realizzazione di
un preciso impianto sancite attraverso un piano regolatore - che è il solo
oggetto del contendere in questa sede - riveste incontestabilmente natura di
decisione concreta (DTF 116 Ia 207, consid. 3b con rinvii), non di atto normativo.
Nemmeno può essere condivisa l’ipotesi,
affacciata dall’PI 2, secondo cui alla fattispecie ritornerebbe applicabile
esclusivamente l’art. 15 cpv. 1 del Regolamento sull’organizzazione del
Consiglio di Stato e dell’Amministrazione del 26 aprile 2001, a norma del quale
Fatti
i Consiglieri di Stato devono astenersi solo quando abbiano un interesse
personale diretto. In effetti, giusta il cpv. 2 dello stesso Regolamento, se
si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, è applicabile l’art.
32 PAmm; applicabilità che, del resto, sarebbe già data anche senza questa
riserva.
4.2. Le
disposizioni sull’astensione e sulla ricusa previste agli art. 26 seg. CPC sono
volte ad attuare il diritto ad un giudice indipendente e imparziale sancito all’art.
30 cpv. 1 Cost., rispettivamente all’art. 6 n. 1 CEDU, che per principio ha la
stessa portata. La garanzia del diritto a un giudice indipendente e imparziale
è volta ad escludere l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al
processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a favore o a
pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe
meno la qualità di "giusto mediatore". La ricusa riveste un carattere
eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato
offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità.
Vengono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo e vien posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le
apparenze stesse. Entrano comunque in considerazione soltanto motivi seri che
consentano di dubitare dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato
chiamato a statuire. Semplici supposizioni non bastano. Sono ad ogni modo sufficienti
circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione. Non
occorre al riguardo dimostrare che il magistrato ricusato sia effettivamente
prevenuto (RDAT I-2002 n. 7 consid. 2.1. seg. con rinvii).
4.3. Il Consiglio di Stato non è un
tribunale. È un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio
funzioni giurisdizionali. Vero è che anche il Consiglio di Stato è tenuto a
rispettare il requisito dell'imparzialità. Tale requisito non discende tuttavia
dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si
riallaccia all'art. 4 vCost.. Al riguardo occorre in effetti tener debitamente
conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo assumono
innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che esercitano
soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano
un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare
l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle
corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1
Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità
come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di
gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità
della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una
garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58
vCost.), che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (RDAT cit.,
consid. 2.3. con rinvii). In quest’ordine di idee il tribunale federale ha
ripetutamente deciso che i funzionari o i membri delle autorità devono
astenersi rispettivamente possono essere ricusati solo quando vantano un interesse
personale in relazione all’oggetto che devono trattare, non quando tutelano degli
interessi pubblici (da ultimo ZBl 2005, pag. 634 segg., consid. 3.6.1. con
rinvii). Ferma questa indispensabile premessa, ossia che vengano perseguiti (solo)
Considerandi
pubblici interessi, questo principio si applica anche quando queste persone intervengono
a doppio titolo, svolgendo cioè un doppio ruolo, su un determinato oggetto (cfr.
per un sunto della giurisprudenza e della dottrina, oltre alla sentenza testé
citata, Schindler, op. cit., pag. 171 seg.; inoltre, in particolare, per quanto
concerne il caso di due membri del Governo zurighese, che siedevano nel contempo
nel consiglio di amministrazione di un ente autonomo del diritto pubblico
cantonale, DTF 107 Ia 135 consid. 2b).
4.4
È quanto si avvera in concreto per la Consigliera
di Stato __________ P__________, che siede nel consiglio di amministrazione del-l’PI
3, che è un’azienda cantonale, indipendente dall’ammini-strazione dello Stato,
avente personalità giuridica propria di diritto pubblico, il cui scopo consiste
nella direzione e nella gestione degli ospedali pubblici per garantire alla
popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari (art. 1 seg.
Legge __________ del 19 dicembre 2000). Analogamente, il Consigliere __________
G__________ è membro del consiglio __________, che è un ente autonomo di
diritto pubblico, con personalità propria, che persegue l’inserimento del
Cantone Ticino e della Svizzera italiana nella politica confederale universitaria
e della ricerca (art. 1 cpv. 1 e 2 legge __________ e sulla __________ del 3
ottobre 1995). Considerati gli scopi di interesse pubblico ben determinati di
questi due enti, è escluso che i predetti Consiglieri di Stato abbiano potuto tutelare
degli interessi “privati” degli stessi in sede di approvazione del piano
regolatore del già comune di __________. Poco importa che si sia trattato di
porre le basi per la realizzazione di un autosilo: i posteggi ricavati da
quest’ultimo dovranno difatti essere riservati all’esercizio dell’ospedale italiano,
gestito dall’PI 3, e del campus universitario di __________, di pertinenza __________,
pertanto di due strutture pubbliche di interesse generale.
Certo, giusta l’art. 26 lett. d CPC, cui
rinvia l’art. 32 cpv. 1 PAmm, è tra l’altro escluso dall’esercizio delle
proprie funzioni l’amministratore di una persona giuridica che ha interesse
nella causa. Tuttavia, questa disposizione di diritto cantonale deve
essere interpretata conformemente alla
giurisprudenza sviluppata in attuazione del diritto costituzionale, escludendo
dal suo campo di applicazione - per quanto concerne l’obbligo di astensione delle
autorità amministrative - i casi in cui queste persone giuridiche perseguano (esclusivamente)
l’interesse pubblico (si tratterà pertanto, in linea di principio, di enti o
aziende pubblici). Applicando peraltro alla lettera l’art. 26 lett. d CPC, si
addiverrebbe all’assurda conclusione che tutti i membri del Governo cantonale
dovrebbero astenersi dalla partecipazione ad una qualsiasi decisione
amministrativa quando sono in gioco gli interessi dello Stato, così come tutti
i municipali dovrebbero fare altrettanto quando il comune ha un interesse in
una determinata procedura (cfr., a quest’ultimo riguardo, per il caso del
rilascio di una licenza edilizia a favore del comune da parte del suo municipio,
la sentenza di questo tribunale 20 novembre 2006 nell’inc. 90.2006.346). Il
caso in esame si differenzia pertanto da quello giudicato in DTF 117 Ia 408
segg., ove il Tribunale federale aveva ritenuto violato l’art. 26 lett. d CPC
da un membro del Gran Consiglio ticinese, che era nel contempo membro del consiglio
di amministrazione di una società anonima di diritto privato (con capitale
pubblico e privato) e che aveva partecipato in veste di relatore nell’ambito
dell’evasione di un ricorso contro l’impo-sizione - in sede di piano regolatore
- di un vincolo di posteggio, di cui anche la società anonima avrebbe beneficiato.
In effetti, malgrado l’interessato siedesse nel consiglio di amministrazione
quale rappresentante dei comuni azionisti della società anonima, non si può ritenere
che quest’ultima perseguisse esclusivamente l’interesse pubblico.
5.
L’eccezione
sollevata dal ricorrente in merito all’obbligo di astensione dei tre Consiglieri
di Stato deve dunque essere respinta, nella misura in cui non debba essere
considerata perenta. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente
(art. 28 PAmm), il quale rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 300.- all'PI 2,
patrocinata da un legale (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. L’eccezione
circa l’obbligo di astensione di tre Consiglieri di Stato sollevata all’udienza
23 novembre 2006, nella misura in cui non è perenta, è respinta.
2. La tassa di
giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà, a
titolo di ripetibili, identico importo all'PI 2.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Alle parti
è fissato un termine di 30 giorni per presentare le conclusioni scritte.
3. Intimazione
a:
;
,
patr. da
.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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