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Decisione

90.2006.17

Zona di pianificazione cantonale: salvaguardiadella pianificazione intercomunale per un comparto evidenziante problemi di viabilità, urbanistic e ambientali.

9 gennaio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i pregressi motivi, il ricorso deve, dunque, essere integralmente respinto. La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art.

28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. __________ __________,

__________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________

__________ sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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