90.2006.25
Ricorso di un'associazione irricevibile per carenza di legittimazione attiva
4 novembre 2006Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2006.25
Data decisione, Autorità:
04.11.2006, TRAM
Titolo:
Ricorso di un'associazione irricevibile per carenza di legittimazione attiva
BENI NATURALISTICI
IRRECEVIBILITÀ
art. 13 cpv. 2 LCPN
art. 15 cpv. 3 LCPN
art. 45 cpv. 2 LCPN
art. 46 cpv. 4 LCPN
art. 12 cpv. 1 LPN
Incarto n.
90.2006.25
Lugano
4 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 maggio 2006 dell'
RI 1
contro
la risoluzione __________ 2006, con la quale il
Consiglio di Stato ha adottato il decreto di protezione d__________;
viste le risposte:
- 19 maggio 2006 del RA 3,
- 4 luglio 2006 della Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 12 luglio 2006 del RA 4,
- 13 luglio 2006 del RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il Consiglio di Stato, con risoluzione __________ 2006, ha adottato
il decreto di protezione d__________, elaborato in base alla legge cantonale
sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCPN, RL 9.3.1.7). L'area
protetta d__________ è una zona di protezione della natura ai sensi dell'art.
12 LCPN, iscritta nell'inventario federale delle zone golenali di importanza
nazionale come oggetto __________ e, limitatamente alla zona sud orientale, in
quello dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale come oggetto __________.
Inoltre, nel comprensorio disciplinato dal decreto vi sono due oggetti
appartenenti all'inventario dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza cantonale,
segnatamente gli oggetti __________ e __________. Secondo l'art. 3 nelle
norme di attuazione, il decreto di protezione si prefigge la conservazione e la
valorizzazione dei contenuto naturalistici d__________, tramite la definizione
di regole di comportamento e l'adozione di interventi volti a tutelarne ed
incrementarne la diversità biologica.
B. Con ricorso 4 maggio 2006, l'RI 1 impugna la prefata risoluzione
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Quanto alla legittimazione, essa
ritiene che il legislatore - al momento dell'approvazione dell'art. 46 cpv. 4
LCPN - sarebbe stato determinato a conferirle il diritto di ricorso, come proverebbe
il verbale della seduta granconsigliare del 12 dicembre 2001. Abbondanzialmente
sostiene che i requisiti posti dall'articolo sono adempiuti. Dopo aver
sollevato numerose censure di carattere formale e sostanziale, delle quali si
dirà se necessario nei considerandi in diritto, la ricorrente chiede in via
principale che il decreto venga ritirato ed in via subordinata che lo stesso
venga rivisto secondo i considerandi del ricorso.
C.
La Divisione dello sviluppo territoriale, in
rappresentanza del Governo, si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, per
quanto ricevibile. Le sue osservazioni saranno all'occorrenza riprese nei
successivi considerandi di diritto. Il municipio di RA 3 si rimette al giudizio
del tribunale, quello di RA 4 non formula particolari osservazioni, mentre
quello di RA 2 esprime alcune considerazioni, di cui se del caso si dirà poi,
ma non si determina sull'esito del gravame.
considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è stato integrato
il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006
(BU 2006 pag. 215 segg.), è data (art. 45 cpv. 2 LCPN). Insinuato entro il
termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione come indicato
al punto 7 del dispositivo della risoluzione impugnata, il ricorso può essere
considerato tempestivo (art. 15 cpv. 3 LCPN). Quanto alla legittimazione, il
tribunale considera quanto segue.
2.L'art. 2 cpv. 2 LCPN stabilisce che sono componenti naturali del
paesaggio i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio (lett. a), i biotopi
ed i geotopi (lett. b), la flora, i funghi e la fauna (lett. c), le rocce, i
minerali ed i fossili (lett. d). Gli strumenti della pianificazione
territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali
d'importanza nazionale e cantonale (art. 13 cpv. 1 LCPN), mentre la protezione
degli elementi emergenti, dei biotopi e de geotopi d'importanza nazionale e
cantonale avviene tramite il decreto di protezione (art. 13 cpv. 2 LCPN). Il
decreto di protezione è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i
proprietari ed i gestori interessati (art. 14 cpv. 1 LCPN); esso è oggetto di
pubblicazione sul foglio ufficiale e presso le cancellerie comunali per un
periodo di 30 giorni (art. 15 cpv. 1 LCPN); il termine di ricorso decorre dalla
data della pubblicazione (cpv. 3). Contro la decisione del Consiglio di Stato
in materia di protezione delle componenti naturali è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 45 cpv. 2 LCPN, versione in vigore dal 14 luglio
2006, BU 2006 pag. 234).
3.L'insorgente fonda - e, peraltro, potrebbe fondare solo - la propria
legittimazione ad impugnare la citata risoluzione sul diritto di ricorso delle
associazioni di importanza cantonale sancito dall'art. 46 cpv. 4 LCPN. Essa
sostiene di adempiere ai requisiti di questa disposizione; tanto più che era
intenzione del legislatore di conferirle tale diritto. A torto, tuttavia.
3.1. L'art. 46 cpv. 4 LCPN è redatto sul
modello dell'art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura
e del paesaggio (LPN, RS 451), secondo cui "in quanto le decisioni dei Cantoni e le decisioni
delle autorità federali siano impugnabili in ultima istanza mediante ricorso al
Consiglio federale o ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,
il diritto di ricorrere spetta ai comuni e alle associazioni aventi un'importanza
nazionale che esistano da più di dieci anni e si occupino per statuto della
protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti
storici o di scopi affini puramente ideali".
Per l'interpretazione della normativa cantonale possono quindi essere impiegati
Fatti
i principi sviluppati per l'applicazione di quella federale .
3.2. L'art. 46 cpv. 4 LCPN fa dipendere la
legittimazione dall'adempimento di cinque condizioni cumulative. Si deve
trattare di un'associazione (1), d'importanza cantonale (2), riconosciuta dal
cantone tramite una legge (3), esistente da più di dieci anni (4) e che si
occupa per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della
conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali (5).
Trattandosi di condizioni cumulative, l'assenza di una di esse provoca
giocoforza l'irricevibilità del gravame. In ambito federale possono essere
considerate organizzazioni con scopo ideale solo quelle che si occupano di protezione
della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di
scopi affini (cfr. art. 12 cpv. 1 LPN). Lo scopo ideale deve inoltre risultare dallo
statuto; siffatto scopo deve da ultimo costituire il fine essenziale, cioè
principale, dell'associazione (cfr. riassuntivamente della giurisprudenza e
della dottrina: Keller, Kommentar
NHG, Zurigo 1997, ad art. 12 n. 7 e segg.). Questi principi devono essere
utilizzati anche per l'applicazione della normativa cantonale in oggetto.
3.3. Nel caso concreto, l'art. 3 dello
statuto della ricorrente recita:
"Scopo dell'associazione è quello di trattare i problemi di
Considerandi
fondo che interessano l'economia agricola del Cantone, sia sul piano
politico-economico che su quello sociale; di coordinare il lavoro e gli sforzi
delle organizzazioni e degli enti affiliati, intesi ad ottenere il
riconoscimento dei diritti del ceto agricolo presso le autorità e gli altri
settori economici; di promuovere e curare gli interessi dell'agricoltura in
genere, specie nella salvaguardia del territorio agricolo, in quantità, qualità
e proprietà, nella difesa del mercato dei prezzi, elevando il ceto agricolo ad
una più fattiva e sentita solidarietà sociale.".
Lo scopo dell'RI 1 è quello di occuparsi dei
problemi di economia agricola, di difendere gli interessi del ceto agricolo e
il territorio agricolo. Dal testo dello statuto della ricorrente non si può
invece in nessun caso dedurre che la stessa persegua, quantomeno a titolo
principale, il fine ideale di tutelare la natura ed il paesaggio. L'insorgente
non adempie, di conseguenza, con certezza, ad un requisito posto per il riconoscimento
in suo favore della potestà ricorsuale ex art. 46 cpv. 4 LCPN. Invano si
appella all'asserita intenzione del legislatore di volerle conferire il diritto
di ricorrere in applicazione di questa disposizione: se anche ci fosse stata
simile intenzione (i verbali del Gran Consiglio non sono ancora stati
pubblicati), questa non è però stata congruamente ancorata nella lettera
dell'art. 46 cpv. 4 LCPN. Il testo di quest'ultimo, mutuato dalla legislazione
federale, appare inoltre talmente chiaro da escludere la possibilità di far
capo a metodi di interpretazione alternativi rispetto a quello letterale.
4.
Il
gravame dev'essere pertanto dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia
segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La
ricorrente è condannata al pagamento della tassa di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 300.- (trecento).
3. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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