Lexipedia

Decisione

90.2006.25

Ricorso di un'associazione irricevibile per carenza di legittimazione attiva

4 novembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i principi sviluppati per l'applicazione di quella federale .

3.2. L'art. 46 cpv. 4 LCPN fa dipendere la

legittimazione dall'adempimento di cinque condizioni cumulative. Si deve

trattare di un'associazione (1), d'importanza cantonale (2), riconosciuta dal

cantone tramite una legge (3), esistente da più di dieci anni (4) e che si

occupa per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della

conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali (5).

Trattandosi di condizioni cumulative, l'assenza di una di esse provoca

giocoforza l'irricevibilità del gravame. In ambito federale possono essere

considerate organizzazioni con scopo ideale solo quelle che si occupano di protezione

della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di

scopi affini (cfr. art. 12 cpv. 1 LPN). Lo scopo ideale deve inoltre risultare dallo

statuto; siffatto scopo deve da ultimo costituire il fine essenziale, cioè

principale, dell'associazione (cfr. riassuntivamente della giurisprudenza e

della dottrina: Keller, Kommentar

NHG, Zurigo 1997, ad art. 12 n. 7 e segg.). Questi principi devono essere

utilizzati anche per l'applicazione della normativa cantonale in oggetto.

3.3. Nel caso concreto, l'art. 3 dello

statuto della ricorrente recita:

"Scopo dell'associazione è quello di trattare i problemi di

Considerandi

fondo che interessano l'economia agricola del Cantone, sia sul piano

politico-economico che su quello sociale; di coordinare il lavoro e gli sforzi

delle organizzazioni e degli enti affiliati, intesi ad ottenere il

riconoscimento dei diritti del ceto agricolo presso le autorità e gli altri

settori economici; di promuovere e curare gli interessi dell'agricoltura in

genere, specie nella salvaguardia del territorio agricolo, in quantità, qualità

e proprietà, nella difesa del mercato dei prezzi, elevando il ceto agricolo ad

una più fattiva e sentita solidarietà sociale.".

Lo scopo dell'RI 1 è quello di occuparsi dei

problemi di economia agricola, di difendere gli interessi del ceto agricolo e

il territorio agricolo. Dal testo dello statuto della ricorrente non si può

invece in nessun caso dedurre che la stessa persegua, quantomeno a titolo

principale, il fine ideale di tutelare la natura ed il paesaggio. L'insorgente

non adempie, di conseguenza, con certezza, ad un requisito posto per il riconoscimento

in suo favore della potestà ricorsuale ex art. 46 cpv. 4 LCPN. Invano si

appella all'asserita intenzione del legislatore di volerle conferire il diritto

di ricorrere in applicazione di questa disposizione: se anche ci fosse stata

simile intenzione (i verbali del Gran Consiglio non sono ancora stati

pubblicati), questa non è però stata congruamente ancorata nella lettera

dell'art. 46 cpv. 4 LCPN. Il testo di quest'ultimo, mutuato dalla legislazione

federale, appare inoltre talmente chiaro da escludere la possibilità di far

capo a metodi di interpretazione alternativi rispetto a quello letterale.

4.

Il

gravame dev'essere pertanto dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia

segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La

ricorrente è condannata al pagamento della tassa di giudizio e delle spese per complessivi

fr. 300.- (trecento).

3. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster