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Decisione

90.2006.3

Conferma variante del piano regolatore poiché ricorso presenta argomentazioni in gran parte generiche e non di diritto e per il resto infondate - condizioni ricorso dell'associazione

3 ottobre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi siti a nord del nucleo e a valle del bosco.

La soluzione approvata dal Consiglio di Stato di includere integralmente il

mappale n. 0 nella zona NV, pur con un limite di edificabilità per una fascia

di circa 12-15 metri dal nucleo sì da mantenere libera la parte immediatamente

sottostante il bosco - soluzione peraltro già suggerita dal dipartimento del

territorio nell'ambito dell'esame preliminare del __________ __________ 1996

(pag. 3-4) - risponde senza dubbio alle esigenze di un'equilibrata pianificazione

del territorio e di salvaguardia del paesaggio e del nucleo stesso. La

concentrazione delle edificazioni sulla parte inferiore dei fondi crea inoltre

uno stacco dal bosco così come auspicato nella decisione del 10 marzo 1994 del

Tribunale della pianificazione del territorio. Si consideri inoltre che come

ogni altro intervento nella zona del nucleo, anche l'edificazione di questo

settore dovrà sottostare in ogni caso alle severe esigenze di cui all'art. 41

NAPR. Su questo punto il ricorso è pertanto privo di ogni fondamento.

7.2. In merito al fondo n. 2, i ricorrenti si limitano in sostanza all'asserzione

secondo cui l'edificabilità (parziale) del mappale sarebbe contraria alla

decisione del 10 marzo 1994 del TPT, ma omettono ogni spiegazione al riguardo,

disattendendo in tal modo l'obbligo di motivazione a loro incombente. Di per sé

il ricorso sarebbe quindi inammissibile già per questo motivo.

In ogni caso, anche per il fondo n. 2, totalmente inedificato e con una

Considerandi

considerevole pendenza, inserito nella zona R2, si impongono le medesime

conclusioni di cui al precedente paragrafo. La limitata possibilità

edificatoria di cui beneficia il mappale 2 con la revisione pianificatoria in

questione - la medesima linea di edificabilità come per il fondo n. 0 colpisce

anche questo mappale - non contrasta affatto con i motivi a fondamento della

decisione del 10 marzo 1994 del TPT. Si noti inoltre che oltre al limite di

edificabilità disposto dal comune, che impone la concentrazione degli edifici

tra il ciglio del percorso pedonale con servizio a domicilio autorizzato e la

linea di costruzione a monte, il Consiglio di Stato proprio a tutela del nucleo

e del paesaggio ha sottoposto l'edificazione su quel fondo ad una confacente

atteggiamento progettuale che dovrà dar atto di una particolare sensibilità. In

particolare, ha esplicitamente escluso frammentazioni del muretto a contatto

con la proprietà, alterazioni delle caratteristiche del viottolo e l'esecuzione

di importanti sbancamenti e rilevanti muri di controriva. Con queste

limitazioni e condizioni, la tutela del paesaggio risulta senza dubbio

sufficientemente garantita, nel rispetto delle indicazioni contenute nella

precedente sentenza del TPT. Le critiche ricorsuali a questo proposito devono

essere respinte siccome destituite di ogni

buon fondamento.

8.

Visto quanto precede, nella misura in cui è

ammissibile il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia e le

spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm),

i quali dovranno rifondere al comune di PI 1 e a CO 3, assistiti dai rispettivi

legali, un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). A CO 2 non vengono

riconosciute ripetibili in quanto comparsa in causa personalmente, senza

patrocinatore.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'800.- (milleottocento) è posta a carico dei

ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3, in solido. Essi rifonderanno, in ragione di 1/3

ciascuno, fr. 1'200.- (milleduecento) a titolo di ripetibili al comune di PI 1

e fr. 1'200.- (milleduecento) sempre per ripetibili a CO 3.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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