90.2006.34
accertamento di nullità
1 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2006.34
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, TPT
Titolo:
accertamento di nullità
IRRECEVIBILITÀ
PREGIUDIZIALI
art. 38 cpv. 1 LALPT
Incarto n.
90.2006.34
Lugano
1 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello
Balerna
Assistito
dalla segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 maggio 2006 di
RI 1, __________,
patr. da: PR 1, __________,
contro
la risoluzione 3 maggio 2006 (n. 2035) con cui il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia rilasciata il 23 dicembre
2005 dal CO 2 alla ricorrente per la costruzione di 3 palazzine ai mapp. 1039
e 2665 di quel comune;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che,
malgrado l’opposizione del dipartimento del territorio fondata sul DLBN, il 23
dicembre 2005 il municipio di __________ ha rilasciato alla ricorrente la
licenza edilizia per la costruzione di 3 palazzine ai mapp. 1039 e 2665 di quel
comune;
che, dietro
ricorso del dipartimento del territorio, con risoluzione 3 maggio 2006 il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza; esso ha in particolare considerato
che il piano delle zone di protezione allestito a norma del DLBN e del relativo
regolamento, approvato in sede di piano regolatore, includeva i fondi in
oggetto tra i paesaggi pittoreschi, che non dovevano essere deturpati:
l’opposizione dipartimentale, fondata sul preavviso negativo della Commissione
per la protezione delle bellezze naturali, che riteneva deturpante la realizzazione,
appariva dunque vincolante per il municipio (art. 7 cpv. 2 LE), che non poteva
- di conseguenza - rilasciare la licenza edilizia;
che, con ricorso 22 maggio 2006, la RI 1 è
insorta contro la menzionata risoluzione governativa dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, al quale ha domandato di accertare la nullità del
piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi della città di __________ e, di
conseguenza, di annullare la risoluzione governativa impugnata medesima,
fondata su tale piano;
che, con ricorso di identica data,
l’insorgente ha inoltrato un analogo gravame dinanzi al Tribunale della pianificazione
del territorio;
che non occorre riassumere i motivi addotti
in quest’ultimo ricorso, che non è stato intimato alle controparti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Presidente, in luogo di quella del tribunale, è data (art. 26c
cpv. 2 LOG);
che,
prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso, l’autorità esamina
d’ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm), la quale è determinata dalla
legge (art. 2 PAmm);
che, in
materia di rilascio di licenze edilizie, i ricorsi contro le decisioni del
Consiglio di Stato devono essere presentati al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 21 cpv. 1 LE);
che non è, per contro, data la competenza
del Tribunale della pianificazione del territorio;
che la domanda formulata dall’insorgente,
tendente a far accertare preliminarmente la nullità del piano dei siti e dei
paesaggi pittoreschi, non permette di mutare l’anzidetta conclusione;
che in effetti, in linea di principio,
l’accertamento della nullità di un atto amministrativo dev’essere conseguito
nei limiti e seguendo le forme stabilite per la sua impugnazione;
che, di conseguenza, per poter ottenere la
dichiarazione di nullità del piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi da parte
di questo tribunale in applicazione dell’art. 38 cpv. 1 LALPT, l’insorgente
avrebbe dovuto inoltrare ricorso contro la risoluzione governativa di
approvazione del piano regolatore 16 ottobre 2001, nel cui contesto è stato
parimenti approvato il piano censurato, non invece contro la decisione di annullamento
della licenza edilizia; per di più - come ulteriormente prescrive l’appena menzionata
disposizione - questo ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro il termine
di 30 giorni dalla notificazione della risoluzione di approvazione del piano regolatore;
che alla ricorrente rimane tuttavia la
possibilità di far accertare la nullità del piano in discussione in via
pregiudiziale, qualora tale accertamento fosse determinante per l’emanazione di
una decisione nell’ambito di un’altra procedura; esaurita la procedura di
impugnazione diretta, la nullità di un atto amministrativo, com’è noto,
dev’essere comunque sia rilevata d’ufficio da parte di qualsiasi autorità e in
qualsiasi momento;
che l’insorgente ha salvaguardato questa
prerogativa nel gravame 22 maggio 2006 dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando in primis la dichiarazione di nullità del piano dei
siti e dei paesaggi pittoreschi; spetterà quindi al Tribunale cantonale amministrativo
di pronunciarsi a titolo incidentale su questa domanda, qualora il suo esito
dovesse risultare decisivo ai fini del rilascio del permesso di costruzione;
che,
sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che la
tassa di giustizia dev’essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
che per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di
giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico della ricorrente.
3.
Intimazione
a:
terzi implicati
1.
CO 1
2.
CO 2
3.
CO 3
4.
CO 4
Il Presidente La
segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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