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Decisione

90.2006.38

Istituzione di un vincolo di strada di servizio su una strada privata esistente per urbanizzare un comparto residenziale nel comune - interesse pubblico del vincolo, questione relativa alla protezione delle acque per la presenza di una captazione

16 luglio 2021Italiano24 min

Vista la presenza della sorgente Cimo al mapp. 174, di proprietà deRI 2, secondo il piano del paesaggio il percorso si

Source ti.ch

Incarti

n.

90.2006.38

90.2006.45

Lugano

16 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo

sui ricorsi

a.

b.

RI

1

dell'11

settembre 2006 del

RI

2

PR 1

contro

la risoluzione del 5 luglio 2006 (n. 3291) con cui il

Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune

di Bioggio, sezione di Cimo;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Durante la seduta dell'8

marzo 2004 l'Assemblea comunale dell'allora Comune di Cimo ha adottato la

revisione generale del piano regolatore. In particolare, al fine di urbanizzare

il comparto posto a monte di Via Cimo, in località Orasc-Seregno, il

piano del traffico e delle attrezzature e degli edifici di interesse pubblico

ha confermato il vincolo di strada di servizio, previsto dal precedente

piano regolatore, e più precisamente dalla variante approvata dal Consiglio di

Stato con risoluzione del 2 maggio 1990 (n. 3101), sulla strada privata di

accesso, in gran parte già realizzata dai proprietari interessati, riducendone

tuttavia il tracciato di circa 50 m e

ottimizzandolo. Nel suo tratto finale la strada termina ora all'altezza dei

mapp. 225 (ora mapp. 728 in seguito a frazionamento) e 226 (ora mapp. 227).

Vista la presenza della sorgente Cimo al mapp. 174, di proprietà deRI 2, secondo il piano del paesaggio il percorso si

situa in parte in zona di protezione delle acque sotterranee S2 (mapp. 660,

659, 615 e 616).

B. a. Avverso tale

vincolo RI 1, proprietario dei mapp. 661 (per ½) e 688, è insorto davanti al

Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Ripercorsi gli antefatti

relativi alla pianificazione della strada, egli ha contestato l'interesse

pubblico alla sua base nonché la sua realizzabilità dal profilo tecnico, viste

le pendenze elevate e il tracciato tortuoso, e ambientale, considerata la

presenza della zona di protezione S2. La variante è stata criticata pure dal

profilo dei costi e degli arretramenti.

b. Anche RI 2 è insorto

davanti al Governo contro il predetto vincolo, contestandolo dal profilo della

sua compatibilità con la legislazione sulla protezione delle acque. Inoltre,

con riferimento alla revisione in corso delle zone di protezione della sorgente

Gaggio, il Comune ha pure contestato l'azzonamento previsto per alcuni fondi correlati

a quest'ultima.

C. Con risoluzione del 5

luglio 2006 (n. 3291) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano

regolatore di Bioggio, sezione di Cimo, respingendo i ricorsi in parola. Per

quanto attiene al vincolo di strada di servizio, il Governo, richiamato

l'obbligo del Comune di urbanizzare le zone edificabili e confermato l'interesse

pubblico alla sua base, ha osservato come la parte del tracciato ritenuta più

problematica dal profilo tecnico fosse già stata realizzata e utilizzata senza

causare, apparentemente, problemi di transito. Ha inoltre considerato che il

tratto che invade la zona di protezione S2 della sorgente Cimo è lungo ca. 100

m, in buona parte già realizzato e, come detto, già oggi utilizzato dagli

abitanti. Ha infine rilevato che rispetto alla situazione attuale non vi

sarebbe stato un incremento apprezzabile delle percorrenze, escludendo quindi la

sussistenza di un pericolo di incidenti e di inquinamento.

D. a. Avverso tale

risoluzione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l'annullamento nella misura in cui tutela il predetto vincolo.

Invocando una violazione del suo diritto di essere sentito per rapporto alla

motivazione, insufficiente, della decisione impugnata, egli ripropone in

sostanza le tesi disattese del Governo, chiedendo l'esperimento di un

sopralluogo.

b. Pure RI 2 insorge

davanti al Tribunale, postulando lo stralcio dal piano del traffico del vincolo

di strada di servizio nonché l'attribuzione al comparto non edificabile

dei fondi inclusi nella zona di protezione S2 della sorgente Gaggio secondo la

revisione in corso di tali zone. Per quanto attiene al vincolo di strada di

servizio esso ribadisce gli argomenti sostenuti in precedenza, contestando

puntualmente le motivazioni addotte dal Governo e postulando l'esperimento di

un sopralluogo.

E. a. In merito

al vincolo di strada di servizio il Comune di Bioggio, nelle risposte,

rinvia a quanto indicato davanti al Governo, ovvero di essersi limitato a dar

seguito alle indicazioni espresse dal Dipartimento del territorio in sede di

esame preliminare, che lo invitava a mantenerlo. Nella risposta al ricorso deRI

2 prende inoltre posizione circa la tematica relativa alla sorgente Gaggio,

senza trarne precise conclusioni. La Divisione dello sviluppo territoriale (Divisione)

postula la reiezione dei gravami.

b. RI 1 e RI 2 non

hanno replicato.

F. a. Il 26

aprile 2007 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della

contestazione, congiungendo le procedure. In tale occasione sono state scattate

alcune fotografie, acquisite agli atti. In particolare aRI 2 è stato fissato un

termine per illustrare e sostanziare nel dettaglio la necessità di tutelare la

sorgente Cimo e le relative zone di protezione, allegando la necessaria

documentazione (catasto delle infrastrutture e le misure di protezione), e per

dichiarare se manteneva o meno l'impugnativa in quanto riferita alla sorgente

Gaggio. Le parti si sono inoltre accordate di sospendere i procedimenti sino

all'approvazione definitiva delle zone di protezione relative alle due sorgenti.

b. Con scritto del 31

agosto 2007 RI 2 ha ribadito l'interesse e la necessità di tutelare la sorgente

Cimo tramite le relative zone di protezione, producendo la documentazione

richiesta. Ha inoltre dichiarato di ritirare l'impugnativa per quanto attiene

alla sorgente Gaggio.

c. Il Comune di Bioggio

non ha formulato particolari osservazioni in merito, limitandosi a ribadire i

contenuti delle precedenti comparse scritte. La Divisione è rimasta silente.

G. a. Sollecitato

a più riprese nel corso del 2013 a informare il Tribunale circa lo stato della

procedura di approvazione delle zone di protezione, RI 2 è rimasto silente.

b. Il 9 novembre 2020

il giudice delegato ha prospettato alle parti la riattivazione delle cause,

invitando nuovamente RI 2 a comunicare lo stato della procedura di approvazione

delle zone di protezione. Con scritto del 10 dicembre 2020 quest'ultimo ha

riferito che la definizione della pianificazione relativa alla protezione delle

sorgenti è tutt'ora in corso, ribadendo il suo interesse alla tutela di quella

di Cimo.

c. Riattivate le

procedure, alle parti è poi stato assegnato un termine per presentare eventuali

osservazioni conclusive, che sono state inoltrate solo daRI 2.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e i ricorsi sono

tempestivi (art. 38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, in vigore sino

al 31 dicembre 2011 [LALPT; BU 1990, 365]; art. 30 cpv. 1 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]). Certa è inoltre la

legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT; art. 30

cpv. 2 lett. b LST).

1.2. Poiché la

controversa revisione è stata avviata in vigenza della LALPT, essa dovrà essere

esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

1.3. Le impugnative

sono evase con un unico giudizio in applicazione dell'art. 51 dalla legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181),

come stabilito dall'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), e sulla base degli atti e del

sopralluogo, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

1.4. Nella misura in

cui sono state ritirate le contestazioni relative alla sorgente Gaggio, su

questo punto il ricorso deRI 2 va stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

2.1. In campo pianificatorio il comune

ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio

2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con

pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia

di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna.

Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi

richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016

n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

2.2

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.

3.

LST e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001

n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3

lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di

ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio

del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di

piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

3.

Violazione del diritto di

essere sentiti

RI 1 rimprovera anzitutto al Governo una

violazione del suo diritto di essere sentito per aver liquidato le sue critiche

con una pagina scarsa di motivazioni. Ritiene quindi di non aver ricevuto

udienza sulla sostanza delle censure sollevate, a fronte di motivazioni

precostituite e prive di confronto con le sue argomentazioni.

3.1

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPamm, ogni

decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si

limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa

altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie

minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari

aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid.

5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una

decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di

rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo

impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In

quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è

quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti

sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il

giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II

154.

consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid.

4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la

motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi

considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid.

3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2).

3.2

Alla luce dei principi testé esposti,

le critiche del ricorrente si rivelano infondate: da una lettura delle

motivazioni addotte nella risoluzione impugnata in evasione al suo ricorso,

riassunte sopra al consid. C., emergono infatti tutti gli elementi di rilievo

che hanno portato il Governo ad approvare il vincolo di strada di servizio,

ponendo così l'insorgente nella situazione di comprendere appieno i motivi alla

base della decisione e permettendogli di impugnarla con piena cognizione di

causa. Inoltre, come appena ricordato, nella sua decisione l'autorità non è

tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che

le vengono sottoposti. Sapere, invece, se le motivazioni addotte dal Governo

sono pertinenti e sufficienti a giustificare il vincolo contestato, è questione

di merito, che viene esaminata qui appresso.

4.

4.1.

4.1.1

L'art. 19 LPT sancisce il principio

per cui un fondo è urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie

condotte di acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine

da rendere possibile un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone

edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di

urbanizzazione; il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari

fondiari (cpv. 2). Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei

termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé

secondo i piani da esso approvati, oppure anticiparne le spese giusta il

diritto cantonale (cpv. 3). L'urbanizzazione, premessa indispensabile per

un'eventuale autorizzazione edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque

formata da nozioni giuridiche indeterminate, che devono essere concretizzate

dal diritto cantonale o dalle autorità amministrative o giudicanti attraverso

l'interpretazione (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 696).

4.1.2

Il Tribunale

federale ha già avuto modo di precisare che l'accesso sufficiente ai sensi

dell'art. 19 cpv. 1 LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli

strumenti pianificatori (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2, 121 I 65 consid. 4).

L'ordinamento pianificatorio dovrebbe avere per conseguenza che, in una zona

edificabile, i fondi siano urbanizzati in conformità con il piano e che i

diritti di passo necessari giusta l'art. 694 del codice civile svizzero del 10

dicembre 1907 (CC; RS 210) siano così superflui. La pretesa all'ottenimento di

un diritto di passo necessario fondato sui rapporti di vicinato può essere

fatta valere soltanto in presenza di un vero stato di necessità. Vi è un simile

stato quando non esiste un accesso alla pubblica via o lo stesso si rivela

insufficiente per poter utilizzare il fondo in modo conforme alla sua

destinazione (DTF 136 III 130 consid. 3.1 e 3.3.1).

4.1.3

L'art. 19 LPT

rientra nelle disposizioni che definiscono lo scopo e il contenuto dei piani di

utilizzazione. La legge sulla pianificazione del territorio collega

l'urbanizzazione ai piani di utilizzazione, consentendo il rilascio della

licenza edilizia soltanto se il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett.

b LPT). I piani di utilizzazione determinano l'uso ammissibile del suolo e i

piani di urbanizzazione costituiscono, specialmente per le zone edificabili, un

elemento di questa pianificazione, servendo quindi ad attuarla (DTF 127 I 103

consid. 7d). L'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT, non

necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici,

comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (DTF 121 I 65 consid.

3c), deve essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere

conto delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF

136.

III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la

soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d).

4.2

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si

fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante

e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

4.2.1

In

linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato

quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.,

n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).

4.2.2

Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della

proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato

(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli

interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un

rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi

utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75

consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari,

Diritto amministrativo, n. 595-610).

4.3

In concreto il

contestato vincolo mira ad urbanizzare il comparto residenziale (zona R2) posto

in località Orasc-Seregno, classificando come strada di servizio

la strada privata già esistente che termina, in forma asfaltata, all'altezza

del mapp. 178 (cfr. fotografie scattate in sede di sopralluogo) e continua in

forma sterrata fino al fondo successivo (mapp. 227), predisponendo le basi per

farla proseguire oltre, per circa una trentina di metri, costeggiando ad ovest

il mapp. 227, per poi terminare sul suo lato settentrionale, dove è prevista

una piccola piazza di giro. RI 1 contesta la necessità di rendere pubblica la

strada a fini dell'urbanizzazione, dal momento che il quartiere sarebbe già

ampiamente edificato, ad eccezione del mapp. 688, e la strada esistente

adempirebbe già efficacemente questa funzione. Inoltre, il vincolo non si

giustificherebbe a fronte dei problemi tecnici e ambientali che presenterebbe

la strada nonché dal profilo dei costi. Infine in corrispondenza del mapp. 227

l'arretramento previsto sarebbe irrealizzabile, giacché ostacolato dall'edificio

esistente. RI 2 concentra invece le sue critiche sull'incompatibilità del

vincolo con la legislazione a tutela delle acque. Pur dando atto del fatto che non

essendovi alcuna alternativa per l'accesso alle abitazioni servite da questa

strada, la medesima non può essere chiusa al traffico e, nell'ambito del

procedimento di revisione delle zone di protezione della sorgente Cimo è

previsto il suo risanamento per renderla comunque il più compatibile possibile

con le esigenze di protezione delle acque, esso ritiene che l'inserimento

della strada nel piano del traffico comporterebbe il fatto che, in futuro,

la medesima potrà essere utilizzata anche da altre persone oltre ai suoi

attuali proprietari, con aumento del traffico di transito. In proposito il

Tribunale considera quanto segue.

4.4

Come esposto in

narrativa, già il previgente piano regolatore classificava la strada come

strada pubblica di servizio. Da notare che nell'ambito dell'approvazione

governativa erano stati considerati i problemi legati alla sua forte pendenza e

alla presenza di una zona di protezione delle acque sotterranee (cfr.

risoluzione del 2 maggio 1990, pag. 16: Il C.d.S. aveva chiesto nell'ambito

dell'approvazione del PR [del 7 gennaio 1982, n.d.R] una verifica del tracciato

di questa strada ritenuta non idonea per la funzione prevista a causa, in

particolare, dell'eccessiva pendenza. Il Municipio ha fatto elaborare più

varianti di tracciato la cui attuabilità era fortemente compromessa dall'esigenza

di attraversamento delle zone I e II di protezione delle sorgenti. Il Municipio

dopo aver consultato il progettista ing. __________ ed il geologo ing. __________

e preso atto che una soluzione tecnica esemplare dal profilo viario comportava

costi di attuazione esorbitanti ha deciso, con l'accordo preliminare della SPU,

di rinunciare a tale progetto. In alternativa è stata elaborata la soluzione

qui in approvazione (…) che prevede, tramite il ridisegno dello sbocco sulla

strada cantonale, un leggero allungamento del tratto iniziale che ne migliora

la sicurezza).

4.5

Con il nuovo piano del traffico, il Comune

non ha fatto nient'altro che confermare nel principio il vincolo, riducendone

il tracciato e ottimizzandolo. Difatti, come spiegato in precedenza, l'art. 19

LPT impone ai comuni di provvedere ad un'adeguata urbanizzazione in funzione

degli azzonamenti previsti. Poco importa se parte della strada è già stata

realizzata dai privati, dal momento che l'ente pubblico deve permettere ai

proprietari fondiari di provvedervi da sé, se esso non lo fa nei termini

previsti. D'altronde, ciò che conta e che basta è stabilire se il vincolo in

parola sia giustificato da un eminente interesse pubblico. A tale proposito, va

notato che il quartiere ubicato in località Orasc Seregno forma un

comparto residenziale estensivo non particolarmente ampio (circa 10'000 m2,

secondo la stima operata dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata) ma

che rappresenta comunque circa 1/5 della superficie residenziale R2 complessiva

del piano regolatore, sezione di Cimo. Dipartendosi da via Cimo, la strada

esistente s'inerpica a monte con un tracciato piuttosto tortuoso, per approdare

all'altezza del mapp. 178 e poi proseguire in forma sterrata fino al rustico al

mapp. 227. Orbene, sulla base di questi presupposti l'interesse pubblico alla

classificazione della strada quale strada pubblica di servizio, al fine di

urbanizzare un'area residenziale comunque importante di Cimo, appare manifesto.

Poco importa se, come sostiene RI 1, a beneficiare dell'opera sarà solo il

fondo inedificato al mapp. 688, di cui peraltro è nel frattempo divenuto

proprietario. A differenza di quanto avviene attualmente, dove l'iniziativa è

lasciata ai singoli privati, il vincolo in parola permetterà infatti di attuare

un progetto coerente e unitario anche nell'ottica di predisporre quei

provvedimenti necessari, volti a proteggere la sorgente Cimo, di cui si dirà al

consid. 4.8. Inoltre dagli atti non risulta che dal 1990, data dell'approvazione

del vincolo, la situazione di fatto si sia modificata e siano intervenute

circostanze tali da renderne necessario lo stralcio (fatta eccezione per la

riponderazione effettuata circa l'estensione del suo tracciato, su cui però i

ricorrenti non hanno formulato obiezioni). La sua conferma in sede di revisione

appare dunque sorretta da un eminente interesse pubblico.

4.6

Non muta questa conclusione il fatto

che, secondo RI 1, la strada presenta delle pendenze da capogiro (…)

contrarie ad ogni normativa tecnica in materia. Infatti, a prescindere dal

fatto che il consulente tecnico del Comune nel rapporto del 29 ottobre 2002,

prodotto dal ricorrente, adduce, a pag. 3, che il tracciato non risponde a

pieno ai requisiti tecnici posti per una strada di quartiere, situazioni

come quella in esame non sono rare sul nostro territorio. Inoltre, dal profilo

della sicurezza della circolazione, l'insorgente non dà notizia di incidenti e/o

impedimenti avvenuti nel corso degli anni sul suo percorso. Ritiene tuttavia

che ciò sia da ascrivere esclusivamente al fatto che la circolazione sulla

strada è per ora limitata a poche autovetture (6-7), contestando che la strada

sia atta a sopportare il traffico maggiore ipotizzato nella risoluzione

impugnata (circa 28 vetture). In proposito occorre anzitutto osservare che, nell'ipotesi

formulata, il Governo ha effettuato un calcolo basato sulle potenzialità

edilizie teoriche previste dal piano regolatore (a saturazione), che non

tiene conto dell'edificazione reale del comparto e delle limitazioni di

carattere morfologico ad essa poste. Ora, come il sopralluogo ha permesso di

appurare, la situazione edificatoria ivi presente risulta ampiamente

consolidata, ad eccezione del mapp. 688, di 1'824 m2 e inedificato,

che richiederebbe, in caso di esaurimento dell'indice di sfruttamento, pari allo

0.5

(cfr. art. 20 cpv. 4 delle norme di applicazione del piano regolatore; NAPR),

la formazione di al massimo 9 posteggi (cfr. art. 30 cpv. 1 NAPR). Pur

considerando, per gli altri fondi, l'eventuale sfruttamento di potenzialità

edificatorie residue, si deve dunque escludere l'avverarsi dell'incremento del

traffico ipotizzato nella migliore delle ipotesi dal Governo. Da notare

peraltro che, nel caso in cui disponesse dei diritti di passo necessari, il

mapp. 688 potrebbe comunque venir edificato, facendo capo alla strada, anche in

assenza del vincolo contestato. Non va poi dimenticato che, in ogni caso, il Comune

potrà adottare, se necessario, in fase di gestione quelle misure di

regolamentazione tese alla moderazione e se del caso alla limitazione del

traffico.

4.7

In conclusione le contestazioni

avanzate da RI 1 non sono atte a sovvertire le valutazioni effettuate dal

Governo già nel 1990 in sede di approvazione del vincolo (cfr. supra,

consid. 4.4), che tenevano conto delle particolarità e dei limiti oggettivi

posti dall'accesso in questione sulla base di un tracciato ancora più esteso e

quindi atto a causare un traffico ancora maggiore rispetto a quello ipotizzato nella

risoluzione impugnata. Anche le critiche relative ai costi non meritano sorte

migliore. Infatti il ricorrente si limita ad affermare che essi saranno

esorbitanti, sicuramente preventivabili in più di un milione di franchi,

senza abbozzare un calcolo a sostegno della sua tesi e senza confrontarsi con

il programma di realizzazione, secondo cui l'opera causerà un costo complessivo

pari a fr. 550'000.-.

4.8

RI 2 paventa che

con il vincolo in parola si verificherà un aumento del traffico di transito sulla

strada, dovuto alla sua apertura ad un numero indiscriminato di utenti, e

quindi del rischio di incidenti e di inquinamento, incompatibili con la

protezione della sorgente Cimo. In proposito occorre osservare quanto segue.

Come considerato in

precedenza, la pianificazione in esame si limita a confermare nel principio il

vincolo, riducendone addirittura il tracciato e ottimizzandolo. In particolare,

per quanto attiene alla parte dell'impianto che invade la zona di protezione S2,

essa non subisce modifiche di rilievo rispetto a quanto previsto dalla variante

approvata nel 1990. Anzi il terzo tornate, salendo da via Cimo, risulta

leggermente più stretto e meno invasivo per rapporto alla zona S2. Poiché, come

visto, la strada è già stata in gran parte realizzata dai proprietari

interessati, essa va assimilata, dal profilo della protezione delle acque, ad

un impianto esistente non conforme alla zona S2, all'interno della quale non è

di principio ammessa la costruzione di edifici e impianti (cfr. n. 222 cpv. 1

lett. a dell'allegato 4 all'ordinanza sulla protezione delle

acque del 28 ottobre 1998 [OPAc; RS 814.201]; cfr. inoltre

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Istruzioni pratiche

per la protezione delle acque sotterranee [UFAFP], Berna, 2004, capitolo

4.3.2., pag. 95-96). Ferme queste premesse, dal profilo pianificatorio è

escluso, qualora fosse dimostrato che la strada costituisce una seria minaccia

per la captazione delle acque della sorgente di Cimo (cfr. art. 31 cpv. 2 lett.

b OPAc), di poter sopprimere l'impianto o di spostarlo al di fuori della zona

S2. Esso serve infatti una zona edificata e edificabile, mentre non è

immaginabile - né il ricorrente stesso lo pretende - un suo spostamento, stante

la situazione di fatto dei luoghi, constatata nell'ambito del sopralluogo. Il

ricorso va dunque respinto. Spetterà semmai al proprietario della captazione

(cfr. art. 34 cpv. 1 e 3 della legge d'applicazione della legge federale contro

l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 [LALIA; RL 833.100]), ovvero RI 2,

di verificare che l'impianto in oggetto non costituisca una minaccia per la

sorgente e, se del caso, prevedere tutte le misure atte a evitare che il suo

uso comprometta la captazione, indicandole nel regolamento delle zone di

protezione (cfr. UFAFP, istruzioni citate, pag. 42), che, una volta approvato dal

Consiglio di Stato unitamente al piano delle zone di protezione (cfr. art. 36

cpv. 2 LALIA), costituirà la base per mettere in opera le necessarie misure

costruttive o di limitazione d'uso della strada.

5.

5.1. Per tutti questi motivi il

ricorso di RI 1 è respinto. Nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli

anche il ricorso deRI 2 è respinto.

5.2

Le spese e la

tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 LPamm), atteso che RI

2.

ne va esente, secondo prassi. Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso di

RI 1 è respinto.

2.

Nella misura

in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il ricorso deRI 2 è respinto.

3.

La tassa di

giustizia di complessivi fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera