90.2006.38
Istituzione di un vincolo di strada di servizio su una strada privata esistente per urbanizzare un comparto residenziale nel comune - interesse pubblico del vincolo, questione relativa alla protezione delle acque per la presenza di una captazione
16 luglio 2021Italiano24 min
Vista la presenza della sorgente Cimo al mapp. 174, di proprietà deRI 2, secondo il piano del paesaggio il percorso si
Source ti.ch
Incarti
n.
90.2006.38
90.2006.45
Lugano
16 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo
sui ricorsi
a.
b.
RI
1
dell'11
settembre 2006 del
RI
2
PR 1
contro
la risoluzione del 5 luglio 2006 (n. 3291) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune
di Bioggio, sezione di Cimo;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Durante la seduta dell'8
marzo 2004 l'Assemblea comunale dell'allora Comune di Cimo ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In particolare, al fine di urbanizzare
il comparto posto a monte di Via Cimo, in località Orasc-Seregno, il
piano del traffico e delle attrezzature e degli edifici di interesse pubblico
ha confermato il vincolo di strada di servizio, previsto dal precedente
piano regolatore, e più precisamente dalla variante approvata dal Consiglio di
Stato con risoluzione del 2 maggio 1990 (n. 3101), sulla strada privata di
accesso, in gran parte già realizzata dai proprietari interessati, riducendone
tuttavia il tracciato di circa 50 m e
ottimizzandolo. Nel suo tratto finale la strada termina ora all'altezza dei
mapp. 225 (ora mapp. 728 in seguito a frazionamento) e 226 (ora mapp. 227).
Vista la presenza della sorgente Cimo al mapp. 174, di proprietà deRI 2, secondo il piano del paesaggio il percorso si
situa in parte in zona di protezione delle acque sotterranee S2 (mapp. 660,
659, 615 e 616).
B. a. Avverso tale
vincolo RI 1, proprietario dei mapp. 661 (per ½) e 688, è insorto davanti al
Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Ripercorsi gli antefatti
relativi alla pianificazione della strada, egli ha contestato l'interesse
pubblico alla sua base nonché la sua realizzabilità dal profilo tecnico, viste
le pendenze elevate e il tracciato tortuoso, e ambientale, considerata la
presenza della zona di protezione S2. La variante è stata criticata pure dal
profilo dei costi e degli arretramenti.
b. Anche RI 2 è insorto
davanti al Governo contro il predetto vincolo, contestandolo dal profilo della
sua compatibilità con la legislazione sulla protezione delle acque. Inoltre,
con riferimento alla revisione in corso delle zone di protezione della sorgente
Gaggio, il Comune ha pure contestato l'azzonamento previsto per alcuni fondi correlati
a quest'ultima.
C. Con risoluzione del 5
luglio 2006 (n. 3291) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano
regolatore di Bioggio, sezione di Cimo, respingendo i ricorsi in parola. Per
quanto attiene al vincolo di strada di servizio, il Governo, richiamato
l'obbligo del Comune di urbanizzare le zone edificabili e confermato l'interesse
pubblico alla sua base, ha osservato come la parte del tracciato ritenuta più
problematica dal profilo tecnico fosse già stata realizzata e utilizzata senza
causare, apparentemente, problemi di transito. Ha inoltre considerato che il
tratto che invade la zona di protezione S2 della sorgente Cimo è lungo ca. 100
m, in buona parte già realizzato e, come detto, già oggi utilizzato dagli
abitanti. Ha infine rilevato che rispetto alla situazione attuale non vi
sarebbe stato un incremento apprezzabile delle percorrenze, escludendo quindi la
sussistenza di un pericolo di incidenti e di inquinamento.
D. a. Avverso tale
risoluzione RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento nella misura in cui tutela il predetto vincolo.
Invocando una violazione del suo diritto di essere sentito per rapporto alla
motivazione, insufficiente, della decisione impugnata, egli ripropone in
sostanza le tesi disattese del Governo, chiedendo l'esperimento di un
sopralluogo.
b. Pure RI 2 insorge
davanti al Tribunale, postulando lo stralcio dal piano del traffico del vincolo
di strada di servizio nonché l'attribuzione al comparto non edificabile
dei fondi inclusi nella zona di protezione S2 della sorgente Gaggio secondo la
revisione in corso di tali zone. Per quanto attiene al vincolo di strada di
servizio esso ribadisce gli argomenti sostenuti in precedenza, contestando
puntualmente le motivazioni addotte dal Governo e postulando l'esperimento di
un sopralluogo.
E. a. In merito
al vincolo di strada di servizio il Comune di Bioggio, nelle risposte,
rinvia a quanto indicato davanti al Governo, ovvero di essersi limitato a dar
seguito alle indicazioni espresse dal Dipartimento del territorio in sede di
esame preliminare, che lo invitava a mantenerlo. Nella risposta al ricorso deRI
2 prende inoltre posizione circa la tematica relativa alla sorgente Gaggio,
senza trarne precise conclusioni. La Divisione dello sviluppo territoriale (Divisione)
postula la reiezione dei gravami.
b. RI 1 e RI 2 non
hanno replicato.
F. a. Il 26
aprile 2007 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi della
contestazione, congiungendo le procedure. In tale occasione sono state scattate
alcune fotografie, acquisite agli atti. In particolare aRI 2 è stato fissato un
termine per illustrare e sostanziare nel dettaglio la necessità di tutelare la
sorgente Cimo e le relative zone di protezione, allegando la necessaria
documentazione (catasto delle infrastrutture e le misure di protezione), e per
dichiarare se manteneva o meno l'impugnativa in quanto riferita alla sorgente
Gaggio. Le parti si sono inoltre accordate di sospendere i procedimenti sino
all'approvazione definitiva delle zone di protezione relative alle due sorgenti.
b. Con scritto del 31
agosto 2007 RI 2 ha ribadito l'interesse e la necessità di tutelare la sorgente
Cimo tramite le relative zone di protezione, producendo la documentazione
richiesta. Ha inoltre dichiarato di ritirare l'impugnativa per quanto attiene
alla sorgente Gaggio.
c. Il Comune di Bioggio
non ha formulato particolari osservazioni in merito, limitandosi a ribadire i
contenuti delle precedenti comparse scritte. La Divisione è rimasta silente.
G. a. Sollecitato
a più riprese nel corso del 2013 a informare il Tribunale circa lo stato della
procedura di approvazione delle zone di protezione, RI 2 è rimasto silente.
b. Il 9 novembre 2020
il giudice delegato ha prospettato alle parti la riattivazione delle cause,
invitando nuovamente RI 2 a comunicare lo stato della procedura di approvazione
delle zone di protezione. Con scritto del 10 dicembre 2020 quest'ultimo ha
riferito che la definizione della pianificazione relativa alla protezione delle
sorgenti è tutt'ora in corso, ribadendo il suo interesse alla tutela di quella
di Cimo.
c. Riattivate le
procedure, alle parti è poi stato assegnato un termine per presentare eventuali
osservazioni conclusive, che sono state inoltrate solo daRI 2.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e i ricorsi sono
tempestivi (art. 38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, in vigore sino
al 31 dicembre 2011 [LALPT; BU 1990, 365]; art. 30 cpv. 1 della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]). Certa è inoltre la
legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT; art. 30
cpv. 2 lett. b LST).
1.2. Poiché la
controversa revisione è stata avviata in vigenza della LALPT, essa dovrà essere
esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
1.3. Le impugnative
sono evase con un unico giudizio in applicazione dell'art. 51 dalla legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181),
come stabilito dall'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), e sulla base degli atti e del
sopralluogo, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
1.4. Nella misura in
cui sono state ritirate le contestazioni relative alla sorgente Gaggio, su
questo punto il ricorso deRI 2 va stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
2.1. In campo pianificatorio il comune
ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS
700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano
regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale
autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio
2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con
pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia
di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello
del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna.
Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione
comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi
richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28
giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016
n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv.
3.
LST e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001
n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3
lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di
ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi
in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio
del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di
piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3.
Violazione del diritto di
essere sentiti
RI 1 rimprovera anzitutto al Governo una
violazione del suo diritto di essere sentito per aver liquidato le sue critiche
con una pagina scarsa di motivazioni. Ritiene quindi di non aver ricevuto
udienza sulla sostanza delle censure sollevate, a fronte di motivazioni
precostituite e prive di confronto con le sue argomentazioni.
3.1
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPamm, ogni
decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si
limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa
altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie
minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari
aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid.
5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una
decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di
rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo
impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In
quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che
l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è
quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti
sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il
giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II
154.
consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid.
4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la
motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi
considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid.
3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2).
3.2
Alla luce dei principi testé esposti,
le critiche del ricorrente si rivelano infondate: da una lettura delle
motivazioni addotte nella risoluzione impugnata in evasione al suo ricorso,
riassunte sopra al consid. C., emergono infatti tutti gli elementi di rilievo
che hanno portato il Governo ad approvare il vincolo di strada di servizio,
ponendo così l'insorgente nella situazione di comprendere appieno i motivi alla
base della decisione e permettendogli di impugnarla con piena cognizione di
causa. Inoltre, come appena ricordato, nella sua decisione l'autorità non è
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che
le vengono sottoposti. Sapere, invece, se le motivazioni addotte dal Governo
sono pertinenti e sufficienti a giustificare il vincolo contestato, è questione
di merito, che viene esaminata qui appresso.
4.
4.1.
4.1.1
L'art. 19 LPT sancisce il principio
per cui un fondo è urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie
condotte di acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine
da rendere possibile un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone
edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di
urbanizzazione; il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari
fondiari (cpv. 2). Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei
termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé
secondo i piani da esso approvati, oppure anticiparne le spese giusta il
diritto cantonale (cpv. 3). L'urbanizzazione, premessa indispensabile per
un'eventuale autorizzazione edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque
formata da nozioni giuridiche indeterminate, che devono essere concretizzate
dal diritto cantonale o dalle autorità amministrative o giudicanti attraverso
l'interpretazione (Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 696).
4.1.2
Il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che l'accesso sufficiente ai sensi
dell'art. 19 cpv. 1 LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli
strumenti pianificatori (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2, 121 I 65 consid. 4).
L'ordinamento pianificatorio dovrebbe avere per conseguenza che, in una zona
edificabile, i fondi siano urbanizzati in conformità con il piano e che i
diritti di passo necessari giusta l'art. 694 del codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 (CC; RS 210) siano così superflui. La pretesa all'ottenimento di
un diritto di passo necessario fondato sui rapporti di vicinato può essere
fatta valere soltanto in presenza di un vero stato di necessità. Vi è un simile
stato quando non esiste un accesso alla pubblica via o lo stesso si rivela
insufficiente per poter utilizzare il fondo in modo conforme alla sua
destinazione (DTF 136 III 130 consid. 3.1 e 3.3.1).
4.1.3
L'art. 19 LPT
rientra nelle disposizioni che definiscono lo scopo e il contenuto dei piani di
utilizzazione. La legge sulla pianificazione del territorio collega
l'urbanizzazione ai piani di utilizzazione, consentendo il rilascio della
licenza edilizia soltanto se il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett.
b LPT). I piani di utilizzazione determinano l'uso ammissibile del suolo e i
piani di urbanizzazione costituiscono, specialmente per le zone edificabili, un
elemento di questa pianificazione, servendo quindi ad attuarla (DTF 127 I 103
consid. 7d). L'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT, non
necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici,
comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (DTF 121 I 65 consid.
3c), deve essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere
conto delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF
136.
III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la
soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d).
4.2
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. solo se si
fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante
e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
4.2.1
In
linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato
quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.,
n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594).
4.2.2
Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della
proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato
(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per
conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli
interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un
rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi
utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75
consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari,
Diritto amministrativo, n. 595-610).
4.3
In concreto il
contestato vincolo mira ad urbanizzare il comparto residenziale (zona R2) posto
in località Orasc-Seregno, classificando come strada di servizio
la strada privata già esistente che termina, in forma asfaltata, all'altezza
del mapp. 178 (cfr. fotografie scattate in sede di sopralluogo) e continua in
forma sterrata fino al fondo successivo (mapp. 227), predisponendo le basi per
farla proseguire oltre, per circa una trentina di metri, costeggiando ad ovest
il mapp. 227, per poi terminare sul suo lato settentrionale, dove è prevista
una piccola piazza di giro. RI 1 contesta la necessità di rendere pubblica la
strada a fini dell'urbanizzazione, dal momento che il quartiere sarebbe già
ampiamente edificato, ad eccezione del mapp. 688, e la strada esistente
adempirebbe già efficacemente questa funzione. Inoltre, il vincolo non si
giustificherebbe a fronte dei problemi tecnici e ambientali che presenterebbe
la strada nonché dal profilo dei costi. Infine in corrispondenza del mapp. 227
l'arretramento previsto sarebbe irrealizzabile, giacché ostacolato dall'edificio
esistente. RI 2 concentra invece le sue critiche sull'incompatibilità del
vincolo con la legislazione a tutela delle acque. Pur dando atto del fatto che non
essendovi alcuna alternativa per l'accesso alle abitazioni servite da questa
strada, la medesima non può essere chiusa al traffico e, nell'ambito del
procedimento di revisione delle zone di protezione della sorgente Cimo è
previsto il suo risanamento per renderla comunque il più compatibile possibile
con le esigenze di protezione delle acque, esso ritiene che l'inserimento
della strada nel piano del traffico comporterebbe il fatto che, in futuro,
la medesima potrà essere utilizzata anche da altre persone oltre ai suoi
attuali proprietari, con aumento del traffico di transito. In proposito il
Tribunale considera quanto segue.
4.4
Come esposto in
narrativa, già il previgente piano regolatore classificava la strada come
strada pubblica di servizio. Da notare che nell'ambito dell'approvazione
governativa erano stati considerati i problemi legati alla sua forte pendenza e
alla presenza di una zona di protezione delle acque sotterranee (cfr.
risoluzione del 2 maggio 1990, pag. 16: Il C.d.S. aveva chiesto nell'ambito
dell'approvazione del PR [del 7 gennaio 1982, n.d.R] una verifica del tracciato
di questa strada ritenuta non idonea per la funzione prevista a causa, in
particolare, dell'eccessiva pendenza. Il Municipio ha fatto elaborare più
varianti di tracciato la cui attuabilità era fortemente compromessa dall'esigenza
di attraversamento delle zone I e II di protezione delle sorgenti. Il Municipio
dopo aver consultato il progettista ing. __________ ed il geologo ing. __________
e preso atto che una soluzione tecnica esemplare dal profilo viario comportava
costi di attuazione esorbitanti ha deciso, con l'accordo preliminare della SPU,
di rinunciare a tale progetto. In alternativa è stata elaborata la soluzione
qui in approvazione (…) che prevede, tramite il ridisegno dello sbocco sulla
strada cantonale, un leggero allungamento del tratto iniziale che ne migliora
la sicurezza).
4.5
Con il nuovo piano del traffico, il Comune
non ha fatto nient'altro che confermare nel principio il vincolo, riducendone
il tracciato e ottimizzandolo. Difatti, come spiegato in precedenza, l'art. 19
LPT impone ai comuni di provvedere ad un'adeguata urbanizzazione in funzione
degli azzonamenti previsti. Poco importa se parte della strada è già stata
realizzata dai privati, dal momento che l'ente pubblico deve permettere ai
proprietari fondiari di provvedervi da sé, se esso non lo fa nei termini
previsti. D'altronde, ciò che conta e che basta è stabilire se il vincolo in
parola sia giustificato da un eminente interesse pubblico. A tale proposito, va
notato che il quartiere ubicato in località Orasc Seregno forma un
comparto residenziale estensivo non particolarmente ampio (circa 10'000 m2,
secondo la stima operata dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata) ma
che rappresenta comunque circa 1/5 della superficie residenziale R2 complessiva
del piano regolatore, sezione di Cimo. Dipartendosi da via Cimo, la strada
esistente s'inerpica a monte con un tracciato piuttosto tortuoso, per approdare
all'altezza del mapp. 178 e poi proseguire in forma sterrata fino al rustico al
mapp. 227. Orbene, sulla base di questi presupposti l'interesse pubblico alla
classificazione della strada quale strada pubblica di servizio, al fine di
urbanizzare un'area residenziale comunque importante di Cimo, appare manifesto.
Poco importa se, come sostiene RI 1, a beneficiare dell'opera sarà solo il
fondo inedificato al mapp. 688, di cui peraltro è nel frattempo divenuto
proprietario. A differenza di quanto avviene attualmente, dove l'iniziativa è
lasciata ai singoli privati, il vincolo in parola permetterà infatti di attuare
un progetto coerente e unitario anche nell'ottica di predisporre quei
provvedimenti necessari, volti a proteggere la sorgente Cimo, di cui si dirà al
consid. 4.8. Inoltre dagli atti non risulta che dal 1990, data dell'approvazione
del vincolo, la situazione di fatto si sia modificata e siano intervenute
circostanze tali da renderne necessario lo stralcio (fatta eccezione per la
riponderazione effettuata circa l'estensione del suo tracciato, su cui però i
ricorrenti non hanno formulato obiezioni). La sua conferma in sede di revisione
appare dunque sorretta da un eminente interesse pubblico.
4.6
Non muta questa conclusione il fatto
che, secondo RI 1, la strada presenta delle pendenze da capogiro (…)
contrarie ad ogni normativa tecnica in materia. Infatti, a prescindere dal
fatto che il consulente tecnico del Comune nel rapporto del 29 ottobre 2002,
prodotto dal ricorrente, adduce, a pag. 3, che il tracciato non risponde a
pieno ai requisiti tecnici posti per una strada di quartiere, situazioni
come quella in esame non sono rare sul nostro territorio. Inoltre, dal profilo
della sicurezza della circolazione, l'insorgente non dà notizia di incidenti e/o
impedimenti avvenuti nel corso degli anni sul suo percorso. Ritiene tuttavia
che ciò sia da ascrivere esclusivamente al fatto che la circolazione sulla
strada è per ora limitata a poche autovetture (6-7), contestando che la strada
sia atta a sopportare il traffico maggiore ipotizzato nella risoluzione
impugnata (circa 28 vetture). In proposito occorre anzitutto osservare che, nell'ipotesi
formulata, il Governo ha effettuato un calcolo basato sulle potenzialità
edilizie teoriche previste dal piano regolatore (a saturazione), che non
tiene conto dell'edificazione reale del comparto e delle limitazioni di
carattere morfologico ad essa poste. Ora, come il sopralluogo ha permesso di
appurare, la situazione edificatoria ivi presente risulta ampiamente
consolidata, ad eccezione del mapp. 688, di 1'824 m2 e inedificato,
che richiederebbe, in caso di esaurimento dell'indice di sfruttamento, pari allo
0.5
(cfr. art. 20 cpv. 4 delle norme di applicazione del piano regolatore; NAPR),
la formazione di al massimo 9 posteggi (cfr. art. 30 cpv. 1 NAPR). Pur
considerando, per gli altri fondi, l'eventuale sfruttamento di potenzialità
edificatorie residue, si deve dunque escludere l'avverarsi dell'incremento del
traffico ipotizzato nella migliore delle ipotesi dal Governo. Da notare
peraltro che, nel caso in cui disponesse dei diritti di passo necessari, il
mapp. 688 potrebbe comunque venir edificato, facendo capo alla strada, anche in
assenza del vincolo contestato. Non va poi dimenticato che, in ogni caso, il Comune
potrà adottare, se necessario, in fase di gestione quelle misure di
regolamentazione tese alla moderazione e se del caso alla limitazione del
traffico.
4.7
In conclusione le contestazioni
avanzate da RI 1 non sono atte a sovvertire le valutazioni effettuate dal
Governo già nel 1990 in sede di approvazione del vincolo (cfr. supra,
consid. 4.4), che tenevano conto delle particolarità e dei limiti oggettivi
posti dall'accesso in questione sulla base di un tracciato ancora più esteso e
quindi atto a causare un traffico ancora maggiore rispetto a quello ipotizzato nella
risoluzione impugnata. Anche le critiche relative ai costi non meritano sorte
migliore. Infatti il ricorrente si limita ad affermare che essi saranno
esorbitanti, sicuramente preventivabili in più di un milione di franchi,
senza abbozzare un calcolo a sostegno della sua tesi e senza confrontarsi con
il programma di realizzazione, secondo cui l'opera causerà un costo complessivo
pari a fr. 550'000.-.
4.8
RI 2 paventa che
con il vincolo in parola si verificherà un aumento del traffico di transito sulla
strada, dovuto alla sua apertura ad un numero indiscriminato di utenti, e
quindi del rischio di incidenti e di inquinamento, incompatibili con la
protezione della sorgente Cimo. In proposito occorre osservare quanto segue.
Come considerato in
precedenza, la pianificazione in esame si limita a confermare nel principio il
vincolo, riducendone addirittura il tracciato e ottimizzandolo. In particolare,
per quanto attiene alla parte dell'impianto che invade la zona di protezione S2,
essa non subisce modifiche di rilievo rispetto a quanto previsto dalla variante
approvata nel 1990. Anzi il terzo tornate, salendo da via Cimo, risulta
leggermente più stretto e meno invasivo per rapporto alla zona S2. Poiché, come
visto, la strada è già stata in gran parte realizzata dai proprietari
interessati, essa va assimilata, dal profilo della protezione delle acque, ad
un impianto esistente non conforme alla zona S2, all'interno della quale non è
di principio ammessa la costruzione di edifici e impianti (cfr. n. 222 cpv. 1
lett. a dell'allegato 4 all'ordinanza sulla protezione delle
acque del 28 ottobre 1998 [OPAc; RS 814.201]; cfr. inoltre
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Istruzioni pratiche
per la protezione delle acque sotterranee [UFAFP], Berna, 2004, capitolo
4.3.2., pag. 95-96). Ferme queste premesse, dal profilo pianificatorio è
escluso, qualora fosse dimostrato che la strada costituisce una seria minaccia
per la captazione delle acque della sorgente di Cimo (cfr. art. 31 cpv. 2 lett.
b OPAc), di poter sopprimere l'impianto o di spostarlo al di fuori della zona
S2. Esso serve infatti una zona edificata e edificabile, mentre non è
immaginabile - né il ricorrente stesso lo pretende - un suo spostamento, stante
la situazione di fatto dei luoghi, constatata nell'ambito del sopralluogo. Il
ricorso va dunque respinto. Spetterà semmai al proprietario della captazione
(cfr. art. 34 cpv. 1 e 3 della legge d'applicazione della legge federale contro
l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 [LALIA; RL 833.100]), ovvero RI 2,
di verificare che l'impianto in oggetto non costituisca una minaccia per la
sorgente e, se del caso, prevedere tutte le misure atte a evitare che il suo
uso comprometta la captazione, indicandole nel regolamento delle zone di
protezione (cfr. UFAFP, istruzioni citate, pag. 42), che, una volta approvato dal
Consiglio di Stato unitamente al piano delle zone di protezione (cfr. art. 36
cpv. 2 LALIA), costituirà la base per mettere in opera le necessarie misure
costruttive o di limitazione d'uso della strada.
5.
5.1. Per tutti questi motivi il
ricorso di RI 1 è respinto. Nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli
anche il ricorso deRI 2 è respinto.
5.2
Le spese e la
tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 LPamm), atteso che RI
2.
ne va esente, secondo prassi. Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso di
RI 1 è respinto.
2.
Nella misura
in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il ricorso deRI 2 è respinto.
3.
La tassa di
giustizia di complessivi fr. 1'500.- è posta a carico di RI 1.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera