90.2006.39
Assenza di motivo valido per la restituzione in intero dei termini di ricorso per persona residente all'estero.
30 agosto 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
90.2006.39
Data decisione, Autorità:
30.08.2006, TRAM
Titolo:
Assenza di motivo valido per la restituzione in intero dei termini di ricorso per persona residente all'estero.
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 75 COST
art. 137 CPC-TI
art. 139 CPC-TI
art. 140 CPC-TI
art. 35 LALPT
art. 38 cpv. 1 LALPT
art. 38 cpv. 4 let. c LALPT
art. 12 cpv. 1 LPAMM
art. 12 cpv. 2 LPAMM
art. 13 LPAMM
art. 43 LPAMM
art. 48 LPAMM
art. 2 LPT
art. 4 LPT
Incarto n.
90.2006.39
Lugano
25 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 luglio 2006 di
RI 1;
contro
la risoluzione (n. __________) con la quale il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, residente a C__________ in P__________, è proprietario, in
comunione ereditaria con A, B e C, di alcuni fondi situati nel PI 1, in particolare
Fatti
i mapp. 4 e 5.
B. Nel corso delle sedute del 2 e 3 giugno e del 13 ottobre 2003, il consiglio
comunale di PI 1 ha adottato la revisione del piano regolatore comunale. In
tale occasione, secondo quanto asserito dall’insorgente, il comune avrebbe
modificato l’assetto pianificatorio dei mapp. 4 e 5. La pubblicazione degli
atti, avvenuta dal 1° marzo al 1° aprile 2004, è stata annunciata sul foglio ufficiale.
C. Con ricorso datato 9 aprile 2005, spedito il medesimo giorno, RI 1 è
insorto davanti al Consiglio di Stato contro la citata modifica del piano
regolatore. Conscio del ritardo nel presentare la propria impugnativa, egli ha
in particolare chiesto che la memoria da lui presentata fosse “trasformata in ricorso, chiedendo la
riapertura dei termini del ricorso”, motivando il
ritardo col fatto ch’egli risiede all’estero. Per il resto, egli s’è addentrato
nel merito della pianificazione.
D. Con risoluzione (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione del piano regolatore e nel contempo evaso il ricorso di RI 1.
L’esecutivo cantonale l’ha considerato irricevibile in quanto tardivo.
E.
Con ricorso 22 luglio 2006 al Consiglio di Stato
e trasmesso il 7 agosto 2006 a questo tribunale, RI 1 insorge contro la
decisione testé menzionata, invocando gli stessi motivi già addotti davanti al
Governo. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT); tenuto conto delle ferie
giudiziarie, il ricorso è senz’altro tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT combinato
con l’art. 13 PAmm). La giurisprudenza riconosce a
ciascun membro di una comunione ereditaria un interesse legittimo giusta l'art.
43 PAmm ad impugnare una decisione che concerne la comunione ereditaria, quando
il ricorso tende all'annullamento di un provvedimento che determina obblighi od
oneri per la comunione ereditaria stessa (cfr. RDAT II-2002 n. 22 con rinvii).
La legittimazione dell’insorgente è pertanto data (art.
38 cpv. 4 lett. b LALPT).
1.2. Il ricorso
non è stato oggetto di intimazione. L’autorità di ricorso può, infatti, in limine
litis decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se esso si
rivela inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello
legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino chiamato, a livello comunale, piano regolatore -
viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26
cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv.
1.
2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove sono garantite
protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e
segg. LPT).
3.
In campo pianificatorio il comune ticinese
fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3
lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore
da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il
piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997
n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i
casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
4.
In concreto, la pubblicazione del piano
regolatore di PI 1 ha avuto luogo nel periodo 1° marzo – 1° aprile 20__________,
mentre il ricorso di RI 1 è stato spedito solo il 9 aprile dell’anno successivo,
ossia ampiamente oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di
pubblicazione previsto dall’art. 35 cpv. 1 LALPT. Conscio del ritardo, il
ricorrente, in ingresso alla propria memoria al Governo, ha chiesto di essere
messo al beneficio della restituzione in intero. Il Consiglio di Stato ha
ritenuto che il ricorso fosse tardivo e l’ha, di conseguenza, dichiarato
irricevibile. A ragione.
5.
La restituzione in intero contro il lasso dei
termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art.
12.
cpv. 1 PAmm). Essa si propone con istanza all'autorità competente che decide
senza contraddittorio (art. 12 cpv. 2 PAmm). Giusta l'art. 137 CPC, la
restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o
il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o
chiedere un rinvio: perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine
oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile
l'osservanza (lett. a) oppure perché l'impedimento di compiere in tempo utile
l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato
(lett. b). La restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere
chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC). Se
l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine
fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).
6.
Nel caso concreto, in entrata al proprio ricorso dinanzi al Consiglio
di Stato, RI 1 ha chiesto di essere messo al beneficio della restituzione dei
termini. Il Consiglio di Stato si è limitato a ritenere irricevibile il
gravame, in quanto inoltrato ben oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza
del termine di pubblicazione, senza affrontare la domanda di restituzione del
termine di ricorso sottopostagli in entrata. Ci si potrebbe domandare se, così
facendo, il Governo non abbia violato l’obbligo di decidere tale domanda o, in
subordine, di motivare la decisione. Per economia di giudizio il tribunale
ritiene inutile rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, poiché
l’istanza di restituzione in intero andava comunque sia respinta. Infatti, il
motivo addotto dal ricorrente non adempie ai requisiti esatti dall’art. 137
CPC, per cui egli non può essere posto al beneficio della restituzione del
termine di ricorso. Innanzitutto, ai proprietari incombe il compito di
informarsi costantemente riguardo a eventuali modifiche della situazione
giuridica dei loro fondi (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6c): questo principio si
applica anche ai proprietari che non risiedono nel territorio del comune dove
questi sono siti (ibidem, inoltre Rep. 1972, pag. 397, consid. A). RI 1,
perché residente all’estero, doveva organizzarsi in modo tale da poter sempre
avere sott’occhio la situazione giuridica dei suoi fondi. D'altronde, il
ricorrente non sostiene nemmeno di essersi trovato impedito a compiere l’atto,
limitandosi ad asserire una generica residenza all’estero. Infine, giova
ricordare che la giurisprudenza relativa all’art. 33 LPT ed al diritto di
essere sentito esigono, di massima, semplicemente la pubblicazione dei piani,
cosa che, come visto, è regolarmente avvenuta. Queste norme non impongono
invece l’obbligo d’informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione
e di revisione degli stessi (RDAT II-1999 n. 9, consid. 6b). È, pertanto, il
ricorrente ad essere solo responsabile dell’omessa impugnazione della revisione
del piano regolatore nei termini fissati dall’art. 35 cpv. 1 LALPT. Ferme
queste premesse, non è nemmeno necessario verificare se il ricorrente abbia, in
più, rispettato il termine di 10 giorni sancito dall’art. 139 CPC per l’inoltro
della domanda di restituzione dei termini. Siccome la richiesta di restituzione
in intero era infondata, la decisione del Consiglio di Stato di ritenere
tardivo il ricorso risulta corretta.
7.
Per tutto quanto precede il ricorso dev’essere
respinto. La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico del ricorrente
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Il
ricorrente è condannato al pagamento della tassa e delle spese di giudizio, per
complessivi fr. 600.- (seicento).
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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