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Decisione

90.2006.39

Assenza di motivo valido per la restituzione in intero dei termini di ricorso per persona residente all'estero.

30 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i mapp. 4 e 5.

B. Nel corso delle sedute del 2 e 3 giugno e del 13 ottobre 2003, il consiglio

comunale di PI 1 ha adottato la revisione del piano regolatore comunale. In

tale occasione, secondo quanto asserito dall’insorgente, il comune avrebbe

modificato l’assetto pianificatorio dei mapp. 4 e 5. La pubblicazione degli

atti, avvenuta dal 1° marzo al 1° aprile 2004, è stata annunciata sul foglio ufficiale.

C. Con ricorso datato 9 aprile 2005, spedito il medesimo giorno, RI 1 è

insorto davanti al Consiglio di Stato contro la citata modifica del piano

regolatore. Conscio del ritardo nel presentare la propria impugnativa, egli ha

in particolare chiesto che la memoria da lui presentata fosse “trasformata in ricorso, chiedendo la

riapertura dei termini del ricorso”, motivando il

ritardo col fatto ch’egli risiede all’estero. Per il resto, egli s’è addentrato

nel merito della pianificazione.

D. Con risoluzione (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato

la revisione del piano regolatore e nel contempo evaso il ricorso di RI 1.

L’esecutivo cantonale l’ha considerato irricevibile in quanto tardivo.

E.

Con ricorso 22 luglio 2006 al Consiglio di Stato

e trasmesso il 7 agosto 2006 a questo tribunale, RI 1 insorge contro la

decisione testé menzionata, invocando gli stessi motivi già addotti davanti al

Governo. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT); tenuto conto delle ferie

giudiziarie, il ricorso è senz’altro tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT combinato

con l’art. 13 PAmm). La giurisprudenza riconosce a

ciascun membro di una comunione ereditaria un interesse legittimo giusta l'art.

43 PAmm ad impugnare una decisione che concerne la comunione ereditaria, quando

il ricorso tende all'annullamento di un provvedimento che determina obblighi od

oneri per la comunione ereditaria stessa (cfr. RDAT II-2002 n. 22 con rinvii).

La legittimazione dell’insorgente è pertanto data (art.

38 cpv. 4 lett. b LALPT).

1.2. Il ricorso

non è stato oggetto di intimazione. L’autorità di ricorso può, infatti, in limine

litis decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se esso si

rivela inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono

allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa

utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello

legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo

quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:

pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del

permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto

coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di

utilizzazione - in Ticino chiamato, a livello comunale, piano regolatore -

viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26

cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv.

1.

2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove sono garantite

protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4

LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e

segg. LPT).

3.

In campo pianificatorio il comune ticinese

fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3

lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore

da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997

n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i

casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio

dal Consiglio di Stato.

4.

In concreto, la pubblicazione del piano

regolatore di PI 1 ha avuto luogo nel periodo 1° marzo – 1° aprile 20__________,

mentre il ricorso di RI 1 è stato spedito solo il 9 aprile dell’anno successivo,

ossia ampiamente oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di

pubblicazione previsto dall’art. 35 cpv. 1 LALPT. Conscio del ritardo, il

ricorrente, in ingresso alla propria memoria al Governo, ha chiesto di essere

messo al beneficio della restituzione in intero. Il Consiglio di Stato ha

ritenuto che il ricorso fosse tardivo e l’ha, di conseguenza, dichiarato

irricevibile. A ragione.

5.

La restituzione in intero contro il lasso dei

termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile (art.

12.

cpv. 1 PAmm). Essa si propone con istanza all'autorità competente che decide

senza contraddittorio (art. 12 cpv. 2 PAmm). Giusta l'art. 137 CPC, la

restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o

il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o

chiedere un rinvio: perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine

oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile

l'osservanza (lett. a) oppure perché l'impedimento di compiere in tempo utile

l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato

(lett. b). La restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere

chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC). Se

l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine

fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC).

6.

Nel caso concreto, in entrata al proprio ricorso dinanzi al Consiglio

di Stato, RI 1 ha chiesto di essere messo al beneficio della restituzione dei

termini. Il Consiglio di Stato si è limitato a ritenere irricevibile il

gravame, in quanto inoltrato ben oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza

del termine di pubblicazione, senza affrontare la domanda di restituzione del

termine di ricorso sottopostagli in entrata. Ci si potrebbe domandare se, così

facendo, il Governo non abbia violato l’obbligo di decidere tale domanda o, in

subordine, di motivare la decisione. Per economia di giudizio il tribunale

ritiene inutile rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, poiché

l’istanza di restituzione in intero andava comunque sia respinta. Infatti, il

motivo addotto dal ricorrente non adempie ai requisiti esatti dall’art. 137

CPC, per cui egli non può essere posto al beneficio della restituzione del

termine di ricorso. Innanzitutto, ai proprietari incombe il compito di

informarsi costantemente riguardo a eventuali modifiche della situazione

giuridica dei loro fondi (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6c): questo principio si

applica anche ai proprietari che non risiedono nel territorio del comune dove

questi sono siti (ibidem, inoltre Rep. 1972, pag. 397, consid. A). RI 1,

perché residente all’estero, doveva organizzarsi in modo tale da poter sempre

avere sott’occhio la situazione giuridica dei suoi fondi. D'altronde, il

ricorrente non sostiene nemmeno di essersi trovato impedito a compiere l’atto,

limitandosi ad asserire una generica residenza all’estero. Infine, giova

ricordare che la giurisprudenza relativa all’art. 33 LPT ed al diritto di

essere sentito esigono, di massima, semplicemente la pubblicazione dei piani,

cosa che, come visto, è regolarmente avvenuta. Queste norme non impongono

invece l’obbligo d’informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione

e di revisione degli stessi (RDAT II-1999 n. 9, consid. 6b). È, pertanto, il

ricorrente ad essere solo responsabile dell’omessa impugnazione della revisione

del piano regolatore nei termini fissati dall’art. 35 cpv. 1 LALPT. Ferme

queste premesse, non è nemmeno necessario verificare se il ricorrente abbia, in

più, rispettato il termine di 10 giorni sancito dall’art. 139 CPC per l’inoltro

della domanda di restituzione dei termini. Siccome la richiesta di restituzione

in intero era infondata, la decisione del Consiglio di Stato di ritenere

tardivo il ricorso risulta corretta.

7.

Per tutto quanto precede il ricorso dev’essere

respinto. La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico del ricorrente

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento della tassa e delle spese di giudizio, per

complessivi fr. 600.- (seicento).

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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