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Decisione

90.2006.4

non approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile di terreni esposti a pericoli naturali

22 gennaio 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i mapp. 201, 202, di proprietà dei ricorrenti, tra le zone di pericolo medio.

Il PZP è stato pubblicato dal 12 dicembre 2005 al 12 marzo 2006 (cfr. FU

96/2005 del 2 dicembre 2005, pag. 7984 e seg.). Contro il PZP stesso sono state

inoltrate tre impugnative, di cui una da parte dei qui insorgenti.

I. Con

decisione 2005 (n. 59), il Consiglio di Stato ha dunque statuito in merito

all’approvazione dell’attribuzione alla zona fabbricabile dei terreni esposti a

pericoli naturali. In questo ambito esso ha risolto, da un lato, di approvare l’assegnazione

alla zona edificabile delle superfici non interessate dalle zone di pericolo o

soggette a pericolo basso o pericolo residuo giusta il PZP in fase di

pubblicazione. Allo scopo di ulteriormente proteggere le costruzioni ubicate in

questi ultimi due settori, il Consiglio di Stato non ha approvato l’art. 31

NAPR proposto dal comune e lo ha riformulato d’ufficio come segue:

“Zone

esposte a pericolo basso e residuo

In caso di nuove edificazioni, trasformazioni, modifiche e ampliamenti

si dovranno adottare accorgimenti tecnico costruttivi atti a ridurre il più

possibile la vulnerabilità del manufatto (rinforzo dei muri, limitazioni delle

aperture sui lati rivolti verso il pericolo, disposizione del fabbricato con il

lato maggiore in direzione della pendenza del versante, rinuncia a locali ad

alta occupazione in corrispondenza del lato più esposto al pericolo, ecc.).

Le diverse soluzioni tecniche adottate dovranno essere

esplicitate e descritte in maniera sufficientemente esaustiva in una relazione

tecnica, all’atto della presentazione della domanda di costruzione.”

Per

contro, il Governo ha negato l’approvazione dell’attribuzione alla zona fabbricabile

dei territori soggetti a pericolo medio o pericolo alto secondo il PZP in fase

di pubblicazione. Tra questi figuravano i mapp. 201 e 202, di proprietà degli

insorgenti. Per tali territori, delimitati in una serie di allegati grafici

alla risoluzione, l’Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di adottare una variante

di piano regolatore volta ad individuare una proposta pianificatoria confacente

alla situazione ed alla problematica dei pericoli naturali, una volta conclusa

la procedura di adozione del PZP e di aggiornamento del PCPR. All’autorità

comunale è inoltre stato ingiunto di adottare le opportune misure di

salvaguardia della pianificazione previste dall’art. 57 LALPT.

Contestualmente a questa risoluzione, il

Consiglio di Stato ha riattivato e deciso il ricorso inoltratogli da RI 1 il 6

luglio 2000, nella misura in cui l’evasione era stata sospesa nella risoluzione

di approvazione del piano regolatore 5 febbraio 2002 (cfr. consid. C). A questo

proposito il Governo, dopo aver richiamato il diniego di approvazione

dell’attribuzione alla zona edificabile dei fondi esposti a pericolo medio o

pericolo alto di caduta sassi, ha riservato la possibilità, per il comune, di

riproporre, tramite variante, l’assegnazione di queste particelle alla zona

fabbricabile, una volta concluse le procedure di adozione del PZP e di aggiornamento

del PCPR, che avrebbero permesso di individuare dove e quali opere di

premunizione e risanamento apparivano necessarie per assicurare l’idoneità

all’edificazione dei terreni interessati ai sensi dell’art. 15 LPT. In questo

senso il Consiglio di Stato ha accolto il gravame di RI 1, nella misura in cui

postulava l’intervento del comune “per una confacente gestione delle zona di

pericolo naturale e delle relative opere di premunizione e risanamento.”

(cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2, pag. 14).

L.Con ricorso 30 gennaio 2006, RI 1 insorgono davanti a questo

tribunale contro il menzionato giudicato, chiedendo il suo annullamento e la retrocessione

degli atti al Governo, affinché abbia a decidere solo dopo la conclusione della

procedura di adozione del PZP. In via subordinata essi chiedono che la

decisione di non approvazione dell’attribuzione alla zona edificabile sia

limitata ai fondi che si trovano in situazione di chiaro pericolo (pericolo alto),

non gestibile altrimenti che tramite opere da pianificare, progettare e

realizzare da parte dell’ente pubblico. Gli insorgenti mettono segnatamente in

dubbio l’interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento impugnato. A

loro giudizio, sarebbe sufficiente l’adozione di una zona di pianificazione. A

conforto delle loro allegazioni producono un referto di consulenza allestito da

__________, secondo cui i mapp. 201 e 202 dovrebbero essere assegnati alla zona

di pericolo residuo (doc. C), ed un rapporto, sempre allestito dalla precitata

società (doc. D), condiviso dall’ufficio pericolo naturali, incendi e progetti

(doc. E), secondo cui l’esecuzione di una semplice rete del costo di ca. fr.

30'000.-- ubicata nella parte superiore del mapp. 202 basterebbe per garantire

la necessaria sicurezza dei fondi di loro proprietà. Annunciano di aver

inoltrato una domanda di licenza edilizia per poter realizzare questo manufatto.

M. La

divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione

dell’impugnativa. Il municipio di RA 1 chiede invece che il mapp. 901 venga

assegnato alla zona edificabile con grado di pericolo residuo e che possa

essere edificato nel rispetto dell’art. 31 NAPR, dopo l’esecuzione delle opere

di premunizione indicate nella perizia di parte.

N. Con

risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3900), il Consiglio di Stato ha respinto i

ricorsi inoltrati contro il PZP e lo ha adottato in applicazione dell’art. 9

LTPN.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale

della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006,

pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti

certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'impugnativa è dunque ricevibile.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Per una

completa esposizione del diritto relativo alla problematica in oggetto, il tribunale

rinvia al suo giudizio 27 gennaio 2005 riassunto sub. G, attraverso il quale,

in accoglimento parziale del ricorso del comune di PI 1, ha annullato la risoluzione

governativa 5 febbraio 2002 nella misura in cui sospendeva la decisione di

approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a

pericoli naturali (caduta sassi) nei comparti di __________. __________ -__________

e __________ e, del pari, sospendeva la decisione di approvazione dell’art. 31

NAPR, volto a regolamentare l'edificazione nelle zone esposte ai menzionati

pericoli. Quel giudicato, rubricato all’inc. 90.2004.70, e che riferisce

estesamente anche sul contenuto dello studio 19 luglio 1999 del CIRN, su cui è

stato fondato il PZP per quanto concerne il settore di __________, può essere

consultato nella raccolta www.sentenze.ti.ch.

4.4.1

Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha

dato seguito all’ingiunzione di questo tribunale, di cui alla sentenza 27

gennaio 2005, di non approvare l'attribuzione alla zona edificabile dei terreni

esposti a pericoli naturali (caduta sassi) nei comparti di __________ e __________

(che qui non interessa) e, del pari, l’art. 31 NAPR. Il Governo era inoltre

stato invitato a stabilire quali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati

per gestire i territori interessati sintanto che non poteva essere approvata

una nuova pianificazione.

Nel dar seguito a quest’ordine, il Consiglio

di Stato ha voluto tenere in debito conto le risultanze degli studi effettuati

e del PZP, frattanto pubblicato e fondato su questi ultimi, per limitare la non

approvazione ai soli fondi soggetti a pericolo medio o alto. Tra di essi, nella

categoria del pericolo medio, figurano i mapp. 201 e 202, assegnati dal previgente

piano regolatore, in quanto non boschivi, alla zona fabbricabile.

La risoluzione governativa merita tutela a

dispetto delle censure ricorsuali.

4.2

Intanto, essa non disattende né il

principio della stabilità dei piani, né la garanzia della proprietà. In

effetti, giusta l’art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento delle

circostanze i piani di utilizzazione sono riesaminati e, se del caso, adattati.

La scoperta di un grave errore nella pianificazione in vigore costituisce un

ulteriore motivo di modifica del piano (DTF 14 gennaio 2003 inc.1A.167/2002,

1P.425/2002, consid. 3.7.1.). Nel caso concreto, l’accertamento, di natura

tecnica, che è sfociato nello studio del CIRN, del 19 luglio 1999, in merito

dell’esposizione a pericolo medio o alto di caduta sassi di una rilevante

porzione del territorio comunale, che il piano regolatore previgente, approvato

dal Consiglio di Stato il 2 luglio 1991, aveva definito come edificabile,

costituisce di tutta evidenza un notevole cambiamento delle circostanze, atto a

legittimare un riesame della pianificazione in merito all’edificabilità di

questo territorio. In ogni caso l'assegnazione senza restrizioni al territorio

fabbricabile di un’area esposta a siffatto pericolo, sancita attraverso il

previgente piano regolatore, costituirebbe, nello stesso tempo, un grave

difetto della pianificazione, che parimenti ne legittimerebbe un riesame. Va ad

ogni buon conto rilevato che, nella risoluzione di approvazione del piano

regolatore previgente 2 luglio 1991 il Governo aveva indicato la necessità di

verificare ed approfondire gli studi esistenti in merito alle zone

potenzialmente soggette a pericoli naturali (cfr. ris. cit., cifra 3.6.1.4).

Dopo la scoperta di questo pericolo, i ricorrenti non possono dunque pretendere

di senz’altro mantenere i mapp. 201 e 202 in zona edificabile: queste particelle

risultano infatti esposte a un pericolo medio di caduta sassi, che pregiudica

la loro idoneità all’edificazione giusta l’art. 15 LPT (cfr. più in dettaglio

consid. 4.3. che segue) e, di conseguenza, la possibilità di ulteriormente

confermarne l’inclusione nella zona edificabile. Poco importa se lo Stato ha

tardato nell’esecuzione degli accertamenti necessari e la procedura di adozione

del PZP, fondato sulle risultanze di questi accertamenti, non fosse ancora

conclusa al momento dell’inoltro del loro gravame.

4.3

A

torto gli insorgenti tendono a minimizzare i pericoli, pretendendo di poterli gestire

autonomamente.

Va anzitutto

rilevato che, in questa sede, essi non possono rimettere in discussione il

grado di esposizione a pericolo (medio), che è stato definito in sede di

allestimento del PZP per quanto concerne i mapp. 201 e 202. Con risoluzione 22

agosto 2006 (n. 3900), contestualmente all’adozione del PZP, il Consiglio di Stato

ha difatti respinto, in via definitiva, il loro ricorso, con cui chiedevano l’assegnazione

degli stessi alla zona di pericolo residuo sulla scorta, segnatamente, del

referto peritale 15 dicembre 2004 della __________, parimenti allegato alla presente

impugnativa quale doc. C. Questo referto riferisce in ogni caso dell'esposizione

dei fondi in oggetto alla caduta di sassi. Il perito dei ricorrenti, in un

ulteriore rapporto, datato 11 marzo 2005 (doc. D) consiglia, per la tutela delle

particelle, la posa di una rete di 2 m di altezza su di una lunghezza di 20 m

nella parte a monte del mapp. 202, i cui costi sono stati stimati in ca. fr. 30’000.--.

Quest’ultimo rapporto, preavvisato in linea di principio in modo favorevole

sotto l’aspetto tecnico dall’ufficio pericoli naturali, incendi e progetti

(doc. E) conferma pertanto pienamente la necessità di realizzare delle opere di

protezione affinché il requisito dell'idoneità all'edificazione dei fondi dei

ricorrenti possa essere adempiuto. Con risoluzione 3 maggio 2006, cresciuta in

giudicato, il municipio di RA 1, sulla scorta dell’opposizione dipartimentale

del 21 aprile precedente, ha tuttavia negato agli insorgenti il rilascio della

licenza edilizia per costruire queste opere di premunizione. L’opposizione

dell’autorità cantonale è stata fondata sull’assenza di coordinamento di questo

intervento con quelli previsti dal piano cantonale di premunizione e

risanamento e sul non soddisfacimento dei requisiti posti dall’art. 24 LPT,

trattandosi di impianto da realizzare fuori delle zone edificabili. Gli insorgenti

non sono, di conseguenza, in grado di soddisfare autonomamente alle necessità

di tutela dei loro fondi.

Va d’altro

canto ricordato che, com'è stato messo ampiamente in luce nelle sentenze

precedentemente emesse da questo tribunale (cfr. tra tante, da ultimo, quella appena

citata 27 gennaio 2005, consid. 4.1.) il pericolo di caduta di sassi incombe su

un territorio relativamente ampio, oltretutto prevalentemente già edificato con

abitazioni. Con ogni evidenza questo pericolo non può pertanto essere

semplicemente scongiurato tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di

sicurezza per i soli edifici di nuova costruzione, come potrebbe essere il caso

per i fondi dei ricorrenti, ancora inedificati. L'intervento di realizzazione

delle opere di tutela della zona fabbricabile deve pertanto abbracciare

l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità che tale intervento

venga compiutamente e complessivamente studiato e realizzato, in primo luogo,

dall’ente pubblico nel contesto dell’adozione del piano regolatore comunale

rispettivamente del piano cantonale di premunizione e risanamento. L'obbligo

del proprietario di realizzare sul suo fondo dei provvedimenti protettivi al

momento dell'edificazione assume, invece, un ruolo subalterno e complementare

rispetto all'intervento di premunizione generale che dev'essere promosso

dall'ente pubblico.

La

risoluzione impugnata non disattende pertanto né il principio dell'interesse pubblico

né quello della proporzionalità.

4.4

Pure a torto gli insorgenti sostengono infine

che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto approvare l’attribuzione alla zona

edificabile dei fondi di loro proprietà, istituendo nel contempo una zona di

pianificazione ai sensi dell’art. 58 LALPT. Il Governo non può difatti

approvare una proposta pianificatoria viziata, che disattende cioè il diritto

(art. 26 cpv. 1 LPT; 37 cpv. 1 LALPT; cfr. inoltre il consid. 2 che precede).

Rettamente, per contro, nel caso in esame, a seguito della mancanza di una

pianificazione dovuta alla non approvazione delle zone edificabili soggette a

pericolo di caduta sassi di grado medio e alto, nella risoluzione impugnata il

Consiglio di Stato ha incaricato il comune - e per esso il municipio - di istituire

una zona di pianificazione per gestire il territorio interessato sino

all’avvento di un nuovo ordinamento dell’utilizzazione in applicazione degli

art. 27 LPT, 58 segg. LALPT.

Invano, pertanto, i ricorrenti chiedono che

nel caso concreto si possa applicare la stessa soluzione recentemente adottata per

alcuni comparti della città di __________ esposti a pericolo di caduta sassi e

blocchi. In effetti, il 21 novembre 2005 il municipio della capitale ha

adottato una zona di pianificazione che ha interessato alcune parti della zona

edificabile esposte a pericolo di grado elevato e medio; il piano regolatore di

__________ è tuttavia già in vigore da alcuni anni, per cui - inevitabilmente -

la zona di pianificazione doveva essere sovrapposta ad una zona edificabile approvata:

non esistevano alternative. Nella fattispecie, per contro, il Governo doveva

ancora approvare le zone edificabili di __________ esposte a siffatti pericoli.

Bene ha quindi fatto, per i motivi appena esposti, a non ratificarle.

4.5

Spetterà, in definitiva, al piano

regolatore comunale, rispettivamente al piano cantonale di premunizione e

risanamento di pianificare compiutamente le opere di premunizione (pubbliche e,

se del caso, private) necessarie a conferire al territorio interessato l’idoneità

all’edificazione, di ripartire il compito di eseguir-

le ed il loro finanziamento e di stabilire

altresì il momento in cui, dopo l’esecuzione, i terreni interessati potranno

finalmente soddisfare i requisiti di cui all’art. 15 LPT. Per quanto concerne

particolarmente i terreni non ancora edificati, come quelli dei ricorrenti, lo

svolgimento di questo iter è tuttavia subordinato alla condizione che, dopo la

ponderazione di tutti gli interessi in gioco (art. 3 OPT), la decisione di

attribuirli alla zona fabbricabile sebbene esposti al pericolo di caduta sassi

di grado medio, manifestata dal consiglio comunale di __________ ma non

confermata dal Governo, venga ulteriormente riproposta e possa essere approvata.

5.

Il

ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta

a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm). Al comune, che ha formulato conclusioni

proprie, ma in ogni caso favorevoli all’approvazione dell’assegnazione al

territorio edificabile dei mapp. 201 e 202, non vengono assegnate ripetibili

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 1’000.-- sono poste a carico

dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

,

;

,

rappr. dal;

C

.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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