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Decisione

90.2006.41

ricorso per ritardata giustizia

18 gennaio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di tempo per poterli superare;

che sono quindi dati gli estremi per

ritenere che, sebbene il processo decisionale in oggetto debba essere valutato

nella sua interezza, il Governo abbia comunque commesso in concreto un diniego

di giustizia formale, ritardando indebitamente l'approvazione dello strumento

Considerandi

pianificatorio in oggetto e la trattazione dei ricorsi inoltrati contro lo

stesso, tra cui quello del qui insorgente;

che il ricorso va pertanto accolto,

rinviando gli atti al Governo affinché decida entro un termine di tre mesi;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e dall'assegnazione di ripetibili

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge sopraricordate;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, è fatto ordine al Consiglio di

Stato di decidere entro un termine di tre mesi dall'intimazione del presente

giudizio in merito all'approvazione della revisione del piano regolatore del

comune di __________ e alla contestuale evasione del ricorso inoltratogli da RI

1;

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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