90.2006.41
ricorso per ritardata giustizia
18 gennaio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
90.2006.41
Data decisione, Autorità:
18.01.2007, TRAM
Titolo:
ricorso per ritardata giustizia
DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO
art. 6 cf. 1 CEDU
art. 29 cpv. 1 COST
art. 45 LPAMM
Incarto n.
90.2006.41
Lugano
18 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
segretario:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello
Balerna e Matteo Cassina
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21/28 maggio 2006 di
RI 1
contro
il Consiglio di Stato per ritardata giustizia in
merito all'approvazione della revisione del piano regolatore del PI 1 e all'evasione
dei relativi ricorsi;
viste le risposte:
- 9 giugno 2006 del
dipartimento del territorio, ufficio delle domande di costruzione e dell'esame
di impatto ambientale;
- 14 giugno 2006 di __________
e __________ __________;
- 14 giugno 2006 di __________
__________;
- 21 giugno 2006 del
dipartimento del territorio, sezione dello sviluppo territoriale;
- 27 luglio 2006 del PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 20 settembre 2004 RI 1, domiciliato
a __________ e proprietario del mapp. 952 di quel comune, ha inoltrato ricorso
contro la revisione del piano regolatore del comune di PI 1, adottata dal
consiglio comunale nelle sedute 23 novembre, 1° e 9 dicembre 2003, pubblicata
nel periodo 30 agosto-29 settembre 2004 (FU 66/2004, del 17 agosto 2004, pag.
5911);
che con reclamo 21 maggio 2006, ribadito e
precisato con scritto del 28 maggio successivo, RI 1 ha sollecitato l'evasione
di tale ricorso;
che, dopo aver raccolto le osservazioni
degli uffici e degli altri proprietari interessati, con risoluzione 16 agosto
2006 (n. 3591)
il
Governo ha trasmesso per evasione al tribunale l'atto in discussione,
considerato alla stregua di un ricorso per ritardata giustizia nei confronti
del suo operato;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);
il problema della tempestività del ricorso non si pone, mentre che la legittimazione
attiva dell'insorgente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT);
che, secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in
procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il
diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole;
che questo principio, sgorgante anche dall'art.
6 cifra 1 CEDU e ribadito all'art. 10 cpv. 3 Cost. del Cantone Ticino, trova
applicazione in materia di approvazione dei piani regolatori (ZBl 2005, pag.
540 segg., consid. 2);
che, di conseguenza, a norma dell'art. 45
PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per
ritardata giustizia;
che la durata ragionevole di una procedura non
può essere determinata in astratto, ma va giudicata nel singolo caso, tenendo
conto di tutte le circostanze; la durata della procedura dev'essere altresì
valutata nella sua interezza;
che, a questo scopo, devono essere
considerati in particolare la complessità della fattispecie, il comportamento
dei privati e delle autorità, l'importanza della pratica per gli interessati, le
peculiarità del processo decisionale (cfr. ZBl cit., ibidem; inoltre Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 n. 2 con rinvii);
che, in concreto, il Consiglio di Stato è
stato chiamato a statuire sull'approvazione della revisione del piano
regolatore del comune di __________, adottata dal consiglio comunale nelle
sedute 23 novembre, 1° e 9 dicembre 2003, pubblicata nel periodo 30 agosto-29
settembre 2004; in questo contesto dovrà evadere il gravame inoltratogli da RI
1 (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, tuttavia, il Governo non ha ancora
atteso a questo compito sino ad oggi;
che né la LPT né la LALPT fissano
espressamente al Governo dei termini entro cui procedere a queste incombenze;
che, in concreto, in linea di principio per
giudicare l'operato del Consiglio di Stato in merito all'esperimento della
procedura di approvazione del piano regolatore di __________ e dell'evasione
dei relativi ricorsi ritornano pertanto applicabili i principi espressi nei
considerandi precedenti;
che, tuttavia, nella fattispecie si può prescindere
da una valutazione di carattere generale quo ai tempi richiesti per l'esame del
piano regolatore in discussione e per l'evasione dei relativi ricorsi;
che in effetti, nella risposta 21 giugno
2006, il dipartimento del territorio, sezione dello sviluppo territoriale, ha
affermato che il progetto di risoluzione governativa di approvazione della
revisione del piano regolatore di __________, comprensivo della proposta di
evasione dei ricorsi, era già stato sottoposto al collegio governativo per l'approvazione,
la quale appariva dunque imminente, salvo imprevisti;
che, a dispetto di questa informazione, a
distanza di oltre 6 mesi il Governo non ha ancora emesso ed intimato la
relativa decisione;
che, anche volendo ammettere l'insorgenza di
inattesi, ma comunque non segnalati, ostacoli o complicazioni all'adozione delle
decisioni di competenza governativa, pur procedendo ad una prudente valutazione
dell'insieme delle circostanze questo tribunale deve concludere, alla data
attuale, che il Consiglio di Stato ha avuto a disposizione un sufficiente lasso
Fatti
di tempo per poterli superare;
che sono quindi dati gli estremi per
ritenere che, sebbene il processo decisionale in oggetto debba essere valutato
nella sua interezza, il Governo abbia comunque commesso in concreto un diniego
di giustizia formale, ritardando indebitamente l'approvazione dello strumento
Considerandi
pianificatorio in oggetto e la trattazione dei ricorsi inoltrati contro lo
stesso, tra cui quello del qui insorgente;
che il ricorso va pertanto accolto,
rinviando gli atti al Governo affinché decida entro un termine di tre mesi;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e dall'assegnazione di ripetibili
(art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, è fatto ordine al Consiglio di
Stato di decidere entro un termine di tre mesi dall'intimazione del presente
giudizio in merito all'approvazione della revisione del piano regolatore del
comune di __________ e alla contestuale evasione del ricorso inoltratogli da RI
1;
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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