Lexipedia

Decisione

90.2006.43

Nucleo storico: disamina dell'assetto planimetrico di un'area dedicata a nuova costruzione

24 settembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con

questo principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo

dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per

giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli

argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi

ai punti essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È

quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle

linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso,

malgrado le censure del ricorrente, la pianificazione comunale all'esame. Ciò

gli è d’altronde bastato per presentare un più che circostanziato ricorso.

3.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi

ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della

pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

4. Giusta

l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare

un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento

del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato

all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo

in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione

e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e

formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I

piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello

comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art.

14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione

all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità

incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger,

Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT),

come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere

suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle

dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione,

dello sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo

necessità estetiche o di preservazione dei siti (Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 12). Questo conduce a

delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare

i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di

quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La diversificazione

della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la suddivisione dei volumi

delle costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità estetica in funzione dei

vari settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 514; Flückiger, ibidem). Possono essere istituite,

ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone edificabili

nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici esistenti, per i

quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione o la

ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981 ad art. 18 n. 6 e n. 10). La

tutela dei nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del paesaggio,

menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17

cpv. 1 lett. c. LPT).

5. Il ricorrente

critica l'impostazione urbanistica e pianificatoria relativa alla porzione del

mapp. 83, inclusa nella zona del nucleo, adducendo la violazione della garanzia

della proprietà. Esso non condivide in particolare l'estensione del nuovo

ingombro volumetrico ammesso che, oltre ad essere inferiore a quanto

definito dalla previgente pianificazione, causerebbe in pratica l'inedificabilità

del suo fondo.

6. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità,

l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei

principi giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere

statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto

sempre essere rispettati nell'attività dello Stato. Nella

fattispecie, non è contestata la sussistenza di una base legale, comunque data

(cfr. consid. 4). Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità

della pianificazione in discussione.

6.1. Prima

di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse pubblico è

un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze ed aspirazioni

(Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr.

57 B II). In linea generale si ritiene pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico o promuovere nell'esercizio

delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione

del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde ad un

bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse

deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT

I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen

/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558

segg.).

6.1.1. La

zona del nucleo comprende l'insediamento originario di __________, che presenta

un tessuto spaziale ed architettonico variegato ed interessante. Il previgente

piano regolatore l'assoggettava ad un piano particolareggiato, approvato dal

Consiglio di Stato con risoluzione n. 3101 del 2 maggio 1990. In seguito, il

piano particolareggiato è stato modificato con alcune varianti, tramite cui,

fra l'altro, la porzione a monte del terreno del ricorrente, in precedenza

esclusa dalla zona edificabile, è stata inclusa nel suo perimetro ed attribuita

alla categoria d'intervento D, "nuova edificazione". (cfr.

risoluzione governativa 22 febbraio 1994, n. 1436, scheda del piano

particolareggiato n. 56, doc. in atti). Con la revisione generale del piano regolatore,

di cui ci si occupa, il comune ha dal profilo formale abbandonato lo strumento

del piano particolareggiato, integrando la zona del nucleo nel piano delle

zone, disciplinandola attraverso un piano di dettaglio aggiuntivo in scala

1:500. Dal profilo sostanziale, ritenuto che le aspettative d'utilizzazione del

nucleo, sino ad allora poco soddisfacenti, comportavano un approfondimento sia delle

modalità d'intervento sui singoli fabbricati, sia delle misure di protezione

degli oggetti architettonicamente più significativi, nonché delle condizioni di

strutturazione degli spazi liberi e delle aree pubbliche (cfr. rapporto di

pianificazione marzo 2004, pag. 8), sono state riviste in generale le categorie

d'intervento. Con ciò, sono stati chiaramente mantenuti i concetti e gli

obiettivi generali di salvaguardare le caratteristiche originarie più significative

del nucleo e di promuovere un più razionale utilizzo dei fondi e delle parti

già incisivamente trasformate. A tale scopo la zona del nucleo è stata suddivisa,

per quanto qui interessa, nelle seguenti componenti: gli spazi liberi

privati (art. 22 NAPR) delle corti, degli orti e dei giardini, devono

rimanere liberi da costruzioni. Gli edifici determinanti il tessuto

tradizionale (art. 24 NAPR), possono essere ristrutturati nel rispetto

delle caratteristiche edilizie tradizionali. I manufatti secondari e/o accessori

(art. 26 NAPR), possono essere mantenuti e riparati, ad esclusione di lavori

di trasformazione o cambiamento di destinazione. In caso di demolizione di

questi manufatti, il sedime viene considerato come spazio libero privato.

Infine, sono stati previsti nuovi ingombri volumetrici ammessi (art. 27

NAPR): con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale

e per garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro sono

autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni nel rispetto degli

ingombri massimi indicati dal piano. Come anticipato in narrativa, il riassetto

della parte del mapp. 83 inclusa nella zona del nucleo, il cui perimetro è

stato leggermente esteso a valle rispetto alla pianificazione previgente (cfr.

Considerandi

con scheda del piano particolareggiato n. 56), ha comportato l'avversata

riduzione dell'area edificabile con la definizione al suo centro del nuovo

ingombro volumetrico ammesso, a pianta trapezoidale, posto a confine con il

viottolo che separa il fondo all'esame dal mapp. 76. Le fasce di terreno

residue, che circondano l'ingombro edificabile sugli altri tre lati (a monte,

con una profondità di circa 3 m dal mapp. 75, a sud, con una profondità di

circa 3 m dal mapp. 70 e a valle, con una profondità di circa 4.5 m dal

perimetro della zona del nucleo) sono state quindi definite quali spazi

liberi privati. Inoltre, il piccolo magazzino esistente, che è ubicato a

cavallo fra il nuovo ingombro volumetrico ammesso e gli spazi liberi

privati è stato censito quale manufatto secondario e/o accessorio.

6.1.2

Ferme queste premesse, se da un lato la sussistenza di un

interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia delle caratteristiche e

peculiarità del nucleo storico di __________ è senz'altro data, ciò che il

ricorrente peraltro non contesta, dall'altro lato occorre esaminare se in

questo contesto i vincoli che formano il nuovo assetto e gravano il mapp. 83

appaiono giustificati a fronte della definizione su quel fondo dell'area per il

nuovo ingombro volumetrico ammesso, ritenuta d'estensione insufficiente

dall'insorgente.

6.1.3

Innanzitutto,

più che legittimo appare il limite posto a definizione di quest'area a valle.

Ripreso tale e quale dal previgente piano particolareggiato, esso mantiene

l'allineamento dell'eventuale futura costruzione sul mapp. 83 con quella esistente

sul limitrofo mapp. 70 che, con gli edifici posti sui mapp. 69 e 646, forma ad

oriente un fronte edificato del nucleo già sufficientemente consolidato. Per

contro, la traslazione di quel limite più a valle, così come pretende il

ricorrente, causerebbe un inspiegabile effetto di rottura, in contrasto con le

ragioni urbanistiche testé illustrate.

6.1.4

Per

quanto concerne invece l'arretramento del limite di quell'area rispetto al

confine con il mapp. 70, va rilevato che questo fondo, rispetto a quello del

ricorrente, fatta astrazione del manufatto accessorio sul mapp. 83, comunque

irrilevante per la fattispecie, è già edificato a confine con un'abitazione di

tre piani, classificata dal piano del nucleo come edificio determinante il

tessuto tradizionale, con la possibilità di ampliamento (nuovo ingombro

volumetrico ammesso), rivolta proprio su quel lato. Ora, ove non sia

diversamente stabilito, le distanze tra edifici nella zona nucleo sono

disciplinate dall'art. 3 NAPR, che dichiara applicabile l'art. 124 LAC, il

quale non permette di erigere fabbriche in vicinanza di una fabbrica altrui

se non alle distanze seguenti: di metri quattro se nel muro dell'edificio

preesistente vi sono porte, finestre o altre aperture a prospetto; di metri tre

se vi sono finestre o altre aperture a semplice luce. Ritenuto che un nuovo

ingombro volumetrico ammesso determina la dimensione planimetrica massima

dei nuovi ingombri e che il piano del nucleo ne definisce uno sia sul mapp. 83

che sul mapp. 70, fra di essi prospicienti, la distanza che li separa di circa

3.

m garantisce quantomeno la massima edificabilità, su quel lato, anche per il

proprietario che edifica in un secondo tempo, qualora il primo avesse edificato

con finestre o altre aperture a semplice luce, mentre lo obbliga ad un

ragionevole arretramento supplementare di 1 m, nel caso in cui il primo avesse

predisposto aperture a prospetto. Di conseguenza, la definizione su quel fronte

delle aree per un nuovo ingombro volumetrico ammesso appare a questo

tribunale come una soluzione solida che, conciliando gli interessi dei vicini, rende

in concomitanza attuabile l'obiettivo di promuovere un più razionale utilizzo

dei fondi e delle parti già incisivamente trasformate (cfr. supra, consid.

6.1.1

). Obiettivo, questo, che ha informato la revisione della zona del

nucleo.

6.1.5

Differenti,

infine, le giustificazioni a sostegno del limite posto a monte, a distanza di

circa 3 m dal mapp. 75. In effetti, quest'ultimo fondo risulta privo di edificazioni,

oltre che presentare una superficie eccessivamente modesta per accoglierne.

Tant'è che il piano del nucleo lo assegna, con parte di quelli adiacenti, alla

categoria degli spazi liberi privati. Orbene, come si è constatato

dall'esperimento del sopralluogo e a conferma di quanto si può agevolmente evincere

dalla semplice visione del piano della zona del nucleo, l'area formata da questo

fondo, unitamente alle porzioni delle superfici limitrofe, fra cui anche la

striscia del fondo del ricorrente attribuita alla contestata categoria degli spazi

liberi privati, concorre a strutturare, in relazione agli edifici esistenti

e a quelli che sorgeranno sui tre lati, uno spazio vuoto a forma di corte, che fa

evidentemente astrazione dei confini particellari. Questa corte, molto ben

delimitata, trova perfettamente sfogo nell'area pubblica, costituita dal viottolo

pedonale che costeggia a nord anche il mapp. 83, oltre cui insiste l'imponente

mole dell'edificio al mapp. 76, che la chiude sul quarto lato. Tale spazio è senz'altro

di pregio dal profilo urbanistico, in quanto situato in un settore del nucleo

particolarmente denso di edificazioni, esistenti e future, che necessita di

essere riequilibrato e valorizzato attraverso l'assetto di una confacente area

aperta. Un'eventuale fabbricazione al suo interno, con l'ampliamento fino a

confine con il mapp. 75 dell'area per il nuovo ingombro volumetrico ammesso sul

mapp. 83, così come richiesto dal ricorrente, avrebbe quale risultato, oltre

che creare un effetto di occlusione sulla costruzione esistente al mapp. 70 e

di corrompere l'assetto della corte stessa, l'irrimediabile alterazione del

tessuto del nucleo, il cui valore non è dato, peraltro, in quel luogo, dalla

qualità delle costruzioni o manufatti in particolare, ma dal loro insieme,

soprattutto dalle relazioni spaziali che intercorrono tra le singole

costruzioni e tra queste e l'ambiente circostante, da cui nasce la necessità

della tutela dello stesso (cfr. art. 27 cifra 1 NAPR; rapporto di

pianificazione, marzo 2004, pag. 6, punto 4, pag. 8 e 11; commento alle NAPR,

pag. 7, ad art. 22). In particolar modo, l'alternarsi di spazi vuoti (piazze e

vie, ma anche, come nel caso dell'insorgente, corti, giardini e orti) e

costruzioni caratterizza tutto l'abitato. La sussistenza di un interesse

pubblico a sostegno della contestata misura pianificatoria appare quindi evidente.

6.2

Verificata la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se la

pianificazione contestata risulta ragionevole, attuabile e sopportabile;

segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente gli interessi privati

contrapposti. Se così fosse, violerebbe il principio della proporzionalità (DTF

118.

Ia 394). A tale riguardo, il ricorrente allega che la riduzione dell'area

per il nuovo ingombro volumetrico ammesso causerebbe di fatto l'inedificabilità

del suo terreno.

6.2.1

Ai

considerandi precedenti sono state diffusamente spiegate le ragioni di ordine essenzialmente

urbanistico ed edilizio che hanno condotto il comune a ridefinire, attraverso

l'impianto di spazi liberi privati, l'area edificabile sul mapp. 83, costituita

dal nuovo ingombro volumetrico ammesso. Ragioni, queste, che riflettono e

si compenetrano oltretutto negli stessi scopi della categoria dei nuovi

ingombri volumetrici ammessi: vale a dire valorizzare gli spazi pubblici

del tessuto tradizionale e garantire spazi liberi organicamente connessi tra di

loro (art. 27 cifra 1 NAPR). Di modo che, la previsione pianificatoria per una

nuova edificazione nel nucleo si giustifica soltanto se in funzione di una confacente

valorizzazione delle relazioni spaziali, attraverso la salvaguardia degli

equilibri fra vuoti e pieni. È appunto questo il risultato ottenuto con il

nuovo assetto del mapp. 83. La necessità e l’idoneità delle restrizioni

all'esame sono pertanto date.

6.2.2

Per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, va considerato che, malgrado

la riduzione rispetto alla previgente pianificazione, la superficie edificabile

del fondo, corrispondente all'area del nuovo ingombro volumetrico ammesso,

assomma comunque a circa 85 mq. Ritenuta un'altezza massima ammessa di 10 m

misurati al filo di gronda (art. 27 cifra 2 NAPR), ciò assicura uno

sfruttamento edilizio più che congruo del fondo del ricorrente. Per tutti i

predetti motivi, dunque, la pianificazione contestata regge l'esame anche dal

profilo del principio della proporzionalità.

6.3

Riassumendo, i vincoli gravanti il mapp. 83 sono sorretti da un sufficiente interesse

pubblico e non violano il principio della proporzionalità. Il ricorso deve dunque

essere respinto anche su questo punto.

7.

L'insorgente

lamenta infine la violazione del principio della parità di trattamento e della

sicurezza del diritto per il fatto che il mapp. 83 sarebbe stato l'unico fondo

del nucleo che con la revisione all'esame avrebbe subito una restrizione

edificatoria, quando tutti gli altri fondi toccati da una modifica avrebbero invece

beneficiato soltanto di vantaggi.

7.1

Il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge, sancito dall'art.

8.

cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), ha una portata

necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome

occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da

situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal

profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e

posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:

per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri

pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

7.2

In

concreto, come esaminato in precedenza, i motivi che hanno fondato un trattamento

specifico per il mapp. 83, dati dalla sua ubicazione, sul margine orientale del

nucleo, dalla costruzione (manufatto secondario e/o accessiorio) che vi

insiste, che il piano del nucleo intende evidentemente scoraggiare auspicandone

la demolizione (cfr. art. 25 NAPR), dal contesto densamente edificato in cui si

trova inserito, che necessita di una particolare attenzione dal profilo dell'assetto

e della qualità degli spazi privati e pubblici, sono senza dubbio oggettivi e

ragionevoli. Meritano, pertanto, conferma. Comunque sia, contrariamente a

quanto sembrerebbe sostenere il ricorrente, il comune, con la revisione di cui

ci si occupa, non si è limitato a riconsiderare soltanto gli assetti delle aree

di nuova edificazione (color rosso in legenda: nuovo ingombro volumetrico

ammesso), bensì ha riesaminato in maniera più o meno rilevante tutte le

categorie d'intervento del previgente piano particolareggiato, come pure ha riconsiderato

la loro attribuzione alle diverse porzioni dell'insediamento, aggiornando in

tal modo tutto il concetto pianificatorio che informava il nucleo. Il confronto

dei piani consente di verificare agevolmente che non soltanto il mapp. 83 ha

subito un aggravio di vincoli rispetto alla pianificazione particolareggiata precedente.

Si ricorda, per formulare qualche esempio, che la chiesa al mapp. 47, di cui all'epoca

si tutelava semplicemente la volumetria, è ora censita quale edificio protetto

(art. 23 NAPR), rispettivamente, che le facciate degli edifici ai mapp. 55, 56

e 60 sono adesso integralmente interessate da un vincolo specifico di protezione

(art. 24 ciffra 2 NAPR), e che infine, per venire in media res, l'area

destinata a nuova edificazione è stata eliminata dai mapp. 642-552, nonché

notevolmente ridotta sui mapp. 36 e 648. La censura ricorsuale riferita alla

violazione della parità di trattamento va dunque considerata priva di

fondamento, al pari della pretesa violazione del principio della stabilità del

piano e della sicurezza del diritto (art. 21 cpv. 2 LPT e 41 LALPT): non v'è

dubbio che lo strumento pianificatorio riguardante il nucleo, a più di sedici

anni dall'approvazione del piano particolareggiato (cfr. risoluzione del Consiglio

di Stato n. 3101 del 2 maggio 1990) e a dodici anni dall'inserimento nel suo

perimetro della porzione a monte del mapp. 83 (cfr. risoluzione del Consiglio

di Stato n. 1436 del 22 febbraio 1994), meritava di essere verificato e, se del

caso, modificato, come, d'altra parte, proprio la precedente disamina

dell'assetto del mapp. 83 sta a dimostrare.

8.

In

conclusione, la decisione pianificatoria comunale e la conseguente approvazione

governativa devono essere per questi motivi tutelate ed il ricorso

integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a

carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

3. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster