90.2006.43
Nucleo storico: disamina dell'assetto planimetrico di un'area dedicata a nuova costruzione
24 settembre 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2006.43
Data decisione, Autorità:
24.09.2007, TRAM
Titolo:
Nucleo storico: disamina dell'assetto planimetrico di un'area dedicata a nuova costruzione
( SUL ) SUPERFICIE UTILE LORDA
ARRETRAMENTO
COSTRUZIONE PRINCIPALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NUCLEO
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PONDERAZIONE
PROPORZIONALITÀ
STABILITÀ DEL PIANO
art. 8 cpv. 1 COST
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 124 LAC
agg. 41 LALPT
art. 26 LPAMM
art. 2 cpv. 3 LPT
art. 3 LPT
art. 15 LPT
art. 18 LPT
art. 21 cpv. 2 LPT
Incarto n.
90.2006.43
Lugano
24 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 settembre 2006 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di PI 1, sezione __________;
viste le risposte:
- 17 ottobre 2006 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del
territorio;
- 24 ottobre 2006 del
Municipio di RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietario del mapp. 83 nel comune di __________ (frattanto aggregato al
comune di PI 1), ubicato in località __________. Questo fondo presenta una superficie
prativa di 787 mq, sulla quale insiste, nella parte a monte, a ridosso del
nucleo del villaggio, un manufatto di un piano, adibito a deposito.
B. Nella
seduta dell'8 marzo 2004 l'assemblea comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. 83 è stato
assegnato per poco più di un quarto della superficie, la porzione a monte (circa
190 mq), alla zona del nucleo e, per il restante, alla zona agricola. In particolare,
la parte inserita nella zona del nucleo, che qui interessa, disciplinata da un
piano di dettaglio in scala 1:500 aggiuntivo a quello delle zone 1:2'000, è
stata suddivisa in due settori: l'area trapezoidale al centro, contrassegnata
in colore rosso, è stata definita quale nuovo ingombro volumetrico ammesso,
mentre l'area che la circonda, in color verde, quale spazi liberi privati.
La costruzione esistente è stata indicata quale manufatto secondario e/o
accessorio (cfr. legenda piano della zona del nucleo 1:500).
C. Con ricorso
9 dicembre 2004 RI 1 è insorto contro quella deliberazione davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone, in via principale, l'annullamento per quanto riguardava
il suo fondo e postulando, in via subordinata, l'estensione dell'area del nuovo
ingombro volumetrico ammesso, così come da rappresentazione grafica
allegata. A sostegno della sua impugnativa, il ricorrente ha lamentato dapprima
la violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente la violazione di
taluni aspetti procedurali, per il fatto che l'avversata pianificazione
adottata dal legislativo comunale non corrispondeva più a quella, a lui maggiormente
favorevole, sottoposta al dipartimento del territorio per esame preliminare.
Ciò, senza aver ricevuto alcuna spiegazione. Nel merito, l'insorgente ha
censurato la riduzione, rispetto alla pianificazione allora ancora in vigore,
dell'area destinata al nuovo ingombro volumetrico ammesso. A suo dire,
tale impostazione era incomprensibile e non giustificata dal alcun criterio
architettonico e urbanistico.
D. Con
risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291), il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore, ha abrogato quello previgente e ha contestualmente respinto
il ricorso di RI 1 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 46 seg. e 53). Il Governo
ha appurato innanzitutto che la procedura di revisione del piano regolatore
all'esame era avvenuta in modo corretto. A suo giudizio, era ammissibile che su
aspetti puntuali, come nel caso specifico, potesse sussistere una differenza
tra progetto esaminato preliminarmente dal dipartimento e la pianificazione
sottopostagli per approvazione, giacché questa era frutto dell'affinamento
dell'altro: infondata, pertanto, la pretesa violazione del diritto di essere
sentito, intesa come partecipazione della popolazione al processo
pianificatorio. Per quanto riguardava la riduzione dell'area destinata a nuova
edificazione, l'Esecutivo cantonale ha considerato che la scelta di arretrare
l'ingombro planimetrico rispetto alla costruzione esistente sul limitrofo mapp.
70 appariva giustificata dal profilo del diritto ed anche preferibile da quello
urbanistico, come altrettanto congruente risultava l'allineamento alla stessa
sul limite orientale; assetto, questo, mutuato peraltro dall'ordinamento previgente.
Il Governo non ha invece rilevato criteri particolari a fondamento
dell'arretramento dal mapp. 75 sul limite occidentale. Non ravvisando tuttavia
aspetti conflittuali dal profilo della legalità e dell'opportunità, esso ha
ritenuto di non potersi esimere dall'approvare la proposta comunale senza
violare il principio dell'autonomia comunale.
E. Avverso la
menzionata risoluzione governativa, RI 1 insorge innanzi a questo tribunale,
postulandone l'annullamento per quanto concerne il mapp. 83. Riprendendo e sviluppando
le argomentazioni esposte in prima istanza, il ricorrente lamenta la carenza di
motivazione della decisione impugnata, sorretta a suo dire da argomentazioni
sbrigative e generiche, insufficienti a dar conto di una pianificazione che
invece violerebbe la garanzia della proprietà, il principio della sicurezza del
diritto, della parità di trattamento, priva come sarebbe di giustificazioni
anche sul piano urbanistico ed architettonico.
F. La
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il rigetto
dell'impugnativa, precisando tra l'altro che l'arretramento dell'ingombro
edificabile sul mapp. 83 rispetto all'edificio ubicato sul mapp. 70 garantisce
innanzitutto la salvaguardia reciproca dei diritti tra confinanti, in
particolare per quanto attiene alle distanze prescritte dalla legge di applicazione
e complemento del Codice civile svizzero (in seguito, LAC). A suo giudizio,
tali distanze, che mirano a favorire un'agglomerazione salubre, contribuiscono
quindi ad una strutturazione preferibile dal profilo urbanistico. Il municipio
postula l'accoglimento parziale del ricorso, nella misura in cui ritiene di non
presentare obiezioni particolari ad un eventuale ampliamento dell'area
edificabile (nuovo ingombro volumetrico ammesso) del mapp. 83 fino a
confine con il mapp. 75 e di 4 m verso valle.
G. In data 26
aprile 2007 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti.
Dopo ampia discussione, le parti hanno quindi riconfermato le rispettive
allegazioni e domande, rinunciando a formulare conclusioni scritte. Il
tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque
ricevibile in ordine.
2.L'insorgente ritiene carente la motivazione della decisione impugnata,
in quanto il Consiglio di Stato avrebbe respinto il ricorso, formulando
semplicemente giustificazioni sbrigative e generiche a sostegno dei vincoli che
gravano il mapp. 83. A tale proposito, si osserva che corrisponde ai principi
generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito che
Fatti
i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con
questo principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo
dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per
giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli
argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi
ai punti essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È
quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle
linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso,
malgrado le censure del ricorrente, la pianificazione comunale all'esame. Ciò
gli è d’altronde bastato per presentare un più che circostanziato ricorso.
3.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi
ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
4. Giusta
l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare
un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento
del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato
all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo
in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione
e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e
formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I
piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello
comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art.
14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione
all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità
incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger,
Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT),
come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere
suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle
dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione,
dello sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo
necessità estetiche o di preservazione dei siti (Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 12). Questo conduce a
delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a soddisfare
i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi di
quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La diversificazione
della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la suddivisione dei volumi
delle costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità estetica in funzione dei
vari settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 514; Flückiger, ibidem). Possono essere istituite,
ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone edificabili
nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici esistenti, per i
quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione o la
ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981 ad art. 18 n. 6 e n. 10). La
tutela dei nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del paesaggio,
menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17
cpv. 1 lett. c. LPT).
5. Il ricorrente
critica l'impostazione urbanistica e pianificatoria relativa alla porzione del
mapp. 83, inclusa nella zona del nucleo, adducendo la violazione della garanzia
della proprietà. Esso non condivide in particolare l'estensione del nuovo
ingombro volumetrico ammesso che, oltre ad essere inferiore a quanto
definito dalla previgente pianificazione, causerebbe in pratica l'inedificabilità
del suo fondo.
6. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il
principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità,
l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei
principi giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere
statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto
sempre essere rispettati nell'attività dello Stato. Nella
fattispecie, non è contestata la sussistenza di una base legale, comunque data
(cfr. consid. 4). Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità
della pianificazione in discussione.
6.1. Prima
di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse pubblico è
un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze ed aspirazioni
(Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr.
57 B II). In linea generale si ritiene pubblico
l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione
significativa e che compete al potere pubblico o promuovere nell'esercizio
delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione
del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde ad un
bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen
/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558
segg.).
6.1.1. La
zona del nucleo comprende l'insediamento originario di __________, che presenta
un tessuto spaziale ed architettonico variegato ed interessante. Il previgente
piano regolatore l'assoggettava ad un piano particolareggiato, approvato dal
Consiglio di Stato con risoluzione n. 3101 del 2 maggio 1990. In seguito, il
piano particolareggiato è stato modificato con alcune varianti, tramite cui,
fra l'altro, la porzione a monte del terreno del ricorrente, in precedenza
esclusa dalla zona edificabile, è stata inclusa nel suo perimetro ed attribuita
alla categoria d'intervento D, "nuova edificazione". (cfr.
risoluzione governativa 22 febbraio 1994, n. 1436, scheda del piano
particolareggiato n. 56, doc. in atti). Con la revisione generale del piano regolatore,
di cui ci si occupa, il comune ha dal profilo formale abbandonato lo strumento
del piano particolareggiato, integrando la zona del nucleo nel piano delle
zone, disciplinandola attraverso un piano di dettaglio aggiuntivo in scala
1:500. Dal profilo sostanziale, ritenuto che le aspettative d'utilizzazione del
nucleo, sino ad allora poco soddisfacenti, comportavano un approfondimento sia delle
modalità d'intervento sui singoli fabbricati, sia delle misure di protezione
degli oggetti architettonicamente più significativi, nonché delle condizioni di
strutturazione degli spazi liberi e delle aree pubbliche (cfr. rapporto di
pianificazione marzo 2004, pag. 8), sono state riviste in generale le categorie
d'intervento. Con ciò, sono stati chiaramente mantenuti i concetti e gli
obiettivi generali di salvaguardare le caratteristiche originarie più significative
del nucleo e di promuovere un più razionale utilizzo dei fondi e delle parti
già incisivamente trasformate. A tale scopo la zona del nucleo è stata suddivisa,
per quanto qui interessa, nelle seguenti componenti: gli spazi liberi
privati (art. 22 NAPR) delle corti, degli orti e dei giardini, devono
rimanere liberi da costruzioni. Gli edifici determinanti il tessuto
tradizionale (art. 24 NAPR), possono essere ristrutturati nel rispetto
delle caratteristiche edilizie tradizionali. I manufatti secondari e/o accessori
(art. 26 NAPR), possono essere mantenuti e riparati, ad esclusione di lavori
di trasformazione o cambiamento di destinazione. In caso di demolizione di
questi manufatti, il sedime viene considerato come spazio libero privato.
Infine, sono stati previsti nuovi ingombri volumetrici ammessi (art. 27
NAPR): con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale
e per garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro sono
autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni nel rispetto degli
ingombri massimi indicati dal piano. Come anticipato in narrativa, il riassetto
della parte del mapp. 83 inclusa nella zona del nucleo, il cui perimetro è
stato leggermente esteso a valle rispetto alla pianificazione previgente (cfr.
Considerandi
con scheda del piano particolareggiato n. 56), ha comportato l'avversata
riduzione dell'area edificabile con la definizione al suo centro del nuovo
ingombro volumetrico ammesso, a pianta trapezoidale, posto a confine con il
viottolo che separa il fondo all'esame dal mapp. 76. Le fasce di terreno
residue, che circondano l'ingombro edificabile sugli altri tre lati (a monte,
con una profondità di circa 3 m dal mapp. 75, a sud, con una profondità di
circa 3 m dal mapp. 70 e a valle, con una profondità di circa 4.5 m dal
perimetro della zona del nucleo) sono state quindi definite quali spazi
liberi privati. Inoltre, il piccolo magazzino esistente, che è ubicato a
cavallo fra il nuovo ingombro volumetrico ammesso e gli spazi liberi
privati è stato censito quale manufatto secondario e/o accessorio.
6.1.2
Ferme queste premesse, se da un lato la sussistenza di un
interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia delle caratteristiche e
peculiarità del nucleo storico di __________ è senz'altro data, ciò che il
ricorrente peraltro non contesta, dall'altro lato occorre esaminare se in
questo contesto i vincoli che formano il nuovo assetto e gravano il mapp. 83
appaiono giustificati a fronte della definizione su quel fondo dell'area per il
nuovo ingombro volumetrico ammesso, ritenuta d'estensione insufficiente
dall'insorgente.
6.1.3
Innanzitutto,
più che legittimo appare il limite posto a definizione di quest'area a valle.
Ripreso tale e quale dal previgente piano particolareggiato, esso mantiene
l'allineamento dell'eventuale futura costruzione sul mapp. 83 con quella esistente
sul limitrofo mapp. 70 che, con gli edifici posti sui mapp. 69 e 646, forma ad
oriente un fronte edificato del nucleo già sufficientemente consolidato. Per
contro, la traslazione di quel limite più a valle, così come pretende il
ricorrente, causerebbe un inspiegabile effetto di rottura, in contrasto con le
ragioni urbanistiche testé illustrate.
6.1.4
Per
quanto concerne invece l'arretramento del limite di quell'area rispetto al
confine con il mapp. 70, va rilevato che questo fondo, rispetto a quello del
ricorrente, fatta astrazione del manufatto accessorio sul mapp. 83, comunque
irrilevante per la fattispecie, è già edificato a confine con un'abitazione di
tre piani, classificata dal piano del nucleo come edificio determinante il
tessuto tradizionale, con la possibilità di ampliamento (nuovo ingombro
volumetrico ammesso), rivolta proprio su quel lato. Ora, ove non sia
diversamente stabilito, le distanze tra edifici nella zona nucleo sono
disciplinate dall'art. 3 NAPR, che dichiara applicabile l'art. 124 LAC, il
quale non permette di erigere fabbriche in vicinanza di una fabbrica altrui
se non alle distanze seguenti: di metri quattro se nel muro dell'edificio
preesistente vi sono porte, finestre o altre aperture a prospetto; di metri tre
se vi sono finestre o altre aperture a semplice luce. Ritenuto che un nuovo
ingombro volumetrico ammesso determina la dimensione planimetrica massima
dei nuovi ingombri e che il piano del nucleo ne definisce uno sia sul mapp. 83
che sul mapp. 70, fra di essi prospicienti, la distanza che li separa di circa
3.
m garantisce quantomeno la massima edificabilità, su quel lato, anche per il
proprietario che edifica in un secondo tempo, qualora il primo avesse edificato
con finestre o altre aperture a semplice luce, mentre lo obbliga ad un
ragionevole arretramento supplementare di 1 m, nel caso in cui il primo avesse
predisposto aperture a prospetto. Di conseguenza, la definizione su quel fronte
delle aree per un nuovo ingombro volumetrico ammesso appare a questo
tribunale come una soluzione solida che, conciliando gli interessi dei vicini, rende
in concomitanza attuabile l'obiettivo di promuovere un più razionale utilizzo
dei fondi e delle parti già incisivamente trasformate (cfr. supra, consid.
6.1.1
). Obiettivo, questo, che ha informato la revisione della zona del
nucleo.
6.1.5
Differenti,
infine, le giustificazioni a sostegno del limite posto a monte, a distanza di
circa 3 m dal mapp. 75. In effetti, quest'ultimo fondo risulta privo di edificazioni,
oltre che presentare una superficie eccessivamente modesta per accoglierne.
Tant'è che il piano del nucleo lo assegna, con parte di quelli adiacenti, alla
categoria degli spazi liberi privati. Orbene, come si è constatato
dall'esperimento del sopralluogo e a conferma di quanto si può agevolmente evincere
dalla semplice visione del piano della zona del nucleo, l'area formata da questo
fondo, unitamente alle porzioni delle superfici limitrofe, fra cui anche la
striscia del fondo del ricorrente attribuita alla contestata categoria degli spazi
liberi privati, concorre a strutturare, in relazione agli edifici esistenti
e a quelli che sorgeranno sui tre lati, uno spazio vuoto a forma di corte, che fa
evidentemente astrazione dei confini particellari. Questa corte, molto ben
delimitata, trova perfettamente sfogo nell'area pubblica, costituita dal viottolo
pedonale che costeggia a nord anche il mapp. 83, oltre cui insiste l'imponente
mole dell'edificio al mapp. 76, che la chiude sul quarto lato. Tale spazio è senz'altro
di pregio dal profilo urbanistico, in quanto situato in un settore del nucleo
particolarmente denso di edificazioni, esistenti e future, che necessita di
essere riequilibrato e valorizzato attraverso l'assetto di una confacente area
aperta. Un'eventuale fabbricazione al suo interno, con l'ampliamento fino a
confine con il mapp. 75 dell'area per il nuovo ingombro volumetrico ammesso sul
mapp. 83, così come richiesto dal ricorrente, avrebbe quale risultato, oltre
che creare un effetto di occlusione sulla costruzione esistente al mapp. 70 e
di corrompere l'assetto della corte stessa, l'irrimediabile alterazione del
tessuto del nucleo, il cui valore non è dato, peraltro, in quel luogo, dalla
qualità delle costruzioni o manufatti in particolare, ma dal loro insieme,
soprattutto dalle relazioni spaziali che intercorrono tra le singole
costruzioni e tra queste e l'ambiente circostante, da cui nasce la necessità
della tutela dello stesso (cfr. art. 27 cifra 1 NAPR; rapporto di
pianificazione, marzo 2004, pag. 6, punto 4, pag. 8 e 11; commento alle NAPR,
pag. 7, ad art. 22). In particolar modo, l'alternarsi di spazi vuoti (piazze e
vie, ma anche, come nel caso dell'insorgente, corti, giardini e orti) e
costruzioni caratterizza tutto l'abitato. La sussistenza di un interesse
pubblico a sostegno della contestata misura pianificatoria appare quindi evidente.
6.2
Verificata la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se la
pianificazione contestata risulta ragionevole, attuabile e sopportabile;
segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente gli interessi privati
contrapposti. Se così fosse, violerebbe il principio della proporzionalità (DTF
118.
Ia 394). A tale riguardo, il ricorrente allega che la riduzione dell'area
per il nuovo ingombro volumetrico ammesso causerebbe di fatto l'inedificabilità
del suo terreno.
6.2.1
Ai
considerandi precedenti sono state diffusamente spiegate le ragioni di ordine essenzialmente
urbanistico ed edilizio che hanno condotto il comune a ridefinire, attraverso
l'impianto di spazi liberi privati, l'area edificabile sul mapp. 83, costituita
dal nuovo ingombro volumetrico ammesso. Ragioni, queste, che riflettono e
si compenetrano oltretutto negli stessi scopi della categoria dei nuovi
ingombri volumetrici ammessi: vale a dire valorizzare gli spazi pubblici
del tessuto tradizionale e garantire spazi liberi organicamente connessi tra di
loro (art. 27 cifra 1 NAPR). Di modo che, la previsione pianificatoria per una
nuova edificazione nel nucleo si giustifica soltanto se in funzione di una confacente
valorizzazione delle relazioni spaziali, attraverso la salvaguardia degli
equilibri fra vuoti e pieni. È appunto questo il risultato ottenuto con il
nuovo assetto del mapp. 83. La necessità e l’idoneità delle restrizioni
all'esame sono pertanto date.
6.2.2
Per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, va considerato che, malgrado
la riduzione rispetto alla previgente pianificazione, la superficie edificabile
del fondo, corrispondente all'area del nuovo ingombro volumetrico ammesso,
assomma comunque a circa 85 mq. Ritenuta un'altezza massima ammessa di 10 m
misurati al filo di gronda (art. 27 cifra 2 NAPR), ciò assicura uno
sfruttamento edilizio più che congruo del fondo del ricorrente. Per tutti i
predetti motivi, dunque, la pianificazione contestata regge l'esame anche dal
profilo del principio della proporzionalità.
6.3
Riassumendo, i vincoli gravanti il mapp. 83 sono sorretti da un sufficiente interesse
pubblico e non violano il principio della proporzionalità. Il ricorso deve dunque
essere respinto anche su questo punto.
7.
L'insorgente
lamenta infine la violazione del principio della parità di trattamento e della
sicurezza del diritto per il fatto che il mapp. 83 sarebbe stato l'unico fondo
del nucleo che con la revisione all'esame avrebbe subito una restrizione
edificatoria, quando tutti gli altri fondi toccati da una modifica avrebbero invece
beneficiato soltanto di vantaggi.
7.1
Il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge, sancito dall'art.
8.
cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), ha una portata
necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome
occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da
situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal
profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e
posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:
per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri
pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).
7.2
In
concreto, come esaminato in precedenza, i motivi che hanno fondato un trattamento
specifico per il mapp. 83, dati dalla sua ubicazione, sul margine orientale del
nucleo, dalla costruzione (manufatto secondario e/o accessiorio) che vi
insiste, che il piano del nucleo intende evidentemente scoraggiare auspicandone
la demolizione (cfr. art. 25 NAPR), dal contesto densamente edificato in cui si
trova inserito, che necessita di una particolare attenzione dal profilo dell'assetto
e della qualità degli spazi privati e pubblici, sono senza dubbio oggettivi e
ragionevoli. Meritano, pertanto, conferma. Comunque sia, contrariamente a
quanto sembrerebbe sostenere il ricorrente, il comune, con la revisione di cui
ci si occupa, non si è limitato a riconsiderare soltanto gli assetti delle aree
di nuova edificazione (color rosso in legenda: nuovo ingombro volumetrico
ammesso), bensì ha riesaminato in maniera più o meno rilevante tutte le
categorie d'intervento del previgente piano particolareggiato, come pure ha riconsiderato
la loro attribuzione alle diverse porzioni dell'insediamento, aggiornando in
tal modo tutto il concetto pianificatorio che informava il nucleo. Il confronto
dei piani consente di verificare agevolmente che non soltanto il mapp. 83 ha
subito un aggravio di vincoli rispetto alla pianificazione particolareggiata precedente.
Si ricorda, per formulare qualche esempio, che la chiesa al mapp. 47, di cui all'epoca
si tutelava semplicemente la volumetria, è ora censita quale edificio protetto
(art. 23 NAPR), rispettivamente, che le facciate degli edifici ai mapp. 55, 56
e 60 sono adesso integralmente interessate da un vincolo specifico di protezione
(art. 24 ciffra 2 NAPR), e che infine, per venire in media res, l'area
destinata a nuova edificazione è stata eliminata dai mapp. 642-552, nonché
notevolmente ridotta sui mapp. 36 e 648. La censura ricorsuale riferita alla
violazione della parità di trattamento va dunque considerata priva di
fondamento, al pari della pretesa violazione del principio della stabilità del
piano e della sicurezza del diritto (art. 21 cpv. 2 LPT e 41 LALPT): non v'è
dubbio che lo strumento pianificatorio riguardante il nucleo, a più di sedici
anni dall'approvazione del piano particolareggiato (cfr. risoluzione del Consiglio
di Stato n. 3101 del 2 maggio 1990) e a dodici anni dall'inserimento nel suo
perimetro della porzione a monte del mapp. 83 (cfr. risoluzione del Consiglio
di Stato n. 1436 del 22 febbraio 1994), meritava di essere verificato e, se del
caso, modificato, come, d'altra parte, proprio la precedente disamina
dell'assetto del mapp. 83 sta a dimostrare.
8.
In
conclusione, la decisione pianificatoria comunale e la conseguente approvazione
governativa devono essere per questi motivi tutelate ed il ricorso
integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a
carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss LTF).
3. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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