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Decisione

90.2006.44

Principio della buona fede: promessa del municipo di attribuire un fondo alla zona edificabile

21 settembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta dell'8 marzo 2004 l'assemblea comunale di __________, frattanto aggregato

al comune di __________, ha adottato la revisione generale del piano regolatore.

In quella sede il mapp. 603, di proprietà della RI 1, composta da __________ e __________

__________, è stato assegnato per poco meno di due terzi alla zona residenziale

R2 e per il restante, circa 538 mq, alla zona agricola, confermando in questo

senso l'azzonamento del precedente piano regolatore. Il mapp. 603 presenta una

superficie di 1'602 mq, su cui insistono un'abitazione di due piani,

un'autorimessa, un grottino e, più a valle, una piscina ed una legnaia. Esso è

ubicato in località __________, a valle e a diretto contatto con la strada che

conduce al nucleo del villaggio.

B. Con ricorso

7 dicembre 2007 i proprietari citati in epigrafe sono insorti contro quella

deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione integrale

del loro fondo alla zona residenziale R2. A sostegno dell'impugnativa essi

hanno lamentato la violazione del principio della buona fede da parte

dell'autorità comunale. A loro dire, nell'ambito della cessione al comune di

una porzione dei sottostanti mapp. __________ e __________, allora di proprietà

di __________ __________, padre dei qui ricorrenti, onde consentire la

costruzione di una strada agricola-forestale, la cosiddetta strada __________,

il municipio si era impegnato a proporre all'assemblea comunale ed alle competenti

autorità cantonali, con preavviso favorevole, una modifica di piano regolatore

in virtù della quale la porzione di 538 mq del mapp. 603 avrebbe dovuto essere

inclusa in zona edificabile (cfr. rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11

settembre 1998 del notaio __________ __________, foglio 4). Promessa che

l'autorità comunale avrebbe poi completamente disatteso con l'avversata

revisione del piano regolatore.

C. Con

risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291) il Consiglio di Stato ha approvato il piano

regolatore ed ha contestualmente respinto il ricorso di __________ e __________

__________, motivando essenzialmente che dai dati sulla contenibilità del piano

regolatore emergeva chiaramente che la zona edificabile del comune permetteva

di ottemperare ampiamente ai prevedibili bisogni di sviluppo. Tant'è che il

comune non aveva riscontrato particolari interessi per un suo ampliamento nel

comparto in località __________. Il Governo, nel rispetto dell'autonomia

comunale, non ha inoltre rilevato aspetti di legalità e di opportunità tali da

non poter approvare la scelta comunale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 42

seg.).

D. Avverso

alla menzionata risoluzione governativa, i soccombenti insorgono l'11 settembre

2006 innanzi a questo tribunale, ribadendo la domanda proposta davanti all'Autorità

di prime cure. Essi lamentando l'arbitrarietà e la carenza di motivazione della

decisione impugnata, giacché il Governo non avrebbe nemmeno esaminato l'addotta

violazione del principio della buona fede, unica ed esclusiva censura su cui si

era fondato il loro ricorso.

E. La

divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano

la reiezione dell'impugnativa, precisando entrambi che, in merito alla presunta

violazione del principio della buona fede, il municipio non aveva né

competenza, tanto meno procura, per impegnare il comune ad assegnare la parte

residua del mapp. 603 alla zona edificabile nell'ambito dell'atto di cessione

immobiliare dell'11 settembre 1998.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT),

il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti

certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi

ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Gli insorgenti ritengono carente la motivazione della decisione

impugnata, in quanto il Consiglio di Stato non avrebbe esaminato l'unica ed

esclusiva censura da essi addotta: la violazione del principio della buona fede.

A torto. Si osserva, a tale proposito, che corrisponde ai principi generali del

diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi

della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con questo

principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art.

38.

cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la

forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti

di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti

essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È quanto è

avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee

essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso, malgrado le

censure ricorsuali, la conferma dell'esclusione dalla zona edificabile della

porzione a valle del fondo in parola. In riferimento alla pretesa violazione

del principio della buona fede, il Governo ha comunque affermato che non aveva

rilevato aspetti di legalità e di opportunità tali da non poter approvare la

scelta comunale. Ciò è d’altronde loro bastato per presentare un più che circostanziato

ricorso.

4.

4.1. Come

già spiegato, i ricorrenti si prevalgono della violazione del principio della

buona fede da parte del comune di __________, al quale rimproverano di non essersi

attenuto alle assicurazioni date in occasione della cessione allo stesso da parte

di __________ __________, di cui gli insorgenti sono successori in diritto, del

mapp. 716, particella risultante dal frazionamento dei mapp. 194 e 223, per la

costruzione di una strada agricola-forestale (cfr. rogito di cessione

immobiliare, n. 880, 11 settembre 1998 del notaio __________). In quella sede,

le autorità comunali avrebbero garantito che lo scorporo di 538 mq dal mapp.

194, aggiunti al mapp. 603, sarebbe stato incluso in zona edificabile.

4.2

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede,

dedotto direttamente dall'art. 9 Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà

di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi

comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa

ragionevolmente suscitata (DTF 125 I 209 consid. 2c pag. 219 e seg., 122 II 113

consid. 3b/cc pag. 123, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale

principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua

decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a

determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve

anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una

persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel

rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul

quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere

immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su

queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non

può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la

situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui

l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni

(cfr. a questo proposito DTF 129 II 361 consid. 7.1 pag. 381 e seg.).

4.3

Per

quanto qui interessa, il contratto di compravendita immobiliare dell'11 settembre

1998, avente per oggetto il (nuovo) mapp. 716, prevedeva testualmente, tra

l'altro, anche quanto segue:

"Inoltre

la parte venditrice prende atto dell'impegno del municipio a proporre all'assemblea

comunale ed alle competenti autorità cantonali, con preavviso favorevole, una

modifica di PR in virtù della quale la parte di mq 538 della part. 603 (nuovo

stato) sovrastante la strada __________, venga inclusa nella zona edificabile"

(cfr. rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11 settembre 1998 del notaio __________

__________, foglio 4).

Ora, sulla

base di questa pattuizione, adducendo la violazione del principio della buona

fede, i ricorrenti chiedono l'attribuzione della parte residua del mapp. 603

alla zona edificabile. A torto. A __________ __________ non poteva sfuggire il

fatto che una simile eventualità si sarebbe potuta realizzare soltanto con l'adozione

di una modifica di piano regolatore da parte dell'assemblea comunale, organo

competente in materia di pianificazione del territorio (art. 34 LALPT) e,

soprattutto, con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 37

LALPT). Per questo motivo, il succitato impegno, tuttalpiù assunto da un

delegato del municipio per conto del medesimo (cfr. procura 31 agosto 1998,

messaggio municipale del 6 maggio 1997 e delibera dell'assemblea comunale del 5

giugno 1997, inserti A, B e C del rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11

settembre 1998 del notaio __________), non era in ogni caso suscettibile di far

nascere in lui, né nei suoi successori in diritto, alcuna aspettativa tutelabile

dal profilo giuridico (cfr. DTF 102 Ia 331 consid. 3b). Ne consegue che la

censura, infondata, dev'essere respinta.

5.

In

conclusione, il gravame deve essere respinto. La tassa e le spese devono essere

poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. I

ricorrenti vengono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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