90.2006.44
Principio della buona fede: promessa del municipo di attribuire un fondo alla zona edificabile
21 settembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
90.2006.44
Data decisione, Autorità:
21.09.2007, TRAM
Titolo:
Principio della buona fede: promessa del municipo di attribuire un fondo alla zona edificabile
BUONA FEDE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 9 COST
art. 29 cpv. 2 COST
art. 34 LALPT
art. 37 LALPT
Incarto n.
90.2006.44
Lugano
21 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di
__________ __________,
__________ __________, ,
componenti la RI 1, __________,
tutti patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di PI 1, sezione __________;
viste le risposte:
- 17 ottobre 2006 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del
territorio;
- 24 ottobre 2006 del
Municipio di RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta dell'8 marzo 2004 l'assemblea comunale di __________, frattanto aggregato
al comune di __________, ha adottato la revisione generale del piano regolatore.
In quella sede il mapp. 603, di proprietà della RI 1, composta da __________ e __________
__________, è stato assegnato per poco meno di due terzi alla zona residenziale
R2 e per il restante, circa 538 mq, alla zona agricola, confermando in questo
senso l'azzonamento del precedente piano regolatore. Il mapp. 603 presenta una
superficie di 1'602 mq, su cui insistono un'abitazione di due piani,
un'autorimessa, un grottino e, più a valle, una piscina ed una legnaia. Esso è
ubicato in località __________, a valle e a diretto contatto con la strada che
conduce al nucleo del villaggio.
B. Con ricorso
7 dicembre 2007 i proprietari citati in epigrafe sono insorti contro quella
deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione integrale
del loro fondo alla zona residenziale R2. A sostegno dell'impugnativa essi
hanno lamentato la violazione del principio della buona fede da parte
dell'autorità comunale. A loro dire, nell'ambito della cessione al comune di
una porzione dei sottostanti mapp. __________ e __________, allora di proprietà
di __________ __________, padre dei qui ricorrenti, onde consentire la
costruzione di una strada agricola-forestale, la cosiddetta strada __________,
il municipio si era impegnato a proporre all'assemblea comunale ed alle competenti
autorità cantonali, con preavviso favorevole, una modifica di piano regolatore
in virtù della quale la porzione di 538 mq del mapp. 603 avrebbe dovuto essere
inclusa in zona edificabile (cfr. rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11
settembre 1998 del notaio __________ __________, foglio 4). Promessa che
l'autorità comunale avrebbe poi completamente disatteso con l'avversata
revisione del piano regolatore.
C. Con
risoluzione 5 luglio 2006 (n. 3291) il Consiglio di Stato ha approvato il piano
regolatore ed ha contestualmente respinto il ricorso di __________ e __________
__________, motivando essenzialmente che dai dati sulla contenibilità del piano
regolatore emergeva chiaramente che la zona edificabile del comune permetteva
di ottemperare ampiamente ai prevedibili bisogni di sviluppo. Tant'è che il
comune non aveva riscontrato particolari interessi per un suo ampliamento nel
comparto in località __________. Il Governo, nel rispetto dell'autonomia
comunale, non ha inoltre rilevato aspetti di legalità e di opportunità tali da
non poter approvare la scelta comunale (cfr. risoluzione impugnata, pag. 42
seg.).
D. Avverso
alla menzionata risoluzione governativa, i soccombenti insorgono l'11 settembre
2006 innanzi a questo tribunale, ribadendo la domanda proposta davanti all'Autorità
di prime cure. Essi lamentando l'arbitrarietà e la carenza di motivazione della
decisione impugnata, giacché il Governo non avrebbe nemmeno esaminato l'addotta
violazione del principio della buona fede, unica ed esclusiva censura su cui si
era fondato il loro ricorso.
E. La
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano
la reiezione dell'impugnativa, precisando entrambi che, in merito alla presunta
violazione del principio della buona fede, il municipio non aveva né
competenza, tanto meno procura, per impegnare il comune ad assegnare la parte
residua del mapp. 603 alla zona edificabile nell'ambito dell'atto di cessione
immobiliare dell'11 settembre 1998.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT),
il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti
certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi
ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
Gli insorgenti ritengono carente la motivazione della decisione
impugnata, in quanto il Consiglio di Stato non avrebbe esaminato l'unica ed
esclusiva censura da essi addotta: la violazione del principio della buona fede.
A torto. Si osserva, a tale proposito, che corrisponde ai principi generali del
diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi
della decisione debbano essere noti all’interessato. In linea con questo
principio, l’art. 26 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art.
38.
cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la
forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti
di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti
essenziali ai fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È quanto è
avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee
essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso, malgrado le
censure ricorsuali, la conferma dell'esclusione dalla zona edificabile della
porzione a valle del fondo in parola. In riferimento alla pretesa violazione
del principio della buona fede, il Governo ha comunque affermato che non aveva
rilevato aspetti di legalità e di opportunità tali da non poter approvare la
scelta comunale. Ciò è d’altronde loro bastato per presentare un più che circostanziato
ricorso.
4.
4.1. Come
già spiegato, i ricorrenti si prevalgono della violazione del principio della
buona fede da parte del comune di __________, al quale rimproverano di non essersi
attenuto alle assicurazioni date in occasione della cessione allo stesso da parte
di __________ __________, di cui gli insorgenti sono successori in diritto, del
mapp. 716, particella risultante dal frazionamento dei mapp. 194 e 223, per la
costruzione di una strada agricola-forestale (cfr. rogito di cessione
immobiliare, n. 880, 11 settembre 1998 del notaio __________). In quella sede,
le autorità comunali avrebbero garantito che lo scorporo di 538 mq dal mapp.
194, aggiunti al mapp. 603, sarebbe stato incluso in zona edificabile.
4.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede,
dedotto direttamente dall'art. 9 Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà
di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi
comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa
ragionevolmente suscitata (DTF 125 I 209 consid. 2c pag. 219 e seg., 122 II 113
consid. 3b/cc pag. 123, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale
principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua
decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a
determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve
anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una
persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel
rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul
quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere
immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su
queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non
può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la
situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui
l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni
(cfr. a questo proposito DTF 129 II 361 consid. 7.1 pag. 381 e seg.).
4.3
Per
quanto qui interessa, il contratto di compravendita immobiliare dell'11 settembre
1998, avente per oggetto il (nuovo) mapp. 716, prevedeva testualmente, tra
l'altro, anche quanto segue:
"Inoltre
la parte venditrice prende atto dell'impegno del municipio a proporre all'assemblea
comunale ed alle competenti autorità cantonali, con preavviso favorevole, una
modifica di PR in virtù della quale la parte di mq 538 della part. 603 (nuovo
stato) sovrastante la strada __________, venga inclusa nella zona edificabile"
(cfr. rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11 settembre 1998 del notaio __________
__________, foglio 4).
Ora, sulla
base di questa pattuizione, adducendo la violazione del principio della buona
fede, i ricorrenti chiedono l'attribuzione della parte residua del mapp. 603
alla zona edificabile. A torto. A __________ __________ non poteva sfuggire il
fatto che una simile eventualità si sarebbe potuta realizzare soltanto con l'adozione
di una modifica di piano regolatore da parte dell'assemblea comunale, organo
competente in materia di pianificazione del territorio (art. 34 LALPT) e,
soprattutto, con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 37
LALPT). Per questo motivo, il succitato impegno, tuttalpiù assunto da un
delegato del municipio per conto del medesimo (cfr. procura 31 agosto 1998,
messaggio municipale del 6 maggio 1997 e delibera dell'assemblea comunale del 5
giugno 1997, inserti A, B e C del rogito di cessione immobiliare, n. 880, 11
settembre 1998 del notaio __________), non era in ogni caso suscettibile di far
nascere in lui, né nei suoi successori in diritto, alcuna aspettativa tutelabile
dal profilo giuridico (cfr. DTF 102 Ia 331 consid. 3b). Ne consegue che la
censura, infondata, dev'essere respinta.
5.
In
conclusione, il gravame deve essere respinto. La tassa e le spese devono essere
poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. I
ricorrenti vengono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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