Lexipedia

Decisione

90.2006.46

Ricorso tardivo, in quanto inoltrato nel termine della pubblicazione e non in quello dell'intimazione della risoluzione.

19 aprile 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 3 settembre 2001 il consiglio comunale del già comune di __________

ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp.

205, di proprietà della comunione ereditaria, fra i cui componenti figura RI 1,

è stato assegnato parzialmente alla zona edificabile e per il restante alla

zona agricola.

B. Con

risoluzione 5 ottobre 2004 (n. 3462) il Consiglio di Stato ha approvato il

piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie,

modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso infine su altri la

propria decisione. Per quanto riguarda queste ultime decisioni, il Governo ha

anticipato l'intenzione di non approvare, per quanto qui può interessare,

alcune estensioni della zona edificabile, compresa quella in località __________

che includeva parte del mapp. 205, fissando un termine di tre mesi al comune e

ai proprietari interessati, affinché potessero esercitare il loro diritto di

essere sentiti, presentando in merito le loro osservazioni (cfr. risoluzione governativa

5 ottobre 2004, pagg. 22, 26, 45, 46 e allegato n. 18).

C. Preso atto

delle considerazioni inoltrate da comune e alcuni proprietari, con risoluzione

12 luglio 2006 (n. 3462), il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione al comparto

edificabile in località __________, assegnandolo poi d'ufficio alla zona

agricola (cfr. risoluzione impugnata pagg. 11, 12, 17, 19 e allegato n. 4). Il mapp.

205 veniva così integralmente attribuito al territorio fuori dalla zona

edificabile. La decisione dell'esecutivo cantonale è stata intimata a mezzo

d'invio raccomandato a RI 1, divenuto frattanto proprietario esclusivo in

seguito allo scioglimento della comunione ereditaria (cfr. doc. in atti), che

l'ha ritirato il 14 luglio 2006 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 22, lettera 9

marzo 2007 de La Posta Svizzera, doc. in atti). La stessa è stata poi pubblicata

presso la cancelleria comunale di __________ dal 1. al 30 settembre 2006. La

Considerandi

pubblicazione indicava la possibilità di ricorrere dinanzi al tribunale entro

il termine di pubblicazione.

D. Con ricorso

19.

settembre 2006 RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata

risoluzione governativa, chiedendo l'inserimento del mapp. 205 in zona

edificabile, "almeno nel perimetro già proposto dal municipio di __________

nell'ambito della revisione del piano regolatore" (allegato di ricorso

19.

settembre 2006, pag. 11).

E. La Divisione

dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del ricorso,

mentre il municipio ne postula l'accoglimento.__________

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del

ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del

gravame il tribunale considera quanto segue.

1.2

Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore

e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo tribunale nel termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). In concreto, la

risoluzione del Consiglio di Stato, del 12 luglio 2006, è stata notificata a

mezzo invio raccomandato all'insorgente il successivo 14 luglio (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 22 lett. f; attestazione postale 7 marzo 2007, doc.

in atti). Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 13 PAmm), il termine di 30

giorni per ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 14

settembre 2006, ovvero cinque giorni prima dell'inoltro del gravame in esame,

proposto il 19 settembre 2006. Questo dev'essere pertanto considerato tardivo

e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

1.3

L'insorgente giustifica la tempestività del gravame con riferimento alla

pubblicazione della risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio

di __________, durante il periodo 1. settembre/30 settembre 2006. Tale

pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr.

Dispositivo

dispositivo n. 7 della risoluzione 12 luglio 2006), indicava in effetti la

possibilità di aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa.

L'opinione dell'insorgente non può tuttavia essere tutelata. Quest'ultimo

termine di ricorso, in concreto di per sé ossequiato, ritornava difatti

applicabile solo per coloro che prendevano conoscenza delle decisioni disposte

dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del piano regolatore

attraverso la loro pubblicazione, effettuata da parte del municipio di Olivone:

sistema alternativo di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente,

quando tutti i destinatari della decisione non possono essere identificati

senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36

PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1). Chi, come il ricorrente, aveva ricevuto personalmente la decisione

medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non poteva

invece appellarsi a tale termine. Tanto più che, nel caso di specie, la

pubblicazione della risoluzione governativa ad opera del municipio non era

accompagnata, per quanto qui concerne, da un qualsiasi supplemento di informazione

(sotto forma di scritti, modifiche dei piani interessati ecc.) rispetto a

quanto stabilito nella risoluzione stessa: fungeva da semplice notifica del

contenuto di quest'ultima verso un numero indefinito di potenziali destinatari.

Corrobora ulteriormente questa conclusione il dispositivo n. 6 della decisione

contestata, che fissava, per i proprietari dei fondi interessati (cfr. risoluzione

impugnata, pag. 22 lett. f), un termine di 30 giorni dalla notificazione della

decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale anche per quanto

concerneva la non approvazione della zona fabbricabile in località __________,

sancita al dispositivo n. 2 e relativo rinvio alla cifra 3.4 della risoluzione.

L'impugnativa all'esame, che con ogni evidenza non contesta la modifica decretata

d'ufficio, con cui il Governo ha assegnato la porzione del mapp. 205 alla zona

agricola, bensì si limita a censurarne il presupposto, chiedendone

esplicitamente l'assegnazione alla zona fabbricabile, così come prevedeva il

piano regolatore adottato dal consiglio comunale, andava pertanto

imprescindibilmente insinuata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione

scritta della decisione governativa.

2. La tassa

di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 600.- (seicento).

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster