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Decisione

90.2006.47

Ricorso di una fondazione: carenza di potere di rappresentanza (firma collettiva)

14 marzo 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

90.2006.47

Lugano

14 marzo 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo

Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo

Crivelli

statuendo

sul ricorso 25 settembre 2006 della

RI

1

contro

la

decisione 22 agosto 2006, n. 3859, con cui il Consiglio di Stato ha approvato

la revisione del piano regolatore del comune di Intragna;

viste le risposte:

- 9 gennaio 2007 del municipio di Intragna;

- 20 febbraio 2007 della Divisione

dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 21 gennaio 2002 il

consiglio comunale di Intragna ha adottato la revisione del piano regolatore;

per la frazione di Corcapolo lo strumento pianificatorio prevedeva una nuova

strada di servizio con la creazione di due posteggi pubblici e l'ampliamento

della zona edificabile;

che la RI 1 (in seguito: fondazione), con ricorso 26 marzo

2002 sottoscritto dal suo direttore __________, è insorta davanti al Consiglio

di Stato, contestando la strada, i posteggi nonché l'ampliamento della zona

edificabile;

che con risoluzione 22 agosto 2006, n. 3859, il Consiglio di

Stato ha negato l'approvazione di una parte della nuova zona edificabile

proposta per Corcapolo, di uno dei posteggi e dell'area AP-EP adiacente; il

ricorso della fondazione è stato di conseguenza parzialmente accolto (ris.

impugnata, cifra 4.2.2 lett. c, pag. 33; cifra 5.4., pag. 69 seg.; allegato

22);

che contro la risoluzione summenzionata il 25 settembre 2006

la fondazione, questa volta rappresentata oltre che dal suo direttore anche

dalla sua presidente __________, si è aggravata davanti a questo tribunale ribadendo

le proprie domande; dei motivi addotti si dirà, se necessario, in seguito;

che il municipio e la divisione dello sviluppo territoriale e

della mobilità hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel

quale è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con

effetto al 14 luglio 2006 (cfr. BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv.

1 LALPT); il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la

legittimazione della ricorrente - quantomeno in questa sede - certa (art. 38

cpv. 4 lett. b LALPT); l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine;

che, giusta l'art. 8 PAmm, le allegazioni devono essere scritte

in lingua italiana e firmate dalle parti e dai loro patrocinatori;

che secondo l'art. 2 cpv. 1 degli statuti, vigenti al momento

dell'inoltro dei ricorsi e - pertanto - determinanti, trasmessi dalla ricorrente

al Tribunale, la fondazione ha per scopo la conservazione, la tutela e la

rivalorizzazione del paesaggio degno di protezione, mantenendo, promuovendo e

dove necessario ripristinando i suoi valori naturali e culturali;

che giusta l'art. 6 degli statuti, unico organo della fondazione

è il Consiglio di fondazione, tra i cui compiti (art. 8 statuti) figurano la

designazione del direttore e del suo capitolato d'oneri (lett. g), la

disciplina della rappresentanza della fondazione verso terzi e la regolamentazione

dei diritti di firma (lett. i);

che il ricorso 26 marzo 2002 al Consiglio di Stato è stato

inoltrato dalla fondazione, “rappresentata dal direttore __________”,

che l'ha sottoscritto;

che secondo quanto risulta dal registro di commercio, il direttore

__________ poteva (e può a tutt'oggi) impegnare la fondazione solo con firma collettiva

a due;

che l'atto di ricorso appena citato doveva, pertanto, essere

sottoscritto anche da una seconda persona legittimata a tale scopo, secondo

quanto risultante dal registro di commercio;

che il Governo avrebbe pertanto dovuto dichiarare

irricevibile il gravame inoltratogli il 26 marzo 2002 dalla fondazione; ciò che

comporta la reiezione del ricorso di quest'ultima in questa sede;

che neppure tornava applicabile l'art. 9 PAmm, secondo il

quale ricorsi che non adempiono i requisiti di legge (…) vengono rinviati all'interessato

con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria che,

trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;

che, in effetti, il ricorso rimesso al Consiglio di Stato era

stato formalmente firmato dal direttore: i requisiti di cui all'art. 8 cpv. 1

PAmm erano dunque adempiuti;

che ai fini dell'applicazione dell'art. 8 PAmm, non si poteva

invece pretendere dall'autorità che verificasse se l'apposizione di questa sola

firma fosse sufficiente per permettere il soddisfacimento dei requisiti di

ricevibilità dell'impugnativa, fissando - in caso contrario - alla ricorrente

un breve termine per rimediarvi;

che il rischio di un eventuale carente potere di rappresentanza

del firmatario dell'atto di ricorso, ossia del direttore, doveva difatti essere

assunto dalla sola ricorrente; non si vede difatti per quale motivo l'autorità

dovesse intervenire per assicurare a tutti i costi il soddisfacimento dei

requisiti di ricevibilità del ricorso, sgravando la ricorrente dai suoi obblighi

di diligenza in merito;

che l'apposizione, in questa sede, sull'atto ricorsale 25 settembre

2006 delle firme della presidente della fondazione, __________, che parimenti

disponeva (e dispone a tutt'oggi) del diritto di firma collettiva a due, e del

direttore __________ non sana il vizio di prima istanza; convalida, semmai, pienamente

la necessità della doppia firma;

che, in ogni caso, al di là di questa carenza, nel gravame di

prima istanza la fondazione ricorrente non ha minimamente dimostrato - ma

nemmeno accennato - di essere legittimata a ricorrere, segnatamente giusta l'art.

12 LPN, procedendo direttamente all'esposizione dei suoi argomenti di merito e

contravvenendo con ciò in tal modo ad un suo chiaro obbligo (cfr. RDAT I-2001

n. 27 consid. 2.2 in fine); tanto più che l'accertamento della legittimazione a

ricorrere in virtù della menzionata disposizione non è agevole;

che, quindi, anche per questo ulteriore motivo il Consiglio

di Stato avrebbe dovuto dichiarare d'acchito irricevibile il suo ricorso; poco importa

che in questa sede la ricorrente tenti di rimediare - ancorché sbrigativamente -

a questo difetto;

che la tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico della fondazione (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

viste

le norme di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono poste a carico della RI 1.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario