90.2006.47
Ricorso di una fondazione: carenza di potere di rappresentanza (firma collettiva)
14 marzo 2008Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
90.2006.47
Lugano
14 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 settembre 2006 della
RI
1
contro
la
decisione 22 agosto 2006, n. 3859, con cui il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione del piano regolatore del comune di Intragna;
viste le risposte:
- 9 gennaio 2007 del municipio di Intragna;
- 20 febbraio 2007 della Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 gennaio 2002 il
consiglio comunale di Intragna ha adottato la revisione del piano regolatore;
per la frazione di Corcapolo lo strumento pianificatorio prevedeva una nuova
strada di servizio con la creazione di due posteggi pubblici e l'ampliamento
della zona edificabile;
che la RI 1 (in seguito: fondazione), con ricorso 26 marzo
2002 sottoscritto dal suo direttore __________, è insorta davanti al Consiglio
di Stato, contestando la strada, i posteggi nonché l'ampliamento della zona
edificabile;
che con risoluzione 22 agosto 2006, n. 3859, il Consiglio di
Stato ha negato l'approvazione di una parte della nuova zona edificabile
proposta per Corcapolo, di uno dei posteggi e dell'area AP-EP adiacente; il
ricorso della fondazione è stato di conseguenza parzialmente accolto (ris.
impugnata, cifra 4.2.2 lett. c, pag. 33; cifra 5.4., pag. 69 seg.; allegato
22);
che contro la risoluzione summenzionata il 25 settembre 2006
la fondazione, questa volta rappresentata oltre che dal suo direttore anche
dalla sua presidente __________, si è aggravata davanti a questo tribunale ribadendo
le proprie domande; dei motivi addotti si dirà, se necessario, in seguito;
che il municipio e la divisione dello sviluppo territoriale e
della mobilità hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel
quale è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con
effetto al 14 luglio 2006 (cfr. BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv.
1 LALPT); il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la
legittimazione della ricorrente - quantomeno in questa sede - certa (art. 38
cpv. 4 lett. b LALPT); l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine;
che, giusta l'art. 8 PAmm, le allegazioni devono essere scritte
in lingua italiana e firmate dalle parti e dai loro patrocinatori;
che secondo l'art. 2 cpv. 1 degli statuti, vigenti al momento
dell'inoltro dei ricorsi e - pertanto - determinanti, trasmessi dalla ricorrente
al Tribunale, la fondazione ha per scopo la conservazione, la tutela e la
rivalorizzazione del paesaggio degno di protezione, mantenendo, promuovendo e
dove necessario ripristinando i suoi valori naturali e culturali;
che giusta l'art. 6 degli statuti, unico organo della fondazione
è il Consiglio di fondazione, tra i cui compiti (art. 8 statuti) figurano la
designazione del direttore e del suo capitolato d'oneri (lett. g), la
disciplina della rappresentanza della fondazione verso terzi e la regolamentazione
dei diritti di firma (lett. i);
che il ricorso 26 marzo 2002 al Consiglio di Stato è stato
inoltrato dalla fondazione, “rappresentata dal direttore __________”,
che l'ha sottoscritto;
che secondo quanto risulta dal registro di commercio, il direttore
__________ poteva (e può a tutt'oggi) impegnare la fondazione solo con firma collettiva
a due;
che l'atto di ricorso appena citato doveva, pertanto, essere
sottoscritto anche da una seconda persona legittimata a tale scopo, secondo
quanto risultante dal registro di commercio;
che il Governo avrebbe pertanto dovuto dichiarare
irricevibile il gravame inoltratogli il 26 marzo 2002 dalla fondazione; ciò che
comporta la reiezione del ricorso di quest'ultima in questa sede;
che neppure tornava applicabile l'art. 9 PAmm, secondo il
quale ricorsi che non adempiono i requisiti di legge (…) vengono rinviati all'interessato
con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria che,
trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;
che, in effetti, il ricorso rimesso al Consiglio di Stato era
stato formalmente firmato dal direttore: i requisiti di cui all'art. 8 cpv. 1
PAmm erano dunque adempiuti;
che ai fini dell'applicazione dell'art. 8 PAmm, non si poteva
invece pretendere dall'autorità che verificasse se l'apposizione di questa sola
firma fosse sufficiente per permettere il soddisfacimento dei requisiti di
ricevibilità dell'impugnativa, fissando - in caso contrario - alla ricorrente
un breve termine per rimediarvi;
che il rischio di un eventuale carente potere di rappresentanza
del firmatario dell'atto di ricorso, ossia del direttore, doveva difatti essere
assunto dalla sola ricorrente; non si vede difatti per quale motivo l'autorità
dovesse intervenire per assicurare a tutti i costi il soddisfacimento dei
requisiti di ricevibilità del ricorso, sgravando la ricorrente dai suoi obblighi
di diligenza in merito;
che l'apposizione, in questa sede, sull'atto ricorsale 25 settembre
2006 delle firme della presidente della fondazione, __________, che parimenti
disponeva (e dispone a tutt'oggi) del diritto di firma collettiva a due, e del
direttore __________ non sana il vizio di prima istanza; convalida, semmai, pienamente
la necessità della doppia firma;
che, in ogni caso, al di là di questa carenza, nel gravame di
prima istanza la fondazione ricorrente non ha minimamente dimostrato - ma
nemmeno accennato - di essere legittimata a ricorrere, segnatamente giusta l'art.
12 LPN, procedendo direttamente all'esposizione dei suoi argomenti di merito e
contravvenendo con ciò in tal modo ad un suo chiaro obbligo (cfr. RDAT I-2001
n. 27 consid. 2.2 in fine); tanto più che l'accertamento della legittimazione a
ricorrere in virtù della menzionata disposizione non è agevole;
che, quindi, anche per questo ulteriore motivo il Consiglio
di Stato avrebbe dovuto dichiarare d'acchito irricevibile il suo ricorso; poco importa
che in questa sede la ricorrente tenti di rimediare - ancorché sbrigativamente -
a questo difetto;
che la tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico della fondazione (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
viste
le norme di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono poste a carico della RI 1.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario