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Decisione

90.2006.48

Pianificazione di una strada di servizio

7 gennaio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

sedute del 21 gennaio e 10 giugno 2002 il consiglio comunale di Intragna ha

adottato la revisione del piano regolatore. In quella sede è stata prevista una

strada di servizio particellare di 3 m di larghezza (SSp 3) che, partendo dalla

strada cantonale che proviene dal comune di Losone, urbanizza la località Pezze,

adiacente alla frazione di Golino ed assegnata dal piano alla zona

residenziale.

B. a. Con

ricorso 29 marzo 2002 RI 1, proprietaria del mapp. 2999, ove sorge un'abitazione

(secondaria) e lungo il quale è previsto il tracciato della strada, ha impugnato

questa deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato in

via principale di annullare la pianificazione dell'opera, in via subordinata di

modificarne il tracciato. L'insorgente ha contestato, soprattutto, la necessità

dell'infrastruttura, asserendo che tutti i fondi disponevano già di servitù prediali

di passo per raggiungere la strada cantonale. Il tracciato impugnato appariva

inoltre discriminatorio, in quanto creava un accesso pubblico (sino) ai mapp.

3000 e 2985, ma non ai mapp. 2984, 3001 e 3003. Caratterizzato da tre curve a

90°, esso gravava poi la sola proprietà della ricorrente, mentre erano

ipotizzabili altre soluzioni, come un percorso più rettilineo e che servisse

tutte le proprietà, ricalcando - ad esempio - quello delle servitù di diritto

privato.

b. Con

ricorso 26 marzo 2002 è insorto dinanzi al Governo anche __________, proprietario

del mapp. 2984, dove risiede, lamentando una disparità di trattamento, giacché

la strada in oggetto terminava a poco più di 10 m dalla sua proprietà. Egli ha pertanto chiesto di completare il collegamento stradale sino a

quest'ultima.

C. Con

risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) il Consiglio di Stato ha approvato il

piano ed ha respinto entrambi i ricorsi, richiamandosi all'autonomia del comune

di pianificare il suo territorio. A mente del Governo le scelte del consiglio

comunale apparivano difendibili, malgrado fossero possibili soluzioni alternative,

e conformi alle leggi (cfr. ris. cit. pag. 55 seg., e 71).

D. Con ricorsi

del 25, rispettivamente 26 settembre 2006 i proprietari indicati in ingresso

contestano la menzionata risoluzione governativa dinanzi al Tribunale, ribadendo

domande e motivi.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione dell'impugnativa.

Il municipio postula invece l'accoglimento del gravame di __________, mentre

che si associa alla domanda di reiezione di quello di RI 1.

F. a. In data

21 marzo 2007 una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza, in occasione

della quale le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Poiché il Governo aveva sospeso l'approvazione di tutti gli ampliamenti della

zona edificabile proposti attraverso la revisione del piano regolatore e che

esso condivideva, compreso quindi l'ampliamento del territorio fabbricabile del

comparto Pezze, per il motivo che il consiglio comunale non aveva stanziato un

credito sufficiente per far fronte al contributo pecuniario sostitutivo dovuto

dal comune a seguito della diminuzione delle aree agricole (cfr. ris. cit.,

pag. 16 seg.), il giudice delegato ha informato le parti

che il Tribunale non avrebbe emesso il suo giudizio sino al momento in cui il Governo

avrebbe emanato la sua decisione su questo oggetto. All'udienza ha fatto seguito

un sopralluogo.

b. Il

Tribunale ha indi richiamato dall'ufficio del registro fondiario copia dei giustificativi

relativi alle servitù di passo concernenti i mapp. 2984, 2985 e 3000 e dalla

pretura di Locarno l'incarto relativo alla vertenza che oppone la ricorrente RI

1 al comune di Intragna e concernente la richiesta, da parte della prima, di

una servitù di passo veicolare necessario di sul mapp. 2986 a favore del mapp. 2999 (inc. OA.2001.00108).

c. Il

Tribunale ha parimenti dato la possibilità di esprimersi ai proprietari dei

mapp. 2983, 2985, 3000 e 2982.

G. Con risoluzione 17 giugno 2008 (n. 3225) il Consiglio di Stato ha

quindi approvato gli ampliamenti della zona edificabile sospesi, tranne uno -

rimasto ulteriormente sospeso - e che qui non interessa. Il Tribunale può

pertanto emettere il suo giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti

certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine.

Considerandi

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti

(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di

utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori

(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.

1.

LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle

altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve inoltre

equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato

provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di

importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade

del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione

delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 7 cpv. 3, 4 cpv. 2

Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le

rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare,

tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti

pubblici e privati.

4.

4.1. La

strada in discussione, definita quale strada di servizio particellare (SSp),

presenta una lunghezza di circa 90 m ed una larghezza di 3 m. A partire dalla strada cantonale, dopo un breve tratto presenta, nell'ordine, una curva a destra

(di poco superiore a 90°), un tratto rettilineo, una curva a sinistra (pure di

poco superire a 90°), nuovamente un tratto rettilineo, una curva a destra

(sempre di poco superiore a 90°) ed infine ancora un tratto rettilineo, per

finire sul confine del mapp. 3000. La strada è pianificata sui mapp. 2987 e

2986, già di proprietà del comune, ma per la netta maggior parte sul mapp.

2999, di proprietà della ricorrente RI 1, sfruttando per almeno 2/3 del

tracciato l'accesso veicolare realizzato da quest'ultima al menzionato fondo.

4.2

Attraverso la strada in oggetto, il comune intende urbanizzare il comparto residenziale

di Pezze, adempiendo ai suoi obblighi legali in materia di equipaggiamento

delle zone edificabili (cfr. consid. 3). Invano la ricorrente RI 1 mette in

discussione la necessità - e dunque il principio stesso - dell'opera,

sostenendo che i fondi più arretrati rispetto alla strada cantonale dispongono

di servitù prediali di passo per accedere a quest'arteria. Da un lato, difatti,

l'urbanizzazione del territorio edificabile attraverso gli strumenti di diritto

pubblico è prioritaria rispetto a quella conseguita con gli istituti del diritto

privato (RDAT II-2003 n. 54, II-2002 n. 76, II-2001 n. 34; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 22 ad art.

19.

con rinvii). Inoltre, le vie d'accesso create in virtù di

quest'ultimo non costituiscono necessariamente degli accessi sufficienti ai

sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT, in quanto volte a soddisfare dei limitati

bisogni di singoli proprietari, senza aver riguardo a quelli dell'intero

settore edificabile che dev'essere servito e tantomeno ad una funzione

pianificatoria dell'infrastruttura (Waldmann/Hänni,

op. cit., ibidem). La circostanza, secondo cui le particelle più arretrate

dispongono effettivamente di generiche servitù di passo - i giustificativi richiamati

dall'ufficio del registro fondiario non hanno permesso di chiarire la loro estensione

- a carico dei fondi prospicienti la strada cantonale, non impedisce, al comune

di prevedere una strada per un'adeguata urbanizzazione del quartiere. Corrobora

questa conclusione, il fatto che la stessa ricorrente RI 1, che pur si oppone all'infrastruttura,

è stata costretta a convenire in giudizio il comune dinanzi al pretore di

Locarno-Campagna per assicurarsi un diritto di passo necessario veicolare per

raggiungere il suo fondo al mapp. 2999 (inc. OA.2001.00108 di quella pretura,

ancora pendente). Va peraltro rilevato che, nella pratica, un numero rilevante

di strade di servizio previste dai piani regolatori si inserisce su tracciati

di opere di accesso già realizzate dai proprietari, che vengono - se del caso -

opportunamente sistemate dall'ente pubblico al momento del loro acquisto. Si

tratta quindi, semmai, di sfruttare al meglio i percorsi esistenti,

nell'interesse di un impiego il più razionale e parsimonioso possibile del

territorio edificabile.

4.3

Se, quindi, il

principio dell'opera non può essere rimesso in discussione, molte più riserve sorgono

in punto al tracciato proposto dal comune, sotto gli aspetti dell'interesse

pubblico, della proporzionalità e della parità di trattamento. Come sostiene l'insorgente

RI 1, l'esame dei piani, confortato dal sopralluogo, suscita la netta impressione

che la preoccupazione principale, per non dire unica, dell'ente pubblico sia

quello di procurare un accesso al mapp. 3000, inserito nella zona fabbricabile

attraverso la revisione del piano regolatore e, pertanto, ancora inedificato. Il

percorso non sembra invece interessarsi del mapp. 2984, di proprietà del

ricorrente, __________, costruito con un'abitazione, ma nemmeno della

situazione dell'adiacente mapp. 2982, che confina con la strada cantonale,

sulla quale, al momento dell'edificazione, dovrebbe conseguire un accesso diretto,

a nemmeno 70 m dallo sbocco della strada di urbanizzazione qui avversata. Del

pari, il tracciato dovrebbe poi tener conto che il mapp. 2983 è attraversato da

una strada privata pavimentata, utilizzata dai suoi proprietari (e fors'anche -

ma la circostanza non è di rilievo - da quelli dei mapp. 2985 e 2984), che

sbocca sulla strada cantonale a 15 m da quella prevista dal comune, per cui

quest'ultimo dovrebbe preoccuparsi di provocare l'eliminazione di questo accesso

al momento dell'entrata in esercizio della SSp: ciò che presuppone la soluzione

dei problemi viari di questa particella, la cui superficie potrebbe essere poi essere

effettivamente destinata all'edificazione, e - se del caso - di quelle

retrostanti, attraverso la controversa strada di urbanizzazione. Tutti questi

problemi potrebbero - ad esempio - essere prima facie se non risolti quantomeno

di parecchio attenuati, conferendo nello stesso tempo una chiarissima valenza

urbanistica alla strada in oggetto, se il suo tracciato proseguisse ulteriormente,

dopo il primo rettilineo, all'interno del mapp. 2985, seguendo il percorso del passo

al sub. d, per tutta la sua lunghezza o solo per una parte, ossia correndo

lungo i confini di questo fondo dapprima con il mapp. 2983 e, in seguito, con

il mapp. 2984.

4.4

Queste

considerazioni, ancorché sommarie, bastano ampiamente ad invalidare il

tracciato proposto dal comune, senza che il Tribunale, che non è autorità di

pianificazione, possa per contro imporre alcunché. Essenziale, ma anche

sufficiente è rilevare che la scelta comunale procede da un accertamento dei fatti

insufficiente e da un'altrettanto insufficiente ponderazione di tutti gli

interessi in causa, ma in ogni caso effettuata in dispregio dei principi dell'interesse

pubblico, della proporzionalità e della parità di trattamento. Se, quindi, il tracciato proposto dal comune nell’ambito della

revisione del piano regolatore non può essere tutelato, spetterà al comune

stesso di valutare, in primo luogo, un tracciato alternativo e, in seguito, di

adottarlo in occasione di una variante di questo strumento, dopo aver esperito

le necessarie verifiche e valutazioni, in ossequio al suo diritto di pianificare

il autonomamente il proprio territorio.

5.

5.1. La risoluzione governativa impugnata va

dunque annullata, insieme alla deliberazione del consiglio comunale, che essa ha

protetto, limitatamente all'oggetto controverso: a scanso di equivoci con ciò è

da intendere, prudenzialmente, l'annullamento dell'intera pianificazione della

strada SSp 3 volta ad urbanizzare il comparto Pezze. Spetterà al comune,

nell'ambito delle varianti che è chiamato ad approntare a seguito

dell'approvazione del piano regolatore, di completarlo su questo oggetto, riproponendo

una strada con un nuovo tracciato.

5.2

Ferme queste premesse, il gravame di RI

1.

dev'essere accolto limitatamente alla domanda subordinata, volta a contestare

il tracciato della strada; quello di __________, che ha invece chiesto il

prolungamento del percorso annullato per raggiungere la sua proprietà, dev'essere

invece respinto.

6.

Il Tribunale non preleva una tassa di giustizia

(art. 28 LPamm). Il comune di Intragna è tuttavia tenuto a versare alla

ricorrente RI 1, assistita da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 19, LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT; 7

Lstr; 18, 25, 28, 31, 49, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

di RI 1 è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di Intragna è annullata nella misura in

cui approva la strada di servizio particellare SSp 3 volta ad urbanizzare il

comparto Pezze;

1.2. la

deliberazione 10 giugno 2002 del consiglio comunale di Intragna è annullata nella

stessa misura.

2. Il ricorso

di __________ è respinto.

3. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di Intragna è tenuto a rifondere alla ricorrente RI 1 un importo di fr. 1'200 per ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005, LTF, RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

5. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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