90.2006.5/7
Stralcio di una strada di servizio per carenza di interesse pubblico (inoltre: pedonalizzazione nucleo ed urbanizzazione sufficiente)
23 febbraio 2007Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2006.5/7
Data decisione, Autorità:
23.02.2007, TRAM
Titolo:
Stralcio di una strada di servizio per carenza di interesse pubblico (inoltre: pedonalizzazione nucleo ed urbanizzazione sufficiente)
PERCORSO PEDONALE
STRADA
URBANIZZAZIONE
art. 28 cpv. 2 let. p LALPT
art. 26 cpv. 1 LPAMM
art. 19 cpv. 1 LPT
art. 19 cpv. 2 LPT
art. 19 cpv. 3 LPT
art. 6 cpv. 5 LSTRADE
Incarti n.
90.2006.5
90.2006.7
Lugano
23 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi:
a)
b)
30 gennaio 2006 di
RI 1
20 gennaio 2006 di
RI 2
tutti patrocinati dall'avv. PR 1
contro
la risoluzione __________ 2005, con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore
di;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
- 30 marzo 2006 del
municipio di RA 2,
- 31 marzo 2006 del
Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità,
al ricorso sub b);
- 30 marzo 2006 del municipio
di RA 2;
- 31 marzo 2006 del
Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 sono comproprietari, in ragione d'un mezzo ciascuno, del mapp.
2, sito all'estremità nord orientale del nucleo di PI 1, sul quale sorge la
loro abitazione familiare, denominata "La C__________ ", avente
una superficie complessiva di 705 mq e così censito: A) fabbr. abitato mq 72,
B) fabbricato mq 42 e c) prato mq 591. RI 2 è proprietario del mapp. 4,
dirimpettaio al mapp. 2 e separato da questo dal mapp. 3 (percorso pedonale di
nucleo), censito come segue: A) fabbricato mq 94 e b) prato mq 72, per
complessivi 166 mq. Sul mappale sorge un fabbricato di modeste dimensioni che
prosegue sul contiguo mapp. 5, in stato iniziale di decadimento, attualmente
adibito a deposito-legnaia e che il proprietario intenderebbe, in un futuro,
riattare.
B. Nella seduta del 22 febbraio 2005, il consiglio comunale di PI 1 ha
adottato alcune varianti al piano regolatore. Per quanto qui interessa, il
legislativo comunale ha deciso di stralciare la strada di servizio n. 9 in
località P__________, situata anch'essa a nord est del nucleo, vicino ai
mappali descritti sopra. Il comune ha operato questa scelta perché riteneva
questa strada vincolata funzionalmente e costruttivamente con il posteggio P11,
che il Consiglio di Stato ha stralciato tramite modifica d'ufficio con risoluzione
__________ 1996. Il consiglio comunale ha quindi disposto il ripristino del percorso
pedonale precedente e modificato anche la strada n. 7, che porta a quella
stralciata, prevedendo la formazione di una nuova piazza di giro. Contro questa
decisione, con separati ma nel contenuto identici ricorsi 20 maggio 2005, ____________________
e ____________________ (precedenti proprietari del mapp. 2) e RI 2 sono insorti
dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo in via principale il ripristino della
strada di servizio n. 9 ed, in via subordinata, che la strada restasse aperta
al transito a favore dei confinanti. Nel frattempo, il 6 luglio 2005 __________
e ____________________ hanno donato il fondo al figlio ed il 28 settembre 2005
il fondo è divenuto comproprietà anche della di lui moglie.
C. Con risoluzione __________ 2005, il Consiglio di Stato ha approvato
le varianti al piano regolatore e nel contempo ha respinto i ricorsi di ____________________
e ____________________ e di. Il Governo ha ritenuto che l'acceso ai mappali dei
ricorrenti, considerata la loro ubicazione nel nucleo, fosse ampiamente garantito
- e rispettoso dunque dell'art. 19 LPT - analogamente alla maggior parte delle
altre abitazioni che vi sono ubicate, per cui la misura non appariva
discriminatoria; in particolare i fondi dei ricorrenti non distavano oltre
ottanta rispettivamente cento metri dalle strade di servizio n. 6 e 7. Infine,
ha ritenuto che l'eventuale possibilità di concedere il transito veicolare del
sentiero pedonale ai confinanti non potesse esser assunta come misura
pianificatoria ma semmai attuata quale misura di polizia.
D. Contro la predetta risoluzione governativa, insorgono ora dinanzi al
tribunale RI 1 e RI 2 con separati ricorsi datati 30 rispettivamente 20 gennaio
2006, di analogo contenuto, chiedendo nuovamente, in via principale, il
ripristino della strada di servizio n. 9. In via subordinata domandano la
retrocessione dell'incarto al Governo perché proceda nello stesso senso. Al
tribunale viene inoltre richiesto di considerare compiutamente la possibilità
di tener aperta la strada per i confinanti. Secondo i ricorrenti, la loro
situazione non è analoga a quella degli altri abitanti del nucleo, che possono
accedere alle abitazioni attraverso la piazzetta dello stesso, dalla quale i
fondi dei ricorrenti, invece, non sono raggiungibili con autoveicoli poiché vi è
una strettoia che impedisce il loro passaggio. La strada in oggetto sarebbe già
esistente e perfettamente carreggiabile. Secondo gli insorgenti la decisione
del Governo violerebbe inoltre l'art. 26 PAmm, poiché non sufficientemente
motivata. I ricorrenti negano che possa esservi un nesso tra lo stralcio della
strada in questione e quello operato d'ufficio dal Governo del posteggio P11,
che avrebbe dovuto sorgere a margine della stessa. Inoltre, in virtù dell'art.
19 LPT, che obbliga il comune ad urbanizzare i fondi edificabili, la strada in
questione, che sarebbe da sempre utilizzata al servizio di una zona
residenziale e non servirebbe solo i fondi dei ricorrenti, non potrebbe essere
soppressa. RI 1, infine, sottolineano che la loro abitazione dispone di un'autorimessa
regolarmente autorizzata, per cui beneficerebbe di un diritto acquisito.
E. Il municipio di RA 2 chiede in via principale che i ricorsi siano respinti
ed in via subordinata che sia accolta la richiesta di utilizzare il percorso
pedonale per i veicoli usuali e di servizio o fornitura per i confinanti, previa
presentazione di una perizia che attesti lo stato attuale del percorso
pedonale. Anche la Divisione dello sviluppo territoriale, in rappresentanza del
Governo, chiede la reiezione delle impugnative. Degli argomenti dei resistenti
si dirà, nella misura del necessario, nei seguenti considerandi di diritto.
F. Il 12 luglio 2006 ha avuto luogo l'udienza congiunta. D'accordo con tutte
le parti, RI 1 sono subingrediti a tutti gli effetti a ____________________ e ____________________.
Al termine dell'udienza è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio, in
occasione del quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito
agli atti. Le parti si sono confermate nelle rispettive tesi ed allegazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato
integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14
luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data e i ricorsi sono tempestivi (art.
38 cpv. 1 LALPT). La legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 38 cpv. 4
lett. b LALPT). Ricevibili in ordine, le impugnative, il cui fondamento di
fatto è il medesimo, sono state istruite congiuntamente e vengono ora decise
con un unico giudizio, in applicazione dell'art. 51 PAmm.
2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta
d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.Giusta l'art. 75 Cost., i Cantoni
devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e
parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio.
A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le
indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta
di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT)
e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e
segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore
disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il
contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21
cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione,
di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di
realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani
del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1
LALPT). Esse fissano, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i
mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento,
le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2
lett. p LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla legislazione di ordine
superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 3 lett. c LPT (che prescrive alle
autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere e costruire vie
ciclabili e pedonali) e la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri
escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS), abilita incontestabilmente i comuni
a prevedere nei propri piani regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri,
aperti al pubblico (cfr. anche art. 4 cpv. 2 Legge sulle strade).
4.L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è urbanizzato
se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua, d'energia e
d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo
senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono equipaggiate
dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il diritto
cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se l'ente
pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve
permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da se secondo i piani da esso
approvati, oppure anticiparne le spese giusta il diritto cantonale (cpv. 3).
L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione edilizia
(art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche
indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle
autorità amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Zen-Ruffinen/ Guy Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation,
Berna 2001 n. 696). Si tratta di una nozione di diritto federale:
Fatti
i cantoni non possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma
possono definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, Jomini, Kommentar RPG, ad art. 19 n.
10; Waldmann/ Hänni, Handkommentar RPG 2006,
ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato a riprendere
nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567). Quanto all'accesso sufficiente, esso
deve essere adatto all'utilizzazione prevista ed in linea di
massima veicolare (cfr. art. 19 LPT nella versione tedesca: Zufahrt e
non Zugang; RDAT I-1997 n. 59, consid. 3.3.1). Esso deve consentire ai veicoli
di avvicinarsi convenientemente all'opera edilizia e non soltanto al fondo
dedotto in edificazione. L'art. 19 LPT si prefigge dunque scopi di polizia, in
particolare deve essere possibile un accesso conveniente ai mezzi di soccorso (Jomini, op. cit., ad art. 19 n. 19).
Ciò non significa ancora che ogni edificio ad uso abitativo debba essere
raggiungibile con veicoli; occorre piuttosto tener conto delle circostanze locali e delle
particolarità del singolo caso (DTF 117 Ib 308, consid. 4 a; Waldmann/ Hänni, op. cit., ad art. 19
n. 14 e 21): in particolare non si può escludere a priori che un accesso
pedonale - o, comunque sia, non veicolare - possa essere ritenuto sufficiente (Jomini, op. cit., ad art. 19 n.
18, Waldmann/ Hännni, op. cit.,
ad art. 19 n. 20). Accessi pedonali possono essere considerati
sufficienti soprattutto nelle regioni di montagna, dove la realizzazione di
strade di accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni
del suolo (DFGP, Commento LPT, Berna 1981, ad art. 19 N. 13; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, §
156 N. 8 c, Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert,
op. cit., n. 701 segg.; RDAT I-1997 n. 59, consid. 3.3.1; Scolari, op. cit., n. 574). Analoga situazione è quella
dei nuclei; la tendenza nel nostro Cantone è quella di una loro pedonalizzazione,
con arresto del traffico all'esterno degli stessi tramite l'allestimento di posteggi
al di fuori del nucleo abitato; un accesso pedonale ed una distanza contenuta
dalla strada può in questi casi essere considerata sufficiente per l'urbanizzazione
ai sensi dell'art. 19 LPT (in questo senso, cfr. Scolari, op. cit., n. 575). Tale tendenza si giustifica sia
per motivi tecnici (le strade di nucleo sono spesso molto anguste e di
difficile percorrenza) che di tutela paesaggistica-culturale.
5.Dapprima deve essere vagliata l'asserita violazione dell'obbligo di
motivazione, poiché, se accolta, renderebbe inutile l'evasione del merito. In
concreto, su questo punto i ricorsi appaiono d'acchito infondati. La
motivazione espressa dal Governo nella propria decisione appare rispettosa di
quanto esatto dall'art. 26 cpv. 1 PAmm, prova ne è che i ricorrenti hanno
potuto presentare dei ricorsi circostanziati, criticando puntualmente quanto
sostenuto dall'Esecutivo cantonale. La censura è pertanto respinta ed i ricorsi
devono essere esaminati nel merito.
6.I
ricorrenti contestano la variante apportata al piano del traffico denominata
"4.6 - Strade di servizio n. 7 e n. 9 in località P__________ "
(rapporto di pianificazione gennaio 2005 pag. 56 seg.), che prevede in
particolare lo stralcio della strada di servizio n. 9 e la modifica della parte
terminale di quella n. 7, che conduce a quella stralciata, con la creazione di
una piazza di giro sul mapp. 3 (ora integrato nel mapp. 2). Ai fini della
presente decisione, è utile ripercorrerne l'istoriato pianificatorio.
6.1. Innanzitutto occorre distinguere il tracciato pedonale oggi
utilizzato e la strada di servizio n. 9 pianificata. Nel piano del traffico
originario, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione __________ 1988,
il primo era classificato come percorso pedonale interno, colorato in
verde, e costituiva la naturale prosecuzione della strada di servizio (o di
quartiere) n. 9, che corrisponde oggi a quella n. 7, da un lato e dei viottoli
pedonali del nucleo, dall'altro. Esso correva lungo il mapp. 1, toccava l'estremità
nord del mapp. 3 e proseguiva quindi sul mapp. 7. La strada che si intende ora
stralciare, invece, all'imbocco del bosco avrebbe dovuto scostarsi dal mapp. 1
e attraversare il mapp. 8, per poi ricongiungersi al mapp. 1, quindi lambire
appena il mapp. 3 e dunque risalire lungo il mapp. 7 coincidendo col percorso
pedonale descritto sopra e, infine, raggiungere il mapp. 3 dove sorge la scuola
materna, attraversando il mapp. 4.
6.2. La strada appena descritta prende origine da alcune varianti
elaborate nel 1994 e 1995 dal comune ed approvate dal Governo con risoluzione __________
1996. Queste prevedevano che il tratto originariamente (nel 1988) indicato col
n. 9 divenisse la strada di servizio n. 7; quindi l'aggiunta del pezzo finale,
indicato quale n. 9. Essa era pianificata quale strada di servizio. Secondo
l'art. 6 cpv. 5 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr) queste strade
hanno lo scopo di servire i fondi. Questa nuova strada, come visto,
avrebbe dovuto attraversare il mapp. 8 in corrispondenza di una valletta ed un
ruscello, siti in zona di protezione ZPN3 -, disciplinata dall'art. 29 NAPR,
che ne prevede la conservazione, la promozione o la tutela delle componenti naturalistiche
nella loro configurazione, estensione spaziale e correlazioni funzionali (cpv.
Considerandi
2) e che ne delimita l'estensione all'alveo ed alle rive del corso d'acqua
presente quali elementi formanti un corridoio ecologico (cpv. 3 lett. c). Nello
spazio sul mapp. 8 tra il nuovo tracciato della progettata strada e il sentiero
pedonale esistente, il comune intendeva edificare un posteggio, denominato P11,
avente una superficie complessiva di ca. 380 mq e che avrebbe dovuto ospitare
11.
veicoli. Nel 1996 però, con la testé citata risoluzione, l'Esecutivo
cantonale non ha approvato il P11, in quanto incompatibile con la zona di protezione
ZPN3 ed, inoltre, a causa della mancanza di un'analisi approfondita sulla
necessità di realizzarlo.
6.3
L'impostazione viaria del piano
regolatore di PI 1 ha sempre previsto, sin dal 1988, la pedonalizzazione del
nucleo. Tale obiettivo è stato confermato in
occasione delle varianti del 1996 (cfr. rapporto di pianificazione novembre
1994, pag. 30). In particolare, l'accesso alla casa La C__________, è
sempre stato garantito attraverso il percorso pedonale al mapp. 3, che si
diparte dalla piazza centrale del nucleo (Piazza S__________) e poi si
congiunge al mapp. 1 che attraversa la zona ZPN3. Infatti, nemmeno con la
strada che ora s'intende sopprimere l'urbanizzazione del mapp. 2 veniva
modificata: la strada n. 9 non avrebbe comunque sia portato sino all'autorimessa,
atteso come era previsto risalisse in direzione della scuola materna più a ovest
e prima di giungere al mapp. 2. L'accesso all'autorimessa necessita - a
prescindere dalla strada n. 9 - di transitare brevemente, in corrispondenza del
mapp. 9, lungo il percorso pedonale (mapp. 3) che poi prosegue verso il nucleo.
Per quanto attiene al mapp. 4, la strada avrebbe sì dovuto passarvi accanto, ma
dall'analisi del piano è manifesto che era intesa a servire la scuola materna
sovrastante, come peraltro conferma il rapporto di pianificazione 1994 che
denomina tale strada strada di acceso alla scuola materna (rapporto
citato, pag. 28). In tal senso, per il gruppo di case poste all'estremità nord
orientale del nucleo era previsto il P11, che avrebbe permesso di bloccare il
traffico all'esterno del nucleo pedonalizzato. Fosse stata l'intenzione di pianificare
una strada di accesso veicolare al nucleo, allora questa avrebbe piuttosto
dovuto continuare lungo il mapp. 3 per servire il comparto in questione, ma
comunque sarebbe stata in contrasto con l'obiettivo di pedonalizzazione del
nucleo. Quindi è fuori dubbio che la strada stralciata, contrariamente a quanto
sostengono i ricorrenti, non fosse prevista per l'urbanizzazione dei fondi che
si affacciano sul mapp. 3, ma funzionale al posteggio P11 e, per la parte
terminale, alla scuola d'infanzia.
6.4.1
La
visita dei luoghi ha permesso di costatare che la strada oggetto della vertenza,
contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, non è mai stata realizzata.
Esiste invece il percorso pedonale previsto dal piano regolatore del 1988 che
il comune intende ripristinare, che si presenta come una pista sterrata, e che
è utilizzato dai proprietari de La C__________ per accedere
all'autorimessa. Durante il sopralluogo è stato possibile anche rilevare la
presenza di veicoli ed altre autorimesse all'interno del nucleo, come pure che
effettivamente l'accessibilità veicolare alla zona in questione da parte della
piazzetta del nucleo su cui sorge il posteggio P9 è particolarmente
difficoltosa a causa di una strettoia all'altezza dei mapp. 9 e 6.
6.4.2
Nel
merito, l'urbanizzazione dei mapp. 2 e 4 appare conforme all'art. 19 LPT.
Innanzitutto trattandosi di abitazioni site nel nucleo, l'accesso pedonale dev'essere
ritenuto come sufficiente (cfr. consid. 4). I fondi degli insorgenti non
distano oltre cento/ centocinquanta metri dalle strade di servizio n. 6 e 7 e l'accesso
pedonale è garantito sia dal sentiero che attraversa la ZPN3 (mapp. 1), sia
dalla piazzetta del nucleo (mapp. 3) sia, anche se non in modo ottimale, dal
sentiero che discende dalla scuola materna (mapp. 7). Siccome la strada in
questione, come visto sopra, non era prevista per l'urbanizzazione dei mappali
dei ricorrenti (cfr. consid. 6.3), il suo stralcio non comporta nemmeno un
peggioramento della loro urbanizzazione. Infine, occorre rilevare che i fondi
dei ricorrenti versano nella stessa situazione della maggioranza di quelli siti
nel nucleo, che pure non hanno un accesso diretto alla strada. In effetti,
l'intero nucleo è pedonale secondo il piano regolatore, mentre non è di rilievo,
ai fini del giudizio, sapere se, ed in quale misura, le autorità locali
facciano rispettare la pedonalizzazione del nucleo.
6.5
Stando a
quanto precede, la decisione del comune, in linea con il fine di pedonalizzare
il nucleo, appare sorretta da un interesse pubblico sufficiente. Essa non
peggiora l'urbanizzazione dei fondi dei ricorrenti, che è conforme all'art. 19
LPT ed analoga alla maggioranza degli altri mappali del nucleo.
7.
RI 1
sostengono, infine, che la loro abitazione, casa La C__________, come
tale sarebbe posta al beneficio di un diritto acquisito, costituito dalla
presenza ultra quarantennale dell'autorimessa. Questo argomento, alla luce
delle pregresse considerazioni, risulta infondato, giacché la strada che i
ricorrenti vorrebbero mantenere non è mai stata realizzata; un qualsiasi diritto
acquisito sulla stessa risulta d'acchito impossibile. L'accesso all'autorimessa
è infatti sempre avvenuto attraverso il percorso pedonale esistente; se i
proprietari de La C__________ godano di un qualche diritto acquisito per
tale transito, è questione che esula dalla presente procedura.
8.
Ritenuto come l'urbanizzazione dei
fondi dei ricorrenti è sufficiente ai sensi dell'art. 19 LPT, la richiesta di
consentire il transito ai confinanti non può essere accolta. Resta da rilevare
la disponibilità del municipio ad approfondire questa possibilità nell'ottica
di un'autorizzazione di polizia.
9.
Stando
così le cose le impugnative sono respinte. Le spese e la tassa di giudizio seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge concretamente applicabili
alla presente fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2.La tassa di giudizio di fr. 1'500.- (millecinquecento) è posta carico
di RI 1 per fr. 750.- (settecentocinquanta) e di RI 2 per il rimanente, con
vincolo di solidarietà.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia
proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster