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Decisione

90.2006.5/7

Stralcio di una strada di servizio per carenza di interesse pubblico (inoltre: pedonalizzazione nucleo ed urbanizzazione sufficiente)

23 febbraio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i cantoni non possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma

possono definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, Jomini, Kommentar RPG, ad art. 19 n.

10; Waldmann/ Hänni, Handkommentar RPG 2006,

ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato a riprendere

nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567). Quanto all'accesso sufficiente, esso

deve essere adatto all'utilizzazione prevista ed in linea di

massima veicolare (cfr. art. 19 LPT nella versione tedesca: Zufahrt e

non Zugang; RDAT I-1997 n. 59, consid. 3.3.1). Esso deve consentire ai veicoli

di avvicinarsi convenientemente all'opera edilizia e non soltanto al fondo

dedotto in edificazione. L'art. 19 LPT si prefigge dunque scopi di polizia, in

particolare deve essere possibile un accesso conveniente ai mezzi di soccorso (Jomini, op. cit., ad art. 19 n. 19).

Ciò non significa ancora che ogni edificio ad uso abitativo debba essere

raggiungibile con veicoli; occorre piuttosto tener conto delle circostanze locali e delle

particolarità del singolo caso (DTF 117 Ib 308, consid. 4 a; Waldmann/ Hänni, op. cit., ad art. 19

n. 14 e 21): in particolare non si può escludere a priori che un accesso

pedonale - o, comunque sia, non veicolare - possa essere ritenuto sufficiente (Jomini, op. cit., ad art. 19 n.

18, Waldmann/ Hännni, op. cit.,

ad art. 19 n. 20). Accessi pedonali possono essere considerati

sufficienti soprattutto nelle regioni di montagna, dove la realizzazione di

strade di accesso è resa difficoltosa dalla configurazione e dalle condizioni

del suolo (DFGP, Commento LPT, Berna 1981, ad art. 19 N. 13; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, §

156 N. 8 c, Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert,

op. cit., n. 701 segg.; RDAT I-1997 n. 59, consid. 3.3.1; Scolari, op. cit., n. 574). Analoga situazione è quella

dei nuclei; la tendenza nel nostro Cantone è quella di una loro pedonalizzazione,

con arresto del traffico all'esterno degli stessi tramite l'allestimento di posteggi

al di fuori del nucleo abitato; un accesso pedonale ed una distanza contenuta

dalla strada può in questi casi essere considerata sufficiente per l'urbanizzazione

ai sensi dell'art. 19 LPT (in questo senso, cfr. Scolari, op. cit., n. 575). Tale tendenza si giustifica sia

per motivi tecnici (le strade di nucleo sono spesso molto anguste e di

difficile percorrenza) che di tutela paesaggistica-culturale.

5.Dapprima deve essere vagliata l'asserita violazione dell'obbligo di

motivazione, poiché, se accolta, renderebbe inutile l'evasione del merito. In

concreto, su questo punto i ricorsi appaiono d'acchito infondati. La

motivazione espressa dal Governo nella propria decisione appare rispettosa di

quanto esatto dall'art. 26 cpv. 1 PAmm, prova ne è che i ricorrenti hanno

potuto presentare dei ricorsi circostanziati, criticando puntualmente quanto

sostenuto dall'Esecutivo cantonale. La censura è pertanto respinta ed i ricorsi

devono essere esaminati nel merito.

6.I

ricorrenti contestano la variante apportata al piano del traffico denominata

"4.6 - Strade di servizio n. 7 e n. 9 in località P__________ "

(rapporto di pianificazione gennaio 2005 pag. 56 seg.), che prevede in

particolare lo stralcio della strada di servizio n. 9 e la modifica della parte

terminale di quella n. 7, che conduce a quella stralciata, con la creazione di

una piazza di giro sul mapp. 3 (ora integrato nel mapp. 2). Ai fini della

presente decisione, è utile ripercorrerne l'istoriato pianificatorio.

6.1. Innanzitutto occorre distinguere il tracciato pedonale oggi

utilizzato e la strada di servizio n. 9 pianificata. Nel piano del traffico

originario, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione __________ 1988,

il primo era classificato come percorso pedonale interno, colorato in

verde, e costituiva la naturale prosecuzione della strada di servizio (o di

quartiere) n. 9, che corrisponde oggi a quella n. 7, da un lato e dei viottoli

pedonali del nucleo, dall'altro. Esso correva lungo il mapp. 1, toccava l'estremità

nord del mapp. 3 e proseguiva quindi sul mapp. 7. La strada che si intende ora

stralciare, invece, all'imbocco del bosco avrebbe dovuto scostarsi dal mapp. 1

e attraversare il mapp. 8, per poi ricongiungersi al mapp. 1, quindi lambire

appena il mapp. 3 e dunque risalire lungo il mapp. 7 coincidendo col percorso

pedonale descritto sopra e, infine, raggiungere il mapp. 3 dove sorge la scuola

materna, attraversando il mapp. 4.

6.2. La strada appena descritta prende origine da alcune varianti

elaborate nel 1994 e 1995 dal comune ed approvate dal Governo con risoluzione __________

1996. Queste prevedevano che il tratto originariamente (nel 1988) indicato col

n. 9 divenisse la strada di servizio n. 7; quindi l'aggiunta del pezzo finale,

indicato quale n. 9. Essa era pianificata quale strada di servizio. Secondo

l'art. 6 cpv. 5 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr) queste strade

hanno lo scopo di servire i fondi. Questa nuova strada, come visto,

avrebbe dovuto attraversare il mapp. 8 in corrispondenza di una valletta ed un

ruscello, siti in zona di protezione ZPN3 -, disciplinata dall'art. 29 NAPR,

che ne prevede la conservazione, la promozione o la tutela delle componenti naturalistiche

nella loro configurazione, estensione spaziale e correlazioni funzionali (cpv.

Considerandi

2) e che ne delimita l'estensione all'alveo ed alle rive del corso d'acqua

presente quali elementi formanti un corridoio ecologico (cpv. 3 lett. c). Nello

spazio sul mapp. 8 tra il nuovo tracciato della progettata strada e il sentiero

pedonale esistente, il comune intendeva edificare un posteggio, denominato P11,

avente una superficie complessiva di ca. 380 mq e che avrebbe dovuto ospitare

11.

veicoli. Nel 1996 però, con la testé citata risoluzione, l'Esecutivo

cantonale non ha approvato il P11, in quanto incompatibile con la zona di protezione

ZPN3 ed, inoltre, a causa della mancanza di un'analisi approfondita sulla

necessità di realizzarlo.

6.3

L'impostazione viaria del piano

regolatore di PI 1 ha sempre previsto, sin dal 1988, la pedonalizzazione del

nucleo. Tale obiettivo è stato confermato in

occasione delle varianti del 1996 (cfr. rapporto di pianificazione novembre

1994, pag. 30). In particolare, l'accesso alla casa La C__________, è

sempre stato garantito attraverso il percorso pedonale al mapp. 3, che si

diparte dalla piazza centrale del nucleo (Piazza S__________) e poi si

congiunge al mapp. 1 che attraversa la zona ZPN3. Infatti, nemmeno con la

strada che ora s'intende sopprimere l'urbanizzazione del mapp. 2 veniva

modificata: la strada n. 9 non avrebbe comunque sia portato sino all'autorimessa,

atteso come era previsto risalisse in direzione della scuola materna più a ovest

e prima di giungere al mapp. 2. L'accesso all'autorimessa necessita - a

prescindere dalla strada n. 9 - di transitare brevemente, in corrispondenza del

mapp. 9, lungo il percorso pedonale (mapp. 3) che poi prosegue verso il nucleo.

Per quanto attiene al mapp. 4, la strada avrebbe sì dovuto passarvi accanto, ma

dall'analisi del piano è manifesto che era intesa a servire la scuola materna

sovrastante, come peraltro conferma il rapporto di pianificazione 1994 che

denomina tale strada strada di acceso alla scuola materna (rapporto

citato, pag. 28). In tal senso, per il gruppo di case poste all'estremità nord

orientale del nucleo era previsto il P11, che avrebbe permesso di bloccare il

traffico all'esterno del nucleo pedonalizzato. Fosse stata l'intenzione di pianificare

una strada di accesso veicolare al nucleo, allora questa avrebbe piuttosto

dovuto continuare lungo il mapp. 3 per servire il comparto in questione, ma

comunque sarebbe stata in contrasto con l'obiettivo di pedonalizzazione del

nucleo. Quindi è fuori dubbio che la strada stralciata, contrariamente a quanto

sostengono i ricorrenti, non fosse prevista per l'urbanizzazione dei fondi che

si affacciano sul mapp. 3, ma funzionale al posteggio P11 e, per la parte

terminale, alla scuola d'infanzia.

6.4.1

La

visita dei luoghi ha permesso di costatare che la strada oggetto della vertenza,

contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, non è mai stata realizzata.

Esiste invece il percorso pedonale previsto dal piano regolatore del 1988 che

il comune intende ripristinare, che si presenta come una pista sterrata, e che

è utilizzato dai proprietari de La C__________ per accedere

all'autorimessa. Durante il sopralluogo è stato possibile anche rilevare la

presenza di veicoli ed altre autorimesse all'interno del nucleo, come pure che

effettivamente l'accessibilità veicolare alla zona in questione da parte della

piazzetta del nucleo su cui sorge il posteggio P9 è particolarmente

difficoltosa a causa di una strettoia all'altezza dei mapp. 9 e 6.

6.4.2

Nel

merito, l'urbanizzazione dei mapp. 2 e 4 appare conforme all'art. 19 LPT.

Innanzitutto trattandosi di abitazioni site nel nucleo, l'accesso pedonale dev'essere

ritenuto come sufficiente (cfr. consid. 4). I fondi degli insorgenti non

distano oltre cento/ centocinquanta metri dalle strade di servizio n. 6 e 7 e l'accesso

pedonale è garantito sia dal sentiero che attraversa la ZPN3 (mapp. 1), sia

dalla piazzetta del nucleo (mapp. 3) sia, anche se non in modo ottimale, dal

sentiero che discende dalla scuola materna (mapp. 7). Siccome la strada in

questione, come visto sopra, non era prevista per l'urbanizzazione dei mappali

dei ricorrenti (cfr. consid. 6.3), il suo stralcio non comporta nemmeno un

peggioramento della loro urbanizzazione. Infine, occorre rilevare che i fondi

dei ricorrenti versano nella stessa situazione della maggioranza di quelli siti

nel nucleo, che pure non hanno un accesso diretto alla strada. In effetti,

l'intero nucleo è pedonale secondo il piano regolatore, mentre non è di rilievo,

ai fini del giudizio, sapere se, ed in quale misura, le autorità locali

facciano rispettare la pedonalizzazione del nucleo.

6.5

Stando a

quanto precede, la decisione del comune, in linea con il fine di pedonalizzare

il nucleo, appare sorretta da un interesse pubblico sufficiente. Essa non

peggiora l'urbanizzazione dei fondi dei ricorrenti, che è conforme all'art. 19

LPT ed analoga alla maggioranza degli altri mappali del nucleo.

7.

RI 1

sostengono, infine, che la loro abitazione, casa La C__________, come

tale sarebbe posta al beneficio di un diritto acquisito, costituito dalla

presenza ultra quarantennale dell'autorimessa. Questo argomento, alla luce

delle pregresse considerazioni, risulta infondato, giacché la strada che i

ricorrenti vorrebbero mantenere non è mai stata realizzata; un qualsiasi diritto

acquisito sulla stessa risulta d'acchito impossibile. L'accesso all'autorimessa

è infatti sempre avvenuto attraverso il percorso pedonale esistente; se i

proprietari de La C__________ godano di un qualche diritto acquisito per

tale transito, è questione che esula dalla presente procedura.

8.

Ritenuto come l'urbanizzazione dei

fondi dei ricorrenti è sufficiente ai sensi dell'art. 19 LPT, la richiesta di

consentire il transito ai confinanti non può essere accolta. Resta da rilevare

la disponibilità del municipio ad approfondire questa possibilità nell'ottica

di un'autorizzazione di polizia.

9.

Stando

così le cose le impugnative sono respinte. Le spese e la tassa di giudizio seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge concretamente applicabili

alla presente fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2.La tassa di giudizio di fr. 1'500.- (millecinquecento) è posta carico

di RI 1 per fr. 750.- (settecentocinquanta) e di RI 2 per il rimanente, con

vincolo di solidarietà.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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