90.2006.52
Pianificazione di una strada comunale
26 agosto 2007Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2006.52
Data decisione, Autorità:
26.08.2007, TRAM
Titolo:
Pianificazione di una strada comunale
STRADA
art. 28 cpv. 2 let. p LALPT
art. 4 LSTRADE
art. 7 LSTRADE
Incarto n.
90.2006.52
Lugano
26 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26/27 settembre 2006 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
e per procura:
RI 6
RI 7
RI 8
RI 9
RI 10
RI 11
RI 12
RI 13
RI 14
RI 15
RI 16
RI 17
RI 18
RI 19
RI 20
RI 21
RI 22
RI 23
RI 24
RI 25
RI 26
RI 27
RI 28
RI 29
RI 30
RI 31
RI 32
RI 33
RI 34
RI 35
RI 36
RI 37
intimazione atti a,
contro
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859)
con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del PI 1;
viste le risposte:
- 9 gennaio 2007 del municipio di __________;
- 20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto:
A. Nelle
sedute del 21 gennaio e 10 giugno 2002 il consiglio comunale di __________ ha
adottato la revisione del piano regolatore. In quella sede è stato prevista una
strada di raccolta che, partendo dalla località __________, adiacente al nucleo
principale del comune, saliva sino alla frazione di __________.
B. Gli
insorgenti indicati in ingresso, in parte cittadini attivi del comune in parte
proprietari di fondi ubicati nella frazione di __________, hanno impugnato
questa deliberazione, chiedendo invece l’inserimento, negli atti del piano regolatore,
di un collegamento stradale più breve per __________, partendo dalla strada che
conduce a __________.
C. Con
risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte
pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato
d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa il
Governo non ha approvato la strada di raccolta proposta dal comune per
raggiungere __________, che presupponeva svariati dissodamenti, in merito ai
quali l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio aveva formulato
parere negativo (cfr. ris. impugnata, pag. 14 seg., allegato 8). Il Consiglio
di Stato ha tuttavia disatteso anche il tracciato proposto dai ricorrenti,
adducendo che il progetto non fosse più attuale e che il collegamento alla
frazione di __________ tramite la funivia fosse sufficiente. Non sussisteva pertanto
un interesse pubblico alla realizzazione della nuova strada, i cui costi
apparivano inoltre sproporzionati (cfr. risoluzione impugnata, pag. 56 segg.).
D. Con ricorso
26/27 settembre 2006, i qui ricorrenti contestano la menzionata risoluzione
governativa, soprattutto per quanto concerne l’interesse pubblico alla sua realizzazione
ed i relativi costi. Essi chiedono quindi che nel piano regolatore di __________
venga inserito il collegamento stradale verso __________ attraverso la strada
che conduce a __________.
E. La
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione
dell'impugnativa. Il municipio di __________ ne postula invece l’accoglimento.
F. In data 22
marzo 2007 il tribunale ha tenuto un'udienza, in occasione della quale le parti
hanno confermato le rispettive posizioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale
unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib
121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad
art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori
(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.
1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle
altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L’ente pubblico deve inoltre
equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato
provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di importanza
generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 Lstr). I comuni provvedono
invece alla pianificazione delle strade locali nell’ambito del piano regolatore
(art. 7 cpv. 3, 4 cpv. 2 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett.
p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano
regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per
Fatti
i mezzi di trasporti pubblici e privati.
4. Nella
risoluzione 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato non solo ha negato l'approvazione
del tracciato del collegamento stradale tra __________ e __________ proposto
dall’autorità comunale, ma ha anche respinto la richiesta di inserire nel piano
regolatore il tracciato alternativo di collegamento formulata dai ricorrenti, più
breve, negando la sussistenza di un interesse pubblico alla costruzione della
strada e ritenendo altresì sproporzionati i relativi costi di realizzazione.
L’opinione del Governo non può tuttavia essere tutelata. In effetti il
collegamento tra __________ e la frazione di __________, di cui si discute da
oramai quarant’anni, costituisce un problema eminentemente locale. Questo
assunto, peraltro incontroverso, è stato ribadito a chiare lettere dal Governo
stesso e dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio nell’ambito della
procedura di stanziamento del credito necessario alla ristrutturazione della
funivia __________ -__________ -__________ (cfr. messaggio n. 4065 del 16 febbraio
1993 e relativo rapporto del 27 maggio successivo, pubbl. in RVGC, sessione
ordinaria primaverile 1993, vol. 2, pag. 1097 segg. e 1120 segg.
rispettivamente, in particolare pag, 1104, cifra 6a e pag. 1123; il relativo
decreto è pubbl. in BU 1993, 324). Se, quindi, il tracciato proposto dal comune
nell’ambito della revisione del piano regolatore non è stato condiviso, spettava
al comune stesso di valutare, in primo luogo, se poteva entrare in linea di
conto un tracciato alternativo e, del caso, di adottarlo in occasione di una
variante di questo strumento, dopo aver esperito le necessarie verifiche e
valutazioni e coordinato la procedura con quella di dissodamento. Il Governo
non poteva in alcun modo sostituirsi alle autorità comunali ai fini di questa
decisione; volendolo comunque fare, oltretutto in modo sbrigativo, esso ha di
Considerandi
certo violato le legislazione concretamente applicabile, ma in particolare gli
art. 4, 7 Lstr, 28 cpv. 2 e 37 cpv. 1 LALPT, oltre al diritto del comune di __________,
deducibile anche da quest’ultima norma, di pianificare il autonomamente il
proprio territorio.
5.
5.1. Malgrado
sia affetta da una motivazione viziata, la risoluzione governativa impugnata
non può essere annullata. In effetti, a livello di conclusioni, che è determinante,
i ricorrenti chiedono di inserire direttamente nel piano regolatore il
tracciato stradale dagli stessi prospettato. Da un lato però, com’è stato
spiegato, questa decisione spetta - in primo luogo - alle autorità comunali,
nell’ambito dell’autonomia decisionale che loro pertocca e previa valutazione
di tutti gli aspetti (legali, economici, politici, ecc.) della problematica: il
tribunale, che non è autorità di pianificazione, ma solo di ricorso, non
possiede questa prerogativa. Dall’altro, com’è pure stato ricordato, la pianificazione
della strada in oggetto presuppone il coordinamento del processo pianificatorio
con quello di dissodamento: coordinamento che, per il progetto proposto dai
ricorrenti, non è ovviamente stato svolto. I ricorrenti non possono dunque
conseguire in questa sede, nemmeno parzialmente, quanto essi auspicano
attraverso le loro domande. Di conseguenza, l’esame dei loro argomenti a favore
del tracciato dagli stessi sostenuto appare prematuro a questo stadio della
procedura pianificatoria.
5.2
Ferme queste premesse, il gravame
dev’essere respinto. Spetterà dunque alle autorità comunali, se del caso dietro
sollecitazione dei qui ricorrenti, di valutare nuovamente e compiutamente la
necessità di realizzare la strada in oggetto, dopo l’annullamento della prima
proposta, ed eventualmente pianificare un nuovo tracciato nell’ambito di una
prossima variante del piano regolatore. Le relative decisioni (positive o
negative) che emaneranno dal legislativo comunale potranno, poi, se del caso,
essere impugnate dagli interessati dinanzi al Governo e, in seguito, al
tribunale seguendo la via della contestazione del piano regolatore.
6.
La tassa
di giudizio è posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara e pronuncia
1. I ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
intimazione atti a;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster