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Decisione

90.2006.52

Pianificazione di una strada comunale

26 agosto 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di trasporti pubblici e privati.

4. Nella

risoluzione 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato non solo ha negato l'approvazione

del tracciato del collegamento stradale tra __________ e __________ proposto

dall’autorità comunale, ma ha anche respinto la richiesta di inserire nel piano

regolatore il tracciato alternativo di collegamento formulata dai ricorrenti, più

breve, negando la sussistenza di un interesse pubblico alla costruzione della

strada e ritenendo altresì sproporzionati i relativi costi di realizzazione.

L’opinione del Governo non può tuttavia essere tutelata. In effetti il

collegamento tra __________ e la frazione di __________, di cui si discute da

oramai quarant’anni, costituisce un problema eminentemente locale. Questo

assunto, peraltro incontroverso, è stato ribadito a chiare lettere dal Governo

stesso e dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio nell’ambito della

procedura di stanziamento del credito necessario alla ristrutturazione della

funivia __________ -__________ -__________ (cfr. messaggio n. 4065 del 16 febbraio

1993 e relativo rapporto del 27 maggio successivo, pubbl. in RVGC, sessione

ordinaria primaverile 1993, vol. 2, pag. 1097 segg. e 1120 segg.

rispettivamente, in particolare pag, 1104, cifra 6a e pag. 1123; il relativo

decreto è pubbl. in BU 1993, 324). Se, quindi, il tracciato proposto dal comune

nell’ambito della revisione del piano regolatore non è stato condiviso, spettava

al comune stesso di valutare, in primo luogo, se poteva entrare in linea di

conto un tracciato alternativo e, del caso, di adottarlo in occasione di una

variante di questo strumento, dopo aver esperito le necessarie verifiche e

valutazioni e coordinato la procedura con quella di dissodamento. Il Governo

non poteva in alcun modo sostituirsi alle autorità comunali ai fini di questa

decisione; volendolo comunque fare, oltretutto in modo sbrigativo, esso ha di

Considerandi

certo violato le legislazione concretamente applicabile, ma in particolare gli

art. 4, 7 Lstr, 28 cpv. 2 e 37 cpv. 1 LALPT, oltre al diritto del comune di __________,

deducibile anche da quest’ultima norma, di pianificare il autonomamente il

proprio territorio.

5.

5.1. Malgrado

sia affetta da una motivazione viziata, la risoluzione governativa impugnata

non può essere annullata. In effetti, a livello di conclusioni, che è determinante,

i ricorrenti chiedono di inserire direttamente nel piano regolatore il

tracciato stradale dagli stessi prospettato. Da un lato però, com’è stato

spiegato, questa decisione spetta - in primo luogo - alle autorità comunali,

nell’ambito dell’autonomia decisionale che loro pertocca e previa valutazione

di tutti gli aspetti (legali, economici, politici, ecc.) della problematica: il

tribunale, che non è autorità di pianificazione, ma solo di ricorso, non

possiede questa prerogativa. Dall’altro, com’è pure stato ricordato, la pianificazione

della strada in oggetto presuppone il coordinamento del processo pianificatorio

con quello di dissodamento: coordinamento che, per il progetto proposto dai

ricorrenti, non è ovviamente stato svolto. I ricorrenti non possono dunque

conseguire in questa sede, nemmeno parzialmente, quanto essi auspicano

attraverso le loro domande. Di conseguenza, l’esame dei loro argomenti a favore

del tracciato dagli stessi sostenuto appare prematuro a questo stadio della

procedura pianificatoria.

5.2

Ferme queste premesse, il gravame

dev’essere respinto. Spetterà dunque alle autorità comunali, se del caso dietro

sollecitazione dei qui ricorrenti, di valutare nuovamente e compiutamente la

necessità di realizzare la strada in oggetto, dopo l’annullamento della prima

proposta, ed eventualmente pianificare un nuovo tracciato nell’ambito di una

prossima variante del piano regolatore. Le relative decisioni (positive o

negative) che emaneranno dal legislativo comunale potranno, poi, se del caso,

essere impugnate dagli interessati dinanzi al Governo e, in seguito, al

tribunale seguendo la via della contestazione del piano regolatore.

6.

La tassa

di giudizio è posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara e pronuncia

1. I ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

intimazione atti a;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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