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Decisione

90.2006.55

ricorso tardivo

3 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

90.2006.55

Data decisione, Autorità:

03.11.2006, TRAM

Titolo:

ricorso tardivo

TERMINE

art. 38 cpv. 1 LALPT

Incarto n.

90.2006.55

Lugano

3 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello

Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 5/6 ottobre 2006 del

RI 1 __________,

rappr. dal RA 1,

contro

la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il Consiglio

di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in

fatto

che, con

risoluzione 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore

del RI 1;

che con

ricorso 5/6 ottobre 2006 il RI 1, per il tramite del suo municipio, è insorto

contro la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;

che, ai

fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla

Considerandi

base del gravame;

che il

ricorso non è stato intimato alle parti per osservazioni;

considerato, in

diritto

che la

competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che,

quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;

che

contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.

1.

LALPT);

che, in

concreto, la decisione 22 agosto 2006 è stata spedita il 28 agosto successivo

ed è giunta all'ufficio postale di __________ il giorno 30 agosto 2006, dove è

stata ritirata il giorno stesso da parte del funzionario preposto del comune

(cfr. accertamento effettuato presso la Posta Svizzera);

non può pertanto essere accreditata

l’affermazione del ricorrente, secondo cui la decisione impugnata è pervenuta

al municipio il giorno 6 settembre 2006;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato

a decorrere giovedì 31 agosto 2006 ed è giunto a scadenza il venerdì 29

settembre successivo;

che il gravame, datato 5 ottobre 2006 e consegnato

alla posta giorno successivo, risulta quindi tardivo; esso deve pertanto essere

dichiarato irricevibile;

che, sia

detto per completezza, il comune non può prevalersi - come, in effetti, non si

prevale - del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle

modifiche d’ufficio e delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione

governativa impugnata, disposta dal municipio di __________ il 15 settembre 2006,

durante il periodo 2 ottobre/31 ottobre 2006 (cfr. FU del 15 settembre 2006, n.

74/2006, pag. 6031). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e

direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 seg. e relativo rinvio alla cifra

6.

della risoluzione 22 agosto 2006), indicava la possibilità di aggravarsi dinanzi

a questo tribunale entro il termine della stessa;

che, in effetti, il termine di ricorso di

cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono

conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio

di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica

che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono

numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a

livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz

über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1)

ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce

piuttosto la regola. Chi, come il comune ricorrente, ha invece ricevuto personalmente

la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm),

non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il

Dispositivo

dispositivo n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto espressamente, al

comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla

notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale.

L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a

quest’ultimo entro tale termine;

che il tribunale prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopraricordati;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

preleva una tassa di giudizio

3. Intimazione

a:

,

;

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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