90.2006.55
ricorso tardivo
3 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2006.55
Data decisione, Autorità:
03.11.2006, TRAM
Titolo:
ricorso tardivo
TERMINE
art. 38 cpv. 1 LALPT
Incarto n.
90.2006.55
Lugano
3 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5/6 ottobre 2006 del
RI 1 __________,
rappr. dal RA 1,
contro
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il Consiglio
di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che, con
risoluzione 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore
del RI 1;
che con
ricorso 5/6 ottobre 2006 il RI 1, per il tramite del suo municipio, è insorto
contro la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;
che, ai
fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla
Considerandi
base del gravame;
che il
ricorso non è stato intimato alle parti per osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che,
quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;
che
contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.
1.
LALPT);
che, in
concreto, la decisione 22 agosto 2006 è stata spedita il 28 agosto successivo
ed è giunta all'ufficio postale di __________ il giorno 30 agosto 2006, dove è
stata ritirata il giorno stesso da parte del funzionario preposto del comune
(cfr. accertamento effettuato presso la Posta Svizzera);
non può pertanto essere accreditata
l’affermazione del ricorrente, secondo cui la decisione impugnata è pervenuta
al municipio il giorno 6 settembre 2006;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere giovedì 31 agosto 2006 ed è giunto a scadenza il venerdì 29
settembre successivo;
che il gravame, datato 5 ottobre 2006 e consegnato
alla posta giorno successivo, risulta quindi tardivo; esso deve pertanto essere
dichiarato irricevibile;
che, sia
detto per completezza, il comune non può prevalersi - come, in effetti, non si
prevale - del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione delle
modifiche d’ufficio e delle non approvazioni decretate dal Governo nella risoluzione
governativa impugnata, disposta dal municipio di __________ il 15 settembre 2006,
durante il periodo 2 ottobre/31 ottobre 2006 (cfr. FU del 15 settembre 2006, n.
74/2006, pag. 6031). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e
direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 seg. e relativo rinvio alla cifra
6.
della risoluzione 22 agosto 2006), indicava la possibilità di aggravarsi dinanzi
a questo tribunale entro il termine della stessa;
che, in effetti, il termine di ricorso di
cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che prendono
conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal Consiglio
di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica
che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono
numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a
livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz
über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1)
ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce
piuttosto la regola. Chi, come il comune ricorrente, ha invece ricevuto personalmente
la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm),
non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio, il
Dispositivo
dispositivo n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto espressamente, al
comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di 30 giorni dalla
notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale.
L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata a
quest’ultimo entro tale termine;
che il tribunale prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva una tassa di giudizio
3. Intimazione
a:
,
;
terzi implicati
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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