90.2006.58
ricorso tardivo
30 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2006.58
Data decisione, Autorità:
30.03.2007, TRAM
Titolo:
ricorso tardivo
TERMINE
art. 38 cpv. 1 LALPT
Incarto n.
90.2006.58
Lugano
30 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice del Tribunale cantonale
amministrativo
Raffaello
Balerna
assistito
dalla segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25/26 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 (n. 3859), con la quale
il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del
comune di PI 1;
viste le risposte:
- 9 gennaio 2007 delRA 2;
- 20 febbraio 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
sono comproprietari del mapp. 2__________2 ubicato nella frazione di __________
ad __________; secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione __________ 1983 (n. 6__________6) la particella era assegnata alla
zona residenziale estensiva per circa metà della sua estensione e per la parte
restante al territorio fuori zona edificabile;
che il 21
Considerandi
gennaio 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del
piano regolatore; l’area edificabile della particella summenzionata è stata
attribuita alla zona residenziale, nulla è invece mutato per la porzione
rimanente;
che con risoluzione __________ 2006 (n. 3__________9)
il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di __________a, come pure l’assetto pianificatorio del fondo in oggetto;
che con ricorso 25/26 ottobre 2006 RI 1 sono
insorti davanti a questo tribunale postulando che l’area edificabile fosse
estesa a tutta la porzione pianeggiante del fondo;
che il municipio di __________ ha proposto
l’accoglimento dell’impugnativa, mentre che la divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità ha chiesto che fosse dichiarata irricevibile;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e, per esso, di questo giudice è data ed il ricorso è tempestivo
(art. 38 cpv. 1 LALPT; 49 cpv. 2 LOG);
che agli insorgenti va, per contro, negata
la legittimazione a ricorrere;
che, a norma dell’art. 38 LALPT, contro le
decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, entro 30 giorni dalla notificazione; sono legittimati a
ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza delle modifiche d’ufficio disposte dal Consiglio di
Stato (cpv. 4 lett. c); il privato cittadino è, pertanto, legittimato a
ricorrere dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato
ricorso davanti all’Esecutivo cantonale; fa eccezione l’ipotesi in cui
quest’ultima autorità abbia disposto una modifica d’ufficio rispetto alle
decisioni del legislativo comunale;
che va, innanzitutto, rilevato che la
superficie del mapp. 2__________2 attribuita dal piano regolatore adottato con
risoluzione __________ 1983 alla zona residenziale intensiva corrisponde a
quella che il piano regolatore ore in vigore assegna alla zona residenziale;
che volendo contestare la delimitazione
dell’area edificabile per il loro fondo e chiedere un suo ampliamento, i
ricorrenti avrebbero dovuto impugnare già la decisione adottata dal consiglio
comunale;
che con la risoluzione __________ 2006 il
Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la revisione del piano regolatore
ed in particolare l’assetto pianificatorio del mapp. 2__________2, così come
adottato dal legislativo comunale, ossia senza apportare alcuna modifica;
che poiché i ricorrenti non hanno inoltrato
ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del consiglio comunale del 21
gennaio 2002 in merito alla delimitazione della zona edificabile per il loro
fondo, essi non sono legittimati a contestarla in questa sede;
che il gravame va pertanto dichiarato
irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico
dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
erzi implicati
Il giudice del Tribunale cantonale amministrativo La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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