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Decisione

90.2006.58

ricorso tardivo

30 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

90.2006.58

Data decisione, Autorità:

30.03.2007, TRAM

Titolo:

ricorso tardivo

TERMINE

art. 38 cpv. 1 LALPT

Incarto n.

90.2006.58

Lugano

30 marzo 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice del Tribunale cantonale

amministrativo

Raffaello

Balerna

assistito

dalla segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25/26 ottobre 2006 di

RI 1

contro

la decisione 22 agosto 2006 (n. 3859), con la quale

il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del

comune di PI 1;

viste le risposte:

- 9 gennaio 2007 delRA 2;

- 20 febbraio 2007 della

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

sono comproprietari del mapp. 2__________2 ubicato nella frazione di __________

ad __________; secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con

risoluzione __________ 1983 (n. 6__________6) la particella era assegnata alla

zona residenziale estensiva per circa metà della sua estensione e per la parte

restante al territorio fuori zona edificabile;

che il 21

Considerandi

gennaio 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del

piano regolatore; l’area edificabile della particella summenzionata è stata

attribuita alla zona residenziale, nulla è invece mutato per la porzione

rimanente;

che con risoluzione __________ 2006 (n. 3__________9)

il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune

di __________a, come pure l’assetto pianificatorio del fondo in oggetto;

che con ricorso 25/26 ottobre 2006 RI 1 sono

insorti davanti a questo tribunale postulando che l’area edificabile fosse

estesa a tutta la porzione pianeggiante del fondo;

che il municipio di __________ ha proposto

l’accoglimento dell’impugnativa, mentre che la divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità ha chiesto che fosse dichiarata irricevibile;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo e, per esso, di questo giudice è data ed il ricorso è tempestivo

(art. 38 cpv. 1 LALPT; 49 cpv. 2 LOG);

che agli insorgenti va, per contro, negata

la legittimazione a ricorrere;

che, a norma dell’art. 38 LALPT, contro le

decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, entro 30 giorni dalla notificazione; sono legittimati a

ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi

(cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di

protezione a dipendenza delle modifiche d’ufficio disposte dal Consiglio di

Stato (cpv. 4 lett. c); il privato cittadino è, pertanto, legittimato a

ricorrere dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato

ricorso davanti all’Esecutivo cantonale; fa eccezione l’ipotesi in cui

quest’ultima autorità abbia disposto una modifica d’ufficio rispetto alle

decisioni del legislativo comunale;

che va, innanzitutto, rilevato che la

superficie del mapp. 2__________2 attribuita dal piano regolatore adottato con

risoluzione __________ 1983 alla zona residenziale intensiva corrisponde a

quella che il piano regolatore ore in vigore assegna alla zona residenziale;

che volendo contestare la delimitazione

dell’area edificabile per il loro fondo e chiedere un suo ampliamento, i

ricorrenti avrebbero dovuto impugnare già la decisione adottata dal consiglio

comunale;

che con la risoluzione __________ 2006 il

Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la revisione del piano regolatore

ed in particolare l’assetto pianificatorio del mapp. 2__________2, così come

adottato dal legislativo comunale, ossia senza apportare alcuna modifica;

che poiché i ricorrenti non hanno inoltrato

ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del consiglio comunale del 21

gennaio 2002 in merito alla delimitazione della zona edificabile per il loro

fondo, essi non sono legittimati a contestarla in questa sede;

che il gravame va pertanto dichiarato

irricevibile;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico

dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

erzi implicati

Il giudice del Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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