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Decisione

90.2006.59

Diniego di approvazione dell'inserimento di un fondo nella zona edificabile

24 settembre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

sedute del 21 gennaio e 10 giugno 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato

la revisione del piano regolatore.

B. RI 1,

proprietario di alcune particelle nel comune, ha contestato questa

deliberazione inoltrando svariati ricorsi al Consiglio di Stato. Per quanto qui

ancora può interessare, l’insorgente, tramite due ricorsi del 19 marzo 2002, rubricati

quali ricorsi n. 6 e 7, ha domandato il prolungamento della strada di servizio

che urbanizza il quartiere di __________ sino alla località __________.

C. Con

risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) il Consiglio di Stato ha approvato il

piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte

pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato

d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Per quanto qui interessa il

Governo non ha approvato l’estensione della zona edificabile residenziale di __________

ai mapp. 2478, 2479 e 2492, di cui il ricorrente è proprietario, per il motivo

che questa non si configurava quale completazione di quella zona, ma piuttosto costituiva

un’area estranea, orientata verso sud invece che verso est (cfr. ris.

impugnata, pag. 32, allegato 15). Esso ha pertanto retrocesso gli atti al

comune per proporre un nuovo azzonamento delle particelle, tramite variante di

piano regolatore. Il Consiglio di Stato ha inoltre disatteso la richiesta,

formulata nel ricorso 19 marzo 2002, di prolungare la strada di urbanizzazione

della località __________ sino alla località __________, esclusa dal territorio

edificabile (cfr. risoluzione impugnata, pag. 49 seg.).

D. Con ricorso

25/28 ottobre 2006 RI 1 impugna la menzionata risoluzione governativa, chiedendo

la conferma dell’assegnazione del mapp. 2492 alla zona fabbricabile, il prolungamento

della strada di servizio di __________ alla località __________ e contestando

altresì il limite del bosco relativo alle part. 2477, 2476 e 2425. Per quanto

concerne il mapp. 2492, egli afferma che il fondo è già parzialmente in zona

edificabile; sullo stesso, censito quale incolto, egli intende costruire

l’abitazione della sua famiglia. Lamenta una disparità di trattamento, in

quanto il Governo ha approvato delle estensioni della zona edificabile in località

__________, a __________ e a __________. Non occorre riassumere i motivi delle

altre domande, in quanto ritirate all’udienza.

E. La divisione

dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione dell'impugnativa.

Per quanto concerne l’esclusione dei mapp. 2492, 2478 e 2479 dalla zona

edificabile, oltre alla specifica motivazione addotta nella risoluzione

impugnata, la divisione richiama le considerazioni generali svolte dal

Consiglio di Stato in merito all’ampliamento delle zone edificabili. Il

municipio di __________ postula invece l’accoglimento dell’impugnativa limitatamente

a questo oggetto.

F. In data 22

marzo 2007 il Tribunale ha tenuto un'udienza. A seguito della stessa, il ricorrente

ha dichiarato di recedere dalla domanda di prolungamento della strada di

servizio di __________ sino alla località __________ e dalla contestazione del

limite del bosco. Su questi oggetti il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli.

Per quanto concerne invece l’assegnazione del mapp. 2492 alla zona edificabile,

le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Al termine dell’udienza è

stato esperito un sopralluogo.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data e la legittimazione del ricorrente certa (art.

38 cpv. 1 e 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del gravame il Tribunale

considera quanto segue.

1.2.

Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore

e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo Tribunale nel termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). In concreto, la

risoluzione del Consiglio di Stato, del 22 agosto 2006, è stata notificata all’insorgente

a mezzo invio raccomandato, che è stato spedito il 28 agosto successivo ed è,

di conseguenza, stato recapitato all'insorgente, al più tardi, nei primi giorni

di settembre. Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la risoluzione è

pertanto venuto a scadenza parecchi giorni prima dell'inoltro del gravame in

esame, consegnato alla posta il 28 ottobre 2006. Questo dovrebbe essere

pertanto considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

1.3.

L'insorgente fonda la tempestività del gravame con riferimento alla pubblicazione

della risoluzione governativa impugnata, per quanto concerneva le non approvazioni

e le modifiche d'ufficio, disposta dal municipio di __________ il 15 settembre

2006, durante il periodo 2 ottobre/31 ottobre 2006 (cfr. FU del 15 settembre

2006, n. 74/2006, pag. 6031). Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi

ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 seg. e relativo rinvio

alla cifra 6 della risoluzione 22 agosto 2006), indicava la possibilità di aggravarsi

dinanzi a questo Tribunale entro il termine della stessa. Ora, tuttavia, quest'ultimo

termine di ricorso, in concreto di per sé ossequiato, ritornerebbe applicabile

solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del

piano regolatore attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di

notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti i destinatari

della decisione non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a

livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44

n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori

costituisce piuttosto la regola. Chi, come il ricorrente, ha

invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio

generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non potrebbe invece appellarsi a tale termine.

Coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 3 della decisione

contestata ricordava pertanto espressamente, al comune e ai già ricorrenti di

prima istanza, il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione

stessa per aggravarsi dinanzi a questo Tribunale. L'impugnativa volta a

richiedere l'approvazione del piano regolatore per quanto concerneva

l'assegnazione alla zona fabbricabile del mapp. 2492 avrebbe pertanto dovuto

essere imprescindibilmente insinuata entro il termine di 30 giorni dalla

notificazione scritta della decisione governativa.

Sennonché, nel dispositivo n. 3 della risoluzione

governativa, il Consiglio di Stato, rifacendosi erroneamente al testo - già di

per sé infelice - dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, relativo alla legittimazione

a ricorrere, ha (indebitamente) aggiunto che il termine di 30 giorni dalla

notifica agli insorgenti di primo grado della risoluzione scritta doveva valere

solo per i ricorsi inoltrati dinanzi al Tribunale “per gli stessi motivi”,

con ciò dovendosi intendere - più correttamente - per le stesse domande fatte

valere dinanzi al Governo. In concreto, la domanda formulata da RI 1 in questa

sede è però nuova, in quanto è stata generata spontaneamente dalla risoluzione

governativa di non approvare l’estensione della zona fabbricabile al mapp. 2492,

senza che (ovviamente) il ricorrente l’avesse chiesta. Ora, l'omessa,

l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di

principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio (DTF 127 II 198 consid. 2c.

con rinvii). Questo principio deve trovare applicazione nel caso di specie. Il

ricorso di RI 1, ancorché tardivo, dev’essere esaminato nel merito poiché il

ricorrente poteva in buona fede far affidamento sull’indicazione (erronea)

contenuta nel dispositivo n. 3 della risoluzione governativa, la quale

suscitava l’impressione che anche i già ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato,

che avevano pertanto ricevuto personalmente la risoluzione di approvazione del

piano regolatore, potevano beneficiare di un secondo termine di ricorso per impugnare

quest’ultima dinanzi al Tribunale (quello che scattava con la successiva pubblicazione

della risoluzione governativa ad opera del municipio) quantomeno per presentare

le contestazioni provocate autonomamente - e dunque senza previo ricorso - dalla

risoluzione medesima.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale

unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib

121.

consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad

art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di

utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori

(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.

1.

LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione

che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che

adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei

principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di

riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente

all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n.

da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare

la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:

a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari

all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse

generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso

l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1.

giugno 2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici

contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più

ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal

1.

settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un

ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e

fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente

strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione

dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale

concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF

1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii).

4.

4.1. Con

terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b;

Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). In concreto, questo presupposto non è adempiuto.

Il

ricorrente è comproprietario del mapp. 2492, censito come incolto, di 611 mq e

posto il località __________. La particella, di forma regolare, inedificata ed

allo stato prativo, sale piuttosto ripidamente, a balze e terrazzi, verso la

linea ferroviaria delle __________ che collega __________ a __________. Il

terreno della particella è completato, verso valle da quello dei mapp. 2478 e

2479, di cui l’insorgente è proprietario esclusivo, di mq 73 e 43

rispettivamente. La particella confina a nord con la zona residenziale di __________

/__________ __________ __________ sancita attraverso il piano regolatore

approvato dal Governo il 18 dicembre 1983, a sud con l’area verde. Essa è inoltre

delimitata a monte (ovest) dalla linea ferroviaria, a valle (est) dai due

minuscoli mappali 2478 e 2479, oltre i quali transita il sentiero che conduce

alla località __________, sotto il quale inizia l’area boschiva. La superficie

in oggetto, che condivide pienamente le stesse caratteristiche dell'area verde in

cui è posta, non può dunque essere considerata come inclusa in un territorio

ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza. Il

semplice fatto che tale superficie confini, quantomeno su di un lato, con la

zona edificabile, non basta, ovviamente, per ritenere soddisfatto questo

requisito. Del pari la circostanza, messa in rilievo dall'insorgente, secondo

cui l'area in questione risulta urbanizzata - la strada di servizio esistente

confina difatti con il mapp. 2479 - non è decisiva e non conferisce un diritto

all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (122 II 326 consid. 6a; 117 Ia

434.

consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321). Inesatta è invece l’affermazione del ricorrente secondo cui il

mapp. 2492 sia già inserito in parte nella zona fabbricabile. A quest’ultima

area era invece attribuito dal previgente piano regolatore il confinante mapp.

2493, di cui RI 1 è comproprietario e che presenta una superficie di soli mq 23.

Il nuovo piano regolatore conferma semplicemente quest’assegnazione, che - data

l’inconsistente estensione della particella - non ha però alcuna rilevanza per

decidere in merito alla zona di utilizzazione cui destinare il confinante mapp.

2492.

4.2

L'attribuzione della superficie in

oggetto alla zona edificabile non risponde poi nemmeno ad una prevedibile

necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l'art. 15

lett. b LPT. In effetti, come ha rilevato il Governo nella risoluzione di

approvazione del piano regolatore, le zone edificabili proposte dal comune a

questo scopo sono sovradimensionate per rapporto ad un’ipotesi di sviluppo realistica

dello stesso, poiché permettono di accogliere circa 3’273 UI (unità insediative),

di cui 1'745 abitanti, rispetto ad una situazione di 1’779 UI, di cui 909 abitanti

(al 31 dicembre 2003). L’incremento delle UI è dunque superiore all’80% in

generale ed addirittura al 90% se riferito ai soli abitanti: esso equivale ad

oltre 10 volte l’aumento degli abitanti del comune registrato negli ultimi 20

anni, pari al 7% circa (cfr. risoluzione impugnata, pag. 26-28). Questa

constatazione ha condotto il Governo a negare l’approvazione a svariate

proposte di ampliamento della zona fabbricabile destinata alla residenza.

La

circostanza secondo cui, in concreto, la superficie da aggregare alla zona

fabbricabile sarebbe esigua non è determinante. Infatti, secondo la

giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni

contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art. 15 LPT e non

possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26

settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.; STPT 13

ottobre 2005 in re D. S. e llcc, consid. 5.5).

4.3

La

decisione del Consiglio di Stato di non approvare la proposta, formulata dal

consiglio comunale di __________, di assegnare alla zona edificabile il mapp.

2492.

- ed eventualmente anche le minuscole appendici di cui ai mapp. 2478 e

2479.

- merita di essere tutelata già per assenza dei requisiti di cui all'art.

15.

LPT. Nella fattispecie il Governo ha poi

ulteriormente addotto, com’era in suo potere (cfr. consid. 2), che l’area

formata dalle predette particelle non si configurava quale completazione dell’adiacente

zona residenziale, ma piuttosto costituiva un’area estranea, orientata verso

sud invece che verso est. L’esperimento del sopralluogo ha permesso di

convincere anche il tribunale circa del fondamento di questo argomento: l’estensione

dell’area fabbricabile a questi fondi, stretti tra la linea ferroviaria ed il

bosco, costituisce una forzatura nella definizione del perimetro della stessa.

La decisione del Consiglio di Stato merita tutela anche sotto questo aspetto.

4.4

Nell'ambito della ponderazione globale

degli interessi (cfr. consid. 3), oltre all'obiettivo di interesse generale di

impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (cfr. RDAT I-2001 n. 49

consid. 3c), va altresì rilevato che i terreni in oggetto presentano un

interesse per l'agricoltura; il catasto delle idoneità agricole, allestito

dalla sezione dell'agricoltura, assegna loro un'idoneità alla viticoltura ed

allo sfalcio. Va, da ultimo, sottolineata l'imprescindibile esigenza, troppo

spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future

generazioni.

5.

Il

ricorrente lamenta una disparità di trattamento, in quanto il Governo ha

approvato delle estensioni della zona edificabile in località __________, a __________

e a __________.

5.1

Il

principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la

legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e

in modo diverso situazioni diverse.

Nell'ambito di provvedimenti pianificatori questo principio ha una portata

necessariamente limitata. Nella delimitazione delle zone è necessario, talora,

prescindere da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare

differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi

per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con

il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitraria, la delimitazione delle zone

deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n.

49.

consid. 5a con rinvii).

5.2

Nella fattispecie è necessario rilevare che, in linea di principio, il

ricorrente è stato indubitabilmente trattato al pari degli altri, numerosi

proprietari di terreni di __________, la cui proposta di inserimento nella zona

edificabile formulata dal consiglio comunale è stata disattesa dal Consiglio di

Stato. L’approvazione della delimitazione delle zone di utilizzazione ad opera del

Consiglio di Stato ha quindi avuto luogo non solo nel rispetto dei criteri pianificatori

pertinenti (cfr. consid. 3), ma anche della parità di trattamento. Il Governo ha

però, d’altra parte, condiviso, quantomeno in linea di principio, l’estensione

della zona edificabile a __________, da ristudiare tramite variante (cfr. ris.

impugnata, pag. 33), così come ha pure promesso di approvare una nuova zona

edificabile in località __________ (cfr. ris. impugnata, pag. 75 seg.). Per

tutti gli ampliamenti delle zone edificabili la decisione definitiva di approvazione

è stata comunque sospesa, in attesa dello stanziamento da parte del legislativo

comunale di un congruo credito per la compensazione pecuniaria a seguito della

sottrazione di terreno agricolo (cfr. ris. impugnata, pag. 15-17). ll Consiglio

di Stato ha inoltre retrocesso gli atti al comune per studiare la possibilità

di restituire alla zona edificabile sancita dall’or abrogato piano regolatore

del 18 dicembre 1983 i terreni posti sopra la strada __________ -__________

(cfr. ris. impugnata, pag. 58 seg. e 68 seg.). Ora, il ricorrente non può pretendere

di spuntare d’acchito l’edificabilità dei suoi fondi appellandosi a queste

decisioni, che concernono degli interi comparti - nemmeno dunque delle singole

proprietà - con precise peculiarità, i quali sono altresì discosti dalla

località __________ e che versano in situazioni fattuali e giuridiche assai differenti

dai mappali del ricorrente stesso. L’edificabilità di questi comparti non è,

d’altra parte, nemmeno definitivamente acquisita, semmai lo sarà, stanti le svariate

esigenze rispettivamente le procedure che devono ancora essere adempiute rispettivamente

svolte a questo scopo (cfr. la risoluzione impugnata, loc. cit.). A prescindere

da ciò, non va comunque nemmeno sottaciuto che il Governo non ha particolarmente

spiegato perché gli ampliamenti delle zone residenziali in località __________

ed a __________ (diversa è la situazione dei terreni posti sopra la strada __________,

già precedentemente posti nella zona fabbricabile) potevano essere approvati a

dispetto di una contenibilità eccessiva delle zone edificabili proposte con la

revisione del piano regolatore. Non appare tuttavia necessario approfondire ulteriormente

questo aspetto, proprio perché, a mente del Tribunale, a fronte di un piano sovradimensionato

come quello proposto, l’obiettivo di interesse generale di impedire la

formazione di zone edificabili troppo vaste (cfr. consid. 5.4) prevarrebbe in

ogni caso, in concreto, su di un’ipotetica applicazione del principio di

uguaglianza (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.a

edizione, Zurigo 2006, n. 522). Invocare quest’ultimo principio non può condurre

quindi, alla fin fine, a nessun risultato utile per il ricorrente. L’atteggiamento

di quest’ultimo appari anzi in un certo senso contraddittorio, nella misura in

cui si appella alla promessa del Consiglio di Stato di approvare l’estensione

della zona edificabile alla località __________, quando egli stesso ha in realtà

contestato questo azzonamento interponendo uno dei numerosi ricorsi proposti a

titolo preventivo dinanzi al Governo medesimo su questo oggetto e si aspetta

quindi, in quella sede, di conseguire il risultato contrario.

6.

La risoluzione impugnata

non viola dunque il diritto. L’esclusione dalla zona edificabile del mapp.

2492, al pari dei mapp. 2478 e 2479, appare per contro in completa armonia con

l’ordinamento pianificatorio sancito a livello federale. Essa

non è per finire nemmeno lesiva dell'autonomia che pertocca in questo settore

del diritto agli enti locali. Il Consiglio di Stato non

ha tuttavia proceduto ad assegnare una precisa funzione alla superficie in oggetto,

procedendo ad una modifica d'ufficio del piano regolatore. Esso si è invece

limitato a retrocedere gli atti al comune a questo scopo. Spetterà pertanto al

legislativo di __________, dietro proposta del municipio, di assegnare una

nuova funzione all'area in discussione.

7.

Il ricorso dev'essere dunque respinto. La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara e pronuncia

1. In quanto

ricevibile, nella misura in cui non dev’essere stralciato dai ruoli iI ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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