Lexipedia

Decisione

90.2006.6

non approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile di terreni esposti a pericoli naturali

21 gennaio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. decisione

13 dicembre 2005 (n. 5984), il Consiglio di Stato ha dunque statuito in merito

all’approvazione dell’attribuzione alla zona fabbricabile dei terreni esposti a

pericoli naturali. In questo ambito esso ha risolto, da un lato, di approvare

l’assegnazione alla zona edificabile delle superfici non interessate dalle zone

di pericolo o soggette a pericolo basso o pericolo residuo giusta il PZP in

fase di pubblicazione. Allo scopo di ulteriormente proteggere le costruzioni

ubicate in questi ultimi due settori, il Consiglio di Stato non ha approvato

l’art. 31 NAPR proposto dal comune e lo ha riformulato d’ufficio come segue:

“Zone

esposte a pericolo basso e residuo

In caso di nuove edificazioni, trasformazioni, modifiche e ampliamenti

si dovranno adottare accorgimenti tecnico costruttivi atti a ridurre il più

possibile la vulnerabilità del manufatto (rinforzo dei muri, limitazioni delle

aperture sui lati rivolti verso il pericolo, disposizione del fabbricato con il

lato maggiore in direzione della pendenza del versante, rinuncia a locali ad

alta occupazione in corrispondenza del lato più esposto al pericolo, ecc.).

Le diverse soluzioni tecniche adottate dovranno essere

esplicitate e descritte in maniera sufficientemente esaustiva in una relazione

tecnica, all’atto della presentazione della domanda di costruzione.”

Per

contro, il Governo ha negato l’approvazione dell’attribuzione alla zona fabbricabile

dei territori soggetti a pericolo medio o pericolo alto secondo il PZP in fase

di pubblicazione. Tra questi figurava il mapp. 901, di proprietà

dell’insorgente. Per tali territori, delimitati in una serie di allegati

grafici alla risoluzione, l’Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di adottare

una variante di piano regolatore volta ad individuare una proposta pianificatoria

confacente alla situazione ed alla problematica di pericoli naturali, una volta

conclusa la procedura di adozione del PZP e di aggiornamento del PCPR. All’autorità

comunale è inoltre stato ingiunto di adottare le opportune misure di salvaguardia

della pianificazione previste dall’art. 57 LALPT.

Contestualmente a questa risoluzione, il

Consiglio di Stato ha riattivato e deciso il ricorso inoltratogli da RI 1 il 3

luglio 2000, nella misura in cui l’evasione era stata sospesa nella risoluzione

di approvazione del piano regolatore 5 febbraio 2002 (cfr. consid. C). A questo

proposito il Governo, dopo aver richiamato il diniego di approvazione

dell’attribuzione alla zona edificabile dei fondi esposti a pericolo medio o

pericolo alto di caduta sassi, ha riservato la possibilità, per il comune, di

riproporre, tramite variante, l’assegnazione di queste particelle alla zona

fabbricabile, una volta concluse le procedure di adozione del PZP e di aggiornamento

del PCPR, che avrebbero permesso di individuare dove e quali opere di

premunizione e risanamento apparivano necessarie per assicurare l’idoneità

all’edificazione dei terreni interessati ai sensi dell’art. 15 LPT. In questo

senso il Consiglio di Stato ha accolto il gravame di RI 1, nella misura in cui

postulava l’intervento del comune “per una confacente gestione delle zona di

pericolo naturale e delle relative opere di premunizione e risanamento.” (cfr.

risoluzione impugnata, cifra 4.1, pag. 13).

L.Con ricorso 31 gennaio 2006, RI 1 insorge davanti a questo tribunale

contro il menzionato giudicato, domandando che il mapp. 901 venga attribuito

alla zona residenziale estensiva R2. Dopo aver ricordato che la particella era

assegnata alla zona edificabile dal previgente piano regolatore, egli

rimprovera allo Stato di essere venuto meno nell’adempimento dei compiti che la

LTPN gli affida e, segnatamente, di essere in ritardo nell’allestimento del

PZP. Ciò malgrado, lamenta il fatto che la decisione impugnata sia stata

adottata quando il PZP era ancora in fase di pubblicazione. L’insorgente mette

poi in dubbio l’interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento

impugnato. A suo giudizio, sarebbe sufficiente l’adozione di una zona di

pianificazione oppure subordinare l’edificazione della particella

all’esecuzione dei lavori contemplati nel referto di consulenza geotecnica

allestito da __________ SA, che allega quale doc. D all’impugnativa. Al privato

dev’essere garantita la facoltà di eseguire le opere di premunizione necessarie

per garantire la sicurezza del proprio fondo o di anticiparne le spese. Lamenta

una violazione della garanzia della proprietà e del principio della stabilità

dei piani regolatori.

M. La

divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione

dell’impugnativa. Il municipio di __________ chiede invece che il mapp. 901

venga assegnato alla zona edificabile con grado di pericolo residuo e che possa

essere edificato nel rispetto dell’art. 31 NAPR, dopo l’esecuzione delle opere

di premunizione indicate nella perizia geotecnica di ICG SA.

N. Con

risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3900), il Consiglio di Stato ha respinto i

ricorsi inoltrati contro il PZP e lo ha adottato in applicazione dell’art. 9

LTPN.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente

certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'impugnativa è dunque ricevibile.

Considerandi

2.

In campo pianificatorio

il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),

che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo

significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle

scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine

d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il

Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento

a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra

più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.

Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Per una

completa esposizione del diritto relativo alla problematica in oggetto, il tribunale

rinvia al suo giudizio 27 gennaio 2005 riassunto sub. G, attraverso il quale,

in accoglimento parziale del ricorso del PI 1, ha annullato la risoluzione

governativa 5 febbraio 2002 nella misura in cui sospendeva la decisione di approvazione

dell'attribuzione alla zona edificabile dei terreni esposti a pericoli naturali

(caduta sassi) nei comparti di __________ e __________ e, del pari, sospendeva

la decisione di approvazione dell’art. 31 NAPR, volto a regolamentare

l'edificazione nelle zone esposte ai menzionati pericoli. Quel giudicato, rubricato

all’inc. 90.2004.70, e che riferisce estesamente anche sul contenuto dello

studio 19 luglio 1999 del CIRN, su cui è stato fondato il PZP per quanto

concerne il settore di __________, può essere consultato nella raccolta www.sentenze.ti.ch.

4.4.1

Attraverso la risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha

dato seguito all’ingiunzione di questo tribunale, di cui alla sentenza 27

gennaio 2005, di non approvare l'attribuzione alla zona edificabile dei terreni

esposti a pericoli naturali (caduta sassi) nei comparti di __________ e __________

(che qui non interessa) e, del pari, l’art. 31 NAPR. Il Governo era inoltre

stato invitato a stabilire quali provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati

per gestire i territori interessati sintanto che non poteva essere approvata

una nuova pianificazione.

Nel dar seguito a quest’ordine, il Consiglio

di Stato ha voluto tenere in debito conto le risultanze degli studi effettuati

e del PZP, frattanto pubblicato e fondato su questi ultimi, per limitare la non

approvazione ai soli fondi soggetti a pericolo medio o alto. Tra di essi, nella

categoria del pericolo medio, figura il mapp. 901, assegnato dal previgente

piano regolatore, in quanto non boschivo, alla zona fabbricabile.

La risoluzione governativa merita tutela a

dispetto delle censure ricorsuali.

4.2

Intanto, essa non disattende né il

principio della stabilità dei piani né la garanzia della proprietà. In effetti,

giusta l’art. 21 cpv. 2 LPT, in caso di notevole cambiamento delle circostanze

i piani di utilizzazione sono riesaminati e, se del caso, adattati. La scoperta

di un grave errore nella pianificazione in vigore costituisce un ulteriore motivo

di modifica del piano (DTF 14 gennaio 2003 inc.1A.167/2002,1P.425/2002, consid.

3.7.1

). Nel caso concreto l’accertamento, di natura tecnica, che è sfociato

nello studio del CIRN, del 19 luglio 1999, in merito dell’esposizione a

pericolo medio o alto di caduta sassi di una rilevante porzione del territorio

comunale che il piano regolatore previgente, approvato dal Consiglio di Stato

il 2 luglio 1991, aveva definito come edificabile, costituisce di tutta

evidenza un notevole cambiamento delle circostanze, atto a legittimare un

riesame della pianificazione in merito all’edificabilità di questo territorio.

In ogni caso l’asse-gnazione senza restrizioni al territorio fabbricabile di un’area

esposta a siffatto pericolo, sancita attraverso il previgente piano regolatore,

costituirebbe, nello stesso tempo, un grave difetto della pianificazione, che parimenti

ne legittimerebbe un riesame. Va ad ogni buon conto rilevato che, nella

risoluzione di approvazione del piano regolatore previgente 2 luglio 1991 il Governo

aveva indicato la necessità di dover verificare ed approfondire gli studi esistenti

in merito alle zone potenzialmente soggette a pericoli naturali (cfr. ris. cit.,

cifra 3.6.1.4). Dopo la scoperta di questo pericolo, il ricorrente non può

dunque pretendere di senz’altro mantenere il mapp. 901 in zona edificabile:

questa particella risulta infatti esposta a un pericolo medio di caduta sassi,

che pregiudica la sua idoneità all’edificazione giusta l’art. 15 LPT (cfr. più

in dettaglio consid. 4.3. che segue) e, di conseguenza, la possibilità di

ulteriormente confermarne l’inclusione nella zona edificabile. Poco importa se,

come sostiene l’insorgente, lo Stato ha tardato nell’esecuzione degli accertamenti

necessari e la procedura di adozione del PZP, fondato sulle risultanze di

questi accertamenti, non fosse ancora conclusa al momento dell’inoltro del suo

gravame.

4.3

A

torto l'insorgente tende a minimizzare i pericoli, pretendendo di poterli

gestire autonomamente.

La

perizia geotecnica datata 28 aprile 2005 e prodotta dallo stesso al doc. D, allestita

dall'ing. __________, il quale aveva curato il già menzionato studio del CIRN,

riferisce in effetti dell'esposizione del mapp. 901 alla caduta di sassi e di

due blocchi e consiglia, per la tutela del fondo, alcuni interventi, i cui

costi sono stati stimati in ca. fr. 600’000.--: la sottomurazione dei due blocchi

pericolanti e la posa di un sistema di protezione consistente in tre file di

reti, una nella parte superiore della particella, le altre due più in alto (a

ca. 460 e 390 m.s.m. rispettivamente). Il perito consiglia inoltre la riduzione

delle aperture sulle pareti a monte delle costruzioni, in particolare di quelle

poste in alto, il rinforzo delle pareti a monte di tutte le case e della soletta

del tetto delle case più a monte (cfr. documento citato, pag. 8). Questo

referto conferma pertanto pienamente la necessità di realizzare delle (costose)

opere di protezione anche oltre i confini del fondo del ricorrente, per poter

ossequiare il requisito dell'idoneità all'edificazione dello stesso: necessità

che il ricorrente non è, di conseguenza, in grado di soddisfare autonomamente.

Va, per

contro, ricordato che, com'è stato messo ampiamente in luce nelle sentenze

precedentemente emesse da questo tribunale (cfr. tra tante, da ultimo, quella

appena citata 27 gennaio 2005, consid. 4.1.) il pericolo di caduta di sassi

incombe su un territorio relativamente ampio, oltretutto prevalentemente già edificato

con abitazioni. Con ogni evidenza questo pericolo non può pertanto essere

semplicemente scongiurato tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di

sicurezza per i soli edifici di nuova costruzione, come potrebbe essere il caso

per il fondo del ricorrente, ancora inedificato. L'intervento di realizzazione

delle opere di tutela della zona fabbricabile deve pertanto abbracciare

l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità che tale intervento

venga compiutamente e complessivamente studiato e realizzato, in primo luogo,

dall’ente pubblico nel contesto dell’adozione del piano regolatore comunale

rispettivamente del piano cantonale di premunizione e risanamento. L'obbligo

del proprietario di realizzare sul suo fondo dei provvedimenti protettivi al

momento dell'edificazione assume, invece, un ruolo subalterno e complementare

rispetto all'intervento di premunizione generale che dev'essere promosso

dall'ente pubblico.

La

risoluzione impugnata non disattende pertanto né il principio dell'interesse pubblico,

né quello della proporzionalità. Tantomeno l’insorgente può vantare un diritto

ad anticipare i costi per la realizzazione delle opere di premunizione,

oltretutto limitate alla tutela del suo solo fondo: gli interventi di

premunizione non costituiscono difatti delle opere di urbanizzazione del

territorio edificabile, bensì una premessa affinché quest’ultimo possa essere

considerato tale giusta l’art. 15 LPT, per cui l’art. 19 cpv. 3 LPT non entra

in linea di conto.

4.4

Pure a torto, l’insorgente sostiene

infine che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto approvare l’attribuzione alla

zona edificabile del mappale di sua proprietà, istituendo nel contempo una zona

di pianificazione ai sensi dell’art. 58 LALPT. Il Governo non può difatti

approvare una proposta pianificatoria viziata, che disattende cioè il diritto

(art. 26 cpv. 1 LPT; 37 cpv. 1 LALPT; cfr. inoltre il consid. 2 che precede).

Rettamente, per contro, nel caso in esame, a seguito della mancanza di una

pianificazione dovuta alla non approvazione delle zone edificabili soggette a

pericolo di caduta sassi di grado medio e alto, nella risoluzione impugnata il

Consiglio di Stato ha incaricato il comune - e per esso il municipio - di

istituire una zona di pianificazione per gestire il territorio interessato sino

all’avvento di un nuovo ordinamento dell’utilizzazione in applicazione degli

art. 27 LPT, 58 segg. LALPT.

4.5

Spetterà, in definitiva, al piano

regolatore comunale rispettivamente al piano cantonale di premunizione e

risanamento di pianificare compiutamente le opere di premunizione (pubbliche e,

se del caso, private) necessarie a conferire al territorio interessato

l’idoneità all’edificazione, di ripartire il compito di eseguirle ed il loro finanziamento

e di stabilire altresì il momento in cui, dopo l’esecuzione, i terreni interessati

potranno finalmente soddisfare i requisiti di cui all’art. 15 LPT. Per quanto

concerne particolarmente i terreni non ancora edificati, come quello del ricorrente,

lo svolgimento di questo iter è tuttavia subordinato alla condizione che, dopo

la ponderazione di tutti gli interessi in gioco (art. 3 OPT), la decisione di

attribuirli alla zona fabbricabile sebbene esposti al pericolo di caduta sassi

di grado medio, manifestata dal consiglio comunale di __________ ma non

confermata dal Governo, venga ulteriormente riproposta e possa essere approvata.

5.

Il

ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta

a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Al comune, che ha formulato conclusioni

proprie, ma in ogni caso favorevoli all’approvazione dell’assegnazione al

territorio edificabile del mapp. 901, non vengono assegnate ripetibili (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 2’000.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster