90.2006.67
Ricorso tardivo
26 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2006.67
Data decisione, Autorità:
26.08.2007, TRAM
Titolo:
Ricorso tardivo
TERMINE
art. 38 cpv. 1 LALPT
Incarto n.
90.2006.67
Lugano
26 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30/31 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1;
viste le risposte:
- 9 gennaio 2007 del RA 2;
- 20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con
risoluzione 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore
del RI 1;
che con
ricorso 30/31 ottobre 2006 RI 1, già ricorrente dinanzi al Governo, è insorto
contro la menzionata risoluzione innanzi a questo tribunale;
che, ai
fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla
base del gravame;
che, con scritto 15 marzo 2007, il tribunale
ha informato il ricorrente circa la tardività dell’impugnativa ed a riflettere,
di conseguenza, sull’opportunità di mantenerla;
che, con lettera 29 marzo 2007 l’insorgente
ha confermato il mantenimento del gravame;
considerato, in
diritto
Considerandi
che la
competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che,
quanto alla tempestività del gravame, il tribunale considera quanto segue;
che
contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.
1.
LALPT);
che, in
concreto, la decisione 22 agosto 2006 è stata spedita il 28 agosto successivo
ed è stata consegnata al ricorrente il 29 agosto 2006 (cfr. accertamento
effettuato presso la Posta Svizzera);
che il termine di ricorso ha quindi iniziato
a decorrere il 30 agosto 2006 ed è giunto a scadenza il 28 settembre successivo;
che il gravame, datato 30 ottobre 2006 e
consegnato alla posta il giorno successivo, risulta quindi tardivo; esso deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
che il
ricorrente non può prevalersi del termine di ricorso concesso in relazione alla
pubblicazione delle modifiche d’ufficio e delle non approvazioni decretate dal
Governo nella risoluzione governativa impugnata, disposta dal municipio di __________
il 15 settembre 2006, durante il periodo 2 ottobre/31 ottobre 2006 (cfr. FU del
15.
settembre 2006, n. 74/2006, pag. 6031). Tale pubblicazione, effettuata
dietro precisi ordini e direttive del Governo (cfr. dispositivo n. 4 seg. e
relativo rinvio alla cifra 6 della risoluzione 22 agosto 2006), indicava la
possibilità di aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa;
che, in effetti, il termine di ricorso di
cui alla menzionata pubblicazione ritorna applicabile solo per coloro che
prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore dal
Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di
notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della
decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi
(cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n.
1), ma che, per questo stesso motivo, in materia di atti pianificatori costituisce
piuttosto la regola. Chi, come il ricorrente, ha invece ricevuto personalmente
la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm),
non può invece appellarsi a tale termine. Coerentemente con questo principio,
il dispositivo n. 3 della decisione contestata ricordava pertanto
espressamente, al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di
30.
giorni dalla notificazione della decisione stessa per aggravarsi dinanzi al
Tribunale della pianificazione del territorio, frattanto integrato in questo
tribunale. L'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente
insinuata a quest’ultimo entro tale termine;
che, invano, il ricorrente pretende che il
suo appello possa esse considerato ricevibile per lo meno per quanto interessa
il mapp. 2545, che ha acquistato nel 2003 e, pertanto, solo dopo la presentazione
del ricorso 24 marzo 2002 al Consiglio di Stato: in effetti, in linea di principio,
il privato cittadino è legittimato a ricorrere dinanzi
a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al
Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia
disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale (art. 38
cpv. 4 LALPT);
che l’insorgente non ha impugnato dinanzi al
Consiglio di Stato la pianificazione del mapp. 2545 disposta dal consiglio
comunale di Intragna; che di conseguenza, per questo motivo, il suo ricorso dev’essere
dichiarato irricevibile anche per quanto si riferisce al mapp. 2545; il fatto
che l’insorgente abbia acquistato la particella solo dopo la scadenza dei
termini per impugnare la deliberazione del legislativo comunale non permette di
supplire all’assenza del ricorso di prima istanza;
che la tassa di giudizio dev’essere posta a
carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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