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Decisione

90.2006.69

Non approvazione di una zona edificabile residenziale

14 marzo 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I fondi del

ricorrente sono posti al margine occidentale della frazione di __________o,

immediatamente sotto la strada cantonale che conduce a __________. Quest'ultima

è sopraelevata rispetto ai fondi di svariati metri ed è sostenuta e delimitata

verso questi da un muro in sassi. Il mapp. 590, ubicato a contatto con la strada,

presenta una superficie di 424 mq, il sottostante mapp. 591 di complessivi mq

865, di cui 163 mq di bosco. Entrambi i fondi sono inedificati, allo stato

prativo e piantati a vite. Salgono piuttosto ripidamente, a balze e terrazzi,

verso la strada cantonale appena citata, raggiungibile tramite una scala. Le

particelle confinano, oltre che con quest'arteria, con il bosco e con la zona

agricola. Solo sul lato orientale i fondi sono a contatto con la nuova

edificabile residenziale, che il comune ha inteso creare sotto il nucleo e che

il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover avallare, riducendo tuttavia la sua

estensione verso valle ed escludendo dalla stessa i mapp. 509 e 591.

Trattandosi tuttavia di una nuova zona, le relative particelle sono per lo più

inedificate ed allo stato prativo. I fondi del ricorrente, che condividono pienamente

le stesse caratteristiche dell'area verde in cui sono posti, non possono dunque

essere considerati come inclusi in un territorio ampiamente edificato nel senso

restrittivo inteso dalla giurisprudenza. Il semplice fatto che si avvicinino, su

di un lato, alla zona edificabile non basta, ovviamente, per ritenere soddisfatto

questo requisito. Del pari, la circostanza secondo cui l'area in questione potrebbe

essere considerata urbanizzata - come detto la strada cantonale è comunque

sopraelevata rispetto alla quota delle proprietà - non è decisiva e non conferisce

un diritto all'attribuzione dei fondi alla zona edificabile (122 II 326 consid.

6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321).

4.2. L'attribuzione dei fondi in oggetto

alla zona edificabile non risponde poi nemmeno ad una prevedibile necessità di

terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In

effetti, come ha rilevato il Governo nella risoluzione di approvazione del

piano regolatore, le zone edificabili proposte dal comune a questo scopo sono sovradimensionate

per rapporto ad un'ipotesi di sviluppo realistica dello stesso, poiché permettono

di accogliere circa 3'273 UI (unità insediative), di cui 1'745 abitanti,

rispetto ad una situazione di 1'779 UI, di cui 909 abitanti (al 31 dicembre

2003). L'incremento delle UI è dunque superiore all'80% in generale ed addirittura

al 90% se riferito ai soli abitanti: esso equivale ad oltre 10 volte l'aumento

degli abitanti del comune registrato negli ultimi 20 anni, pari al 7% circa

(cfr. risoluzione impugnata, pag. 26-28). Questa constatazione ha, peraltro, condotto

il Governo a negare l'approvazione a svariate proposte di ampliamento della

zona fabbricabile destinata alla residenza.

La

circostanza secondo cui, in concreto, la superficie da aggregare alla zona

fabbricabile sarebbe esigua non è determinante. Infatti, secondo la

giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni

contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art. 15 LPT e non

possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26

settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.; STPT 13

ottobre 2005 in re D. S. e llcc, consid. 5.5).

4.3. La decisione del Consiglio di Stato di

non approvare la proposta, formulata dal consiglio comunale di Intragna, di

assegnare le particelle in oggetto alla zona edificabile, tranne un modesto

triangolo di nemmeno 100 mq di superficie del mapp. 590, che si insinua nel

mapp. 592, merita di essere tutelata già per palese assenza dei requisiti di

cui all'art. 15 LPT.

4.4. Nella fattispecie, invero, malgrado

l'impressionante contenibilità del piano regolatore proposto dal comune, il

Consiglio di Stato ha ritenuto di condividere la creazione delle nuova zona

edificabile residenziale in loco. Esso ha invece voluto motivare l'esclusione

dei mapp. 590 e 591 in quanto, diversamente dagli altri fondi, sono affacciati

- e pertanto legati - alla strada cantonale che conduce a Corcapolo, non invece

Considerandi

a quella che conduce a Costa. Ora, in realtà, l'unica differenza che presentano

i terreni del ricorrente rispetto a quelle dei vicini consiste nell'orientamento

leggermente differente, appena percettibile, dovuto ad una minima piega del

tracciato stradale. Il Consiglio di Stato non poteva pertanto in alcun modo imporre

alle autorità comunali l'azzonamento dei mapp. 590 e 591 che esso riteneva più

appropriato sulla base di questo (unico) argomento. Tanto più che, come ha

affermato il ricorrente, sul margine ovest delle sue proprietà corre un riale,

lungo il quale le autorità comunali avevano proposto di fissare il confine (naturale)

della zona fabbricabile: confine, questo, che, oltretutto, sarebbe corrisposto a

quello della già esistente zona edificabile ricavata a monte della strada cantonale,

approvata dallo stesso Governo con risoluzione 11 settembre 1996 n. 4708. Scartando

la proposta dell'autorità locale che - a prescindere dalle carenze legali di

cui si è già detto - appariva quantomai coerente e pertinente in relazione alla

definizione del perimetro della zona fabbricabile, il Governo ha valicato i

limiti del potere cognitivo che gli spettava (cfr. consid. 2), violando l'autonomia

del comune di Intragna di pianificare il suo territorio.

Il ricorrente non può tuttavia beneficiare

dell'accertamento di questa violazione. In effetti, com'è stato spiegato, l'inserimento

delle sue proprietà nella zona edificabile concretizzerebbe una violazione

della legge, ma in particolare dell'art. 15 LPT, che definisce e delimita la

zona edificabile.

5.

Il

ricorrente, sostenuto dal comune, si appella inoltre ad una disparità di trattamento, in quanto, rispetto alla proposta dell'autorità

locale, i suoi fondi sono i soli ad essere stati estromessi dal Governo dalla

nuova zona edificabile residenziale a Calezzo-Case dei __________.

5.1

Il

principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la

legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e

in modo diverso situazioni diverse.

Nell'ambito di provvedimenti pianificatori questo principio ha una portata

necessariamente limitata. Nella delimitazione delle zone è necessario, talora,

prescindere da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare

differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi

per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con

il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitraria, la delimitazione delle

zone deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 5a con rinvii).

5.2

Nella fattispecie è necessario rilevare

che, in linea di principio, il ricorrente è stato indubitabilmente trattato al

pari degli altri, numerosi proprietari di terreni di Intragna, la cui proposta

di inserimento nella zona edificabile formulata dal consiglio comunale è stata

disattesa dal Consiglio di Stato. L'approvazione della delimitazione delle zone

di utilizzazione ad opera del Consiglio di Stato ha quindi avuto luogo non solo

nel rispetto dei criteri pianificatori pertinenti, ma anche della parità di trattamento.

Quanto al comparto in oggetto, invece, sono solo le particelle del ricorrente

ad essere state escluse, dal Consiglio di Stato, dalla zona fabbricabile, per

di più - com'è appena stato spiegato - indebitamente. Ora, tuttavia, il

ricorrente non può pretendere di spuntare d'acchito l'edificabilità dei suoi

fondi appellandosi alla parità di trattamento, nemmeno se risulta effettivamente

discriminato rispetto agli altri proprietari dei terreni vicini. In effetti, a

prescindere dal fatto che un simile trattamento implicherebbe una lesione del

principio di legalità (cfr. consid. 4. in fine), a mente del tribunale, a fronte di un piano regolatore sovradimensionato come quello proposto, l'obiettivo

di interesse generale di impedire la formazione di zone edificabili troppo

vaste (cfr. RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c) prevarrebbe in ogni caso, in

concreto, sull'applicazione del principio di uguaglianza (Häfelin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.a edizione, Zurigo 2006, n. 522; inoltre, per

un caso analogo concernente il comune di Intragna, la sentenza 24 settembre

2007.

di questo tribunale, nell'inc. 90.2006.59). Invocare quest'ultimo

principio non può condurre quindi a nessun risultato utile per il ricorrente, i

cui terreni, per finire, vengono a trovarsi nella stessa situazione in cui

avrebbero dovuto essere se le autorità inferiori avessero adottato delle decisioni

legalmente inoppugnabili.

6.

Il Consiglio di Stato non ha proceduto ad assegnare una precisa

funzione ai mapp. 590 e 591, procedendo ad una modifica d'ufficio del piano

regolatore. Esso si è invece limitato a retrocedere gli atti al comune a questo

scopo. Spetterà pertanto al legislativo di Intragna, dietro proposta del

municipio, di assegnare una nuova funzione ai terreni in discussione.

7.

La risoluzione impugnata non viola dunque il diritto, quantomeno nel

risultato, ma pone piuttosto in consonanza con l'ordinamento pianificatorio

sancito a livello federale le proposte delle autorità comunali. Essa non è pertanto,

e sempre nel risultato, nemmeno lesiva dell'autonomia che pertocca in questo

settore del diritto agli enti locali. Il ricorso dev'essere dunque respinto.

8.

La tassa

di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara e pronuncia

1. II ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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