90.2006.69
Non approvazione di una zona edificabile residenziale
14 marzo 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
90.2006.69
Data decisione, Autorità:
14.03.2008, TRAM
Titolo:
Non approvazione di una zona edificabile residenziale
UGUAGLIANZA GIURIDICA
ZONA RESIDENZIALE
art. 8 COST
art. 15 LPT
Incarto n.
90.2006.69
Lugano
14 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di Intragna;
viste
le risposte:
-
9 gennaio 2007 del municipio di Intragna;
-
20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente
è proprietario dei mapp. 590 e 591 di Intragna, ubicati in località Case dei __________.
B. Nelle
sedute del 21 gennaio e 10 giugno 2002, il consiglio comunale di Intragna ha
adottato la revisione del piano regolatore. Il mapp. 590 e la parte superiore
del mapp. 591 sono stati assegnati alla zona residenziale (R).
C. Con
risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte
pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato
d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti. Innanzitutto il Consiglio
di Stato ha verificato l'estensione delle zone edificabili del comune e le ha
ritenute sovradimensionate, soprattutto per quel che concerneva le zone
destinate alla residenza. Oltre a ciò, il Consiglio di Stato ha rilevato, in
generale, che il comune non aveva nemmeno giustificato le proposte di ampliamento
di queste zone. Per quanto qui interessa il Governo ha comunque ritenuto di approvare
la nuova zona edificabile residenziale (zona residenziale, R) interessante - in
tutto o in parte - i mapp. 628, 629, 630, 632, 633, 637, 638 e 592, ubicata nella
menzionata località di Case dei __________, nella frazione di Calezzo, immediatamente
a valle della strada cantonale. Il Consiglio di Stato ha però limitato la profondità
di questo comparto rispetto al tracciato della strada cantonale ed ha inoltre
escluso dall'edificazione i mapp. 590 e 591, salvo un angolino di minima
entità, adducendo che questi fondi non erano legati concettualmente (ed
affacciati) al tratto di strada che conduce alla frazione di Costa, ma a quello
che si dirige verso Corcapolo (cfr. ris. impugnata, pag. 31 seg., allegato 18).
Esso ha pertanto retrocesso gli atti al comune per proporre un nuovo
azzonamento delle particelle, tramite variante di piano regolatore.
D. Con ricorso
30 ottobre 2006, RI 1 impugna la menzionata risoluzione governativa, chiedendo
la conferma dell'assegnazione dei suoi fondi in oggetto alla zona fabbricabile,
così come da proposta del consiglio comunale. Ritiene che il confine tra la
zona edificabile e quella agricola debba essere posto, così come ritenuto da quest'autorità,
lungo il tracciato del riale che delimita la sua proprietà verso occidente.
Lamenta inoltre una disparità di trattamento. Chiede infine l'esperimento di un
sopralluogo.
E. La
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione
dell'impugnativa. Il municipio di Intragna ne postula invece l'accoglimento.
F. In data 23
marzo 2007 il tribunale ha tenuto un'udienza, in occasione della quale le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni. Al termine dell'udienza è stato
esperito un sopralluogo alla presenza delle parti.
G. Con lettera
5 settembre 2007, il municipio di Intragna ha trasmesso al tribunale i documenti
sulla cui base il Consiglio di Stato, con risoluzione 11 settembre 1996, n.
4708, aveva approvato una variante del previgente piano regolatore, tramite la
quale erano stati assegnati alla zona residenziale i mapp. 593 e 886, ubicati a
monte della strada cantonale che conduce a Corcapolo, immediatamente sopra la
proprietà di RI 1.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale
unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib
121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad
art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori
(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.
1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.
15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga
misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15
anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo
alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi
che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare
(cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o
totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno
alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata
relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della
pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché
soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato
alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre
Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
4. 4.1. Con
terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si
intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b;
Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
319). In concreto, questo presupposto non è adempiuto.
Fatti
I fondi del
ricorrente sono posti al margine occidentale della frazione di __________o,
immediatamente sotto la strada cantonale che conduce a __________. Quest'ultima
è sopraelevata rispetto ai fondi di svariati metri ed è sostenuta e delimitata
verso questi da un muro in sassi. Il mapp. 590, ubicato a contatto con la strada,
presenta una superficie di 424 mq, il sottostante mapp. 591 di complessivi mq
865, di cui 163 mq di bosco. Entrambi i fondi sono inedificati, allo stato
prativo e piantati a vite. Salgono piuttosto ripidamente, a balze e terrazzi,
verso la strada cantonale appena citata, raggiungibile tramite una scala. Le
particelle confinano, oltre che con quest'arteria, con il bosco e con la zona
agricola. Solo sul lato orientale i fondi sono a contatto con la nuova
edificabile residenziale, che il comune ha inteso creare sotto il nucleo e che
il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover avallare, riducendo tuttavia la sua
estensione verso valle ed escludendo dalla stessa i mapp. 509 e 591.
Trattandosi tuttavia di una nuova zona, le relative particelle sono per lo più
inedificate ed allo stato prativo. I fondi del ricorrente, che condividono pienamente
le stesse caratteristiche dell'area verde in cui sono posti, non possono dunque
essere considerati come inclusi in un territorio ampiamente edificato nel senso
restrittivo inteso dalla giurisprudenza. Il semplice fatto che si avvicinino, su
di un lato, alla zona edificabile non basta, ovviamente, per ritenere soddisfatto
questo requisito. Del pari, la circostanza secondo cui l'area in questione potrebbe
essere considerata urbanizzata - come detto la strada cantonale è comunque
sopraelevata rispetto alla quota delle proprietà - non è decisiva e non conferisce
un diritto all'attribuzione dei fondi alla zona edificabile (122 II 326 consid.
6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321).
4.2. L'attribuzione dei fondi in oggetto
alla zona edificabile non risponde poi nemmeno ad una prevedibile necessità di
terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In
effetti, come ha rilevato il Governo nella risoluzione di approvazione del
piano regolatore, le zone edificabili proposte dal comune a questo scopo sono sovradimensionate
per rapporto ad un'ipotesi di sviluppo realistica dello stesso, poiché permettono
di accogliere circa 3'273 UI (unità insediative), di cui 1'745 abitanti,
rispetto ad una situazione di 1'779 UI, di cui 909 abitanti (al 31 dicembre
2003). L'incremento delle UI è dunque superiore all'80% in generale ed addirittura
al 90% se riferito ai soli abitanti: esso equivale ad oltre 10 volte l'aumento
degli abitanti del comune registrato negli ultimi 20 anni, pari al 7% circa
(cfr. risoluzione impugnata, pag. 26-28). Questa constatazione ha, peraltro, condotto
il Governo a negare l'approvazione a svariate proposte di ampliamento della
zona fabbricabile destinata alla residenza.
La
circostanza secondo cui, in concreto, la superficie da aggregare alla zona
fabbricabile sarebbe esigua non è determinante. Infatti, secondo la
giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni
contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art. 15 LPT e non
possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26
settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.; STPT 13
ottobre 2005 in re D. S. e llcc, consid. 5.5).
4.3. La decisione del Consiglio di Stato di
non approvare la proposta, formulata dal consiglio comunale di Intragna, di
assegnare le particelle in oggetto alla zona edificabile, tranne un modesto
triangolo di nemmeno 100 mq di superficie del mapp. 590, che si insinua nel
mapp. 592, merita di essere tutelata già per palese assenza dei requisiti di
cui all'art. 15 LPT.
4.4. Nella fattispecie, invero, malgrado
l'impressionante contenibilità del piano regolatore proposto dal comune, il
Consiglio di Stato ha ritenuto di condividere la creazione delle nuova zona
edificabile residenziale in loco. Esso ha invece voluto motivare l'esclusione
dei mapp. 590 e 591 in quanto, diversamente dagli altri fondi, sono affacciati
- e pertanto legati - alla strada cantonale che conduce a Corcapolo, non invece
Considerandi
a quella che conduce a Costa. Ora, in realtà, l'unica differenza che presentano
i terreni del ricorrente rispetto a quelle dei vicini consiste nell'orientamento
leggermente differente, appena percettibile, dovuto ad una minima piega del
tracciato stradale. Il Consiglio di Stato non poteva pertanto in alcun modo imporre
alle autorità comunali l'azzonamento dei mapp. 590 e 591 che esso riteneva più
appropriato sulla base di questo (unico) argomento. Tanto più che, come ha
affermato il ricorrente, sul margine ovest delle sue proprietà corre un riale,
lungo il quale le autorità comunali avevano proposto di fissare il confine (naturale)
della zona fabbricabile: confine, questo, che, oltretutto, sarebbe corrisposto a
quello della già esistente zona edificabile ricavata a monte della strada cantonale,
approvata dallo stesso Governo con risoluzione 11 settembre 1996 n. 4708. Scartando
la proposta dell'autorità locale che - a prescindere dalle carenze legali di
cui si è già detto - appariva quantomai coerente e pertinente in relazione alla
definizione del perimetro della zona fabbricabile, il Governo ha valicato i
limiti del potere cognitivo che gli spettava (cfr. consid. 2), violando l'autonomia
del comune di Intragna di pianificare il suo territorio.
Il ricorrente non può tuttavia beneficiare
dell'accertamento di questa violazione. In effetti, com'è stato spiegato, l'inserimento
delle sue proprietà nella zona edificabile concretizzerebbe una violazione
della legge, ma in particolare dell'art. 15 LPT, che definisce e delimita la
zona edificabile.
5.
Il
ricorrente, sostenuto dal comune, si appella inoltre ad una disparità di trattamento, in quanto, rispetto alla proposta dell'autorità
locale, i suoi fondi sono i soli ad essere stati estromessi dal Governo dalla
nuova zona edificabile residenziale a Calezzo-Case dei __________.
5.1
Il
principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la
legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e
in modo diverso situazioni diverse.
Nell'ambito di provvedimenti pianificatori questo principio ha una portata
necessariamente limitata. Nella delimitazione delle zone è necessario, talora,
prescindere da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare
differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi
per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con
il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitraria, la delimitazione delle
zone deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 5a con rinvii).
5.2
Nella fattispecie è necessario rilevare
che, in linea di principio, il ricorrente è stato indubitabilmente trattato al
pari degli altri, numerosi proprietari di terreni di Intragna, la cui proposta
di inserimento nella zona edificabile formulata dal consiglio comunale è stata
disattesa dal Consiglio di Stato. L'approvazione della delimitazione delle zone
di utilizzazione ad opera del Consiglio di Stato ha quindi avuto luogo non solo
nel rispetto dei criteri pianificatori pertinenti, ma anche della parità di trattamento.
Quanto al comparto in oggetto, invece, sono solo le particelle del ricorrente
ad essere state escluse, dal Consiglio di Stato, dalla zona fabbricabile, per
di più - com'è appena stato spiegato - indebitamente. Ora, tuttavia, il
ricorrente non può pretendere di spuntare d'acchito l'edificabilità dei suoi
fondi appellandosi alla parità di trattamento, nemmeno se risulta effettivamente
discriminato rispetto agli altri proprietari dei terreni vicini. In effetti, a
prescindere dal fatto che un simile trattamento implicherebbe una lesione del
principio di legalità (cfr. consid. 4. in fine), a mente del tribunale, a fronte di un piano regolatore sovradimensionato come quello proposto, l'obiettivo
di interesse generale di impedire la formazione di zone edificabili troppo
vaste (cfr. RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c) prevarrebbe in ogni caso, in
concreto, sull'applicazione del principio di uguaglianza (Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.a edizione, Zurigo 2006, n. 522; inoltre, per
un caso analogo concernente il comune di Intragna, la sentenza 24 settembre
2007.
di questo tribunale, nell'inc. 90.2006.59). Invocare quest'ultimo
principio non può condurre quindi a nessun risultato utile per il ricorrente, i
cui terreni, per finire, vengono a trovarsi nella stessa situazione in cui
avrebbero dovuto essere se le autorità inferiori avessero adottato delle decisioni
legalmente inoppugnabili.
6.
Il Consiglio di Stato non ha proceduto ad assegnare una precisa
funzione ai mapp. 590 e 591, procedendo ad una modifica d'ufficio del piano
regolatore. Esso si è invece limitato a retrocedere gli atti al comune a questo
scopo. Spetterà pertanto al legislativo di Intragna, dietro proposta del
municipio, di assegnare una nuova funzione ai terreni in discussione.
7.
La risoluzione impugnata non viola dunque il diritto, quantomeno nel
risultato, ma pone piuttosto in consonanza con l'ordinamento pianificatorio
sancito a livello federale le proposte delle autorità comunali. Essa non è pertanto,
e sempre nel risultato, nemmeno lesiva dell'autonomia che pertocca in questo
settore del diritto agli enti locali. Il ricorso dev'essere dunque respinto.
8.
La tassa
di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara e pronuncia
1. II ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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