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Decisione

90.2006.70

Pianificazione del territorio e foresta

26 agosto 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle sedute

del 21 gennaio e 10 giugno 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato

la revisione del piano regolatore. Con risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3859) il

Consiglio di Stato ha approvato il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione

di alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine

modificato d'ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti.

Per

quanto qui interessa, il Governo non ha approvato alcune aree riservate per posteggi

pubblici (P) nella frazione di __________, perché il comune non aveva tenuto

conto della richiesta, formulata in sede di esame preliminare dipartimentale,

di studiare attentamente la loro ubicazione, in quanto poste all’entrata del nucleo,

ed inoltre perché non era stata esperita la procedura di dissodamento (cfr.

ris. impugnata, pag. 32, allegato 17 alla stessa).

Il Consiglio di Stato non ha poi nemmeno

approvato la zona artigianale (Ar) in località __________, oltre alla relativa

strada di accesso. Da un lato, esso ha condiviso il parere negativo espresso

dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio sulla

domanda di dissodamento della foresta, che ricopriva una parte di questa zona.

Dall’altro, esso ha ritenuto che non erano state previste le necessarie misure pianificatorie

e quelle di compensazione naturalistica (cfr. ris. impugnata, pag. 14 seg., 34,

allegati 2, 28).

Il Governo ha, in seguito, negato

l’approvazione anche di una zona turistico-ricreativa prevista a __________,

una zona AP-EP per il compostaggio e la relativa strada di servizio. Esso ha,

in primo luogo, fatto riferimento al parere negativo dell’Ufficio federale

dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio sulla domanda di dissodamento

delle superfici necessarie (cfr. ris. impugnata, pag. 14, 32, allegati 3, 12).

Sempre a __________ il Consiglio di Stato ha disatteso l’ampliamento della zona

AP-EP del centro sportivo, in quanto non giustificato.

Nella

decisione in parola il Consiglio di Stato ha infine negato l’approvazione della

strada di raccolta pianificata per collegare __________ alla frazione di __________

e la zona edificabile in località __________ (cfr. ris. impugnata, pag. 14,

allegati 5, 8).

B. Con ricorso

28/31 ottobre 2006 il RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la

menzionata risoluzione governativa, in quanto proprietario rispettivamente

promotore di opere sui terreni interessati dalle non approvazioni.

Il

ricorrente domanda anzitutto che venga approvato il posteggio pubblico previsto

all’entrata della frazione di __________, in quanto al beneficio di un permesso

di dissodamento e di una licenza edilizia. Esso domanda in seguito

l’approvazione della zona artigianale (o di una zona AP-EP) in località __________,

già sistemata, dove il bosco non esiste più ed il riale che l’attraversa è già

stato coperto. Per quanto attiene alla frazione di __________, il ricorrente

mette in evidenza l’importanza della piazza di compostaggio. Nella zona

turistico-ricreativa, prossima al golf di __________, è possibile costruire dei

bungalows, mentre che nell’adiacente area AP-EP entra in linea di conto la costruzione

di impianti sportivi, come un palazzetto dello sport. Il __________ postula in

seguito l’approvazione della zona edificabile in località __________ (non

occorre riassumere i motivi di questa domanda, in quanto ritirata all'udienza)

e formula, a titolo di osservazione, una proposta di inserimento di una nuova

strada di accesso a __________, partendo dalla strada che conduce a __________

__________

C. La

divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede la reiezione

dell'impugnativa. Il municipio di __________ ne postula invece l’accoglimento.

D. In data 21

marzo 2007 il tribunale ha tenuto un'udienza. A seguito della stessa, i rappresentanti

del ricorrente hanno dichiarato di recedere dalla contestazione della non

approvazione della zona edificabile in località __________. Su questo oggetto

il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli. Al termine dell’udienza è stato esperito

un sopralluogo.

considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).

L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Va precisato che la proposta di

nuovo tracciato della strada per raggiungere la frazione di __________,

formulata a titolo di osservazione, non viene trattata quale domanda ricorsuale.

Simile domanda risulterebbe peraltro irricevibile, in quanto il __________ non

ha impugnato - bensì accettato - il tracciato che istituiva un collegamento

diretto tra __________ e __________, adottato dal consiglio comunale, ma disatteso

dal Governo: questo percorso è - di conseguenza - anche il solo che esso potrebbe

sostenere in questa sede (art. 38 cpv. 4 lett. b e c LALPT).

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale

unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib

121.

consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad

art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un

diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano

regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

3.1. I

piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può

inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I

piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo

per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di

utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle

zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a

soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano

indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una

buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,

l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della

determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di

15.

anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta

l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo

sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa

certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27,

II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di

vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). La creazione, da parte

dell’ente pianificante, di zone per edifici e impianti di interesse pubblico su

importanti superfici di terreno, senza precisarne la funzione, semplicemente

per poter disporre della maggior libertà di manovra possibile in vista della

sistemazione territoriale, non adempie a queste condizioni (cfr. Brandt/Moor, Commentaire LAT, ad art.

18.

n. 22 con rinvii; Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 174). In quest'ordine di idee,

l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che

compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a

zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) ed i posteggi

pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b RLALPT,

secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la capienza

approssimativa dei posteggi pubblici (riassuntivamente, per tutte le

enunciazioni che precedono, RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2.).

3.2

La

foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere

sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno

della LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto

confermano gli art. da 11 a 13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. Secondo l’art. 12 LFo

l'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione è di conseguenza

subordinata ad un permesso di dissodamento (cfr. RDAT I-1999 n. 82 consid. 7;

cfr. per le eccezioni RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). Da qui la necessità di

coordinare la procedura pianificatoria con quella di dissodamento. A questo

proposito la giurisprudenza ritiene che l’art. 12 LFo è ossequiato quando

l’autorità competente per la pianificazione territoriale - che, nel caso del

piano regolatore, è il legislativo comunale - disponga, prima della sua

decisione, se non del permesso di dissodamento, quantomeno di una presa di

posizione positiva vincolante dell’autorità competente per il rilascio del

permesso stesso (DTF 122 II 81 consid. 6d, ee, aaa con rinvii).

4.

4.1. Nella

risoluzione 22 agosto 2006, il Consiglio di Stato ha anzitutto negato l'approvazione

di alcuni posteggi pubblici nella frazione di __________, perché il comune non

aveva tenuto conto della richiesta, formulata in sede di esame preliminare

dipartimentale, di studiare attentamente la loro ubicazione, in quanto posti

all’entrata del nucleo. Inoltre non era stata esperita la procedura di

dissodamento. Il __________ censura questa decisione limitatamente al posteggio

pubblico che concerne il mapp. 731, sostenendo di essere al beneficio di un

permesso di dissodamento e di una licenza edilizia.

4.2

In

concreto, l’istruttoria ha permesso di rilevare che il 16 giugno 1999 il __________

ha inoltrato una domanda di licenza edilizia per la realizzazione di un

posteggio pubblico con 8 stalli al mapp. 731. Il 24 novembre 1999 il

dipartimento del territorio ha formulato opposizione al progetto, perché in

contrasto con l’art. 24 LPT e, oltretutto, previsto nella foresta. Dietro

domanda del progettista del 25 maggio 1999, il Consiglio di Stato ha tuttavia

accordato in seguito il dissodamento della superficie boschiva necessaria per

far posto al manufatto (circa 200 mq; cfr. risoluzione 2 febbraio 2000 n. 478

del Consiglio di Stato); questo permesso era valido sino al 31 dicembre 2005. Ciò

malgrado, l’11 aprile 2005 il Dipartimento del territorio ha disatteso una

richiesta di ritirare l’opposizione al progetto inoltrata il 22 marzo precedente

dal __________, in quanto era in corso, dinanzi al Consiglio di Stato, la

procedura di approvazione del piano regolatore. Il 3 novembre 2005 il municipio

di __________ ha, per finire, rilasciato la licenza edilizia al __________.

4.3

Effettivamente, dunque, il Consiglio di

Stato ha rilasciato un permesso di dissodare l’area necessaria per la

costruzione del posteggio pubblico. La relativa procedura non è tuttavia stata

coordinata con quella del piano regolatore (che è quella che qui interessa), ma

è stata condotta parallelamente a quella del permesso di costruzione; inoltre,

dal profilo strettamente sostanziale, tale autorizzazione era scaduta al

momento in cui il Governo ha approvato il piano regolatore. Quanto alla licenza

edilizia rilasciata dal municipio di __________ il 3 novembre 2005 e che,

secondo le informazioni ricevute dall’autorità cantonale, non sembra nemmeno

essere stata notificata a quest’ultima (ma la questione può rimanere

irrisolta), essa appare comunque sia inefficace, per non dire semplicemente

nulla, in quanto emessa senza il consenso ed anzi in palese urto con l’opposizione

del dipartimento (art. 25 cpv. 2 LPT; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna

2006, ad art. 25 n. 37). Questa conseguenza doveva essere peraltro ben nota

agli stessi ____________________: lo conferma il fatto che, malgrado la stessa,

il posteggio in oggetto non è stato realizzato.

4.4

A prescindere da quanto appena esposto,

come ha rilevato il Consiglio di Stato, il comune non ha dimostrato di aver

studiato l’ubicazione del manufatto, segnatamente sotto l’aspetto paesaggistico,

e tantomeno - come ha soggiunto il Governo ad ulteriore conforto del diniego

dell’approvazione (cfr. ris. impugnata, pag. 32) - giustificato il numero di

posteggi proposti. Una sua approvazione non poteva pertanto, in ogni caso,

entrare in linea di conto.

4.5

Il ricorso, su questo oggetto, deve

dunque essere respinto. Al comune di __________ rimane riservata la facoltà di

riproporre il controverso posteggio, coordinando la procedura di pianificazione

con quella di dissodamento e adempiendo altresì alle ulteriori richieste formulate

dal Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata.

5.

5.1. Il

Consiglio di Stato non ha nemmeno approvato la zona artigianale (Ar) in località

__________, oltre alla relativa strada di accesso. Da un lato, esso ha condiviso

il parere negativo espresso dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste

e del paesaggio sulla domanda di dissodamento della foresta, che ricopriva una

parte di questa zona. Dall’altro, esso ha ritenuto che non erano state previste

le necessarie misure pianificatorie e quelle di compensazione naturalistica. Il

__________ chiede l’approvazione della zona artigianale (o di una zona AP-EP)

in località __________, in quanto già sistemata, dove il bosco non esiste più

ed il riale che l’attraversa è già stato coperto.

5.2

Per poter ricavare la zona in oggetto, l’11

novembre 2003 il municipio di __________ ha inoltrato una domanda di dissodamento

delle superfici necessarie. Questa domanda è stata respinta da quest’ultima

autorità con decisione 22 agosto 2006, di identica data quindi a quella con cui

il Governo ha approvato il piano regolatore, che è frattanto cresciuta in

giudicato (su questo oggetto). L’area artigianale in località __________ non

può quindi essere approvata, per quanto interessa le superfici forestali

chiamate a far parte di questo comparto interessate, già per questo motivo; va

peraltro rilevato che la procedura di dissodamento non è oltretutto stata

coordinata con quella pianificatoria nemmeno in questo caso, essendo stata avviata

tardivamente (solo dopo la decisione di adozione del piano regolatore), in violazione

dell’art. 12 LFo. Ma anche per le residue superfici non entra in linea di conto

un’approvazione. Infatti la zona artigianale in discussione verrebbe ricavata

da una discarica di materiale di scavo e demolizione, che scende verso valle

con una ripida scarpata, ma il piano non prevede nessuna misura per assicurare

la stabilità del terreno stesso, per renderlo idoneo all’edificazione (art. 15

LPT). Il comune stesso aveva peraltro fatto eseguire una perizia geotecnica che

rilevava una tale necessità (perizia geotecnica, maggio 2003, studio di

geologia dott. ing. __________ SA). Del pari, il piano proposto non prevede il

ripristino a cielo aperto, la compensazione o la sostituzione confacente del

riale che attraversa l’area, frattanto intubato.

5.3

Il ricorso deve dunque essere respinto

anche su questo oggetto. Al comune di __________ rimane riservata la facoltà di

riproporre la zona artigianale in discussione, coordinando la procedura di

pianificazione con quella di dissodamento e adempiendo altresì alle ulteriori

richieste formulate dal Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata.

6.

6.1. Il

Governo ha, in seguito, negato l’approvazione anche di una zona

turistico-ricreativa prevista a __________, una zona AP-EP per il compostaggio

e la relativa strada di servizio. Esso ha, in primo luogo, fatto riferimento al

parere negativo dell’ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del

paesaggio sulla domanda di dissodamento delle superfici necessarie. Sempre a __________

il Consiglio di Stato ha disatteso l’ampliamento della zona AP-EP del centro

sportivo, in quanto non giustificato.

6.2

Per

poter ricavare la zona turistico-ricreativa e la piazza per il compostaggio, il

municipio di __________ ha inoltrato due domande di dissodamento delle

superfici necessarie, entrambe dell’11 novembre 2003. Anche queste domande sono

state respinte da quest’ultima autorità con decisione 22 agosto 2006, frattanto

cresciuta in giudicato (su questo oggetto). La zona turistico-ricreativa non

può quindi essere approvata, per quanto interessa le superfici forestali

chiamate a far parte di questo comparto, già per questo motivo; del pari, non

può essere tutelata l’area di compostaggio, che abbisognava per l’intera sua

estensione del permesso di dissodamento. Va peraltro rilevato, anche per queste

fattispecie, che la procedura di dissodamento non è stata coordinata con quella

pianificatoria nemmeno in questo caso, essendo stata promossa tardivamente (solo

dopo la decisione di adozione del piano regolatore), in violazione dell’art. 12

LFo. Ma anche per le residue superfici della zona turistico-ricreativa e per la

nuova area AP-EP del centro sportivo non entra in linea di conto

un’approvazione. Il comune non ha difatti minimamente giustificato né la

necessità di ulteriormente estendere, a questo scopo, la zona edificabile

comunale, già fin troppo dimensionata (cfr. su quest’ultimo aspetto, ris.

impugnata, pag. 26-28), né di ampliare le aree AP-EP già esistenti in loco. Gli

intendimenti, assai ambiziosi, manifestati dal __________ in questa sede non possono,

ovviamente, supplire alla mancanza della dimostrazione, da parte del comune, della

reale necessità delle scelte annullate e della loro compatibilità con il

diritto federale pertinente: impongono semmai, di converso, un più attento approfondimento

della problematica.

6.3

Il ricorso deve dunque, per finire,

essere respinto anche su questo oggetto. Anche a questo proposito al comune di __________

rimane riservata la facoltà di riproporre le zone in discussione, coordinando

la procedura di pianificazione con quella di dissodamento e adempiendo altresì

alle ulteriori condizioni appena indicate.

7.

Nella

misura in cui non dev’essere stralciato dai ruoli, in quanto ricevibile il

ricorso va, dunque, respinto. Poiché il __________ è comparso in causa solo in

parte per tutelare interessi economici propri, allo stesso viene imposta una

tassa di giudizio ridotta (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui non dev’essere stralciato dai ruoli, in quanto ricevibile il

ricorso è respinto.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 1’000.--, è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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