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Decisione

90.2006.73

Contestazione di un vincolo per l'ampliamento di un parco: parco giochi

4 marzo 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti lamentano la mancanza e il confronto di possibili alternative

all'area effettivamente vincolata.

E. La

divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il comune postulano il

rigetto dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese

nei considerandi di diritto.

F. In data 28

settembre 2007, si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio. Dopo

ampia discussione le parti hanno riconfermato le rispettive domande e allegazioni.

I rappresentanti del comune si sono indi impegnati a inviare al tribunale una

documentazione fotografica dei luoghi, che è stata in seguito acquisita agli

atti. L'istruttoria è stata poi dichiarata chiusa.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il

ricorso è dunque ricevibile in ordine.

2.2.1. Gli insorgenti lamentano la violazione del diritto di essere

sentiti per il fatto che gli elementi e il calcolo, che dovevano giustificare

il dimensionamento dell'area vincolata, non figurano nel rapporto di

pianificazione, come sarebbe esatto dalla legge. Tant'è che essi sarebbero stati

addotti soltanto a posteriori dal comune, attraverso le osservazioni del

municipio al loro ricorso di prima istanza, e dal Governo, in sede

d'approvazione del piano regolatore e d'evasione del loro ricorso. A torto.

2.2. A

tale riguardo, il tribunale considera che effettivamente il rapporto di

pianificazione, giugno 2005, non contiene un paragrafo specificatamente

dedicato al contestato vincolo, da cui si possa evincere in modo organico ed esplicito

le ragioni della sua istituzione, rispettivamente i dati e calcoli che ne

sostanzino il dimensionamento. Tuttavia, gli elementi essenziali sono comunque sufficientemente

desumibili da questo documento, sebbene di non immediato reperimento, giacché presentati

in ordine sparso: i dati relativi alla popolazione, in generale (pag. 6 segg.),

e a quella scolastica, in particolare (pag. 13), i dati sulla contenibilità

teorica del piano regolatore (pag. 32), con cui, applicando i parametri ORL, il

Consiglio di Stato ha potuto verificare, al pari di chiunque, il fabbisogno

delle aree dedicate ai giardini pubblici. Per quanto riguarda l'interesse

pubblico in genere del vincolo in parola, si trovano alcuni accenni nel

paragrafo inerente ai temi urbanistici e agli elementi principali della revisione

del piano regolatore (paragrafo 2.3, pag. 16 e segg.), laddove viene sviluppato

il tema della riorganizzazione delle percorrenze urbane, in funzione di collegamento

tra le infrastrutture pubbliche di servizio esistenti e future, da un lato, e

in funzione di riqualifica del nucleo, dall'altro lato. Ferme queste premesse, va

peraltro sottolineato che i ricorrenti non si sono confrontati in generale con

un vincolo a loro sconosciuto e di nuova istituzione: trattasi nella fattispecie

di un ampliamento di un'attrezzatura di interesse pubblico già prevista dal

previgente piano regolatore, approvato con risoluzione governativa n. 6'918 del

19 novembre 1985 ed indicata in quegli atti quale parco comunale (art. 61

vNAPR) o area comunale a sud del nucleo (cfr. relazione tecnico-economica, marzo

1982, pag. 22, 52, 55, 66). Tant'è che, già a quell'epoca, i qui insorgenti si

erano aggravati davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venissero indicati

nelle NAPR i paramenti edificatori riferiti proprio al vincolo AP-EP limitrofo

alla loro proprietà. Il Governo, evadendo il ricorso, aveva specificato ciò non

era necessario in quanto quell'area era stata acquistata dal comune per realizzare

un parco comunale (cfr. risoluzione governativa 19 novembre 1985, n. 6'918,

pag. 53).

3. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del tribunale è invece circoscritto alla violazione del diritto (art.

38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3;

II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta

d'ufficio dal Consiglio di Stato.

4. I ricorrenti

chiedono lo stralcio del vincolo attrezzature di interesse pubblico (AP3)

sancito a carico del mapp. 318, ritenendolo sprovvisto di interesse pubblico ed

inoltre lesivo del principio della proporzionalità. In primo luogo, essi

sostengono che la definizione dell'AP3, quale "parco giochi", sia

sufficientemente precisa per indicare quale sia l'utenza determinante per il

calcolo del fabbisogno, ossia, nella fattispecie, la popolazione scolastica. Essi

contestano, di conseguenza, la correttezza del dimensionamento del vincolo,

giacché calcolato sommando la superficie necessaria per tutti e tre i generi di

parchi segnalati nell'ORL, oltre che l'utilizzo da parte del Governo, quale

base per il calcolo, dei dati riferiti alla popolazione del comune, in particolare

quelli inerenti alla contenibilità teorica del piano regolatore: difatti, l'incremento

della popolazione attuale del 70% non sarebbe realistico sull'arco dei prossimi

15 anni, se paragonato all'evoluzione demografica del comune.

5. 5.1. L'imposizione

del vincolo in esame comporta indubitabilmente una restrizione di diritto

pubblico della proprietà dei ricorrenti. Questa restrizione è compatibile con

la garanzia della proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se è fondata su una

base legale sufficiente, è giustificata da un interesse pubblico preponderante

e se rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In

linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini

o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di

pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua

adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla

collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici

e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità),

che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga

scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola

della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di

interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità

in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

5.2. I

piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può

inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I

piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo

per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di

utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle

zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a

soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano

indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una

buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,

l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della

determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di

15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta

l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo

sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una relativa

certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27,

II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di

vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine di idee

l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che

compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a

zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico.

Considerandi

6.

6.1. Come

anticipato in narrativa, in occasione della revisione generale del piano

regolatore, che ci occupa, il comune ha definito in località Ciosso Balestra un'area

a destinazione pubblica (AP3), di forma irregolare, comprendente, da un lato,

la maggior parte del mapp. 317, che riprendeva il parco esistente, già oggi

attrezzato con un parco giochi e alcune infrastrutture, come panchine, tavoli e

pergolati, per accogliere di un'utenza variegata (cfr. fotografie, in atti), e comprendente,

dall'altro lato, anche il mapp. 318, quale suo ampliamento, per una superficie

complessiva di circa 7'000 mq. Quest'area è inserita nel centro dell'agglomerato

di Bioggio ed è attorniata da una apprezzabile concentrazione di edifici ed

infrastrutture pubblici di notevole rilevanza per la popolazione. Difatti, essa

confina sul fronte nord con il nucleo tradizionale, al cui margine est è

ubicata la Casa comunale (CP3), separandolo, sul fronte opposto, dal comparto

residenziale estensivo, che si espande verso sud. Ad est, quest'area è lambita

dalla strada cantonale che conduce ad Agno, oltre cui si estende il comparto

residenziale semi-intensivo, al cui centro è ubicata la stazione FLP. Ad ovest,

essa confina direttamente con il Centro diurno terza età (CP9) e con il Centro

parrocchiale (CP12), composto da due edifici: il primo, che insiste sul mapp.

948, ospita il Centro San Ilario, adibito ad attività culturali, il secondo,

ubicato sul limitrofo mapp. 848, accoglie il Centro San Maurizio per

seminaristi unitamente al centro giovanile. In secondo rango, dietro il Centro

diurno e il Centro parrocchiale, sono ubicati il Centro di Protezione civile

(CP7) e la piazza San Maurizio (CP8), lambiti, più a ovest, da via alla Chiesa,

oltre cui si trova un ulteriore gruppo di edifici e attrezzature d'interesse

pubblico: la Chiesa di San Maurizio e la casa Parrocchiale (CP11), affiancate

in sequenza dal complesso che ospita la Scuola elementare e la palestra (CP6) e

dal Cimitero (AP4), a cui si aggiunge, in posizione retrostante, la struttura che

alberga la Scuola dell'infanzia (CP5). L'area in parola è inoltre attraversata

in longitudine e in latitudine da percorsi pedonali che la collegano con il nucleo

storico del paese e con le zone residenziali di più recente edificazione ad

essa circostanti. Orbene, dall'esame della contesto territoriale e dei suoi

contenuti, confermato dalla visita dei luoghi del tribunale, emerge un chiaro

interesse pubblico sia a sostegno del parco esistente, sia, in generale, all'ampliamento

dello stesso, con l'inclusione del mapp. 318. Va difatti considerato che tale

fondo, in questo ambito ampiamente edificato, costituisce l'unica e ultima superficie

confinante con il parco esistente, rimasta inedificata sino ad oggi. Inoltre,

come rettamente ha allegato il comune nella risposta al ricorso, l'area vincolata

è ubicata in posizione strategica, in prossimità di tutte le strutture attorno

alle quali ruota la vita della collettività (cfr. risposta 8 gennaio 2007, pag.

6), esplicando parimenti la funzione di area urbanisticamente strutturante del

centro del paese. In questo senso, contrariamente a quanto sostengono i

ricorrenti, la menzione di "Parco giochi di Bioggio", utilizzata in

riferimento all'AP3 nella legenda del piano delle attrezzature e costruzioni di

interesse pubblico e nell'art. 60 ter NAPR, che la disciplina, non deve essere

riferita soltanto alla popolazione scolastica. Con ogni evidenza, essa deve

essere intesa in senso lato, quale area verde pubblica, a servizio e funzionalmente

connessa con le infrastrutture che la circondano, e a beneficio, quindi, come

luogo di aggregazione sociale, di svago e di ristoro, dell'intera popolazione

residente, in cui è specificatamente prevista la realizzazione di un parco giochi.

Quest'area, unico spazio verde pubblico in tutto il comprensorio comunale

urbanizzato, fatto salvo per la modesta superficie destinata al parco giochi

della frazione di Gaggio (AP6), accentra quindi in sé stessa sia la funzione di

parco giochi, che quella di giardino pubblico, che di parco. Da ciò, come

vedremo in seguito (cfr. infra, consid. 6.2), deriva giustamente la somma delle

diverse funzioni per il calcolo del suo dimensionamento. Peraltro, questa destinazione

multifunzionale era già tale sotto l'imperio del previgente piano regolatore

("parco comunale", cfr. art. 61 vNAPR, supra, consid. 2.2), e tale rimane

invariata con il nuovo piano qui all'esame.

6.2

Ciò

premesso, occorre ancora verificare se il dimensionamento del vincolo sia

corretto. A tale proposito, il Consiglio di Stato, in sede d'evasione del

ricorso, ha ritenuto i dati relativi alla contenibilità teorica del piano

regolatore, sia per quanto riguardava la sezione di Bioggio (2'813 abitanti),

sia per quanto concerneva il comune aggregato (4'287 abitanti), comprensivo quindi

delle sezioni di Cimo e Bosco Luganese. Considerata l'unicità e la

multifunzionalità dell'area all'esame, a ciascuno di questi dati il Governo ha rettamente

applicato i parametri ORL per ognuna delle tre tipologie di area pubblica

dedicata allo svago (0.4-0.6 mq/ab per i parchi giochi, 0.5-1mq/ab per i

giardini pubblici e 0.5-1mq/ab per gli altri parchi), sommandone poi i

risultati parziali. Esso ha ottenuto così il fabbisogno minimo e massimo di superficie

che avrebbe dovuto essere vincolata per l'area pubblica: una superficie da 3'938 mq a 7'313 mq, se calcolata in base agli abitanti teorici

della sezione di Bioggio, rispettivamente da 6'000 mq a 11'146 mq, se riferita

all'intero comune aggregato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 41). A fronte di

questi dati, ne discendeva che, affermava il Governo, una superficie pari a

7'000 mq, come quella riferita al parco all'esame, costituiva, in termini meramente

quantitativi, un valore senz'altro corretto. Conclusione, quest'ultima, che il

tribunale condivide in pieno.

6.3

A

mente dei ricorrenti, tuttavia, l'area vincolata sarebbe sovradimensionata,

giacché riferita alla popolazione teorica, irrealistica negli orizzonti

temporali del piano regolatore approvato. Per quanto attiene lo sviluppo

demografico di Bioggio, va osservato che la popolazione residente è aumentata

da 1'288 abitanti nel 1990, a 1'660 abitanti nel 2003, per un aumento complessivo,

in 13 anni, di 372 abitanti. La valutazione esposta nel rapporto di

pianificazione (cfr. loc. cit., pag. 32) prevede una contenibilità del piano di

circa 2'813 abitanti, dato considerato quale base di calcolo per analizzare

l'estensione delle zone AP/EP. Il potenziale di insediamento – rispetto alla

situazione del 2003 – è quindi 1'153 nuovi residenti, pari ad un incremento del

70%. Come giustamente rilevato dal Governo nella decisione impugnata (loc.

cit., pag. 17), l'entità di questa riserva teorica dimostra che le zone residenziali

sono dimensionate per far fronte alle più ottimistiche ipotesi di sviluppo

demografico per i prossimi 10-15 anni. Nel contempo il Consiglio di Stato ha

però precisato che tale sovradimensionamento trovava la sua origine nella

delimitazione della zona edificabile definita dal precedente piano regolatore,

unitamente all'incremento moderato degli indici di sfruttamento, stabilito con

la revisione, di cui ci si occupa. In futuro, ha concluso, occorrerà tener

conto, dal profilo dei correttivi all'estensione delle zone edificabili, della

situazione venutasi a creare con il processo di aggregazione.

Questo

tribunale conviene con i ricorrenti che l'avverarsi del prospettato incremento

della popolazione locale è improbabile negli orizzonti temporali del piano in

esame e che, quindi, saranno necessari parecchi decenni per conseguire tale

crescita. Ciò nondimeno, questa valutazione è riferita alla contenibilità del

piano approvato e pertanto non può essere considerata scorretta. Va inoltre

osservato che, se è pur vero che i ricorrenti hanno espresso il loro

scetticismo quo al raggiungimento di un così elevato numero di residenti, essi

hanno omesso di contestare l'estensione della zona edificabile sul suolo

comunale; censura, questa, che avrebbe permesso, se accolta, di ridurre la

contenibilità del piano e, di riflesso, le necessità di spazi per l'area AP

destinata ai parchi. In ogni caso, in un'ottica di sviluppo a lungo termine dell'agglomerato

urbano in questione, che al momento attuale dispone ancora – al suo interno -

di ampie superfici già pronte all'edificazione (cfr. risoluzione impugnata, ad

b. compendio dello stato d'urbanizzazione, pag. 17), che verranno, con ogni

probabilità, edificate nel corso dei prossimi anni, il raggiungimento di una

popolazione di 2'813 abitanti non può essere ritenuta completamente

inverosimile. Un ampliamento dell'attuale attrezzatura deve pertanto essere

preso in considerazione già oggi, ritenuto altresì che i bisogni per zone ed

attrezzature d'interesse pubblico vanno apprezzati, com'è già stato spiegato, anche

oltre i limiti temporali abituali di validità del piano regolatore. Alla luce

di queste circostanze, occorre senz'altro riconoscere un interesse pubblico al

vincolo pianificatorio che grava il fondo dei ricorrenti, in vista dell'ampliamento

del parco in parola.

7.

Gli

insorgenti tuttavia, oltre a contestare l'interesse pubblico, lamentano una

violazione del principio della proporzionalità del vincolo all'esame. Occorre

pertanto verificare se per rapporto alle circostanze concrete, la misura

adottata dal comune è ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se

non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto, ovvero

quello dei proprietari di vedere il loro fondo attribuito interamente alla zona

residenziale e poterne disporre liberamente.

7.1

Nella

fattispecie il vincolo destinato a permettere l'ampliamento del parco è

senz'altro idoneo allo scopo e atto a conseguirlo. Per quanto attiene

l'estensione dell'area gravata dalla misura qui contestata, va osservato che il

piano in esame, con l'istituzione del vincolo AP3, riprende in sostanza questo

vincolo dal piano previgente, estendendolo al mapp. 318, per una superficie

globale di circa 7'000 mq. Confrontando questo valore coi dati che risultano

dalla risoluzione governativa impugnata (cfr. loc. cit., pag. 41) e ripresi nei

considerandi che precedono (consid. 6.2), si rileva come lo stesso, pur

corrispondendo quasi ai dati massimi, riferiti alla sezione di Bioggio, che

scaturiscono dal calcolo secondo i parametri ORL e consentendo, di fatto, apprezzabili

spazi di manovra, non può essere ritenuto sproporzionato in riferimento alla

contenibilità teorica del piano. Già per questo motivo le censure dei

ricorrenti a questo proposito si rivelano prive di fondamento e la relativa domanda

di escludere il mapp. 318 da predetto vincolo andrebbe respinta.

7.2

Nell'ambito

della ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, nel caso concreto, va

altresì considerata la particolare posizione del fondo in parola. L'esame degli

atti ed il sopralluogo hanno permesso di constatare come, in ragione della sua

ubicazione, l'area vincolata ben si presti allo scopo prefissato. In effetti il

comune deve poter disporre, in vista di un potenziamento delle superfici

dedicate allo svago sul suo territorio, di aree correlate con quella occupata attualmente.

Nel caso di Bioggio, il parco esistente è posto in posizione strategica, ossia

al centro del comparto residenziale e a ridosso del nucleo storico, in cui sono

concentrate tutte le infrastrutture pubbliche di servizio di maggior rilevanza

per la vita del comune. Da ciò, la volontà di creare le premesse – con

l'imposizione del vincolo qui contestato – per uno sviluppo del medesimo. La

ricerca di una soluzione alternativa, che porterebbe inevitabilmente alla

creazione di un parco decentralizzato e in altri comparti del comune, appare

già a prima vista poco appropriata, in quanto risulterebbe poco attrattiva per

la consistenza ridotta in termini di superficie (2'000 mq) e, ritenuta l'ubicazione,

per la perdita in funzionalità. Così come concepita, l'idea del comune di creare

un comparto destinato ad attrezzature ed edifici di interesse pubblico, che racchiude

nello stesso tempo le strutture, quali il centro parrocchiale, quello diurno

per la terza età, la chiesa parrocchiale, il cimitero e le scuole elementari e

d'infanzia, e le aree verdi adibite allo svago, di cui potrà beneficare tutta

la popolazione, merita tutela.

7.3

Se è

pur vero che i proprietari ricorrenti sono chiamati a sopportare un importante

sacrificio, che si concretizzerà, in futuro, nell'esproprio formale del loro

fondo (previsto all'incirca entro i prossimi quattro anni, cfr. programma di

realizzazione, giugno 2005, pag. 62), nella cui procedura si dirimerà la

questione circa l'indennizzo dovuto dal comune, questo tribunale ritiene che

gli interessi degli stessi debbano cedere il passo al prevalente interesse

pubblico a riservare il terreno per consentire un ampliamento del parco esistente.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la misura pianificatoria all'esame

deve essere considerata conforme al principio di proporzionalità.

8.

In

considerazione di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa

di giustizia e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 28

PAmm), che sono inoltre tenuti a rifondere al comune, patrocinato da un legale,

delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio e le spese di complessivi fr. 1'200.- (milleduecento) sono poste a

carico dei ricorrenti, in solido, i quali sono inoltre tenuti a rifondere al

comune di Bioggio identico importo a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113

ss LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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