90.2006.74
Diniego di approvazione di posteggi pubblici e di una nuova zona edificabile
30 luglio 2007Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2006.74
Data decisione, Autorità:
30.07.2007, TRAM
Titolo:
Diniego di approvazione di posteggi pubblici e di una nuova zona edificabile
PARCHEGGIO O POSTEGGIO
ZONA EDIFICABILE
ZONA RESIDENZIALE
art. 28 cpv. 2 let. p LALPT
art. 15 LPT
Incarto n.
90.1999.93
90.2006.74
Lugano
30 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi del
a)
RI 1
rappr. dal RA 1
7 dicembre 1999
contro
la decisione 10 novembre 1999 (n. 4728) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del RI
1 relativa agli insediamenti lavorativi nella piana di __________;
b)
13 novembre 2006
contro
la decisione 17 ottobre 2006 (n. 5043)
con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore
del RI 1;
viste le risposte:
- 4 aprile 2000 della
divisione della pianificazione territoriale al ricorso 7 dicembre 1999;
- 19 gennaio 2007 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità al ricorso 11 gennaio
2007;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Con
risoluzione 26 ottobre 1977 (n. 10173) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore del RI 1. Con risoluzione 10 novembre 1999 (n. 4728) esso ha approvato
una variante di questo piano relativa agli insediamenti lavorativi nella piana
di __________, attraverso la quale sono state istituite tre nuove zone
edificabili. In questo contesto il Governo non ha tuttavia accettato la
proposta di compensazione reale a seguito della diminuzione dell’area agricola
formulata dal comune, consistente nell’attribuzione alla zona agricola di una
parte dei mapp. 798 e 825, in località __________, a quel momento assegnati
alla zona AP-EP. La superficie interessata, essendo ricoperta da vegetazione
ruderale, doveva essere bonificata per poter essere effettivamente utilizzata a
scopo agricolo. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha posto a carico del
comune un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 236'440.--, da versare entro
tre anni dalla crescita in giudicato della risoluzione.
b. Con ricorso 7 dicembre 1999 il RI 1 è
insorto dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio (frattanto
integrato, con effetto al 14 luglio 2006, in questo tribunale) contro
l’imposizione del contributo, sostenendo che l’offerta di compensazione reale
formulata dallo stesso dovesse essere considerata bastevole per adempiere ai
requisiti legali: i terreni, a giudizio del ricorrente, non necessitavano di
una bonifica per poter essere impiegati nell’agricoltura.
c. All’udienza 3 maggio 2000 i rappresentanti
del comune si sono impegnati a bonificare i terreni in oggetto. La procedura di
ricorso è quindi stata sospesa.
B. Nella
seduta del 29 novembre 2004 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione del piano regolatore. Con risoluzione 17 ottobre 2006 (n. 5043) il
Consiglio di Stato ha approvato il piano.
Per
quanto qui interessa, nell’esame della diminuzione delle aree agricole il Consiglio
di Stato ha tenuto in considerazione anche una superficie di mq 11'473 dei
mapp. 798 e 825, in località __________, frattanto bonificati, offerta dal
comune a titolo di compensazione reale; esso ha per finire imposto al comune il
pagamento di un contributo pecuniario sostitutivo di complessivi fr.
314'820.--. Il contributo imposto al comune con decisione 10 novembre 1999,
impugnato dinanzi al tribunale, è quindi stato annullato.
Il
Consiglio di Stato ha in seguito negato l'approvazione di quattro nuovi posteggi
pubblici, poiché il comune non ne aveva dimostrato la necessità.
Il Governo
non ha, da ultimo, approvato la creazione di una nuova zona residenziale
estensiva (R2) in località __________, poiché troppo piccola e separata
dall’ulteriore zona edificabile.
C. Con ricorso
13 novembre 2006 il RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa.
Il
ricorrente contesta anzitutto l’imposizione di un contributo pecuniario
sostitutivo. Intanto perché il Governo avrebbe tenuto in considerazione, per la
compensazione reale, una superficie di soli mq 11’473 dei mapp. 798 e 825, mentre
che questi ultimi - bonificati dal comune - assommano a mq 14'528; il Consiglio
di Stato avrebbe inoltre ignorato l’intero mapp. 1448, di mq 1'693. Il comune
chiede poi di essere autorizzato a comunque sia compensare in natura la diminuzione
del territorio idoneo all'agri-coltura: prospetta, ad esempio, la possibilità
di far capo ai terreni ubicati nelle zone senza destinazione specifica, che il
Consiglio di Stato non ha approvato.
L’insorgente censura inoltre la non approvazione
delle nuove aree di posteggio, in quanto necessarie a soddisfare il bisogno di
questi impianti nelle diverse frazioni di cui è composto il comune.
Il comune domanda infine la conferma della
nuova zona edificabile R2 in località __________, interessante (in tutto o in parte)
Fatti
i mapp. 615, 616, 617, 618 e 619 e 704, particelle attigue all'omo-
nimo nucleo, e che formano un piccolo
quartiere di abitazioni. La loro estromissione dalla zona fabbricabile
pregiudica le possibilità di intervenire sulle costruzioni esistenti per migliorare
la loro funzione abitativa.
D. La
divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione
dell'impugnativa. Essa sottolinea che la possibilità, per il comune, di
estendere la compensazione in natura a seguito della diminuzione del territorio
agricolo, vuoi attribuendo ulteriori terreni alla zona agricola (alla
condizione tuttavia che le relative superfici siano effettivamente idonee
all’agricoltura ed abbiano un valore di reddito), rispettivamente procedendo ad
un intervento di recupero o di miglioria di un terreno già assegnato alla zona
rurale: solo, però, a quel momento il comune potrà pretendere la restituzione
del contributo pecuniario sostitutivo giusta l’art. 4 RLTAgr.
E. In data 14
giugno 2007 il tribunale ha tenuto un'udienza.
a. Le
parti hanno anzitutto chiesto al tribunale di stralciare dai ruoli il ricorso 7
dicembre 1999 del RI 1 (inc. 90.1999.93) contro l’imposizione un contributo
pecuniario sostitutivo di fr. 236'440.--, avvenuta attraverso la risoluzione governativa
10 novembre 1999 (n. 4728), a seguito dell’annullamento e sostituzione del
contributo pecuniario impugnato in quella sede con quello sancito nella
risoluzione governativa 17 ottobre 2006 (n. 5043; cfr. dispositivo n. 3 di
quest’ultima risoluzione). Il tribunale, accertato che così è effettivamente
avvenuto, aderisce a questa domanda e stralcia, in quanto privo di oggetto, il
gravame in parola.
b. Per quanto concerne il gravame 13
novembre 2006 (inc. 90.2006.74), i rappresentanti del comune hanno anzitutto
dichiarato di recedere dall’impugnativa concernente l’imposizione del
contributo pecuniario sostitutivo di fr. 314'820.--, stabilito nella risoluzione
17 ottobre 2006 (n. 5043), riservandosi di richiedere la riduzione e restituzione
del contributo pecuniario fissato dal Governo dopo avere: a) bonificato e
restituito all’idoneità agricola il mapp. 1448; b) riverificato ed accertato
con l’autorità cantonale competente, coordinata dalla Sezione dello sviluppo
territoriale e della mobilità, l’estensione esatta della superficie bonificata
e restituita all’idoneità agricola relativa ai mapp. 798 e 825. Anche il
ricorso 13 novembre 2006, su questo oggetto, può pertanto essere stralciato dai
ruoli a seguito di recesso dell’impugnativa.
c. Le altre due contestazioni sollevate nel
ricorso 13 novembre 2006 sono invece state mantenute, le parti avendo ribadito
le loro posizioni e domande. Al termine dell’udienza è quindi stato esperita
una visita in luogo della frazione di __________.
Considerato, in
diritto:
1. La
competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT).
Le impugnative sono dunque ricevibili.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale
unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib
121.
consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad
art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d’ufficio del piano
regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
3.1. Nella
risoluzione 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione di
quattro nuovi posteggi pubblici, ritenendo che il comune non ne aveva
dimostrato la necessità.
3.2
I
piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani
regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo
(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può
inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I
piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo
per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di
utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle
zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a
soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano
indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una
buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,
l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della
determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di
15.
anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta
l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo
sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa
certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27,
II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di
vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine di idee
l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che
compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a
zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) ed i
posteggi pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b
RLALPT, secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la
capienza approssimativa dei posteggi pubblici (riassuntivamente, per tutte le enunciazioni
che precedono, RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2.).
3.3
Il piano regolatore proposto dal comune
prevedeva 4 nuovi posteggi pubblici in varie frazioni (__________, __________, __________,
__________) per complessi 43 nuovi parcheggi. L’offerta di questi impianti sarebbe,
di conseguenza, aumentata di circa 1/4. Nella risoluzione impugnata il
Consiglio di Stato ha rilevato che i documenti sottopostigli dal comune per
l’approvazione del piano non provassero il fabbisogno complessivo di posteggi
pubblici sul territorio comunale e, di riflesso, la necessità dei 4 nuovi impianti.
E questo malgrado un chiaro avvertimento in tal senso fosse stato indirizzato
al municipio in occasione dell’esame preliminare effettuato il 26 luglio 2000
dal dipartimento del territorio (doc. cit., pag. 27 in fine). Il Governo ha
pertanto negato l'approvazione dei nuovi posteggi pubblici pianificati, invitando
il comune ad avviare una procedura di variante finalizzata vuoi alla dimostrazione
della necessità di incrementare l’offerta di posteggi pubblici sul territorio comunale,
vuoi a conferire una nuova funzione alle superfici interessate (cfr. risoluzione
impugnata, cifra 3.4.4., lett. d, pag. 45). Il ricorrente domanda che anche i 4
nuovi posteggi pubblici pianificati vengano approvati, asserendo che il bisogno
esiste e le nuove aree costituiscono anzi il minimo indispensabile, tenuto
conto del numero dei veicoli e di quello dei posteggi privati. A torto,
tuttavia. Il Tribunale condivide appieno gli argomenti addotti dal Consiglio di
Stato. Prima di procedere alla distribuzione sul territorio delle varie aree di
parcheggio pubblico è necessario determinare e giustificare quanti posteggi
pubblici sono necessari complessivamente; anche le scelte relative alla
ripartizione ed all’ubicazione di questi impianti devono essere debitamente
motivate. Lo esige il rispetto dei requisiti dell'interesse pubblico e della
proporzionalità; principi giuridici fondamentali che, insieme a quello della legalità,
servono alla delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto (art. 5
cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono sempre essere rispettati nell’attività dell’ente
pubblico, dunque anche quando adotta dei provvedimenti pianificatori (cfr. la giurisprudenza
sopra citata; inoltre STPT 2 settembre 2003 nell’inc. 90.2002.62, consid. 7).
Peraltro, solo l'ossequio di tali requisiti permette di legittimare le
restrizioni imposte a carico della proprietà privata tramite il piano
regolatore in vista della realizzazione futura dei posteggi in oggetto (art. 26
e 36 Cost.). Invano il ricorrente sostiene che i posteggi pubblici previsti
costituiscono il minimo indispensabile, avuto riguardo al numero di veicoli che
devono essere parcheggiati nel comune e dei posteggi privati a disposizione
degli stessi: è proprio questo che doveva essere dimostrato dal comune stesso e
che non è però stato fatto.
3.4
Le censure sollevate dal comune devono quindi
essere disattese su questo tema.
4.
4.1. Nella
risoluzione 17 ottobre 2006 il Governo non ha, in seguito,
approvato la creazione di una nuova zona residenziale estensiva (R2) in
località __________, in quanto di esigue dimensioni e separata dall’ulteriore
zona edificabile.
4.2
Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione
globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio
tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
4.3
Il
comune ha inteso rendere edificabile un’area che si diparte dal piccolo nucleo
di __________, appena sotto la strada cantonale che scende verso il piano, e
che ha una profondità di circa 20 m ed una lunghezza di poco meno di 200 m.
Compongono questa superficie - partendo dal nucleo menzionato - il mapp. 704 e,
in parte, i mapp. 619, 618, 617, 616 e 615. Sui mapp. 619, 618, 617 e 615
insistono delle abitazioni, alcune datate, ma in ogni caso tutte erette prima
dell’avvento della pianificazione del territorio: la più recente, quella al mapp.
615, è difatti stata costruita nel 1966. Sul mapp. 704 è presente un edificio
rustico, mentre che il mapp. 616 ospita tre autorimesse, una tettoia e due
ripostigli. Oltre la fascia di 20 m che il comune ha voluto assegnare alla zona
fabbricabile il terreno delle menzionate particelle (esclusi i mapp. 704 e 617,
di piccole dimensioni) scende in dolce pendio verso, il piano; è costituito
essenzialmente da prato, dove spunta un qualche albero da frutta; qua e là sono
piantati anche dei filari di vigna. La zona residenziale estensiva di __________
e l’adiacente nucleo, quest’ultimo assegnato alla zona dei nuclei tradizionali (NV),
approvata dal Governo, sono cinti su tutti i lati dalla zona agricola, che viene
in seguito interrotta, verso monte, dalla strada cantonale, verso il piano, dal
bosco. La strada cantonale separa inoltre quest’area dall’ulteriore zona edificabile,
che dista circa 30 m dall’estremità nord-orientale del nucleo di __________, e
che - da quanto accertato in sede di sopralluogo - risulta altresì
altimetricamente assai più elevata rispetto a quest’ultimo. Se si esclude
questo rilievo, il territorio a monte della strada cantonale è parimenti composto
dalla zona agricola, dov’è sparsa qualche costruzione, e dal bosco.
4.4
L’area in contestazione presenta anzitutto dimensioni assai contenute (attorno
ai 3'500 mq). Essa non adempie pertanto nemmeno ai requisiti quantitativi
minimi per poter costituire una zona edificabile per la residenza estensiva, nemmeno
se sommata all’adiacente e ancor più piccola zona dei nuclei tradizionali, approvata
dal Governo, di estensione di poco superiore alla sua metà. Inoltre, come ha
correttamente considerato il Consiglio di Stato, il comparto che il comune avrebbe
voluto assegnare alla zona residenziale estensiva appare isolato rispetto
all’ulteriore zona edificabile (se si eccettua la menzionata, minuscola zona
NV): in nessun caso questo comparto può essere messo in relazione con quello di
ampie dimensioni, pure assegnato alla zona residenziale estensiva, ubicata
sopra la strada cantonale così da poterne costituire un ampliamento. Ferme
queste premesse la superficie in oggetto non può pertanto essere assegnata alla
zona fabbricabile già perché la creazione di piccole zone edificabili, isolate
dal comprensorio edificato ed edificabile, disattende i principi della
pianificazione del territorio e la relativa legislazione federale, che mirano
ad impedire la dispersione delle costruzioni sul territorio (RDAT I-2003 n. 57
consid. 4.5. con rinvii). Tanto più in un comune come __________, composto da
ben __________ frazioni, la cui zona edificabile risulta di conseguenza già
molto diffusa.
Nemmeno
la preesistenza del nucleo di antica formazione di __________, effettivamente
attribuito alla zona dei nuclei tradizionali, permette di legittimare la controversa
attribuzione dei terreni in discussione alla zona edificabile. Intanto, com’è appena
stato spiegato, trattasi di una minuscola entità, edificata oltretutto in modo compatto
che se, da un lato, a cagione delle sue particolari caratteristiche, merita un’inclusione
nella zona fabbricabile, per certi aspetti quantomai provvida (si pensi soprattutto
alla necessità di regolamentare gli interventi edili del fitto complesso di edifici
che la compongono), essa non si presta però, nello stesso tempo, a fondare
un’estensione dell’area fabbricabile con scopi e funzioni differenti dalla
stessa; ben al contrario la tutela del menzionato, piccolo nucleo impone semmai
un certo riserbo nell’ambito della valutazione di un’apertura all’edificazione
delle aree circostanti.
Va comunque
considerato che, qualora la zona dei nuclei tradizionali potesse costituire una
valida premessa per la creazione della controversa zona edificabile residenziale
estensiva R2, che ne rappresenterebbe - a questo punto - un’appendice, allora le
zone edificabili del comune, già troppo estese (cfr. consid. 4.5 che segue), finirebbero
per essere ancor più sovradimensionate: il che non è solo inopportuno, ma parimenti
illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b; RDAT II-2001 n. 63 consid. 2d; II-1997 n.
52.
consid. 5d; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 37 ad art. 15).
In concreto poi l’estensione della zona edificabile al settore in oggetto nemmeno
appare strettamente necessaria per poterlo sfruttare a scopo edilizio, 4
particelle su 6 essendo già edificate con costruzioni utilizzate a scopo di residenza.
Poco importa invece se la superficie da aggregare alla
zona fabbricabile risulti tutto sommato, nel complesso, relativamente esigua.
Infatti, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste
proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art. 15 LPT
e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26
settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.; STPT 13
ottobre 2005 in re D. S. e llcc, consid. 5.5).
4.5
Il
tribunale rileva, ad ogni buon conto, che i requisiti di applicazione dell’art.
15.
LPT non sarebbero comunque soddisfatti.
Con
terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art.
15.
lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera
compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,
direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di
superficie relativamente ridotta; non entrano, in principio, in linea di conto
le costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b;
Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
319). Ora, in concreto, le 6 particelle in oggetto, di cui 4 sono
edificate a scopo residenziale lungo un tratto di strada cantonale, non rappresentano
un'edificazione compatta e tantomeno confinano con la zona edificabile. Le più
prossime alla zona dei nuclei tradizionali sono il mapp. 704, edificato però
con un edificio rustico, e il mapp. 619: purtuttavia entrambe queste particelle
sono separate dalla menzionata zona NV da un viottolo, qualificato come
percorso pedonale. L’area in oggetto non appartiene dunque al territorio ampiamente
edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza, ma dev’essere
piuttosto ritenuto - nell’ottica pianificatoria - come parte integrante
dell’ampio comparto verde che si apre sotto la stessa. L'azzonamento,
in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato territorio, non
può in effetti, di principio, essere condizionato dallo stato in cui versa una
singola particella o una parte di essa posta all'interno del suo perimetro.
Quest'ultimo deve inoltre, se possibile, seguire le linee già esistenti nel
terreno, naturali o artificiali.
L'attribuzione
della superficie in oggetto alla zona edificabile non risponde poi nemmeno ad
una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni
giusta l'art. 15 lett. b LPT. In effetti, le zone edificabili del comune
permettono di accogliere circa 3050 unità insediative (UI), di cui 1340
abitanti, a fronte di un numero di abitanti che si situa da alcuni anni stabilmente
attorno alle 790 unità (cfr rapporto di pianificazione, ottobre 2004, pag. 6,
26.
segg. e tabella A5). Ritenuto che questa stima è stata corretta dal Consiglio
di Stato, che l’ha aumentata del 25% (3805 UI; cfr. risoluzione 17 ottobre
2006, cifra 3.4.1 lett. b, pag. 17 seg.), il piano regolatore approvato
permette dunque di conseguire, in buona sostanza, il raddoppio della popolazione
del comune. Il dimensionamento dello stesso eccede pertanto ogni presumibile e
ottimistico fabbisogno per lo sviluppo del comune nei prossimi 15 anni.
La circostanza
secondo cui l'area in questione sia urbanizzata non è decisiva e non conferisce
un diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (122 II 326 consid.
6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321).
Il
ricorrente sostiene che l’estromissione dei fondi in discussione dalla zona fabbricabile pregiudicherebbe le possibilità di intervenire
sulle costruzioni esistenti per migliorare la loro funzione abitativa. Ora, gli
edifici esistenti in loco, in quanto utilizzati per la
residenza sono comunque sia protetti nella situazione di fatto e possono inoltre
essere oggetto di interventi edilizi secondo quanto prescrive l'art. 24c
LPT (inoltre l'art. 42 OPT). Verificandosi i requisiti posti dalla predetta
disposizione, le possibilità di intervento sugli edifici esistenti non sono inoltre
minimamente trascurabili.
4.6
Poiché l'area in rassegna non può essere attribuita alla zona fabbricabile già
per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, la decisione del Consiglio di
Stato di non approvare la proposta in tal senso formulata dal consiglio
comunale di __________ merita di essere tutelata. Il Consiglio di Stato non ha
tuttavia proceduto ad assegnare una precisa funzione alla superficie in oggetto,
procedendo ad una modifica d'ufficio del piano regolatore. Esso si è invece
limitato a retrocedere gli atti al comune a questo scopo. Spetterà pertanto al
legislativo di __________, dietro proposta del municipio, di assegnare una
nuova funzione all’area in discussione.
4.7
La risoluzione impugnata non viola dunque il diritto, nemmeno su
questo oggetto, ma pone piuttosto in consonanza con l'ordinamento
pianificatorio sancito a livello federale le proposte delle autorità comunali.
Essa non è per finire nemmeno lesiva dell'autonomia che pertocca in questo
settore del diritto agli enti locali. Il ricorso dev'essere dunque respinto
anche su questo punto.
5.
Poiché il __________ non è comparso in causa per tutelare interessi
economici propri, bensì in veste di ente pianificante, si prescinde dal
prelievo di tassa e spese di giudizio (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
7 dicembre 1999 (inc. 90.1999.93) è stralciato dai ruoli
2. Il ricorso
13 novembre 2006 (inc. 90.2006.74), nella misura in cui non dev’essere
stralciato dai ruoli è respinto.
3. Non si
prelevano spese e tasse di giudizio.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
5. Intimazione
a:
,;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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