Lexipedia

Decisione

90.2006.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 marzo 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con messaggio __________ 2005, il municipio di RI 1 ha sottoposto al

legislativo comunale una serie di varianti al piano regolatore. Queste

riguardavano da un lato alcune modifiche richieste dal Governo con la

risoluzione __________ 1996, dall'altro nuove proposte formulate dall'esecutivo.

Nel messaggio, il municipio ha quindi suggerito: la ridefinizione del

territorio senza destinazione specifica (varianti gruppo 1), la ridefinizione

della zona di mantenimento degli insediamenti (varianti gruppo 2), la ridefinizione

delle zone di piano regolatore in seguito all'accertamento del bosco (varianti

gruppo 3) ed, infine, alcune nuove proposte in seguito a motivi d'opportunità

pianificatoria (varianti gruppo 4). Il 22 febbraio 2005, il consiglio comunale

di RI 1 ha adottato le varianti al piano regolatore, in parte secondo quanto

proposto dal municipio, in parte modificandone il progetto allestito, anche in

base alle proposte delle commissioni petizioni ed edilizia. Per quanto qui di

interesse, il comune ha quindi adottato la variante 2.1, attribuendo i mapp. 2

(parzialmente), 6 (parzialmente), 6, 8 e 4 (parzialmente), tutti in località S__________

alla zona residenziale estensiva R2. Inoltre, il legislativo comunale ha

adottato le varianti 2.4, riguardante i mapp. 0. 4 (parzialmente) e 8 (parzialmente),

pure in località S__________, e 2.5, relativa ai mapp. 3

(parzialmente), 4 (parzialmente), 5, 6 (parzialmente) e 7 (parzialmente), in

località S. A__________, attribuendoli tutti al territorio senza

destinazione specifica, contrariamente alla proposta municipale di inserirli

in zona agricola.

B. Con risoluzione __________ 2005, il Consiglio di Stato ha approvato

le varianti. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte

pianificatorie e modificato il piano su alcuni oggetti. Per quanto qui

d'interesse, il Governo non ha approvato l'inserimento di una parte del mapp.

6, località S__________, in zona edificabile (variante 2.1) e l'ha

attribuita d'ufficio alla zona agricola. Nemmeno l'attribuzione dei fondi

oggetto delle varianti 2.4 e 2.5 ai territori senza destinazione specifica è

stata approvata ed anche questi fondi sono stati assegnati d'ufficio alla zona

agricola.

C. Contro la citata risoluzione governativa, e meglio contro le menzionate

modifiche d'ufficio, il comune di RI 1 insorge dinanzi al tribunale, chiedendo,

in via principale, che la risoluzione impugnata sia modificata nel senso che le

varianti 2.1, 2.4 e 2.5 siano approvate come adottate dal consiglio comunale;

in via subordinata, chiede che gli venga ordinato di approfondirne lo studio

elaborandole ulteriormente.

Innanzitutto, l'insorgente

sostiene che, operando le citate modifiche d'ufficio in luogo di rinviargli la

pianificazione, il Governo abbia leso la sua autonomia. Quanto al merito, il

comune porta le seguenti argomentazioni.

a) Per quanto attiene alla variante 2.1

relativa all'inserimento (parziale o completo) dei mapp. 6, 7, 6, 8 e 4, località

S__________, in zona edificabile, il comune in primo luogo sostiene che

l'azzonamento di questi fondi sarebbe conforme alle condizioni poste dall'art.

15 LPT, siccome idonei all'edificazione già edificati in larga misura oppure

prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.

Censura in seguito l'atteggiamento contraddittorio del Governo che, con la citata

risoluzione del 1996, avrebbe affermato che non si sarebbe opposto ad un'attribuzione

di questi fondi alla zona edificabile, ivi compresa la porzione del mappale __________6

oggetto della lite. La soluzione comunale sarebbe infine più sostenibile, considerato

che il mapp. __________6 è già ampiamente inserito in zona edificabile R2 e che

tale proposta permetterebbe di compensare lievi disparità subite dal

proprietario rispetto ad altri casi. L'inserimento di questo fazzoletto di

terra in zona edificabile risponderebbe, infine, ad interesse pubblico.

b) Riferendosi alla variante 2.4, relativa

all'attribuzione (parziale o completa) dei mapp. 8, 0 e 4 in località S__________

, il comune riconosce la difficoltà di inserire questi fondi in zona edificabile,

ma ritiene la scelta del territorio senza destinazione specifica sostenibile.

Quanto ai mapp. 5, 6 e 7 in località S. A__________ (variante 2.5),

questi formerebbero un comparto unico, compatto ed urbanizzato, privo di idoneità

agricola, il cui inserimento in zona agricola sarebbe privo di senso. Il comune

non li avrebbe inseriti in zona edificabile solo a causa di una precedente sentenza

del Tribunale della pianificazione del territorio. Per questi motivi,

l'insorgente non condivide la modifica operata d'ufficio dal Governo e non

ritiene che l'inclusione dei fondi nel territorio senza destinazione

specifica sia elusiva dell'obbligo di pianificare. L'azzonamento adottato

dal legislativo comunale sarebbe corretto, anche perché previsto dall'art. 28

cpv. 2 lett. n LALPT.

D. Con osservazioni 31 marzo 2006, la Divisione dello sviluppo territoriale

e della mobilità, in rappresentanza del Consiglio di Stato, chiede la reiezione

del gravame. Essa sostiene che l'autonomia comunale non sarebbe stata lesa in

quanto esistevano gli estremi per decretare, per ragioni di legalità ed

opportunità, le modifiche d'ufficio qui impugnate: non vi era, infatti, margine

di apprezzamento per il comune. Circa l'attribuzione di parte del mapp. 6 alla

zona agricola e non a quella fabbricabile R2, il Consiglio di Stato spiega

innanzitutto che nel 1996 aveva sì espresso un avviso positivo

sull'attribuzione di quel comparto alla zona edificabile, ma che questo non doveva

per forza seguire i limiti della zona di mantenimento. Siccome le modifiche pianificatorie

non erano volte alla ricerca di nuove aree edificabili, l'inclusione della parte

in questione in zona R2 non sarebbe sorretta da interesse pubblico. Degli

ulteriori argomenti si dirà nel seguito, nella misura del necessario.

E. Il 12 luglio 2006 si son tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio;

in tale occasione sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito

agli atti. Al ricorrente è stato fissato un termine sino al 15 agosto 2006 per

inoltrare le conclusioni, mentre il rappresentante del Governo vi ha rinunciato.

F. Ritenuto che il ricorso concerneva la destinazione pianificatoria

del mapp. 6, di proprietà di PI 1, il tribunale ha disposto la sua chiamata in

causa, assegnandogli un termine sino al 31 luglio 2006 per presentare una

risposta e richiedere una nuova visita del luoghi. Il termine è scaduto

inutilizzato. Il 10 agosto 2006 il comune ha inoltrato le proprie conclusioni,

confermando le proprie domande ricorsuali.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato

integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14

luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT). Il

ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT combinato con l'art. 13 lett. a

PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT).

L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In campo pianificatorio il comune ticinese

fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett.

b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano

regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale

autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi -

e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non

solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali.

Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare

alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per

adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,

ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però

limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi

su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al

contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i

principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre

II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta

d'ufficio

dal

Consiglio di Stato.

3.

Il ricorrente contesta anzitutto la facoltà del Consiglio di Stato

di procedere, nel caso concreto e per tutte le varianti in questione, con delle

modifiche d'ufficio. Secondo il ricorrenti, per quanto attiene alla variante

2.

, la pianificazione del comune era quantomeno una soluzione adeguata, mentre

per le varianti 2.4 e 2.5, la soluzione del comune era preferibile. In ogni

caso, ritiene che al massimo il Governo avrebbe dovuto rinviargli la

pianificazione. A torto, tuttavia.

3.1

In sede di approvazione di un piano

regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una

determinata soluzione adottata a livello comunale, esso deve di norma retrocedere

gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art.

37.

cpv. 1 seconda frase LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo

può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e

sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi

comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito

(segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la

modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori

pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). La via

della modifica d’ufficio presuppone che la risoluzione si imponga con tale

evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.

Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di Stato si

giustifica alla luce dei principi suesposti.

3.2

In concreto, è certo che il

Consiglio di Stato, disponendo in luogo e vece dell'autorità comunale

competente - ossia il consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT) -

l'attribuzione dei terreni oggetto delle varianti alla zona agricola anziché a

quella fabbricabile rispettivamente al territorio senza destinazione specifica,

abbia operato una modifica d'ufficio del piano regolatore, ma questa è

rispettosa dei criteri enunciati sopra, come si spiegherà nei successivi

considerandi di diritto, pertanto non lesiva dell'autonomia comunale.

4.

Il distinguo operato dal comune nel ricorso tra la variante 2.1, da

un lato, e quelle 2.4 e 2.5 dall'altro, impostazione data anche al presente

giudizio, deriva dal differente percorso storico-pianificatorio di questi

comparti. Esso ha determinato l'attribuzione dei fondi a zone di utilizzazione

differenti, benché la loro situazione di fatto, come ha permesso di accertare

il sopralluogo, sia similare.

5.

Dapprima il comune censura la modifica operata alla variante 2.1,

che riguarda i mappali 2 (parzialmente), 6 (parzialmente), 7, 6, 8, __________4

(parzialmente), tutti in località S__________. Ad eccezione del mapp. 7,

questi fondi sono stati attribuiti dal comune alla zona R2; il Governo ha

seguito questa impostazione, escludendo però una parte del mapp. 6, posta a

settentrione di quella il cui azzonamento è stato approvato, contermine sul lato

ovest al mapp. 7. Per capire le ragioni che hanno portato all'inserimento di

questo numero limitato di terreni (isolati dal resto della zona edificabile) in

zona fabbricabile, occorre valutare l'istoriato pianificatorio di questo comparto.

5.1

Nel piano regolatore originario, approvato dal Governo con risoluzione __________

1988, i fondi oggetto della variante 2.1 erano attribuiti alla zona di

mantenimento degli insediamenti, istituita dal Consiglio di Stato tramite

modifica d'ufficio (pag. 24 e segg. della citata risoluzione). Tale soluzione

era stata adottata al fine di permettere alcuni interventi edilizi agli edifici

esistenti in quel comparto (ad esempio modifiche, piccoli ampliamenti, opere

accessorie, ecc.), che non sempre sarebbero stati conformi alle esigenze

dell'art. 24 LPT, escludendo nel contempo qualsiasi nuova edificazione e,

comunque, evitando di ampliare la già vasta zona edificabile (ibidem).

Questa zona era disciplinata dall'art. 29 a NAPR, il cui cpv. 1 specificava

proprio che essa "ha

per scopo di tutelare l'utilizzo residenziale degli edifici esistenti situati

in un contesto territoriale in cui hanno priorità la gestione agricola del

suolo e la salvaguardia della natura e del paesaggio". In occasione dell'approvazione di alcune varianti, con la

citata risoluzione __________ 1996, il Consiglio di Stato, sottolineato come

tale tipo di zona, in definitiva, non attribuiva con sufficiente chiarezza i

fondi al territorio edificabile o meno, ha disposto l'abbandono e la

ridefinizione delle zone di mantenimento. In particolare, per quanto riguarda i

mapp. 6. 7, 6, 8, 4 e 2 in località S__________ il Governo, siccome

riteneva che più soluzioni fossero possibili, ha rinviato la pianificazione al

comune, indicando che non si sarebbe opposto a che i fondi citati - fatto salvo

il mapp. 7 - fossero attribuiti alla zona edificabile ordinaria (ris. gov. 17

aprile 1996, pag. 14). L'esclusione del mapp. 7 derivava dal fatto che questo

era inedificato e ubicato ai margini della zona: una sua inclusione nell'area

edificabile sarebbe equivalsa ad un'estensione arbitraria dell'area edificabile

(ibidem). Il comune ha quindi adottato l'inserimento dei terreni in

questione in zona residenziale estensiva R2, che il Governo ha approvato attraverso

la risoluzione impugnata, ad eccezione di una parte del mapp. 6: decisione che

il comune qui impugna.

5.2

I

piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

5.2.1

Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione

che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che

adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba esser incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei

principii generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento,

che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del

terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario

LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/

Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

5.2.2

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo

modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre 2000), le zone agricole

servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare,

a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la

compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e

comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura

produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i

terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25

febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003). Per quanto possibile devono

essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

5.3

In concreto, la domanda del comune di

attribuire in misura maggiore il mapp. 6 alla zona residenziale estensiva R2

non può essere accolta per i seguenti motivi.

5.3.1

La porzione del mapp. 6, ca. 900 mq a

forma irregolare, che il comune vorrebbe attribuita alla zona edificabile è

ubicata al margine nord occidentale della zona oggetto di ridefinizione, della

quale rappresenta piuttosto una propaggine. L'intero mapp. 6 ha una superficie

di 22'585 mq, di cui solo una piccola parte (ca. 3'500 mq) sono inseriti nella

zona fabbricabile approvata. La porzione oggetto della vertenza si presenta

come una distesa prativa che degrada in direzione della valle e dell'abitato di

RI 1. Il limite della zona fabbricabile modificato dal Governo corrisponde al

prosieguo verso ovest del confine col mapp. 7, pure inserito in zona agricola.

Inoltre, sul terreno esso coincide approssimativamente con una piccola

collinetta, la cui sommità divide il terreno inserito in zona fabbricabile

dalla parte attribuita a quella agricola. Questa si trova dunque sottratta

anche fisicamente alla zona R2. Il terreno oggetto del contendere è peraltro

circondato su tre lati (ovest, nord ed est) dalla zona agricola, mentre solo a

sud confina con quella fabbricabile. Già di primo acchito, dunque, tale

territorio appare appartenere alla circostante campagna.

5.3.2

Contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, la variante 2.1 non concerne fondi già edificati in larga misura.

Infatti, con terreni già edificati in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett.

a LPT si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta,

oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente

ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni agricole

(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). Che la neo costituita zona R2 in località S__________,

inserita nell'ampio comparto verde posto a sud est dell'abitato di RI 1 e da

questo separato da una lingua di bosco, adempia questi criteri è quantomeno dubbio,

ma la questione non è oggetto della presente decisione. I motivi che hanno

condotto alla sua istituzione, vanno piuttosto ricercati nell'istoriato pianificatorio

di questo comparto. Questa settore, infatti e come confermato dal rappresentante

del Governo in udienza, doveva essere semplicemente attribuito alla zona agricola,

ma ciò non è stato possibile a causa del suo inserimento transitorio nella zona

di mantenimento. Ma a prescindere da ciò, il semplice fatto di confinare, a sud

con la citata zona edificabile R2, ritagliata in questo settore con specifiche

finalità viste sopra ( consid. 4.1.), non permette di concludere che il terreno

in questione faccia parte di terreni edificati in larga misura. A maggior

ragione poiché tale scampolo di terreno appare come una propaggine di quest'area

e non una parte interna. Inoltre, il comparto edificabile in parola risulta

piuttosto isolato dal residuo comprensorio fabbricabile del comune e,

contrariamente a quanto sostiene il comune, nemmeno densamente edificato. La nuova

R2 in località S__________ presenta, nello stesso tempo, delle

dimensioni tutto sommato contenute, di ca. 8'000 mq ciò che corrobora i dubbi

espressi sul fatto che esso possa adempiere ai requisiti per costituire una

zona edificabile: premessa indispensabile per poter ammettere il suo

ampliamento. Non si può perciò ammettere che l'inserimento della porzione di

terreno in oggetto adempia ai requisiti dell'art. 15 lett. a LPT.

5.3.3

Fermo quanto detto qui sopra, il comune sostiene che

l’attribuzione del lembo di terra in oggetto alla zona edificabile risponda ad

una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni

giusta l’art. 15 lett. b LPT. Ora, tuttavia, a prescindere dall'irrilevante

estensione dell'area in discussione, il comune non fornisce le prove a sostegno

della sua tesi, come invece avrebbe dovuto, per cui non può essere seguito nemmeno

su questo argomento.

5.4

Poiché

la porzione del fondo 6 in località S__________ oggetto dell'impugnativa

non può essere attribuita alla zona edificabile già per assenza dei requisiti

di cui all’art. 15 LPT, merita tutela la decisione del Consiglio di Stato di

assegnarla d'ufficio alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio,

espressamente sancito ora all’art. 16 LPT (cfr. consid. 4.2.2. qui sopra),

nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Tale essendo l'unica

possibilità conforme al diritto, nemmeno si giustifica di rinviare la pianificazione

al comune. Alla zona agricola deve essere riconosciuto un ruolo

multifunzionale, poiché persegue scopi non solo di politica agraria e fondiaria

ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di

prevenzione dell’edificazione sparsa, alla protezione dell’ambiente ed a quella

del paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg.,

pag. 471, con rinvii). Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se la

porzione di terreno in questione si presti, ed eventualmente in quale misura, alla

lavorazione agricola. In ogni caso dal catasto delle idoneità agricole

elaborato dalla sezione dell'agricoltura, si evince esso ha una certa valenza

agricola ("41. Idoneo allo sfalcio"). Il fatto, invece, che i fondi

della zona oggetto della variante siano urbanizzati, non è decisivo e non

conferisce un diritto alla loro attribuzione alla zona edificabile (DTF 122 II

326.

consid. 6; 117 Ia 434 consid. 3g).

5.5

In

definitiva, contrariamente all'opinione del comune ricorrente, il Consiglio di

Stato, non approvando l'attribuzione della porzione litigiosa alla zona edificabile,

non è intervenuto in una questione di opportunità ma si è limitato ad affermare

che i requisiti di legge per un'attribuzione a tale zona non erano riuniti.

Ora, per costante giurisprudenza, l'istituto dell'autonomia comunale non

consente di tutelare una soluzione contraria al diritto (DTF 116 la 221 consid.

2c, 113 Ia 192 consid. 2d; RDAT II-1997 n. 23 pag. 66 consid. 2, 1989 n. 26

pag. 74 consid. 2c e relativi rinvii). Nel caso specifico, come s'è visto, la soluzione

sollecitata dal comune è contraria all'art. 15 LPT:

di conseguenza, essendo l'attribuzione alla zona agricola la sola possibile, la

violazione dell'autonomia comunale è richiamata invano. Senza pertinenza,

infine, l'affermazione del comune circa il fatto che tale azzonamento

permetterebbe di compensare non meglio precisate disparità subite dal proprietario.

6.

I fondi oggetto delle varianti 2.4 e 2.5, mapp. 0 (parzialmente), 4

(parzialmente) e 8 località S__________ e __________5 , 6 (parzialmente)

e 7 (parzialmente), località S. A__________, che il municipio proponeva

di inserire in zona agricola ed il consiglio comunale ha attribuito al

territorio senza destinazione specifica, sono stati assegnati dal Governo

d'ufficio alla zona agricola. Infatti, attraverso la più volte citata risoluzione

17.

aprile 1996 (n. 1885) , il Consiglio di Stato non aveva approvato l'istituzione

della zona di mantenimento per i mappali relativi a queste due varianti e, nel

contempo, aveva rilevato come gli stessi non potessero essere inclusi in zona

edificabile (ris. citata, pag. 15 e seg.). Aveva quindi ordinato al comune di

elaborare una variante che prevedesse la loro attribuzione al territorio fuori

zona edificabile; i ricorsi che i proprietari dei mapp. 5, 6, 7 e 4 avevano

interposto contro quella decisione sono stati respinti dal Tribunale della

pianificazione del territorio con sentenza 6 febbraio 1997 (inc. 90.96.51-53 e

55), in quanto non vi erano le condizioni per la creazione di una zona di mantenimento

degli insediamenti né tanto meno per l'istituzione di una zona edificabile ai

sensi dell'art. 15 LPT. Originariamente, nel 1988, tutti questi fondi erano

stati inseriti nel piano regolatore nei territori senza destinazione specifica.

Con la risoluzione qui impugnata, il Consiglio di Stato non ha approvato la loro

attribuzione (meglio sarebbe dire conferma) tra i territori senza destinazione

specifica, poiché ritenuta elusiva dell'obbligo di pianificare, e li ha invece

assegnati alla zona agricola. Per i motivi che seguono la decisione del Governo

merita tutela ed il ricorso del comune deve essere respinto.

6.1

Innanzitutto, il fatto che

l'attribuzione di questi fondi alla zona agricola sia possibile e che, nel

contempo, non sia possibile l'attribuzione di questi fondi alla zona

fabbricabile è pacifico e, tutto sommato, il comune ricorrente stesso lo

ammette, pur ritenendola solo "una possibilità" (ricorso, pag. 11).

Alla luce di tutto ciò, resta dunque da stabilire se tali fondi possono essere

effettivamente attribuiti al territorio senza destinazione specifica.

6.2

La

Confederazione, i cantoni e i comuni elaborano e coordinano le pianificazioni

necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv. 1 LPT).

L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani regolatori

(art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella disciplina dell'uso

ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e ben

definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione (art.

18.

cpv. 1 LPT). L'istituzione di una zona senza destinazione specifica giusta

l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT - che ha sostituito la zona residua prevista

dall'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973 -

è pertanto, di principio, ammissibile solo per quelle aree che non possono

ancora ricevere una collocazione definitiva, ovvero per le quali si giustifica

un differimento della pianificazione (RDAT II-2003 n. 53 consid 7.1; RtiD

II-2005 n. 15 consid. 6.8.1; DTF 112 Ia 315 consid. 3b; RDAT I-1996 n. 24; Scolari, Commentario, 2.a edizione,

Cadenazzo 1996, n. 241a ad art 28 LALPT; Brandt/

Moor, Commentario LPT, ad art. 18 n. 58). In concreto, contrariamente a

quanto afferma il comune, il differimento della pianificazione non era e non è

necessario. Innanzitutto, come visto, è pacifico (il ricorrente, d'altronde,

nemmeno lo pretende) che i fondi in questione non possano essere attribuiti

alla zona edificabile. Per quanto attiene ai mapp. 0, 4 e 8 in località S__________,

il sopralluogo ha permesso di costatare come essi appartengano - non solo sulla

carta - ad un ampio comparto agricolo. Il loro inserimento in zona edificabile

appare dunque escluso. Anche i mapp. 5, 6 7, oggetto della variante 2.5, sono

parte integrante di un ampio comparto verde, costituito in parte da prati, in

parte dal terreno che contorna la chiesa di __________, in parte da bosco, che

degrada verso valle a partire dalla sovrastante strada cantonale che conduce al

nucleo. Sia i fondi oggetto della variante 2.4, sia quelli oggetto della

variante 2.5 sono separati dal-la zona fabbricabile da una strada e/o da

terreni non attribuiti a zona fabbricabile. L'attribuzione di questi fondi alla

zona agricola appare dunque già per questi motivi corretta. Siccome esiste una

possibile attribuzione di questi fondi, non si giustifica differirne oltre la

pianificazione. D'altronde, nemmeno è dato sapere quale altra destinazione,

conforme alla LPT, potrebbe esser data loro, ritenuto come il comune ricorrente

nemmeno l'ipotizza. A riprova di ciò, basta notare che dall'adozione del piano

originario sono passati quasi vent'anni e nessuna proposta concreta è stata presentata

dal pianificatore. L'unica scelta possibile è dunque la zona agricola intesa

nella sopra più volte ricordata sua multifunzionalità, sia di tutela di fondi

idonei all'esercizio dell'agricoltura, sia nella sua funzione di antagonista

per eccellenza della zona fabbricabile, quale strumento di prevenzione

dell’edificazione sparsa, di protezione dell’ambiente e del paesaggio. La

proposta dal comune appare d'acchito impraticabile e non

rispettosa dell'obbligo di assegnare a tutto il territorio una precisa

funzione, come rilevato dal Governo. In base alle pregresse considerazioni, non

appare di rilievo nemmeno indagare se i fondi in questione presentino una

qualche idoneità all'utilizzo agricola.

6.3

L'insorgente asserisce vi sia stata una

disparità di trattamento rispetto ai fondi oggetto della variante 2.6. e quelli

"a monte della strada che li separa dal mapp. 4". Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha

una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori.

Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora

prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare

differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi

per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con

il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve

fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001

n. 49 consid. 5a). Ora, e come visto, l'inclusione dei fondi in questione in

zona agricola è sorretta da motivi senza dubbio oggettivi e ragionevoli,

senz'altro non arbitrari. È, per contro, la variante 2.6 a sollevare delle

perplessità: vi sono difatti validi motivi per ritenere che i terreni

interessati da quest'ultima variante, che versano in una situazione analoga a

quelli qui in discussione, avrebbero parimenti dovuto essere inclusi in zona

agricola, ma non il contrario come sostiene l'insorgente. I fondi a monte della

strada, citati dal ricorrente, non sono invece inseriti in zona senza

destinazione specifica, ma sono stati attribuiti alla zona residenziale R2

(cfr. variante 2.3. "Zona residenziale R2 in località Roncaccio",

mapp. 3, 4, 5 e 2), dunque assegnati ad una specifica funzione, approvata dal

Governo (cfr. ris. impugnata pag. 9 § 3.2.2 in fine).

6.4

Per tutto quanto precede, anche per quanto attiene alla

modifica d'ufficio d'inclusione dei fondi oggetto delle varianti 2.4 e 2.5 in

zona agricola, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata. Siccome tale soluzione è oggettivamente l'unica possibile dal

profilo del diritto pianificatorio e siccome non esiste per il comune in questo

caso alcun margine di manovra, prova ne è che, in oltre dieci anni dalla

risoluzione che imponeva la ridefinizione di tale comparto, esso non è stato in

grado di proporre un'alternativa all'attribuzione che questi fondi già avevano

dal 1988, non vi è stata lesione dell'autonomia del ricorrente.

7.

Per i pregressi motivi, il ricorso deve essere integralmente respinto

e le modifiche apportate dal Consiglio di Stato confermate. Poiché il comune

non è comparso in causa per tutelare interesse economici propri, bensì in veste

di ente pianificante e PI 1 non ha presentato osservazioni, rimettendosi dunque

al giudizio del tribunale, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di

giudizio (art. 28 PAmm). La soccombenza esclude l'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.Non si prelevano spese e tassa di giudizio.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;;

.

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster