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Decisione

90.2006.83

modifica d'ufficio del piano regolatore

19 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dando

seguito alla sentenza di rinvio 16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione

del territorio (nell’inc. 90.2005.58/67), nota alle parti, con decisione 22

agosto 2006 il Governo ha inserito d’ufficio i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e

2149 di __________ nella zona residenziale intensiva R5. La risoluzione è stata

pubblicata a cura del municipio di __________ nel periodo 8 novembre/7 dicembre

2006.

B. a. Con

ricorso 6 dicembre 2006 RI 1 proprietaria dei mapp. 98, 100 e 103, si aggrava a

questo tribunale contro il giudicato governativo. L’insorgente contesta anzitutto

la possibilità del Consiglio di Stato di procedere ad una modifica d'ufficio

del piano regolatore; a suo giudizio, il Governo avrebbe dovuto retrocedere gli

atti al comune, affinché fosse quest’ultimo a decidere, in primo luogo, la

funzione di questa porzione di territorio comunale. Nel merito, la ricorrente

ritiene che la decisione di assegnare le sue proprietà alla zona residenziale

intensiva R5 non tenga sufficientemente conto dell’esistenza, sulle stesse, da

svariati decenni, del centro commerciale __________. Essa rileva altresì che,

nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato attribuisce interamente i

fondi in discussione alla zona residenziale intensiva R5, mentre che la

sentenza di rinvio 16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione del

territorio escludeva da questa funzione la fascia di 30 m di profondità verso

via __________, definitivamente assegnata alla zona edificabile mista. La ricorrente

ritiene da ultimo che, secondo quanto stabilito dal Tribunale della pianificazione

del territorio nella sentenza 16 marzo 2006, il grado di sensibilità al rumore

III, originariamente attributo ai suoi fondi, possa essere mantenuto malgrado

la loro attribuzione alla zona residenziale intensiva R5.

L’insorgente postula pertanto l’annullamento

della risoluzione governativa e la trasmissione degli atti, per decisione, al CO

1. In via subordinata, domanda che l’assegnazione dei fondi in parola alla zona

residenziale intensiva R5 venga limitata alla porzione ubicata oltre la fascia

di 30 m di profondità verso via __________ ed inoltre che gli stessi mantengano

il medesimo grado di sensibilità al rumore prescritto per la zona edificabile

mista, ossia III.

b. La Divisione

dello sviluppo territoriale ed il municipio di __________ chiedono al tribunale

di respingere l'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della

ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'impugnativa è dunque

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1.

Attraverso la sentenza 16 marzo 2006, il Tribunale della pianificazione del

territorio ha accolto parzialmente il gravame di __________

e llcc, annullando l'assegnazione alla zona edificabile mista del territorio

che eccedeva la profondità di 30 m rispetto a via __________ e che interessava

il settore composto dai mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149. Il tribunale ha indi

retrocesso gli atti al Consiglio di Stato “affinché abbia a decidere direttamente,

come pare possibile, l'assegnazione dell'area eccedente alla contigua zona

residenziale intensiva R5, mediante decisione impugnabile al tribunale. In caso

contrario il Consiglio di Stato dovrà restituire a sua volta gli atti al comune

per lo svolgimento di questo compito” (cfr. consid. 4.10 di quel giudicato).

2.2

In concreto il Governo, d’accordo il

municipio di __________, ha voluto dar seguito direttamente a questa ingiunzione

del tribunale, senza retrocedere ulteriormente gli atti al comune per una decisione

in merito. A ragione. In effetti, in sede di approvazione di un piano regolatore,

quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata

soluzione adottata a livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti

all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige l'art. 37 cpv. 1 2.a frase

LALPT, espressione del principio dell'autonomia comunale, notoriamente

riconosciuta a favore dei comuni ticinesi nel campo pianificatorio (RDAT

II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3). Il Governo può tuttavia

apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi

pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali -

quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente

nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende

a colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori

manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii).

Nel caso in esame questi presupposti sono

manifestamente soddisfatti: la nuova funzione del territorio in oggetto era difatti

già stata definita direttamente dal tribunale nel menzionato giudicato e, senza

l’attribuzione di questa nuova funzione, il piano regolatore relativo a questa

porzione risulterebbe carente. La retrocessione degli atti, com'era oltretutto

chiaramente spiegato al consid. 4.10 del giudicato 16 marzo 2006, era

finalizzata ad un puro rispetto delle norme di procedura, atteso che il tribunale

non è autorità di pianificazione e non può pertanto formalmente adottare e/o

approvare il piano regolatore; il rinvio non era invece volto a lasciare un

potere d'apprezzamento alle autorità a ciò preposte in merito all'azzonamento

del territorio in esame. Se, pertanto, la ricorrente, che era stata

adeguatamente coinvolta nella procedura precedente, intendeva sollecitare il

mantenimento integrale dei suoi fondi nella zona mista rispettivamente opporsi

al loro inserimento parziale in quella residenziale intensiva R5, avrebbe

dovuto insorgere contro la sentenza 16 marzo 2006 del Tribunale della

pianificazione del territorio.

3.

Dal

profilo sostanziale, l’inserimento parziale dei fondi della ricorrente nella

zona residenziale intensiva R5 ha implicato, ex lege, il loro assoggettamento,

per la relativa superficie, al grado di sensibilità al rumore II, conformemente

a quanto stabilito dall’art. 51 cpv. 1 NAPR. Invano l’insorgente ritiene che

dal giudicato 16 marzo 2006, che cita - ad arte - parzialmente, si possa in qualche

modo dedurre che il tribunale abbia inteso permettere il mantenimento del grado

di sensibilità III alla superficie per la quale doveva essere mutata la

funzione, tramite un declassamento ex art. 43 cpv. 2 OIF. Questo risultato

avrebbe difatti dovuto essere espressamente stabilito nel dispositivo, poiché implicava

una modifica dell’ordinamento sancito a livello di piano regolatore. Anche

sotto questo aspetto, se la ricorrente intendeva conseguire una modifica del

grado di sensibilità al rumore delle sue proprietà rispetto a quello attribuito

ai fondi appartenenti alla zona residenziale R5, avrebbe dovuto impugnare la

sentenza 16 marzo 2006. Nel merito, sia soggiunto per completezza, questa richiesta

appare comunque, d’acchito, palesemente infondata.

4.

La

ricorrente si duole infine del fatto che nel dispositivo della risoluzione

impugnata il Consiglio di Stato abbia erroneamente assegnato integralmente i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149 alla zona

residenziale intensiva R5, mentre che, stando alla sentenza di rinvio, a quest’ultima

dovevano essere attribuiti solo le superfici che eccedevano

la profondità di 30 m rispetto a via __________. Tanto la Divisione dello

sviluppo territoriale, quanto il municipio obiettano che è comunque chiaro e

incontroverso che la risoluzione impugnata non mette in discussione l’azzonamento

di questa striscia, così come proposto dal comune, approvato dal Governo,

tutelato dal Tribunale della pianificazione del territorio nella risoluzione 16

marzo 2006. Questo dato di fatto, assodato, non trova tuttavia un sufficiente

riscontro nel dispositivo della risoluzione governativa, determinante, che risulta

pertanto redatto in maniera carente. La richiesta di specificazione sollecitata

dal ricorrente dev’essere dunque accolta.

5.

Il ricorso

va pertanto parzialmente accolto.

6.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza, pressoché totale, della ricorrente (art. 28 PAmm).

Lo Stato è inoltre tenuto a versare a RI 1assistita da un legale, delle adeguate

ripetibili, proporzionate al grado di successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della

risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3851) con cui il Consiglio di Stato ha approvato

l’azzonamento di alcuni fondi nel comune di __________ a seguito della sentenza

16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione del territorio è modificato

come segue:

"Sono inseriti d’ufficio nella zona

residenziale intensiva R5 i seguenti fondi: a. mapp. 100 e 2149 integralmente; b.

mapp. 97, 98, 99 e 103, limitatamente alla

porzione ubicata oltre la fascia di 30 m di profondità verso via __________ ".

§§

Il Consiglio di Stato è tenuto a far pubblicare il dispositivo, così

rettificato, nel foglio ufficiale e all’albo comunale (art. 37 cpv. 2 LALPT).

2. La tassa di

giustizia, di fr. 1'500.-, è posta a carico della ricorrente. Lo Stato del

Cantone Ticino verserà a quest’ultima fr. 300.- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona

rappr. da: Dipartimento del territorio, Divisione

sviluppo terr. e mobilità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

comune di Losone, 6616 Losone,

rappr. da: Municipio di Losone, 6616 Losone,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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