90.2006.83
modifica d'ufficio del piano regolatore
19 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
90.2006.83
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, TRAM
Titolo:
modifica d'ufficio del piano regolatore
MODIFICA D'UFFICIO
art. 37 cpv. 1 LALPT
Incarto n.
90.2006.83
Lugano
19 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2006 della
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 22 agosto 2006 (n. 3851) con cui il
Consiglio di Stato ha inserito d’ufficio i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149
di __________ nella zona residenziale intensiva R5;
viste le risposte:
- 2 gennaio 2007 del Dipartimento del
territorio, Divisione della pianificazione territoriale;
- 3 gennaio 2007 del
municipio di RA 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Dando
seguito alla sentenza di rinvio 16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione
del territorio (nell’inc. 90.2005.58/67), nota alle parti, con decisione 22
agosto 2006 il Governo ha inserito d’ufficio i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e
2149 di __________ nella zona residenziale intensiva R5. La risoluzione è stata
pubblicata a cura del municipio di __________ nel periodo 8 novembre/7 dicembre
2006.
B. a. Con
ricorso 6 dicembre 2006 RI 1 proprietaria dei mapp. 98, 100 e 103, si aggrava a
questo tribunale contro il giudicato governativo. L’insorgente contesta anzitutto
la possibilità del Consiglio di Stato di procedere ad una modifica d'ufficio
del piano regolatore; a suo giudizio, il Governo avrebbe dovuto retrocedere gli
atti al comune, affinché fosse quest’ultimo a decidere, in primo luogo, la
funzione di questa porzione di territorio comunale. Nel merito, la ricorrente
ritiene che la decisione di assegnare le sue proprietà alla zona residenziale
intensiva R5 non tenga sufficientemente conto dell’esistenza, sulle stesse, da
svariati decenni, del centro commerciale __________. Essa rileva altresì che,
nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato attribuisce interamente i
fondi in discussione alla zona residenziale intensiva R5, mentre che la
sentenza di rinvio 16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione del
territorio escludeva da questa funzione la fascia di 30 m di profondità verso
via __________, definitivamente assegnata alla zona edificabile mista. La ricorrente
ritiene da ultimo che, secondo quanto stabilito dal Tribunale della pianificazione
del territorio nella sentenza 16 marzo 2006, il grado di sensibilità al rumore
III, originariamente attributo ai suoi fondi, possa essere mantenuto malgrado
la loro attribuzione alla zona residenziale intensiva R5.
L’insorgente postula pertanto l’annullamento
della risoluzione governativa e la trasmissione degli atti, per decisione, al CO
1. In via subordinata, domanda che l’assegnazione dei fondi in parola alla zona
residenziale intensiva R5 venga limitata alla porzione ubicata oltre la fascia
di 30 m di profondità verso via __________ ed inoltre che gli stessi mantengano
il medesimo grado di sensibilità al rumore prescritto per la zona edificabile
mista, ossia III.
b. La Divisione
dello sviluppo territoriale ed il municipio di __________ chiedono al tribunale
di respingere l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della
ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). L'impugnativa è dunque
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1.
Attraverso la sentenza 16 marzo 2006, il Tribunale della pianificazione del
territorio ha accolto parzialmente il gravame di __________
e llcc, annullando l'assegnazione alla zona edificabile mista del territorio
che eccedeva la profondità di 30 m rispetto a via __________ e che interessava
il settore composto dai mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149. Il tribunale ha indi
retrocesso gli atti al Consiglio di Stato “affinché abbia a decidere direttamente,
come pare possibile, l'assegnazione dell'area eccedente alla contigua zona
residenziale intensiva R5, mediante decisione impugnabile al tribunale. In caso
contrario il Consiglio di Stato dovrà restituire a sua volta gli atti al comune
per lo svolgimento di questo compito” (cfr. consid. 4.10 di quel giudicato).
2.2
In concreto il Governo, d’accordo il
municipio di __________, ha voluto dar seguito direttamente a questa ingiunzione
del tribunale, senza retrocedere ulteriormente gli atti al comune per una decisione
in merito. A ragione. In effetti, in sede di approvazione di un piano regolatore,
quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata
soluzione adottata a livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti
all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige l'art. 37 cpv. 1 2.a frase
LALPT, espressione del principio dell'autonomia comunale, notoriamente
riconosciuta a favore dei comuni ticinesi nel campo pianificatorio (RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3). Il Governo può tuttavia
apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi
pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali -
quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente
nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende
a colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori
manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii).
Nel caso in esame questi presupposti sono
manifestamente soddisfatti: la nuova funzione del territorio in oggetto era difatti
già stata definita direttamente dal tribunale nel menzionato giudicato e, senza
l’attribuzione di questa nuova funzione, il piano regolatore relativo a questa
porzione risulterebbe carente. La retrocessione degli atti, com'era oltretutto
chiaramente spiegato al consid. 4.10 del giudicato 16 marzo 2006, era
finalizzata ad un puro rispetto delle norme di procedura, atteso che il tribunale
non è autorità di pianificazione e non può pertanto formalmente adottare e/o
approvare il piano regolatore; il rinvio non era invece volto a lasciare un
potere d'apprezzamento alle autorità a ciò preposte in merito all'azzonamento
del territorio in esame. Se, pertanto, la ricorrente, che era stata
adeguatamente coinvolta nella procedura precedente, intendeva sollecitare il
mantenimento integrale dei suoi fondi nella zona mista rispettivamente opporsi
al loro inserimento parziale in quella residenziale intensiva R5, avrebbe
dovuto insorgere contro la sentenza 16 marzo 2006 del Tribunale della
pianificazione del territorio.
3.
Dal
profilo sostanziale, l’inserimento parziale dei fondi della ricorrente nella
zona residenziale intensiva R5 ha implicato, ex lege, il loro assoggettamento,
per la relativa superficie, al grado di sensibilità al rumore II, conformemente
a quanto stabilito dall’art. 51 cpv. 1 NAPR. Invano l’insorgente ritiene che
dal giudicato 16 marzo 2006, che cita - ad arte - parzialmente, si possa in qualche
modo dedurre che il tribunale abbia inteso permettere il mantenimento del grado
di sensibilità III alla superficie per la quale doveva essere mutata la
funzione, tramite un declassamento ex art. 43 cpv. 2 OIF. Questo risultato
avrebbe difatti dovuto essere espressamente stabilito nel dispositivo, poiché implicava
una modifica dell’ordinamento sancito a livello di piano regolatore. Anche
sotto questo aspetto, se la ricorrente intendeva conseguire una modifica del
grado di sensibilità al rumore delle sue proprietà rispetto a quello attribuito
ai fondi appartenenti alla zona residenziale R5, avrebbe dovuto impugnare la
sentenza 16 marzo 2006. Nel merito, sia soggiunto per completezza, questa richiesta
appare comunque, d’acchito, palesemente infondata.
4.
La
ricorrente si duole infine del fatto che nel dispositivo della risoluzione
impugnata il Consiglio di Stato abbia erroneamente assegnato integralmente i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149 alla zona
residenziale intensiva R5, mentre che, stando alla sentenza di rinvio, a quest’ultima
dovevano essere attribuiti solo le superfici che eccedevano
la profondità di 30 m rispetto a via __________. Tanto la Divisione dello
sviluppo territoriale, quanto il municipio obiettano che è comunque chiaro e
incontroverso che la risoluzione impugnata non mette in discussione l’azzonamento
di questa striscia, così come proposto dal comune, approvato dal Governo,
tutelato dal Tribunale della pianificazione del territorio nella risoluzione 16
marzo 2006. Questo dato di fatto, assodato, non trova tuttavia un sufficiente
riscontro nel dispositivo della risoluzione governativa, determinante, che risulta
pertanto redatto in maniera carente. La richiesta di specificazione sollecitata
dal ricorrente dev’essere dunque accolta.
5.
Il ricorso
va pertanto parzialmente accolto.
6.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza, pressoché totale, della ricorrente (art. 28 PAmm).
Lo Stato è inoltre tenuto a versare a RI 1assistita da un legale, delle adeguate
ripetibili, proporzionate al grado di successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della
risoluzione 22 agosto 2006 (n. 3851) con cui il Consiglio di Stato ha approvato
l’azzonamento di alcuni fondi nel comune di __________ a seguito della sentenza
16 marzo 2006 del Tribunale della pianificazione del territorio è modificato
come segue:
"Sono inseriti d’ufficio nella zona
residenziale intensiva R5 i seguenti fondi: a. mapp. 100 e 2149 integralmente; b.
mapp. 97, 98, 99 e 103, limitatamente alla
porzione ubicata oltre la fascia di 30 m di profondità verso via __________ ".
§§
Il Consiglio di Stato è tenuto a far pubblicare il dispositivo, così
rettificato, nel foglio ufficiale e all’albo comunale (art. 37 cpv. 2 LALPT).
2. La tassa di
giustizia, di fr. 1'500.-, è posta a carico della ricorrente. Lo Stato del
Cantone Ticino verserà a quest’ultima fr. 300.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6500 Bellinzona
rappr. da: Dipartimento del territorio, Divisione
sviluppo terr. e mobilità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
comune di Losone, 6616 Losone,
rappr. da: Municipio di Losone, 6616 Losone,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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