90.2007.1
contributo pecuniario sostitutivo a seguito di diminuzione di aree agricole
19 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
90.2007.1
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, TRAM
Titolo:
contributo pecuniario sostitutivo a seguito di diminuzione di aree agricole
COMPENSO AGRICOLO
MEZZI DI PROVA / NUOVI FATTI / NUOVE DOMANDE
art. 63 cpv. 2 LPAMM
art. 13 cpv. 1 LTAGR
Incarto n.
Fatti
90.2007.1
Lugano
19 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 dicembre 2006 del
RI 1
rappr. dal RA 2
contro
la decisione del 14 novembre 2006 (n. 5552) del
Consiglio di Stato in merito all'obbligo di compensazione agricola (art. 8
segg. LTAgr);
viste le osservazioni 26 febbraio 2007 della Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con
risoluzione 2 marzo 1993 (n. 1523), il Consiglio di Stato ha approvato il piano
regolatore del comune di __________;
che, a
seguito della diminuzione della zona agricola a favore di quella edificabile,
il Governo ha chiamato il comune ad elaborare una proposta di compensazione giusta
gli art. 8 segg. LTAgr (cfr. dispositivo n. 3.3. della risoluzione di
approvazione; inoltre cifra 8 e allegato 6 della stessa);
che il
Consiglio di Stato, con decisione 18 febbraio 2003 (n. 751), ha concesso al
municipio un'ulteriore e ultima proroga per la presentazione di un progetto di
compensazione agricola reale e parzialmente pecuniaria entro il 30 giugno 2003,
ritenuto che, scaduto il predetto termine e dopo 60 giorni dalla crescita in giudicato
della risoluzione medesima, l'importo di fr. 262'780.- sarebbe stato addebitato
sul conto Stato/Comune quale deposito per l'acquisto di aree agricole;
che, con
ricorso cautelativo 18 marzo 2003, il RI 1 è insorto innanzi al Tribunale della
pianificazione del territorio avverso la suddetta decisione, chiedendo che la
richiesta di una proroga di due anni, dallo stesso formulata, venisse accolta;
che, con sentenza 4 aprile 2005, il
menzionato tribunale ha respinto il ricorso, nella misura in cui non dovesse
essere stralciato dai ruoli;
che, in evasione di una domanda di revisione
formulata dal RI 1 l’8 giugno 2006, con risoluzione 14 novembre 2006 (n. 5552),
il Governo ha modificato la decisione 18 febbraio 2003, riducendo il contributo
pecuniario sostitutivo dovuto dal comune a fr. 225'674.-- e sancendo la
restituzione dell’importo di fr. 37'106.-- a favore di quest’ultimo sul conto
Stato/Comune una volta cresciuta in giudicato la risoluzione medesima;
che, con impugnativa 29 dicembre 2006, il RI
1 insorge dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, chiedendo
di annullare tanto la decisione 14 novembre 2006 che quella del 18 febbraio
Considerandi
2003, e di accertare la prescrizione del credito; in via subordinata di
riconoscere al comune gli interessi di mora sulla differenza dell’importo
dovuto a far tempo dal 31 luglio 2005, data di addebito del contributo pecuniario
stabilito in origine;
che, per quanto concerne i motivi specifici
della contestazione si dirà, per quanto necessario, in diritto;
che la
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del
ricorso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è stato integrato
il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006
(BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr), il
ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune è certa (art. 38 cpv. 1 e 4
lett. a LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr); il gravame è dunque ricevibile in ordine;
che il ricorrente, impugnando la risoluzione
14.
novembre 2006, chiede l’annullamento integrale della risoluzione del 18
febbraio 2003, attraverso la quale il Consiglio di Stato ha determinato il
contributo pecuniario sostitutivo dovuto dal comune;
che tuttavia, nell’istanza di revisione 8
giugno 2006, esso aveva postulato semplicemente l’adeguamento dell’importo del
contributo sancito nella risoluzione 18 febbraio 2003 ai parametri di calcolo
di cui allo scenario B contemplati nell’istanza medesima: richiesta che è stata
integralmente accolta dal Governo, il quale ha ridotto il contributo nella
misura sollecitata dal comune;
che, di conseguenza, la domanda di
annullamento integrale della prima risoluzione - e con essa dell’intero
contributo posto a suo carico - dev’essere considerata inammissibile, in quanto
nuova (art. 63 cpv. 2 PAmm);
che, già per questo stesso motivo, la
richiesta di annullare l’intero contributo a seguito della prescrizione della
pretesa dello Stato non può essere accolta;
che, pertanto, in definitiva, il comune
ricorrente può solo contestare la riduzione dell’importo del contributo di fr.
37’106.-- operata nella risoluzione 14 novembre 2006: contestazione che, ovviamente,
il ricorrente non sostiene né potrebbe giuridicamente sostenere, perché questa
riduzione, allo stesso favorevole, coincide esattamente con quanto dallo stesso
richiesto nell’istanza di revisione;
che oltretutto - sia soggiunto a titolo
puramente abbondanziale - nemmeno i motivi addotti dal ricorrente, ed in
particolare asseriti vizi formali e sostanziali, avrebbero potuto in concreto
permettere al ricorrente di spuntare l’annullamento del controverso contributo:
da un lato, il comune ha difatti avuto un periodo di tempo più che sufficiente per
poter effettuare una compensazione reale a seguito della diminuzione delle aree
agricole sul suo territorio, dall’altro i dati che sono serviti per il calcolo
del contributo sostitutivo sono stati messi a disposizione del municipio, che
li ha trovati corretti e che li ha anzi impiegati per formulare la richiesta di
riduzione dell’importo, accolta dal Governo;
che del pari, il termine decennale di
prescrizione della pretesa pecuniaria dello Stato nei confronti del comune,
sorta al più presto al momento dell’approvazione del piano regolatore, è stato
tempestivamente interrotto non solo dalla risoluzione 18 febbraio 2003, con cui
il Governo ha fissato l’entità del contributo sostitutivo, ma addirittura prima
dalla lettera 28 maggio 2002, con cui la Sezione della pianificazione
urbanistica aveva comunicato al municipio le superfici e i valori di reddito
agricolo in base ai quali il comune sarebbe stato chiamato a pagare il compenso
(cfr. circa la prescrizione e le possibilità di interromperla RDAT II-2002 n. 8
consid. 2.1 e 2.3 rispettivamente; inoltre RtiD I-2005 n. 12);
che, da
ultimo, nemmeno può essere accolta la domanda di rifusione degli interessi (erroneamente
qualificati come moratori) sulla differenza dell’importo accertata nelle due
successive risoluzioni governative: non essendo stati richiesti nell’istanza di
revisione, la relativa domanda si appalesa inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm);
che l’impugnativa, affatto infondata, dev’essere
respinta;
che il
comune, in quanto intervenuto a tutela di interessi economici, dev’essere tenuto
al pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia, di fr. 1'000.--, è posta a carico del RI 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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