90.2007.106
Ricorso contro zona di pianificazione e contro decisione sospensiva - obbligo di astensione dei municipali
4 marzo 2009Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2007.106
Data decisione, Autorità:
04.03.2009, TRAM
Titolo:
Ricorso contro zona di pianificazione e contro decisione sospensiva - obbligo di astensione dei municipali
ASTENSIONE
IRRECEVIBILITÀ
LEGITTIMAZIONE
SALVAGUARDIA DELLA PIANIFICAZIONE
ZONA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE O ZP COMUNALE
art. 38 LALPT
art. 58 LALPT
art. 64 cpv. 1 LALPT
art. 65 cpv. 3 LALPT
art. 21 LE
art. 100 LOC
art. 208 LOC
art. 212 LOC
art. 4 LPAM
Incarti n.
90.2007.106
90.2007.174
52.2008.19
Lugano
4 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi
a.
13 settembre e 2 ottobre 2007 di
RI 1, __________ PI 1
patr. dall'avv. PR 1, ,
contro
le risoluzioni 9 luglio 2007 (n. 2130) e 16 luglio
2007 (n. 2151) con le quali il municipio di PI 1 ha istituito la zona di
pianificazione a__________, pubblicata dal 31 luglio al 29 agosto 2007;
b.
15 gennaio 2008 del
Comune di PI 1,
patr. dall'avv. dr. PR 2, ,
contro
la decisione 11 dicembre 2007 (n. 6542) del Consiglio
di Stato, nella misura in cui annulla la decisione 26 gennaio 2007 con cui il
municipio di PI 1 ha sospeso per due anni al massimo la decisione della
domanda 16 gennaio 2007 inoltrata da RI 1 per costruire un complesso
residenziale in località a__________ (part. 51);
viste le risposte:
-
3 ottobre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
-
15 novembre 2007 del
comune di PI 1,
al ricorso 13 settembre 2007,
- 29 ottobre 2007 della
Sezione degli enti locali,
- 31 ottobre 2007 della
Sezione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 15 novembre 2007 del
comune di PI 1,
- 26 novembre 2007 di __________,
sindaco di PI 1,
- 28 novembre 2007 di __________,
municipale di PI 1,
al ricorso 2 ottobre 2007,
-
24 gennaio 2008 della Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità,
-
30 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato,
-
5 febbraio 2008 di RI
1, __________ e __________,
al ricorso 15 gennaio 2008;
viste:
- la replica 7 dicembre 2007 di RI 1,
- la duplica 22 gennaio 2008 del comune di PI 1,
- la duplica 9 gennaio
2008 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
al ricorso 13 settembre 2007;
richiamata la risoluzione 11 dicembre 2007 (n. 6542)
con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile e trasmesso a
questo Tribunale il ricorso 2 ottobre 2007;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto al municipio di PI 1 il permesso
di costruire un complesso residenziale, formato da otto case a schiera, in
località " a__________", su un terreno (part. 51) situato a ridosso
del nucleo.
Con risoluzione 26 gennaio 2007, fondata
sull'art. 65 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), il municipio
ha sospeso per due anni la sua decisione sulla domanda, ritenendo che si
ponesse in contrasto con uno studio pianificatorio in corso.
Contro questo provvedimento di salvaguardia
della pianificazione del territorio, RI 1 (proprietario del mappale), __________
(progettista), e __________ (titolare di un diritto di compera parziale
annotato), sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento.
B. In pendenza del ricorso, con decisioni del 9 e del 16 luglio 2007,
il municipio ha istituito una zona di pianificazione sul comparto "a__________",
comprendente il fondo del ricorrente RI 1 e alcuni altri fondi. La zona di
pianificazione è stata pubblicata dal 31 luglio al 29 agosto 2007.
Contro queste seconda misura di salvaguardia
della pianificazione, RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con un primo ricorso del 13 settembre 2007, chiedendo che sia
annullata siccome carente di interesse pubblico. Il
municipio non sarebbe seriamente intenzionato a pianificare il comparto e il
provvedimento configurerebbe, in realtà, un abuso di diritto nell'ambito della
procedura di rilascio del permesso di costruzione pendente.
C. Con successivo ricorso del 2 ottobre 2007, RI 1 ha impugnato le
risoluzioni municipali del 9 e del 16 luglio 2007, relative all'adozione della
zona di pianificazione, anche davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che
fossero annullate, siccome adottate con la partecipazione di due membri dell'esecutivo,
versanti in una situazione d'impedimento per collisione di interessi secondo l'art.
100 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), in
quanto proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze del fondo dedotto
in edificazione.
D. Con giudizio 11 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione del municipio di sospendere l'esame
della domanda di costruzione, dichiarando nel contempo irricevibile, per
incompetenza, l'impugnativa presentata da RI 1 contro le decisioni con cui il
municipio ha istituito la zona di pianificazione.
Il Governo ha annullato il provvedimento
fondato sull'art. 65 LALPT, ritenendo fondata l'eccezione di violazione dell'art.
100 LOC. In quanto proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze del
fondo dedotto in edificazione, il sindaco ed un municipale sarebbero stati interessati
al provvedimento.
Il ricorso contro le decisioni di istituire
una zona di pianificazione, adottate dall'esecutivo comunale con la
partecipazione degli stessi municipali, è stato trasmesso per competenza a
questo Tribunale.
E. Contro il predetto giudizio governativo, il comune di PI 1 è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato nella
misura in cui annulla la decisione del municipio di sospendere la decisione
sulla domanda di costruzione. L'insorgente nega in sostanza che il sindaco e il
municipale si siano trovati in un caso di collisione d'interessi.
F. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione dell'impugnativa,
mentre la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità si è rimessa
al giudizio del Tribunale contestando comunque l'esistenza di una collisione
d'interessi.
RI 1, __________ e __________ hanno chiesto
il rigetto dell'impugnativa, postulando nel contempo che il municipio si pronunci
anche sulla carenza di legittimazione attiva del G__________ ad opporsi al
rilascio della licenza edilizia.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
sui ricorsi inoltrati da RI 1 contro le decisioni del municipio di PI 1 di
istituire una zona di pianificazione è data dall'art. 64 cpv. 1 LALPT tanto
nella misura in cui l'insorgente contesta il fondamento stesso del
provvedimento, quanto nella misura in cui RI 1, con il ricorso al Consiglio di
Stato, ha lamentato una violazione dell'art. 100 LOC. Anche se le contestazioni
sollevate contro la decisione del municipio di adottare la zona di pianificazione
riguardano l'applicazione della LOC, la procedura di ricorso contro tale
provvedimento rimane comunque retta dalla LALPT.
A giusta ragione il Consiglio di Stato ha
declinato la sua competenza. Le decisioni con cui il municipio istituisce una
zona di pianificazione sono in effetti sostanzialmente diverse da quelle con
cui il legislativo comunale adotta un piano regolatore. Tali decisioni non
soggiacciono né a referendum, né all'approvazione da parte del Consiglio di
Stato. Le considerazioni che hanno indotto la giurisprudenza ad assoggettare le
decisioni con cui il legislativo comunale adotta un piano regolatore ad una
preventiva procedura di ricorso, retta dalla LOC e volta a rimuovere le contestazioni
riguardanti l'applicazione di questa legge (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., Cadenazzo 1996, n. 348 ad art.
35 LALPT) non hanno ragion d'essere nel caso di decisioni del municipio volte
ad istituire una zona di pianificazione.
La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sul ricorso inoltrato dal comune di PI 1 contro il
giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del suo municipio
di sospendere l'esame della domanda di costruzione presentata da RI 1 è invece
data dall'art. 65 cpv. 2 LALPT in combinazione con l'art. 21 cpv. 2 della legge
edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).
1.2. La legittimazione attiva del comune di PI
1 a contestare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato la
decisione del suo municipio di sospendere l'esame della domanda di costruzione
in applicazione dell'art. 65 LALPT è certa. Altrettanto certa è la legittimazione
attiva di RI 1 ad impugnare la zona di pianificazione istituita a carico del
fondo di cui è proprietario.
1.3. Il ricorso del comune di PI 1 è
tempestivo. Parimenti tempestivo è il primo ricorso inoltrato da RI 1 contro la
decisione del municipio di istituire una zona di pianificazione a carico del
suo fondo. Tardiva, in quanto inoltrata dopo la scadenza del termine di ricorso
fissato dall'art. 64 cpv. 1 LALPT, è invece la seconda impugnativa, presentata
dallo stesso ricorrente al Consiglio di Stato per contestare la partecipazione
di due membri del municipio alla decisione di istituire tale zona, che il
Governo ha dichiarato irricevibile per incompetenza e trasmesso a questo Tribunale,
competente ratione materiae.
1.4. Avendo il medesimo fondamento di fatto,
Fatti
i ricorsi sono evasi con un unico giudizio (art. 51 legge di procedura per le
cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1), sulla base degli
atti (art. 18 LPamm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani. Un
sopraluogo non procurerebbe la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio.
2.Ricorsi di RI 1 (zona di pianificazione)
2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 19 giugno 1979 (LPT; RS 700) se
i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità
competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente
delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più
ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello
cantonale, dall'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione
se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi
all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), e in particolare, se i piani
mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è
istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal municipio, rispettivamente
dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT). Essa entra in vigore con la sua pubblicazione
e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non
oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due
anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).
2.2. Con decisione 16 luglio 2007, il
municipio ha in concreto istituito una zona di pianificazione sul comparto
"a__________", che comprende anche il fondo sul quale i qui
resistenti hanno chiesto il permesso di realizzare un complesso residenziale. RI
1 ha tempestivamente impugnato la zona di pianificazione davanti a questo Tribunale,
contestandone il fondamento. Già in questo ricorso RI 1 ha eccepito in limine
la partecipazione del sindaco all'adozione della decisione con cui è stata
istituita la zona di pianificazione. L'eccezione è stata ripresa, precisata ed
estesa ad un ulteriore membro del municipio, nell'ulteriore impugnativa
inoltrata tardivamente dallo stesso ricorrente al Consiglio di Stato, che,
dichiaratosi a incompetente, l'ha trasmessa a questo Tribunale.
Trattandosi di eccezioni dirimenti, occorre
preliminarmente esaminarne il fondamento.
2.3. Ogni membro di autorità deve astenersi
dal suo ufficio qualora l'indipendenza o l'imparzialità sia compromessa (art.
55 cpv. 1 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997,
Cost. cant.; RL 1.1.1.1). La legge regola i motivi di esclusione e ricusa (art.
55 cpv. 2 Cost. cant.).
Per le funzioni che sono chiamati ad
esercitare gli amministratori comunali sono soggetti ad esigenze di
indipendenza e di imparzialità meno severe di quelle applicabili ai giudici in
forza dell'art. 30 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera,
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Al riguardo occorre in effetti tener debitamente
conto del fatto che le autorità del potere esecutivo assumono innanzitutto un
ruolo di governo, di direzione e di gestione. I municipi non esercitano in
particolare attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di
funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia
della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti
decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU;
RS 01.101) e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza
e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative,
amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo
le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non
offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv.
1 Cost. (art. 58 abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera,
del 29 maggio 1874, vCost.), che per principio sono applicabili soltanto ai
tribunali (DTF 125 I 119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; sentenza del
Tribunale federale 2P.231/1997 del 19 maggio 1998, ZBl 100/1999 pag. 74 consid.
2b; RDAT I-2002 n. 7; STA 52.2006.346 del 20 novembre 2006 consid. 2).
2.4. Giusta l'art. 100 LOC, norma speciale
rispetto all'art. 32 LPamm (Marco
Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 1d ad art. 32 LPamm), un membro del municipio non può prendere
parte né alle discussioni, né al voto su oggetti che riguardano il suo
personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC. La partecipazione
alla discussione e al voto di municipali versanti in una situazione
d'impedimento costituisce un motivo d'annullabilità delle decisioni adottate,
indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato (DTF 117
Ia 408; RDAT II-1987 n. 2, 1978 n. 7). Lo scopo della norma in esame è,
infatti, quello di assicurare un processo di formazione della volontà dell'organo
esente da condizionamenti e interferenze. Non è soltanto quello di impedire che
il membro dell'esecutivo, obbligato ad astenersi, determini l'esito dello scrutinio
con il suo voto, ma è anche quello di evitare che influisca sul voto degli
altri membri del consesso, intervenendo in sede di discussione. Finalità,
questa, che può essere conseguita soltanto annullando la decisione adottata in
modo irrito. L'obbligo di astensione sancito dall'art. 100 LOC si configura
come un caso particolare di esclusione (art. 26 codice di procedura civile, del
17 febbraio 1971, CPC; RL 3.3.2.1). Costituisce una garanzia di legittimità del
processo decisionale sottratta alla disposizione degli interessati. Non essendo
riconducibile all'istituto della ricusazione (art. 27 CPC), non soggiace alla
decadenza sancita dall'art. 27 cpv. 3 CPC, che dichiara improponibile le
istanze di ricusazione proposte dalle parti che, venute a conoscenza del
motivo, siano passate o abbiano espressamente o tacitamente lasciato passare ad
atti successivi; un simile difetto può essere rilevato d'ufficio (STA
52.2003.275 del 3 giugno 2005 consid. 2.3.; cfr. anche DTF 117 Ia 408 consid.
2c).
2.5. Determinante ai fini dell'obbligo,
imposto dall'art. 100 LOC al membro dell'esecutivo comunale di astenersi, è
l'esistenza di un interesse personale del municipale per l'oggetto della decisione.
Contrariamente a quanto il titolo marginale della norma (collisione di
interesse) potrebbe indurre a credere, l'interesse che impone al membro
dell'autorità di astenersi non deve necessariamente essere di natura
conflittuale. Non occorre che collida con l'interesse del comune o con quello
di altri interessati all'oggetto. Anche un interesse convergente con quello di
altri interessati alla decisione è causa d'impedimento. Per ostare alla
partecipazione del municipale all'adozione della decisione è sufficiente che si
tratti di un interesse personale. Poco importa che l'interesse sia
giuridicamente protetto o di mero fatto. Parimenti, non occorre che sia palese
ed esplicitato. Anche un interesse latente e non dichiarato può essere motivo d'impedimento.
L'interesse è presunto quando la decisione è
atta a procurare al municipale vantaggi o ad arrecargli svantaggi di natura
Considerandi
giuri-dica, economica, ideale o meramente fattuale. A tal fine, la situazione
personale del municipale deve risultare legata all'og-getto della decisione da
un rapporto qualificato, per cui il provvedimento non può essergli
indifferente. L'interesse del municipale deve in altri termini apparire
oggettivamente più intenso di quello generico della collettività (Benjamin Schindler, Die Befangenheit
der Verwaltung, Zurigo 2002, pag. 99). Decisiva è la costellazione oggettiva
degli interessi. Dato che l'indipendenza e l'imparzialità degli amministratori
comunali deve essere assicurata anche dal profilo delle apparenze, se la
costellazione oggettiva degli interessi non permette di escludere l'esistenza
di un interesse personale di un municipale, l'obbligo di astensione sussiste
anche nel caso in cui dichiari che la decisione gli è indifferente.
2.6
Nel caso concreto, il 16 luglio 2007 il municipio di PI
1.
ha risolto con la partecipazione del sindaco __________ e del municipale __________
di istituire una zona di pianificazione sul comparto "a__________",
di circa 6'500 mq, costituito in sostanza dai fondi del ricorrente __________
(part. 51 e 529) e dall'ex scuola d'infanzia (part. 238). Stando alla scheda
descrittiva, con questa misura di salvaguardia del processo pianificatorio il
municipio si ripropone di verificare l'assetto urbanistico del comparto, dal
profilo della valorizzazione paesaggistica della zona, con particolare
riferimento al nucleo e nell'ottica di eventualmente assoggettare la parte non
edificata della part. 51 ad un vincolo di fruizione pubblica,
parziale o totale.
2.7
Il sindaco è comproprietario di una casa d'abitazione
(part. 61), situata di fronte al vasto terreno libero da costruzioni (part. 51)
del ricorrente RI 1, che è stato assoggettato alla zona di pianificazione. Il
municipale __________ è a sua volta proprietario di uno stabile (part. 484)
situato nelle immediate vicinanze del comparto "a__________", appena
al di là dell'incrocio delle strade che lo delimitano verso sudovest.
Considerato lo stretto rapporto che intercorre tra il
comparto assoggettato alla zona di pianificazione ed i fondi dei due membri
dell'esecutivo comunale, non si può ragionevolmente negare che il futuro
ordinamento pianificatorio non sia atto a ripercuotersi sui fondi in questione.
Considerato che lo scopo della zona è quello di valorizzare il comparto dal
profilo paesaggistico è evidente che anche le proprietà dei due municipali
potranno ritrarne vantaggio. L'eventuale realizzazione di un parco aperto al
pubblico non potrà non comportare benefici quantomeno di natura ambientale per
i due fondi. Già per questo motivo, considerata la relativa puntualità del
provvedimento di salvaguardia della pianificazione, gli scopi che persegue e
gli effetti che possono derivare dalla variante di piano regolatore allo studio,
i due municipali in questione avrebbero dovuto astenersi dalla decisione con
cui la zona è stata istituita.
L'art. 100 cpv. 2 LOC, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno
(BU 2008, 627), non giova alla causa del comune resistente. Questa norma ha in
effetti allentato il divieto sancito dal capoverso precedente, permettendo al
singolo municipale di prendere parte alle discussioni e al
voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi
parenti, ma soltanto nell'ambito della procedura di revisione totale del piano
regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti. Ipotesi, questa, che
in concreto non si verifica, avendo la decisione per oggetto l'adozione di una
misura di salvaguardia della pianificazione che si inserisce nell'ambito di una
revisione parziale del piano regolatore.
3.
Ricorso del comune (sospensione dell'esame della domanda di
costruzione)
3.1
Secondo l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in
mancanza di una zona di pianificazione l'autorità cantonale o il municipio deve
sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di
costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. La norma
è volta a salvaguardare la pianificazione in via di elaborazione, attribuendo
effetto anticipato negativo al diritto in formazione e paralizzando
l'applicabilità de diritto vigente (Scolari,
op. cit., n. 451 ad art. 65 LALPT).
3.2
Con decisione 16 gennaio 2007, adottata
con il concorso del sindaco e del municipale __________, il municipio di PI 1
ha sospeso per due anni al massimo la decisione sulla domanda di costruzione
inoltrata da RI 1 per realizzare un complesso residenziale sulla part. 51. Con
il giudizio qui impugnato dal comune, il Consiglio di Stato ha annullato il
provvedimento e rinviato gli atti al municipio per nuova decisione, ritenendo
che per l'art. 100 LOC i due municipali in questione avrebbero dovuto astenersi.
3.3
I giudizi con cui l'autorità di ricorso
annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'istanza inferiore per
nuova decisione possono essere definitivi o incidentali a seconda del loro contenuto
concreto. Nel caso in esame, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha
annullato la decisione del municipio di PI 1 di sospendere l'esame della
domanda di costruzione inoltrata da RI 1 non è di natura incidentale, poiché,
rilevando l'impedimento di due municipali, si è pronunciato in modo vincolante
sulla composizione dell'autorità decidente, ovvero su un presupposto essenziale
per l'adozione di un'ulteriore decisione (Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 c ad art. 44). Nulla osta, da questo profilo, ad un esame del
merito dell'impugnativa.
3.4
Nelle more del procedimento di ricorso,
il periodo biennale di sospensione della decisione sulla domanda di
costruzione, fissato dal municipio con la controversa decisione del 26 gennaio
2007, è giunto a scadenza.
Da questo profilo, il ricorso è diventato
privo d'interesse, poiché in caso di accoglimento, il provvedimento di
salvaguardia della pianificazione non è in grado di esplicare effetti, mentre
in caso di rigetto il municipio non può comunque adottare un secondo
provvedimento parimenti fondato sull'art. 65 LALPT, poiché questa norma limita
la sospensione della decisione sulla domanda a due anni al massimo. Il ricorso
merita comunque di essere almeno sommariamente esaminato in considerazione
della condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili ai qui
resistenti.
3.5
Considerata la situazione dei fondi dei
due membri dell'e-secutivo comunale, non si può oggettivamente escludere l'esistenza
di un loro interesse personale ad adottare una misura di salvaguardia della
pianificazione in corso, procrastinando la decisione sulla domanda di
costruzione in modo da permettere al comune di elaborare per il comparto "a__________"
la variante di piano regolatore che è stata successivamente prospettata con la
zona di pianificazione. Il vantaggio che il provvedimento è atto a procurare
alla situazione dei fondi dei due municipali non è sostanzialmente diverso da
quello che può derivare dall'istituzione di una zona di pianificazione. Poco
importa che i due municipali, benché legittimati, non si siano opposti alla
domanda di costruzione. La rinuncia ad opporsi al complesso residenziale per il
pregiudizio che può arrecare alle loro proprietà non esclude affatto
l'esistenza di un interesse personale ai vantaggi che possono derivare ad esse
dalla pianificazione allo studio, che il municipio ha inteso salvaguardare con
la decisione annullata dal Consiglio di Stato. Più che agli inconvenienti che
potrebbero derivare dalla controversa edificazione, l'interesse dei due membri
dell'esecutivo comunale va ricondotto ai benefici che potrebbero scaturire dai
vincoli di inedificabilità del comparto, prospettati dalla pianificazione allo
studio.
Seppur per motivi diversi da quelli addotti
dal Consiglio di Stato, il ricorso del comune non può dunque essere accolto.
4.4.1
In esito
alle considerazioni che precedono, il primo ricorso di RI 1 va accolto, annullando
la zona di pianificazione. La seconda impugnativa, inoltrata al Consiglio di
Stato e da quest'ultimo trasmessa a questo Tribunale per competenza, va invece
dichiarata irricevibile siccome tardiva.
Parimenti da respingere è il ricorso inoltrato dal comune
contro la decisione del Consiglio di Stato di annullare la decisione del
municipio di sospendere l'esame della domanda di costruzione.
4.2
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente RI
1.
limitatamente alla sua soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente in
quanto comparso in ragione del suo ruolo istituzionale. Nella misura in cui non
sono compensate, le ripetibili sono invece poste a suo carico proporzionalmente
al suo grado di soccombenza.
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli 27 LPT, 58, 60, 62, 63 64, 65
LALPT, 21 LE, 100, 208, 212 LOC, 4, 28, 31, 51, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1.1.1. Il ricorso
13 settembre 2007 di RI 1 è accolto.
1.2. Il ricorso 2 ottobre
2007 di RI 1 è irricevibile.
§ Di
conseguenza, la decisione 16 luglio 2007 con cui il municipio di PI 1 ha istituito
una zona di pianificazione sul comparto a__________ è annullata.
2. Il ricorso
del comune di PI 1 è respinto.
3. La tassa di
giustizia è a carico del ricorrente RI 1 nella misura di fr. 500.-.
Il comune
di PI 1 rifonderà ai resistenti RI 1, __________ e __________ fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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