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Decisione

90.2007.106

Ricorso contro zona di pianificazione e contro decisione sospensiva - obbligo di astensione dei municipali

4 marzo 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi sono evasi con un unico giudizio (art. 51 legge di procedura per le

cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1), sulla base degli

atti (art. 18 LPamm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani. Un

sopraluogo non procurerebbe la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio.

2.Ricorsi di RI 1 (zona di pianificazione)

2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 19 giugno 1979 (LPT; RS 700) se

i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità

competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente

delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più

ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello

cantonale, dall'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione

se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi

all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), e in particolare, se i piani

mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è

istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal municipio, rispettivamente

dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT). Essa entra in vigore con la sua pubblicazione

e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non

oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due

anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).

2.2. Con decisione 16 luglio 2007, il

municipio ha in concreto istituito una zona di pianificazione sul comparto

"a__________", che comprende anche il fondo sul quale i qui

resistenti hanno chiesto il permesso di realizzare un complesso residenziale. RI

1 ha tempestivamente impugnato la zona di pianificazione davanti a questo Tribunale,

contestandone il fondamento. Già in questo ricorso RI 1 ha eccepito in limine

la partecipazione del sindaco all'adozione della decisione con cui è stata

istituita la zona di pianificazione. L'eccezione è stata ripresa, precisata ed

estesa ad un ulteriore membro del municipio, nell'ulteriore impugnativa

inoltrata tardivamente dallo stesso ricorrente al Consiglio di Stato, che,

dichiaratosi a incompetente, l'ha trasmessa a questo Tribunale.

Trattandosi di eccezioni dirimenti, occorre

preliminarmente esaminarne il fondamento.

2.3. Ogni membro di autorità deve astenersi

dal suo ufficio qualora l'indipendenza o l'imparzialità sia compromessa (art.

55 cpv. 1 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997,

Cost. cant.; RL 1.1.1.1). La legge regola i motivi di esclusione e ricusa (art.

55 cpv. 2 Cost. cant.).

Per le funzioni che sono chiamati ad

esercitare gli amministratori comunali sono soggetti ad esigenze di

indipendenza e di imparzialità meno severe di quelle applicabili ai giudici in

forza dell'art. 30 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera,

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Al riguardo occorre in effetti tener debitamente

conto del fatto che le autorità del potere esecutivo assumono innanzitutto un

ruolo di governo, di direzione e di gestione. I municipi non esercitano in

particolare attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di

funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia

della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti

decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU;

RS 01.101) e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza

e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative,

amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo

le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non

offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv.

1 Cost. (art. 58 abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera,

del 29 maggio 1874, vCost.), che per principio sono applicabili soltanto ai

tribunali (DTF 125 I 119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; sentenza del

Tribunale federale 2P.231/1997 del 19 maggio 1998, ZBl 100/1999 pag. 74 consid.

2b; RDAT I-2002 n. 7; STA 52.2006.346 del 20 novembre 2006 consid. 2).

2.4. Giusta l'art. 100 LOC, norma speciale

rispetto all'art. 32 LPamm (Marco

Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 1d ad art. 32 LPamm), un membro del municipio non può prendere

parte né alle discussioni, né al voto su oggetti che riguardano il suo

personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC. La partecipazione

alla discussione e al voto di municipali versanti in una situazione

d'impedimento costituisce un motivo d'annullabilità delle decisioni adottate,

indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato (DTF 117

Ia 408; RDAT II-1987 n. 2, 1978 n. 7). Lo scopo della norma in esame è,

infatti, quello di assicurare un processo di formazione della volontà dell'organo

esente da condizionamenti e interferenze. Non è soltanto quello di impedire che

il membro dell'esecutivo, obbligato ad astenersi, determini l'esito dello scrutinio

con il suo voto, ma è anche quello di evitare che influisca sul voto degli

altri membri del consesso, intervenendo in sede di discussione. Finalità,

questa, che può essere conseguita soltanto annullando la decisione adottata in

modo irrito. L'obbligo di astensione sancito dall'art. 100 LOC si configura

come un caso particolare di esclusione (art. 26 codice di procedura civile, del

17 febbraio 1971, CPC; RL 3.3.2.1). Costituisce una garanzia di legittimità del

processo decisionale sottratta alla disposizione degli interessati. Non essendo

riconducibile all'istituto della ricusazione (art. 27 CPC), non soggiace alla

decadenza sancita dall'art. 27 cpv. 3 CPC, che dichiara improponibile le

istanze di ricusazione proposte dalle parti che, venute a conoscenza del

motivo, siano passate o abbiano espressamente o tacitamente lasciato passare ad

atti successivi; un simile difetto può essere rilevato d'ufficio (STA

52.2003.275 del 3 giugno 2005 consid. 2.3.; cfr. anche DTF 117 Ia 408 consid.

2c).

2.5. Determinante ai fini dell'obbligo,

imposto dall'art. 100 LOC al membro dell'esecutivo comunale di astenersi, è

l'esistenza di un interesse personale del municipale per l'oggetto della decisione.

Contrariamente a quanto il titolo marginale della norma (collisione di

interesse) potrebbe indurre a credere, l'interesse che impone al membro

dell'autorità di astenersi non deve necessariamente essere di natura

conflittuale. Non occorre che collida con l'interesse del comune o con quello

di altri interessati all'oggetto. Anche un interesse convergente con quello di

altri interessati alla decisione è causa d'impedimento. Per ostare alla

partecipazione del municipale all'adozione della decisione è sufficiente che si

tratti di un interesse personale. Poco importa che l'interesse sia

giuridicamente protetto o di mero fatto. Parimenti, non occorre che sia palese

ed esplicitato. Anche un interesse latente e non dichiarato può essere motivo d'impedimento.

L'interesse è presunto quando la decisione è

atta a procurare al municipale vantaggi o ad arrecargli svantaggi di natura

Considerandi

giuri-dica, economica, ideale o meramente fattuale. A tal fine, la situazione

personale del municipale deve risultare legata all'og-getto della decisione da

un rapporto qualificato, per cui il provvedimento non può essergli

indifferente. L'interesse del municipale deve in altri termini apparire

oggettivamente più intenso di quello generico della collettività (Benjamin Schindler, Die Befangenheit

der Verwaltung, Zurigo 2002, pag. 99). Decisiva è la costellazione oggettiva

degli interessi. Dato che l'indipendenza e l'imparzialità degli amministratori

comunali deve essere assicurata anche dal profilo delle apparenze, se la

costellazione oggettiva degli interessi non permette di escludere l'esistenza

di un interesse personale di un municipale, l'obbligo di astensione sussiste

anche nel caso in cui dichiari che la decisione gli è indifferente.

2.6

Nel caso concreto, il 16 luglio 2007 il municipio di PI

1.

ha risolto con la partecipazione del sindaco __________ e del municipale __________

di istituire una zona di pianificazione sul comparto "a__________",

di circa 6'500 mq, costituito in sostanza dai fondi del ricorrente __________

(part. 51 e 529) e dall'ex scuola d'infanzia (part. 238). Stando alla scheda

descrittiva, con questa misura di salvaguardia del processo pianificatorio il

municipio si ripropone di verificare l'assetto urbanistico del comparto, dal

profilo della valorizzazione paesaggistica della zona, con particolare

riferimento al nucleo e nell'ottica di eventualmente assoggettare la parte non

edificata della part. 51 ad un vincolo di fruizione pubblica,

parziale o totale.

2.7

Il sindaco è comproprietario di una casa d'abitazione

(part. 61), situata di fronte al vasto terreno libero da costruzioni (part. 51)

del ricorrente RI 1, che è stato assoggettato alla zona di pianificazione. Il

municipale __________ è a sua volta proprietario di uno stabile (part. 484)

situato nelle immediate vicinanze del comparto "a__________", appena

al di là dell'incrocio delle strade che lo delimitano verso sudovest.

Considerato lo stretto rapporto che intercorre tra il

comparto assoggettato alla zona di pianificazione ed i fondi dei due membri

dell'esecutivo comunale, non si può ragionevolmente negare che il futuro

ordinamento pianificatorio non sia atto a ripercuotersi sui fondi in questione.

Considerato che lo scopo della zona è quello di valorizzare il comparto dal

profilo paesaggistico è evidente che anche le proprietà dei due municipali

potranno ritrarne vantaggio. L'eventuale realizzazione di un parco aperto al

pubblico non potrà non comportare benefici quantomeno di natura ambientale per

i due fondi. Già per questo motivo, considerata la relativa puntualità del

provvedimento di salvaguardia della pianificazione, gli scopi che persegue e

gli effetti che possono derivare dalla variante di piano regolatore allo studio,

i due municipali in questione avrebbero dovuto astenersi dalla decisione con

cui la zona è stata istituita.

L'art. 100 cpv. 2 LOC, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno

(BU 2008, 627), non giova alla causa del comune resistente. Questa norma ha in

effetti allentato il divieto sancito dal capoverso precedente, permettendo al

singolo municipale di prendere parte alle discussioni e al

voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi

parenti, ma soltanto nell'ambito della procedura di revisione totale del piano

regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti. Ipotesi, questa, che

in concreto non si verifica, avendo la decisione per oggetto l'adozione di una

misura di salvaguardia della pianificazione che si inserisce nell'ambito di una

revisione parziale del piano regolatore.

3.

Ricorso del comune (sospensione dell'esame della domanda di

costruzione)

3.1

Secondo l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in

mancanza di una zona di pianificazione l'autorità cantonale o il municipio deve

sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di

costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. La norma

è volta a salvaguardare la pianificazione in via di elaborazione, attribuendo

effetto anticipato negativo al diritto in formazione e paralizzando

l'applicabilità de diritto vigente (Scolari,

op. cit., n. 451 ad art. 65 LALPT).

3.2

Con decisione 16 gennaio 2007, adottata

con il concorso del sindaco e del municipale __________, il municipio di PI 1

ha sospeso per due anni al massimo la decisione sulla domanda di costruzione

inoltrata da RI 1 per realizzare un complesso residenziale sulla part. 51. Con

il giudizio qui impugnato dal comune, il Consiglio di Stato ha annullato il

provvedimento e rinviato gli atti al municipio per nuova decisione, ritenendo

che per l'art. 100 LOC i due municipali in questione avrebbero dovuto astenersi.

3.3

I giudizi con cui l'autorità di ricorso

annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'istanza inferiore per

nuova decisione possono essere definitivi o incidentali a seconda del loro contenuto

concreto. Nel caso in esame, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha

annullato la decisione del municipio di PI 1 di sospendere l'esame della

domanda di costruzione inoltrata da RI 1 non è di natura incidentale, poiché,

rilevando l'impedimento di due municipali, si è pronunciato in modo vincolante

sulla composizione dell'autorità decidente, ovvero su un presupposto essenziale

per l'adozione di un'ulteriore decisione (Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 c ad art. 44). Nulla osta, da questo profilo, ad un esame del

merito dell'impugnativa.

3.4

Nelle more del procedimento di ricorso,

il periodo biennale di sospensione della decisione sulla domanda di

costruzione, fissato dal municipio con la controversa decisione del 26 gennaio

2007, è giunto a scadenza.

Da questo profilo, il ricorso è diventato

privo d'interesse, poiché in caso di accoglimento, il provvedimento di

salvaguardia della pianificazione non è in grado di esplicare effetti, mentre

in caso di rigetto il municipio non può comunque adottare un secondo

provvedimento parimenti fondato sull'art. 65 LALPT, poiché questa norma limita

la sospensione della decisione sulla domanda a due anni al massimo. Il ricorso

merita comunque di essere almeno sommariamente esaminato in considerazione

della condanna del comune al pagamento di un'indennità per ripetibili ai qui

resistenti.

3.5

Considerata la situazione dei fondi dei

due membri dell'e-secutivo comunale, non si può oggettivamente escludere l'esistenza

di un loro interesse personale ad adottare una misura di salvaguardia della

pianificazione in corso, procrastinando la decisione sulla domanda di

costruzione in modo da permettere al comune di elaborare per il comparto "a__________"

la variante di piano regolatore che è stata successivamente prospettata con la

zona di pianificazione. Il vantaggio che il provvedimento è atto a procurare

alla situazione dei fondi dei due municipali non è sostanzialmente diverso da

quello che può derivare dall'istituzione di una zona di pianificazione. Poco

importa che i due municipali, benché legittimati, non si siano opposti alla

domanda di costruzione. La rinuncia ad opporsi al complesso residenziale per il

pregiudizio che può arrecare alle loro proprietà non esclude affatto

l'esistenza di un interesse personale ai vantaggi che possono derivare ad esse

dalla pianificazione allo studio, che il municipio ha inteso salvaguardare con

la decisione annullata dal Consiglio di Stato. Più che agli inconvenienti che

potrebbero derivare dalla controversa edificazione, l'interesse dei due membri

dell'esecutivo comunale va ricondotto ai benefici che potrebbero scaturire dai

vincoli di inedificabilità del comparto, prospettati dalla pianificazione allo

studio.

Seppur per motivi diversi da quelli addotti

dal Consiglio di Stato, il ricorso del comune non può dunque essere accolto.

4.4.1

In esito

alle considerazioni che precedono, il primo ricorso di RI 1 va accolto, annullando

la zona di pianificazione. La seconda impugnativa, inoltrata al Consiglio di

Stato e da quest'ultimo trasmessa a questo Tribunale per competenza, va invece

dichiarata irricevibile siccome tardiva.

Parimenti da respingere è il ricorso inoltrato dal comune

contro la decisione del Consiglio di Stato di annullare la decisione del

municipio di sospendere l'esame della domanda di costruzione.

4.2

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente RI

1.

limitatamente alla sua soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente in

quanto comparso in ragione del suo ruolo istituzionale. Nella misura in cui non

sono compensate, le ripetibili sono invece poste a suo carico proporzionalmente

al suo grado di soccombenza.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli 27 LPT, 58, 60, 62, 63 64, 65

LALPT, 21 LE, 100, 208, 212 LOC, 4, 28, 31, 51, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1.1.1. Il ricorso

13 settembre 2007 di RI 1 è accolto.

1.2. Il ricorso 2 ottobre

2007 di RI 1 è irricevibile.

§ Di

conseguenza, la decisione 16 luglio 2007 con cui il municipio di PI 1 ha istituito

una zona di pianificazione sul comparto a__________ è annullata.

2. Il ricorso

del comune di PI 1 è respinto.

3. La tassa di

giustizia è a carico del ricorrente RI 1 nella misura di fr. 500.-.

Il comune

di PI 1 rifonderà ai resistenti RI 1, __________ e __________ fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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