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Decisione

90.2007.109

Conferma dell'isituzione di una zona di pianificazione

7 gennaio 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi già inseriti nella zona industriale in occasione dell'ultima revisione

del piano regolatore risulta congruente e necessaria ai fini di un riordino

unitario e globale dell'intera zona, definita come strategica. Va

ancora rilevato che il fondo del ricorrente è di vaste dimensioni e pertanto

risulta di grande interesse per la definizione dei nuovi intenti pianificatori.

Il ricorrente stesso durante questi

anni non ha poi mai adito le autorità competenti al fine di far tradurre in

pratica l'obbligo di pianificare incombente al comune giusta l'art. 2 LPT e 3

LALPT, né tanto meno egli ha impugnato la decisione 6 maggio 2003 con la quale il

Consiglio di Stato ha negato l'approvazione della zona deposito idrocarburi,

che interessa il suo fondo.

In concreto, l'interesse pubblico al provvedimento in oggetto

prevale dunque sull'interesse, non solo finanziario, del ricorrente. Prematura

a questo stadio delle cose è la discussione riguardo al carattere industriale o

no del fondo del ricorrente e, in quest'ottica, nemmeno la censura di

violazione della parità di trattamento può trovare accoglimento.

5. Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta dunque da esaminare se per

rapporto alle circostanze concrete la misura

pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente

se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse

privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid.

Considerandi

2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della proporzionalità

(DTF 118 Ia 394). Sull'idoneità delle zona di

pianificazione ad impedire che l'intendimento pianificatorio venga compromesso

da interventi pregiudizievoli non possono esserci dubbi. La misura prevista,

oltre ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo

previsto. Trattandosi nel caso specifico di pianificare un vasto territorio –

in prevalenza libero da costruzioni - di importanza regionale e strategica, che

implica un riassetto della pianificazione locale e richiede un coordinamento

con le pianificazioni dei comuni vicini, non si vede come il processo in atto

possa essere adeguatamente tutelato prescindendo dall'adozione di provvedimenti

conservativi. Va tuttavia ricordato che un apprezzabile elemento di

proporzionalità è già insito negli effetti stessi della zona di pianificazione,

che non vieta a priori qualsiasi iniziativa edificatoria, ma impedisce

piuttosto che un intervento possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Trattandosi inoltre di un vincolo temporaneo, i cui effetti sono limitati a

cinque anni, e considerando l'importanza della pianificazione da salvaguardare,

il provvedimento si rivela senz'altro sopportabile. Di conseguenza, la zona di

pianificazione è proporzionata al sacrificio imposto ai proprietari dei fondi

toccati.

6.

La zona di

pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale,

giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio di

proporzionalità. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso deve

conseguentemente essere respinto. La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico

del ricorrente (art. 28 LPam). Non si assegnano ripetibili in quanto non

protestate da parte del Comune, seppur patrocinato da un legale (RDAT 1986, n.

25).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 LPT, 58-64 LALPT, 3, 18, 28 LPam;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di Fr. 1'500.- è posta a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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