90.2007.109
Conferma dell'isituzione di una zona di pianificazione
7 gennaio 2009Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
90.2007.109
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, TRAM
Titolo:
Conferma dell'isituzione di una zona di pianificazione
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ZONA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE O ZP COMUNALE
art. 58 LALPT
art. 59 LALPT
art. 60 LALPT
art. 61 LALPT
art. 62 LALPT
art. 63 LALPT
art. 64 LALPT
art. 27 LPT
Incarto n.
90.2007.109
Lugano
7 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Flavia Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 2007 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 7 maggio 2007 con la quale il municipio
di Rancate ha istituito una zona di pianificazione relativa al comprensorio
di utilizzazione "Valera";
viste le risposte:
-
15 ottobre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
-
31 ottobre 2007 del
municipio di Rancate;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione n. 282 del 7 maggio 2007 il municipio
di Rancate ha adottato una zona di pianificazione della durata di cinque anni
relativa al comparto "Valera". Il perimetro della zona è delimitato
dal fiume Laveggio, dalla superstrada Mendrisio-Stabio, dalla strada cantonale
e dalla ferrovia. L'istituzione di una zona di pianificazione si è resa
necessaria perché il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'approvazione della
revisione del piano regolatore, aveva disatteso la zona deposito idrocarburi,
in quanto non conforme al concetto di organizzazione territoriale e al piano direttore,
che indica questa zona quale area da riqualificare o riconvertire (cfr. ris. 9
luglio 2002, pag. 28 seg.; 6 maggio 2003, pag. 12 seg.). Secondo gli
intendimenti del municipio, dunque, scopo del provvedimento è quello di permettere
l'elaborazione di una pianificazione più adatta alle caratteristiche specifiche
della zona, al fine di garantirne una corretta conversione e un corretto
utilizzo futuro nel contesto regionale. In questa ottica, il municipio ha
quindi ritenuto necessario inglobare anche le particelle ubicate alle estremità
del comparto ed assegnate alla zona industriale approvata dal Consiglio di
Stato. All'interno del perimetro di questa zona è vietato ogni intervento
edilizio o di altra natura che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Dopo aver raccolto il preavviso dipartimentale, del 9 luglio 2007, il 23 luglio
successivo il municipio ha disposto la pubblicazione del provvedimento, che ha
avuto luogo a partire dal 6 agosto 2007 (cfr. foglio ufficiale del 27 luglio
2007, pag. 6109).
B. RI 1, proprietario del fondo n. 788,
attribuito dal comune alla zona deposito idrocarburi, in seguito non approvata
dall'esecutivo cantonale, e colpito dal provvedimento della zona di pianificazione,
è insorto con ricorso del 18 settembre 2007 dinanzi a questo Tribunale,
chiedendo in via principale l'annullamento della zona di pianificazione e l'inserimento
del suo mappale nella zona industriale del piano regolatore di Rancate. In via
subordinata, egli postula l’annullamento della zona di pianificazione e di far
ordine al municipio di Rancate di rispettare il termine di un anno di cui alla
decisione del 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato per presentare la variante
di piano regolatore per la zona Valera, inserendo il mappale n. 788 nella zona
industriale. Dei motivi si dirà nei considerandi.
C. La Divisione dello sviluppo territoriale e
della mobilità e il municipio postulano la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il
ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT;
RL 7.1.1.1) e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 64 cpv. 2 LALPT).
1.2. La procedura
amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone
all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la
decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando
accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle
domande delle parti (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause am-ministratrive del 19 aprile 1966; LPamm;
RL 3.3.1.1.). In quest'ambito,
all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento
anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui
assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante
per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224
consid. 2b). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità
amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate
ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 107 consid.
2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Sulla scorta di questi principi, una
visita in luogo, come richiesto dal comune, non appare atta a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio,
che emergono chiaramente già dalle tavole processuali agli atti o di documentare
in maniera più precisa la natura e gli effetti della zona di pianificazione. La
presente impugnativa può quindi essere evasa senza ulteriore istruttoria.
1.3. Nella misura in cui il
ricorrente chiede l'inserimento del suo fondo nella zona industriale, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, la presente procedura ha
per oggetto unicamente la verifica della legittimità della zona di pianificazione
istituita dal comune e non già quella della pianificazione in fieri del
comparto oggetto del provvedimento. L'attribuzione o meno del fondo del
ricorrente ad una determinata zona del piano regolatore potrà semmai essere
impugnata nelle appropriate sedi al momento della sua adozione e approvazione da
parte delle autorità pianificatorie.
2. 2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano
o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di
pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è
lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione
dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58
LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i
principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio
lo giustificano (cpv. 1), ed in particolare, se i piani mancano o devono essere
modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle
relative competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato
(art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di
pianificazione a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del territorio
e della protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle
pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT). Il diritto cantonale riprende
all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27
cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che
possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando
inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano
in formazione sono decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla
scadenza della zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione
entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato
il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del
Consiglio di Stato di prorogare di altri due anni il termine di scadenza (art.
27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).
2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo
(RDAT 1990 n. 79, consid. 2b), volto ad evitare che la pianificazione in atto o
in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata
negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo
principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione
dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia
510 consid. 4d; 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Alexander
Ruch, Kommentar RPG, ad art. 27 n. 21). A questo stadio l'assetto definitivo
dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in
particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della
proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di
pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un
provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo
pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua
durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione
va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie
che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i
motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33
cpv. 3 lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,
salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento
pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e
soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale.
3. Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio
della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico
l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione
significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle
sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del
territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a
un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n.
558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni
della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico
desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a
disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura
minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che
sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito
e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT
II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen-
Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari,
op. cit., n. 595-610).
4. Richiamandosi al principio
della stabilità dei piani di utilizzazione di cui agli art. 21 LPT e 41 LALPT,
il ricorrente ricorda che il termine di 10 anni previsto per
la verifica del piano regolatore sia già ampiamente scaduto senza che il comune
sia stato in grado di presentare una proposta concreta per il comparto Valera e
per il suo fondo, il quale dovrebbe appartenere naturalmente alla zona
industriale, così come i fondi circostanti. Con il provvedimento adottato il comune
starebbe ulteriormente perdendo tempo. Il ricorrente contesta inoltre il
contenuto della scheda della zona di pianificazione, laddove viene
semplicemente riportato il testo dell'art. 63 LALPT che ne regolamenta gli
effetti e giudica insufficiente la motivazione data dall'autorità comunale.
Egli ritiene quindi violato il principio dell'interesse pubblico come pure
quello della proporzionalità alla base di ogni restrizione della proprietà,
anche in considerazione del fatto che il comune non ha rispettato il termine
impartito dal Consiglio di Stato con la decisione del 6 maggio 2003 di un anno
per l'adozione di una variante per la zona deposito idrocarburi. Egli
sottolinea ancora l'importante risanamento del fondo compiuto recentemente in
collaborazione con le autorità cantonali, nell'ottica di una sua
riutilizzazione a scopi industriali, scopi del resto mai messi in discussione
dalle autorità. D'altra parte, altri fondi nella stessa zona sono stati
inseriti proprio nella zona industriale nella quale egli chiede venga inserito
anche il suo fondo nel rispetto del principio della parità di trattamento.
4.1. L'adozione di una misura di salvaguardia della
pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare
l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; Ruch, op. cit., art. 27 n. 27); questo
significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano
di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego
transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.).
Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere tuttavia
necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato,
come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è
l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di
pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch,
op. cit., ad art. 27 n. 27 seg.; Zen-Ruffinen-Guy-Ecabert,
op. cit., n. 457).
4.2. L'interesse pubblico all'adozione della zona di pianificazione
non può essere messo seriamente in dubbio. In effetti, la scheda di
coordinamento del piano direttore 10.5, che istituisce il modello di
organizzazione territoriale del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, adottata dal
Consiglio di Stato il 26 febbraio 2002 e approvata dal Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni il 14 marzo 2005,
stabilisce, fondandosi sul concetto di organizzazione territoriale, rapporto
finale del febbraio 2002 (COT), la riqualifica e la riconversione del comparto
"Valera-Pizöö" in territorio di Rancate e Ligornetto (elenco dei
provvedimenti pianificatori, oggetto 10.5.5), per il quale sono auspicati in
particolare una riqualifica del paesaggio urbano, l'accessibilità con i mezzi
di trasporto pubblici, l'ottimizzazione dell'accesso con veicoli privati, il
controllo sulla gestione dei posteggi e la creazione di collegamenti ciclabili
e pedonali con le aree residenziali con, qualora si avverasse necessario, modifiche
sostanziali dei contenuti delle zone (cfr. COT, rapporto finale, febbraio 2002,
pag. 18 e 42). L'ancoramento di questi principi di coordinamento nel piano
direttore si pone in sintonia con la cessazione, nel frattempo avvenuta, della
maggior parte dell'attività di stoccaggio di idrocarburi. Per questo fatto, la
modifica del piano regolatore di questo comparto, per il quale il comune di
Rancate aveva deciso nel 2000 una zona di "deposito idrocarburi", non
aveva potuto trovare approvazione da parte dell'autorità cantonale per mancanza
di congruenza con la pianificazione superiore (cfr. decisione del Consiglio di
Stato del 6 maggio 2003, cifra 3.9). I passi intrapresi da allora e fino
all'adozione della zona di pianificazione, in particolare la concessione di un
credito per lo studio di questa zona e l'assegnazione del mandato all'arch.
Snozzi per la pianificazione del comparto "Valera", dimostrano chiaramente
le intenzioni del comune di porre in consonanza lo strumento pianificatorio
locale con il modello di organizzazione territoriale del Mendrisiotto e Basso
Ceresio. In sede di risposta, il municipio ha anche presentato il contenuto del
progetto preliminare del piano di indirizzo della variante di piano regolatore
interessante il comparto:
"Si può anticipare che il progetto di nuovo assetto
pianificatorio prevede di sfruttare le due differenti quote del comparto, inserendo
al livello inferiore, ossia lungo il fiume Laveggio, un parco fluviale che
avvolge l'intero comparto anche verso la strada cantonale di accesso; al suo
interno sono previste strutture varie per il tempo libero ed un edificio a
padiglione per ospitare avvenimenti di vario genere.
Alla quota superiore si prevede di inserire un edificio
residenziale, che delimiti il nuovo quartiere artigianale. Verso la ferrovia,
si prevede un nuovo quartiere artigianale, formato da comparti rettangolari,
delimitati da strade veicolari di servizio. L'accesso principale è previsto
dalla rotonda sulla strada cantonale, che permette pure d'immettersi
direttamente nell'autostrada in direzione di Varese.
È previsto che i mezzi di trasporto pubblico percorrano
l'intero quartiere lungo la ferrovia per poi sfociare in una piazza terminale,
presso la quale è prevista una nuova stazione ferroviaria. Dall'accesso
principale, dove sono previsti dei posteggi, i veicoli potranno immettersi
nelle strade a pettine che delimitano i lotti artigianali; i residenti
disporranno di un accesso veicolare alla loro residenza indipendentemente dal
traffico veilcolare delle strade di servizio per l'artigianato".
Quindi, la rilevanza
sul piano territoriale dell'intervento allo studio, sul quale peraltro il
ricorrente nulla eccepisce, richiede di mantenere la pianificazione al riparo
da iniziative edilizie o pianificatorie che potrebbero seriamente
comprometterla o comunque renderne più arduo lo svolgimento. È questa la
funzione della zona di pianificazione qui contestata che, in quanto a ciò, risponde
ad un incontestabile, intesse pubblico preponderante.
4.3. Le censure
ricorsuali sono quindi prive di fondamento. In particolare, si osserva che in
concreto il riferimento al principio della stabilità dei piani è fuori luogo,
dal momento che per la zona deposito idrocarburi non esiste ancora una regolamentazione
definitiva dopo la mancata approvazione da parte del Consiglio di Stato della
proposta di azzonamento decisa dal comune (cfr. decisione del 6 maggio 2003, cifra
3.9).
A torto il ricorrente critica inoltre la scheda descrittiva
della zona di pianificazione per avere riportato in pratica unicamente il tenore
dell'art. 63 cpv. 2 LALPT, che vieta indistintamente ogni intervento edilizio o
di altra natura che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Com'è già stato ritenuto del Tribunale della pianificazione del territorio
nella sentenza 16 giugno 1998 nell'inc. 90.97.00099, condiviso del Tribunale
federale nella sentenza pubbl. in RDAT I-2000 n. 27 consid. 5, stante l'incertezza
che regna sull'assetto definitivo della controversa zona, è estremamente
difficile prevedere in dettaglio gli effetti del provvedimento sull'attività
edilizia. Per individuare tali effetti, si potrà far capo, se del caso, anche
ai motivi alla base del provvedimento (cfr. giurisprudenza citata).
Riguardo all'operato
del comune, non si può non concordare con il ricorrente sul fatto che il comune
non ha rispettato il termine di un anno fissato dal Consiglio di Stato sulla
risoluzione 6 maggio 2003 per l'adozione della variante; ma in realtà lo stesso
Governo, resosi conto dell'estrema brevità del termine, ha concesso – in alternativa
– al comune la possibilità di istituire una zona di pianificazione (cfr. ris.
cit., pag. 13). Tanto più che, alla fin fine, la pianificazione del comparto in
oggetto dipendeva essenzialmente dalle scelte operate a livello superiore, che
dovevano ancora essere consolidate nella pianificazione direttrice (cfr.
consid. 4.2 che precede). Va poi rilevato che la pianificazione di questo vasto
comparto deve tenere conto degli obiettivi particolari di rivalorizzazione e
recupero testé citati e deve essere coordinata con gli ordinamenti dei comuni
vicini, in particolare Ligornetto, pure confrontato con l'obbligo di
risanamento e riqualifica della zona idrocarburi posta sul suo territorio.
Notevoli sono i problemi, e di svariata natura, che il recupero e la
riqualifica di un ampio settore come quello che ci occupa presenta: basti
pensare agli aspetti urbanistici, paesaggistici, naturalistici, viari e di
risanamento che devono essere tenuti in considerazione per raggiungere l'obiettivo
dichiarato nel piano direttore. D'altra parte, la decisione del municipio di includere anche
Fatti
i fondi già inseriti nella zona industriale in occasione dell'ultima revisione
del piano regolatore risulta congruente e necessaria ai fini di un riordino
unitario e globale dell'intera zona, definita come strategica. Va
ancora rilevato che il fondo del ricorrente è di vaste dimensioni e pertanto
risulta di grande interesse per la definizione dei nuovi intenti pianificatori.
Il ricorrente stesso durante questi
anni non ha poi mai adito le autorità competenti al fine di far tradurre in
pratica l'obbligo di pianificare incombente al comune giusta l'art. 2 LPT e 3
LALPT, né tanto meno egli ha impugnato la decisione 6 maggio 2003 con la quale il
Consiglio di Stato ha negato l'approvazione della zona deposito idrocarburi,
che interessa il suo fondo.
In concreto, l'interesse pubblico al provvedimento in oggetto
prevale dunque sull'interesse, non solo finanziario, del ricorrente. Prematura
a questo stadio delle cose è la discussione riguardo al carattere industriale o
no del fondo del ricorrente e, in quest'ottica, nemmeno la censura di
violazione della parità di trattamento può trovare accoglimento.
5. Fondata
sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta dunque da esaminare se per
rapporto alle circostanze concrete la misura
pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente
se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse
privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid.
Considerandi
2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della proporzionalità
(DTF 118 Ia 394). Sull'idoneità delle zona di
pianificazione ad impedire che l'intendimento pianificatorio venga compromesso
da interventi pregiudizievoli non possono esserci dubbi. La misura prevista,
oltre ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello scopo
previsto. Trattandosi nel caso specifico di pianificare un vasto territorio –
in prevalenza libero da costruzioni - di importanza regionale e strategica, che
implica un riassetto della pianificazione locale e richiede un coordinamento
con le pianificazioni dei comuni vicini, non si vede come il processo in atto
possa essere adeguatamente tutelato prescindendo dall'adozione di provvedimenti
conservativi. Va tuttavia ricordato che un apprezzabile elemento di
proporzionalità è già insito negli effetti stessi della zona di pianificazione,
che non vieta a priori qualsiasi iniziativa edificatoria, ma impedisce
piuttosto che un intervento possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
Trattandosi inoltre di un vincolo temporaneo, i cui effetti sono limitati a
cinque anni, e considerando l'importanza della pianificazione da salvaguardare,
il provvedimento si rivela senz'altro sopportabile. Di conseguenza, la zona di
pianificazione è proporzionata al sacrificio imposto ai proprietari dei fondi
toccati.
6.
La zona di
pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale,
giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio di
proporzionalità. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso deve
conseguentemente essere respinto. La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico
del ricorrente (art. 28 LPam). Non si assegnano ripetibili in quanto non
protestate da parte del Comune, seppur patrocinato da un legale (RDAT 1986, n.
25).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 LPT, 58-64 LALPT, 3, 18, 28 LPam;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di Fr. 1'500.- è posta a carico del
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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