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Decisione

90.2007.113

Strada pedonale d'accesso al lago e riscatto di una strada privata, con funzioni d'urbanizzazione del quartiere

14 maggio 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I temuti inconvenienti sulla tranquillità del quartiere potevano essere gestiti

attraverso misure per la regolamentazione del traffico, ritenuto che la strada

era comunque destinata al servizio del comparto e delle attività ivi presenti e

ammesse in futuro nel rispetto delle prescrizioni qualitative e quantitative

fissate dalle norme di zona. Le linee di arretramento costituivano invece una

misura che interessava via Ressiga al pari della totalità delle strade di

servizio del comune. Nel caso specifico, il Governo l'ha ritenuta giustificata

sia dal profilo dell'interesse pubblico, sia da quello della proporzionalità. Per

quanto riguardava la strada pedonale che da via Ressiga conduce al lago, vincolando

la stretta striscia del mapp. 171, esso l'ha considerata rispondente all'obiettivo

di agevolare alla popolazione l'accesso alla riva e conforme con il principio

della proporzionalità, ritenuto che la proprietaria poteva continuare a fare

uso della parte restante del suo fondo a fini edilizi. Peraltro, la stessa non

aveva illustrato in termini concreti quale fosse l'effettivo pregiudizio che la

contestata misura avrebbe arrecato alla sua proprietà (cfr. risoluzione impugnata,

pagg. 34, 57-59, 82).

D. Con ricorso

20 settembre 2007, l'RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo

avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e

chiedendo che vengano mantenuti l'attuale tracciato e ampiezza di via Ressiga

pur garantendone il pubblico transito con esclusione del traffico pesante, che

siano stabilite nel piano precise norme limitative della velocità e

dell'utilizzo della strada (confinanti), che vengano introdotte norme a tutela

della quiete (protezione fonica grado 1) e che venga stralciato dal mapp. 171

il vincolo per la formazione della strada pedonale che conduce al lago. Delle

argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

E. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano

la reiezione del ricorso, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,

nei considerandi di diritto.

F. In data 25

settembre 2008 si è tenuta l'udienza in contraddittorio. Alla ricorrente è

stato intimato, seduta stante, il memoriale di risposta del municipio al

ricorso. Il rappresentante del comune si è poi impegnato a fornire al Tribunale

dati precisi circa i previsti lavori concernenti via Ressiga, con particolare

riferimento ad un eventuale aumento di calibro rispetto al campo stradale

esistente. Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le proprie

domande e allegazioni e il Tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria.

G. Con scritto

10 ottobre 2008, il municipio ha precisato, allegando un estratto del piano del

traffico, quali fossero i lavori di allargamento che avrebbero interessato via

Ressiga. Il Tribunale l'ha indi intimato alle parti, fissando loro un termine

per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine, è giunta la risposta

dell'insorgente, con cui ha comunicato di riconfermare la sua opposizione al

riscatto da parte del comune del troncone ancora privato di via Ressiga.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT).

1.2. La

ricorrente domanda davanti al Tribunale che, in merito a via Ressiga, sia escluso

il traffico pesante e vengano fissate norme limitative di velocità e

dell'utilizzo della strada ai confinanti. Inoltre, essa chiede che per la zona

R3 venga cambiato il grado di sensibilità al rumore da II a I. Tutte queste

richieste, poiché non sottoposte al preventivo esame e giudizio del Governo, costituiscono

domande nuove e sono pertanto irricevibili (art. 63 cpv. 2 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPAmm, RL 3.3.1.1, 38 cpv. 4

lett. b LALPT). Con questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Giusta

l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost., RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per

assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato

insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è

codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve

avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione

dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in

reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una

specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano

regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6

e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione

(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è

garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione

democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,

rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore

si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di

norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le

rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del

traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano

indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra

l'altro, all'interno delle varie zone stabilite, vincoli o agevolazioni per

particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo e allo

svago (art. 28 cpv. 2 lett. a, ultima frase), la rete delle vie di

comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione

delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi

pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT), nonché le modalità e i vincoli per

agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e fiumi (art.

art. 28 cpv. 2 lett. g LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla

legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3

lett. c LPT (che prescrivono alle autorità incaricate di compiti pianificatori

di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico

accesso e percorso e di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la legge

sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS,

RL 7.2.1.4), abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani

regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr.

anche art. 4 cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr, RL 7.2.1.2).

4.

La ricorrente

contesta il vincolo per la formazione di una strada pedonale, che grava il

passaggio esistente sul mapp. 171, che da via Ressiga conduce alla riva del

lago. Innanzitutto, l'insorgente ritiene sproporzionato il vincolo all'esame,

giacché, da un lato, già esisterebbero sufficienti accessi pubblici al lago e,

dall'altro lato, basterebbe allo scopo un semplice sentiero pedonale. Difatti,

a mente della ricorrente, con la prevista strada, si consentirebbe l'accesso

anche alle autovetture che, attraverso il loro stazionamento, ostacolerebbero

il passaggio e il godimento del luogo, che invece si vorrebbe tutelare. Infine,

fa notare che, poiché il sentiero lungo la sponda del lago non è stato

approvato, risulterebbe ingiustificato prevederne l'accesso a detrimento della

proprietà privata.

5.

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della

proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF

129.

I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico

e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici

fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art.

5.

Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la

generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al

potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un

provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando

la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi

pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Chrisitne Guy-Ecabert,

Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in

misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la

proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/ Walter

Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n.

324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad

art. 26).

5.1

Nel

caso di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano l'essenza

del menzionato diritto fondamentale. Le questioni espropriative esulano da

questa procedura. Il contestato vincolo è infine palesemente sorretto da una

base legale (cfr. consid. 3), peraltro nemmeno messa in discussione dalla ricorrente.

L'oggetto del contendere si riduce pertanto alla verifica dell'esistenza

dell'interesse pubblico e del rispetto del principio della proporzionalità.

5.2

Sull'interesse pubblico a sostegno del vincolo in parola si osserva quanto segue.

Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare

la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione ,

gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a

punto un concetto insediativo tendente, tra l'altro, ad intensificare la

valorizzazione del comparto lungo la riva del lago, agevolando il contatto con

l'acqua attraverso il completamento della passeggiata e l'innesto di aree

pubbliche a lago (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6 e 56).

In quest'ottica, alle aree ricreative a lago, già realizzate sotto l'imperio

del previgente piano regolatore e raggruppate al centro del comprensorio comunale

a lago (trattasi dell'area ricreativa sui mapp. 624 e 625, ora AP3, del porto

comunale ed area di svago annessa, ora AP6, e della fascia a lago in località

Muraglione, ora AP4), sono state aggiunte altre due aree ricreative a lago,

situate in posizione più periferica: l'AP2, in località Bosconi, all'apice sud

del comprensorio comunale, e l'AP5, in località Stallone, all'apice nord. Inoltre,

in aggiunta e a completamento delle misure testé illustrate, sono state

previste alcuni sentieri e strade pedonali che collegano il sistema viario

comunale alla riva, tra cui quella in contestazione in località Ressiga. Di modo

che, come si può rilevare agevolmente dalla lettura dei piani, il sistema di

accessi e di aree pubbliche programmati dal comune risulta equamente

distribuito, a scadenza regolare, lungo tutta la fascia comunale a contatto con

la sponda del Ceresio. Orbene, non v'è dubbio che in un comune a eminente

vocazione residenziale e turistica, quale Magliaso, risulta più che assodato

l'interesse pubblico alla formazione di adeguate superfici, che consentano alla

popolazione e, più in generale, a tutti gli utenti un accesso per poter

stazionare ai bordi del lago. La contestata misura pianificatoria concretizza

dunque il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che impone alle autorità

incaricate di compiti pianificatori di adottare i loro piani d'utilizzazione

per tenere libere le rive dei laghi e di adoperarsi affinché la generalità dei

cittadini possa accedervi e percorrerle agevolmente (DFGP/UPT, Commento LPT,

1981, ad art. 3, n. 34). Tali aree ed accessi sono alquanto rari lungo le rive

dei laghi ticinesi. I bacini del Verbano e del Ceresio sono infatti perlopiù di

difficile accesso, dal momento che le proprietà private hanno occupato, negli

scorsi decenni, gran parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria

ed una politica allora piuttosto miope e poco lungimirante da parte dell'ente

pubblico hanno gravemente compromesso l'accessibilità pubblica delle rive in

quasi tutti i comuni ticinesi. Il provvedimento pianificatorio qui contestato,

che va letto nel più ampio contesto del sistema articolato di aree ricreative e

accessi a lago, è quindi lodevole e tende a recuperare alla collettività degli

spazi di sicuro pregio, non ancora caratterizzati dalla presenza di costruzioni.

In questo senso, è irrilevante se il sentiero di carattere naturalistico lungo

la sponda del lago non è stato approvato, giacché il vincolo all'esame si

giustifica in quanto tale, indipendentemente dal fatto che in un prossimo futuro

possa anche fungere da collegamento a tale passeggiata. Per tutti questi

motivi, va indubbiamente riconosciuto l'interesse pubblico alla strada pedonale,

così come prevista dalla pianificazione in contestazione.

5.3

Assodato l'interesse pubblico, deve ancora essere esaminato il rispetto del

principio della proporzionalità. Sull'idoneità del provvedimento all'esame a

raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito non ci possono essere

dubbi. Per favorire ed incrementare la fruizione pubblica della riva del lago

non vi era altro modo se non quello di riservare adeguati spazi pubblici, ubicati

in posizione strategica, che ne consentissero l'accesso. In questo senso la

contestata misura pianificatoria risulta pure necessaria. Certo, la ricorrente

ritiene che al posto di una strada, sarebbe bastato predisporre un sentiero,

meno invasivo per la proprietà privata e soprattutto atto a scongiurare il

transito di automobili degli utenti che vorrebbero raggiungere la riva del

lago. A tale riguardo va precisato che le strade pedonali non sono aperte al

transito veicolare pubblico. Esse garantiscono semplicemente gli accessi

carrozzabili ai confinanti ed ai servizi essenziali (art. 46 cifra 3 NAPR).

Nella fattispecie, proprio per fronteggiare quanto paventato dalla ricorrente, il

comune ha evitato di gravare, su tutta la larghezza, il passaggio già esistente

che si estende anche sui limitrofi mapp. 481 e 483, limitandosi a vincolare il

mapp. 171. Ne risulta una strada assai stretta, che tuttavia consente ancora ai

mezzi comunali leggeri di accedervi per espletare i necessari servizi. Il

principio della proporzionalità in senso stretto deve poi essere ritenuto

senz'altro ossequiato. Il contestato vincolo, oltre a consentire alla

ricorrente, come oggi, l'accesso alla riva del lago, non preclude, se non in

misura trascurabile, l'edificabilità del suo fondo. Il sacrificio per la

proprietaria risulta più che sopportabile e deve quindi cedere il passo all'interesse

pubblico, nella fattispecie preponderante.

5.4

Riassumendo, il vincolo per la formazione della strada pedonale sul mapp. 171,

essendo sorretto da un interesse pubblico e non disattendendo il principio

della proporzionalità, non lede di conseguenza la garanzia della proprietà. Il

ricorso deve dunque essere respinto su questo oggetto.

6.

L'insorgente

si aggrava in seguito contro la classificazione del tratto privato di via

Ressiga come strada pubblica di servizio, nonché contro l'allargamento e la

modifica del suo tracciato. Ritiene, difatti, che la strada soddisfi largamente

già allo stato attuale il servizio pubblico di servire i fondi del quartiere. Inoltre,

essa, benché caratterizzata da un tracciato irregolare, rispetta le

edificazioni esistenti, senza quindi suscitare inconvenienti ai privati. Per

contro, l'allargamento e la modifica del tracciato sarebbero suscettibili di

aprire la strada a quegli inconvenienti per la quiete del quartiere, dati dal

transito inutile, veloce e rumoroso o pesante, contro i quali il comune

potrebbe essere costretto ad adottare limitazioni ed ostacoli artificiosi, come

avvenuto per altre strade della zona.

6.1

Preliminarmente va precisato che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,

il comune intende mantenere il calibro e il tracciato della strada invariato

lungo tutta la sua lunghezza, salvo per un breve tratto (circa 10 m) in prossimità dell'imbocco della piazza di giro, situata in località Stallone, ai cui lati i

terreni sono inedificati. Ciò è facilmente rilevabile dalla lettura del piano del

traffico e dal rapporto di pianificazione e programma di realizzazione del

gennaio 2006 (cfr. loc. cit., pag. 75, figura 15; allegato 1 al rapporto di

pianificazione e programma di realizzazione, pagg. 6 e 7; lettera del municipio

di Magliaso 10 ottobre 2008, doc. in atti). Inoltre, al pari dei vincoli

esaminati precedentemente, la misura contestata dispone di una base legale

chiara ed esplicita (cfr. consid. 3).

6.2

L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è

urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua,

d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile

un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono

equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il

diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se

l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve

permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé secondo i piani da esso

approvati, oppure anticiparne le spese giusta il diritto cantonale (cpv. 3).

L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione

edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche

indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle autorità

amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Zen-Ruffinen/ Guy Ecabert, op. cit., n.

696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i cantoni non

possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma possono

definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, André Jomini,

Kommentar RPG, ad art. 19 n. 10; Waldmann/

Hänni, op. cit., ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si

è limitato a riprendere nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 567).

6.3

Il previgente piano regolatore classificava già via Ressiga come strada

pubblica di servizio tipo 2. Con il nuovo piano, il comune non ha fatto

nient'altro che confermare tale vincolo. Difatti, come spiegato in precedenza,

l’art. 19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in

funzione degli azzonamenti previsti. Poco importa se la strada è già stata

realizzata dai privati, dal momento che l'ente pubblico deve permettere ai proprietari

fondiari di provvedervi da sé, se esso non lo fa nei termini previsti.

D'altronde, ciò che conta e che basta è stabilire se il vincolo in parola sia

giustificato da un eminente interesse pubblico. A tale proposito, va notato che

il quartiere ubicato in località Ressiga si estende verso il lago ad est del

tracciato della ferrovia FLP e a nord di via Castellaccio, formando un comparto

residenziale estensivo assai vasto. Dipartendosi da via Castellaccio, via

Ressiga lo attraversa più o meno al centro, con un tracciato piuttosto

tortuoso, per approdare alla piazza di giro in località Stallone, dove, con un

tratto rettilineo costeggiante il tracciato ferroviario, prosegue a ritroso per

confluire di nuovo in via Castellaccio, laddove il piano regolatore prevede la

formazione di un'area di posteggio aperta (indicata come P4 nel piano del

traffico), dotata di 42 stalli (cfr. rapporto di pianificazione e programma di

realizzazione, gennaio 2006, pag. 73). Orbene, sulla base di questi presupposti

l'interesse pubblico alla classificazione di via Ressiga quale strada pubblica

di servizio appare manifesto. Secondo l'art. 6 cpv. 5 legge sulle strade del 23

marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) le strade di servizio hanno lo scopo di servire i

fondi. È appunto la funzione precipua della strada all'esame, che con tutta

evidenza urbanizza un quartiere che, per estensione, risulta fra i più

importanti del comune. Il vincolo in parola si giustifica, a maggior ragione,

se si considera che ancora parecchi fondi risultano poco o punto edificati (ad

esempio, mapp. 158, 161, 166, 167, 173, 378, 789, 995, ecc.) e che il comune

deve poter garantire anche per i cittadini residenti in questo quartiere, quei

servizi pubblici che è tenuto ad offrire a tutti gli altri. Inoltre, ritenuto

che la destinazione d'uso del comparto e il tracciato e il calibro della strada

che lo servono restano in pratica invariati, l'attuale quiete del quartiere non

dovrebbe subire apprezzabili aggravi dal semplice fatto che lo statuto della

strada passi da privato a pubblico di servizio. Tanto più, che essa, in virtù

di un calibro assai modesto, non offre sul suo tracciato possibilità di

stazionamento per un'eventuale utenza in cerca di parcheggio. Peraltro, a tale

scopo, il comune ha predisposto un'area di posteggio nel settore che si trova

in posizione periferica al quartiere, all'estremità di via Ressiga, accessibile

direttamente da via Castellaccio. Ciò, dovrebbe quindi aiutare a tenere al riparo

il comparto di riferimento dal traffico parassitario. In ogni caso, come

rettamente ha osservato il Consiglio di Stato evadendo il ricorso, il comune

potrà adottare, se necessario, in fase di gestione della strada quelle misure

di regolamentazione tese alla moderazione del traffico, come ad esempio

l'impostazione dei sensi di marcia, un'adeguata segnaletica, misure di arredo

urbano e, se fossero riunite le debite condizioni, zone a 30 km/h. Per tutti questi motivi, il ricorso va dunque respinto anche su questo punto.

7.

In

conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere

integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a

carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 Cost. fed., 3, 19, 26, 33 LPT, 3

OPT, 24, 25, 28, 37, 38, 77 segg. LALPT, 28 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. La ricorrente

è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi

fr. 1'800.- (milleottocento).

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno

2005; LTF, RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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