90.2007.113
Strada pedonale d'accesso al lago e riscatto di una strada privata, con funzioni d'urbanizzazione del quartiere
14 maggio 2009Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2007.113
Data decisione, Autorità:
14.05.2009, TRAM
Titolo:
Strada pedonale d'accesso al lago e riscatto di una strada privata, con funzioni d'urbanizzazione del quartiere
IRRECEVIBILITÀ
PERCORSO PEDONALE
PROPORZIONALITÀ
STRADA
TRAFFICO
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 24 LALPT
art. 25 LALPT
art. 28 LALPT
art. 77 agg. 82 LALPT
art. 3 LPT
art. 19 LPT
art. 26 LPT
art. 33 LPT
art. 3 OPT
Incarto n.
90.2007.113
Lugano
14 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 settembre 2007 della
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore
del comune di Magliaso;
viste le risposte:
- 19 ottobre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
- 15 novembre 2007 del
municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il
mapp. 171 è stato principalmente attribuito alla zona residenziale
semi-estensiva R3, retta dall'art. 38 norme di attuazione del piano regolatore
(in seguito, NAPR), mentre, per quanto riguarda la stretta porzione che collega
via Ressiga alla riva del lago, è stato gravato da un vincolo per la formazione
di una strada pedonale. Inoltre, l'area che costeggia la riva del lago, dal
comune di Agno fino a quello di Caslano, è stata gravata da un vincolo per la
formazione di un sentiero di carattere naturalistico. Infine, è stato previsto
il riscatto da parte del comune del tratto ancora privato di via Ressiga,
classificandolo come strada pubblica di servizio. Il mapp. 171, di proprietà
dell'RI 1, presenta una superficie di 1'039 mq, edificata con un edificio
abitativo e sostanzialmente ubicata a monte di via Ressiga.
B. L'RI 1 è
insorta contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, formulando
numerose censure. Al fine di mantenere e rafforzare il carattere residenziale
della zona R3, rispettivamente di salvaguardare la tranquillità del quartiere,
la ricorrente ha chiesto lo stralcio della seconda frase dal cpv. 2 dell'art.
38 NAPR, che prevede, quale eccezione alla destinazione residenziale,
l'ammissione delle attività lavorative compatibili con l'abitazione. In
seguito, essa si è aggravata contro l'allargamento, la modifica del tracciato e
la classificazione da strada privata in strada pubblica di via Ressiga. A mente
dell'insorgente, tale strada doveva mantenere le attuali caratteristiche di
puro servizio alle case che vi si affacciavano e non doveva assurgere, attraverso
il nuovo tracciato, a via di transito per veicoli pesanti o ad alta velocità.
Oltre alla rettifica del tracciato stradale, essa ha contestato le linee di
arretramento, ritenute troppo incisive sulle possibilità edificatorie delle
particelle. La ricorrente ha poi domandato lo stralcio dal suo fondo del
vincolo per la formazione della strada pedonale che conduce alla riva del lago,
nonché la non approvazione del sentiero di carattere naturalistico lungo la
sponda del Ceresio.
C. Con
risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo non ha tuttavia approvato,
pur condividendolo nel principio, il tracciato del sentiero di carattere naturalistico
lungo la riva, giacché non era stato accertato il limite del demanio lacuale
secondo i disposti della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL
9.4.1.1), da cui dipendeva per l'appunto la sua definizione. Esso ha quindi
rinviato gli atti al comune, affinché adottasse una variante che riproponesse
una pianificazione emendata da tale lacuna. Su questo punto il Consiglio di
Stato ha dichiarato privo d'oggetto il ricorso dell'RI 1, respingendolo, in
sostanza, su tutti gli altri punti. In merito all'ammissibilità delle attività
lavorative nella zona R3, il Governo ha spiegato che queste attività, in quanto
a molestia o a ripercussioni sull'organizzazione territoriale, non dovevano
essere diverse da quelle generate dall'abitare. Di conseguenza, la contestata
normativa rispondeva convenientemente alle preoccupazioni della ricorrente ed alle
sue richieste. Quanto alla definizione di via Ressiga come strada pubblica di
servizio, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto tale misura motivata con l'obbligo
per l'ente pubblico di urbanizzare il vasto comparto residenziale di riferimento.
Fatti
I temuti inconvenienti sulla tranquillità del quartiere potevano essere gestiti
attraverso misure per la regolamentazione del traffico, ritenuto che la strada
era comunque destinata al servizio del comparto e delle attività ivi presenti e
ammesse in futuro nel rispetto delle prescrizioni qualitative e quantitative
fissate dalle norme di zona. Le linee di arretramento costituivano invece una
misura che interessava via Ressiga al pari della totalità delle strade di
servizio del comune. Nel caso specifico, il Governo l'ha ritenuta giustificata
sia dal profilo dell'interesse pubblico, sia da quello della proporzionalità. Per
quanto riguardava la strada pedonale che da via Ressiga conduce al lago, vincolando
la stretta striscia del mapp. 171, esso l'ha considerata rispondente all'obiettivo
di agevolare alla popolazione l'accesso alla riva e conforme con il principio
della proporzionalità, ritenuto che la proprietaria poteva continuare a fare
uso della parte restante del suo fondo a fini edilizi. Peraltro, la stessa non
aveva illustrato in termini concreti quale fosse l'effettivo pregiudizio che la
contestata misura avrebbe arrecato alla sua proprietà (cfr. risoluzione impugnata,
pagg. 34, 57-59, 82).
D. Con ricorso
20 settembre 2007, l'RI 1 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e
chiedendo che vengano mantenuti l'attuale tracciato e ampiezza di via Ressiga
pur garantendone il pubblico transito con esclusione del traffico pesante, che
siano stabilite nel piano precise norme limitative della velocità e
dell'utilizzo della strada (confinanti), che vengano introdotte norme a tutela
della quiete (protezione fonica grado 1) e che venga stralciato dal mapp. 171
il vincolo per la formazione della strada pedonale che conduce al lago. Delle
argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
E. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano
la reiezione del ricorso, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,
nei considerandi di diritto.
F. In data 25
settembre 2008 si è tenuta l'udienza in contraddittorio. Alla ricorrente è
stato intimato, seduta stante, il memoriale di risposta del municipio al
ricorso. Il rappresentante del comune si è poi impegnato a fornire al Tribunale
dati precisi circa i previsti lavori concernenti via Ressiga, con particolare
riferimento ad un eventuale aumento di calibro rispetto al campo stradale
esistente. Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le proprie
domande e allegazioni e il Tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria.
G. Con scritto
10 ottobre 2008, il municipio ha precisato, allegando un estratto del piano del
traffico, quali fossero i lavori di allargamento che avrebbero interessato via
Ressiga. Il Tribunale l'ha indi intimato alle parti, fissando loro un termine
per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine, è giunta la risposta
dell'insorgente, con cui ha comunicato di riconfermare la sua opposizione al
riscatto da parte del comune del troncone ancora privato di via Ressiga.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT).
1.2. La
ricorrente domanda davanti al Tribunale che, in merito a via Ressiga, sia escluso
il traffico pesante e vengano fissate norme limitative di velocità e
dell'utilizzo della strada ai confinanti. Inoltre, essa chiede che per la zona
R3 venga cambiato il grado di sensibilità al rumore da II a I. Tutte queste
richieste, poiché non sottoposte al preventivo esame e giudizio del Governo, costituiscono
domande nuove e sono pertanto irricevibili (art. 63 cpv. 2 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPAmm, RL 3.3.1.1, 38 cpv. 4
lett. b LALPT). Con questa riserva, il ricorso è ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2
Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
Giusta
l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999.
(Cost., RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per
assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato
insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è
codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve
avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano
regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6
e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è
garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le
rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra
l'altro, all'interno delle varie zone stabilite, vincoli o agevolazioni per
particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo e allo
svago (art. 28 cpv. 2 lett. a, ultima frase), la rete delle vie di
comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione
delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi
pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT), nonché le modalità e i vincoli per
agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e fiumi (art.
art. 28 cpv. 2 lett. g LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla
legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3
lett. c LPT (che prescrivono alle autorità incaricate di compiti pianificatori
di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico
accesso e percorso e di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la legge
sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS,
RL 7.2.1.4), abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani
regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr.
anche art. 4 cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr, RL 7.2.1.2).
4.
La ricorrente
contesta il vincolo per la formazione di una strada pedonale, che grava il
passaggio esistente sul mapp. 171, che da via Ressiga conduce alla riva del
lago. Innanzitutto, l'insorgente ritiene sproporzionato il vincolo all'esame,
giacché, da un lato, già esisterebbero sufficienti accessi pubblici al lago e,
dall'altro lato, basterebbe allo scopo un semplice sentiero pedonale. Difatti,
a mente della ricorrente, con la prevista strada, si consentirebbe l'accesso
anche alle autovetture che, attraverso il loro stazionamento, ostacolerebbero
il passaggio e il godimento del luogo, che invece si vorrebbe tutelare. Infine,
fa notare che, poiché il sentiero lungo la sponda del lago non è stato
approvato, risulterebbe ingiustificato prevederne l'accesso a detrimento della
proprietà privata.
5.
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata
da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della
proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF
129.
I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico
e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici
fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art.
5.
Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la
generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al
potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un
provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando
la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito
dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi
pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Chrisitne Guy-Ecabert,
Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della
proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a
raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi
provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in
misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la
proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/ Walter
Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n.
324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad
art. 26).
5.1
Nel
caso di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano l'essenza
del menzionato diritto fondamentale. Le questioni espropriative esulano da
questa procedura. Il contestato vincolo è infine palesemente sorretto da una
base legale (cfr. consid. 3), peraltro nemmeno messa in discussione dalla ricorrente.
L'oggetto del contendere si riduce pertanto alla verifica dell'esistenza
dell'interesse pubblico e del rispetto del principio della proporzionalità.
5.2
Sull'interesse pubblico a sostegno del vincolo in parola si osserva quanto segue.
Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare
la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione ,
gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a
punto un concetto insediativo tendente, tra l'altro, ad intensificare la
valorizzazione del comparto lungo la riva del lago, agevolando il contatto con
l'acqua attraverso il completamento della passeggiata e l'innesto di aree
pubbliche a lago (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6 e 56).
In quest'ottica, alle aree ricreative a lago, già realizzate sotto l'imperio
del previgente piano regolatore e raggruppate al centro del comprensorio comunale
a lago (trattasi dell'area ricreativa sui mapp. 624 e 625, ora AP3, del porto
comunale ed area di svago annessa, ora AP6, e della fascia a lago in località
Muraglione, ora AP4), sono state aggiunte altre due aree ricreative a lago,
situate in posizione più periferica: l'AP2, in località Bosconi, all'apice sud
del comprensorio comunale, e l'AP5, in località Stallone, all'apice nord. Inoltre,
in aggiunta e a completamento delle misure testé illustrate, sono state
previste alcuni sentieri e strade pedonali che collegano il sistema viario
comunale alla riva, tra cui quella in contestazione in località Ressiga. Di modo
che, come si può rilevare agevolmente dalla lettura dei piani, il sistema di
accessi e di aree pubbliche programmati dal comune risulta equamente
distribuito, a scadenza regolare, lungo tutta la fascia comunale a contatto con
la sponda del Ceresio. Orbene, non v'è dubbio che in un comune a eminente
vocazione residenziale e turistica, quale Magliaso, risulta più che assodato
l'interesse pubblico alla formazione di adeguate superfici, che consentano alla
popolazione e, più in generale, a tutti gli utenti un accesso per poter
stazionare ai bordi del lago. La contestata misura pianificatoria concretizza
dunque il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che impone alle autorità
incaricate di compiti pianificatori di adottare i loro piani d'utilizzazione
per tenere libere le rive dei laghi e di adoperarsi affinché la generalità dei
cittadini possa accedervi e percorrerle agevolmente (DFGP/UPT, Commento LPT,
1981, ad art. 3, n. 34). Tali aree ed accessi sono alquanto rari lungo le rive
dei laghi ticinesi. I bacini del Verbano e del Ceresio sono infatti perlopiù di
difficile accesso, dal momento che le proprietà private hanno occupato, negli
scorsi decenni, gran parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria
ed una politica allora piuttosto miope e poco lungimirante da parte dell'ente
pubblico hanno gravemente compromesso l'accessibilità pubblica delle rive in
quasi tutti i comuni ticinesi. Il provvedimento pianificatorio qui contestato,
che va letto nel più ampio contesto del sistema articolato di aree ricreative e
accessi a lago, è quindi lodevole e tende a recuperare alla collettività degli
spazi di sicuro pregio, non ancora caratterizzati dalla presenza di costruzioni.
In questo senso, è irrilevante se il sentiero di carattere naturalistico lungo
la sponda del lago non è stato approvato, giacché il vincolo all'esame si
giustifica in quanto tale, indipendentemente dal fatto che in un prossimo futuro
possa anche fungere da collegamento a tale passeggiata. Per tutti questi
motivi, va indubbiamente riconosciuto l'interesse pubblico alla strada pedonale,
così come prevista dalla pianificazione in contestazione.
5.3
Assodato l'interesse pubblico, deve ancora essere esaminato il rispetto del
principio della proporzionalità. Sull'idoneità del provvedimento all'esame a
raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito non ci possono essere
dubbi. Per favorire ed incrementare la fruizione pubblica della riva del lago
non vi era altro modo se non quello di riservare adeguati spazi pubblici, ubicati
in posizione strategica, che ne consentissero l'accesso. In questo senso la
contestata misura pianificatoria risulta pure necessaria. Certo, la ricorrente
ritiene che al posto di una strada, sarebbe bastato predisporre un sentiero,
meno invasivo per la proprietà privata e soprattutto atto a scongiurare il
transito di automobili degli utenti che vorrebbero raggiungere la riva del
lago. A tale riguardo va precisato che le strade pedonali non sono aperte al
transito veicolare pubblico. Esse garantiscono semplicemente gli accessi
carrozzabili ai confinanti ed ai servizi essenziali (art. 46 cifra 3 NAPR).
Nella fattispecie, proprio per fronteggiare quanto paventato dalla ricorrente, il
comune ha evitato di gravare, su tutta la larghezza, il passaggio già esistente
che si estende anche sui limitrofi mapp. 481 e 483, limitandosi a vincolare il
mapp. 171. Ne risulta una strada assai stretta, che tuttavia consente ancora ai
mezzi comunali leggeri di accedervi per espletare i necessari servizi. Il
principio della proporzionalità in senso stretto deve poi essere ritenuto
senz'altro ossequiato. Il contestato vincolo, oltre a consentire alla
ricorrente, come oggi, l'accesso alla riva del lago, non preclude, se non in
misura trascurabile, l'edificabilità del suo fondo. Il sacrificio per la
proprietaria risulta più che sopportabile e deve quindi cedere il passo all'interesse
pubblico, nella fattispecie preponderante.
5.4
Riassumendo, il vincolo per la formazione della strada pedonale sul mapp. 171,
essendo sorretto da un interesse pubblico e non disattendendo il principio
della proporzionalità, non lede di conseguenza la garanzia della proprietà. Il
ricorso deve dunque essere respinto su questo oggetto.
6.
L'insorgente
si aggrava in seguito contro la classificazione del tratto privato di via
Ressiga come strada pubblica di servizio, nonché contro l'allargamento e la
modifica del suo tracciato. Ritiene, difatti, che la strada soddisfi largamente
già allo stato attuale il servizio pubblico di servire i fondi del quartiere. Inoltre,
essa, benché caratterizzata da un tracciato irregolare, rispetta le
edificazioni esistenti, senza quindi suscitare inconvenienti ai privati. Per
contro, l'allargamento e la modifica del tracciato sarebbero suscettibili di
aprire la strada a quegli inconvenienti per la quiete del quartiere, dati dal
transito inutile, veloce e rumoroso o pesante, contro i quali il comune
potrebbe essere costretto ad adottare limitazioni ed ostacoli artificiosi, come
avvenuto per altre strade della zona.
6.1
Preliminarmente va precisato che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,
il comune intende mantenere il calibro e il tracciato della strada invariato
lungo tutta la sua lunghezza, salvo per un breve tratto (circa 10 m) in prossimità dell'imbocco della piazza di giro, situata in località Stallone, ai cui lati i
terreni sono inedificati. Ciò è facilmente rilevabile dalla lettura del piano del
traffico e dal rapporto di pianificazione e programma di realizzazione del
gennaio 2006 (cfr. loc. cit., pag. 75, figura 15; allegato 1 al rapporto di
pianificazione e programma di realizzazione, pagg. 6 e 7; lettera del municipio
di Magliaso 10 ottobre 2008, doc. in atti). Inoltre, al pari dei vincoli
esaminati precedentemente, la misura contestata dispone di una base legale
chiara ed esplicita (cfr. consid. 3).
6.2
L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è
urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua,
d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile
un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono
equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il
diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se
l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve
permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé secondo i piani da esso
approvati, oppure anticiparne le spese giusta il diritto cantonale (cpv. 3).
L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione
edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche
indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle autorità
amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Zen-Ruffinen/ Guy Ecabert, op. cit., n.
696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i cantoni non
possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma possono
definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, André Jomini,
Kommentar RPG, ad art. 19 n. 10; Waldmann/
Hänni, op. cit., ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si
è limitato a riprendere nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 567).
6.3
Il previgente piano regolatore classificava già via Ressiga come strada
pubblica di servizio tipo 2. Con il nuovo piano, il comune non ha fatto
nient'altro che confermare tale vincolo. Difatti, come spiegato in precedenza,
l’art. 19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in
funzione degli azzonamenti previsti. Poco importa se la strada è già stata
realizzata dai privati, dal momento che l'ente pubblico deve permettere ai proprietari
fondiari di provvedervi da sé, se esso non lo fa nei termini previsti.
D'altronde, ciò che conta e che basta è stabilire se il vincolo in parola sia
giustificato da un eminente interesse pubblico. A tale proposito, va notato che
il quartiere ubicato in località Ressiga si estende verso il lago ad est del
tracciato della ferrovia FLP e a nord di via Castellaccio, formando un comparto
residenziale estensivo assai vasto. Dipartendosi da via Castellaccio, via
Ressiga lo attraversa più o meno al centro, con un tracciato piuttosto
tortuoso, per approdare alla piazza di giro in località Stallone, dove, con un
tratto rettilineo costeggiante il tracciato ferroviario, prosegue a ritroso per
confluire di nuovo in via Castellaccio, laddove il piano regolatore prevede la
formazione di un'area di posteggio aperta (indicata come P4 nel piano del
traffico), dotata di 42 stalli (cfr. rapporto di pianificazione e programma di
realizzazione, gennaio 2006, pag. 73). Orbene, sulla base di questi presupposti
l'interesse pubblico alla classificazione di via Ressiga quale strada pubblica
di servizio appare manifesto. Secondo l'art. 6 cpv. 5 legge sulle strade del 23
marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) le strade di servizio hanno lo scopo di servire i
fondi. È appunto la funzione precipua della strada all'esame, che con tutta
evidenza urbanizza un quartiere che, per estensione, risulta fra i più
importanti del comune. Il vincolo in parola si giustifica, a maggior ragione,
se si considera che ancora parecchi fondi risultano poco o punto edificati (ad
esempio, mapp. 158, 161, 166, 167, 173, 378, 789, 995, ecc.) e che il comune
deve poter garantire anche per i cittadini residenti in questo quartiere, quei
servizi pubblici che è tenuto ad offrire a tutti gli altri. Inoltre, ritenuto
che la destinazione d'uso del comparto e il tracciato e il calibro della strada
che lo servono restano in pratica invariati, l'attuale quiete del quartiere non
dovrebbe subire apprezzabili aggravi dal semplice fatto che lo statuto della
strada passi da privato a pubblico di servizio. Tanto più, che essa, in virtù
di un calibro assai modesto, non offre sul suo tracciato possibilità di
stazionamento per un'eventuale utenza in cerca di parcheggio. Peraltro, a tale
scopo, il comune ha predisposto un'area di posteggio nel settore che si trova
in posizione periferica al quartiere, all'estremità di via Ressiga, accessibile
direttamente da via Castellaccio. Ciò, dovrebbe quindi aiutare a tenere al riparo
il comparto di riferimento dal traffico parassitario. In ogni caso, come
rettamente ha osservato il Consiglio di Stato evadendo il ricorso, il comune
potrà adottare, se necessario, in fase di gestione della strada quelle misure
di regolamentazione tese alla moderazione del traffico, come ad esempio
l'impostazione dei sensi di marcia, un'adeguata segnaletica, misure di arredo
urbano e, se fossero riunite le debite condizioni, zone a 30 km/h. Per tutti questi motivi, il ricorso va dunque respinto anche su questo punto.
7.
In
conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere
integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a
carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 Cost. fed., 3, 19, 26, 33 LPT, 3
OPT, 24, 25, 28, 37, 38, 77 segg. LALPT, 28 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. La ricorrente
è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 1'800.- (milleottocento).
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno
2005; LTF, RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster