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Decisione

90.2007.115

Zona pubblica di svago a lago, riscatto di una strada privata e sostenibilità finanziaria della pianificazione

14 maggio 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso

ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, la

porzione rettangolare, posta in riva al lago, del mapp. 158, di circa 400 mq di

superficie, è stata assegnata alla zona AP5 "area ricreativa a lago".

Inoltre, il mapp. 171, nella stretta porzione che collega via Ressiga alla riva

del lago, è stato gravato da un vincolo per la formazione di una strada pedonale,

al cui apice il mapp. 498, a contatto con la riva, è stato gravato, unitamente

a tutta una serie di altri fondi, da un vincolo per la formazione di un

sentiero di carattere naturalistico, costeggiante la sponda del Ceresio dal

comune di Agno fino a quello di Caslano. Infine, è stato previsto il riscatto

da parte del comune del tratto ancora privato di via Ressiga, classificandolo come

strada pubblica di servizio.

B. RI 1, comproprietario dei mapp. 763 e 498, nonché cittadino attivo

del comune di Magliaso, è insorto contro quella deliberazione dinanzi al

Consiglio di Stato, chiedendo innanzitutto la non approvazione dell'intero

piano regolatore, giacché, a suo dire, la realizzazione di quanto era previsto

dalla nuova pianificazione eccedeva la capacità finanziaria del comune. Ciò, in

particolare riferimento alla creazione del sentiero naturalistico, delle aree ricreative

a lago, al riscatto e all'allargamento di via Ressiga, che presupponevano un

imponente onere finanziario, che il comune non aveva dimostrato di poter

sostenere. Nello specifico, il ricorrente ha poi chiesto la non approvazione

della zona AP5, giacché di dimensioni troppo modeste per garantire alla

popolazione un adeguato spazio per lo svago e perché, nelle vicinanze, il

comune disponeva già di ampie aree idonee per quello scopo. L'insorgente ha in

seguito chiesto lo stralcio in generale, quindi pure dal suo mapp. 498, del

vincolo per la formazione del sentiero naturalistico lungo la sponda del Ceresio,

in quanto sprovvisto d'interesse pubblico e verosimilmente lesivo dei valori

naturalistici esistenti in riva al lago. Inoltre, il ricorrente ha domandato la

non approvazione della strada pedonale sul mapp. 171, giacché entrava in

conflitto con l'esistente sentiero di natura privata, su cui egli, in quanto

comproprietario dei mapp. 763 e 498, beneficiava di un diritto di passo, che

gli consentiva l'accesso a quest'ultimo fondo ubicato in riva al lago. D'altra

parte, questa strada pedonale costituiva un inutile doppione, poiché l'accessibilità

pubblica al lago era già sufficientemente garantita altrove. Infine, egli si è

aggravato contro l'allargamento di via Ressiga e la sua classificazione da

strada privata in strada pubblica. A mente del ricorrente, il previsto

allargamento di questa stradina risultava di difficile attuazione, impedito com'era

dalle costruzioni che vi si affacciavano. Inoltre, l'accesso indiscriminato al

pubblico avrebbe insidiato quella tranquillità che fino ad allora regnava nel

quartiere, caratterizzato da edifici residenziali. A sostegno della sua

impugnativa, il ricorrente ha lamentato, in generale, la violazione della garanzia

della proprietà e, in particolare, la lesione del principio della proporzionalità.

C. Con risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha

approvato la revisione generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo

non ha tuttavia approvato, pur condividendolo nel principio, il tracciato del

sentiero di carattere naturalistico lungo la riva, giacché non era stato

accertato il limite del demanio lacuale secondo i disposti della legge sul

demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL 9.4.1.1), da cui dipendeva per

l'appunto la sua definizione. Esso ha quindi rinviato gli atti al comune, affinché

adottasse una variante che riproponesse una pianificazione emendata da tale

lacuna. Su questo punto il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso

di RI 1, respingendolo, per contro, su tutti gli altri oggetti. Difatti, il

Governo ha approvato la zona AP5 "area ricreativa a lago", la strada

pedonale sul mapp. 171 e la classificazione di via Ressiga quale strada pubblica.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'area di svago a lago era sostenuta da

un sufficiente interesse pubblico, sia per quanto riguardava l'ubicazione, sia

in merito alle dimensioni, considerate sufficienti per accogliere la sosta di

più persone contemporaneamente. Per quanto riguardava la strada pedonale che da

via Ressiga conduce al lago in prossimità del fondo del ricorrente, esso ha

considerato tale vincolo rispondente all'obiettivo di agevolare alla

popolazione l'accesso alla riva e conforme con il principio della proporzionalità,

ritenuto che gli aventi diritto di passo potevano continuare a farne uso,

rispettivamente accedere alle loro proprietà poste in riva al lago. In merito alla

definizione di via Ressiga come strada pubblica di servizio, il Governo ha ritenuto

tale misura motivata con l'obbligo per l'ente pubblico di urbanizzare il vasto

comparto residenziale di riferimento. Contrariamente a quanto sosteneva

l'insorgente, l'allargamento della strada non implicava la demolizione di

costruzioni esistenti, mentre i temuti inconvenienti sulla tranquillità del quartiere

potevano semmai essere gestiti attraverso misure per la regolamentazione del

traffico. Infine, per ciò che concerneva la sostenibilità finanziaria della

revisione all'esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto le proposte

pianificatorie commisurate alla capacità finanziaria del comune. Innanzitutto,

esso ha rilevato la completezza del rapporto di realizzazione, in cui erano illustrati

il costo delle opere previste dal piano regolatore e la loro programmazione

temporale. In riferimento alle opere censurate dal ricorrente, emergeva come il

costo complessivo degli interventi previsti sull'arco di 15 anni ammontava a

circa fr. 5 milioni, suddiviso in 3 tappe distinte di 5 anni, dove il maggior

importo, relativo alla fase 1, era pari a circa fr. 2 milioni. Questo importo

permetteva quindi di ottemperare l'obiettivo di restare sotto la soglia di fr.

500'000.- annui, considerata come limite di disponibilità finanziaria netta

all'anno (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 19, 20, 34, 45-47, 82).

D. Con ricorso 26 settembre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale

cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa,

postulandone l'annullamento e riproponendo le stesse domande e argomentazioni sottoposte

all'Autorità di prime cure.

E. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano

la reiezione del ricorso, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,

nei considerandi di diritto.

F. In data 25

settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,

durante il quale sono state scattate alcune fotografie, che sono state in

seguito acquisite agli atti. Si è inoltre constatato che il vincolo di strada

pedonale grava la fascia del mapp. 171, che conduce al lago. Il rappresentante

del comune si poi impegnato a fornire al Tribunale dati precisi circa i

previsti lavori di allargamento di via Ressiga. Dopo ampia discussione, le

parti hanno riconfermato le proprie domande e allegazioni e il Tribunale ha

dichiarato chiusa l'istruttoria.

G. Con scritto

10 ottobre 2008, il municipio ha precisato, allegando un estratto del piano del

traffico, quali fossero i lavori di allargamento che avrebbero interessato via

Ressiga. Il Tribunale l'ha indi intimato alle parti, fissando loro un termine

per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine, è giunta la risposta

del ricorrente, con cui ha comunicato di non avere osservazioni in merito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT).

1.2. L'insorgente

ripropone davanti al Tribunale la richiesta di stralcio del vincolo per la

formazione di un sentiero di carattere naturalistico lungo la riva del lago.

Ora, tuttavia, il tracciato di questo sentiero non è stato approvato dal

Consiglio di Stato (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 34, 46 e 82). Pertanto,

in riferimento a tale vincolo, la richiesta ricorsuale è irricevibile, in

quanto priva d'oggetto. Inoltre, va precisato che, contrariamente a quanto allega

il ricorrente, egli non è beneficiario, in quanto comproprietario dei mapp. 763

e 498, di un diritto di passo sul mapp. 171 (cfr. estratti del registro

fondiario concernenti questi tre fondi, doc. in atti), bensì titolare di un

tale diritto sul passaggio esistente limitrofo, che si sviluppa sui mapp. 481 e

483 (cfr. estratti del registro fondiario, doc. in atti). Nondimeno, in quanto

cittadino attivo del comune (art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT), gli va comunque riconosciuta

la legittimazione a contestare la strada pedonale, che grava il mapp. 171. Con

queste riserve, il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della

pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Giusta

l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost., RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per

assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato

insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è

codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve

avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione

dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in

reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una

specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano

regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6

e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione

(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è

garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione

democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,

rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore

si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di

norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le

rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del

traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano

indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra

l'altro, all'interno delle varie zone stabilite, vincoli o agevolazioni per

particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo e allo

svago (art. 28 cpv. 2 lett. a, ultima frase), la rete delle vie di

comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione

delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi

pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT), nonché le modalità e i vincoli per

agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e fiumi (art.

art. 28 cpv. 2 lett. g LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla

legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3

lett. c LPT (che prescrivono alle autorità incaricate di compiti pianificatori

di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico

accesso e percorso e di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la legge

sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS,

RL 7.2.1.4), abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani

regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr.

anche art. 4 cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr, RL 7.2.1.2).

4.

In merito

alla zona AP5 "area ricreativa a lago" e la strada pedonale, il

ricorrente lamenta in generale la violazione della garanzia della proprietà e

in particolare la lesione del principio della proporzionalità.

5.

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della

proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF

129.

I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico

e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali,

che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In

linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una suo frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di

pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Chrisitne Guy-Ecabert, Aménagement

du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n.

98-102; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in

misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la

proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/ Walter

Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n.

324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad

art. 26).

5.1

Nel

caso di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano l'essenza

del menzionato diritto fondamentale. I contestati vincoli in parola sono infine

palesemente sorretti da una base legale (cfr. consid. 3), peraltro nemmeno

messa in discussione dal ricorrente. L'oggetto del contendere si riduce pertanto

alla verifica dell'esistenza dell'interesse pubblico e del rispetto del

principio della proporzionalità.

5.2

Sull'interesse pubblico a sostegno dei vincoli in parola si osserva quanto

segue. Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare

la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione ,

gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a

punto un concetto insediativo, tendente, tra l'altro, ad intensificare la

valorizzazione del comparto lungo la riva del lago, agevolando il contatto con

l'acqua attraverso il completamento della passeggiata e l'innesto di aree

pubbliche a lago (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6 e 56).

In quest'ottica, alle aree ricreative a lago, già realizzate sotto l'imperio

del previgente piano regolatore e raggruppate al centro del comprensorio comunale

a lago (trattasi dell'area ricreativa sui mapp. 624 e 625, ora AP3, del porto

comunale ed area di svago annessa, ora AP6, e della fascia a lago in località

Muraglione, ora AP4), sono state aggiunte, oltre ad alcune strade pedonali che

collegano il sistema viario alla riva, tra cui quella in contestazione in

località Ressiga, altre due aree ricreative a lago, situate in posizione più

periferica: l'AP2, in località Bosconi, all'apice sud del comprensorio

comunale, e quella all'esame, l'AP5, in località Stallone, all'apice nord. Di

modo che, come si può rilevare agevolmente dalla lettura dei piani, il sistema

di accessi e di aree pubbliche programmati dal comune risulta equamente

distribuito, a scadenza regolare, lungo tutta la fascia comunale a contatto con

la sponda del Ceresio. Orbene, non v'è dubbio che in un comune a eminente

vocazione residenziale e turistica, quale Magliaso, risulta più che assodato

l'interesse pubblico alla formazione di adeguate superfici, che consentano alla

popolazione e, più in generale, a tutti gli utenti un accesso per poter

stazionare ai bordi del lago. Le contestate misure pianificatorie concretizzano

dunque il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che impone alle

autorità incaricate di compiti pianificatori di adottare i loro piani d'utilizzazione

per tenere libere le rive dei laghi e di adoperarsi affinché la generalità dei

cittadini possa accedervi e percorrerle agevolmente (DFGP/UPT, Commento LPT,

1981, ad art. 3, n. 34). D'altra parte, va osservato che il comparto

costeggiante il Ceresio del comune di Magliaso è interessato dalla scheda di

coordinamento 9.17 del piano direttore (cfr. in particolare, allegato alla

scheda di coordinamento 9.17, codice 9.17.5), di dato acquisito, inerente per

l'appunto le aree di svago a lago. I comuni interessati devono quindi

consolidare nei rispettivi piani regolatori l'ubicazione, le dimensioni e la

pubblica utilità delle aree di svago a lago. Scopo del coordinamento è di

incrementare la possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi

promuovendo l'acquisto da parte degli enti pubblici delle aree idonee ancora

libere. Ciò, con la consapevolezza che - si rileva dal testo della scheda di

coordinamento 9.17 per quanto riguarda i conflitti – l'ubicazione e le dimensioni

delle aree di svago a lago elencate nell'allegato sono considerate, ma in modo

insufficiente, nei piani regolatori dei comuni interessati. È il caso dell'avversata

zona AP5, che, in congruenza con quanto precede, va a completare un sistema già

esistente, tuttavia non sufficientemente esteso, di zone pubbliche di svago

lungo la riva. L'area in parola, ancora libera da edificazioni e di

apprezzabile superficie (ca. 400 mq) per consentire lo stazionamento di un

congruo gruppo di persone, è ubicata a contatto diretto con un tratto di riva

del Ceresio. Tali aree sono alquanto rare lungo le rive dei laghi ticinesi. I

bacini del Verbano e del Ceresio sono infatti perlopiù di difficile accesso,

dal momento che le proprietà private hanno occupato, negli scorsi decenni, gran

parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria ed una politica allora

piuttosto miope e poco lungimirante da parte dell'ente pubblico hanno

gravemente compromesso l'accessibilità pubblica delle rive in quasi tutti i

comuni ticinesi. I provvedimenti pianificatori qui contestati, che vanno letti

nel più ampio contesto del sistema articolato di aree ricreative a lago e di

accessi coerenti con la rete stradale comunale, sono quindi lodevoli e tendono

a recuperare alla collettività degli spazi di sicuro pregio, non ancora

caratterizzati dalla presenza di costruzioni incombenti sin sulla riva. Per

tutti questi motivi, va indubbiamente riconosciuto l'interesse pubblico alla

zona AP5 "area ricreativa a lago" e all'accesso pedonale a lago da

via Ressiga, così come previsti dalla pianificazione in contestazione.

5.3

Assodato l'interesse pubblico, deve ancora essere esaminato il rispetto del principio

della proporzionalità. Sull'idoneità dei provvedimenti all'esame a raggiungere

lo scopo d'interesse pubblico perseguito non ci possono essere dubbi. Per favorire

ed incrementare la fruizione pubblica della riva del lago non vi era altro modo

se non quello di riservare adeguati spazi pubblici, ubicati in posizione

strategica, che ne consentissero l'accesso e lo stazionamento a più persone. In

questo senso le contestate misure pianificatorie risultano pure necessarie. Il

principio della proporzionalità in senso stretto deve poi essere ritenuto

senz'altro ossequiato per ciò che concerne la contestata zona AP5. Il mapp. 158

è ubicato a valle di via Ressiga e presenta una superficie ancora libera da

costruzioni di ben 3'690 mq. Come già spiegato, sulla porzione confinante con la

riva del lago è stata delimitata l'area pubblica di svago, a pianta

trapezoidale, larga ca. 24 m e profonda verso la riva, su un lato, ca. 22 m, e,

sull'altro, 15 m. Orbene, se è pur vero che la contestata pianificazione privi

il mapp. 158 di un accesso diretto alla sponda del Ceresio, è altrettanto vero,

d'altra parte, che la proprietà non abbia comunque perso lo sfogo a lago: rispetto

alla situazione previgente, la fruizione da parte del proprietario della

propria superficie a lago, pur sempre congrua (larghezza circa 22 m), risulta

semplicemente arretrata, per rapporto alla riva, di una quindicina di metri. Va

inoltre ritenuto che, per il tramite dell'area pubblica, l'accesso a lago è

ancora garantito. In aggiunta al fatto che l'area gravata dal vincolo è tutto

sommato modesta (circa 400 mq), giacché corrisponde a non più dell'11% rispetto

alla superficie globale del fondo in parola (3'690 mq), il sacrificio per il

proprietario risulta più che sopportabile e deve cedere il passo all'interesse

pubblico, nella fattispecie preponderante. A conclusione analoga si deve

giungere anche per la strada pedonale, che da via Ressiga conduce alla riva del

lago. Il percorso di questo accesso è ubicato sulla striscia del mapp. 171, tracciato

accanto a quello privato su cui il ricorrente vanta un diritto di passo. Dal

suo punto di vista, i due percorsi, come ha dimostrato il sopralluogo, si

confondono in un unico passaggio. Non si vede quindi quale pregiudizio tale

vincolo arrechi ai diritti del ricorrente, che semmai si vede ampliare le

facoltà d'accesso al suo mapp. 498, posto in riva al lago. Mentre, per il

proprietario del mapp. 171, il contestato vincolo, oltre a non impedirgli l'accesso

alla riva del lago, non preclude, se non in misura trascurabile,

l'edificabilità del suo fondo.

5.4

Riassumendo, la zona AP5 e la strada pedonale, essendo sorretti da un interesse

pubblico e non disattendendo il principio della proporzionalità, non ledono di

conseguenza la garanzia della proprietà. Il ricorso deve dunque essere respinto

su questi oggetti.

6.

L'insorgente

si aggrava in seguito contro la classificazione del tratto privato di via

Ressiga come strada di servizio pubblica, che a suo dire pregiudicherebbe i

suoi diritti. Ritiene, difatti, che lo statuto privato della strada,

accessibile quindi ai soli residenti, preservava la tranquillità del quartiere

di riferimento, a carattere eminentemente residenziale. Invece, la possibilità

per un pubblico più vasto, come ad esempio gli utenti che si recano al lago, di

accedervi e di transitarvi comprometterebbe per contro tale quiete. Il

ricorrente contesta poi la necessità di rendere pubblica la strada a fini

d'urbanizzazione, dal momento che il quartiere sarebbe già ampiamente edificato

e la strada esistente adempirebbe già efficacemente questa funzione. Inoltre,

le opere di allargamento, programmati in più punti della strada, sarebbero irrealizzabili,

giacché ostacolati dagli edifici esistenti.

6.1

Preliminarmente va precisato che contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, il comune intende mantenere il calibro della strada invariato lungo

tutta la sua lunghezza, salvo per un breve tratto (circa 10 m) in prossimità dell'imbocco della piazza di giro, situata in località Stallone, ai cui lati i

terreni sono inedificati. Ciò è facilmente rilevabile dalla lettura del piano del

traffico e dal rapporto di pianificazione e programma di realizzazione del gennaio

2006.

(cfr. loc. cit., pag. 75, figura 15; allegato 1 al rapporto di

pianificazione e programma di realizzazione, pagg. 6 e 7; lettera del municipio

di Magliaso 10 ottobre 2008, doc. in atti). Inoltre, al pari dei vincoli esaminati

precedentemente, la misura contestata dispone di una base legale chiara ed

esplicita (cfr. consid. 3).

6.2

L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è

urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua,

d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile

un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono

equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il

diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se

l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve

permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé secondo i piani da esso

approvati, oppure anticiparne le spese giusta il diritto cantonale (cpv. 3).

L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione

edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche

indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle autorità

amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Zen-Ruffinen/ Guy Ecabert, op. cit., n.

696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i cantoni non

possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma possono

definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, André Jomini,

Kommentar RPG, ad art. 19 n. 10; Waldmann/

Hänni, ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato

a riprendere nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567).

6.3

Il previgente piano regolatore classificava già via Ressiga come strada pubblica

di servizio tipo 2. Con il nuovo piano, il comune non ha fatto nient'altro che

confermare tale vincolo. Difatti, come spiegato in precedenza, l’art. 19 LPT

impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli

azzonamenti previsti. Poco importa se la strada è già stata realizzata dai

privati, dal momento che l'ente pubblico deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé, se

esso non lo fa nei termini previsti. D'altronde, ciò che conta e che basta è stabilire

se il vincolo in parola sia giustificato da un eminente interesse pubblico. A

tale proposito, va notato che il quartiere ubicato in località Ressiga si

estende verso il lago ad est del tracciato della ferrovia FLP e a nord di via

Castellaccio, formando un comparto residenziale estensivo assai vasto. Dipartendosi

da via Castellaccio, via Ressiga lo attraversa più o meno al centro, con un

tracciato piuttosto tortuoso, per approdare alla piazza di giro in località

Stallone, dove, con un tratto rettilineo costeggiante il tracciato ferroviario,

prosegue a ritroso per confluire di nuovo in via Castellaccio, laddove il piano

regolatore prevede la formazione di un'area di posteggio aperta (indicata come

P4 nel piano del traffico), dotata di 42 stalli (cfr. rapporto di

pianificazione e programma di realizzazione, gennaio 2006, pag. 73). Orbene, sulla

base di questi presupposti l'interesse pubblico alla classificazione di via

Ressiga quale strada pubblica di servizio appare manifesto. Secondo l'art. 6

cpv. 5 legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) le strade di

servizio hanno lo scopo di servire i fondi. È appunto la funzione precipua

della strada all'esame, che con tutta evidenza urbanizza un quartiere che, per estensione,

risulta fra i più importanti del comune. Il vincolo in parola si giustifica, a

maggior ragione, se si considera che ancora parecchi fondi risultano poco o

punto edificati (ad esempio, mapp. 158, 161, 166, 167, 173, 378, 789, 995,

ecc.). Inoltre, non muta questa conclusione il fatto che il passaggio di una

cerchia di persone, che oltrepassa quella dei residenti, potrebbe compromettere

la quiete del comparto residenziale. Intanto, perché il transito delle persone

che si recano al lago potrebbe arrecare un disturbo semmai trascurabile,

ritenuta la sua natura prevalentemente pedonale. Difatti, l'unica area di

posteggio disponibile nel settore si trova in posizione periferica al

quartiere, all'estremità di via Ressiga, accessibile direttamente da via

Castellaccio. In questo senso, la contestata misura pianificatoria rispetta

pure il principio della proporzionalità. In ogni caso, come rettamente ha osservato

il Consiglio di Stato evadendo il ricorso, il comune potrà adottare, se necessario,

in fase di gestione della strada quelle misure di regolamentazione tese alla

moderazione del traffico, come ad esempio l'impostazione dei sensi di marcia, un'adeguata

segnaletica, misure di arredo urbano e, se fossero riunite le debite condizioni,

zone a 30 km/h. Per tutti questi motivi, il ricorso va dunque respinto anche su

questo punto.

7.

Infondata, infine, appare la censura, avanzata in modo più che generico,

secondo la quale il comune non sarebbe in grado di sostenere effettivamente i

costi di realizzazione delle opere previste dal piano regolatore. Ciò, in

particolare riferimento alla creazione del sentiero a carattere naturalistico

lungo la riva del lago, alle aree ricreative a lago e al riscatto e

all'allargamento di via Ressiga. Il Tribunale non può che confermare quanto

appurato dal Consiglio di Stato. La contestata relazione finanziaria è sufficientemente

dettagliata e quindi conforme a quanto esatto dall'art. 30 LALPT: difatti, per

ogni opera prevista è indicato il costo, come esso viene coperto, nonché la

fase di realizzazione. Ferma questa premessa, si rileva che il costo complessivo

degli interventi previsti sull'arco di 15 anni ammonta a fr. 4'900'000.- (cfr.

rapporto di pianificazione e programma di realizzazione, gennaio 2006, pag.

98), di cui fr. 3'900'000.- a carico del comune, mentre il restante a carico complessivamente

del Cantone, di altri enti e dei privati (cfr. loc. cit., pag. 102). Tale

importo risulta poi suddiviso in 3 tappe distinte di 5 anni, dove il maggior

importo a carico del comune, riguardante la fase 1 (5 anni dall'approvazione

del piano regolatore), è pari a circa fr. 2'400'000.- (cfr. loc. cit., pag.

105). Questo importo permette quindi di attendere l'obiettivo di restare sotto

la soglia di fr. 500'000.- annui, considerata come limite di disponibilità

finanziaria netta all'anno (cfr. loc. cit., pag. 103). Ciò detto, si osserva

che non v'è nulla che lasci intendere che l'autorità comunale abbia sopravvalutato

le possibilità finanziarie del comune e che le opere previste dal piano

regolatore siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. Men che meno il ricorrente

adduce elementi concreti, che possano scalfire la previsione di sostenibilità

finanziaria, ritenuto che non sta a questo Tribunale porvi rimedio d'ufficio,

non essendo autorità di vigilanza sulla pianificazione. Basti qui ricordare che

Magliaso figura a livello cantonale fra i comuni finanziariamente medi, nella

zona superiore (cfr. FU 92/2007, pag. 8788; USTAT,

Annuario statistico ticinese 2008, Comuni, pag. 518), e che l'attuazione del

piano regolatore è scaglionato su un periodo che oltrepassa i quindici anni.

8.

In

conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere

integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a

carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 Cost. fed., 3, 18, 19, 26, 33

LPT, 3 OPT, 24, 25, 28, 30, 37, 38, 77 segg. LALPT, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Il ricorrente

è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi

fr. 2'200.- (duemiladuecento).

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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