90.2007.115
Zona pubblica di svago a lago, riscatto di una strada privata e sostenibilità finanziaria della pianificazione
14 maggio 2009Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2007.115
Data decisione, Autorità:
14.05.2009, TRAM
Titolo:
Zona pubblica di svago a lago, riscatto di una strada privata e sostenibilità finanziaria della pianificazione
ATTREZZATURE
IRRECEVIBILITÀ
PERCORSO PEDONALE
PIANO DIRETTORE
PONDERAZIONE
PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE
PROPORZIONALITÀ
STRADA
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 24 LALPT
art. 25 LALPT
art. 28 LALPT
art. 30 LALPT
art. 77 agg. 82 LALPT
art. 3 LPT
art. 18 LPT
art. 19 LPT
art. 3 OPT
Incarto/i n.
90.2007.115
Lugano
14 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 settembre 2007 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore
del comune di Magliaso;
viste le risposte:
- 19 ottobre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
- 15 novembre 2007 del
municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, la
porzione rettangolare, posta in riva al lago, del mapp. 158, di circa 400 mq di
superficie, è stata assegnata alla zona AP5 "area ricreativa a lago".
Inoltre, il mapp. 171, nella stretta porzione che collega via Ressiga alla riva
del lago, è stato gravato da un vincolo per la formazione di una strada pedonale,
al cui apice il mapp. 498, a contatto con la riva, è stato gravato, unitamente
a tutta una serie di altri fondi, da un vincolo per la formazione di un
sentiero di carattere naturalistico, costeggiante la sponda del Ceresio dal
comune di Agno fino a quello di Caslano. Infine, è stato previsto il riscatto
da parte del comune del tratto ancora privato di via Ressiga, classificandolo come
strada pubblica di servizio.
B. RI 1, comproprietario dei mapp. 763 e 498, nonché cittadino attivo
del comune di Magliaso, è insorto contro quella deliberazione dinanzi al
Consiglio di Stato, chiedendo innanzitutto la non approvazione dell'intero
piano regolatore, giacché, a suo dire, la realizzazione di quanto era previsto
dalla nuova pianificazione eccedeva la capacità finanziaria del comune. Ciò, in
particolare riferimento alla creazione del sentiero naturalistico, delle aree ricreative
a lago, al riscatto e all'allargamento di via Ressiga, che presupponevano un
imponente onere finanziario, che il comune non aveva dimostrato di poter
sostenere. Nello specifico, il ricorrente ha poi chiesto la non approvazione
della zona AP5, giacché di dimensioni troppo modeste per garantire alla
popolazione un adeguato spazio per lo svago e perché, nelle vicinanze, il
comune disponeva già di ampie aree idonee per quello scopo. L'insorgente ha in
seguito chiesto lo stralcio in generale, quindi pure dal suo mapp. 498, del
vincolo per la formazione del sentiero naturalistico lungo la sponda del Ceresio,
in quanto sprovvisto d'interesse pubblico e verosimilmente lesivo dei valori
naturalistici esistenti in riva al lago. Inoltre, il ricorrente ha domandato la
non approvazione della strada pedonale sul mapp. 171, giacché entrava in
conflitto con l'esistente sentiero di natura privata, su cui egli, in quanto
comproprietario dei mapp. 763 e 498, beneficiava di un diritto di passo, che
gli consentiva l'accesso a quest'ultimo fondo ubicato in riva al lago. D'altra
parte, questa strada pedonale costituiva un inutile doppione, poiché l'accessibilità
pubblica al lago era già sufficientemente garantita altrove. Infine, egli si è
aggravato contro l'allargamento di via Ressiga e la sua classificazione da
strada privata in strada pubblica. A mente del ricorrente, il previsto
allargamento di questa stradina risultava di difficile attuazione, impedito com'era
dalle costruzioni che vi si affacciavano. Inoltre, l'accesso indiscriminato al
pubblico avrebbe insidiato quella tranquillità che fino ad allora regnava nel
quartiere, caratterizzato da edifici residenziali. A sostegno della sua
impugnativa, il ricorrente ha lamentato, in generale, la violazione della garanzia
della proprietà e, in particolare, la lesione del principio della proporzionalità.
C. Con risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione generale del piano regolatore di Magliaso. Il Governo
non ha tuttavia approvato, pur condividendolo nel principio, il tracciato del
sentiero di carattere naturalistico lungo la riva, giacché non era stato
accertato il limite del demanio lacuale secondo i disposti della legge sul
demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP; RL 9.4.1.1), da cui dipendeva per
l'appunto la sua definizione. Esso ha quindi rinviato gli atti al comune, affinché
adottasse una variante che riproponesse una pianificazione emendata da tale
lacuna. Su questo punto il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso
di RI 1, respingendolo, per contro, su tutti gli altri oggetti. Difatti, il
Governo ha approvato la zona AP5 "area ricreativa a lago", la strada
pedonale sul mapp. 171 e la classificazione di via Ressiga quale strada pubblica.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'area di svago a lago era sostenuta da
un sufficiente interesse pubblico, sia per quanto riguardava l'ubicazione, sia
in merito alle dimensioni, considerate sufficienti per accogliere la sosta di
più persone contemporaneamente. Per quanto riguardava la strada pedonale che da
via Ressiga conduce al lago in prossimità del fondo del ricorrente, esso ha
considerato tale vincolo rispondente all'obiettivo di agevolare alla
popolazione l'accesso alla riva e conforme con il principio della proporzionalità,
ritenuto che gli aventi diritto di passo potevano continuare a farne uso,
rispettivamente accedere alle loro proprietà poste in riva al lago. In merito alla
definizione di via Ressiga come strada pubblica di servizio, il Governo ha ritenuto
tale misura motivata con l'obbligo per l'ente pubblico di urbanizzare il vasto
comparto residenziale di riferimento. Contrariamente a quanto sosteneva
l'insorgente, l'allargamento della strada non implicava la demolizione di
costruzioni esistenti, mentre i temuti inconvenienti sulla tranquillità del quartiere
potevano semmai essere gestiti attraverso misure per la regolamentazione del
traffico. Infine, per ciò che concerneva la sostenibilità finanziaria della
revisione all'esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto le proposte
pianificatorie commisurate alla capacità finanziaria del comune. Innanzitutto,
esso ha rilevato la completezza del rapporto di realizzazione, in cui erano illustrati
il costo delle opere previste dal piano regolatore e la loro programmazione
temporale. In riferimento alle opere censurate dal ricorrente, emergeva come il
costo complessivo degli interventi previsti sull'arco di 15 anni ammontava a
circa fr. 5 milioni, suddiviso in 3 tappe distinte di 5 anni, dove il maggior
importo, relativo alla fase 1, era pari a circa fr. 2 milioni. Questo importo
permetteva quindi di ottemperare l'obiettivo di restare sotto la soglia di fr.
500'000.- annui, considerata come limite di disponibilità finanziaria netta
all'anno (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 19, 20, 34, 45-47, 82).
D. Con ricorso 26 settembre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa,
postulandone l'annullamento e riproponendo le stesse domande e argomentazioni sottoposte
all'Autorità di prime cure.
E. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano
la reiezione del ricorso, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,
nei considerandi di diritto.
F. In data 25
settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie, che sono state in
seguito acquisite agli atti. Si è inoltre constatato che il vincolo di strada
pedonale grava la fascia del mapp. 171, che conduce al lago. Il rappresentante
del comune si poi impegnato a fornire al Tribunale dati precisi circa i
previsti lavori di allargamento di via Ressiga. Dopo ampia discussione, le
parti hanno riconfermato le proprie domande e allegazioni e il Tribunale ha
dichiarato chiusa l'istruttoria.
G. Con scritto
10 ottobre 2008, il municipio ha precisato, allegando un estratto del piano del
traffico, quali fossero i lavori di allargamento che avrebbero interessato via
Ressiga. Il Tribunale l'ha indi intimato alle parti, fissando loro un termine
per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine, è giunta la risposta
del ricorrente, con cui ha comunicato di non avere osservazioni in merito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT).
1.2. L'insorgente
ripropone davanti al Tribunale la richiesta di stralcio del vincolo per la
formazione di un sentiero di carattere naturalistico lungo la riva del lago.
Ora, tuttavia, il tracciato di questo sentiero non è stato approvato dal
Consiglio di Stato (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 34, 46 e 82). Pertanto,
in riferimento a tale vincolo, la richiesta ricorsuale è irricevibile, in
quanto priva d'oggetto. Inoltre, va precisato che, contrariamente a quanto allega
il ricorrente, egli non è beneficiario, in quanto comproprietario dei mapp. 763
e 498, di un diritto di passo sul mapp. 171 (cfr. estratti del registro
fondiario concernenti questi tre fondi, doc. in atti), bensì titolare di un
tale diritto sul passaggio esistente limitrofo, che si sviluppa sui mapp. 481 e
483 (cfr. estratti del registro fondiario, doc. in atti). Nondimeno, in quanto
cittadino attivo del comune (art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT), gli va comunque riconosciuta
la legittimazione a contestare la strada pedonale, che grava il mapp. 171. Con
queste riserve, il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2
Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
Giusta
l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999.
(Cost., RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per
assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato
insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è
codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve
avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano
regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6
e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è
garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le
rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra
l'altro, all'interno delle varie zone stabilite, vincoli o agevolazioni per
particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo e allo
svago (art. 28 cpv. 2 lett. a, ultima frase), la rete delle vie di
comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione
delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi
pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT), nonché le modalità e i vincoli per
agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e fiumi (art.
art. 28 cpv. 2 lett. g LALPT). Quest'ultimo disposto, unitamente alla
legislazione di ordine superiore, segnatamente l'art. 3 cpv. 2 lett. c e cpv. 3
lett. c LPT (che prescrivono alle autorità incaricate di compiti pianificatori
di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico
accesso e percorso e di mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali) e la legge
sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS,
RL 7.2.1.4), abilita incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri piani
regolatori percorsi pedonali, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr.
anche art. 4 cpv. 2 legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr, RL 7.2.1.2).
4.
In merito
alla zona AP5 "area ricreativa a lago" e la strada pedonale, il
ricorrente lamenta in generale la violazione della garanzia della proprietà e
in particolare la lesione del principio della proporzionalità.
5.
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata
da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della
proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF
129.
I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico
e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali,
che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.). In
linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei
cittadini o una suo frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un provvedimento di
pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.
Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in
gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Chrisitne Guy-Ecabert, Aménagement
du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n.
98-102; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della
proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a
raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi
provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in
misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la
proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/ Walter
Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n.
324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad
art. 26).
5.1
Nel
caso di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano l'essenza
del menzionato diritto fondamentale. I contestati vincoli in parola sono infine
palesemente sorretti da una base legale (cfr. consid. 3), peraltro nemmeno
messa in discussione dal ricorrente. L'oggetto del contendere si riduce pertanto
alla verifica dell'esistenza dell'interesse pubblico e del rispetto del
principio della proporzionalità.
5.2
Sull'interesse pubblico a sostegno dei vincoli in parola si osserva quanto
segue. Con la revisione generale del piano regolatore il comune ha inteso consolidare
la sua vocazione residenziale e turistica (cfr. rapporto di pianificazione ,
gennaio 2006, pag. 5). Al fine di raggiungere questo obiettivo, esso ha messo a
punto un concetto insediativo, tendente, tra l'altro, ad intensificare la
valorizzazione del comparto lungo la riva del lago, agevolando il contatto con
l'acqua attraverso il completamento della passeggiata e l'innesto di aree
pubbliche a lago (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2006, pagg. 6 e 56).
In quest'ottica, alle aree ricreative a lago, già realizzate sotto l'imperio
del previgente piano regolatore e raggruppate al centro del comprensorio comunale
a lago (trattasi dell'area ricreativa sui mapp. 624 e 625, ora AP3, del porto
comunale ed area di svago annessa, ora AP6, e della fascia a lago in località
Muraglione, ora AP4), sono state aggiunte, oltre ad alcune strade pedonali che
collegano il sistema viario alla riva, tra cui quella in contestazione in
località Ressiga, altre due aree ricreative a lago, situate in posizione più
periferica: l'AP2, in località Bosconi, all'apice sud del comprensorio
comunale, e quella all'esame, l'AP5, in località Stallone, all'apice nord. Di
modo che, come si può rilevare agevolmente dalla lettura dei piani, il sistema
di accessi e di aree pubbliche programmati dal comune risulta equamente
distribuito, a scadenza regolare, lungo tutta la fascia comunale a contatto con
la sponda del Ceresio. Orbene, non v'è dubbio che in un comune a eminente
vocazione residenziale e turistica, quale Magliaso, risulta più che assodato
l'interesse pubblico alla formazione di adeguate superfici, che consentano alla
popolazione e, più in generale, a tutti gli utenti un accesso per poter
stazionare ai bordi del lago. Le contestate misure pianificatorie concretizzano
dunque il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che impone alle
autorità incaricate di compiti pianificatori di adottare i loro piani d'utilizzazione
per tenere libere le rive dei laghi e di adoperarsi affinché la generalità dei
cittadini possa accedervi e percorrerle agevolmente (DFGP/UPT, Commento LPT,
1981, ad art. 3, n. 34). D'altra parte, va osservato che il comparto
costeggiante il Ceresio del comune di Magliaso è interessato dalla scheda di
coordinamento 9.17 del piano direttore (cfr. in particolare, allegato alla
scheda di coordinamento 9.17, codice 9.17.5), di dato acquisito, inerente per
l'appunto le aree di svago a lago. I comuni interessati devono quindi
consolidare nei rispettivi piani regolatori l'ubicazione, le dimensioni e la
pubblica utilità delle aree di svago a lago. Scopo del coordinamento è di
incrementare la possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi
promuovendo l'acquisto da parte degli enti pubblici delle aree idonee ancora
libere. Ciò, con la consapevolezza che - si rileva dal testo della scheda di
coordinamento 9.17 per quanto riguarda i conflitti – l'ubicazione e le dimensioni
delle aree di svago a lago elencate nell'allegato sono considerate, ma in modo
insufficiente, nei piani regolatori dei comuni interessati. È il caso dell'avversata
zona AP5, che, in congruenza con quanto precede, va a completare un sistema già
esistente, tuttavia non sufficientemente esteso, di zone pubbliche di svago
lungo la riva. L'area in parola, ancora libera da edificazioni e di
apprezzabile superficie (ca. 400 mq) per consentire lo stazionamento di un
congruo gruppo di persone, è ubicata a contatto diretto con un tratto di riva
del Ceresio. Tali aree sono alquanto rare lungo le rive dei laghi ticinesi. I
bacini del Verbano e del Ceresio sono infatti perlopiù di difficile accesso,
dal momento che le proprietà private hanno occupato, negli scorsi decenni, gran
parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria ed una politica allora
piuttosto miope e poco lungimirante da parte dell'ente pubblico hanno
gravemente compromesso l'accessibilità pubblica delle rive in quasi tutti i
comuni ticinesi. I provvedimenti pianificatori qui contestati, che vanno letti
nel più ampio contesto del sistema articolato di aree ricreative a lago e di
accessi coerenti con la rete stradale comunale, sono quindi lodevoli e tendono
a recuperare alla collettività degli spazi di sicuro pregio, non ancora
caratterizzati dalla presenza di costruzioni incombenti sin sulla riva. Per
tutti questi motivi, va indubbiamente riconosciuto l'interesse pubblico alla
zona AP5 "area ricreativa a lago" e all'accesso pedonale a lago da
via Ressiga, così come previsti dalla pianificazione in contestazione.
5.3
Assodato l'interesse pubblico, deve ancora essere esaminato il rispetto del principio
della proporzionalità. Sull'idoneità dei provvedimenti all'esame a raggiungere
lo scopo d'interesse pubblico perseguito non ci possono essere dubbi. Per favorire
ed incrementare la fruizione pubblica della riva del lago non vi era altro modo
se non quello di riservare adeguati spazi pubblici, ubicati in posizione
strategica, che ne consentissero l'accesso e lo stazionamento a più persone. In
questo senso le contestate misure pianificatorie risultano pure necessarie. Il
principio della proporzionalità in senso stretto deve poi essere ritenuto
senz'altro ossequiato per ciò che concerne la contestata zona AP5. Il mapp. 158
è ubicato a valle di via Ressiga e presenta una superficie ancora libera da
costruzioni di ben 3'690 mq. Come già spiegato, sulla porzione confinante con la
riva del lago è stata delimitata l'area pubblica di svago, a pianta
trapezoidale, larga ca. 24 m e profonda verso la riva, su un lato, ca. 22 m, e,
sull'altro, 15 m. Orbene, se è pur vero che la contestata pianificazione privi
il mapp. 158 di un accesso diretto alla sponda del Ceresio, è altrettanto vero,
d'altra parte, che la proprietà non abbia comunque perso lo sfogo a lago: rispetto
alla situazione previgente, la fruizione da parte del proprietario della
propria superficie a lago, pur sempre congrua (larghezza circa 22 m), risulta
semplicemente arretrata, per rapporto alla riva, di una quindicina di metri. Va
inoltre ritenuto che, per il tramite dell'area pubblica, l'accesso a lago è
ancora garantito. In aggiunta al fatto che l'area gravata dal vincolo è tutto
sommato modesta (circa 400 mq), giacché corrisponde a non più dell'11% rispetto
alla superficie globale del fondo in parola (3'690 mq), il sacrificio per il
proprietario risulta più che sopportabile e deve cedere il passo all'interesse
pubblico, nella fattispecie preponderante. A conclusione analoga si deve
giungere anche per la strada pedonale, che da via Ressiga conduce alla riva del
lago. Il percorso di questo accesso è ubicato sulla striscia del mapp. 171, tracciato
accanto a quello privato su cui il ricorrente vanta un diritto di passo. Dal
suo punto di vista, i due percorsi, come ha dimostrato il sopralluogo, si
confondono in un unico passaggio. Non si vede quindi quale pregiudizio tale
vincolo arrechi ai diritti del ricorrente, che semmai si vede ampliare le
facoltà d'accesso al suo mapp. 498, posto in riva al lago. Mentre, per il
proprietario del mapp. 171, il contestato vincolo, oltre a non impedirgli l'accesso
alla riva del lago, non preclude, se non in misura trascurabile,
l'edificabilità del suo fondo.
5.4
Riassumendo, la zona AP5 e la strada pedonale, essendo sorretti da un interesse
pubblico e non disattendendo il principio della proporzionalità, non ledono di
conseguenza la garanzia della proprietà. Il ricorso deve dunque essere respinto
su questi oggetti.
6.
L'insorgente
si aggrava in seguito contro la classificazione del tratto privato di via
Ressiga come strada di servizio pubblica, che a suo dire pregiudicherebbe i
suoi diritti. Ritiene, difatti, che lo statuto privato della strada,
accessibile quindi ai soli residenti, preservava la tranquillità del quartiere
di riferimento, a carattere eminentemente residenziale. Invece, la possibilità
per un pubblico più vasto, come ad esempio gli utenti che si recano al lago, di
accedervi e di transitarvi comprometterebbe per contro tale quiete. Il
ricorrente contesta poi la necessità di rendere pubblica la strada a fini
d'urbanizzazione, dal momento che il quartiere sarebbe già ampiamente edificato
e la strada esistente adempirebbe già efficacemente questa funzione. Inoltre,
le opere di allargamento, programmati in più punti della strada, sarebbero irrealizzabili,
giacché ostacolati dagli edifici esistenti.
6.1
Preliminarmente va precisato che contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, il comune intende mantenere il calibro della strada invariato lungo
tutta la sua lunghezza, salvo per un breve tratto (circa 10 m) in prossimità dell'imbocco della piazza di giro, situata in località Stallone, ai cui lati i
terreni sono inedificati. Ciò è facilmente rilevabile dalla lettura del piano del
traffico e dal rapporto di pianificazione e programma di realizzazione del gennaio
2006.
(cfr. loc. cit., pag. 75, figura 15; allegato 1 al rapporto di
pianificazione e programma di realizzazione, pagg. 6 e 7; lettera del municipio
di Magliaso 10 ottobre 2008, doc. in atti). Inoltre, al pari dei vincoli esaminati
precedentemente, la misura contestata dispone di una base legale chiara ed
esplicita (cfr. consid. 3).
6.2
L'art. 19 LPT sancisce il principio per cui un fondo è
urbanizzato se vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte di acqua,
d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile
un raccordo senza un dispendio rilevante (cpv. 1). Le zone edificabili sono
equipaggiate dall'ente pubblico nei termini del programma di urbanizzazione; il
diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (cpv. 2). Se
l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve
permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé secondo i piani da esso
approvati, oppure anticiparne le spese giusta il diritto cantonale (cpv. 3).
L'urbanizzazione, premessa indispensabile per un'eventuale autorizzazione
edilizia (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT), è dunque formata da nozioni giuridiche
indeterminate, che devono essere concretizzate dal diritto cantonale o dalle autorità
amministrative o giudicanti attraverso l'interpretazione (Zen-Ruffinen/ Guy Ecabert, op. cit., n.
696). Si tratta di una nozione di diritto federale: i cantoni non
possono prevedere ulteriori condizioni perché sia soddisfatta, ma possono
definirne le esigenze di concretizzazione (DTF 117 Ib 308 consid. 4 a, André Jomini,
Kommentar RPG, ad art. 19 n. 10; Waldmann/
Hänni, ad art. 19 n. 13). Nel Cantone Ticino il legislatore si è limitato
a riprendere nell'art. 77 cpv. 1 LALPT la normativa federale (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 567).
6.3
Il previgente piano regolatore classificava già via Ressiga come strada pubblica
di servizio tipo 2. Con il nuovo piano, il comune non ha fatto nient'altro che
confermare tale vincolo. Difatti, come spiegato in precedenza, l’art. 19 LPT
impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli
azzonamenti previsti. Poco importa se la strada è già stata realizzata dai
privati, dal momento che l'ente pubblico deve permettere ai proprietari fondiari di provvedervi da sé, se
esso non lo fa nei termini previsti. D'altronde, ciò che conta e che basta è stabilire
se il vincolo in parola sia giustificato da un eminente interesse pubblico. A
tale proposito, va notato che il quartiere ubicato in località Ressiga si
estende verso il lago ad est del tracciato della ferrovia FLP e a nord di via
Castellaccio, formando un comparto residenziale estensivo assai vasto. Dipartendosi
da via Castellaccio, via Ressiga lo attraversa più o meno al centro, con un
tracciato piuttosto tortuoso, per approdare alla piazza di giro in località
Stallone, dove, con un tratto rettilineo costeggiante il tracciato ferroviario,
prosegue a ritroso per confluire di nuovo in via Castellaccio, laddove il piano
regolatore prevede la formazione di un'area di posteggio aperta (indicata come
P4 nel piano del traffico), dotata di 42 stalli (cfr. rapporto di
pianificazione e programma di realizzazione, gennaio 2006, pag. 73). Orbene, sulla
base di questi presupposti l'interesse pubblico alla classificazione di via
Ressiga quale strada pubblica di servizio appare manifesto. Secondo l'art. 6
cpv. 5 legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) le strade di
servizio hanno lo scopo di servire i fondi. È appunto la funzione precipua
della strada all'esame, che con tutta evidenza urbanizza un quartiere che, per estensione,
risulta fra i più importanti del comune. Il vincolo in parola si giustifica, a
maggior ragione, se si considera che ancora parecchi fondi risultano poco o
punto edificati (ad esempio, mapp. 158, 161, 166, 167, 173, 378, 789, 995,
ecc.). Inoltre, non muta questa conclusione il fatto che il passaggio di una
cerchia di persone, che oltrepassa quella dei residenti, potrebbe compromettere
la quiete del comparto residenziale. Intanto, perché il transito delle persone
che si recano al lago potrebbe arrecare un disturbo semmai trascurabile,
ritenuta la sua natura prevalentemente pedonale. Difatti, l'unica area di
posteggio disponibile nel settore si trova in posizione periferica al
quartiere, all'estremità di via Ressiga, accessibile direttamente da via
Castellaccio. In questo senso, la contestata misura pianificatoria rispetta
pure il principio della proporzionalità. In ogni caso, come rettamente ha osservato
il Consiglio di Stato evadendo il ricorso, il comune potrà adottare, se necessario,
in fase di gestione della strada quelle misure di regolamentazione tese alla
moderazione del traffico, come ad esempio l'impostazione dei sensi di marcia, un'adeguata
segnaletica, misure di arredo urbano e, se fossero riunite le debite condizioni,
zone a 30 km/h. Per tutti questi motivi, il ricorso va dunque respinto anche su
questo punto.
7.
Infondata, infine, appare la censura, avanzata in modo più che generico,
secondo la quale il comune non sarebbe in grado di sostenere effettivamente i
costi di realizzazione delle opere previste dal piano regolatore. Ciò, in
particolare riferimento alla creazione del sentiero a carattere naturalistico
lungo la riva del lago, alle aree ricreative a lago e al riscatto e
all'allargamento di via Ressiga. Il Tribunale non può che confermare quanto
appurato dal Consiglio di Stato. La contestata relazione finanziaria è sufficientemente
dettagliata e quindi conforme a quanto esatto dall'art. 30 LALPT: difatti, per
ogni opera prevista è indicato il costo, come esso viene coperto, nonché la
fase di realizzazione. Ferma questa premessa, si rileva che il costo complessivo
degli interventi previsti sull'arco di 15 anni ammonta a fr. 4'900'000.- (cfr.
rapporto di pianificazione e programma di realizzazione, gennaio 2006, pag.
98), di cui fr. 3'900'000.- a carico del comune, mentre il restante a carico complessivamente
del Cantone, di altri enti e dei privati (cfr. loc. cit., pag. 102). Tale
importo risulta poi suddiviso in 3 tappe distinte di 5 anni, dove il maggior
importo a carico del comune, riguardante la fase 1 (5 anni dall'approvazione
del piano regolatore), è pari a circa fr. 2'400'000.- (cfr. loc. cit., pag.
105). Questo importo permette quindi di attendere l'obiettivo di restare sotto
la soglia di fr. 500'000.- annui, considerata come limite di disponibilità
finanziaria netta all'anno (cfr. loc. cit., pag. 103). Ciò detto, si osserva
che non v'è nulla che lasci intendere che l'autorità comunale abbia sopravvalutato
le possibilità finanziarie del comune e che le opere previste dal piano
regolatore siano irrealizzabili per meri motivi finanziari. Men che meno il ricorrente
adduce elementi concreti, che possano scalfire la previsione di sostenibilità
finanziaria, ritenuto che non sta a questo Tribunale porvi rimedio d'ufficio,
non essendo autorità di vigilanza sulla pianificazione. Basti qui ricordare che
Magliaso figura a livello cantonale fra i comuni finanziariamente medi, nella
zona superiore (cfr. FU 92/2007, pag. 8788; USTAT,
Annuario statistico ticinese 2008, Comuni, pag. 518), e che l'attuazione del
piano regolatore è scaglionato su un periodo che oltrepassa i quindici anni.
8.
In
conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere
integralmente respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a
carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 Cost. fed., 3, 18, 19, 26, 33
LPT, 3 OPT, 24, 25, 28, 30, 37, 38, 77 segg. LALPT, 28 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Il ricorrente
è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 2'200.- (duemiladuecento).
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
;
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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