90.2007.117
Domanda di riesame di una decisione: tempestività
19 agosto 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
90.2007.117
Data decisione, Autorità:
19.08.2008, TRAM
Titolo:
Domanda di riesame di una decisione: tempestività
BOSCO
BOSCO O FORESTA
COMPETENZA
FORESTA / BOSCO
TEMPESTIVITÀ
art. 37 LALPT
art. 38 LALPT
art. 10 LCFO
art. 42 LCFO
Incarto n.
90.2007.117
Lugano
19 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 settembre 2007 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di Magliaso;
viste le risposte:
- 19 ottobre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del
territorio;
- 15 novembre 2007 del
municipio di Magliaso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietaria del mapp. 414 del comune di Magliaso. Questo fondo, che presenta
una superficie di 2'989 mq, su cui insiste un'abitazione unifamiliare e un piccolo
fabbricato, è ubicato in località Ressiga, a contatto con la riva del lago.
B. Nell'ambito
della procedura di revisione del piano regolatore di Magliaso, nel periodo 1. dicembre/31
dicembre 2003, il municipio ha pubblicato i piani di rilievo dell'area boschiva
a contatto con la zona edificabile. Questi assegnavano alla foresta la fascia
del mapp. 414, profonda circa 16-18 m, costeggiante la riva del lago. RI 1 non
ha presentato osservazioni.
C. Con
decisione 26 ottobre 2004 (n. 65.2004) la Sezione forestale ha accertato il limite
del bosco a confine con la zona edificabile. Questa decisione, incontestata, è cresciuta
in giudicato.
D. Nella
seduta del 24 ottobre 2005 il consiglio comunale di Magliaso ha adottato il
piano regolatore. In quella sede il mapp. 414 è stato attribuito per circa tre
quinti della sua superficie alla zona residenziale speciale riva del lago R2L,
per un quinto alla zona con esclusione dell'edificazione e per l'ultimo quinto,
la fascia a ridosso della riva del lago, all'area forestale, attraverso il
riporto del limite del bosco a contatto con la zona edificabile, risultato
dall'accertamento forestale precitato (cfr. supra, consid. C). Inoltre, proprio
quest'ultima area è stata gravata da un vincolo per la realizzazione di un
sentiero pubblico a lago.
E. Con ricorso
3 marzo 2006, RI 1 è insorta contro quella deliberazione davanti al Consiglio di
Stato, chiedendo lo stralcio del vincolo per la realizzazione del sentiero a
lago.
Inoltre,
essa ha domandato un nuovo accertamento del limite del bosco, in quanto, a suo
dire, l'area contrassegnata come tale non presentava di fatto alcuna caratteristica
forestale.
F. Con
risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4057), il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore di Magliaso. Il Governo ha accolto parzialmente il ricorso di RI
1, stralciando il vincolo per la formazione del sentiero a lago, nel senso che
esso doveva essere meglio precisato nelle sue implicazioni territoriali e di
sistemazione progettuale. Il Consiglio di Stato ha invece respinto la domanda
di riesame della decisione di accertamento del limite del bosco a contatto con
la zona edificabile per il mapp. 414, ritenuto che non vi erano ragioni per
procedere ad un nuovo accertamento in tempi così brevi dallo svolgimento di una
procedura garante la piena partecipazione ai proprietari ed assortita da rimedi
giuridici, di cui, tra l'altro, la ricorrente non aveva ritenuto di fruire.
G. Con ricorso
26 settembre 2007, RI 1 insorge innanzi a questo Tribunale contro la succitata
decisione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo, in via
principale, che la qualificazione di zona boschiva di 560mq che insiste sul
mapp. 414 sia annullata e, in via subordinata, che gli atti siano rinviati al
Consiglio di Stato per un nuovo accertamento forestale ed un nuovo giudizio. La
ricorrente ritiene arbitraria la decisione di accertamento del limite del
bosco, eseguito a suo tempo dalla Sezione forestale, giacché la porzione del
fondo in discussione, con la presenza di soltanto due alberi, inseriti in un
giardino perfettamente accudito, non presentava alcun requisito forestale. Essa
lamenta inoltre una disparità di trattamento per rapporto ai fondi limitrofi
che, pur evidenziando una vegetazione più folta ed importante, non sono stati
accertati come boschivi.
H. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio hanno
postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 42 cpv. 2 legge
cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, LCFo, RL 8.4.1.1). La legittimazione
della ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1). Circa la tempestività
del gravame il Tribunale considera quanto segue.
1.2. In
materia forestale, contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni
dall'intimazione (combinati art. 42 cpv. 2 LCFo e 46 cpv. 1 LPamm). In
concreto, la decisione del Consiglio di Stato, del 21 agosto 2007, che
respingeva la domanda di riesame del perimetro del bosco a contatto con la zona
edificabile, è stata recapitata a mezzo invio raccomandato all'insorgente il
successivo 27 agosto 2007 (cfr. doc. 3, in atti). Il termine di 15 giorni per
ricorrere contro la stessa è pertanto venuto a scadenza l'11 settembre 2007,
ovvero parecchi giorni prima dell'inoltro del gravame in esame, proposto il 26
settembre 2007. Questo deve pertanto essere considerato tardivo e, di
conseguenza, dichiarato irricevibile.
1.3.
L'insorgente fonda la tempestività del gravame con riferimento all'art. 38 cpv.
1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT, RL 7.1.1.1) secondo
cui che contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 37 LALPT è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 dalla
notificazione. Ora, tuttavia, quest'ultimo termine di ricorso, in concreto
ossequiato, ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza,
tramite intimazione, di una decisione che li tocca in materia d'approvazione
del piano regolatore (art. 37 LALPT). Chi, come la ricorrente, ha invece ricevuto
una decisione che verteva in ambito forestale, in virtù sia del termine
generale (art. 46 cpv. 1 LPamm) sia specifico (art. 42 cpv. 1 LCFo) di 15 giorni,
non poteva appellarsi a quello di 30 giorni. L'impugnativa, volta a richiedere
il riesame del limite forestale a contatto con la zona edificabile doveva pertanto
essere imprescindibilmente insinuata entro il termine di 15 giorni dalla
notificazione della decisione governativa.
Va soggiunto, per completezza, che anche il
dispositivo n. 3 della decisione impugnata indicava la possibilità di impugnare
la decisione medesima nel termine di 30 giorni dalla data della sua
intimazione. Tale indicazione si rivelava però palesemente erronea, poiché in
urto con quanto dispongono gli art. 46 cpv. 1 LPamm e 42 cpv. 1 LCFo. Ora, è
certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio
giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio. Non
è tuttavia ammessa ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto
scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione,
attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione
della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenze
inedite del Tribunale federale 9 giugno 2006 inc.2A.334/ 2006, consid. 3.1; 24
settembre 2001 inc.1A.123/2001, consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 inc.
52.2001.357, consid. 2.2.). In concreto, il patrocinatore dell'insorgente
poteva e doveva rendersi conto agevolmente che l’indicazione del termine di
ricorso nel menzionato dispositivo era sbagliata, in quanto - come già ricordato
a chiare lettere nella risoluzione governativa medesima, proprio per sciogliere
Fatti
i dubbi della ricorrente (cfr. risoluzione impugnata, pag. 50) - la decisione
concerneva la domanda di riesaminare la decisione dell'accertamento del limite
del bosco a contatto con la zona edificabile per quanto concerneva il mapp. 414
e non il piano regolatore comunale retto dalla LALPT.
Considerandi
Comunque
sia, nulla osta alla ricorrente di presentare in ogni tempo, sempre che siano
dati i presupposti, una domanda di riesame del limite forestale a contatto con
la zona edificabile alla compente Sezione forestale (art. 5 cpv. 4 LCFo).
2.
La tassa
di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli 10, 42 LCFo; 37, 38 LALPT; 28, 43,
46 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giudizio, di fr. 800.- (ottocento), è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
__________ a;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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