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Decisione

90.2007.12

Conferma validità di un vincolo che istituisce la proteizone di un punto di vista su un nucleo

12 gennaio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi interessati è concesso un abbuono di 0.1 all'indice di sfruttamento

previsto per la zona Cn e maggiori altezze (art. 22 lett. b delle norme di

attuazione del piano particolareggiato dei nuclei, NAPPN). Al municipio è

infine concessa la facoltà di imporre restrizioni relative alle opere di

sistemazione esterna e alle piantagioni per i fondi all'interno dei canali di

vista (art. 22 lett. c NAPPN).

C. Con risoluzione

del 28 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha approvato il piano

particolareggiato, così come adottato dal legislativo comunale e nel contempo

ha respinto i ricorsi presentati il 4 maggio 2005 dai proprietari dei mapp. 397

e 398. In sunto, il Governo ha ritenuto che l'istituzione del punto di vista

litigioso rispondesse ad un sufficiente interesse pubblico, dato il pregio architettonico

e storico del nucleo di Sonvico, censito nell'inventario degli insediamenti

svizzeri da proteggere (ISOS). Ha quindi considerato che la compensazione

prevista dall'art. 22 lett. b NAPPN permettesse di limitare l'onere derivante

dalle restrizioni imposte, per cui anche da un punto di vista della

proporzionalità il provvedimento imposto poteva reggere.

D. Il 18

febbraio 2007 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, da una parte, e RI 5, dall'altra, insorgono

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con separati ricorsi e postulano

l'annullamento della decisione impugnata. Delle motivazioni si dirà, per quanto

necessario, nei considerandi.

E. Il comune

di Sonvico e il Consiglio di Stato si oppongono all'accoglimento del ricorso.

F. Il 2 maggio

2007 ha avuto luogo l'udienza e il sopralluogo. Il municipio di Sonvico in

data 10 maggio 2007 ha inviato al tribunale la proposta di sistemazione e di

limitazione del traffico riferita alla strada a monte delle particelle dei ricorrenti.

Questi ultimi si sono espressi su questa proposta con scritto del 24 maggio

2007, confermandosi in sostanza nelle loro richieste e osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38

cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 38 cpv. 4

lett. b LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1

LALPT) ed essendo adempiute anche le altre condizioni formali lo stesso può

essere esaminato nel merito. Visto il medesimo

fondamento di fatto delle due impugnative e le medesime motivazioni dei due

ricorsi, la congiunzione delle cause in un unico giudizio s'impone ai sensi

dell'art. 51 PAmm.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione

di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del

Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del

diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27

consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene quale unica autorità

di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33),

segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Nei

rispettivi gravami i ricorrenti lamentano dapprima un accertamento arbitrario

dei fatti per aver deciso senza aver esperito un sopralluogo. Questo tribunale

ha dato seguito alla richiesta dei ricorrenti di effettuare una visita dei

luoghi, la quale è avvenuta il 2 maggio 2007 in contraddittorio: semmai vi è stata violazione dei diritti dei ricorrenti da parte dell'istanza inferiore, questa

è senz'altro da ritenersi sanata in questa sede.

4.

I

ricorrenti ritengono che la decisione qui dedotta in giudizio, che avalla la

scelta del comune di istituire il vincolo di protezione del punto di vista, non

poggerebbe su un interesse pubblico sufficiente, dal momento che il nucleo di

Sonvico sarebbe già oggigiorno deturpato per la presenza di una moltitudine di

antenne paraboliche e per la copertura dei tetti con materiali che nulla avrebbero

a che vedere con le caratteristiche del nucleo e la sua tutela architettonica.

Inoltre, tale vincolo mal si concilierebbe con l'imperativo di tutela della

sicurezza del traffico, ritenuto che attualmente in quel punto il campo

stradale dove l'autorità ha individuato il punto di vista, non si dispone

nemmeno di un marciapiede e dove la velocità è di 50 km/h. I ricorrenti sostengono pure che sarebbe violato il principio della proporzionalità poiché esisterebbero

altri punti più idonei alla vista del nucleo e nel contempo meno invasivi degli

interessi pubblici e privati. Il fondo n. 382, ad esempio, offrirebbe un

miglior canale di vista senza pregiudicare in alcun modo le possibilità

edificatorie di altri fondi.

5.

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della

proporzionalità (art. 36 cpv. 1 - 3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219

consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono

d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre

rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).

6.

6.1. Giusta

l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare

un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento

del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato

all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo

in diverse tappe: pianificazione direttrice (da cui prende origine il piano

direttore), pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di

costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di

cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione - in

Ticino detto piano regolatore - disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14

segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso

i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano

particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT), che è un piano di

utilizzazione secondo la terminologia della LPT, organizza e disciplina nel dettaglio

l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale,

quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo

giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o

ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso

dev'essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2

LALPT).

6.2

La

protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de

la nature et du patrimoine) compete ai Cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost.). Nell'adempimento

dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi

della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti

caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali;

quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri (art. 78 cpv. 2

Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 Legge federale sulla protezione della natura e del

paesaggio del 1° luglio 1966, LPN). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPN, la

Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni

sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere

affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi

storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove

predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio

federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza

nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L'iscrizione d'un oggetto

d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita

specialmente di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere salvaguardato

per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti della Confederazione

(cfr. art. 6 LPN; Rausch/Marti/ /Griffel,

Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 - 564). L'iscrizione di un oggetto

d'importanza nazionale in un inventario federale ha, tuttavia, una rilevanza

certa anche per i Cantoni nell'adempimento di compiti propri. Agli inventari ai

sensi dell'art. 5 LPN dev'essere infatti attribuito, quantomeno sotto l'aspetto

sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPT.

Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni

direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera

adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/Marti/Griffel, op. cit., n. 565,

con rinvii). È quanto si avvera, nel nostro Cantone e per quanto qui possa

interessare, per i comuni contemplati dall'inventario degli insediamenti

svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS, secondo la denominazione

in lingua tedesca, che si è imposta anche negli altri idiomi), allestito a

norma dell'art. 5 LPN e della relativa ordinanza del 9 settembre 1989 (OISOS).

La scheda 8.4 del piano direttore impone loro di promuovere la protezione degli

insediamenti di importanza nazionale, mediante l'affinamento delle misure

pianificatorie di protezione. La menzionata scheda obbliga quindi i comuni

interessati dall'inventario ISOS a verificare se le norme e le misure

pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la tutela e la

valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente.

7.

Alla luce

dei principi sopra esposti, la misura avallata dal Consiglio di Stato è senz'altro

giustificata da un sufficiente interesse pubblico.

7.1

In

linea generale, si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei

cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico

promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un

provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la

sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla

collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici

e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98 segg.; Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, 2a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558 segg.).

7.2

Il nucleo di Sonvico gode di

un'ubicazione di notevole pregio, oltre che di qualità storico-architettoniche

e spaziali importanti - come giustamente rilevato nella decisione impugnata -

che hanno contribuito alla sua iscrizione nell'inventario ISOS, il quale

esprime la seguente valutazione:

"Qualità situazionali: Ottime qualità situazionali per la sua posizione sul

punto più alto del versante sinistro della Valle del Cassarate, con ampia vista

sulla regione della Media Capriasca e con uno sfondo imponente di monti, solo

in parte sminuite dalla recente attività edilizia sulle aree circostanti i

nuclei storici. Qualità spaziali: Eccezionali qualità spaziali

all'interno del nucleo abitativo principale compatto, soprattutto nella parte

centrale, date dalla particolare disposizione degli edifici aggregati in

piccoli isolati di forma irregolare e dalla singolare configurazione del

sistema viario interno articolato in tre percorsi principali: uno collegante

tre edifici sacri, uno a definizione del margine orientale e l'altro trasversale,

ampliantesi nella piazza allungata principale del villaggio. Qualità storico

architettoniche: Buone qualità storico architettoniche per il complessivo

buono stato del patrimonio edilizio storico, malgrado alcune trasformazioni

recenti inadeguate al carattere ambientale dell'impianto, e per la chiara

leggibilità delle varie fasi di crescita nel netto distacco tra l'edificazione

compatta del nucleo principale e lo sviluppo di inizio secolo XX a sud, nonché

per la presenza di singoli edifici delle varie epoche di crescita del villaggio

di grande rilevanza, primi fra tutti gli edifici sacri." (Dipartimento

federale dell'Interno, ISOS Insediamenti di importanza nazionale - Repubblica e

Cantone Ticino, vol. 2.2. Luganese, insediamenti L-Z, Berna 2006, pag. 427

segg., in particolare pag. 439).

Queste caratteristiche

vengono valorizzate e messe in risalto con l'istituzione del contestato punto

di vista, che permette di abbracciare tutto il nucleo di Sonvico e di ammirare

le peculiarità del nucleo e del paesaggio che lo attornia, anche rispetto al contesto

generale del territorio comunale. Con ogni evidenza non basta a sovvertire tali

considerazioni il parere - del tutto personale - espresso dai ricorrenti circa

la deturpazione dello stesso a seguito di interventi edilizi vari (posa di

antenne paraboliche, coperture di tetti con materiali estranei, ecc.). Determinante

ai fini del presente giudizio è il fatto che da quel punto della strada

cantonale e con quelle misure decise dall'autorità comunale l'interesse

pubblico alla vista su un nucleo ben conservato e interessante dal profilo

spaziale e architettonico risulti preponderante rispetto all'interesse dei

privati alla tutela della loro proprietà. Certo è, e anche il sopralluogo ha

dato ulteriore conferma in questo senso, che con il vincolo in questione si

possono ammirare i tetti e la loro irregolarità come pure l'edilizia compatta e

varia, nonché parte dei viottoli e il campanile, che rendono di assoluto

interesse il punto di vista in questione. Si tratta peraltro di una posizione

unica, che, come ricordato dai ricorrenti stessi, permette anche di scorgere

sullo sfondo il monte San Salvatore e il lago di Lugano. Il nucleo in primo

piano e la valle che si dispiega degradando sino al lago offrono dunque uno

spettacolo unico.

7.3

Nemmeno appare

determinante il fatto che il punto di vista si diparta da una strada in cui non

è - ancora - presente un marciapiede e per la quale non vi è un progetto

preciso riguardo alla sua sistemazione. Come emerge dai documenti prodotti dal municipio,

questa strada, attualmente a due corsie, sarà verosimilmente oggetto di

migliorie proprio in corrispondenza del punto di vista istituito e verranno

approntati interventi di moderazione del traffico, per cui anche la sicurezza

del traffico sarà garantita malgrado il punto di vista. L'interesse pubblico

appare dunque senz'altro sufficiente e preponderante rispetto all'interesse dei

proprietari toccati dalla misura pianificatoria a mantenere intatti i loro

fondi.

8.

Va ancora esaminato se per

rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta

ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente

l'interesse privato contrapposto. Se così fosse, questa misura violerebbe il

principio della proporzionalità, ciò che non si verifica in concreto (RDAT

II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103 segg.; Scolari, op. cit., n. 595 segg.).

Infatti,

il mapp. 398, colpito in misura maggiore dal provvedimento, è già oggi edificato

e con la restrizione in oggetto si vede sacrificare la parte meno interessante

e più scoscesa, ancorché edificabile, della proprietà. La stessa considerazione

vale per il mapp. 397, sul quale si trova un rustico di modeste dimensioni,

sito in parte all'interno del settore di protezione del vincolo, oltrepassandone

la linea d'arretramento, che comunque risulta toccato in misura decisamente

minore rispetto al fondo vicino.

Certo, quella decisa dal comune non è l'unica soluzione adeguata

allo scopo per la quale è stata prevista, come del resto ammesso anche dai

ricorrenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato, nel rispetto dell'autonomia del

comune di scegliere tra più soluzioni quella più appropriata, in concreto non

avrebbe potuto modificare la decisione - legittima e sostenibile - presa

dall'autorità comunale, poiché così avrebbe violato l'autonomia di

quest'ultimo, ossia la facoltà di scegliere la soluzione ritenuta più appropriata,

equilibrata od opportuna.

In definitiva, il sacrificio imposto appare ragionevole oltre

che idoneo al raggiungimento dello scopo e peraltro non si intravede quale

misura minore possa entrare in linea di conto. Del resto, il vincolo

pianificatorio non svuota completamente il diritto di proprietà dei ricorrenti,

in considerazione delle limitate restrizioni imposte e delle maggiori

possibilità edificatorie concesse dal comune per i fondi interessati al vincolo

pianificatorio.

9.

Priva di

fondamento è pure Ia censura ricorsuale di disparità di trattamento perché, a

mente dei ricorrenti, a tutti gli altri cittadini sarebbe permetto di deturpare

l'aspetto del nucleo con la posa di antenne e coperture estranee alle

caratteristiche tradizionali dello stesso, mentre i ricorrenti dovrebbero

addirittura rinunciare alla loro facoltà di edificare le rispettive proprietà

per tutelare il nucleo. A prescindere dal fatto che le asserzioni dei

ricorrenti non trovano riscontro nella realtà dei fatti - riguardo alla posa di

antenne paraboliche e pannelli solari, ad esempio, l'art. 14 NAPPN non è stato

approvato dal Consiglio di Stato - e premesso che il principio dell'uguaglianza

dinanzi alla legge ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di

provvedimenti pianificatori, confondendosi in pratica con la censura di

arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a), in concreto non si ravvisano gli

estremi per una violazione di tale principio, dal momento che già si parte da

situazioni differenti tra di loro.

10.

Visto quanto

precede i ricorsi sono quindi respinti. La tassa di giustizia è posta a carico

dei ricorrenti (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili,

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sono

respinti.

2.Tasse e spese di giudizio, di complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento)

sono a carico dei ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 per fr. 900.- con vincolo

di solidarietà e di RI 5 per fr. 600.-. Non si assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

(art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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