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Decisione

90.2007.122

Conferma dell'attribuzione di due edifici rustici alla categoria diroccato non ricostruibile

28 febbraio 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 2 di __________ è proprietaria del mapp. 317 sito nel territorio del comune di Sagno,

località Ronco, di complessivi 43'077 mq e così censito: A Stalla mq 27,

B Fabbricato mq 69, C Diroccato mq 25, d bosco mq 15'868, e prato mq 15'998, f bosco mq 10'873, g bosco mq 48 e h riale mq 169.

B. Il 26

settembre 2006 l'assemblea comunale di Sagno adottato la variante del piano

regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili.

Per quanto qui d'interesse, gli edifici n. 4 e n. 8, situati al mapp. 317. sono

stati classificati nella categoria 1a - edificio meritevole di conservazione.

C. Con risoluzione 21

agosto 2007 (n. 4053) il Consiglio di Stato ha approvato la variante. In quella

sede il Governo ha modificato la valutazione di entrambi gli edifici in 2 -

diroccato.

D. Contro la

predetta decisione sono insorti con ricorso 26 settembre 2007 la RI 2 e con ricorso 28 settembre 2007 il comune di Sagno, tutti avversando la predetta modifica

d'ufficio. L'RI 2 chiede il ripristino della decisione comunale, in via

principale, con attribuzione degli edifici alla categoria 1a ed, in via

subordinata, con attribuzione alla categoria 1b. Il comune di Sagno chiede invece

la conferma della propria decisione, vale a dire l'attribuzione alla categoria

1a degli edifici.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone la Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità, con argomentazioni che se necessario verranno riprese in seguito. Il

municipio non ha presentato particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 LALPT).

La legittimazione del comune è certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Quanto a

quella della RI 2, il tribunale considera quanto segue.

1.1. A norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di

Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro trenta giorni

dalla notificazione. Sono legittimati a ricorrere il comune, i già ricorrenti

per gli stessi motivi e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse

degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal governo

(art. 38 cpv. 4 lett. a-c LALPT). Il privato cittadino è pertanto legittimato a

ricorrere solo se ha precedentemente ricorso dianzi all'Esecutivo cantonale; fa

eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto

alle decisioni del legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di

approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.

1.2. La legittimazione della RI 2 è dunque, di principio, data in applicazione

dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Essa va tuttavia negata per quanto concerne

la domanda formulata in via subordinata, attraverso la quale chiede

l'assegnazione alla categoria 1b degli edifici n. 4 e n. 8 oggetto della

procedura. In effetti, per conseguire questo risultato, l'insorgente avrebbe

dovuto preventivamente impugnare davanti al Consiglio di Stato la decisione comunale,

formulando una tale domanda. Non avendolo fatto, essa ha accettato la soluzione

proposta dall'assemblea comunale. Pertanto, nel suo ricorso, potrebbe postulare

unicamente la convalida di questa soluzione, sconfessata dal Governo. Non è

invece legittimata a proporre una terza soluzione. L'interesse degno di

protezione, ai sensi del citato art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, che essa può

vantare ad impugnare la risoluzione governativa, è difatti circoscritto al ripristino

della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale e modificata

dal Governo. Per poter vantare un interesse legittimo più ampio, che le permetterebbe

di formulare delle conclusioni proprie, differenti da quelle stabilite a

livello comunale o governativo, la RI 2 dovrebbe fondarsi sull'ipotesi

contemplata dall'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, ciò che le è però precluso per

il fatto di non essere preventivamente insorta dianzi al Governo contro la

deliberazione del legislativo comunale. La RI 2 è pertanto legittimata solamente nella misura in cui chiede il ripristino della classificazione adottata

dal comune, vale a dire 1a.

1.3. Posta questa precisazione, rilevato come le altre condizioni formali sono

adempiute, in particolare i ricorsi sono stati insinuati nel termine di trenta

giorni dalla notificazione avvenuta per mezzo raccomandata, le impugnative sono

ricevibili in ordine e possono essere evase sulla base degli atti acquisiti,

senza ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm). In particolare, non viene esperito

il sopralluogo, peraltro nemmeno postulato dai ricorrenti. Esso non appare

necessario: la data determinante per la verifica dello stato degli edifici è

quella dell'allestimento dell'inventario ad opera del comune, stato riprodotto

in modo più che sufficiente dalle fotografie allegate alle schede descrittive

degli edifici.

1.4. Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative sono state istruite

congiuntamente e vengono altresì decise con un unico giudizio, in applicazione

dell'art. 51 PAmm.

Considerandi

2.

2.1.

In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e

impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e

impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente

componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi,

risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere

opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario

il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi

in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un

cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può

vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare

gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di

destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione

dell'edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse

necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del

piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio

federale il 30 gennaio 2002, capitolo Situazione: problematiche, conflitti).

2.2

Dal punto di vista del diritto

federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base

alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone

edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr.,

in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989,

cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:

2.

I Cantoni possono autorizzare,

siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti,

protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna

di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal

mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura degli edifici può

essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale contiene i criteri

secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli

edifici.

3.

Le

autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto

se:

a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione

anteriore;

b. il

cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia

necessario;

c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia

basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è

necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e

tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di

destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la

coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe

non è minacciata;

f. non vi si oppongono interessi preponderanti

(art. 24 lett. b LPT).

Non è lecito eludere il principio della separazione tra

zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva

concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art.

39.

cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse

pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione

permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro

canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata

in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione.

L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non devono essere,

dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione

inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze

sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il

riconoscimento della dignità di protezione sia per quanto concerne l'intensità

della messa sotto protezione.

2.3

Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli

edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata

tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del

territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la

valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle

zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del

paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del

coordinamento").

Nella versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e

dallo stesso modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per

la delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr.

capitolo Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata

una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza

tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul

mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori

dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione

non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale,

le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature,

impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le

aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a

tale scopo - i comuni (cfr. capitolo Attuazione del coordinamento, 2.

Livello comunale).

Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla

protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non

può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento

colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni

di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli

edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni

inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi

naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della

zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti.

Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:

§ decidono

in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne

delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli

interessi in gioco;

§ decidono quali edifici, all'interno di questo

perimetro, proteggere;

§ indicano gli

edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;

§ definiscono

le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del

paesaggio;

§ definiscono

le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.

La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da

conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici

compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire

da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa,

nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi

nel perimetro dei paesaggi protetti.

Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della

scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale

all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari

costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni

(cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3).

L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento

di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla

zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici

sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione

definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal dipartimento cantonale

del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che

sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione

dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al

testo della scheda approvata dal Consiglio federale Indicazioni operative

complementari, cifra 2b).

Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di

inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile, passo:

accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno

effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di

protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere.

Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei

paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle

relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano

regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art.

28.

cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo Attuazione

del coordinamento; 2. Livello comunale).

L'autorità cantonale ha frattanto posto in consultazione, a

questo scopo, un apposito piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP), il quale

riporta negli elaborati grafici il limite dei paesaggi con edifici ed impianti

protetti per tutti i ventidue comprensori in cui è stato suddiviso il Cantone,

che i singoli comuni dovranno riportare nei rispettivi piani del paesaggio; il

piano in rassegna prevede delle apposite norme di attuazione, volte a

sostituire quelle comunali (cfr. deposito del PUC-PEIP nel periodo 29 maggio -

28.

giugno 2006).

L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di

inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza

edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo

strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il

rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come spiega il rapporto d'esame allestito

dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra 2.464.1, la modificazione

della destinazione di un edificio che nell'inventario è stato assegnato segnatamente

alla categoria meritevole 1a (circa le classificazioni si veda il considerando

2.4

che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:

§ il paesaggio, nel quale è situato, deve essere

effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;

§ l'edificio

medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile

di quel paesaggio;

§ nell'ambito

della procedura d'autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell'edificio,

la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata

e le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono

essere soddisfatte.

2.4

L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone

edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della

variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli

edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

1.

Edifici meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora

prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la

trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati,

che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa

la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione

- che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è

costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti

del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente

valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità

paesaggistico - ambientali;

c) edifici rustici particolari

con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti

(cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.)

nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e

l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora

utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per

l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola

del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2.

Edifici diroccati non ricostruibili:

edifici diroccati per i quali non esiste un interesse

pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi

di rustici meritevoli di conservazione;

3.

Edifici rustici già trasformati:

edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi

interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di

parti originali;

4.

Altri edifici rilevati:

Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case

d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni,

ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici,

ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro

caratteristiche originali.

2.5

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di

autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente,

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006,

n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego

di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore

disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Il

comune di Sagno contesta la facoltà del Consiglio di Stato di procedere ad una

modifica d'ufficio del piano regolatore, il quale si sarebbe sostituito al

comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in sui luogo e vece contro

la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà

comunale A torto, tuttavia.

3.1

In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio

di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a

livello comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità

inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 seconda frase

LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può tuttavia apportare

delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto

all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la

nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso

di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a

colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori manifesti

(RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). La via della modifica d'ufficio presuppone

che la risoluzione si imponga con tale evidenza da rendere perfettamente

superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio. Occorre quindi in concreto

stabilire se la decisione del Consiglio di Stato si giustifica alla luce dei

principi suesposti.

3.2

In concreto, è certo che il Consiglio di Stato, disponendo in luogo e vece

dell'autorità comunale competente - ossia l'assemblea comunale (art. 34 cpv. 1

LALPT) - l'attribuzione degli edifici in parola alla categoria 2, abbia operato

una modifica d'ufficio del piano regolatore, ma questa è rispettosa dei criteri

enunciati sopra, come si spiegherà nei successivi considerandi di diritto, pertanto

non lesiva dell'autonomia comunale.

4.

4.1.

La domanda di attribuire gli edifici alla categoria

1a non può entrare in linea di conto. Entrambi gli edifici risultavano infatti,

al momento, determinante, del rilievo dell'edificio per conto del comune, in

avanzato stato di degrado. Ciò emerge con chiarezza dalle fotografie allegate

alle schede degli edifici. L'edificio n. 4 risulta infatti coperto da un tetto

parzialmente crollato, in cui è in visibile solo la travatura, peraltro molto

deteriorata. I muri perimetrali appaiono in parte crollati (cfr. in particolare

fotografia n. 10). Ancora più eloquente il rilevamento delle caratteristiche

della scheda che informa come il tetto sia crollato, lo stato di conservazione

dello stesso cattivo mentre i muri si trovano in stato mediocre. Essa riporta

inoltre come inopportuna la conservazione dell'edificio, seppure nelle

osservazioni il comune lo ritenga meritevole di conservazione ai fini del

recupero dell'area, prevista dalla revisione in atto del piano regolatore.

Anche lo stato di conservazione dell'edificio n. 8 non permette di mutare la

decisione del Governo: dalla scheda risulta come il tetto sia in parte crollato

e lo stato generale sia di parzialmente diroccato. Essa indica in questo caso

come possibile una conservazione ed un cambiamento d'uso, senza trasformazione,

sempre ai fini di recupero del paesaggio. Dalle fotografie emerge inoltre che

lo stesso è stato invaso dalla boscaglia e risulta in avanzato stadio di deterioramento.

La perizia di parte prodotta dalla ricorrente RI 2 non appare suscettibile di

modificare tale opinione: a prescindere dal fatto che, come visto, la data

determinante è quella dell'allestimento dell'inventario, le foto in essa

presenti corroborano la convinzione che gli edifici in esame siano

effettivamente da considerarsi quali diroccati.

4.2

I ricorrenti non possono spuntare la classificazione 1a per gli edifici in

parola nemmeno sulla scorta della tesi avanzata dal comune, secondo cui gli

stessi, che si troverebbero ai margini di una zona di protezione della natura

prevista nell'ambito della revisione del piano regolatore comunale in corso, sarebbero

necessari al conseguimento degli obiettivi posti per questa area. Infatti,

posto che sia effettivamente il caso (il quesito può ad ogni buon conto

rimanere irrisolto), questi edifici, semmai, avrebbero dovuto essere annoverati

tra quelli nella categoria 1d (edifici rustici ancora utilizzati o utilizzabili

a scopo agricolo): ciò che non è comunque possibile, trattandosi di diroccati.

4.3

Per tutto quanto precede, la decisione del Consiglio di Stato va esente da

critiche. Essa è, oltre che corretta, l'unica possibile: il Governo, operando la

criticata modifica d'ufficio, non ha leso l'autonomia comunale.

5.

Da

ultimo, benché come visto sopra la domanda posta per la prima volta in questa

sede di attribuire i due edifici alla categoria 1b non posso essere esaminata

dal tribunale, in ogni caso la stessa non potrebbe essere accolta, dal momento

che gli edifici non si trovano all'interno di un nucleo meritevole di

conservazione. Pretendere il contrario appare affatto insostenibile, già solo

per il fatto che tali edifici sono isolati, nemmeno adiacenti tra loro, e distanti

centinaia di metri dal più vicino fabbricato.

6.

Stando così le cose, i ricorsi debbono essere respinti. La tassa

di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), mentre il comune,

che è intervenuto in veste di ente pianificante e non in tutela di interessi

propri, può esserne mandato esente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi, nella misura in cui ricevibili, sono respinti.

2.La tassa di giudizio, di complessivi fr. 1'000.-,

è posta a carico della ricorrente RI 2.

3. Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82. segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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