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Decisione

90.2007.123

Richiesta di inserimento di un fondo in zona edificabile respinta per motivi di contenibilità del PR, agricoli e paesaggistici

26 gennaio 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle sedute del 28 dicembre 2003 e dell'11 gennaio 2004 l'assemblea

comunale di Bedretto ha adottato il piano regolatore. In quella sede, il mapp.

231 è stato attribuito alla zona agricola (prati e pascoli sfalciati), a cui è

stata sovrapposta una zona di protezione del paesaggio (ZPP 1), quale cornice

agricola del villaggio di Bedretto, rette dagli art. 21 e 22 delle norme di

attuazione del piano regolatore (in seguito, NAPR). Il mapp. 231, di proprietà

di RI 1, presenta una superficie prativa in declivio di 2'407 mq, su cui sorge

un piccolo manufatto adibito a legnaia, ed è ubicata in località __________, a

valle del sentiero agricolo che, una volta divenuto viottolo pedonale, conduce

al soprastante nucleo del villaggio di Bedretto.

B. Il

proprietario è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di

Stato, chiedendo l'assegnazione del mapp. 231 alla zona edificabile.

C. Con

risoluzione 28 agosto 2007 (n. 4239), il Consiglio di Stato ha approvato il

piano regolatore di Bedretto, respingendo contestualmente l'impugnativa di RI 1.

Il Governo, richiamando il principio dell'autonomia comunale, ha ritenuto che l'azzonamento

riguardante il mapp. 231 era conforme alla legge e andava quindi confermato.

Difatti, la situazione territoriale e paesaggistica del fronte compatto del

nucleo di Bedretto, ben delineato verso valle, che concorreva a determinare

anche il valore di importanza nazionale riconosciuto dall'inventario degli

insediamenti svizzeri da proteggere (in seguito, ISOS), imponeva di escludere

il fondo del ricorrente dalla zona edificabile. Tant'è, che tale terreno era ubicato

a valle del sentiero/strada pedonale che saliva verso il nucleo, mentre il

perimetro della zona insediata definito nel piano di dettaglio del nucleo di

Bedretto risultava essere fissato circa 15 m a monte dello stesso. In

definitiva, ha concluso il Governo, il fondo in parola non risultava neppure

adiacente alla zona edificabile. Inoltre, in merito a quest'ultima, non si

riscontrava alcun interesse pubblico ad un suo ampliamento, ritenuto che il

dimensionamento delle zone fabbricabili eccedeva il presumibile fabbisogno per

lo sviluppo demografico del comune nei prossimi 15 anni (cfr. risoluzione impugnata

pag. 70 e seg.).

D. Con ricorso 1 ottobre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale

cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone

l'annullamento e chiedendo che la parte alta del mapp. 231 sia inserita in zona

fabbricabile, con vincolo di costruzione a volumetria controllata, in modo tale

da formare, con gli edifici presenti sui mapp. 345, 367 e 348, una corona edificata

al di sotto della strada pedonale. A sostegno della sua impugnativa, il ricorrente

rileva come il suo fondo sia completamente urbanizzato, idoneo

all'edificazione, ubicato a diretto contatto con il nucleo e faccia parte del

fronte dello stesso a valle della strada pedonale. Inoltre, lamentando la

violazione della parità di trattamento, l'insorgente ritiene, da una parte, che

il suo terreno, inedificato e posto ai margini del nucleo, debba poter disporre

al pari del mapp. 227 di una facoltà edificatoria, seppur a volumetria

vincolata. Dall'altra parte, esso rileva la contraddizione insita nello

sviluppare dal profilo edificatorio la fascia a monte del nucleo, esposta a

pericolo valangario, quando quella a valle, in cui è compreso il mapp. 231, più

protetta, ne è stata invece inibita.

E. La

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano

la reiezione del ricorso con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei

considerandi di diritto.

F. In data 9

settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,

durante il quale sono state scattate alcune fotografie, che sono state in

seguito acquisite agli atti. Il ricorrente ha prodotto un memoriale datato 26

agosto 2008, dotato di allegati fotografici, di cui si dirà, se necessario, nei

considerandi di diritto. Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le

proprie domande e allegazioni. Il Tribunale ha dichiarato quindi chiusa l'istruttoria.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000

(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999

n. 27 consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64 ), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Come anticipato

in narrativa, il ricorrente si aggrava contro la risoluzione del Consiglio di

Stato, chiedendo l'inclusione della parte alta del suo fondo nella zona edificabile.

4.

Il nucleo

di villaggio di Bedretto si colloca, con un tessuto raccolto e compatto, sulla

sponda sinistra della valle, esposto a est, a 1'400 metri d'altezza, sul

terrazzo a destra del cono di deiezione del riale di Bedretto, ai piedi

dell'alpe __________ e del __________, in posizione rialzata rispetto al corso del

fiume __________ e del tracciato stradale che collega __________ con il passo __________.

Il nucleo edilizio è composto da allineamenti di edifici paralleli alle curve

di livello, con collegamenti verticali formati da ripidi camminamenti e

scalinate. La parte superiore del nucleo è occupata in prevalenza da stalle,

mentre a valle della via di attraversamento la sostanza edilizia è composta da

abitazioni di tipo alpino e numerosi edifici ottocenteschi, che determinano il

fronte del villaggio. Questo fronte ben delineato, è incorniciato a valle dalla

scarpata prativa sovrastante la strada cantonale. In questo comparto, è ubicato

il mapp. 231.

5.

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano le

pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv.

1.

LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani

d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella disciplina

dell'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono

difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette

(art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e

ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione

(art. 18 cpv. 1 LPT).

Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione

che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che

adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei

principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di

riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione

del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena

citata; inoltre Waldmann/

Hänni, op. cit., ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT,

ad art. 15 n. 40-47; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La

definizione dell'idoneità all'edificazione deve inoltre tener conto, segnatamente,

delle esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3 lett. b

LPT; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, op. cit., ad art. 15 n.

72.

segg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, op. cit., n. 317).

Giusta l'art.

16.

cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare

la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:

a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari

all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse

generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.

68.

cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno

2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie

superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

5.1

Con

terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le

costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Waldmann/Hänni, op. cit. ad

art. 15 n. 23; Flückiger/Grodecki, op. cit., ad art. 15 n. 85-93.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). In concreto, la visita dei luoghi,

unitamente alla visione dei piani, hanno permesso al Tribunale di appurare che

il fondo del ricorrente, edificato in modo trascurabile, non può certamente

ambire ad essere considerato quale territorio edificato in larga misura. Difatti,

come hanno già rettamente rilevato il municipio e l'Autorità di prime cure, il

terreno in parola è nettamente separato dall'area edificabile del nucleo,

giacché è ubicato a valle del sentiero che, salendo dalla strada cantonale, una

volta divenuto viottolo pedonale, conduce al nucleo del villaggio di Bedretto. Invece,

il perimetro che in quel luogo delimita l'area insediata, così come si evince

dal "piano di dettaglio di villaggio di Bedretto" (piano degli

interventi edilizi, scala 1:1000), è tracciato a ben 15 m a monte della strada

pedonale, di modo che il mapp. 231 risulta essere assai discosto dalla zona

edificabile. A ben vedere, questo fondo, come si avrà

modo di riprendere in seguito, fa parte del vasto comprensorio agricolo, che

incornicia il fronte a valle del nucleo del paese. Un inserimento in zona

fabbricabile del comparto che lo comprende si potrebbe semmai giustificare dal

profilo della necessità di un suo ampliamento, come verrà trattato di seguito.

5.2

Un'estensione

della zona edificabile, atta ad inserirvi il fondo in parola, non risponde però

nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro

15.

anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In effetti, l'apprezzabile dimensionamento

della zona edificabile del piano regolatore era già stato segnalato dal Dipartimento

del territorio in sede di esame preliminare (cfr. esame preliminare 21 giugno

1996, pag. 18) ed è fra i motivi principali che hanno condotto il Consiglio di

Stato a rigettare il ricorso (cfr. risoluzione impugnata, pag. 18 e seg., 70). Come ha rilevato il Governo nella risoluzione di approvazione del

piano regolatore 28 agosto 2007, le zone edificabili proposte dal comune a

questo scopo sono sovradimensionate per rapporto ad un’ipotesi di sviluppo

realistica dello stesso, poiché permettono di accogliere circa 662 unità

insediative (UI), rispetto ad una situazione di partenza di 314 UI, di cui 71

abitanti e 243 posti letto turistici (al 31 dicembre 2005). L'incremento delle

UI è dunque superiore al 100%, a fronte di una popolazione che, nell'ultimo

ventennio, è rimasta sostanzialmente stabile. Questa constatazione ha condotto

il Governo a negare l'approvazione a svariate proposte di ampliamento della

zona fabbricabile destinata alla residenza: conclusione che si impone, a

maggior ragione, per il fondo all'esame, che nemmeno è stato proposto in zona

edificabile dal comune. Com'è noto, sussiste un interesse generale ad impedire

la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). A

tale riguardo, poco importa se la superficie da aggregare alla zona

fabbricabile risulti tutto sommato, nel complesso, relativamente esigua.

Infatti, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni

contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art. 15 LPT e non

possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26

settembre 2001 in re A.V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.; STPT 13 ottobre

2005.

in re D. S: e llcc, consid. 5.5). L'art. 15 lett.

b LPT non può, di conseguenza, essere di giovamento al ricorrente.

5.3

La richiesta, formulata dall'insorgente,

di assegnare il mapp. 231 o parte di esso alla zona edificabile dev'essere disattesa

già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT. Va

aggiunto, a tale proposito, che la circostanza, asserita dal ricorrente, secondo

cui il fondo in parola è urbanizzato, non è decisiva e non conferisce un

diritto all'attribuzione di fondi alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid.

6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 321). Nell'ambito di una ponderazione globale

degli interessi (cfr. supra, consid. 5), va ricordata

l'esigenza, troppo spesso trascurata, di mantenere sufficienti spazi liberi per

le future generazioni. Oltre al già ricordato obiettivo di impedire la formazione

di zone edificabili troppo vaste (cfr. supra, consid. 5.2), entrano inoltre in linea di conto, in concreto, due altre finalità

cui deve attendere la legislazione sulla pianificazione del territorio:

riservare sufficienti aree coltive idonee per l'agricoltura e tutelare il paesaggio.

6.

Come

anticipato, il fondo in parola appartiene al vasto comparto prativo che si estende

senza soluzione di continuità a valle del nucleo fino al tracciato della strada

cantonale. Non solo, quindi, il terreno in oggetto non

adempie ai requisiti della zona fabbricabile, ma, al contrario, esso soddisfa

quelli della zona agricola, intesa

anche nel suo senso più ampio, espressamente sancito all'art. 16 LPT, nella

versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere difatti

riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di

politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti,

quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla

protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio

federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl.

in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii), aspetti, questi ultimi,

che nella fattispecie rivestono, come vedremo, una particolare rilevanza. Non

appare quindi nemmeno necessario approfondire se il fondo interessato si presti

o meno, ed eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni

buon conto rilevato che il catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione

dell'agricoltura, assegna al mapp. 231 un'idoneità allo sfalcio. Tant’è, che il

piano direttore del 1990, nella cui vigenza è stato approvato dal Consiglio di

Stato, il 28 agosto 2007, il piano regolatore [solo gli obiettivi pianificatori

cantonali sono stati sostituiti con decreto legislativo del 26 giugno 2007 (RL

7.1.1.1

), entrato in vigore il 24 agosto 2007 (BU 2007, pag. 584)], designa

proprio il terreno del ricorrente, per rapporto alle superfici idonee

all'avvicendamento delle colture (SAC), negli altri terreni idonei

all'utilizzazione agricola. Questo è l'oggetto

specifico della scheda settoriale 3.2, di dato acquisito, che vincola quindi il

comune a precisare tali ulteriori terreni nell'ambito della definizione della

zona agricola del proprio piano regolatore (cfr. piano direttore 1990:

rappresentazione grafica n. 2, scheda di coordinamento 3.2). Di conseguenza, al

fondo all'esame, proprio perché appartenente al territorio agricolo cantonale,

va riconosciuta una chiara vocazione ad essere attribuito alla zona agricola,

che, va precisato, può essere diminuita solo in presenza di importanti esigenze

della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti

pianificatori, in questo caso, cantonali (art. 7 legge sulla conservazione del

territorio agricolo del 19 dicembre 1989; LTAgr, RL 8.1.1.2). Presupposti,

questi, che nella fattispecie fanno difetto. La decisione del comune di

inserire il fondo in parola nella zona agricola, prati e pascoli sfalciati, si

pone quindi in conformità con le scelte strategiche del piano direttore, e ciò

senza che il ricorrente possa invocare motivi particolari e preponderanti di

carattere pianificatorio per discostarsene.

7.

7.1. La

protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de

la nature et du patrimoine) compete ai Cantoni (art. 78 cpv. 1 Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Nell'adempimento

dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi

della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti

caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali;

quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri (art. 78 cpv. 2

Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 legge federale sulla protezione della natura e del

paesaggio del 1. luglio 1966; LPN; RS 451). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPN, la

Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni

sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere

affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi

storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove

predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio

federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza

nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L'iscrizione d'un oggetto

d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita

specialmente di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere

salvaguardato per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti

della Confederazione (cfr. art. 6 LPN; Heribert

Rausch/ Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 -

564). L'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario

federale ha, tuttavia, una rilevanza certa anche per i Cantoni nell'adempimento

di compiti propri. Agli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN dev'essere infatti attribuito,

quantomeno sotto l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi

dell'art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto

nelle loro pianificazioni direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i

relativi oggetti in maniera adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione

(art. 17 LPT; Rausch/Marti/Griffel,

op. cit., n. 565, con rinvii). È quanto si avvera, nel nostro Cantone e per

quanto qui possa interessare, per i comuni contemplati dall'inventario degli

insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS, secondo la

denominazione in lingua tedesca, che si è imposta anche negli altri idiomi),

allestito a norma dell'art. 5 LPN e della relativa ordinanza del 9 settembre

1981.

(OISOS; RD 451.12). La scheda 8.4 del piano direttore impone loro di

promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale, mediante

l'affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata scheda

obbliga quindi i comuni interessati dall'inventario ISOS a verificare se le

norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la tutela

e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente.

7.2

Bedretto, quale villaggio, è inserito nell'inventario

degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS; cfr.

art. 5 LPN e l'appendice dell'ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante

l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere; OISOS), che gli

riconosce ottime qualità situazionali, buone qualità spaziali e altrettante qualità

storico-architettoniche. La relativa scheda rileva, per quanto qui interessa,

che la caratteristica dell'impianto del nucleo è data dalla sua compattezza,

dai suoi margini nettamente definiti sul ciglio del pendio prativo, che ne

costituisce lo zoccolo naturale. Al fine di preservare questa lettura d'insieme,

essa raccomanda dunque d'impedire nuove edificazioni alteranti questo carattere

primario. In particolare, il pendio prativo a valle del fronte edificato, in

cui è ubicato il fondo del ricorrente, è stato rilevato quale parte inedificata

irrinunciabile dell'insediamento (categoria di rilievo "a") che,

secondo gli obiettivi di salvaguardia, impone un divieto di edificazione e

l'eliminazione dei fattori perturbanti (obiettivo di salvaguardia

"a"). L'autorità comunale non è rimasta insensibile a queste preoccupazioni,

giacché in sede di adozione del piano regolatore ha incluso il comparto

all'esame in zona agricola e in zona di protezione del paesaggio ZPP1, quale

cornice agricola del villaggio di Bedretto (cfr. piano del paesaggio, elaborato

1, scala 1:10'000), in cui, di principio, sono ammessi solo interventi di

manutenzione, gestione e ripristino delle strutture morfologiche naturali (art.

22.

lett. b NAPR). Questo assetto pianificatorio risulta quindi perfettamente in

sintonia con l'ISOS, sia per quanto riguarda i rilevamenti, sia in merito alle

raccomandazioni. Di conseguenza, anche a prescindere dall'adempimento delle

condizioni dell'art. 15 LPT, la richiesta ricorsuale di includere il mapp. 231

in zona edificabile, che estenderebbe il margine del nucleo verso la strada

cantonale, alterandone la linearità dell'attuale fronte delle costruzioni,

oltre che compromettere la cornice verde di gran pregio, non può trovare

accoglimento pure per motivi paesaggistici, in particolare perché sarebbe chiaramente

in contrasto con le indicazioni dell'ISOS.

8.

Il

ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto, da una parte, al

mapp. 277, attualmente inedificato, a cui è stata concessa una facoltà

edificatoria (volumetria vincolata), e dall'altra parte, ai comparti

retrostanti al nucleo, che sono stati inseriti in zona edificabile, malgrado

fossero esposti a pericoli valangari. A torto. Il principio dell'uguaglianza

dinanzi alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost. e in precedenza art. 4 vCost.) ha una

portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori.

Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo

da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente

dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per

caratteristiche e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con

il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve

fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001

n. 49 consid. 5a). Ora, in concreto, l'assegnazione del

mapp. 231 alla zona agricola e alla ZPP1 è sorretta da motivi senza dubbio

oggettivi e ragionevoli, come ampiamente vagliato nei considerandi precedenti.

Peraltro, il riferimento dell'insorgente al mapp. 277 è sprovvisto di qualsiasi

pertinenza. La porzione di questo fondo, su cui è possibile erigere una

costruzione a volumetria vincolata, appartiene, come si può agevolmente

evincere del piano di dettaglio nucleo di villaggio di Bedretto e a differenza

del fondo del ricorrente, al comprensorio ampiamente edificato (cfr. supra,

consid. 5.1). Men che meno attinente, infine, il rapporto con i comparti

edificabili retrostanti al nucleo. Basti qui rilevare che Consiglio di Stato non

li ha approvati (cfr. risoluzione impugnata, pag. 24 e allegato n. 2).

9.

In

conclusione, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28 legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1),

il quale è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili a favore

del comune, patrocinato da un avvocato (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 26, 36, 78 Cost. fed., 1, 2, 3, 6,

14, 15, 16, 17, 26, 33 LPT, 3 OPT, 25, 28, 37, 38, 67, 68 LALPT, 3, 5, 6, LPN,

28, 31 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'100.- (millecento) e a rifondere al comune fr. 700.-

(settecento) per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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