90.2007.123
Richiesta di inserimento di un fondo in zona edificabile respinta per motivi di contenibilità del PR, agricoli e paesaggistici
26 gennaio 2010Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2007.123
Data decisione, Autorità:
26.01.2010, TRAM
Titolo:
Richiesta di inserimento di un fondo in zona edificabile respinta per motivi di contenibilità del PR, agricoli e paesaggistici
BENE PAESAGGISTICO
BENE STORICO
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
FUNZIONE
IDONEITÀ
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PIANO DIRETTORE
PONDERAZIONE
ZONA RESIDENZIALE
art. 8 COST
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 78 COST
art. 25 LALPT
art. 28 LALPT
art. 37 LALPT
art. 38 LALPT
art. 67 agg. 68 LALPT
art. 28 LPAMM
art. 31 LPAMM
art. 3 LPN
art. 5 LPN
art. 6 LPN
art. 1 LPT
art. 2 LPT
art. 3 LPT
art. 6 LPT
art. 14 agg. 17 LPT
art. 26 LPT
art. 33 LPT
art. 3 OPT
Incarto n.
90.2007.123
Lugano
26 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Damiano
Bozzini, Flavia Verzasconi
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1. ottobre 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione 28 agosto 2007 (n. 4239), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di Bedretto;
viste le risposte:
- 10 dicembre 2007 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 22 gennaio 2008 del
municipio di Bedretto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nelle sedute del 28 dicembre 2003 e dell'11 gennaio 2004 l'assemblea
comunale di Bedretto ha adottato il piano regolatore. In quella sede, il mapp.
231 è stato attribuito alla zona agricola (prati e pascoli sfalciati), a cui è
stata sovrapposta una zona di protezione del paesaggio (ZPP 1), quale cornice
agricola del villaggio di Bedretto, rette dagli art. 21 e 22 delle norme di
attuazione del piano regolatore (in seguito, NAPR). Il mapp. 231, di proprietà
di RI 1, presenta una superficie prativa in declivio di 2'407 mq, su cui sorge
un piccolo manufatto adibito a legnaia, ed è ubicata in località __________, a
valle del sentiero agricolo che, una volta divenuto viottolo pedonale, conduce
al soprastante nucleo del villaggio di Bedretto.
B. Il
proprietario è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo l'assegnazione del mapp. 231 alla zona edificabile.
C. Con
risoluzione 28 agosto 2007 (n. 4239), il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore di Bedretto, respingendo contestualmente l'impugnativa di RI 1.
Il Governo, richiamando il principio dell'autonomia comunale, ha ritenuto che l'azzonamento
riguardante il mapp. 231 era conforme alla legge e andava quindi confermato.
Difatti, la situazione territoriale e paesaggistica del fronte compatto del
nucleo di Bedretto, ben delineato verso valle, che concorreva a determinare
anche il valore di importanza nazionale riconosciuto dall'inventario degli
insediamenti svizzeri da proteggere (in seguito, ISOS), imponeva di escludere
il fondo del ricorrente dalla zona edificabile. Tant'è, che tale terreno era ubicato
a valle del sentiero/strada pedonale che saliva verso il nucleo, mentre il
perimetro della zona insediata definito nel piano di dettaglio del nucleo di
Bedretto risultava essere fissato circa 15 m a monte dello stesso. In
definitiva, ha concluso il Governo, il fondo in parola non risultava neppure
adiacente alla zona edificabile. Inoltre, in merito a quest'ultima, non si
riscontrava alcun interesse pubblico ad un suo ampliamento, ritenuto che il
dimensionamento delle zone fabbricabili eccedeva il presumibile fabbisogno per
lo sviluppo demografico del comune nei prossimi 15 anni (cfr. risoluzione impugnata
pag. 70 e seg.).
D. Con ricorso 1 ottobre 2007, RI 1 insorge innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e chiedendo che la parte alta del mapp. 231 sia inserita in zona
fabbricabile, con vincolo di costruzione a volumetria controllata, in modo tale
da formare, con gli edifici presenti sui mapp. 345, 367 e 348, una corona edificata
al di sotto della strada pedonale. A sostegno della sua impugnativa, il ricorrente
rileva come il suo fondo sia completamente urbanizzato, idoneo
all'edificazione, ubicato a diretto contatto con il nucleo e faccia parte del
fronte dello stesso a valle della strada pedonale. Inoltre, lamentando la
violazione della parità di trattamento, l'insorgente ritiene, da una parte, che
il suo terreno, inedificato e posto ai margini del nucleo, debba poter disporre
al pari del mapp. 227 di una facoltà edificatoria, seppur a volumetria
vincolata. Dall'altra parte, esso rileva la contraddizione insita nello
sviluppare dal profilo edificatorio la fascia a monte del nucleo, esposta a
pericolo valangario, quando quella a valle, in cui è compreso il mapp. 231, più
protetta, ne è stata invece inibita.
E. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano
la reiezione del ricorso con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei
considerandi di diritto.
F. In data 9
settembre 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie, che sono state in
seguito acquisite agli atti. Il ricorrente ha prodotto un memoriale datato 26
agosto 2008, dotato di allegati fotografici, di cui si dirà, se necessario, nei
considerandi di diritto. Dopo ampia discussione, le parti hanno riconfermato le
proprie domande e allegazioni. Il Tribunale ha dichiarato quindi chiusa l'istruttoria.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
(OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2
Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109.
Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64 ), segnatamente quindi i casi
in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.
Come anticipato
in narrativa, il ricorrente si aggrava contro la risoluzione del Consiglio di
Stato, chiedendo l'inclusione della parte alta del suo fondo nella zona edificabile.
4.
Il nucleo
di villaggio di Bedretto si colloca, con un tessuto raccolto e compatto, sulla
sponda sinistra della valle, esposto a est, a 1'400 metri d'altezza, sul
terrazzo a destra del cono di deiezione del riale di Bedretto, ai piedi
dell'alpe __________ e del __________, in posizione rialzata rispetto al corso del
fiume __________ e del tracciato stradale che collega __________ con il passo __________.
Il nucleo edilizio è composto da allineamenti di edifici paralleli alle curve
di livello, con collegamenti verticali formati da ripidi camminamenti e
scalinate. La parte superiore del nucleo è occupata in prevalenza da stalle,
mentre a valle della via di attraversamento la sostanza edilizia è composta da
abitazioni di tipo alpino e numerosi edifici ottocenteschi, che determinano il
fronte del villaggio. Questo fronte ben delineato, è incorniciato a valle dalla
scarpata prativa sovrastante la strada cantonale. In questo comparto, è ubicato
il mapp. 231.
5.
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano le
pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv.
1.
LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani
d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani
regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella disciplina
dell'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono
difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette
(art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e
ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione
(art. 18 cpv. 1 LPT).
Le zone
edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione
che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Waldmann/
Hänni, op. cit., ad art. 15 n. 1 e 8; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT,
ad art. 15 n. 40-47; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La
definizione dell'idoneità all'edificazione deve inoltre tener conto, segnatamente,
delle esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3 lett. b
LPT; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, op. cit., ad art. 15 n.
72.
segg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, op. cit., n. 317).
Giusta l'art.
16.
cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare
la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,
libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:
a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse
generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.
68.
cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno
2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie
superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
5.1
Con
terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si
intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le
costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Waldmann/Hänni, op. cit. ad
art. 15 n. 23; Flückiger/Grodecki, op. cit., ad art. 15 n. 85-93.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). In concreto, la visita dei luoghi,
unitamente alla visione dei piani, hanno permesso al Tribunale di appurare che
il fondo del ricorrente, edificato in modo trascurabile, non può certamente
ambire ad essere considerato quale territorio edificato in larga misura. Difatti,
come hanno già rettamente rilevato il municipio e l'Autorità di prime cure, il
terreno in parola è nettamente separato dall'area edificabile del nucleo,
giacché è ubicato a valle del sentiero che, salendo dalla strada cantonale, una
volta divenuto viottolo pedonale, conduce al nucleo del villaggio di Bedretto. Invece,
il perimetro che in quel luogo delimita l'area insediata, così come si evince
dal "piano di dettaglio di villaggio di Bedretto" (piano degli
interventi edilizi, scala 1:1000), è tracciato a ben 15 m a monte della strada
pedonale, di modo che il mapp. 231 risulta essere assai discosto dalla zona
edificabile. A ben vedere, questo fondo, come si avrà
modo di riprendere in seguito, fa parte del vasto comprensorio agricolo, che
incornicia il fronte a valle del nucleo del paese. Un inserimento in zona
fabbricabile del comparto che lo comprende si potrebbe semmai giustificare dal
profilo della necessità di un suo ampliamento, come verrà trattato di seguito.
5.2
Un'estensione
della zona edificabile, atta ad inserirvi il fondo in parola, non risponde però
nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro
15.
anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In effetti, l'apprezzabile dimensionamento
della zona edificabile del piano regolatore era già stato segnalato dal Dipartimento
del territorio in sede di esame preliminare (cfr. esame preliminare 21 giugno
1996, pag. 18) ed è fra i motivi principali che hanno condotto il Consiglio di
Stato a rigettare il ricorso (cfr. risoluzione impugnata, pag. 18 e seg., 70). Come ha rilevato il Governo nella risoluzione di approvazione del
piano regolatore 28 agosto 2007, le zone edificabili proposte dal comune a
questo scopo sono sovradimensionate per rapporto ad un’ipotesi di sviluppo
realistica dello stesso, poiché permettono di accogliere circa 662 unità
insediative (UI), rispetto ad una situazione di partenza di 314 UI, di cui 71
abitanti e 243 posti letto turistici (al 31 dicembre 2005). L'incremento delle
UI è dunque superiore al 100%, a fronte di una popolazione che, nell'ultimo
ventennio, è rimasta sostanzialmente stabile. Questa constatazione ha condotto
il Governo a negare l'approvazione a svariate proposte di ampliamento della
zona fabbricabile destinata alla residenza: conclusione che si impone, a
maggior ragione, per il fondo all'esame, che nemmeno è stato proposto in zona
edificabile dal comune. Com'è noto, sussiste un interesse generale ad impedire
la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). A
tale riguardo, poco importa se la superficie da aggregare alla zona
fabbricabile risulti tutto sommato, nel complesso, relativamente esigua.
Infatti, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni
contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art. 15 LPT e non
possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26
settembre 2001 in re A.V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.; STPT 13 ottobre
2005.
in re D. S: e llcc, consid. 5.5). L'art. 15 lett.
b LPT non può, di conseguenza, essere di giovamento al ricorrente.
5.3
La richiesta, formulata dall'insorgente,
di assegnare il mapp. 231 o parte di esso alla zona edificabile dev'essere disattesa
già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT. Va
aggiunto, a tale proposito, che la circostanza, asserita dal ricorrente, secondo
cui il fondo in parola è urbanizzato, non è decisiva e non conferisce un
diritto all'attribuzione di fondi alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid.
6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 321). Nell'ambito di una ponderazione globale
degli interessi (cfr. supra, consid. 5), va ricordata
l'esigenza, troppo spesso trascurata, di mantenere sufficienti spazi liberi per
le future generazioni. Oltre al già ricordato obiettivo di impedire la formazione
di zone edificabili troppo vaste (cfr. supra, consid. 5.2), entrano inoltre in linea di conto, in concreto, due altre finalità
cui deve attendere la legislazione sulla pianificazione del territorio:
riservare sufficienti aree coltive idonee per l'agricoltura e tutelare il paesaggio.
6.
Come
anticipato, il fondo in parola appartiene al vasto comparto prativo che si estende
senza soluzione di continuità a valle del nucleo fino al tracciato della strada
cantonale. Non solo, quindi, il terreno in oggetto non
adempie ai requisiti della zona fabbricabile, ma, al contrario, esso soddisfa
quelli della zona agricola, intesa
anche nel suo senso più ampio, espressamente sancito all'art. 16 LPT, nella
versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere difatti
riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di
politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti,
quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla
protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio
federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl.
in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii), aspetti, questi ultimi,
che nella fattispecie rivestono, come vedremo, una particolare rilevanza. Non
appare quindi nemmeno necessario approfondire se il fondo interessato si presti
o meno, ed eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni
buon conto rilevato che il catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione
dell'agricoltura, assegna al mapp. 231 un'idoneità allo sfalcio. Tant’è, che il
piano direttore del 1990, nella cui vigenza è stato approvato dal Consiglio di
Stato, il 28 agosto 2007, il piano regolatore [solo gli obiettivi pianificatori
cantonali sono stati sostituiti con decreto legislativo del 26 giugno 2007 (RL
7.1.1.1
), entrato in vigore il 24 agosto 2007 (BU 2007, pag. 584)], designa
proprio il terreno del ricorrente, per rapporto alle superfici idonee
all'avvicendamento delle colture (SAC), negli altri terreni idonei
all'utilizzazione agricola. Questo è l'oggetto
specifico della scheda settoriale 3.2, di dato acquisito, che vincola quindi il
comune a precisare tali ulteriori terreni nell'ambito della definizione della
zona agricola del proprio piano regolatore (cfr. piano direttore 1990:
rappresentazione grafica n. 2, scheda di coordinamento 3.2). Di conseguenza, al
fondo all'esame, proprio perché appartenente al territorio agricolo cantonale,
va riconosciuta una chiara vocazione ad essere attribuito alla zona agricola,
che, va precisato, può essere diminuita solo in presenza di importanti esigenze
della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti
pianificatori, in questo caso, cantonali (art. 7 legge sulla conservazione del
territorio agricolo del 19 dicembre 1989; LTAgr, RL 8.1.1.2). Presupposti,
questi, che nella fattispecie fanno difetto. La decisione del comune di
inserire il fondo in parola nella zona agricola, prati e pascoli sfalciati, si
pone quindi in conformità con le scelte strategiche del piano direttore, e ciò
senza che il ricorrente possa invocare motivi particolari e preponderanti di
carattere pianificatorio per discostarsene.
7.
7.1. La
protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de
la nature et du patrimoine) compete ai Cantoni (art. 78 cpv. 1 Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Nell'adempimento
dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi
della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti
caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali;
quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri (art. 78 cpv. 2
Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 legge federale sulla protezione della natura e del
paesaggio del 1. luglio 1966; LPN; RS 451). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPN, la
Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni
sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere
affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi
storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove
predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio
federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza
nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L'iscrizione d'un oggetto
d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita
specialmente di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere
salvaguardato per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti
della Confederazione (cfr. art. 6 LPN; Heribert
Rausch/ Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 -
564). L'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario
federale ha, tuttavia, una rilevanza certa anche per i Cantoni nell'adempimento
di compiti propri. Agli inventari ai sensi dell'art. 5 LPN dev'essere infatti attribuito,
quantomeno sotto l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi
dell'art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto
nelle loro pianificazioni direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i
relativi oggetti in maniera adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione
(art. 17 LPT; Rausch/Marti/Griffel,
op. cit., n. 565, con rinvii). È quanto si avvera, nel nostro Cantone e per
quanto qui possa interessare, per i comuni contemplati dall'inventario degli
insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS, secondo la
denominazione in lingua tedesca, che si è imposta anche negli altri idiomi),
allestito a norma dell'art. 5 LPN e della relativa ordinanza del 9 settembre
1981.
(OISOS; RD 451.12). La scheda 8.4 del piano direttore impone loro di
promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale, mediante
l'affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata scheda
obbliga quindi i comuni interessati dall'inventario ISOS a verificare se le
norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la tutela
e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente.
7.2
Bedretto, quale villaggio, è inserito nell'inventario
degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS; cfr.
art. 5 LPN e l'appendice dell'ordinanza del 9 settembre 1981 riguardante
l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere; OISOS), che gli
riconosce ottime qualità situazionali, buone qualità spaziali e altrettante qualità
storico-architettoniche. La relativa scheda rileva, per quanto qui interessa,
che la caratteristica dell'impianto del nucleo è data dalla sua compattezza,
dai suoi margini nettamente definiti sul ciglio del pendio prativo, che ne
costituisce lo zoccolo naturale. Al fine di preservare questa lettura d'insieme,
essa raccomanda dunque d'impedire nuove edificazioni alteranti questo carattere
primario. In particolare, il pendio prativo a valle del fronte edificato, in
cui è ubicato il fondo del ricorrente, è stato rilevato quale parte inedificata
irrinunciabile dell'insediamento (categoria di rilievo "a") che,
secondo gli obiettivi di salvaguardia, impone un divieto di edificazione e
l'eliminazione dei fattori perturbanti (obiettivo di salvaguardia
"a"). L'autorità comunale non è rimasta insensibile a queste preoccupazioni,
giacché in sede di adozione del piano regolatore ha incluso il comparto
all'esame in zona agricola e in zona di protezione del paesaggio ZPP1, quale
cornice agricola del villaggio di Bedretto (cfr. piano del paesaggio, elaborato
1, scala 1:10'000), in cui, di principio, sono ammessi solo interventi di
manutenzione, gestione e ripristino delle strutture morfologiche naturali (art.
22.
lett. b NAPR). Questo assetto pianificatorio risulta quindi perfettamente in
sintonia con l'ISOS, sia per quanto riguarda i rilevamenti, sia in merito alle
raccomandazioni. Di conseguenza, anche a prescindere dall'adempimento delle
condizioni dell'art. 15 LPT, la richiesta ricorsuale di includere il mapp. 231
in zona edificabile, che estenderebbe il margine del nucleo verso la strada
cantonale, alterandone la linearità dell'attuale fronte delle costruzioni,
oltre che compromettere la cornice verde di gran pregio, non può trovare
accoglimento pure per motivi paesaggistici, in particolare perché sarebbe chiaramente
in contrasto con le indicazioni dell'ISOS.
8.
Il
ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto, da una parte, al
mapp. 277, attualmente inedificato, a cui è stata concessa una facoltà
edificatoria (volumetria vincolata), e dall'altra parte, ai comparti
retrostanti al nucleo, che sono stati inseriti in zona edificabile, malgrado
fossero esposti a pericoli valangari. A torto. Il principio dell'uguaglianza
dinanzi alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost. e in precedenza art. 4 vCost.) ha una
portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori.
Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo
da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente
dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per
caratteristiche e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con
il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve
fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001
n. 49 consid. 5a). Ora, in concreto, l'assegnazione del
mapp. 231 alla zona agricola e alla ZPP1 è sorretta da motivi senza dubbio
oggettivi e ragionevoli, come ampiamente vagliato nei considerandi precedenti.
Peraltro, il riferimento dell'insorgente al mapp. 277 è sprovvisto di qualsiasi
pertinenza. La porzione di questo fondo, su cui è possibile erigere una
costruzione a volumetria vincolata, appartiene, come si può agevolmente
evincere del piano di dettaglio nucleo di villaggio di Bedretto e a differenza
del fondo del ricorrente, al comprensorio ampiamente edificato (cfr. supra,
consid. 5.1). Men che meno attinente, infine, il rapporto con i comparti
edificabili retrostanti al nucleo. Basti qui rilevare che Consiglio di Stato non
li ha approvati (cfr. risoluzione impugnata, pag. 24 e allegato n. 2).
9.
In
conclusione, il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La tassa di
giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28 legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1),
il quale è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili a favore
del comune, patrocinato da un avvocato (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 26, 36, 78 Cost. fed., 1, 2, 3, 6,
14, 15, 16, 17, 26, 33 LPT, 3 OPT, 25, 28, 37, 38, 67, 68 LALPT, 3, 5, 6, LPN,
28, 31 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1'100.- (millecento) e a rifondere al comune fr. 700.-
(settecento) per ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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