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Decisione

90.2007.124

Conferma non approvazione di una zona edificabile

8 settembre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. P__________ è proprietario dei mapp. 1'805, 1'088 e 1'042 in località Besenza (secondo la cartografia, Besenze secondo il registro fondiario) del

comune di Claro. Il primo mappale, inedificato, è una superficie prativa di 887

mq. Il mapp. 1'088 è invece così censito: A stalla, 88 mq, B tettoia 41 mq, c

prato 1'897 mq e d terreno annesso 3'547 mq. Il mapp. 1'042, che ha una superficie

complessiva di 1'042 mq, ospita una stalla di 102 mq e per il resto è inedificato.

B. Nella seduta 24 novembre 2003, il consiglio comunale di Claro ha

adottato la revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa, i mappali

1'085 e 1'042 sono stati interamente assegnati alla zona residenziale estensiva

R2; stessa sorte è toccata alla parte est del mapp. 1'088 per una profondità di

40/45 m a partire dalla strada Al Piz da Crèe andando verso ovest; per il resto

questo fondo è stato assegnato alla zona agricola, con specifica SAC. Tutte le

particelle descritte sono inoltre completamente incluse nella zona di interesse

archeologico. I mappali non erano assegnati alla zona edificabile nel piano

regolatore precedente, approvato dal Governo nel 1976.

C. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore il 10 luglio

2007; esso ha tuttavia negato l'approvazione a talune scelte, sospeso la

propria decisione in merito ad altre e modificato alcune d'ufficio. Per quanto

qui d'interesse, il Governo ha innanzitutto rilevato il forte

sovradimensionamento del piano regolatore del 1976: questo piano, tenuto conto

anche delle varianti nel frattempo approvate, permetteva l'insediamento di 4'600

abitanti, fronte a una popolazione che nel 2005 era di 2'370 abitanti. Per

questo motivo essenzialmente - oltre a ragioni paesaggistiche, urbanistiche,

naturalistiche e di tutela del territorio agricolo - l'Esecutivo cantonale non

ha approvato una serie di ampliamenti, rispetto al piano previgente, della zona

edificabile proposti dal comune. In particolare, non ha approvato la zona Besenza,

cui appartengono i fondi descritti di proprietà di P__________ (ris. impugnata,

pag. 25-26, pag. 138 e allegato 4), ordinando al comune di proporre una nuova

destinazione pianificatoria, attraverso l'elaborazione di una variante.

D. Con ricorso 2 ottobre 2007, RI 1 insorgono davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, contestando la decisione del Governo di non approvare

la zona edificabile in corrispondenza dei mapp. 1'088 e 1'085. Essi chiedono

che almeno 700 mq vengano attribuiti alla zona fabbricabile, in modo da

permettere loro l'edificazione di un'abitazione. Inoltre ritengono che i

rustici sui mapp. 1'088 e 1'085 (in realtà, al mappale 1'085 non vi sono

edifici, mentre ve n'è uno al mapp. 1'042) siano degni di ricostruzione e non

solo di manutenzione, come sosterrebbe il comune. I ricorrenti ricordano, in

fine, che i mappali sono urbanizzati, confinando anche con la strada comunale, disponendo

dei necessari allacciamenti alle canalizzazioni e alla rete elettrica.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che

il ricorso sia respinto; i motivi saranno, se necessario, riportati nel

seguito. Il municipio di Claro si limita a chiedere la conferma

dell'impostazione adottata dal consiglio comunale.

F. Il 6 novembre 2008 ha avuto luogo l'udienza, sono stati visitati i

luoghi e scattate alcune fotografie, consegnate agli atti. L'istruttoria è

stata dichiarata chiusa e le parti hanno rinunciato a presentare delle

conclusioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività

del gravame sono certe (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT;

RL 7.1.1.1).

1.1. Altrettanto sicura è la

legittimazione a ricorrere di P__________, proprietario

di fondi la cui situazione giuridica è stata modificata dal Governo (art. 38

cpv. 4 lett. c LALPT). Più dubbia risulta invece la qualità per agire di G__________.

Il Tribunale non ritiene necessario vagliarla nel dettaglio, siccome il ricorso

dev'essere comunque esaminato nel merito in quanto ricevibile almeno in

relazione al ricorrente P__________.

1.2. Nella misura in cui il ricorso fosse volto a ottenere una precisa

classificazione degli edifici rustici presenti sui mappali di proprietà di P__________,

il ricorso è invece irricevibile. Né il Governo, né il comune, si sono espressi

al riguardo nella presente procedura; una simile domanda appare dunque

prematura e dovrà semmai essere proposta nell'ambito della variante che il comune

deve elaborare per inserire gli edifici situati in zone che esso aveva adottato

come edificabili e che il Consiglio di Stato non ha approvato (cfr. ris. gov.

impugnata pag. 67 i.f. e pag. 138 § 5.2 lett. J).

1.3. Con queste precisazioni il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere

esaminato nel merito.

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700)

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

Considerandi

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire

nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio

oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della

pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,

II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente

quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

RI 1 insorgono contro la mancata approvazione da parte del Governo

della zona edificabile in corrispondenza dei fondi di loro proprietà.

3.1

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano

l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono delimitare in

primo luogo le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le

zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).

Di massima un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che

la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.

in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o

totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile hanno quindi una portata relativa e non un valore

assoluto. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione

del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non

conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Alexandre Flückiger, Commentario LPT n. 25-29 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2

Come appena visto, perché un fondo possa essere

attribuito alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi, come condizione

minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15 LPT, ciò che non è il caso

per i mappali oggetto della presente procedura.

3.2.1

Innanzitutto non è possibile ritenere che questi fondi appartengano ai

terreni edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla

giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15

lett. a LPT si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in

maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo

interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate

e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op.

cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). Ora, i fondi in questione sono ubicati a margine

della zona edificabile di Claro, chiaramente separati da questa dalla strada Al Piz da Crèe che costituisce un limite

coerente e ben percettibile nel territorio. Nemmeno giova, ai fini della

determinazione dell'appartenenza dei mappali in oggetto ai terreni edificati in

larga misura, la presenza di alcune costruzioni, a chiara connotazione rurale,

che non presentano le caratteristiche della zona residenziale, alla quale il

ricorso mira far attribuire i mappali in esame. Il sopralluogo ha permesso

infine di confermare quanto già emergeva dalla cartografia del piano: i mappali

appartengono chiaramente a un comparto agricolo, sostanzialmente inedificato,

che si snoda a ovest della citata strada.

3.2.2

I mappali in esame non sono nemmeno necessari per lo sviluppo del comune

dei prossimi quindici anni (cfr. art. 15 lett. b LPT). La decisione di

approvazione, come visto, spiega esaurientemente che la zona edificabile di

Claro è sovradimensionata, aspetto che il ricorrente non mette in discussione e

che il Tribunale ha avuto modo di esaminare e confermare nell'ambito di un

ricorso che lo contestava.

3.3

In definitiva, poiché nessuna delle condizioni alternative poste dall'art.

15.

lett. a e lett. b LPT è adempiuta, la decisione del Governo che non approva

la zona edificabile in corrispondenza dei fondi oggetto della presente

procedura appare corretta e deve essere confermata.

4.

In

assenza dei requisiti legali, nemmeno una ponderazione globale degli interessi

(cfr. consid. 3.1.) permetterebbe di attribuire il territorio in questione alla

zona fabbricabile. Ma in ogni caso deve anzitutto essere rilevato l'interesse

generale a impedire la formazione di zone edificabili troppo

vaste (cfr. RDAT 1-2001 n. 49, consid. 3c). Inoltre, la circostanza,

asserita dai ricorrenti, secondo i quali le particelle sarebbero urbanizzate, non

è decisiva e non conferisce un diritto alla loro attribuzione alla zona edificabile

(DTF 122 II 326 consid. 6a, 117 Ia 434 consid. 3g; RDAT I-2001 n. 49 consid.

3c; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321). Sempre a

causa del fatto che i requisiti legali minimi per l'attribuzione dei mappali in

oggetto alla zona edificabile non sono adempiuti, non è - nel caso concreto -

nemmeno possibile considerare l'aspettativa dei ricorrenti, che intendono

costruire su tali terreni la loro abitazione, come pure non è possibile spuntare

l'edificabilità di questi fondi per il fatto che essi posseggono nel comune

altri sedimi non edificabili. Da ultimo, va sottolineata l’imprescindibile

esigenza, troppo spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi

per le future generazioni.

5.

In

definitiva, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 15, 33 LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT, 28

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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