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Decisione

90.2007.125

Non approvazione di estensioni della zona edificabile: piano regolatore sovradimensionato e inidoneità all'edificazione

11 luglio 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i dati considerati dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata devono

essere relativizzati. Il comune avrebbe difatti conosciuto in questi ultimi

anni uno sviluppo edilizio tale, che l'effettiva disponibilità di terreni

edificabili per la residenza risulterebbe ormai limitata, come attesterebbe il

piano dello stato di edificazione datato luglio 2006 (cfr. ricorso 2 ottobre

2007 del comune di Cadro, doc. D). Ciò, sostengono gli insorgenti, a fronte di

ampliamenti di entità modesta della zona edificabile, come avvenuto nel caso di

tutte le zone all'esame. In merito ai singoli azzonamenti, gli insorgenti osservano

come la zona edificabile speciale ZES 4 in località __________, oltre che già

urbanizzata, sia largamente edificata, giacché su soltanto 2'000 mq circa di

superficie insistono almeno tre edifici. Del resto, scopo di questa

pianificazione era semplicemente quello di consentire il mantenimento dell'edificazione

esistente, rispettivamente il cambiamento di destinazione a scopo abitativo

dell'ex-stallino, garantendo così al proprietario una certa qual sicurezza giuridica

per la continuità d'uso del comparto, senza per questo generare particolari

ripercussioni sul territorio. Relativamente all'ampliamento della zona residenziale

ZR in località __________, comune e proprietari evidenziano come esso

costituisca, ad ovest di via __________, semplicemente un completamento

organico, e limitato, della zona edificabile già delimitata con il previgente

piano regolatore, che abbracciava i mapp. 998 e 999, già edificati. Del resto,

parzialmente edificata, oltre che urbanizzata, appare pure l'estensione in discussione,

specialmente per ciò che concerne i mapp. 995 e 996. Particolarmente idoneo

all'edificazione, questo comparto, oltre che discosto dalla strada, risulterebbe

schermato dalle immissioni foniche dalle edificazioni esistenti. Per contro,

esso rivestirebbe un interesse agricolo limitato sia per l'esigua superficie in

gioco, sia per la modesta idoneità. Di conseguenza, concludono gli insorgenti, una

corretta ponderazione degli interessi non potrebbe che condurre ad affermare la

legittimità di questo ampliamento contenuto della zona edificabile. In merito

all'estensione della zona residenziale in località __________, area ritenuta

urbanizzata ed idonea all'edificazione, i ricorrenti contestano che la strada

di quartiere, laddove lambisce i fondi all'esame, possa costituire il limite

del comparto residenziale, quando nel tratto precedente, sia su un lato, che su

quello prospiciente, si trova a contatto con fondi edificabili già edificati.

In realtà, il confine naturale del comparto sarebbe dato dal limite dell'area

forestale, che per l'appunto è stato ritenuto dal comune per definire in quel

luogo il nuovo assetto del comparto residenziale. Quanto all'asserito pregiudizio

all'ambiente naturale lungo le sponde dell'adiacente riale __________, essi

ritengono che non verrebbe minimamente pregiudicato dall'ampliamento in parola,

giacché sufficientemente discosto dallo stesso e protetto dalla fascia boschiva

che in quel settore lo integra. Infine, gli insorgenti, alludendo alla violazione

del principio della parità di trattamento, lamentano che in località __________

il Consiglio di Stato ha approvato l'inserimento in zona edificabile degli

adiacenti mapp. 384, 386, 387, 400 e 405, che pure evidenziavano una situazione

del tutto analoga ai mapp. 446 e 1'249, per contro esclusi dalla stessa.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità postula la reiezione di tutti i ricorsi, mentre il municipio, per

quanto riguarda i gravami dei proprietari, ne chiede l'accoglimento.

F. In data 15

maggio 2008 si è tenuta l'udienza con i rappresentanti del comune, i quali hanno

rinunciato all'esperimento del sopralluogo in contraddittorio e si sono dichiarati

d'accordo al congiungimento del ricorso con quelli inoltrati dai privati sui

medesimi oggetti, ai fini dell'emanazione di un unico giudizio. Essi hanno

rinunciato a prendere posizione in merito agli accertamenti esperiti dal Tribunale

in merito all'idoneità agricola dei terreni interessati. Dopo ampia discussione

le parti hanno confermato le rispettive posizioni e allegazioni. Il Tribunale

ha quindi dichiarato chiusa l'istruttoria.

G. Nella

medesima giornata si sono poi tenute le udienze con i ricorrenti, proprietari

dei fondi, ciascuno in sede separata. Tutti si sono dichiarati d'accordo con la

congiunzione dei loro ricorsi con quello inoltrato dal comune sugli stessi

oggetti, in vista dell'emanazione di una sola sentenza. Il Tribunale ha

esperito sopralluoghi in contraddittorio in località __________, __________ e __________,

durante i quali sono state scattate alcune fotografie, poi acquisite agli atti.

I proprietari del mapp. 997 hanno prodotto i documenti da 1 a 3, comprovanti i valori di stima del

loro fondo, che già dal 1993 era stato stimato come edificabile. Il Tribunale

ha intimato ai proprietari, seduta stante, l'estratto del catasto delle

idoneità agricole riferito al mapp. 446 e la presa di posizione della Sezione

dell'agricoltura 27 marzo 2008, in merito all'idoneità agricola dei mapp. 996 e 997, fissando agli

stessi un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni. Con

questa riserva, l'istruttoria è poi stata dichiarata chiusa.

H. Nel termine

assegnato sono giunte le osservazioni dei ricorrenti in merito ai mapp. 996 e

997, la cui idoneità agricola è stata contestata, giacché questi fondi non

erano stati rilevati nel catasto delle idoneità agricole, e al mapp. 446, la

cui idoneità agricola, rilevata quale idoneo alla viticoltura e sfalcio, non sarebbe

di grande pregio e corrisponderebbe alla medesima assegnabile a qualsivoglia

terreno edificabile nella stessa situazione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio, in seguito LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38

cpv. 4 lett. c LALPT). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b legge federale sulla pianificazione

del territorio (in seguito LPT) il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),

che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo

significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle

scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine

d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il

Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento

a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra

più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od

opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la

soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo

corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza

sulla pianificazione del territorio, in seguito OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid.

6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale

unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib

121.

consid. 5; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi

in cui sono impugnati un diniego di approvazione

rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal

Consiglio di Stato.

3.

Come

anticipato in narrativa, i ricorrenti si aggravano contro la decisione del Consiglio

di Stato, chiedendo la conferma della decisione del consiglio comunale di Cadro

di assegnare i fondi in discussione alla zona edificabile ZES 4 e alla zona residenziale

ZR.

4.

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e

coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale

(art. 2 cpv. 1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per

i piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,

piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella

disciplina dell'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi

strumenti devono difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una

funzione chiara e ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone

d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo

l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati

in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati

entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va

attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale

degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a

salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente

o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata

relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato

alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15

n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La definizione

dell'idoneità all'edificazione deve inoltre tener conto, segnatamente, delle

esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3 lett. b LPT; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 50

segg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 317).

4.1

Per

quanto riguarda i comparti in località __________, __________ e __________

all'esame, occorre riprendere quanto accertato dal Consiglio di Stato con

risoluzione 13 febbraio 2007 (n. 813), con cui esso, approvando la revisione

generale del piano regolatore di Cadro, ha anticipato l'intenzione di negare

l'approvazione ai suddetti ampliamenti della zona edificabile. Nell'ambito

dell'esame del dimensionamento del piano regolatore (art. 15 lett. b LPT), il

Governo ha rilevato in quell'occasione che il piano delle zone edificabili sottoposto

per approvazione confermava l'assetto di quelle del previgente piano regolatore

(PR 82), da un lato, ed estendeva alcuni settori, tramite nuovi azzonamenti,

dall'altro lato. A mente dell'Esecutivo cantonale, potevano però essere presi

in considerazione soltanto quegli ampliamenti, di modeste entità, volti a

recuperare superfici, accertate non più boschive, che tendevano a migliorare

l'assetto della zona edificabile comunale e che pertanto, a prescindere dagli

aspetti legati al dimensionamento del piano regolatore, risultavano giustificati

da un sufficiente interesse pubblico. Non è e non era questo il caso delle

estensioni in località __________, __________ e __________ (cfr. risoluzione

governativa 13 febbraio 2007, n. 813, pag. 17). Ora, questi ampliamenti della zona

edificabile, nel loro complesso per nulla contenuti, non rispondono ad una prevedibile

necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15

lett. b LPT. In effetti, l’apprezzabile dimensionamento della zona edificabile

del piano regolatore era già stato segnalato dal dipartimento del territorio in

sede di esame preliminare (cfr. esame preliminare 22 gennaio 1998, pag. 6) ed è

fra i motivi principali che hanno condotto il Consiglio di Stato a negarne

l'approvazione (cfr. risoluzione governativa 13 febbraio 2007, pagg. 14 e seg.,

18.

e 19; risoluzione impugnata, pag. 4, 5 e 6). Difatti, il Governo ha appurato

che le zone edificabili residenziali in senso lato sono

dimensionate in modo tale da soddisfare ampiamente il presumibile bisogno per

lo sviluppo del comune nei prossimi 10-15 anni, giacché permettono di accogliere

circa 3'625 abitanti rispetto ad una situazione di partenza, riferita al 2004,

di 1'753 abitanti, pari ad un incremento di oltre il 107% (cfr. risoluzione di

approvazione del piano regolatore 13 febbraio 2007, cifra 3.5.1, lett. a, pag.

14.

seg.). Com'è noto, sussiste un interesse generale ad impedire la formazione

di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Questa considerazione deve, di conseguenza, essere applicata anche

ai fondi dei ricorrenti. L'inattendibilità della prognosi di sviluppo alla base

del dimensionamento del piano regolatore è proprio confermata dal piano dello

stato dell'edificazione (cfr. ricorso del comune di Cadro 2 ottobre 2007, doc.

D, in atti) la quale, malgrado attesti un certo qual fervore edilizio che ha

interessato il comune in questi ultimi anni, conferma nel contempo l'ampia riserva

ancora disponibile di terreni edificabili.

4.2

In

concreto, la visita dei luoghi, unitamente alla visione dei piani, hanno

permesso di appurare che, per i comparti all'esame, nemmeno è

adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con terreni già edificati in

larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il

territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole

particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona

edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta; non

entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni agricole (RDAT I-2001

n. 49 consid. 3b; Flückiger,

op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319).

4.2.1

In effetti, la zona

edificabile speciale ZES 4, che si identifica esclusivamente con il mapp.

1'409, presenta anzitutto dimensioni assai contenute (2'254

mq). Essa non adempie pertanto nemmeno ai requisiti quantitativi minimi per

poter costituire una zona edificabile per la residenza. Inoltre, come ha

correttamente considerato il Consiglio di Stato, questo comparto appare isolato

rispetto all'ulteriore zona edificabile del comune: in nessun caso tale area

può essere messa in relazione con quella di ampie dimensioni, assegnato alla

zona residenziale, che si sviluppa attorno al tracciato della strada cantonale,

così da poterne costituire un ampliamento. Ferme queste premesse, la superficie

in oggetto non può pertanto essere assegnata alla zona fabbricabile già perché

la creazione di piccole zone edificabili, isolate dal comprensorio edificato ed

edificabile, disattende i principi della pianificazione del territorio e la

relativa legislazione federale, che mirano ad impedire la dispersione delle

costruzioni sul territorio (RDAT I-2003 n. 57 consid. 4.5. con rinvii). Tanto

più in un comune come Cadro, la cui zona edificabile risulta già particolarmente

estesa. La semplice presenza di un gruppo di edifici

all'apice di una strada non basta ancora per determinare un territorio

ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza. Al contrario,

dal profilo formale, le citate edificazioni appaiono come una casuale

disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate, avvenuta in tempi in cui

i piani regolatori non erano ancora in vigore: esse non connotano di certo

l'abbozzo di un insediamento riconducibile ad un disegno unitario. Ciò è palesemente

confermato, tra l'altro, proprio dal contesto in cui questi edifici sono

immersi: da un lato, verso nord, essi sono posti ai margini del vasto

comprensorio agricolo in località dei __________, in merito al quale il

Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, non ha approvato la zona

AP-EP 2 che lo interessava, rinviando gli atti del piano regolatore al comune

affinché l'attribuisse, tramite una variante, alla zona agricola (cfr. risoluzione

impugnata, pag. 10). Dall'altro lato, verso sud, essi sono lambiti dal

comprensorio agro-forestale in località __________.

4.2.2

Come detto in

precedenza, anche per ciò che concerne l'ampliamento della zona residenziale ZR

in località __________, il requisito di applicazione dell’art.

15.

lett. a LPT non è soddisfatto. Quest'area, che presenta una superficie di

circa 5'000 mq, è edificata soltanto con un rustico, recentemente trasformato a

scopo residenziale, ed un manufatto adibito a deposito. Anche considerando le

due abitazioni poste più ad est, che insistono però sui mapp. 998 e 999, già

ricompresi nella zona edificabile del previgente piano regolatore, tale

comparto non può essere considerato ampiamente edificato ai sensi di quanto

spiegato in precedenza. Esso fa piuttosto parte di quel territorio inedificato che,

per la presenza di aree prative intercalate da vigneti e fasce boschive, si

differenzia morfologicamente e funzionalmente dalla zona edificabile del comune

che, in quel comprensorio, si estende ad est, sul versante opposto della strada

cantonale. In questo senso, suscita semmai qualche perplessità anche l'apertura

della zona edificabile, avvenuto sotto l'imperio del previgente piano

regolatore, ai succitati mapp. 998 e 999.

In aggiunta

a quanto precede, va osservato che per quanto riguarda il mapp. 997, in forte pendenza, sussistono seri

dubbi circa l'idoneità alla costruzione. Non solo, ma come è risultato dal

sopralluogo, ad aggravare la situazione dell'area in questione, quantomeno del mapp.

997.

e di una parte di quelli retrostanti, vi è pure il carico fonico

proveniente dalla strada cantonale, suscettibile di per sé stesso di compromettere

l'idoneità per una edificazione a scopi residenziali. Difatti, come rettamente

ha sostenuto il Consiglio di Stato, le nuove zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al

soggiorno prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni

in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali

questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione,

sistemazione o costruzione (cfr. art. 24 cpv. 1 LPAmb

ed anche l'art. 29 dell'ordinanza sull'inquinamento

fonico del 15 dicembre 1986; OIF, di medesimo tenore). Queste disposizioni

tornano in concreto applicabili ai terreni in questione, dal momento che, vista

la precedente assegnazione nel piano regolatore ad una zona non edificabile del

territorio comunale (territorio residuo: art. 33 vNAPR), per tali fondi si

tratta di un nuovo inserimento nella zona edificabile (su questo aspetto cfr. Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,

Zurigo 2000, n. 12 e segg. ad art. 24; Flückiger,

in Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 44 e 51 ad

art. 15; Favre, La protection

contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurigo 2002,

pag. 248 e segg.). Di conseguenza, il livello delle immissioni di rumore per

questa area non deve superare i valori di pianificazione di 55 dB(A) di giorno

e 45 dB(A) di notte stabiliti al n. 2 dell'allegato 3 dell'OIF per le zone alle

quali è assegnato un grado di sensibilità al rumore II, come in concreto. In

presenza di questo fenomeno, trattandosi nella fattispecie dell’apertura di

nuove zone edificabili, incombeva all’ente pianificante di accertare dapprima

l’entità delle immissioni e di dimostrare, se del caso, il rispetto dei valori

di pianificazione per il grado di sensibilità al rumore II attraverso misure di

pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 LPAmb e 29 OIF; cfr. Wolf, op. cit. n. 23 e segg. ad art.

24; Favre, op, cit., pag. 253 e

segg.). Riguardo a questo aspetto, il Consiglio di Stato ha rettamente rilevato

che il comune di Cadro, non avendo esperito nulla in questa fase, non aveva

fatto prova di una corretta gestione del problema delle immissioni foniche nel

comparto in oggetto, pertanto l’ampliamento non poteva essere approvato.

4.2.3

Infine,

i mapp. 446 e 1'249 in località

__________ configurano al massimo un'estensione della zona residenziale

esistente. Privi come sono di edificazioni, non possono certamente ambire ad essere

considerati quale territorio edificato in larga misura. Poco importa se con

tale ampliamento verrebbe posto, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, un

limite pianificatorio della zona edificabile plausibile, in corrispondenza di

quello dell'area forestale. Quel che conta - e che basta - ai fini del presente

giudizio è che il perimetro della zona residenziale ZR, così come era stato definito

dal previgente piano regolatore e che il Consiglio di Stato ha ripristinato tale

e quale con la risoluzione impugnata, sia pianificatoriamente corretto e

giustificato. Ciò che nel caso non fa alcun dubbio. Difatti, il mapp. 446, che

confina direttamente con il mapp. 1'395, ubicato in zona edificabile, è

tuttavia chiaramente separato dallo stesso dal muro in cemento armato di

sostegno al terrapieno di quest'ultimo fondo (cfr. fotografie, in atti),

costituendo un limite pianificatorio chiaro, valido e coerente con il contesto

territoriale.

4.3

Nell'ambito della ponderazione generale degli interessi (cfr. consid. 4), va innanzitutto

ricordata l'esigenza, troppo spesso trascurata, di mantenere sufficienti spazi

liberi per le future generazioni, oltre che al già ricordato obiettivo di impedire

la formazione di zone edificabili troppo vaste (cfr. consid. 4.1). Va poi

ricordato che gli ampliamenti in località __________ e __________ fanno parte a

tutta evidenza di comparti caratterizzati dalla presenza di vigneti, constatati

anche sui mapp. di alcuni ricorrenti (mapp. 996 e, soprattutto, 997),

intercalati da fasce boschive ed estensioni prative. Si giustifica pertanto di

preservare questi territori da un'ulteriore edificazione anche per motivi di

ordine agricolo. Difatti, dallo stretto profilo dell'idoneità del terreno, il

mapp. 446, che presenta una superficie omogenea e di notevole estensione, è

valutato dal catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione

dell'agricoltura, come idoneo alla viticoltura e allo sfalcio (cfr. anche piano

direttore, rappresentazione cartografica n. 13, che lo classifica fra gli altri

terreni idonei all'utilizzazione agricola), mentre i mapp. 996, 997 e 1'348,

non rilevati dal suddetto catasto, sono comunque da ritenere con ogni evidenza

idonei all'agricoltura (cfr. presa di posizione 27 marzo 2008 della sezione

dell'agricoltura, sopralluogo e fotografie, in atti), malgrado le osservazioni

di senso contrario degli insorgenti. A queste ragioni si aggiungono anche

questioni di ordine naturalistico: il territorio in località __________ è

incluso nel perimetro della zona naturale protetta (ZNP) dei __________,

indicato nel piano direttore (cfr. loc. cit., scheda di coordinamento 1.2,

oggetto 1.2.20, rappresentazione cartografica n. 13). La revisione del piano regolatore

ha ripreso questo perimetro, consolidandolo attraverso il piano del paesaggio

(cfr. legenda: sequenza di cerchi colore verde), tracciandolo in corrispondenza

del limite della zona edificabile che, in quel luogo, rimane dunque esclusa

dalla ZNP.

4.4

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, l'assegnazione dei fondi dei

ricorrenti alla zona edificabile deve pertanto essere esclusa. Va aggiunto, a

tale proposito, che la circostanza, secondo cui i comparti in questione siano

urbanizzati, non è decisiva e non conferisce un diritto all'attribuzione dei

fondi alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

321). Di conseguenza, la risoluzione impugnata, ponendo il piano regolatore in

consonanza con l'ordinamento giuridico, non è nemmeno lesiva dell'autonomia

comunale.

5.

La

contestata risoluzione governativa non è nemmeno costitutiva di una disparità

di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost. fed.). Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi

alla legge ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti

pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare,

talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile

trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni

analoghi per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in

sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento

deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, in concreto, i motivi per escludere i fondi in

parola dal perimetro della zona edificabile sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli,

come vagliato nei considerandi precedenti. Meritano, pertanto, conferma. Va

aggiunto, per chiarezza, che il Consiglio di Stato, in località __________, ha

approvato l'inserimento in zona residenziale ZR soltanto di quei fondi o parte

di essi che erano situati all'interno del comparto edificabile del previgente

piano regolatore o cinti dalla curva di via __________ e che sono poi stati

accertati non più boschivi. Contrariamente a quanto sostengono alcuni

ricorrenti, il mapp. 400 era già a tutti gli effetti inserito in zona edificabile

dal previgente piano regolatore e costituiva, con il suo confine meridionale,

il limite estremo del perimetro dell'allora zona residenziale semiestensiva

(cfr. piano delle zone PR 82 con piano delle zone PR all'esame).

6.

In

conclusione, i ricorsi devono essere tutti integralmente respinti. A carico dei

ricorrenti, proprietari dei fondi interessati, devono essere poste la tassa di

giudizio e le spese. Il comune, invece, può essere sollevato dal loro pagamento

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 Cost., 2, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 33

LPT, 3 OPT, 24, 37, 38 LALPT, 24 LPAmb, 29 OIF, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2. Le tasse

di giudizio e le spese per complessivi fr. 3'200.- (tremiladuecento) sono poste

a carico in ragione di fr. 800.- (ottocento), solidalmente, di __________, __________

e __________ ed __________, di fr. 600.- (seicento), pure in via solidale, di __________

e __________, di fr. 600.- seicento (seicento) di __________, di fr. 600.-

(seicento), solidalmente, di __________ e __________ e __________ e di fr.

600.- (seicento), in via solidale, della __________ e della __________.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

.,;

,

-,

,

,

,

,

ocinati,;

,

,

,

,

ocinati:.,;

,

,

,

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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