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Decisione

90.2007.126

Stralcio di un perimetro di rispetto di un bene culturale per carenza di motivazione

30 novembre 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella seduta 24 novembre 2003, il consiglio comunale di Claro ha

adottato la revisione del piano regolatore. La part. 672, di proprietà della RI

1, è stata assegnata alla zona residenziale estensiva R2. Nel contempo il

comune ha adottato l'art. 30 delle norme di attuazione del piano regolatore

(NAPR), relativo ai monumenti culturali, indicando, come richiesto dal Dipartimento

del territorio in occasione dell'esame preliminare 17 giugno 1997 (cfr. pag.

9), l'edificio rustico a Temp tra quelli di rilevanza cantonale.

B. Il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore il 10 luglio

2007. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune scelte, sospeso la

propria decisione in merito ad altre e modificato alcune d'ufficio. Per quanto

qui interessa, il Governo ha approvato la zona R2 in corrispondenza della part.

672, modificato d'ufficio la formulazione dell'art. 30 NAPR per adattarlo alla

legislazione in vigore e istituito un perimetro di rispetto a protezione

dell'edificio a Temp, con l'obiettivo di controllare gli interventi

architettonici nelle immediate vicinanze (ris. gov. 2007, pag. 53, 84 allegato

24). Da ultimo, l'Esecutivo cantonale ha inserito d'ufficio un nuovo articolo

nelle NAPR, il cui tenore è il seguente (ris. gov. 2007, pag. 85):

art.

30bis - perimetri di rispetto

A tutela dei seguenti beni culturali d'interesse cantonale è istituito un perimetro

di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni

culturali:

(…)

2. Edificio rustico a Temp

(…)

Entro questi perimetri non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere

la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Ogni

domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nei perimetri

di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni

culturali.

C. Con ricorso 5 ottobre 2007, la RI 1 insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento del perimetro di rispetto

Considerandi

appena descritto e, in generale, dei dispositivi che toccano la part. 672 di

sua proprietà. La ricorrente critica i provvedimenti adottati d'ufficio dal Governo

sotto il profilo dell'interesse pubblico, della proporzionalità, del divieto

dell'arbitrio e della stabilità dei piani. Inoltre, chiede la conferma

dell'inserimento della sua particella in zona R2.

D. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che

il ricorso sia respinto, mentre il municipio non formula osservazioni. I motivi

saranno, se necessario, ripresi nel seguito.

E. Il 4 novembre 2008 ha avuto luogo un'udienza, alla quale ha

partecipato anche un rappresentante dell'Ufficio dei beni culturali. Sono

quindi state acquisite agli atti le fotografie scattate in occasione del

sopraluogo esperito poco prima nell'ambito di un ricorso analogo. L'istruttoria

è stata dichiarata chiusa e le parti hanno rinunciato a presentare conclusioni

scritte.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività

del gravame sono date (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT;

RL 7.1.1.1). Il Tribunale, in merito alla legittimazione attiva della

ricorrente, considera quanto segue.

1.1

Giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LALPT, contro le decisioni del Consiglio di

Stato di cui all'art. 37 LALPT, sono legittimati a ricorrere il comune, i già

ricorrenti per gli stessi motivi

e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal

Governo. Il privato cittadino è, pertanto, legittimato a insorgere solo se ha

precedentemente ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi

in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del

legislativo comunale, segnatamente

quindi un diniego di approvazione, rispettivamente una modifica d'ufficio del

piano regolatore. La RI 1, proprietaria di un fondo

toccato da un provvedimento introdotto tramite una modifica d'ufficio decisa

dal Consiglio di Stato, è di principio legittimata a ricorrere, in applicazione

dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Tale legittimazione deve essere tuttavia

negata per quanto concerne la domanda di confermare l'inserimento del suddetto

mappale nella zona R2. Come visto, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare

tale attribuzione, decisa dal comune. La ricorrente non può quindi fondare la

sua legittimazione attiva a porre una simile domanda su nessuna delle ipotesi

previste dall'art. 38 cpv. 4 LALPT. Su questo punto il ricorso è, pertanto, irricevibile.

1.2

La ricorrente chiede inoltre l'annullamento di tutti i punti del

Dispositivo

dispositivo che toccano il suo mappale. Tale domanda, formulata in modo assai

generico, non è neppure sommariamente motivata nel ricorso che, appunto, si

concentra sul problema del perimetro di rispetto. Ora, siccome la motivazione

costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa

dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare

il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione,

all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo tempo,

nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 della legge di procedura per le

cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1; STPT 90.2002.45

del 20 febbraio 2003; Thomas Merkli/Arthur

Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über di Verwaltungsrchts­pfle­ge

im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoît

Bovay, Procédure administrative,

Berna 2000, pag. 388; Adelio Sco­la­ri,

Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n.

1239). Pertanto anche tale domanda è irricevibile.

1.3. Con queste precisazioni, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve

essere esaminato nel merito.

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge

federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il

piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità

ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire

nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo

e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione

di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno

2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente

quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.3.1. La RI 1 chiede l'annullamento del perimetro di rispetto del

rustico a Temp, che interessa anche il mapp. 672 di sua proprietà. Essa

ritiene che il provvedimento sia lesivo della garanzia della proprietà, poiché non

sorretto da un interesse pubblico preponderante e sproporzionato. Il rustico -

d'interesse assai relativo viste le dimensioni ridotte, lo stato di conservazione

e oggetto di alcuni interventi irrispettosi - nemmeno sarebbe visibile dal suo

fondo, siccome posto all'interno di un nucleo e circondato da edifici. La

conformazione della part. 672 farebbe sì che nessuna nuova costruzione potrebbe

mai disturbare l'esistenza del bene protetto. L'art. 30bis NAPR sarebbe

incompatibile con la protezione dall'arbitrio sancita dalla Costituzione,

poiché conferisce all'Ufficio dei beni culturali la possibilità di pronunciarsi

su ogni progetto edilizio, senza fornire alcuna indicazione, riferimento o criterio

per la valutazione. Da ultimo, l'insorgente pretende che la modifica d'ufficio

operata dal Governo sarebbe contraria al principio della stabilità del piano

regolatore, visto che il fondo è stato oggetto di una variante, approvata dal

Governo nel 1993, in occasione della quale questi non aveva ravvisato alcuna

necessità di proteggere ulteriormente l'edificio in questione.

3.2. La Divisione spiega che l'estensione del perimetro dovrebbe essere considerata

alla luce del fatto che non solo la tutela dell'oggetto in sé, ma anche del suo

contesto ambientale e urbanistico, ha assunto un ruolo importante. Il perimetro,

che non metterebbe in discussione i parametri edilizi della zona R2, non costituirebbe

un vincolo eccessivo. Le modifiche ai progetti edilizi che l'Ufficio dei beni

culturali potrà richiedere dovranno essere fondate, giustificate e non limitative

dei parametri edificatori della zona; esse saranno impugnabili; un eventuale

arbitrio dell'ufficio preposto non può essere pregiudizialmente contestato in

questa sede. Il perimetro di rispetto serve a garantire una buona qualità

architettonica delle costruzioni una coerente organizzazione degli spazi aperti

nell'area di pertinenza del bene culturale e non a inibire l'edificazione nei

suoi dintorni. D'altronde, il contestato art. 30bis NAPR non fa altro

che riprendere l'art. 22 cpv. 2 della legge sulla

protezione dei beni culturali, del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), precisandone

l'estensione (mantenimento della visibilità del bene protetto) e la competenza

nell'ambito della procedura edilizia. Pretestuosa, infine, l'asserita

violazione del principio della stabilità del piano. In ogni caso, il rustico a Temp

è da tempo oggetto di importanza culturale cantonale e la definizione del perimetro

è avvenuta dopo l'introduzione della citata legge del 1997, ciò che è da

considerarsi cambiamento delle circostanze atto a giustificare la modifica

pianificatoria.

4.4.1. La protezione

della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla

Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche

del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità

naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando

vi sia un interesse generale e preponderante. Il paesaggio è parimenti protetto

dalla LPT, il cui art. 3 cpv. 2 stabilisce che dev'essere rispettato e che

in particolare (lett. b) occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli

edifici e gli impianti, nonché (lett. d) conservare i siti naturali. Giusta

l'art. 14 cpv. 2 LPT, i piani regolatori devono delimitare le zone protette,

che comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro

rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore

naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti caratteristici, i luoghi

storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i biotopi per gli animali

e vegetali degni di protezione (lett. d). Il diritto cantonale può prevedere,

in vece delle zone protette, altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).

4.2. A livello cantonale, oltre al decreto legislativo sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio, del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1), e

all'istituto del piano del paesaggio (art.

28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle

rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è

assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione

delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli

edifici di pregio storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo

l'art. 29 LALPT, il piano regolatore può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni,

singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e

la caratteristica del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole

sulla manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).

4.3. Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la LBC, che

ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti storici e artistici,

del 15 aprile 1946 (LMS). Questa nuova legge, fondata su una

nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa

riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di

tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un

popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che

possono anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non

per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni

culturali diverse.

4.3.1. La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario

e dell'ente pubblico (cfr art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i

beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la

definizione di bene culturale: ossia un bene che riveste importanza per la

collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche

religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico,

archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di

protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti,

le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche

ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 del codice civile

svizzero, del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) come oggetti che possono essere

trasferiti senza alterarne la sostanza. Non solo oggetti singoli possono essere

oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo

insieme (come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può

essere protetta nella sua globalità (cfr. messaggio concernente il disegno di

legge sulla protezione dei beni culturali, del 14 marzo 1995, n. 4387, in: RVGC

1997, sessione ordinaria primaverile, volume 1.2, pag. 1003 segg., commento

agli art. 2-4 del progetto, pag. 1026 seg.). Si deve però trattare di prodotto

del lavoro dell'uomo: è pertanto il territorio costruito (nuclei,

giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa legge,

anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere

assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di

rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio

cit., § 4.2 lett. b, pag. 1023 ).

4.3.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti

quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli

immobili, la legge distingue tra quelli d'interesse cantonale e quelli d'interesse

locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale

che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20

cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2

LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le

collettività locali. La ragione delle predette

distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a

ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

4.3.3. L'art. 19 LBC definisce le condizioni generali

dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a priori criteri di

giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un bene viene protetto:

determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico,

ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto,

riveste per la collettività in quanto luogo o fram-mento della memoria collettiva.

L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma che si tratti di

beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori

essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire (cfr.

messaggio cit., commento all'art. 19 del progetto, pag. 1032). La legge affida alla commissione dei beni culturali (CBC; art. 45

LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità

culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica

la protezione di un bene (messaggio cit., commento all'art. 45 del progetto,

pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze

in parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio

collettivo, dall'altro consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene

(Patrizia Cattaneo Beretta, La legge cantonale sulla

protezione dei beni culturali, in: RDAT I/2000, pag. 139 segg., § 4.3.2., pag.

152). Per quanto concerne la

protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela

s'inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del

piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione

e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi

anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi

cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La

commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di

esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere

(cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della

protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e

il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

4.3.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione

contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo

insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le

circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un

perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili

di compromettere la sua conservazione o la sua valorizzazione (cpv. 2). La

citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione

sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere

tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale

(cfr. anche Elsbeth Wiederkehr Schuler,

Denkmal- und Ortsbildschutz: die Rechtsprechung

des Bundesgerichts und des Zürcher Verwaltungsgerichts, Zurigo 1999,

pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare di un immobile,

risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua situazione nel

contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non

potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una

facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza

la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione

analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art.

12 abrogata LMS, cfr. messaggio cit., commento ad art. 22-29, pag. 1037). Il

perimetro di rispetto è delimitato nel piano delle zone.

5.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale,

è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio

della proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4

Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità,

l'interesse pubblico e proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi

giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie la attività

(art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la

generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al

potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un

provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando

la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi

pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,

op. cit., n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le

restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse

pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per

conseguirlo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del

proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di

interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b

con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari,

op. cit., n. 595-610).

6.Conformemente alle direttive ricevute dal Dipartimento, il comune ha

inserito l'edificio rustico in località Temp (mapp. 677) tra i monumenti

culturali di rilevanza cantonale; tale denominazione è poi stata modificata

dal Consiglio di Stato in beni culturali d'interesse cantonale, in

consonanza con la LBC, nel frattempo entrata in vigore. Tale modifica, di

natura formale, non ha mutato la qualifica del bene in questione la quale,

inoltre, è rimasta inimpugnata, anche in questa sede.

7.La ricorrente non mette in dubbio, a ragione, la facoltà per il Governo

di istituire il controverso perimetro di rispetto, in ogni caso data (cfr. in

particolare consid. 4.3.4). Il provvedimento impugnato, però, non è stato

motivato tanto quanto alla necessità di istituire il perimetro di rispetto,

quanto alla sua estensione. La decisione è, dunque, insufficientemente

motivata, in contrasto al principio fondamentale sancito all'art. 26 cpv. 2

LPamm e in contrasto con una delle componenti essenziali del diritto di essere

sentito (Borghi/Corti,

op. cit., n. 1 ad art. 26 LPamm). Fa difetto, difatti, una qualsiasi spiegazione sulla sua

necessità, sulle circostanze che hanno spinto a delimitarlo nelle adiacenze del

bene culturale in oggetto. Il difetto di motivazione appare, altresì, più grave

se si considera che le esigenze relative alla motivazione sono accresciute se,

come nel caso concreto, l'applicazione della legge implica esercizio del potere

di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica indeterminata (cfr.

Scolari, op. cit., n. 395 e DTF

ivi citata, n. 536). S'impone, dunque, il parziale annullamento della

risoluzione impugnata, stralciando il perimetro di rispetto contestato e l'art.

30bis cpv. 1 cifra 2 NAPR. Gli atti sono, di conseguenza, retrocessi

al Governo affinché fornisca una congrua motivazione per l'istituzione del

perimetro di rispetto e dei criteri alla base della sua limitazione (art. 65

cpv. 2 LPamm).

8.Siccome il ricorso dev'essere accolto già solo per il motivo appena spiegato,

non è necessario qui esprimersi sulle altre censure ricorsuali, in particolare sulle

critiche mosse all'art. 30bis NAPR. Allo stadio attuale, con lo

stralcio del perimetro contestato, tale norma non tocca (interessa) più il

fondo della ricorrente.

9.Da ultimo, al fine di prevenire future contestazioni in merito, il

Tribunale ritiene invece necessario esprimersi circa la pretesa violazione del

principio della stabilità dei piani. Il piano in esame data del 1976, mentre la

variante invocata dalla ricorrente - a sostegno della sua tesi- risale al 1993.

Più di trenta, rispettivamente, più di quindici anni sono trascorsi da questi

due atti pianificatori. La censura, manifestamente infondata e al limite del

temerario, dev'essere disattesa e non merita ulteriori approfondimenti.

10. Gli atti

sono quindi ritornati al Consiglio di Stato perché emani una nuova decisione,

fornendo una congrua motivazione sia per l'istituzione del perimetro di

rispetto, sia per i criteri alla base della sua delimitazione (art. 65 cpv. 2

LPamm).

11. Per i

pregressi motivi, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto. La

tassa di giustizia, di fr. 500.-, dev'essere posta a carico della ricorrente (art.

28 LPamm). Allo Stato, soccombente nella presente procedura, devono essere caricate

le ripetibili per un importo di fr. 2'000.- (art. 31 LPamm). Il Tribunale

condanna pertanto lo Stato al versamento delle ripetibili, al netto della tassa

di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 26, 36 e 78 Cost., 2,3, 14,17, 26 e

33 LPT, 28, 29, 37 e 38 LALPT, 2, 3, 5, 19, 20, 22 e 45 LBC, 16 RBC, 26, 28, 31

e 65 LPamm, 30 e 30bis NAPR di Claro;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione impugnata è annullata nella misura in cui istituisce un

perimetro di rispetto per l'edificio rustico in località Temp;

1.2. l'art. 30bis cpv. 1 cifra 2 NAPR è stralciato;

1.3. gli atti sono retrocessi al Governo perché provveda a emettere una

nuova decisione motivata.

2.Lo Stato è condannato a versare alla ricorrente fr. 1'500.- per ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005,

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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