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Decisione

90.2007.127

Legittimazione attiva per ricorso proposto direttamente al Tribunale; irricevibile per carenza di ricorso in prima istanza

4 agosto 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario del mapp. 1531 in località Torre. Il mappale ha

una superficie di 4995 mq, così censita: a 36 mq piazzale, b 450 mq bosco, c 27

mq incolto e d 4'482 mq prato. Il piano regolatore approvato il 22 luglio 1980

assegnava l'intero mappale alla zona residua; in seguito a una variante

approvata il 17 gennaio 1995 una fascia a nord del mappale è stata attribuita

alla zona mista residenziale artigianale (RAr3).

B. Il 24 novembre 2003 il consiglio comunale di Claro ha adottato il nuovo

piano regolatore. In quel frangente ha confermato l'edificabilità della fascia

a nord del mappale attribuendola alla zona residenziale semi-intensiva R3,

mentre il rimanente del fondo è stato assegnato alla zona agricola, più

precisamente alla zona "superficie avvicendamento delle colture

(SAC)". RI 1 non è insorto contro questa decisione comunale.

C. Il 10 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore;

esso ha tuttavia modificato d'ufficio su alcuni punti il piano, chiesto

l'adozione di alcune varianti e sospeso la sua decisione su alcuni oggetti. Per

quanto qui interessa, il Governo ha avallato la decisione pianificatoria

comunale concernente il mapp. 1531.

D. Contro la decisione governativa, con ricorso 5 ottobre 2007 RI 1 è

insorto al Tribunale cantonale amministrativo. Egli condivide il principio di

attribuire una parte del suo fondo alla zona edificabile, ma chiede che il

limite della stessa sul suo terreno venga spostato in modo da renderla meglio

sfruttabile.

E. Il municipio chiede la conferma della decisione del consiglio comunale;

la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità domanda che il

ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la

vertenza è senz'altro data e il ricorso - contrariamente a quanto ritiene il

Governo - è tempestivo (art. 38 cpv. 1 Legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT,

RL 7.1.1.1). Quanto alla legittimazione ricorsuale, la Corte stabilisce quanto

segue.

Considerandi

2.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 LALPT, contro le decisioni del Consiglio

di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro trenta

giorni dalla notificazione. Sono legittimati a ricorrere (art 38 cpv. 4 LALPT)

il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni

altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza

delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett. c). Il privato cittadino

è pertanto legittimato a ricorrere davanti al Tribunale solo se ha precedentemente

inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in

cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisione del legislativo

comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una

modifica d'ufficio del piano regolatore.

3.

Nel caso concreto, RI 1 non è insorto contro la decisione del comune

che confermava, con il nuovo piano, l'andamento della zona edificabile in

corrispondenza del suo fondo. Egli ha quindi accettato la decisione comunale.

Come visto, l'Esecutivo cantonale ha a sua volta semplicemente avallato

quest'ultima, senza modificarla. Ferma questa premessa, per potere impugnare la

decisione del Governo, RI 1 avrebbe dunque dovuto preventivamente insorgere al

Consiglio di Stato e chiedere la modifica della decisione comunale. Non avendolo

fatto, egli si è irrimediabilmente precluso la possibilità di adire il

Tribunale per contestare la pianificazione che interessa il suo mappale.

Infatti, egli non può richiamarsi a nessuna della ipotesi contemplate dall'art.

38.

cpv. 4 LALPT per fondare la propria legittimazione a ricorrere. Difettando

la potestà ricorsuale dell'insorgente, l'impugnativa è irricevibile.

4.

La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico del ricorrente

(art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

LPamm, RL 3.3.1.1). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli 38 cpv. 1, cpv. 4 lett. a, b e c

LALPT, 28 e 31 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa e

le spese di giustizia di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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