90.2007.129
Conferma della non approvazione dell'estensione di una zona nucleo
8 settembre 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2007.129
Data decisione, Autorità:
08.09.2009, TRAM
Titolo:
Conferma della non approvazione dell'estensione di una zona nucleo
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
art. 15 let. a LPT
art. 15 let. b LPT
Incarto n.
90.2007.129
Lugano
8 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di
Claro;
viste le risposte:
- 4 gennaio 2008 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
- 29 novembre 2007 del
municipio di Claro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è proprietario del mapp. 22 in località Brogo (secondo la cartografia, Bregh stando al registro fondiario) del comune di Claro. Il fondo,
che ha una superficie complessiva di 794 mq, risulta così censito: A abitazione
35 mq, B legnaia 10 mq, C fabbricato 6 mq, d accesso 87 mq, e terreno ann. 515
mq, f terreno ann. 112 mq e g terreno ann. 29 mq.
B.
Nella seduta 24
novembre 2003, il consiglio comunale di Claro ha adottato la revisione del
piano regolatore. Per quanto qui interessa, il mapp. 22 è stato interamente
assegnato alla zona del nucleo del villaggio NV, inclusa nella zona di
interesse archeologico. Il piano regolatore precedente, approvato dal Governo
nel 1976, attribuiva solo la parte sud del mappale, fino includere gli edifici
e un po' del terreno circostante, alla zona dei nuclei tradizionali NV.
C. Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore il 10 luglio
2007; esso ha tuttavia negato l'approvazione a talune scelte, sospeso la
propria decisione in merito ad altre e modificato alcune d'ufficio. Per quanto
qui d'interesse, il Governo ha innanzitutto rilevato il forte sovradimensionamento
del piano regolatore del 1976: questo piano, tenuto conto anche delle varianti
nel frattempo approvate, permetteva l'insediamento di 4'600 abitanti, fronte a
una popolazione che nel 2005 era di 2'370 abitanti. Per questo motivo
essenzialmente - oltre a ragioni paesaggistiche, urbanistiche, naturalistiche e
di tutela del territorio agricolo - l'Esecutivo cantonale non ha approvato una
serie di ampliamenti, rispetto al piano previgente, della zona edificabile
proposti dal comune. In particolare non ha approvato l'ampliamento verso nord
della zona NV in località Brogo, riconducendola in corrispondenza del mappale
di RI 1 al limite precedente (cfr. allegato 6).
D. Con ricorso 5 ottobre 2007, RI 1 insorge contro la mancata approvazione
appena descritta e chiede che, se non la totalità, almeno una porzione maggiore
di quanto approvato venga assegnata alla zona edificabile. Egli acclude al
ricorso una proposta di nuovo margine del nucleo.
E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che
il ricorso sia respinto, mentre il municipio chiede la conferma della decisione
adottata dal consiglio comunale.
F. Il 6 novembre 2008 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo in
contraddittorio. Sono state scattate alcune fotografie dei luoghi e le parti
hanno confermato le proprie domande, rinunciando a presentare le conclusioni
scritte. Al ricorrente è inoltre stato fissato un termine sino il 15 dicembre
2008 per comunicare l'eventuale ritiro del ricorso. Il termine è scaduto
inutilizzato.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la tempestività del gravame e la legittimazione a ricorrere di RI
1 sono certe (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. c legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990;
LALPT; RL 7.1.1.1).
1.2. Il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa
esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve
motivazione, le conclusioni del ricorrente (art. 46 cpv. 2 legge di procedura
per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1). Se un'impugnativa
difetta di motivazione non è possibile far capo all'art. 9 LPamm, che permette
di rinviare all'interessato istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di
legge, che sono illeggibili o sconvenienti, con l'invito a rifarli entro un
termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine,
saranno dichiarati irricevibili (STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238). In concreto,
il ricorso in esame è carente sotto il profilo della motivazione, limitandosi a
formulare la summenzionata domanda. Tuttavia, il Tribunale si dispensa da
esaminare nel dettaglio se lo stesso soddisfi appieno o meno questo requisito,
visto che, comunque, il ricorso dev'essere respinto nel merito.
1.3. Con la riserva appena espressa, il ricorso è ricevibile in ordine e
dev'essere esaminato nel merito.
Considerandi
2.
2.1
In campo pianificatorio il comune ticinese
fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3
lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno
1979.
(LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del
piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino
tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i
ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa
controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di
lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario
per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può
dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,
ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però
limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su
alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,
II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente
quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato. RI
1.
chiede l'approvazione di una porzione più estesa, rispetto alla decisione del
Consiglio di Stato, della zona NV decisa dal comune per il suo mappale. Egli
ritiene che la superficie prevista dal precedente piano fosse molto limitata.
3.1
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone
chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono delimitare in
primo luogo le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le
zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei
all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e
quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Di massima un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla
zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che
la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.
in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o
totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno
alla zona edificabile hanno quindi una portata relativa e non un valore
assoluto. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione
del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non
conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona
fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Alexandre Flückiger, Commentario LPT n. 25-29 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
3.2
Come appena visto, perché una porzione di territorio possa essere attribuita
alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi, come condizione minima, in una
delle ipotesi previste dall'art. 15 LPT, ciò che non è il caso per la zona NV
non approvata dal Governo in corrispondenza del fondo del ricorrente.
3.2.1
Innanzitutto non è possibile ritenere che questa superficie di terra
appartenga ai terreni edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi
dalla giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura ai sensi dell'art.
15.
lett. a LPT si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in
maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo
interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già
edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op.
cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Ora, la parte del mappale interessata dalla procedura
è ubicata a margine del nucleo di Brogo ed è priva di edificazioni. Il limite
individuato dal Consiglio di Stato risulta coerente, siccome riconduce
l'estensione della zona nucleo alla sostanza edilizia presente. Esso non appare
eccessivamente ridotto, visto che s'estende sino a includere gli edifici
presenti a sud e include anche un po' di terreno antistante gli stessi.
3.2.2
L'estensione della zona edificabile chiesta dal ricorrente non è nemmeno
necessaria per lo sviluppo del comune dei prossimi quindici anni (cfr. art. 15
lett. b LPT). La decisione di approvazione spiega esaurientemente che la zona
edificabile di Claro è sovradimensionata, aspetto che il ricorrente non mette
in discussione e che il Tribunale ha avuto modo di esaminare e confermare
nell'ambito di un ricorso che lo contestava.
3.3
In definitiva, poiché nessuna delle condizioni alternative poste dall'art.
15.
lett. a e lett. b LPT è adempiuta, la decisione del Governo è corretta e dev'essere
qui confermata.
3.
In assenza dei requisiti legali, nemmeno
una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3.1.) permetterebbe di
attribuire il territorio in questione alla zona fabbricabile. In ogni caso deve
anzitutto essere rilevato l'interesse generale a impedire la formazione di zone
edificabili troppo vaste (cfr. RDAT 1-2001 n. 49, consid. 3c).
Da ultimo, va sottolineata l’imprescindibile esigenza, troppo spesso
trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future generazioni.
4.
Per i motivi che precedono, il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 15, 33 LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT, 28
LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 900.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster