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Decisione

90.2007.129

Conferma della non approvazione dell'estensione di una zona nucleo

8 settembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario del mapp. 22 in località Brogo (secondo la cartografia, Bregh stando al registro fondiario) del comune di Claro. Il fondo,

che ha una superficie complessiva di 794 mq, risulta così censito: A abitazione

35 mq, B legnaia 10 mq, C fabbricato 6 mq, d accesso 87 mq, e terreno ann. 515

mq, f terreno ann. 112 mq e g terreno ann. 29 mq.

B.

Nella seduta 24

novembre 2003, il consiglio comunale di Claro ha adottato la revisione del

piano regolatore. Per quanto qui interessa, il mapp. 22 è stato interamente

assegnato alla zona del nucleo del villaggio NV, inclusa nella zona di

interesse archeologico. Il piano regolatore precedente, approvato dal Governo

nel 1976, attribuiva solo la parte sud del mappale, fino includere gli edifici

e un po' del terreno circostante, alla zona dei nuclei tradizionali NV.

C. Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore il 10 luglio

2007; esso ha tuttavia negato l'approvazione a talune scelte, sospeso la

propria decisione in merito ad altre e modificato alcune d'ufficio. Per quanto

qui d'interesse, il Governo ha innanzitutto rilevato il forte sovradimensionamento

del piano regolatore del 1976: questo piano, tenuto conto anche delle varianti

nel frattempo approvate, permetteva l'insediamento di 4'600 abitanti, fronte a

una popolazione che nel 2005 era di 2'370 abitanti. Per questo motivo

essenzialmente - oltre a ragioni paesaggistiche, urbanistiche, naturalistiche e

di tutela del territorio agricolo - l'Esecutivo cantonale non ha approvato una

serie di ampliamenti, rispetto al piano previgente, della zona edificabile

proposti dal comune. In particolare non ha approvato l'ampliamento verso nord

della zona NV in località Brogo, riconducendola in corrispondenza del mappale

di RI 1 al limite precedente (cfr. allegato 6).

D. Con ricorso 5 ottobre 2007, RI 1 insorge contro la mancata approvazione

appena descritta e chiede che, se non la totalità, almeno una porzione maggiore

di quanto approvato venga assegnata alla zona edificabile. Egli acclude al

ricorso una proposta di nuovo margine del nucleo.

E. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità chiede che

il ricorso sia respinto, mentre il municipio chiede la conferma della decisione

adottata dal consiglio comunale.

F. Il 6 novembre 2008 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo in

contraddittorio. Sono state scattate alcune fotografie dei luoghi e le parti

hanno confermato le proprie domande, rinunciando a presentare le conclusioni

scritte. Al ricorrente è inoltre stato fissato un termine sino il 15 dicembre

2008 per comunicare l'eventuale ritiro del ricorso. Il termine è scaduto

inutilizzato.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo, la tempestività del gravame e la legittimazione a ricorrere di RI

1 sono certe (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. c legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990;

LALPT; RL 7.1.1.1).

1.2. Il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa

esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve

motivazione, le conclusioni del ricorrente (art. 46 cpv. 2 legge di procedura

per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1). Se un'impugnativa

difetta di motivazione non è possibile far capo all'art. 9 LPamm, che permette

di rinviare all'interessato istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di

legge, che sono illeggibili o sconvenienti, con l'invito a rifarli entro un

termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine,

saranno dichiarati irricevibili (STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238). In concreto,

il ricorso in esame è carente sotto il profilo della motivazione, limitandosi a

formulare la summenzionata domanda. Tuttavia, il Tribunale si dispensa da

esaminare nel dettaglio se lo stesso soddisfi appieno o meno questo requisito,

visto che, comunque, il ricorso dev'essere respinto nel merito.

1.3. Con la riserva appena espressa, il ricorso è ricevibile in ordine e

dev'essere esaminato nel merito.

Considerandi

2.

2.1

In campo pianificatorio il comune ticinese

fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3

lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno

1979.

(LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del

piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino

tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i

ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa

controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie

comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di

lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario

per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può

dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,

ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate

quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però

limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su

alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b,

II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale

interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81

consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente

quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente

una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato. RI

1.

chiede l'approvazione di una porzione più estesa, rispetto alla decisione del

Consiglio di Stato, della zona NV decisa dal comune per il suo mappale. Egli

ritiene che la superficie prevista dal precedente piano fosse molto limitata.

3.1

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano

l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono delimitare in

primo luogo le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le

zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei

all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e

quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).

Di massima un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che

la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.

in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o

totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile hanno quindi una portata relativa e non un valore

assoluto. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione

del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non

conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Alexandre Flückiger, Commentario LPT n. 25-29 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2

Come appena visto, perché una porzione di territorio possa essere attribuita

alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi, come condizione minima, in una

delle ipotesi previste dall'art. 15 LPT, ciò che non è il caso per la zona NV

non approvata dal Governo in corrispondenza del fondo del ricorrente.

3.2.1

Innanzitutto non è possibile ritenere che questa superficie di terra

appartenga ai terreni edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi

dalla giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura ai sensi dell'art.

15.

lett. a LPT si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in

maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo

interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già

edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op.

cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). Ora, la parte del mappale interessata dalla procedura

è ubicata a margine del nucleo di Brogo ed è priva di edificazioni. Il limite

individuato dal Consiglio di Stato risulta coerente, siccome riconduce

l'estensione della zona nucleo alla sostanza edilizia presente. Esso non appare

eccessivamente ridotto, visto che s'estende sino a includere gli edifici

presenti a sud e include anche un po' di terreno antistante gli stessi.

3.2.2

L'estensione della zona edificabile chiesta dal ricorrente non è nemmeno

necessaria per lo sviluppo del comune dei prossimi quindici anni (cfr. art. 15

lett. b LPT). La decisione di approvazione spiega esaurientemente che la zona

edificabile di Claro è sovradimensionata, aspetto che il ricorrente non mette

in discussione e che il Tribunale ha avuto modo di esaminare e confermare

nell'ambito di un ricorso che lo contestava.

3.3

In definitiva, poiché nessuna delle condizioni alternative poste dall'art.

15.

lett. a e lett. b LPT è adempiuta, la decisione del Governo è corretta e dev'essere

qui confermata.

3.

In assenza dei requisiti legali, nemmeno

una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3.1.) permetterebbe di

attribuire il territorio in questione alla zona fabbricabile. In ogni caso deve

anzitutto essere rilevato l'interesse generale a impedire la formazione di zone

edificabili troppo vaste (cfr. RDAT 1-2001 n. 49, consid. 3c).

Da ultimo, va sottolineata l’imprescindibile esigenza, troppo spesso

trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future generazioni.

4.

Per i motivi che precedono, il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 15, 33 LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT, 28

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 900.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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