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Decisione

90.2007.130

Conferma non approvazione di una zona edificabile e di una normativa di nucleo; esame del limite di zona prematuro

7 settembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone

chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi debbono

delimitare in primo luogo le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni

idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a)

e quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).

Di massima un terreno che adempie queste esigenze dev'essere attribuito alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che

la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.

in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso, parzialmente o

totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile hanno quindi una portata relativa e non un valore

assoluto. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione

del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non

conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Alexan-dre Flückiger, Commentario LPT n. 25-29 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.

Dapprima si esamina la situazione pianificatoria

del mapp. 175, che, come visto, è in relazione sia con la problematica dei

nuclei, che con quella del sovradimensionamento della zona edificabile.

4.1. Gestione dei nuclei

4.1.1. Per la gestione dei nuclei del villaggio, il piano del 1976 prevedeva

due zone: la zona dei nuclei tradizionali (NV), che appunto circoscriveva i nuclei

tradizionali del comune (Scubiago, Duno, Brogo e Cassero; art. 29 delle norme

di attuazione approvate nel 1980; NAPR 1980), e la zona dei nuclei di tamponamento

(NT), che comprendeva le aree di contorno alle parti edilizie storiche la cui

edificazione era intesa come completazione del nucleo tradizionale (art. 30

NAPR 1980).

Il piano del 1976 assegnava una superficie di ca. 250 mq (che il ricorrente,

probabilmente fondandosi sul calcolo del valore di stima ritiene essere di 400

mq) del mapp. 175 alla zona NT. Si trattava di uno spicchio a sud del mappale

che dipartendosi dalla strada À Scubiègh posta a ovest del fondo,

s'allargava in direzione del mapp. 732 (verso est). Il rimanente del fondo era

invece assegnato alla zona forestale indicativa, dunque non alla zona edificabile.

4.1.2. Il piano sottoposto a esame preliminare prevedeva l'abbandono della zona

NT, la quale sarebbe stata conglobata nella zona dei nuclei; attorno a

quest'ultima sarebbe quindi stata uniformata un'unica zona residenziale a due

piani, la nuova R2 (cfr. Concetto del nuovo piano regolatore del maggio 1996,

pag. 15). Coerentemente con questa impostazione, il piano sottoposto per esame

preliminare assegnava tutto il mapp. 175 alla zona NV.

Le commissioni del consiglio comunale chiamate a esprimersi sul messaggio relativo

alla revisione del piano, con un rapporto congiunto, avevano, invece, proposto

di mantenere le dimensioni della NV invariata, conglobando la zona NT nella

nuova R2 (cfr. estratto verbale della seduta del consiglio comunale del 24 novembre

2003, pag. 13 § 1.4, pag. 18 emendamento A). L'emendamento, per il quale il

municipio si era dichiarato d'accordo, è stato approvato all'unanimità dei

voti. Il piano sottoposto per approvazione ha dunque recepito questa modifica e

il mapp. 175 è stato assegnato alla zona R2.

4.1.3. Questa nuova impostazione della pianificazione dei nuclei è stata

sconfessata dal Consiglio di Stato.

Il Governo ha anzitutto rilevato la funzione delle due zone nucleo previste dal

piano del 1976. Per la zona NV, l'art. 30 NAPR 1980 prevedeva una norma di

salvaguardia del nucleo che permetteva a queste centralità uno sviluppo - pur

conservativo - della sostanza edilizia e delle caratteristiche urbanistiche

esistenti. La zona NT, invece, era una zona di contorno alle parti edilizie storiche,

la cui edificazione doveva essere intesa come completazione del nucleo

tradizionale, e che permetteva un'edificazione meno legata alle preesistenze ma

comunque in sintonia con le caratteristiche principali dei nuclei vicini. La

previsione era quindi quella di una densificazione ragionata delle zone NT,

quale crescita strutturale del nucleo. Sempre secondo il Consiglio di Stato,

l'impostazione del nuovo piano, invece, determinava la completa immersione

delle zone NV nella zona R2, in seguito all'integrazione delle precedenti zone

NT, RU2 e R2 in un'unica nuova zona R2. Questa scelta, inoltre, non era stata

accompagnata da un approfondimento sugli effetti che avrebbe potuto avere. Sempre

secondo l'Esecutivo cantonale, così come impostata, la pianificazione pregiudicava

il mantenimento del tessuto edilizio tradizionale, ciò che costituiva una

chiara rinuncia alla sua protezione, prevista dal piano del 1976. In definitiva il Consiglio di stato ha ritenuto di non approvare le zone R2 adottate in

sostituzione della zona NT, poiché tale scelta contraddiceva la tutela vigente

del tessuto urbanistico, non corrispondeva alla volontà di tutela dei nuclei

(peraltro enunciata all'art. 4 NAPR) e non era sostenuta da motivazioni urbanistiche.

L'Esecutivo cantonale non ha approvato nemmeno il nuovo art. 34 NAPR, relativo

alle zone del nucleo del villaggio, ritenuto inopportuno. Questo infatti

lasciava intendere che si potesse edificare a nuovo ovunque e permetteva

l'edificazione di autorimesse, depositi e posteggi. Infine, l'unica

prescrizione che dava la facoltà al municipio di imporre soluzioni planivolumetriche

o di sistemazione esterna era potestativa.

In esito a tutto ciò, il Governo ha chiesto al comune di formulare una nuova proposta

generale d'azzonamento e di normativa che tenesse conto della loro sostanza

storico-architettonica. Al fine di permettere la gestione delle previgenti zone

NV e NT, il Consiglio di Stato le ha mantenute in vigore insieme alle relative

norme (art. 29 e 30 NAPR 1980).

4.2. Sovradimensionamento della zona edificabile

In merito all'estensione della zona edificabile comunale, il Consiglio di Stato

ha rilevato il forte sovradimensionamento del piano regolatore del 1976 che,

tenuto conto anche delle varianti nel frattempo approvate, permetteva

l'insediamento di 4'600 abitanti, fronte a una popolazione che nel 2005 era di

2'370 abitanti. Per questo motivo essenzialmente - oltre a ragioni

Considerandi

paesaggistiche, urbanistiche, naturalistiche e di tutela del territorio

agricolo - l'Esecutivo cantonale non ha approvato una serie di ampliamenti,

rispetto al piano previgente, della zona edificabile proposti dal comune, tra

cui l'estensione della zona edificabile sul mapp. 175 di RI 1 (cfr. ris. gov.

impugnata, allegato. 2).

4.3

Situazione pianificatoria del mapp. 175

La situazione pianificatoria del mapp. 175 risulta dunque da due non

approvazioni di zona fondate su due distinte, ma connesse, motivazioni. Per

quanto riguarda la parte nord il Governo non ha approvato la zona R2 in quanto

ampliamento della zona edificabile, mentre per lo spicchio a sud, che risulta

peraltro arretrato e di minor superficie rispetto al vecchio piano, la non

approvazione è da ricondurre al fatto che non è stata condivisa la sostituzione

della zona NT con la zona R2.

5.

Da tutto quanto precede emergerebbe la volontà

del Consiglio di Stato di mantenere la precedente estensione della zona NT in

corrispondenza del mappale del ricorrente. Dalla lettura degli allegati 2 e 11

della risoluzione, risulta però una sua riduzione rispetto all'impostazione del

1976, che lascerebbe in zona edificabile solo un triangolino di terra del mapp.

175, la cui base misura all'incirca appena 2.5 m. Il comune ritiene si sia

trattato di un errore tecnico nella ripresa grafica dei piani e rileva che la

decisione di non approvazione finirebbe con penalizzare anche una parte del

mappale non interessata dalla proposta d'ampliamento votata dal Consiglio comunale,

poiché già inserita in area edificabile precedentemente. La Divisione riconosce

che la parte non approvata eccede l'ampliamento previsto dal comune della zona

edificabile, ma ritiene che ciò sia da mettere in relazione alla tipologia di

zona alla quale il Governo ritiene debba appartenere il comparto in discussione

e richiama la contestuale non approvazione della zona R2 in sostituzione della

zona NT. Ritiene, dunque, giusta la scelta del Consiglio di Stato di

considerare il limite della futura zona di nucleo coerente con la conformazione

particellare attuale e prossimo alle edificazioni esistenti.

6.

Innanzitutto occorre condividere la posizione

del Governo in merito alla non approvazione dell'ampliamento, rispetto al

vecchio piano, della zona edificabile sul mapp. 175. Come visto (cfr. supra consid.

3), perché un fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile occorre che

ci si trovi, come condizione minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15

LPT, ciò che non è il caso per quanto attiene questa parte del fondo di RI 1.

6.1

Innanzitutto non è possibile ritenere che questa superficie appartenga ai

terreni edificati in larga misura nel senso restrittivo inteso dalla

giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura secondo l'art. 15 lett. a

LPT si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in maniera

compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,

direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di

superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op.

cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). Ora, la parte del mappale di cui qui si parla è posta

a margine del nucleo di Scubiago ed è priva di edificazioni; essa non adempie

dunque palesemente alle condizioni descritte.

6.2

L'ampliamento della zona edificabile proposta dal comune e non approvata

dal Governo non è nemmeno necessario per lo sviluppo del comune dei prossimi

quindici anni (cfr. art. 15 lett. b LPT). La decisione di approvazione spiega

esaurientemente che la zona edificabile di Claro è sovradimensionata sia in

rapporto al piano del 1976 sia in rapporto a quello in esame, aspetto che il

ricorrente non contesta e che il Tribunale ha avuto modo di esaminare e

confermare nell'ambito di un ricorso che lo contestava.

6.3

In definitiva, nessuna delle condizioni alternative poste dall'art. 15

lett. a e lett. b LPT è adempiuta, per cui tale parte del mappale non può

essere assegnata alla zona edificabile e la decisione del Governo appare

corretta; quantomeno nel principio di non ampliare la zona edificabile rispetto

a quanto previsto dal piano del 1976. Per quanto attiene al limite esatto della

zona edificabile si rinvia al considerando che segue.

7.

Nell'ambito della decisione impugnata, come

visto, il Governo non ha approvato nemmeno la sostituzione della zona NT con la

zona R2, aspetto che interessa anche il più volte citato spicchio sud del mapp.

175.

Il Consiglio di Stato ha, in tal senso, ordinato al comune di elaborare

una nuova proposta pianificatoria per queste zone non approvate.

7.1

Innanzitutto il Tribunale condivide le preoccupazioni espresse dal

Consiglio di Stato in merito alla pianificazione adottata per la nuova zona NV.

La rinuncia alla zona NT e la sua integrazione nella zona R2 appare infatti

inadatta alla gestione della sostanza edilizia nelle immediate vicinanze dei

nuclei. Una simile pianificazione renderebbe più difficoltosa la lettura delle

preesistenze storico e culturali del comune e influirebbe negativamente anche

dal punto di vista paesaggistico, oltre che urbanistico. Pure condivisibili

sono le osservazioni dell'Esecutivo cantonale in merito alla normativa di

nucleo non approvata. In effetti anche essa non tutela a sufficienza il tessuto

edilizio dei nuclei, che, invece, è proprio uno degli obiettivi della revisione

del piano in esame (cfr. art. 4 cpv. 1 cifra 1 NAPR; cfr. anche Rapporto di

pianificazione 2003, pag. 12). Nell'ambito delle sue competenze, dunque, a ragione

il Governo non ha approvato queste due scelte pianificatorie, che disattendono,

o quanto meno non attuano a sufficienza, i postulati della pianificazione del

territorio (cfr. supra, consid. 2; cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT) e

sono in contrasto con gli obiettivi che il comune si è dato.

7.2

A torto, invece, il Consiglio di Stato ha ridotto la zona NT prevista dal

piano del 1976, che ha mantenuto in vigore in seguito alla non approvazione

della zona R2, in corrispondenza del mapp. 175, così come emerge dalla lettura

dei citati allegati n. 2 e n. 11 alla risoluzione impugnata. Con questa decisione,

il Governo ha anticipato il futuro limite della zona edificabile in corrispondenza

di questo fondo. Ora, il comune è stato chiamato a elaborare una variante per

la nuova pianificazione della zona NT. Proprio in virtù di ciò e in forza

dell'autonomia che spetta al comune in materia pianificatoria (cfr. consid. 2),

sarà nell'ambito dello studio di questa nuova pianificazione che il comune

potrà e dovrà verificare il limite di queste zone e, per quanto qui interessa,

valutare se e in che misura si giustifica, nell'ambito della gestione dei

nuclei, l'inclusione di una parte del mapp. 175 in zona edificabile. Non è infatti possibile, allo stadio attuale, sindacare questo limite,

giacché ancora non si conoscono i contenuti pianificatori e nemmeno la tipologia

di zona che il comune intende adottare. La definizione dell'estensione del

comparto non può, infatti, essere scissa dai contenuti dello stesso. La

decisione del Consiglio di Stato, che anticipa un elemento della futura pianificazione,

da un lato senza disporre di tutte le necessarie informazioni, dall'altro senza

aver sentito il parere del comune e del proprietario del fondo, appare

prematura e contraddittoria con le motivazioni che esso stesso ha fornito per

la non approvazione della zona R2 in corrispondenza del mapp. 175 (cfr. consid.

4, in particolare consid. 4.3.). Il ricorso dev'essere dunque parzialmente

accolto, nel senso che il limite della zona NT mantenuta in vigore dal Governo

in corrispondenza del mapp. 175 è riportato a quanto previsto dal piano

regolare del 1976.

8.

Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è

parzialmente accolto. La tassa di giustizia, ridotta per tener conto della

parziale soccombenza, è posta a carico del ricorrente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15, 33 LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT, 28

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§

Di conseguenza la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571) del Consiglio di

Stato è riformata nel senso che la zona NT in corrispondenza del mapp. 175 di

Claro è mantenuta in vigore come da piano regolatore del 1976.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 200.-, è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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