90.2007.136
Ricorso irricevibile
14 novembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
90.2007.136
Data decisione, Autorità:
14.11.2007, TRAM
Titolo:
Ricorso irricevibile
ESAME PRELIMINARE
FORMA DEL RICORSO
IRRECEVIBILITÀ
art. 9 LPAMM
art. 46 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
90.2007.136
Lugano
6 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con
risoluzione 10 luglio 2007 (n. 3571), il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del piano regolatore del comune di __________;
che il 24
agosto successivo il municipio di __________ ha pubblicato presso la
cancelleria comunale, nel periodo 10 settembre-9 ottobre 2007, le modifiche
apportate al piano regolatore dal Consiglio di Stato attraverso la menzionata
risoluzione, indicando la facoltà di ricorrere dinanzi a questo tribunale entro
il termine della pubblicazione medesima;
che il 5 ottobre 2007 RI 1 ha indirizzato al tribunale il seguente ricorso:
"...
Concerne:
ricorso all'annullamento del nuovo Piano Regolatore di __________
Egregi Signori,
con la presente
inoltro ricorso all'annullamento del nuovo Piano Regolatore di __________, in
quanto diretta interessata come proprietaria della particella nr. 1392.
Con stima.
..."
che il tribunale non ha proceduto
all'intimazione del gravame;
considerato, in
diritto
che la competenza del tribunale è data ed il
ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il
ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa
esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione,
le conclusioni del ricorrente;
che, giusta l'art. 9 PAmm, istanze o ricorsi
che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti
vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine
perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno
dichiarati irricevibili;
che, in concreto, il ricorso difetta - in
buona sostanza - di (quasi) tutti i contenuti prescritti dall'art. 46 cpv. 2
PAmm;
che tuttavia la ricorrente non può essere
messa al beneficio dell'art. 9 PAmm;
che, in effetti, l'impugnativa difetta
totalmente della motivazione: ora, siccome la motivazione costituisce, insieme
alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente
fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto
entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine
perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione
dell'art. 9 PAmm (sentenza TPT 20 febbraio 2003, n. 90.2002.45; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 33 n. 12; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388;
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002,
n. 1238);
che, pertanto, il ricorso dev'essere
dichiarato irricevibile (art. 48 PAmm);
che per questi motivi,
viste le norme di legge sopraricordate,
dichiara
e pronuncia:
Fatti
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
preleva una tassa di giudizio.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Considerandi
4.
Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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