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Decisione

90.2007.140

Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee

17 aprile 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti indicati in ingresso, proprietari di alcune particelle incluse

nelle zona di protezione adiacente (S2), sono insorti contro il piano dinanzi

al Consiglio di Stato. Essi hanno sostenuto che in corrispondenza delle loro

proprietà non scaturivano sorgenti. L'acqua sgorgava più in alto; veniva indi trasportata

in basso dal fiume __________, da dove veniva convogliata, all'altezza di Sonvico,

in vasche artificiali. Da lì veniva fatta filtrare attraverso i terreni dei

ricorrenti, per poi essere raccolta grazie a un reticolo di drenaggi. Secondo i

ricorrenti le zone di protezione dovevano essere delimitate dove sgorgavano le

sorgenti, non invece dov'erano state predisposte dal comune di Paradiso. A

conforto dei loro argomenti, essi hanno altresì sostenuto che le zone di

protezione erano attraversate da due strade sterrate comunali. Gli insorgenti

hanno anche sollecitato l'esperimento di un sopralluogo.

C. Con un'unica

risoluzione del 26 settembre 2007 (n. 4950) il Consiglio di Stato ha approvato

a titolo definitivo il piano in oggetto ed ha respinto i gravami. Dopo aver negato

la necessità di un sopralluogo, il Governo ha disatteso quella che ha ritenuto

essere l'unica e generica censura sollevata dai ricorrenti, ossia che le

restrizioni imposte alle loro proprietà dal piano stesso fossero sproporzionate.

D. Con

impugnative separate, ma identiche nel contenuto, di data 11 ottobre 2007 i già

ricorrenti insorgono dinanzi a questo tribunale avverso la suddetta pronuncia

governativa, ribadendo la domanda di non approvare il piano delle zone di

protezione. Gli insorgenti si dolgono del fatto che, in realtà, il Governo non

abbia affrontato le (due) censure sottopostegli, ossia che in coincidenza dei

fondi dei ricorrenti non scaturiscono sorgenti ed inoltre che nel perimetro del

piano transitano due strade sterrate comunali. Chiedono l'allestimento di una

perizia e lo svolgimento di un sopralluogo.

Il

Consiglio di Stato, l'ufficio protezione e depurazione delle acque e il municipio

di Paradiso postulano la reiezione del gravame. Il municipio del comune di Sonvico,

che illustra la storia della sorgente e la situazione pianificatoria del

territorio interessato dalla stessa, formula delle osservazioni di più ampio

respiro in merito alla continuazione del suo sfruttamento per gli scopi odierni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data (art. 36 cpv. 3 LALIA). I ricorsi sono

tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art.

43 PAmm). I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine. Alla luce dei motivi

che stanno alla base del presente giudizio, non appare necessario assumere i

mezzi di prova richiesti dai ricorrenti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Giusta

l'art. 20 cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni

di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico

e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del

diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo

allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone

di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua

sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del

dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono

inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1

LALIA). Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva

definitivamente il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del Governo

è dato successivamente ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3 LALIA).

3. 3.1.

Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha approvato a titolo

definitivo il piano in oggetto ed ha respinto i gravami dei qui insorgenti,

disattendendo quella che - a suo giudizio - costituiva la sola censura dagli

stessi sollevata, oltretutto genericamente, ovvero che le restrizioni imposte

dal piano sulle loro proprietà fossero sproporzionate. Ora, tuttavia, come obiettano

i ricorrenti, le contestazioni dai medesimi sollevati dinanzi al Governo erano

altre. Da un canto, essi hanno affermato che in corrispondenza delle loro

proprietà non scaturivano sorgenti. D'altro canto, essi hanno sostenuto che le

zone di protezione erano attraversate da due strade sterrate comunali.

3.2.

Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto.

Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di

essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., è di permettere al destinatario

di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di

deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale

possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45, consid.

2a; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo

2002, n. 528 segg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

n. 2c ad art. 26 PAmm; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, n. 437;

Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una

motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre

tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che

le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti,

in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad

esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 130

Considerandi

II 530 consid. 4.3, con rinvii; DTF 17 marzo 2008 nell'inc.1C_287/2007,

consid. 2.2., con rinvii, in italiano; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii,

tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad

art. 26 PAmm, pure con rinvii). La prassi ammette inoltre, eccezionalmente, la

possibilità di riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di

ricorso contro di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata

inserisca la motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che

l'autorità di ricorso offra successivamente al ricorrente la possibilità di

prendere posizione sulla stessa (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2c;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n. 439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello

stesso autore, Gehörsverletzung und Heilung, in ZBl 1998, pag. 97 segg., in

particolare pag. 104).

3.3

In

concreto, la risoluzione impugnata non affronta i due soli argomenti sottoposti

dai ricorrenti al vaglio del Governo. Essendo le censure ricorsuali ridotte

all'osso, non è inoltre lecito ritenere che il Governo le abbia potute considerare,

implicitamente, come non rilevanti ai fini dell'esito della contestazione per passarle

sotto silenzio; gli argomenti sollevati dagli insorgenti non paiono inoltre,

d'acchito, indegni di esame. A questa carenza non è successivamente stato posto

rimedio in sede di risposta al ricorso di questa sede. Il Consiglio di Stato ha

pertanto disatteso il suo obbligo di motivare la decisione impugnata, commettendo

un diniego di giustizia formale. Il gravame dev'essere pertanto accolto già per

questo motivo e la risoluzione governativa impugnata annullata, nella misura in

cui approva a titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle

sorgenti __________ nel comune di Sonvico e respinge i ricorsi dei qui insorgenti.

3.4

In

applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio

di Stato affinché emetta una nuova decisione motivata.

4.

Il

tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Il comune di

Paradiso è tenuto a rifondere ai ricorrenti delle adeguate ripetibili (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme sopraricordate;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1.

la risoluzione 26 settembre 2007 (n. 4950) del

Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo

il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________ nel comune di

Sonvico, allestito dal comune di Paradiso.

1.2.

Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di

Stato affinché abbia a procedere come indicato al consid. 3.4.

2. Non si

preleva una tassa di giudizio. Il comune di Paradiso è tenuto a versare a ciascun

ricorrente fr. 300.-- per ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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