90.2007.140
Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee
17 aprile 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
90.2007.140
Data decisione, Autorità:
17.04.2008, TRAM
Titolo:
Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 26 cpv. 1 LPAMM
Incarti n.
90.2007.140
90.2007.141
90.2007.142
90.2007.143
Lugano
17 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 11 ottobre 2007 di
b.
c.
d.
RI 1
, ,
, ,
, ,
, ,
,
tutti patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 26 settembre 2007 (n. 4950) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano delle zone di protezione della
sorgente __________ nel comune di Sonvico, allestito dal comune di Paradiso;
viste le risposte:
- 23 ottobre 2007 del
Dipartimento del territorio, Ufficio protezione e depurazione delle acque;
- 23 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 8 novembre 2007 del municipio
di Paradiso;
- 12 novembre 2007 del municipio
di Sonvico;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 febbraio
2007 l'ufficio protezione e depurazione delle acque del dipartimento del
territorio ha approvato in via preliminare la revisione del piano delle zone di
protezione della sorgente __________ nel comune di Sonvico, allestito dal comune
di Paradiso, in applicazione degli art. 20 LPAc e 36 cpv. 1 LALIA.
Sulla
scorta di queste approvazioni, l'11 giugno 2007 il municipio del comune di Paradiso
ha notificato il piano ai proprietari interessati in applicazione dell'art. 36
cpv. 1 LALIA.
B. Con
impugnative separate, ma identiche nel contenuto e tutte datate 14 giugno 2007,
Fatti
i ricorrenti indicati in ingresso, proprietari di alcune particelle incluse
nelle zona di protezione adiacente (S2), sono insorti contro il piano dinanzi
al Consiglio di Stato. Essi hanno sostenuto che in corrispondenza delle loro
proprietà non scaturivano sorgenti. L'acqua sgorgava più in alto; veniva indi trasportata
in basso dal fiume __________, da dove veniva convogliata, all'altezza di Sonvico,
in vasche artificiali. Da lì veniva fatta filtrare attraverso i terreni dei
ricorrenti, per poi essere raccolta grazie a un reticolo di drenaggi. Secondo i
ricorrenti le zone di protezione dovevano essere delimitate dove sgorgavano le
sorgenti, non invece dov'erano state predisposte dal comune di Paradiso. A
conforto dei loro argomenti, essi hanno altresì sostenuto che le zone di
protezione erano attraversate da due strade sterrate comunali. Gli insorgenti
hanno anche sollecitato l'esperimento di un sopralluogo.
C. Con un'unica
risoluzione del 26 settembre 2007 (n. 4950) il Consiglio di Stato ha approvato
a titolo definitivo il piano in oggetto ed ha respinto i gravami. Dopo aver negato
la necessità di un sopralluogo, il Governo ha disatteso quella che ha ritenuto
essere l'unica e generica censura sollevata dai ricorrenti, ossia che le
restrizioni imposte alle loro proprietà dal piano stesso fossero sproporzionate.
D. Con
impugnative separate, ma identiche nel contenuto, di data 11 ottobre 2007 i già
ricorrenti insorgono dinanzi a questo tribunale avverso la suddetta pronuncia
governativa, ribadendo la domanda di non approvare il piano delle zone di
protezione. Gli insorgenti si dolgono del fatto che, in realtà, il Governo non
abbia affrontato le (due) censure sottopostegli, ossia che in coincidenza dei
fondi dei ricorrenti non scaturiscono sorgenti ed inoltre che nel perimetro del
piano transitano due strade sterrate comunali. Chiedono l'allestimento di una
perizia e lo svolgimento di un sopralluogo.
Il
Consiglio di Stato, l'ufficio protezione e depurazione delle acque e il municipio
di Paradiso postulano la reiezione del gravame. Il municipio del comune di Sonvico,
che illustra la storia della sorgente e la situazione pianificatoria del
territorio interessato dalla stessa, formula delle osservazioni di più ampio
respiro in merito alla continuazione del suo sfruttamento per gli scopi odierni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data (art. 36 cpv. 3 LALIA). I ricorsi sono
tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art.
43 PAmm). I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine. Alla luce dei motivi
che stanno alla base del presente giudizio, non appare necessario assumere i
mezzi di prova richiesti dai ricorrenti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta
l'art. 20 cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni
di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico
e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del
diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo
allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone
di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua
sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del
dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono
inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1
LALIA). Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva
definitivamente il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del Governo
è dato successivamente ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3 LALIA).
3. 3.1.
Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha approvato a titolo
definitivo il piano in oggetto ed ha respinto i gravami dei qui insorgenti,
disattendendo quella che - a suo giudizio - costituiva la sola censura dagli
stessi sollevata, oltretutto genericamente, ovvero che le restrizioni imposte
dal piano sulle loro proprietà fossero sproporzionate. Ora, tuttavia, come obiettano
i ricorrenti, le contestazioni dai medesimi sollevati dinanzi al Governo erano
altre. Da un canto, essi hanno affermato che in corrispondenza delle loro
proprietà non scaturivano sorgenti. D'altro canto, essi hanno sostenuto che le
zone di protezione erano attraversate da due strade sterrate comunali.
3.2.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto.
Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di
essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., è di permettere al destinatario
di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di
deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale
possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45, consid.
2a; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo
2002, n. 528 segg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
n. 2c ad art. 26 PAmm; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, n. 437;
Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una
motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che
le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti,
in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad
esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 130
Considerandi
II 530 consid. 4.3, con rinvii; DTF 17 marzo 2008 nell'inc.1C_287/2007,
consid. 2.2., con rinvii, in italiano; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii,
tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad
art. 26 PAmm, pure con rinvii). La prassi ammette inoltre, eccezionalmente, la
possibilità di riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di
ricorso contro di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata
inserisca la motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che
l'autorità di ricorso offra successivamente al ricorrente la possibilità di
prendere posizione sulla stessa (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2c;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n. 439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello
stesso autore, Gehörsverletzung und Heilung, in ZBl 1998, pag. 97 segg., in
particolare pag. 104).
3.3
In
concreto, la risoluzione impugnata non affronta i due soli argomenti sottoposti
dai ricorrenti al vaglio del Governo. Essendo le censure ricorsuali ridotte
all'osso, non è inoltre lecito ritenere che il Governo le abbia potute considerare,
implicitamente, come non rilevanti ai fini dell'esito della contestazione per passarle
sotto silenzio; gli argomenti sollevati dagli insorgenti non paiono inoltre,
d'acchito, indegni di esame. A questa carenza non è successivamente stato posto
rimedio in sede di risposta al ricorso di questa sede. Il Consiglio di Stato ha
pertanto disatteso il suo obbligo di motivare la decisione impugnata, commettendo
un diniego di giustizia formale. Il gravame dev'essere pertanto accolto già per
questo motivo e la risoluzione governativa impugnata annullata, nella misura in
cui approva a titolo definitivo il piano delle zone di protezione delle
sorgenti __________ nel comune di Sonvico e respinge i ricorsi dei qui insorgenti.
3.4
In
applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio
di Stato affinché emetta una nuova decisione motivata.
4.
Il
tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Il comune di
Paradiso è tenuto a rifondere ai ricorrenti delle adeguate ripetibili (art. 31
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme sopraricordate;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1.
la risoluzione 26 settembre 2007 (n. 4950) del
Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva a titolo definitivo
il piano delle zone di protezione delle sorgenti __________ nel comune di
Sonvico, allestito dal comune di Paradiso.
1.2.
Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di
Stato affinché abbia a procedere come indicato al consid. 3.4.
2. Non si
preleva una tassa di giudizio. Il comune di Paradiso è tenuto a versare a ciascun
ricorrente fr. 300.-- per ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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