90.2007.145
Centro città: limitazione della residenza in favore dei commerci e dei servizi e attribuzione di un grado di sensibilità al rumore III
10 aprile 2009Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2007.145
Data decisione, Autorità:
10.04.2009, TRAM
Titolo:
Centro città: limitazione della residenza in favore dei commerci e dei servizi e attribuzione di un grado di sensibilità al rumore III
( SUL ) SUPERFICIE UTILE LORDA
DESTINAZIONE
INQUINAMENTO FONICO
NORME DI ATTUAZIONE
NUCLEO
PARITÀ DI TRATTAMENTO
RUMORE
ZONA MISTA
ZONA RESIDENZIALE
art. 8 COST
art. 26 COST
art. 36 COST
art. 25 LALPT
art. 28 LALPT
art. 29 LALPT
art. 38 LALPT
art. 13 LPAMB
art. 28 LPAMM
art. 3 LPT
art. 15 LPT
art. 18 LPT
art. 26 LPT
art. 33 LPT
art. 43 OIF
art. 44 OIF
art. 3 OPT
Incarto n.
90.2007.145
Lugano
10 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2007 di
RI 1
contro
la risoluzione 19 settembre 2007(n. 4749), con la
quale il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore
di Bellinzona;
viste le risposte:
- 8 gennaio 2008 del
municipio di Bellinzona;
- 18 gennaio 2008 della
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio;
viste le osservazioni:
- 14 luglio 2008 di RI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836), il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione generale del piano regolatore di Bellinzona. Esso ha
tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, modificato il
piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso infine su altri la propria
decisione. In merito a quest'ultime decisioni, il Governo ha segnatamente
sospeso la sua decisione d'approvazione della zona nucleo di tamponamento NT1
relativa al comparto __________, in attesa che il comune riproponesse,
attraverso una variante, una soluzione pianificatoria più chiara e congruente
dal profilo dell'ordinamento edilizio (cfr. risoluzione governativa 16 ottobre
2001, n. 4836, pag. 75).
B. Nella seduta del 21 febbraio 2006, il consiglio comunale di Bellinzona
ha adottato alcune varianti di piano regolatore, promosse a seguito della
risoluzione governativa 16 ottobre 2001 (n. 4836). In particolare, tramite la
variante n. 3, il comparto __________, di forma rettangolare e lambito a
nord-ovest da Via __________, a sud-ovest dal Viale __________ e, infine, a
sud-est da Via __________, è stato suddiviso in due zone. La fascia che si sviluppa
lungo il lato di Via __________, per una profondità di poco meno di 40 m, è
stata assegnata alla zona urbana centrale UC1, a cui è stato attribuito un
grado di sensibilità al rumore II, mentre il restante del comparto è stato
riproposto in zona nucleo di tamponamento NT1a, retto
dall'art. 42 norme di attuazione del piano regolatore (in seguito, NAPR), a cui è stato assegnato un grado di sensibilità al rumore III. In
questa zona, in cui la destinazione prevista è prevalentemente a carattere
commerciale-amministrativa e/o alberghiera, mentre la residenza è ammessa fino
ad un massimo del 40% della superficie utile lorda (in
seguito, SUL), sono inclusi i mapp. 2779 e 2807,
entrambi di proprietà di RI 1. Questi fondi, limitrofi e affacciati sul Vicolo __________,
che taglia al centro il comparto congiungendo Via __________ con Via __________,
presentano una superficie, rispettivamente, di 495 mq (mapp. 2779) e di 351 mq
(mapp. 2807). Sul mapp. 2779 insiste un edificio abitativo di 2 piani, mentre sul
mapp. 2807 sorge manufatto di dimensioni modeste.
C. Con ricorso
23 maggio 2006, RI 1 sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al
Consiglio di Stato, chiedendo in sostanza l'attribuzione del grado di
sensibilità al rumore II alla zona NT1a e lo stralcio dalla stessa, per la
destinazione residenziale, della limitazione ad un massimo del 40% della SUL. A
sostegno della loro impugnativa, i ricorrenti hanno censurato l'impostazione relativa
al comparto __________, ritenuta contraddittoria con il concetto generale che
informava il piano regolatore, il quale propugnava uno sviluppo della città
indirizzato principalmente all'abitazione. Difatti, a loro dire, mal si comprendeva
la suddivisione del quartiere in parola in due zone differenti, laddove la
fascia più esposta all'inquinamento fonico, per l'adiacenza ad un asse di
attraversamento della città, Via __________, era stata attribuita alla zona UC1,
con un grado di sensibilità al rumore II e una destinazione prevalentemente
abitativa, mentre la porzione più discosta dalla strada, in cui si trovavano i
loro fondi, era stata attribuita alla zona NT1a con un grado di protezione al
rumore meno severo, il III, e in cui la residenza veniva soltanto ammessa limitatamente
al 40% della SUL. Ciò, in favore delle attività commerciali e amministrative,
proprio in un'area particolarmente idonea all'abitazione. Questa situazione non
risultava inoltre supportata da un riscontro reale e oggettivo in merito
all'esigenza per il comune di disporre nel comparto di spazi da adibire a
commerci e all'amministrazione, ritenuto che queste attività dovevano semmai
essere allontanate dal centro città verso la periferia. A tale riguardo essi
hanno ritenuto la controversa soluzione pianifcatoria priva del sostegno del
necessario interesse pubblico, quindi lesiva della garanzia della proprietà,
oltre che inosservante il principio della parità di trattamento.
D. Con
risoluzione 19 settembre 2007, (n. 4749), il Consiglio di Stato ha approvato
per il quartiere __________ la zona nucleo di tamponamento NT1a, con un grado
di sensibilità al rumore III, e ha contestualmente evaso il ricorso di RI 1. Il
Governo ha dapprima rilevato che, per rapporto alla soluzione presentata in precedenza,
la nuova zona NT1a risultava più semplificata e dunque di facile attuazione.
Rispetto al quartiere in discussione, le intenzioni pianificatorie comunali
emergevano chiaramente: si trattava di consolidare la tendenza in atto nel
comparto, ossia la trasformazione dei contenuti da residenziali in
amministrativi, mantenendo la caratteristica di un'edilizia di palazzine urbane.
Ciò, per conferire al quartiere quel carattere di centralità, legittimato dal
contesto che lo circondava, attraverso contenuti misti. D'altronde, argomentava
l'Esecutivo cantonale, le zone urbane centrali erano per eccellenza
contraddistinte da attività di diversa tipologia. Il quartiere __________ si
trovava difatti tra il centro storico (con destinazione mista) e la sottozona
A1 della zona intensiva speciale, riservata prevalentemente a contenuti amministrativi.
Anche per quanto concerneva la destinazione abitativa, la soluzione all'esame,
che la limitava ad un massimo del 40% della SUL, risultava giustificata dall'impostazione
generale del piano regolatore, prevedente la graduazione della specificità residenziale
dal centro verso i quartieri periferici. Ciò assodato, il Consiglio di Stato ha
ritenuto fondata la censura relativa alla suddivisione del quartiere in due zone
d'utilizzazione differenti, contraddistinte per giunta dall'assegnazione di un
grado di sensibilità al rumore rovesciato rispetto alla fonte principale del rumore,
ossia con un grado maggiore (III), laddove l'area era più riparata dalla strada
rispetto al settore sul fronte stradale, cui era stato invece attribuito un
grado minore (II). Esso ha inoltre ritenuto fuori luogo l'assegnazione di pochi
fondi di ridotte dimensioni ad una zona a carattere prevalentemente
residenziale intensiva, la zona UC1, in quanto risultava circondata da aree a
funzioni amministrative, dal centro storico e da un fondo in cui insisteva un
oggetto di pregio culturale. Pertanto, nella misura in cui veniva contestata la
suddivisione dell'isolato in due zone distinte, il Governo ha accolto il
ricorso di RI 1 e attribuito d'ufficio i fondi del quartiere, inclusi nella
zona UC1, alla zona NT1a. Esso l'ha invece respinto per quanto riguardava le
altre censure (cfr. risoluzione governativa 19 settembre 2007, n. 4749, pag.
17, 53, 65 lett. D, allegato n. 5).
E. Con ricorso
21 ottobre 2007, gli insorgenti citati in ingresso si aggravano avverso la
precitata risoluzione governativa innanzi a questo Tribunale, ribadendo la
richiesta d'attribuzione del grado di sensibilità al rumore II alla zona NT1a e
la determinazione per il quartiere di una destinazione residenziale, quale
funzione prevalente rispetto a quelle amministrative e commerciali. Sulle
censure, che in buona parte sono state riprese, seppur apprezzabilmente ampliate
e approfondite, dal ricorso di prima istanza, si dirà, se del caso, nei
considerandi di diritto.
F. La
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano
il rigetto dell'impugnativa.
G. In data 7
maggio 2008, si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite agli atti.
Il municipio è stato incaricato di allestire un censimento degli edifici e
delle funzioni presenti sulle particelle del comparto __________ e di quelle
commerciali-amministrative più significative presenti nei comparti adiacenti.
Su questo documento il Tribunale avrebbe poi dato modo alle parti di prendere
posizione. Dopo ampia discussione le parti si sono riconfermate nelle
rispettive posizioni e, con la riserva di cui sopra, l'istruttoria è stata
dichiarata chiusa.
H. In seguito,
il municipio ha fornito al Tribunale la richiesta documentazione fotografica e
il censimento delle funzioni presenti nel quartiere __________, nonché quello
delle attività amministrative più rilevanti, ubicate nei comparti attigui. Il
Tribunale ha indi fissato un termine ai ricorrenti e al Consiglio di Stato per
presentare le loro osservazioni. Entro il termine è giunta soltanto la risposta
degli insorgenti, di cui si riprenderanno le conclusioni, se necessario, nei
considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b e
c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
2. 2.1. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2. Il
potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene
quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;
109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica
d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3. I
ricorrenti considerano che la destinazione prevalentemente commerciale e amministrativa,
nonché la limitazione della funzione abitativa fino ad un massimo del 40% della
SUL, previste dalla zona NT1a per il comparto __________, siano lesive della
garanzia della proprietà. Intanto, quest'ultima misura sarebbe sprovvista
d'interesse pubblico, giacché gravante un quartiere che, proprio perché vicino
al centro storico, sarebbe particolarmente idoneo alla residenza. Essa sarebbe
inoltre in contrasto con gli indirizzi del piano regolatore, che promuove lo
sviluppo della città principalmente verso l'abitazione. Di conseguenza, le
altre destinazioni, quella commerciale e amministrativa, non dovrebbero per nulla
prevalere, come disposto in effetti dalla zona NT1a, ma semplicemente essere soltanto
ammesse nel quartiere. Peraltro, la pretesa tendenza in atto nel comparto verso
un progressivo insediamento di attività commerciali e amministrative non
sarebbe stato provato. La prevalenza di queste funzioni, inoltre, aggraverebbe
l'onere dei proprietari, giacché, in caso di nuova costruzione, le contestuali
disposizioni sui parcheggi imporrebbero loro di predisporre un numero di
posteggi ben superiori a quello richiesto per i comparti residenziali. Gli
insorgenti ravvisano poi nell'ordinamento contestato una disparità di trattamento,
in quanto sarebbe l'unico in città a disporre un contingentamento della
residenza. Per quanto riguarda i gradi di sensibilità al rumore, gli insorgenti
ritengono ingiustificato, oltre che incomprensibile, l'attribuzione del grado
III ad un quartiere tranquillo, come il comparto __________, essenzialmente
dedicato all'abitazione e all'amministrazione. Grado, questo, che dovrebbe essere
invece assegnato soltanto a zone in cui sarebbero ammesse aziende mediamente moleste
come quelle artigianali.
4. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare
un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento
del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato
all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo
in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione
e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e
formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello
comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile
del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili
comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Il compito di operare una
separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed
alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con
rinvii; art. 28 cpv. 2 LALPT lett. a-d LALPT). Il territorio fabbricabile
dev'essere, ad ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità,
private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria,
del commercio, dei servizi, dell'amministrazione, dello sport, della cultura,
del tempo libero ecc.. Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con
funzioni differenti. Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, tali zone
devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale in
vista - soprattutto - di promuovere la qualità della vita (art. 1 cpv. 2 lett.
b, 3 cpv. 3 LPT; Flückiger,
ibidem; inoltre Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 510). Occorre, a questo scopo, ripartire
razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro (art. 3 cpv. 3
lett. a LPT). La legislazione federale persegue dunque il principio di una
ponderata compenetrazione tra le differenti utilizzazioni, non invece quello di
una loro rigida separazione. Il perseguimento di questo principio viene
tuttavia limitato dalla necessità di preservare, per quanto possibile, i luoghi
destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento
dell'aria, il rumore e gli scotimenti (art. 3 cpv. 3 lett. b LPT). Utilizzazioni
che generano una polluzione rilevante, poco importa se riconducibili ad
attività di natura privata (industria ecc.) o pubblica (come strade, stand di
tiro ecc.), dovrebbero dunque essere tenute lontane dalle zone destinate alla
residenza o comunque adeguatamente schermate verso le stesse. Inversamente, la
presenza di immissioni inquinanti rilevanti potrebbe pregiudicare la
possibilità di assegnare un determinato territorio, in quanto inidoneo, alla
zona residenziale (Tschannen, op.
cit., ad art. 3 n. 55 seg. con rinvii;
Flückiger, op. cit. ad art. 15 n. 50 seg.; DFGP/UPT, Commento alla LPT,
Berna 1981, ad art. 3, n. 43-45; Waldmann/Hänni, op. cit. ad art. 3 n. 42, e ad art. 15 n. 16 e 18).
5. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale,
è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4
Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità,
l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei
principi giuridici fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle
proprie attività (art. 5 Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che
coinvolge la generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che
compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel
caso di un provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente
dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con
rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territorie, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il
principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà
siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i
diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che
lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un
rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi
utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n.
103-106; Scolari, op. cit., n.
595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento
giuridico, la proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
VI. edizione, Zurigo 2005, n. 324; Pascal
Mahon, Petit commentaire
del la Constitution fédérale de
la Confédération suisse, Zurigo
2003, n. 15 seg. ad art. 26).
Nel caso
di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano l'essenza
del menzionato diritto fondamentale. La zona nucleo di tamponamento NT1a, che riguarda
il quartiere __________ qui in discussione, e i vincoli a cui è sottoposto sono
infine palesemente sorretti da una base legale (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT,
art. 29 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LALPT; art. 42 NAPR), peraltro nemmeno
messa in discussione dai ricorrenti. L'oggetto del contendere si riduce
pertanto ad una verifica dell'esistenza di un interesse pubblico e del rispetto
del principio della proporzionalità.
5.1. I
ricorrenti negano la sussistenza di un interesse pubblico a sostegno delle misure
pianificatorie impugnate. In particolare, essi considerano la quota del 40%
della SUL, limite massimo a disposizione dell'abitazione, rispettivamente la
prevalenza delle funzioni lavorative (attività commerciali e amministrative),
oltre che incisive e restrittive, inadeguate per un quartiere che di fatto ospita
un cospicuo numero di residenze e la cui ubicazione nelle adiacenze della
centro storico conferma la sua vocazione all'abitazione. Tutto ciò sarebbe in
contrasto con l'impostazione del piano regolatore, teso a favorire lo sviluppo
della residenza.
5.2.1. Il comune di Bellinzona, individuate le problematiche e i
conflitti sorti negli ultimi 20 anni in seguito a mutamenti intervenuti
essenzialmente a livello socioeconomico ed edilizio, ha adottato il nuovo piano
regolatore allo scopo di rafforzare l'importanza della città a livello
cantonale e regionale, attraverso il potenziamento delle attività
politico-amministrative, sociali e commerciali di carattere sovracomunale, curando
la salvaguardia dei contenuti storici e culturali, attraverso precise scelte
urbanistiche e la valorizzazione ambientale del territorio, che, con
l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, consolidino la preminenza residenziale,
nell'ottica di una città "a misura d'uomo" (cfr. in particolare art.
4 cifra 1 lett. a, b, c e d NAPR). Tra gli indirizzi pianificatori del nuovo
piano regolatore atti a realizzare questi obiettivi figurano, per quanto qui
interessa, la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio giurisdizionale,
con particolare attenzione all'integrazione della cintura perimetrale del centro
storico, valorizzando la qualità abitativa dei quartieri edificati tra la fine
del XIX e l'inizio del XX secolo (ad esempio: quartiere __________, via __________);
l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle attività e
servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle peculiarità
delle zone residenziali; la riqualificazione e ricomposizione delle fasce
territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud; un miglior sfruttamento
delle potenzialità del settore turistico, facendo riferimento ai valori
storici, culturali e paesaggistici della città, quali i castelli, il Teatro
Sociale e il centro storico con i loro amabili tratti di fruizione distensiva e
rigeneratrice (cfr. rapporto di pianificazione, marzo 1999, pagg. da 19 a 23).
In particolare, riconosciuta l'esigenza di un miglioramento della qualità di
vita secondo un'immagine di città che ribadisce concetti tendenti alla
valorizzazione ambientale e spaziale del territorio costruito ed in evoluzione,
è stato messo a punto un concetto urbanistico di recupero (Concetto
urbanistico, aprile 1989), che comporta il riassetto del contesto urbano attraverso
l'impianto di spazi attrattivi, privati e pubblici, sia dal profilo ambientale
che sociale, favorendo, laddove necessario, l'incremento della densificazione
abitativa. Questo concetto individua gli elementi costitutivi dell'ossatura del
nuovo piano regolatore cittadino nella cintura perimetrale del centro storico,
nei quartieri particolari, nei centri di quartiere, nei piani di quartiere e,
infine, nella fascia dell'asse nord-sud (cfr. rapporto di pianificazione, marzo
1999, pag. 25 e allegato F5). Quest'ultimo elemento, formato in sequenza da via
__________, via __________, viale __________ e via __________, tagliando
longitudinalmente l'intera città, ne costituisce la spina dorsale, quale asse
principale di scorrimento. La funzione residenziale risulta così concentrata e
suddivisa in due ampie fasce territoriali, di cui una si estende ad ovest fino
al limite dato dall'area mantenuta verde a ridosso della golena del fiume
Ticino, l'altra ad est, comprendente il centro storico e la sua cintura perimetrale,
fino alla fascia collinare di __________ e __________.
5.2.2. Individuate
quindi le principali funzioni all'interno del territorio cittadino e la loro
conseguente localizzazione, per garantire un corretto equilibrio e, laddove
opportuna, una loro separazione, oltre che per assicurare coerenza
pianificatoria al concetto urbanistico testé illustrato, sono state previste in
principio per ogni singola zona delle quote di SUL abitativa minime, rispettivamente
delle quote commerciali-amministrative massime (cfr. rapporto di
pianificazione, pag. 16). La determinazione di una percentuale di SUL da
destinarsi alla residenza costituisce una misura pianificatoria, oltre che di
politica sociale, di interesse pubblico preponderante, riconosciuta tale da una
consolidata giurisprudenza (DTF 111 Ia 93, cons. 2 b, inoltre 112 Ia 268, cons.
2 b; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 99). Difatti, la
conservazione della funzione abitativa permette di rivitalizzare i centri
urbani, diversifica le attività lavorative, favorisce il mantenimento di
pigioni accessibili e riduce il flusso del pendolarismo. Pertanto, dal profilo
dell'impostazione del piano regolatore, analizzando nel dettaglio il piano
delle zone e il relativo ordinamento, che lo regge, si rileva che il comune ha
predisposto una graduazione della funzione residenziale, incontestabilmente uno
dei punti cardine per lo sviluppo della città, rafforzandola in linea generale
progressivamente dal centro verso la periferia. Difatti, il piano particolareggiato
del centro storico, non oggetto di questa procedura, giacché approvato dal
Governo con risoluzione 31 dicembre 1985 (n. 8'029), prevede in generale delle
zone miste, dove di regola la residenza è protetta per almeno il 40% della SUL
(art. 9 NAPPCS). Tuttavia, in alcuni comparti speciali del piano
particolareggiato questa quota non viene punto imposta o diminuisce al 20% (ad
esempio: Comparto A "__________", art. 14 NAPPCS, Comparto B1 "__________",
art. 15 NAPPCS, Comparto B2 "__________", art. 16 NAPPCS, ecc.).
Nella cintura perimetrale del centro storico, costituita principalmente dai
quartieri edificati a cavallo fra XIX e XX secolo (quartiere __________, Via __________,
ecc.), per i quali, come si è già detto, il piano regolatore si prefigge di
valorizzare la qualità abitativa (cfr. rapporto di pianificazione, marzo 1999,
pag. 22), è riservata alla residenza almeno il 50% della SUL, ritenuto che per
il restante sono ammesse attività amministrative o di servizio, che non sono in
contrasto con la destinazione abitativa (art. 50 NAPR). In seguito, la zona
residenziale intensiva B, che riguarda i quartieri posizionati nella prima
fascia attorno al centro storico, ammette costruzioni non moleste residenziali,
commerciali, artigianali, amministrative e di carattere alberghiero. Nondimeno,
essa riserva all'abitazione almeno i 4/5 (pari all'80%) della SUL (art. 44
NAPR). Nella seconda fascia di cinta, anche la zona residenziale semi-intensiva
C, a carattere misto, impone la residenza per almeno i 4/5 della SUL (art. 45
NAPR). Infine, per i quartieri residenziali periferici, inclusi in zona
residenziale semi-estensiva D, che si affacciano direttamente sul comprensorio
golenale del fiume Ticino e, dall'altra parte, sulla fascia collinare di __________
e __________, è ammessa esclusivamente l'edificazione di costruzioni
residenziali (art. 46 NAPR). In sostanza, dal centro verso la cintura urbana,
più si stempera la densità edificatoria e più la funzione residenziale viene accresciuta,
per divenire, infine, esclusiva.
5.2.3. In
questo quadro, in cui si strutturano le precitate zone, canoniche in un piano
regolatore, trovano poi spazio quelle specifiche, finalizzate a dare una risposta
pianificatoria a puntuali problematiche territoriali, funzionali e urbanistiche:
la zona urbana centrale UC (art. 39 NAPR) che, attraversando da un capo all'altro
la città, costeggia gli assi urbani di scorrimento, laddove si riscontra la
necessità di creare una "crosta urbana" a protezione delle zone
marcatamente residenziali retrostanti (zona residenziale intensiva B e zona
residenziale semi-intensiva C). Questa zona è caratterizzata da un approccio
multifunzionale, in cui le varie destinazioni (abitativa, alberghiera,
amministrativa e commerciale) hanno pari dignità, anche se, come vedremo in
seguito (cfr. infra, consid. 7), l'intento è comunque quello di promuovere la
residenza. A sud del centro storico, la zona intensiva speciale A (art. 43
NAPR) è suddivisa in sottozone: l'A1 include un comparto in cui di fatto si
sono insediate quasi esclusivamente attività di tipo amministrativo. Per questo,
essa ammette destinazioni lavorative, limitando l'abitazione ad 1/5 della SUL.
Invece le sottozone A2 e A3, caratterizzate entrambe da insediamenti residenziali,
si distinguono per il diversa strutturazione urbanistica. Esse ammettono, di
regola, esclusivamente contenuti abitativi. Infine, nella cintura perimetrale
del centro storico, nella parte a sud, è ubicata l'avversata zona nucleo di
tamponamento NT1, suddivisa in due comparti: la zona NT1b, già approvata dal Consiglio
di Stato con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836), e la zona NT1a, qui in
discussione, comprendente il comparto __________ che, come anticipato in
narrativa, è prevalentemente destinata ad attività commerciali-amministrative
e/o alberghiere. La residenza è limitata ad un massimo del 40% della SUL (art.
42 NAPR).
5.3. Il
municipio e il Consiglio di Stato giustificano l'ordinamento delle destinazioni
riguardante la zona NT1a con la prevalente presenza nel comparto di edifici
adibiti ad attività amministrative e, in special modo, dal contesto in cui il
quartiere all'esame è inserito: nel centro urbano della città, costituito dal
nucleo storico e dal nucleo di tamponamento, si concentrano quelle attività commerciali,
amministrative e alberghiere tipiche di una zona urbana centrale. La zona NT1a
ha quindi la funzione di completazione naturale delle attività oggi esistenti nel
nucleo storico. Ciò, comunque, senza ledere la possibilità d'insediarvi la
residenza, ammessa comunque nella misura del 40% della SUL. Il Tribunale non
può che far sue queste conclusioni.
5.4. Come
rilevato in precedenza, il quartiere __________, a connotazione edificatoria
intensiva (indice di sfruttamento pari a 1.5; cfr. art. 42 cifra 2 NAPR), è
ubicato nella cintura perimetrale del centro storico. Tant'è, che una parte
dello stesso, il fronte delle edificazioni che si affaccia su Via __________, è
ricompreso nel già citato piano particolareggiato del centro storico. Non solo:
tale piano include anche l'isolato ad est del quartiere all'esame, al di là di
Via __________, assegnandolo al comparto speciale Comparto A "__________"
(art. 14 NAPPCS), in cui, per l'appunto, sorgono il palazzo governativo e
quello dell'amministrazione cantonale. A sud, invece, oltre Viale __________,
si estende il quartiere incluso nella zona intensiva speciale A1, in cui, come
detto, si sono esclusivamente insediate attività di tipo amministrativo.
Attività, queste, che prevalgono anche nel quartiere __________, come dimostra
il censimento degli edifici e delle funzioni, allestito dal municipio e di cui
si dirà nel dettaglio più avanti. Ad ovest dello stesso, sul versante opposto
di Via __________, insiste l'imponente complesso della Scuola __________. Premesso
che l'opzione di base del piano regolatore è di mantenere il carattere misto
del quartiere __________, come avviene di regola in tutto il centro storico, da
questa panoramica risulta inequivocabilmente che, dal profilo territoriale e
funzionale, le aree testé descritte, che circondano il comparto all'esame, ne
fanno un luogo strategico di insediamento delle funzioni urbane centrali della
città (commerciali, amministrative e alberghiere). Vocazione, questa,
rafforzata dall'importante reticolo stradale che lo lambisce, costituito da Via
__________, Via __________ e Viale __________. Su quest'ultimo, inoltre, si affacciano
la sede della __________ e quella futura del __________. Se altrove, e in modo
particolarmente diffuso, come descritto in precedenza, il comune ha prestato le
dovute attenzioni alla funzione residenziale, salvaguardandola con quote minime,
là dove occorreva e in settori particolarmente idonei, nel caso specifico risulta
più che giustificato un approccio inverso: lì, circoscritto a quel comparto,
unitamente a pochi altri, essenzialmente quelli limitrofi, si è voluto specificatamente
concentrare e promuovere lo sviluppo di quelle attività lavorative consone ad
un centro città, senza tuttavia escludere a priori l'abitazione. Ciò, contrariamente
a quanto sostengono i ricorrenti, in congruenza, come vedremo, con la realtà di
fatto che caratterizza il quartiere e con uno degli obiettivi principali posti
alla base della revisione del piano regolatore: il rafforzamento della funzione
di capitale cantonale, di polo regionale attraverso il potenziamento delle attività
politico-ammini-strative, sociali e commerciali di carattere sovracomunale
(art. 4 cifra 1 lett. a NAPR). Per quanto riguarda in particolare i contenuti
attuali del quartiere __________, si è accennato che il municipio ha
appositamente allestito un censimento, monitorando gli edifici e le funzioni
presenti (cfr. doc., in atti). Da questo referto emerge che nella zona NT1a ben
il 64.85% della SUL è adibita ad uffici, mentre il restante (35.15%) ad
abitazioni. La contestata pianificazione non fa dunque nient'altro che prendere
atto della realtà, consolidandola in funzione del contesto che la circonda,
secondo l'impostazione del piano regolatore. Da tutti questi elementi non resta
che concludere che la scelta comunale di concentrare in un settore specifico
del centro cittadino, in cui sono già diffusi insediamenti di servizio e di tipo
amministrativo di tutto rilievo, le attività lavorative più appropriate è
senz'altro fondata e sostenuta da un interesse pubblico.
5.5. L'avversato
ordinamento della zona NT1a è pure conforme al principio della proporzionalità.
L'impostazione con utilizzazioni miste è senz'altro idonea a raggiungere
l'obiettivo prefisso (cfr. supra, cons. 5.4). Essa è pure necessaria: in
rapporto alle potenzialità edificatorie della zona, per favorire il
mantenimento, rispettivamente l'insediamento di attività commerciali, amministrative
o alberghiere di una certa consistenza, come peraltro se ne possono riscontrare
in tutti quei settori dei centri cittadini di una certa importanza, non è
opportuno vincolare una destinazione d'uso specifica attraverso la fissazione
di una quota minima, così come propugnano i ricorrenti in merito alla residenza.
In quel settore, oltretutto, come già spiegato, la residenza, non essendo
prioritaria, non deve essere di ostacolo alle altre destinazioni d'uso. Nondimeno,
essa è ammessa comunque nella misura - non trascurabile - del 40% della SUL. Di
modo che, anche il principio della proporzionalità in senso stretto deve essere
considerato ottemperato.
5.6.
Verificato che l'ordinamento delle utilizzazioni relativo alla zona NT1a è sostenuto
da un interesse pubblico e adempie il principio della proporzionalità, il
ricorso deve dunque essere respinto su questo punto.
6. 6.1. Gli
insorgenti contestano l'attribuzione del grado di sensibilità al rumore III al
quartiere __________. A loro dire, il grado III sarebbe riservato invece a zone
in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente le zone miste
destinate all'abitazione e alle aziende artigianali. Nel comparto in parola,
già largamente edificato con contenuti abitativi e amministrativi, non
essendovi, né essendo consentite attività artigianali moleste, il comune
avrebbe dovuto assegnare a tale zona il grado di sensibilità al rumore II.
6.2. Per
quanto concerne particolarmente la lotta al rumore, la legislazione federale
sulla protezione dell'ambiente pone specifici requisiti sia per la definizione
delle zone edificabili, sia per la loro edificazione.
Intanto,
le nuove zone per la costruzione di abitazioni o edifici destinati al soggiorno
prolungato di persone possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le
immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi
valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione
o costruzione. Il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica
una delimitazione delle zone edificabili (art. 24 cpv. 1 legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Le zone
esistenti ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di altri
edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i valori di
pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili al
rumore, eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di
pianificazione possano venir rispettati mediante misure di pianificazione,
sistemazione o costruzione (art. 24 cpv. 2 LPAmb).
In
secondo luogo, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al
soggiorno prolungato di persone, sono concessi soltanto se i valori limite
delle immissioni non sono superati (art. 22 cpv. 1 LPAmb). Se i valori limite
delle immissioni sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi
destinati al soggiorno di persone sono concessi soltanto qualora i locali siano
disposti opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari
di protezione acustica ancora necessarie (art. 22 cpv. 2 LPAmb).
Fatti
I valori
limite di pianificazione, inferiori a quelli di immissione, che sono
determinanti per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (art. 13 cpv. 1
LPAmb), sono stati appositamente stabiliti dal Consiglio federale, insieme a
questi ed ai valori d'allarme, negli allegati 3 e seguenti dell'ordinanza
contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41, cfr. art.
13, 19, 23 LPAmb), che li ha suddivisi in funzione del grado di sensibilità del
territorio interessato. Per poter attuare la normativa federale, i comuni devono
pertanto assegnare preventivamente alle zone di utilizzazione previste dagli
art. 14 segg. LPT i gradi di sensibilità (art. 44 OIF; 28 cpv. 2 lett. q LALPT)
secondo i seguenti criteri, fissati all'art. 43 cpv. 1 OIF: il grado di
sensibilità I va assegnato alle zone che richiedono una protezione fonica
elevata, segnatamente a quelle ricreative; il grado di sensibilità II va attribuito
alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente a quelle
destinate all'abitazione e a quelle riservate agli edifici e impianti pubblici;
il grado di sensibilità III va attribuito alle zone in cui sono ammesse aziende
mediamente moleste, segnatamente a quelle destinate all'abitazione e alle
aziende artigianali (zone miste) e a quelle agricole; il grado di sensibilità
IV va infine assegnato alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente
moleste, segnatamente alle zone industriali. Secondo l'art. 43 cpv. 2 OIF parti
delle zone di utilizzazione con grado di sensibilità I o II possono essere
declassate di un grado, se sono già esposte al rumore.
6.3.
L'autorità che attribuisce i gradi di sensibilità deve fondarsi, in primo
luogo, sulla funzione della zona di utilizzazione interessata; in altre parole,
sulle possibili destinazioni previste dal piano regolatore per quella porzione
di territorio. Quest'attribuzione costituisce difatti un (ulteriore) atto di
pianificazione, che concretizza, precisa e completa in misura rilevante dal
profilo sostanziale l'ordinamento delle utilizzazioni. Malgrado le indicazioni
fissate all'art. 43 cpv. 1 OIF, la giurisprudenza riconosce pertanto all'autorità
incaricata di questo compito un certo potere d'apprezzamento (DTF 120 Ib 456
consid. 4; RDAT II-2001 n. 29 consid. 3 e 4; II-2001 n. 78 consid. 8). Questo
significa che quando si tratta di attribuire il grado di sensibilità a zone che
ammettono, accanto alla funzione residenziale, delle attività lavorative (come
la destinazione commerciale o quella artigianale), l'autorità competente, in
casu quella di pianificazione, potrà optare tra il grado di sensibilità II, nel
caso in cui intenda promuovere l'abitazione, e il grado di sensibilità III, nel
caso in cui intenda privilegiare la componente lavorativa (RDAT II-2001 n. 29
consid. 4c con rinvii).
L'art. 43
cpv. 2 OIF permette di declassare di un grado parti di zone di utilizzazione
con grado di sensibilità I o II, se sono già esposte al rumore. Il declassamento
va tuttavia utilizzato con cautela, in situazioni in cui né un mutamento
dell'utilizzazione della zona né un risanamento dell'impianto che provoca
rumore possono entrare in linea di conto o appaiono insufficienti per
conseguire il rispetto dei valori limite di immissione determinanti per il
grado di sensibilità che dovrebbe essere normalmente assegnato alla zona in
discussione (DTF 121 II 235 consid. 5b con rinvii; Anne-Christine
Favre, La protection contre le
bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Ginevra 2002, pag. 235
segg.).
6.4. In
concreto, come appurato ai considerandi precedenti, il comune ha adottato per
il quartiere __________ la zona nucleo di tamponamento NT1a allo scopo di insediare
e concentrare in una parte ben identificata del centro storico quelle attività lavorative
che ne caratterizzano il tessuto vitale. Difatti, tale zona ha una destinazione
plurifunzionale, ossia mista, in cui le attività a carattere
commerciale-amministrativa e alberghiera sono promosse rispetto alla residenza.
Ferme queste premesse, il comune ha assegnato alla zona NT1a, per quanto
Considerandi
riguarda la lotta all'inquinamento fonico, un grado di sensibilità al rumore
III, che i ricorrenti contestano, come vedremo, a torto. Intanto, va chiarito
che, a differenza di quanto sembrerebbero sostenere gli insorgenti, non è
partendo dalla valutazione del livello acustico regnante in una zona che
dev'essere stabilito il grado di sensibilità al rumore da attribuirle. Bensì,
va ribadito, occorre fondarsi sulle possibili destinazioni previste dal piano
regolatore per quella porzione del territorio. Salvo nei casi di nuove zone edificabili
o non ancora urbanizzate (art. 24 LPAmb), è la pianificazione che determina le
zone d'utilizzazione, non la LPAmb o l'OIF. Va poi confutata la tesi che il
centro città sia una zona senza attività moleste, tali non potendo essere
considerati i servizi e i commerci che vi si trovano già o quelli il cui
insediamento, come nella fattispecie, viene incoraggiato dal piano regolatore.
Il centro di una città si caratterizza per una grande mescolanza di attività.
Quella abitativa è una delle tante. Ora, se l'abitazione, gli uffici, i negozi
non sono necessariamente assimilabili ad aziende moleste, - ma già possono
esserlo alcuni generi di esercizi pubblici -, la loro concentrazione e il via
vai di persone che vi si recano e ne escono, si fermano a conversare per
strada, la musica che filtra dai locali, gli schiamazzi ed altro ancora, creano
un quadro acustico, notoriamente fonte di disturbo. È il caso dei rumori quotidiani
prodotti dal trovarsi e muoversi assieme nei punti centrali di una città di una
moltitudine di persone, facenti capo a una vasta gamma di servizi, e che
sommati possono formare un paesaggio più o meno molesto. Sono i cosiddetti
rumori di comportamento. A ciò, occorre poi aggiungere la componente del rumore
provocato dal traffico stradale. Chi abita o opera, immerso in un simile
ambiente sonoro, non può evidentemente pretendere di ridurlo a livelli
incompatibili con quel tipo di contesto urbano. Deve prendersi a carico una
dose di rumore, che non sarebbe esigibile da chi abiti in un quartiere
residenziale. Una cosa è, comunque, certa: la destinazione plurifunzionale (mista)
del centro città richiede una difesa contro il rumore meno accentuata che nelle
zone squisitamente residenziali, dove sono escluse le attività moleste e viene
quindi attribuito il grado II. L'attribuzione al comparto in parola del grado
di sensibilità al rumore III, previsto dall'art. 43 cpv. 1 lett. c OIF per zone
in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente per le zone miste
destinate all'abitazione e alle aziende artigianali, appare senz'altro appropriata
e l'unica seriamente proponibile. Poco importa se nella zona non vi sono e non
sono ammesse aziende artigianali: la molestia è causata in misura analoga
dall'effetto congiunto di attività poco o punto moleste, messe in rete dalla
presenza rumorosa di un certo qual numero di persone. Così, in sintesi, la giurisprudenza
federale in RDAT II-2001 n. 29, consid. 4. Inoltre, come detto, in quest'ambito
il comune gode di un certo potere di apprezzamento. In concreto, non si
ravvisano motivi per ritenere che ne abbia abusato o ecceduto i limiti. Di
conseguenza, il ricorso va respinto anche su questo punto.
7.
I ricorrenti invocano una disparità di trattamento rispetto ai comparti
a cui, seppur da loro ritenuti nella stessa situazione del quartiere __________,
è stato attribuito un grado di sensibilità al rumore II. A torto. Il principio
dell'uguaglianza dinanzi alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost. e in precedenza art. 4
vCost.) ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti
pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare,
talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile
trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni
analoghi per caratteristiche e posizione. L'invocato principio si identifica in
sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il
provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e
ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, in
concreto, l'assegnazione del grado di sensibilità al rumore III alla zona
nucleo di tamponamento NT1a è sorretta da motivi senza dubbio oggettivi e
ragionevoli, come vagliato nei considerandi precedenti. Peraltro, il
riferimento degli insorgenti alla zona urbana centrale UC, che si affaccia sugli
assi urbani di scorrimento, attraversando la città da nord a sud, è sprovvisto
di qualsiasi pertinenza. Questa zona, come già spiegato (cfr. supra, consid.
5.2
), svolge nell'economia del piano regolatore una funzione affatto diversa
rispetto al quartiere all'esame. Basti qui dire, poi, che il comune, attribuendo
alla zona UC un grado di sensibilità al rumore II ha inteso promuovere, tra le
molteplici destinazioni previste, l'abitazione. Ciò, con ogni evidenza, a
differenza della zona NT1a. Infine, il grado II, assegnato d'ufficio dal
Consiglio di Stato alla zona intensiva speciale A1 (cfr. risoluzione impugnata,
pag. 16), ubicata, rispetto al comparto all'esame, sul fronte opposto di Viale __________,
si giustifica in quanto essa cinge, separandola dagli assi urbani di scorrimento,
la zona intensiva speciale A2, in cui la residenza è ammessa a titolo esclusivo.
8.
In
conclusione, per le pregresse motivazioni il ricorso deve dunque essere
respinto. La tassa e le spese di giudizio devono essere posta a carico, in
solido, ai ricorrenti (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 26, 36 Cost. fed., 3, 15, 18, 26, 33
LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 38 LALPT, 13 LPAmb, 43, 44 OIF, 28 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le tasse
di giudizio e le spese per complessivi fr. 2'000.- (duemila) sono poste a
carico, in solido, dei ricorrenti.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
__________a;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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