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Decisione

90.2007.145

Centro città: limitazione della residenza in favore dei commerci e dei servizi e attribuzione di un grado di sensibilità al rumore III

10 aprile 2009Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I valori

limite di pianificazione, inferiori a quelli di immissione, che sono

determinanti per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (art. 13 cpv. 1

LPAmb), sono stati appositamente stabiliti dal Consiglio federale, insieme a

questi ed ai valori d'allarme, negli allegati 3 e seguenti dell'ordinanza

contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41, cfr. art.

13, 19, 23 LPAmb), che li ha suddivisi in funzione del grado di sensibilità del

territorio interessato. Per poter attuare la normativa federale, i comuni devono

pertanto assegnare preventivamente alle zone di utilizzazione previste dagli

art. 14 segg. LPT i gradi di sensibilità (art. 44 OIF; 28 cpv. 2 lett. q LALPT)

secondo i seguenti criteri, fissati all'art. 43 cpv. 1 OIF: il grado di

sensibilità I va assegnato alle zone che richiedono una protezione fonica

elevata, segnatamente a quelle ricreative; il grado di sensibilità II va attribuito

alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente a quelle

destinate all'abitazione e a quelle riservate agli edifici e impianti pubblici;

il grado di sensibilità III va attribuito alle zone in cui sono ammesse aziende

mediamente moleste, segnatamente a quelle destinate all'abitazione e alle

aziende artigianali (zone miste) e a quelle agricole; il grado di sensibilità

IV va infine assegnato alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente

moleste, segnatamente alle zone industriali. Secondo l'art. 43 cpv. 2 OIF parti

delle zone di utilizzazione con grado di sensibilità I o II possono essere

declassate di un grado, se sono già esposte al rumore.

6.3.

L'autorità che attribuisce i gradi di sensibilità deve fondarsi, in primo

luogo, sulla funzione della zona di utilizzazione interessata; in altre parole,

sulle possibili destinazioni previste dal piano regolatore per quella porzione

di territorio. Quest'attribuzione costituisce difatti un (ulteriore) atto di

pianificazione, che concretizza, precisa e completa in misura rilevante dal

profilo sostanziale l'ordinamento delle utilizzazioni. Malgrado le indicazioni

fissate all'art. 43 cpv. 1 OIF, la giurisprudenza riconosce pertanto all'autorità

incaricata di questo compito un certo potere d'apprezzamento (DTF 120 Ib 456

consid. 4; RDAT II-2001 n. 29 consid. 3 e 4; II-2001 n. 78 consid. 8). Questo

significa che quando si tratta di attribuire il grado di sensibilità a zone che

ammettono, accanto alla funzione residenziale, delle attività lavorative (come

la destinazione commerciale o quella artigianale), l'autorità competente, in

casu quella di pianificazione, potrà optare tra il grado di sensibilità II, nel

caso in cui intenda promuovere l'abitazione, e il grado di sensibilità III, nel

caso in cui intenda privilegiare la componente lavorativa (RDAT II-2001 n. 29

consid. 4c con rinvii).

L'art. 43

cpv. 2 OIF permette di declassare di un grado parti di zone di utilizzazione

con grado di sensibilità I o II, se sono già esposte al rumore. Il declassamento

va tuttavia utilizzato con cautela, in situazioni in cui né un mutamento

dell'utilizzazione della zona né un risanamento dell'impianto che provoca

rumore possono entrare in linea di conto o appaiono insufficienti per

conseguire il rispetto dei valori limite di immissione determinanti per il

grado di sensibilità che dovrebbe essere normalmente assegnato alla zona in

discussione (DTF 121 II 235 consid. 5b con rinvii; Anne-Christine

Favre, La protection contre le

bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Ginevra 2002, pag. 235

segg.).

6.4. In

concreto, come appurato ai considerandi precedenti, il comune ha adottato per

il quartiere __________ la zona nucleo di tamponamento NT1a allo scopo di insediare

e concentrare in una parte ben identificata del centro storico quelle attività lavorative

che ne caratterizzano il tessuto vitale. Difatti, tale zona ha una destinazione

plurifunzionale, ossia mista, in cui le attività a carattere

commerciale-amministrativa e alberghiera sono promosse rispetto alla residenza.

Ferme queste premesse, il comune ha assegnato alla zona NT1a, per quanto

Considerandi

riguarda la lotta all'inquinamento fonico, un grado di sensibilità al rumore

III, che i ricorrenti contestano, come vedremo, a torto. Intanto, va chiarito

che, a differenza di quanto sembrerebbero sostenere gli insorgenti, non è

partendo dalla valutazione del livello acustico regnante in una zona che

dev'essere stabilito il grado di sensibilità al rumore da attribuirle. Bensì,

va ribadito, occorre fondarsi sulle possibili destinazioni previste dal piano

regolatore per quella porzione del territorio. Salvo nei casi di nuove zone edificabili

o non ancora urbanizzate (art. 24 LPAmb), è la pianificazione che determina le

zone d'utilizzazione, non la LPAmb o l'OIF. Va poi confutata la tesi che il

centro città sia una zona senza attività moleste, tali non potendo essere

considerati i servizi e i commerci che vi si trovano già o quelli il cui

insediamento, come nella fattispecie, viene incoraggiato dal piano regolatore.

Il centro di una città si caratterizza per una grande mescolanza di attività.

Quella abitativa è una delle tante. Ora, se l'abitazione, gli uffici, i negozi

non sono necessariamente assimilabili ad aziende moleste, - ma già possono

esserlo alcuni generi di esercizi pubblici -, la loro concentrazione e il via

vai di persone che vi si recano e ne escono, si fermano a conversare per

strada, la musica che filtra dai locali, gli schiamazzi ed altro ancora, creano

un quadro acustico, notoriamente fonte di disturbo. È il caso dei rumori quotidiani

prodotti dal trovarsi e muoversi assieme nei punti centrali di una città di una

moltitudine di persone, facenti capo a una vasta gamma di servizi, e che

sommati possono formare un paesaggio più o meno molesto. Sono i cosiddetti

rumori di comportamento. A ciò, occorre poi aggiungere la componente del rumore

provocato dal traffico stradale. Chi abita o opera, immerso in un simile

ambiente sonoro, non può evidentemente pretendere di ridurlo a livelli

incompatibili con quel tipo di contesto urbano. Deve prendersi a carico una

dose di rumore, che non sarebbe esigibile da chi abiti in un quartiere

residenziale. Una cosa è, comunque, certa: la destinazione plurifunzionale (mista)

del centro città richiede una difesa contro il rumore meno accentuata che nelle

zone squisitamente residenziali, dove sono escluse le attività moleste e viene

quindi attribuito il grado II. L'attribuzione al comparto in parola del grado

di sensibilità al rumore III, previsto dall'art. 43 cpv. 1 lett. c OIF per zone

in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente per le zone miste

destinate all'abitazione e alle aziende artigianali, appare senz'altro appropriata

e l'unica seriamente proponibile. Poco importa se nella zona non vi sono e non

sono ammesse aziende artigianali: la molestia è causata in misura analoga

dall'effetto congiunto di attività poco o punto moleste, messe in rete dalla

presenza rumorosa di un certo qual numero di persone. Così, in sintesi, la giurisprudenza

federale in RDAT II-2001 n. 29, consid. 4. Inoltre, come detto, in quest'ambito

il comune gode di un certo potere di apprezzamento. In concreto, non si

ravvisano motivi per ritenere che ne abbia abusato o ecceduto i limiti. Di

conseguenza, il ricorso va respinto anche su questo punto.

7.

I ricorrenti invocano una disparità di trattamento rispetto ai comparti

a cui, seppur da loro ritenuti nella stessa situazione del quartiere __________,

è stato attribuito un grado di sensibilità al rumore II. A torto. Il principio

dell'uguaglianza dinanzi alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost. e in precedenza art. 4

vCost.) ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti

pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare,

talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile

trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni

analoghi per caratteristiche e posizione. L'invocato principio si identifica in

sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il

provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e

ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, in

concreto, l'assegnazione del grado di sensibilità al rumore III alla zona

nucleo di tamponamento NT1a è sorretta da motivi senza dubbio oggettivi e

ragionevoli, come vagliato nei considerandi precedenti. Peraltro, il

riferimento degli insorgenti alla zona urbana centrale UC, che si affaccia sugli

assi urbani di scorrimento, attraversando la città da nord a sud, è sprovvisto

di qualsiasi pertinenza. Questa zona, come già spiegato (cfr. supra, consid.

5.2

), svolge nell'economia del piano regolatore una funzione affatto diversa

rispetto al quartiere all'esame. Basti qui dire, poi, che il comune, attribuendo

alla zona UC un grado di sensibilità al rumore II ha inteso promuovere, tra le

molteplici destinazioni previste, l'abitazione. Ciò, con ogni evidenza, a

differenza della zona NT1a. Infine, il grado II, assegnato d'ufficio dal

Consiglio di Stato alla zona intensiva speciale A1 (cfr. risoluzione impugnata,

pag. 16), ubicata, rispetto al comparto all'esame, sul fronte opposto di Viale __________,

si giustifica in quanto essa cinge, separandola dagli assi urbani di scorrimento,

la zona intensiva speciale A2, in cui la residenza è ammessa a titolo esclusivo.

8.

In

conclusione, per le pregresse motivazioni il ricorso deve dunque essere

respinto. La tassa e le spese di giudizio devono essere posta a carico, in

solido, ai ricorrenti (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 26, 36 Cost. fed., 3, 15, 18, 26, 33

LPT, 3 OPT, 25, 28, 29, 38 LALPT, 13 LPAmb, 43, 44 OIF, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le tasse

di giudizio e le spese per complessivi fr. 2'000.- (duemila) sono poste a

carico, in solido, dei ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

__________a;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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