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Decisione

90.2007.147

Inadeguatezza di un vincolo di arredo a raggiungere lo scopo di riqualifica urbana/Fabbisogno dei posteggi

10 aprile 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

proprietario dei mapp. 4685 e 3565 di Bellinzona. Il mapp. 4685, edificato ed

ubicato in località __________, si affaccia lungo via __________. Il mapp.

3565, pure edificato e posto in località __________, è sito all'intersezione

tra viale __________ e via __________. Nella seduta del 6 luglio 1999 il

consiglio comunale di Bellinzona ha adottato la revisione generale del piano

regolatore. In quella sede il mapp. 4685 è stato assegnato alla zona

residenziale semi-intensiva C. Il mapp. 3565 è invece stato attribuito alla zona

intensiva B. Con risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836), il Consiglio di Stato

ha approvato la revisione generale del piano regolatore di Bellinzona. Esso ha

tuttavia negato l'approvazione dell'art. 39 cpv. 1 delle norme d'attuazione del

piano regolatore (NAPR), inteso a regolamentare l'edificazione lungo gli assi a

forte traffico, e degli azzonamenti interessati dagli effetti di tale norma.

Tra di essi la zona residenziale semi-intensiva C e la zona intensiva B, nelle

fasce interessanti anche i mapp. 4685 e 3565. Il Governo ha quindi rinviato gli

atti al comune, affinché allestisse per quelle fasce territoriali una nuova

proposta pianificatoria (cfr. risoluzione governativa 16 ottobre 2001, n. 4836,

pag. 34, allegati 31 e 32).

B. Nella

seduta del 21 febbraio 2006, il consiglio comunale ha adottato alcune varianti

di piano regolatore, promosse a seguito della risoluzione governativa 16

ottobre 2001 (n. 4836). In particolare, tramite le varianti n. 1b e n. 15b, il mapp.

4685 è stato attribuito alla zona urbana centrale UC2, mentre l'area immediatamente

adiacente a via __________ è stata gravata da un vincolo di arredo ai sensi

dell'art. 10 cifra 2 NAPR per una larghezza di circa 8 m. Attraverso la

variante n. 5, il mapp. 3565 è stato assegnato alla zona intensiva B.

C. Con ricorso 23 maggio 2006, RI 1 si è aggravato contro la menzionata

deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, sollevando svariate censure. Per

quanto interessa ancora a questo stadio della lite, l'insorgente ha contestato

il vincolo di arredo gravante il mapp. 4685, situato lungo via __________, e ha

censurato, in merito al mapp. 3565, la limitazione del numero dei posteggi che

possono, rispettivamente devono essere eseguiti nella zona intensiva B in

relazione alle funzioni non residenziali (art. 53 cifra 3.3.3 NAPR), chiedendo

l'applicazione, a lui più favorevole, del disposto per le zone UC (art. 53

cifra 3.3.2 NAPR): vale a dire, 1 posto auto ogni 10 mq di superficie utile

lorda (in seguito, SUL).

D. Con

risoluzione 19 settembre 2007 (n. 4749), il Consiglio di Stato ha approvato in

generale le varianti del piano regolatore ed ha contestualmente evaso il

ricorso di RI 1. Le censure mosse contro il vincolo di arredo e contro la

limitazione dei posteggi per la zona intensiva B sono state rigettate, con

argomentazioni che verranno riprese nei considerandi di diritto.

E. Con

impugnativa 24 ottobre 2007, il ricorrente insorge innanzi a questo Tribunale

avverso la menzionata risoluzione governativa, ribadendo le medesime domande e

gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'autorità di prime cure.

F. La Divisione

dello sviluppo territoriale e della mobilità e il municipio postulano il rigetto

dell'impugnativa.

G. In data 8

maggio 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio. I

rappresentanti del municipio si sono impegnati ad allestire una documentazione

fotografica riferita a ciascuna proprietà, riassuntiva della situazione, mentre

il ricorrente si è fatto carico di trasmettere una copia della patente

dell'esercizio pubblico "__________". Dopo ampia discussione le parti

si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e il Tribunale ha dichiarato

chiusa l'istruttoria.

H. In seguito,

l'insorgente ha inviato al Tribunale una copia della patente dell'esercizio

pubblico ubicato al mapp. 3565, mentre il municipio ha inoltrato la

documentazione fotografica inerente i mapp. 4685 e 3565 e il vincolo di arredo

su via __________, unitamente al calcolo del fabbisogno dei posteggi secondo il

regolamento cantonale posteggi privati del 14 giugno 2005 (Rcpp; RL 7.1.1.1.5)

e secondo le disposizioni che reggono la zona residenziale semi-intensiva C. Il

Tribunale ha quindi trasmesso questa documentazione al ricorrente, fissandogli

un termine scadente il 10 luglio 2008 per presentare eventuali osservazioni.

Entro il termine è giunta la risposta dell'insorgente, il quale si è

riconfermato nelle proprie domande e allegazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT;

RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27

consid. 3).

2.2

Il

potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene

quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3;

109.

Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Il

ricorrente censura il vincolo di arredo che interessa le fasce ai lati di via __________,

gravante in parte il mapp. 4685. Ne chiede quindi al Tribunale lo stralcio dal

suo fondo. Sostiene che esso sia lesivo della parità di trattamento e della garanzia

della proprietà e che, in particolare, difetti del necessario interesse pubblico

e contravvenga al principio della proporzionalità. A tale proposito,

l'insorgente fa notare che l'avversato vincolo comporterebbe l'eliminazione

della terrazza e di otto posteggi: fattori, questi, di sicura attrattiva e

richiamo per il ristorante, a cui è adibito l'immobile che sorge sul suo fondo.

Il Consiglio di Stato, approvando il vincolo e respingendo il ricorso di prima

istanza, ha innanzitutto rilevato che le aree private, soggette a vincolo di

arredo, erano state previste con parsimonia sul territorio comunale e in luoghi

scelti per il loro carattere di frequentazione e densità urbana, nei quali era importante

preservare e favorire la qualità degli spazi aperti. A tale riguardo, ha osservato

il Governo, anche le sistemazioni esterne private lungo le strade partecipavano

all'immagine e alla funzione di queste aree. Nella fattispecie, era evidente

l'intenzione del comune di creare su via __________ un luogo con maggiore

centralità, in modo da costituire uno spazio che permettesse la creazione di

relazioni territoriali, sociali ed economiche a livello pedonale, limitando

l'eccessivo carattere di asse di traffico che attualmente questa strada

possedeva. Tale scelta si giustificava anche per le preesistenze che davano

sulla strada, quali i commerci, gli esercizi pubblici, la farmacia, l'ufficio

postale, ecc., come pure del carattere della zona UC, alla quale era stato

attribuito il fondo dell'insorgente, che determinavano e dimostravano la centralità

del comparto nell'ambito cittadino. L'interesse pubblico risultava quindi

manifesto e prevalente, ritenuto che il vincolo all'esame non gravava in modo

incisivo la proprietà privata (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 25 e 44).

3.1

Giusta l'art. 75 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), i Cantoni devono allestire dei piani

d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del

suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo

l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima

legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto

piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore

(art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e

valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una

procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e

partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano

direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano

regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche,

di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le

rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del

traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano

indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra

l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e

privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e

pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Le

norme di attuazione stabiliscono, inoltre, le regole sulla costruzione e la

manutenzione di opere di urbanizzazione il cui compimento spetta ai proprietari

dei fondi e le condizioni per il trasferimento della loro proprietà al comune

(art. 29 cpv. 1 lett. h LALPT).

3.2

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della

proporzionalità e non lede l'essenza dell'istituto (art. 36 cpv. 1-4 Cost.; DTF

129.

I 337 consid. 4.1, 126 I 219 consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico

e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici

fondamentali, che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art.

5.

Cost.). In linea di massima è pubblico l'interesse che coinvolge la

generalità dei cittadini o una suo frazione significativa e che compete al

potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un

provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando

la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito

dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi

pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territorie, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguirlo venga scelto quello che lede in

misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la

proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/Walter Haller,

Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VI. edizione, Zurigo 2005, n. 324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad

art. 26).

3.3

Nel

caso di specie la restrizione di diritto pubblico all'esame non tocca l'essenza

del menzionato diritto fondamentale ed è palesemente sorretta da una base legale

(art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT, art. 29 cpv. 1 lett. h LALPT; art. 10 NAPR),

peraltro nemmeno messa in discussione dal ricorrente. Le questioni espropriative

esulano da questa procedura. L'oggetto del contendere si riduce pertanto ad una

verifica dell'esistenza di un interesse pubblico e del rispetto del principio

della proporzionalità.

3.4

Il

contestato vincolo è retto dall'art. 10 cifra 2 NAPR, il quale dispone che le

aree private soggette a vincolo di arredo sono rappresentate nel piano delle

zone e del traffico e sono vincolanti. Esse servono a salvaguardare la

fruibilità pubblica degli spazi privati tra l'edificato e le strade principali

e pertanto devono essere mantenute libere da costruzioni nel rispetto delle

linee di costruzione/d'arredamento previste. Prescrizioni particolari: non sono

ammesse aree di parcheggio; non sono ammesse opere di recinzione; sono ammesse

unicamente pavimentazioni in duro. Per i fondi già edificati il municipio

valuterà l'applicazione di queste prescrizioni caso per caso e in funzione

dell'intervento edilizio proposto (art. 10 cifra 5 NAPR).

In

concreto il piano delle zone e del traffico assoggettano svariate proprietà

private a vincolo di arredo. Tra di esse figurano quelle che si affacciano sul

tratto di via __________ compreso tra gli incroci con via __________/__________

e via __________, per una lunghezza di circa 250 m e una profondità, su ciascun

lato, di circa 8/9 m. ll mapp. 4685 figura tra questi fondi ed è colpito dalla

testé menzionata restrizione per una profondità di circa 8 m. Il limite interno

del vincolo di arredo coincide con la linea di costruzione imposta sul fondo.

3.5

Per

quanto concerne l'interesse pubblico occorre osservare che Il comune di

Bellinzona, individuate le problematiche e i conflitti sorti negli ultimi 20

anni in seguito a mutamenti intervenuti essenzialmente a livello socioeconomico

ed edilizio, ha adottato il nuovo piano regolatore allo scopo di rafforzare

l'importanza della città a livello cantonale e regionale, curando la salvaguardia

dei contenuti storici e culturali, attraverso precise scelte urbanistiche e la

valorizzazione delle componente ambientale e paesaggistica del territorio che,

unitamente all'obiettivo di migliorare la qualità di vita, consolidino la

preminenza residenziale nell'ottica di una città "a misura d'uomo"

(cfr. in particolare art. 4 cifra 1 lett. a, b, c e d NAPR). Tra gli indirizzi

pianificatori del nuovo piano regolatore atti a realizzare questi obiettivi

figurano la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio giurisdizionale,

l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle attività e

servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle peculiarità

delle zone residenziali, la riqualificazione e ricomposizione delle fasce

territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud, l'individuazione delle

possibilità per uno sfruttamento razionale del territorio a correttivo della

casuale densità abitativa dei quartieri periferici (cfr. rapporto di

pianificazione, marzo 1999, pagg. da 19 a 23). In particolare, riconosciuta

l'esigenza di un miglioramento della qualità di vita secondo un'immagine di

città che ribadisce concetti tendenti alla valorizzazione ambientale e spaziale

del territorio costruito ed in evoluzione, è stato messo a punto un concetto

urbanistico di recupero (Concetto urbanistico, aprile 1989), che comporta il

riassetto del contesto urbano attraverso l'impianto di spazi attrattivi, privati

e pubblici, sia dal profilo ambientale che sociale, favorendo, laddove

necessario, l'incremento della densificazione abitativa e un disegno

urbanistico coerente. Questo concetto individua gli elementi costitutivi dell'ossatura

del nuovo piano regolatore cittadino nella cintura perimetrale del centro

storico, nei quartieri particolari, nei centri di quartiere, nella fascia

dell'asse attrezzato nord-sud (cfr. rapporto di pianificazione, marzo 1999,

pag. 25 e allegato F5). Quest'ultimo elemento, formato in sequenza da via __________,

via __________, viale __________ e, infine, è quanto qui interessa, da via __________,

tagliando longitudinalmente l'intera città, ne costituisce la spina dorsale,

quale asse principale di scorrimento che, con il tempo, dovrà trasformarsi in

strada preminentemente interna di distribuzione (cfr. rapporto di

pianificazione, marzo 1999, pag. 25). Dal profilo della sussistenza di un interesse

pubblico, bisogna pur ammettere che il contestato vincolo di arredo, che permette

simultaneamente di incrementare la fruibilità pubblica, attraverso la creazione

di un'ampia fascia pedonale, e marcare il prospetto della strada, attraverso la

linea di costruzione per le edificazioni che vi si affacciano, sarebbe in grado

di attuare l'obiettivo di riqualifica e ricomposizione urbanistica di cui si è

detto in precedenza. Come hanno correttamente osservato il comune e il

Consiglio di Stato, questa misura, unitamente ad altre che qui non occorre

evocare diffusamente (imposizione di altezze minime per le costruzioni, introduzione

di centri di quartiere, ecc.), rafforza l'immagine e la funzione urbana della

strada e del suo spazio di correlazione, conferendo in concomitanza un

carattere di centralità al comparto, atto a favorire lo sviluppo delle relazioni

sociali ed economiche, in alternativa alla funzione, oggi prevalente, di asse

di transito e di quartiere periferico. Misura sostanzialmente urbanistica, questa,

orientata principalmente a stabilire un rapporto qualificante tra l'elemento

stradale e il suo contesto e quindi, per quanto visto in precedenza, sostenuta

da un eminente interesse pubblico.

3.6

Verificata la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se, per

rapporto alle circostanze concrete, il vincolo all'esame è idoneo, necessario e

soddisfa la proporzionalità in senso stretto.

3.6.1

Analizzando

più da vicino l'ordinamento che regge il vincolo d'arredo (cfr. art. 10 cifra 2

NAPR, supra consid. 3.4) si evince che il comune ha inteso riservare su fondi

privati un'area, compresa tra il ciglio della strada e la linea di costruzione

(con contiguità ammessa), destinata a passaggio pubblico pedonale. Ciò non

implica tuttavia la sottrazione di questa porzione al privato: lo si deduce dal

tenore del testo della cifra 2 dell'art. 10 NAPR, che utilizza locuzioni quali

"aree private soggette

a vincolo di arredo" e

"esse servono a

salvaguardare la fruibilità pubblica degli spazi privati". La pianificazione all'esame prevede quindi che queste aree

restino in mano ai privati, divenendo così inedificabili. Ciò premesso, dalla

lettera del disposto in parola si evince pure che la realizzazione del vincolo

di arredo non spetti al comune, bensì ai proprietari, spontaneamente o in

occasione dell'edificazione del fondo, attraverso il rilascio di una licenza

edilizia (cfr. art. 10 cifra 5 NAPR). La norma non chiarisce invece a carico di

quale attore debbano gravare i costi di realizzazione del passaggio, anche se

il rapporto di pianificazione, proprio perché non elenca questo tipo di oneri,

faccia piuttosto propendere, nelle intenzioni del comune, per il proprietario

privato. Né sono elencati gli eventuali indennizzi da corrispondere ai

proprietari, verosimilmente elevati, ritenuto che, come vedremo più

dettagliatamente in seguito, il vincolo va a toccare una serie di manufatti esistenti

(terrazze, posteggi, recinzioni, ecc. ).

3.6.2

Come

accennato in precedenza, dal profilo cartografico, il contestato vincolo di

arredo si estende per circa 250 m lungo entrambi i lati di via __________, gravando

le proprietà private adiacenti la strada per una profondità di circa 8/9 m. A

questo proposito giova precisare che quest'asse viario attraversa, nel tratto

dove è previsto il vincolo in parola, un comprensorio ampiamente edificato e

consolidato, fatto salvo per i mapp. 746 e 749, gli unici ancora liberi da

costruzioni. Se, come già assodato, dal profilo dell'interesse pubblico, la

creazione di un'area pedonale, come quella prevista, anche se limitata

nell'estensione a 250 m, sarebbe in grado di caratterizzare in modo marcato il

prospetto dell'asse stradale, qualificando nel contempo l'area circostante, si deve

pure rilevare che la scelta operata dal comune non considera tuttavia in modo

sufficiente la situazione dell'edificato che costeggia il settore in questione,

soprattutto alla luce del fatto che, per quanto riguarda la realizzazione del

vincolo di arredo sulle aree private, essa incombe ai singoli proprietari. Innanzitutto,

ciò non garantisce il raggiungimento, auspicabile per questo tipo di soluzioni,

di un risultato simultaneo, organico e completo, come invece lo sarebbe se

l'attuazione fosse assunta dal comune stesso. Scartando l'ipotesi, poco

realistica, di una realizzazione spontanea da parte del proprietario,

l'attuazione del vincolo di arredo potrebbe quindi essere eventualmente imposta

soltanto in singoli casi, nell'ambito della procedura per il rilascio di una

licenza edilizia. Ciò che comunque darebbe luogo ad un risultato parziale e

frazionato. In secondo luogo, tale circostanza potrebbe verificarsi soltanto in

quelle aree, il cui utilizzo attuale e futuro non rappresenti alcun interesse

per il proprietario. A tale proposito, occorre menzionare che già una parte degli

edifici esistenti (cfr. terrazza del ristorante al mapp. 4685, le case unifamiliari

ai mapp. 3925 e 3975, il manufatto al mapp. 4722) intralciano in modo marcato

l'esecuzione dell'opera. Intralcio parimenti costituito da altre preesistenze,

quali siepi (presenti un po' dappertutto), filari alberati (mapp. 721), alberi

da giardino (mapp. 720 e 3925), muri di recinzione (mapp. 728, 748, 3925, 3975

e 4163), posteggi (mapp. 721, 727, 729, 4267, 4685 e 5831), terrazze di

esercizi pubblici (mapp. 4824), che in alcuni casi raggiungono notevoli dimensioni.

Oppure, come nel caso dei mapp. 721 e 721, gli edifici esistenti sono discosti

dalla linea di costruzione al punto tale da causare un effetto di rottura del

fronte edificato, tuttavia non abbastanza per lasciare un adeguato spazio per

permettere l'inserimento di un nuovo edificio, che colmi questa frattura. Ritenuto

poi il carattere, in parte, recente, comunque sia ben mantenuta, della sostanza

edilizia presente nel comparto, nonché le quasi immutate potenzialità

edificatorie dei fondi sancite dal nuovo piano regolatore (aumento dell'indice

di sfruttamento dallo 0.6 all'1; art. 28 vNAPR, art. 39 cifra 2 lett. b nNAPR),

nemmeno si può ipotizzare, per carenza di validi incentivi, che la formazione

del vincolo di arredo potrebbe avvenire nel tempo a dipendenza della modifica

della struttura edilizia esistente. In conclusione, la pianificazione all'esame

non dà sufficienti garanzie circa la fattibilità di una soluzione che possa attuare

in modo completo e organico la necessaria regolarità spaziale del passaggio,

così come previsto dal piano del traffico. Nemmeno garantita è la parità di

trattamento tra quei proprietari che dovranno, loro malgrado, realizzare il

vincolo, giacché nella necessità di edificare i loro terreni, e quelli che

invece, ritenuta la situazione più che consolidata dei loro fondi, non lo

dovranno fare e nemmeno lo faranno. Ne deriva che, oggettivamente, il comune di

Bellinzona potrebbe invocare un interesse pubblico prevalente all'imposizione

del vincolo soltanto qualora questo fosse effettivamente idoneo a raggiungere

lo scopo di riqualifica urbana ricercato, ciò che in concreto, per i motivi

sopra esposti, va negato.

3.7

In

conclusione, per le pregresse motivazioni, il ricorso deve dunque essere accolto

su questo punto e il vincolo di arredo gravante la proprietà del ricorrente dev'essere,

di conseguenza, stralciato dal piano delle zone e dal piano del traffico.

4.

Con la

variante all'esame il mapp. 3565, su cui insiste un esercizio pubblico, è stato

inserito in zona intensiva B. Il ricorrente censura le disposizioni sui posteggi

applicabili a tale zona, che lo pregiudicherebbero rispetto alla situazione

attuale. Difatti, per le destinazioni non residenziali, il numero di posteggi

che possono, rispettivamente devono essere eseguiti sono di 1 posto auto per

ogni 100 mq di SUL per ogni edificio o impianto (art. 53 cifra 3.3.3 NAPR),

quando invece, sia il regolamento cantonale posteggi privati del 14 giugno 2005

(Rcpp; RL 7.1.1.1.5), che le disposizioni relative ai posteggi per la zona

urbana centrale UC (1 posto auto ogni 10 mq di SUL, cfr. art. 53 cifra 3.2

lett. d NAPR in forza del rinvio della cifra 3.3.2), di cui ne chiede

specificatamente l'applicazione alla zona intensiva B, giungono ad un risultato

a lui più vantaggioso. Il Governo, respingendo il ricorso di prima istanza, ha

ritenuto che con l'entrata in vigore del Rcpp le norme di piano regolatore, che

disciplinano i posteggi privati, sono decadute ad eccezione di eventuali norme

più restrittive, volte alla tutela del paesaggio, del patrimonio architettonico

o altre esigenze specifiche. Era questo il caso dell'art. 53 cifra 3.3.3 NAPR

che, con l'intento di proteggere il carattere abitativo della zona intensiva B,

limitava a ragione in modo più restrittivo i posteggi legati alle destinazioni

non residenziali. Ciò, concludeva il Consiglio di Stato, avrebbe avuto quale

effetto di ottenere una maggiore disciplina del traffico stradale, stazionario

e in movimento, in un'area centrale della città, quale la zona B, e una

conseguente diminuzione del carico ambientale (cfr. risoluzione impugnata, pag.

45, ad d).

4.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 LALPT al fine di migliorare le condizioni di mobilità

e la qualità dell'ambiente, il cantone emana disposizioni che determinano il

numero dei posteggi sui fondi privati. Il Consiglio di Stato, sentita

un'apposita commissione consultiva, adotta un regolamento cantonale, che viene

applicato dai comuni interessati per nuove edificazioni, le riattazioni e cambiamenti

di destinazione riferiti a singoli edifici ed impianti, ad esclusione degli edifici

destinati all'abitazione (cpv. 2). Il regolamento stabilisce il fabbisogno

massimo di riferimento, il numero dei posteggi privati necessari e il numero

dei posteggi privati da realizzare di singoli edifici e impianti,

determinandoli in base alle norme dell'Unione dei professionisti svizzeri della

strada (VSS), tenuto conto delle circostanze locali e, in particolare della

qualità del trasporto pubblico e del livello dell’inquinamento ambientale (cpv.

3). Periodicamente il Consiglio di Stato, d’intesa con la commissione

consultiva, verifica l’elenco dei comuni interessati, nonché l'attualità dei

parametri applicati e li adatta alle mutate condizioni (cpv. 4). Le norme di attuazione di piano regolatore, di piano particolareggiato

e di regolamenti dei comuni interessati che definiscono il fabbisogno di

posteggi privati decadono con l’entrata in vigore del regolamento cantonale,

eccezion fatta per eventuali norme più restrittive volte alla tutela del

paesaggio, del patrimonio architettonico o di altre esigenze specifiche (cpv.

5). L'1 gennaio 2006 è entrato in vigore il regolamento cantonale posteggi

privati (Rcpp) del 14 giugno 2005, che si applica ai comuni situati in zone con

problemi di traffico e di inquinamento che beneficiano di una buona offerta di

trasporto pubblico, elencati nell'allegato (art. 3 cpv. 1 Rcpp), in cui figura,

tra gli altri, catalogato nei comuni di categoria 1, quello di Bellinzona.

4.2

Nell'ambito

dell'evasione dei ricorsi contro l'approvazione della revisione generale del

piano regolatore di Bellinzona, con la sentenza 17 gennaio 2003 (cfr. STPT inc.

90.2001

, in re C. e N.; RDAT II 2003 n. 22), il Tribunale della

pianificazione del territorio, trattando della regolamentazione dei posteggi della

zona intensiva B, aveva annullato, per motivi che qui non occorre riprendere, l'art.

53.

cifra 3.3.3 NAPR per quanto concerneva le funzioni non residenziali. Esso

aveva quindi dichiarato transitoriamente applicabili per quelle funzioni, in

attesa di una nuova normativa comunale, i parametri della zona residenziale

semi-intensiva C (art. 53 cifra 3.3.6 NAPR). In particolare, in quel giudicato,

il Tribunale aveva accertato quali fossero i presupposti alla base della

regolamentazione comunale sui posteggi privati: essa poggiava sulle indicazioni

della scheda settoriale 12.22.5 del piano dei trasporti del Bellinzonese (PTB)

che, in merito ai posteggi privati, obbligava i comuni ad adottare normative di

piano regolatore che introducessero in aree urbane centrali un numero massimo

di posteggi, in funzione del fabbisogno, dell'allacciamento alla rete dei mezzi

pubblici e della presenza di posteggi pubblici (provvedimento 12.22.5.2, di

dato acquisito). Ciò, per perseguire un miglioramento delle condizioni di

mobilità e la riduzione delle immissioni foniche ed atmosferiche. Per altro, un

obbligo analogo per i comuni discendeva, da ben più tempo, pure dalla scheda

dei provvedimenti P12 del piano di risanamento dell'aria, che prescriveva che

le norme contenute nei piani regolatori circa il numero dei posteggi richiesto

per il rilascio delle licenze edilizie dovevano essere adeguate alle finalità

contenute nella legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre

1983.

(LPAmb, RS 814.01) e nell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro

l'inquinamento atmosferico (OIAt, RS 814.318. 142.1) e stabilire quote minime e

massime per i posteggi, tenendo conto anche dell'accessibilità della zona

stessa tramite mezzi di trasporto pubblici. Provvedimento, questo, volto a

diminuire, a medio-lungo termine, il volume di traffico privato, permettendo

una diminuzione delle emissioni. Come addotto in quella sede dal Consiglio di

Stato, la normativa comunale sui parcheggi privati mirava principalmente a

diminuire il carico veicolare nel territorio urbano ed in particolare nelle

aree centrali. La riduzione del numero dei posteggi privati, aggiungeva il

Governo, permetteva di conseguire una migliore disciplina del traffico

stradale, sia in movimento che fermo, ed una corrispondente diminuzione del

carico ambientale (cfr. STPT inc. 90.2001.101, in re C. e N.; RDAT II 2003 n.

22, consid. 4.3 e 4.4, pag. 100 e segg.). Orbene, queste finalità sono poi le

stesse che, fondate sui medesimi presupposti, hanno informato il Rccp (cfr.

art. 32a cpv. 1 LALPT). Di modo che, con l'entrata in vigore del Rccp, le norme

di attuazione del piano regolatore di Bellinzona, disciplinanti il fabbisogno

di posteggi privati al servizio di (edifici con) funzioni non abitative, sono

in principio abrogate automaticamente, eccezion fatta per eventuali norme più

restrittive volte alla tutela del paesaggio, del patrimonio architettonico o di

altre esigenze specifiche (art. 31a cpv. 5 LALPT). In particolare, nella

fattispecie riguardante le destinazioni non residenziali sul mapp. 3565, sono decadute,

per effetto diretto della legge, i parametri relativi al calcolo del fabbisogno

dei posteggi riferiti alla zona B, peraltro mai approvati (cfr. STPT inc.

90.2001

, in re C. e N.; RDAT II 2003 n. 22), alla zona C e, infine, alla

zona urbana centrale UC, la cui applicazione è stata richiesta dal ricorrente, giacché

tutti decaduti con l'entrata in vigore del Rccp. Va precisato che, contrariamente

a quanto parrebbe aver sostenuto il Consiglio di Stato, non si ravvisa per

queste norme comunali nessun altra finalità, che ne avrebbe allora giustificato

il loro mantenimento in vigore, al di fuori di quelle, come evidenziato in

precedenza, in favore di una più efficiente mobilità e del risanamento ambientale

(art. 31a cpv. 1 LALPT).

4.3

Visto quanto precede, per il calcolo del fabbisogno dei posteggi riferito a funzioni

non residenziali, al fondo del ricorrente vanno applicati i parametri stabiliti

dal Rccp. Di conseguenza, nella misura in cui esso ha chiesto l'applicazione di

quelli della zona UC, il ricorso va respinto.

5.

In

conclusione, il ricorso deve, dunque, essere parzialmente accolto. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente

proporzionalmente al grado di soccombenza (art. 28 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Le ripetibili sono

commisurate al successo dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 75 Cost. Fed., 2, 14, 15, 18,

LPT, 3 OPT, 26, 28, 29, 31a, 38 LALPT, 28, 31 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la risoluzione 19 settembre

2007 (n. 4749), con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del

piano regolatore di Bellinzona, è annullata nella misura in cui approva il vincolo

d'arredo a carico del mapp. 4685.

2. Il ricorrente

è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi

fr. 800.- (ottocento). Il comune di Bellinzona è condannato a versare all'insorgente

fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale Federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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